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Il codice si premura pure di garantire un minimo di autonomia patrimoniale alle associazioni il cui fondo comune è costituito dai contributi degli associati; questi ultimi non possono chiederne la divisione finché dura l'associazione né pretenderne una quota in caso di recesso; viene regolata, inoltre, la responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (artt.37-38 c.c.). Di fronte a questa debolezza regolativa del fenomeno sindacale nel versante cosiddetto interno, il legislatore ha, tuttavia, sempre più frequentemente fatto riferimento alle organizzazioni sindacali utilizzando varie formule (sindacato maggiormente rappresentativo, sindacato comparativamente più rappresentativo, ecc.) per conferire loro rilevanti poteri di regolazione del mercato del lavoro, di gestione della flessibilità, ecc., accentuando ancor di più il divario tra rilevanza istituzionale del ruolo affidato alle
organizzazioni sindacali e debolezza regolativa della loro soggettività, al punto che la dottrina ha in qualche modo sostenuto che, in via di costituzione materiale, la soggettività sindacale è in qualche modo connessa alla nozione di sindacato maggiormente rappresentativo. Al di là di soluzioni di questo tipo, non pacificamente accolte, la complessità della vita interna dei sindacati e la rilevanza politica esterna della loro azione (il sindacato è sempre più coinvolto, attraverso la concertazione sociale, anche in ambiti di gestione politica di interessi generali) hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza a ritenere che, per quanto riguarda soprattutto il profilo della loro democrazia interna (procedure di elezioni interne, conflitti di competenza tra organi, regolarità dei procedimenti deliberativi, tutela dei diritti del singolo associato nei confronti di provvedimenti disciplinari o espulsivi illegittimi), può essere.Esiste un controllo giudiziario sulle associazioni sindacali, che può essere esercitato anche attraverso l'uso di provvedimenti atipici ed urgenti, come previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile, o attraverso l'applicazione analogica delle norme del codice civile che riguardano le persone giuridiche, consentendo interventi da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Il sindacato è spesso oggetto di attenzione mediatica non solo per la sua vita interna, ma soprattutto per la sua attività esterna, che ha natura politica oltre che negoziale. Si parla di sindacato in televisione e si legge sui giornali soprattutto in occasione di negoziati con il governo su grandi temi sociali, della stipula di contratti collettivi di rilevante importanza, di manifestazioni di protesta nazionali o dell'indizione di scioperi, ecc.
Rispetto all'attività politica e negoziale, sorgono alcune questioni giuridiche fondamentali che riguardano il soggetto sindacale, come la sua rappresentanza e la sua rappresentatività.
Si tratta di due concetti che hanno profonde implicazioni sia di carattere giuridico, che di tipo sociologico e politico-sociale. I due concetti sono, inoltre, collegati, anche se logicamente distinti. La loro comprensione è una tappa di avvicinamento fondamentale alla conoscenza del diritto sindacale.
Tra i due, è il concetto di rappresentanza che, in qualche misura, ripropone profili tecnico-giuridici già studiati nel diritto costituzionale, la rappresentanza politica, o nel diritto privato, la rappresentanza negoziale.
Nel diritto costituzionale la rappresentanza è l'istituto mediante il quale si esercita la democrazia rappresentativa, attraverso il mandato normalmente non imperativo che i rappresentanti ricevono dal demo; in occasione delle elezioni politiche o amministrative. Nel diritto privato, la rappresentanza è l'istituto mediante il quale è consentito ad un soggetto di agire in nome e per conto di altri, trasferendo su di sé i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto giuridico.
quest'ultimo le conseguenze e gli effetti giuridici della propria azione. Ciò può avvenire anche in virtù di un negozio giuridico qualificato come mandato, in base al quale un soggetto, il mandante, conferisce ad un altro soggetto, il mandatario, il potere di agire in nome e per conto, cosicché gli atti posti in essere dal mandatario sono poi vincolanti per il mandante. Come si vedrà quando ci si occuperà dell'azione sindacale e del contratto collettivo in particolare, i concetti di rappresentanza sindacale e di mandato, assumono un rilievo centrale nella ricostruzione dell'efficacia - oggettiva e soggettiva - del contratto collettivo; per tale ragione è conveniente rinviarne la trattazione al capitolo V. Il problema che si è molto dibattuto e che ci si limita, qui, ad enunciare è se la rappresentanza sindacale, tipica rappresentanza di interessi, per quel che concerne le regole giuridiche, assomigli più allarappresentanza politica di diritto pubblico o alla rappresentanza negoziale di diritto privato. Il concetto di rappresentatività sindacale, invece, normalmente utilizzato nelle scienze sociali, richiama la normale capacità del sindacato di rispecchiare e rappresentare le domande dei propri iscritti. Tale capacità ha normalmente un connotato quantitativo: si dice rappresentativo un sindacato nazionale che ha molti iscritti nella categoria di riferimento, ma può dirsi pure rappresentativo un sindacato aziendale che ha un seguito di lavoratori maggioritario (o totalitario) in un'azienda. Ma la rappresentatività ha pure un connotato qualitativo: si dice che un sindacato è rappresentativo quando è in grado di trasformare efficacemente le domande degli iscritti in azione negoziale; se è in grado di selezionarle avvedutamente; se tutela bene ed efficientemente i lavoratori che dichiara di rappresentare. Tale effettivacapacità ha, di solito, dei riscontri empirici: oltre al numero degli iscritti, le buone performances elettorali, l'autorevolezza, la credibilità politico-negoziale del sindacato, la riuscita degli scioperi indetti, ecc. 3.1. La nozione giuridica di rappresentatività sindacale La nozione di rappresentatività assume pure rilievo giuridico e questo spiega perché al chiarimento di tale nozione è dato ampio spazio nelle pagine dei manuali di diritto sindacale. La nozione di rappresentatività sindacale ha genesi nobile; ne fanno originariamente menzione alcune fonti di diritto internazionale, mentre, in tempi recenti, essa compare pure nell'ordinamento europeo, attraverso, soprattutto, il riferimento che vi fa la giurisprudenza comunitaria. Nel nostro ordinamento, la nozione di rappresentatività è ampiamente utilizzata ed assume, soprattutto, una raffigurazione funzionale. Cosa significa questo aggettivo apparentementeil riferimento con l'attributo "class" al tag "p" per evidenziare il testo:astruso?
Significa semplicemente che, in genere, il legislatore italiano, quando ricorre a tale nozione, non lofa per definirne il contenuto, ma per attribuire poteri, funzioni o prerogative ai sindacatirappresentativi. In particolare, nell’ordinamento italiano, alla nozione di rappresentatività sonoattribuite due funzioni generali.
a) Poiché in Italia —- lo si è visto prima (v. supra, § 2) — manca una legge con cui si definisce cosaè giuridicamente un sindacato, il concetto di sindacato rappresentativo, al quale fanno riferimentovarie disposizioni legali ha funzionato anche come surrogato della definizione legislativa disindacato.
La nozione è stata utilizzata per qualificare il sindacato come soggetto giuridico rispetto a certefunzioni di rilevanza generale che il legislatore ha inteso attribuirgli. Allorché il legislatore fariferimento al sindacato per concedergli, per esempio, prerogative e vantaggi, accompagna, quasisempre,
Il sostantivo sindacato con l'attributo rappresentativo. E questa la funzione qualificatoria del soggetto sindacale, propria della nozione di rappresentatività.
Si è visto altresì, che la nozione di rappresentatività è utilizzata come strumento di selezione tra più sindacati in situazioni in cui il pluralismo sindacale deve essere in qualche modo concentrato e ridotto, o perché si presenta, nella realtà sociale, eccessivo (il fenomeno della frammentazione sindacale), ovvero per altre ragioni: per esempio, nella composizione di alcuni organi istituzionali collegiali, la legge impone di coinvolgere soltanto alcuni (e non tutti i) sindacati astrattamente coinvolgibili, prevedendo, così, una sorta di numero chiuso; ciò anche per ragioni di efficacia ed efficienza dell'organo "partecipato" in cui è opportuno che compaiano solo sindacati "autorevoli".
In tal caso si ricorre alla nozione
rappresentatività sindacale: - Rappresentanza nei tavoli di concertazione e negoziazione con le istituzioni e le imprese - Partecipazione alla definizione delle politiche del lavoro e delle condizioni di lavoro - Rappresentanza dei lavoratori in caso di conflitti collettivi e scioperi - Riconoscimento e tutela dei diritti dei lavoratori - Partecipazione alla gestione dei fondi di formazione e welfare - Rappresentanza nei processi di consultazione e partecipazione democratica La nozione di rappresentatività sindacale è quindi fondamentale per garantire la legittimità e l'efficacia dell'azione sindacale, nonché per tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori.come criterio di selezione tra più sindacati in diversi contesti. Ad esempio, l'ammissione al procedimento di contrattazione collettiva nel settore pubblico può essere determinata in base alla rappresentatività dei sindacati. Inoltre, la partecipazione in organi istituzionali come il CNEL o altri organismi pubblici di livello nazionale o regionale può essere influenzata dalla rappresentatività sindacale. La rappresentatività sindacale può anche essere un criterio per l'accesso ai diritti per lo svolgimento di attività sindacale nei luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato. Ad esempio, l'articolo 42 del decreto legislativo n. 165/2001 riguarda il settore pubblico, mentre l'articolo 19 e seguenti della legge n. 300/1970 riguardano il settore privato. Infine, la rappresentatività sindacale può essere considerata nella selezione per lo svolgimento di attività di contrattazione collettiva in deroga o ad integrazione di norme di legge. Ad esempio, in materia di flessibilità negoziata. In tutti questi casi, ci sono specifiche previsioni legislative che attribuiscono rilevanza giuridica al concetto di rappresentatività come criterio di selezione tra più sindacati.anche in via di mero fatto o, se si vuole, come giudizio politico da parte di terzi. Sia nelle sedi della concertazione nazionale, sia in quelle della concertazione locale — luog