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Diritto del lavoro - Prof. Pasqualino Albi

Il diritto del lavoro ha origini recenti rispetto agli altri 'diritti'. Nasce sul finire del 1800 in tutta Europa. Si passa dal modello agricolo alle grandi fabbriche; in ogni Stato in tempi diversi. La prima nazione a modernizzarsi in questo senso è l’Inghilterra. C’è mutamento; da latifondi grandi masse si trasferiscono in città e trovano lavoro in città o nelle fabbriche. Non c’erano però norme che tutelavano il lavoro e non c’erano norme che tutelavano il lavoratore. Non essendoci regole, il datore di lavoro faceva cosa voleva. La ragione prevalente che ha fatto sì che venisse creato il diritto del lavoro è che in un paese nel quale queste regole non esistevano sarebbe stato molto difficile preservare l’ordine pubblico. Mancanza di tutela sociale per una categoria numerosa porta al disordine pubblico.

I tedeschi per primi si sono dotati di uno stato sociale. Il diritto del lavoro ha fondamentalmente funzione di tutela sociale.

Primo passaggio

Nasce il sindacato; l’organizzazione dei lavoratori che ha funzione di difendere gli interessi dei lavoratori stessi. Il sindacato rappresenta gli interessi collettivi dei lavoratori, ma gli interessi collettivi sono sintesi (non somma) degli interessi individuali. I sindacati prima di tutto stabilirono dei concordati di tariffa, delle retribuzioni minime. Ovviamente ai datori di lavoro non andava bene. Lo sciopero in questi casi non era efficace come adesso poiché il datore di lavoro poteva licenziare chiunque avesse voluto senza dover dare spiegazioni di nessun tipo. Lo sciopero dal 1861 è un illecito civile (inadempimento contrattuale) e quindi un lavoratore poteva essere licenziato per avere scioperato.

In Italia finita la stagione liberale, c’è la stagione del fascismo. A partire dagli anni ’20 viene negata la democrazia. Il primo atto del fascismo fu la repressione delle commissioni interne. La libertà sindacale era incompatibile con l’ordinamento totalitario adottato dal fascismo. C’è la penalizzazione dello sciopero in questo modo, diventa un grave delitto con il Codice Penale Rocco (1930). Ci sono però dei passi avanti nella tutela del lavoro. Es. Nel 1926 si sopprime il sindacato, nel 1923 si erano però posti dei limiti all’orario di lavoro, nel 1942 nel Codice Civile c’è tutela del lavoratore per malattia, per leva militare, non si ammettono minori a lavoro e ci sono diritti per le donne in gravidanza. Questo perché anche il sistema totalitario ha bisogno di uno stato sociale funzionante. Esiste un sindacato corporativo che è stato autorizzato dallo stesso governo fascista. Il sindacato in questo caso è ammesso solo perché questo è di fatto una parte del governo. Il sindacato corporativo ha personalità giuridica pubblica.

Questo sistema poi crolla per motivi storici, ma non tutto viene spazzato via dal nuovo sistema che vi si viene ad instaurare. Il crollo del fascismo comporta la decadenza delle più strette manifestazioni di quelle ideologia. Si espande di nuovo il sindacalismo. Ma le norme del codice civile non vengono tutte eliminate perché alcune erano compatibili con uno stato non totalitario. Col tempo il codice viene riletto e riadattato alla luce della Costituzione Italiana. Il diritto del lavoro cambia completamente con l’avvento della Costituzione Repubblicana.

Principi di uguaglianza e altri principi costituzionali

Art. 39 Cost. 1° c. “Organizzazione sindacale è libera”. C’è diritto di sciopero secondo le leggi che lo regolano. C’è principio di uguaglianza (art. 3). Il diritto di lavoro è principalmente principio di uguaglianza sia in senso formale che sostanziale. Dentro il principio di uguaglianza sta la pari dignità sociale dei soggetti.

Art. 4 Cost. enuncia il diritto al lavoro. Ciascun cittadino ha diritto a trovare un'occupazione. Non deve essere però visto come un diritto nei confronti dello Stato di dover trovare un lavoro ad ogni cittadino. Questo è uno scenario irrealizzabile. È obbligo però di ciascuno Stato approntare modifiche che favoriscano questo diritto del cittadino.

Art. 1 Cost. enuncia che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro.

Art. 35 Cost. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Questo articolo va letto come tutela del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) dove deve esserci equilibrio tra potere contrattuale delle parti, e non è importante in questo senso il tipo di lavoro svolto (dipendente, precario, a progetto, ecc.).

Art. 36 Cost. Al lavoratore deve essere garantita una retribuzione sufficiente a garantire al soggetto una vita libera e dignitosa, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Retribuzione deve essere proporzionale al lavoro svolto, ma in ogni caso sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa. La retribuzione ha anche natura sociale.

Art. 37 Cost. enuncia parità tra uomo e donna sul posto di lavoro, di retribuzione e di trattamento. A "parità di lavoro" è una formula ambigua che implicitamente già contiene una discriminazione (donna che faccia stesso lavoro dell’uomo non è data per scontata). L’eguaglianza ha come punto di partenza il riconoscimento delle differenze. Questo vale nel caso dell’uomo e della donna così anche come nel caso si prendano in considerazione datore di lavoro e dipendente.

Art. 38 Cost. afferma che nel nostro ordinamento deve esserci una protezione sociale che tuteli i soggetti dagli eventi nell’ambito dei quali vengano a crearsi esigenze. Questi sono ad esempio i casi dell’inabilità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.

Art. 2 Cost. Riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e individua nella solidarietà la finalità della creazione di una società civile. Questo qualifica lo stato sociale.

Art. 39 Cost. enuncia la libertà sindacale. 1° comma “Organizzazione sindacale è libera”. I successivi commi non hanno ricevuto attuazione concreta. L’efficacia generalizzata e i contratti collettivi di lavoro non hanno ancora una concreta e funzionante attuazione.

Art. 40 Cost. enuncia diritto di sciopero.

Dall’avvento della Costituzione

Fase iniziale: è difficile per il diritto del lavoro, c’è una lunga fase senza mutamenti significativi nella vita dei cittadini. Il paese è lacerato e penalizzato dagli strascichi della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono forti resistenze al diritto di sciopero e di libertà sindacale. 1° Gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione Italiana, ma c’è ancora vigenza della legge penale Rocco che configura lo sciopero come grave reato. Formalmente serviranno molti anni per l’abrogazione di queste norme. Ancora in quel tempo quelle norme non sono cambiate ed è dovuto intervenire la Corte Costituzionale. C’è anche un atteggiamento di prudenza delle organizzazioni sindacali nel chiedere la registrazione e dover per questo consegnare i propri registri con i nomi e dati personali degli iscritti. Per avere un riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati era però necessario.

Seconda fase (anni ‘60): I pubblici poteri si rendono conto che serve comunicazione con le organizzazioni sindacali. Inizia in questo scenario una fase nuova. Il sindacato assume una importante rilevanza sociale. In Italia c’è diffusione sindacale maggiore rispetto agli altri paesi europei. Il culmine dell’evoluzione è il 20 Maggio 1970 con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori. Questa è una legge che cambia radicalmente il ruolo del sindacato, i diritti sul lavoro e i rapporti di lavoro. È impedito al datore di lavoro di impedire opera sindacale sul posto di lavoro. Statuto dei Lavoratori (1970) è momento a partire dal quale si esprime la piena presenza sindacale; questo consente al sindacato di fare ingresso nei luoghi di lavoro. In un luogo di lavoro se c’è presenza sindacale c’è favoreggiamento di interessi individuali. Lo Statuto dei Lavoratori sancisce anche la libertà di opinione, non solo in ambito del lavoro ma anche in altri. Prima dello statuto non c’era divieto per il datore di lavoro di attribuire rilevanza alla vita privata del lavoratore. Tra gli obblighi contrattuali del lavoratore non ci sarà una scelta ideologica da rispettare, pena il licenziamento. Es. Un datore di lavoro non può discriminare e non accettare chi fa uso di alcolici fuori dal posto di lavoro.

Intorno alla metà degli anni ’70 c’è crisi economica; per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale finisce il ciclo economico (età dell’oro). Questa età dura dal 1945 al 1973 (c’è continua crescita economica). Dal 1973 c’è invece una crisi petrolifera senza precedenti. Questa crisi energetica si riflette sulla vita economica e sociale. Si passa ad austerity; questo è contenimento dei costi. Crisi economica porta a crisi aziendale e questa porta ai licenziamenti ed alla crescita della disoccupazione. C’è una complessiva riduzione dei benefici da distribuire. Il contratto collettivo di lavoro per forza di cose prevedeva una maggiore retribuzione (acquisitivo, prima del 1973). Dopo il 1973 invece si afferma il contratto collettivo di ‘lavoro in perdita’. Con questo si hanno riduzione delle tutele economiche e sociali del lavoratore. A seconda della situazione economica complessiva del paese ci sarà differenza di accettazione e contrattazione riguardo ai contratti collettivi di lavoro. Economia buona; si chiederà di più e si accetterà meno. Economia in crisi; per salvare posti di lavoro i lavoratori e le aziende accetteranno anche condizioni svantaggiose.

C’è una tesi secondo cui il diritto del lavoro è uno dei motivi del problema della disoccupazione. Secondo la tesi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori sono previste sanzioni troppo pesanti per le imprese che licenziano dipendenti. Per paura le imprese non assumono oltre 15 dipendenti. L’art. 18 dello Statuto scatta oltre i 15 dipendenti. Disoccupazione: Sud 30% Lombardia 5%; con lo stesso articolo dello stesso Statuto (stesse norme). Sicuramente il modello del lavoro rigido può rallentare il processo di assunzione, ma questa teoria è sbagliata. In Italia il modello è abbastanza flessibile, si può infatti assumere a tempo determinato, si può variare molto l’orario di lavoro, ecc. C’è un modo per l’organizzazione imprenditoriali per adattarsi. In Italia il modello economico è fondato soprattutto su piccole e piccolissime imprese, l’80% delle imprese hanno meno di 15 dipendenti. Questo aspetto è molto pericoloso per il modello italiano. Imprese estere non si rivolgono a quelle italiane per i prodotti che gli servono alla produzione. Imprese italiane non riescono a completare gli ordini delle società estere (che solitamente proprio non chiedono nemmeno). Es. In provincia di Lucca negli ultimi 20 anni sono fallite molte imprese per questo motivo; paradossalmente perché queste avevano troppi clienti e una struttura insufficiente a soddisfarli tutti.

In Cina il costo del lavoro è basso perché non c’è tutela del lavoratore. Cina di oggi è quasi al livello della prima Italia unita. Servirebbe un diritto del lavoro ideato e realizzato a livello globale. L’Italia non potrà mai contrastare il costo del lavoro della Cina (45 $ al giorno in Italia contro 5 $ al giorno in Cina). [Ogni volta $ = EURO].

Fattispecie della subordinazione

Lavoro subordinato è modello sul quale il diritto del lavoro è strutturato. Raggiungere uguaglianza e costruire spazi di libertà per i lavoratori; questi sono gli obiettivi del diritto del lavoro. Il diritto del lavoro considera un quadro nel quale è fondamentale il lavoro subordinato (art. 2094 Codice Civile). Il dipendente che sia subordinato al datore di lavoro. Il diritto del lavoro vuole introdurre dosi di uguaglianza in questo sistema gerarchico che deriva da ambito militare. Non si vuole una concezione autoritaria del rapporto giuridico di lavoro. Negli ultimi 10/15 anni c’è forte tendenza a rivendicare modello nel quale ci sia una forte subordinazione del lavoro.

Lavoro subordinato

Alle sue origini del diritto del lavoro (fine 1800) non conosceva la figura del contratto di lavoro. Nel codice civile del 1865 non era contemplato il contratto di lavoro. Il contratto è lo strumento che presuppone uguaglianza formale. I soggetti nel 1865 non erano però considerati sullo stesso piano. Codice del 1865 prevedeva divieto di vincoli perpetui (non era possibile stipulare rapporti giuridici che fossero eterni). I giuristi usavano quindi il contratto di locazione per riferirsi al rapporto di lavoro subordinato. I giuristi vengono chiamati socialisti della cattedra; questi affermano che il diritto del lavoro è il diritto del lavoratore. Diciamo quindi che il diritto del lavoro deve strutturarsi attorno alla figura dell’operaio. Questi commettono un errore fondamentale cioè che considerano l’operaio come unica figura di lavoratore, ma questo non è certamente vero, anzi forse non è nemmeno la figura prevalente di lavoratore subordinato. Portano però alla luce che una diversa condizione socio-economica si manifesta in rapporto di lavoro subordinato.

Un giurista conservatore (Ludovico Barassi) affermava che i giuristi devono creare i contratti di lavoro. È il primo a parlare di contratto di lavoro e pone i fondamenti del diritto del lavoro. La necessità è di porre alla base del contratto di lavoro la volontà delle parti. Questa è l’affermazione più importante del pensiero Barassiano. Ludovico Barassi però commette a sua volta un errore, e cioè lui afferma che nello schema puro del contratto di lavoro non debba entrare nessun tipo di protezione sociale verso i lavoratori subordinati. Il fondamento reale è che non è vero che non può esserci protezione sociale all’interno del contratto di lavoro. Nel diritto del lavoro c’è sempre integrazione del contratto di lavoro. Il contenuto del contratto di lavoro non può essere definito solo dalla volontà delle parti. La legge ha un ruolo fondamentale nella definizione del contenuto del contratto di lavoro. Le norme lavoristiche sono norme inderogabili, non sono cioè nella disponibilità delle parti, le parti non potranno modificarle a proprio piacimento. Le parti non possono trovare una soluzione differente a quella dettata dalla legge, non possono derogare le norme della disciplina lavoristica. Processo di integrazione (art. 1374 Codice Civile).

  • Inderogabilità delle norme
  • Indisponibilità dei diritti
  • Es. Non si può firmare un contratto per lavorare accanto a fusti radioattivi nemmeno se il lavoratore sia d’accordo; il diritto alla salute è indisponibile per le parti.

Però non è sempre così semplice. Il diritto alla retribuzione; non si può chiedere al lavoratore di rinunciare ad un diritto che non sia entrato nella sfera giuridica del lavoratore. Es. si può chiedere a lavoratore che rinunci allo stipendio di Luglio (già maturato), ma non a quello di Dicembre (che non è ancora maturato).

Lavoratore subordinato (art. 2094 del Codice Civile)

Emerge la subordinazione come assoggettamento al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Il potere direttivo va definito e per rapporti di lavoro particolari questo non è semplice. Osservando un’impresa di tipo tradizionale non è difficile distinguere il potere direttivo. Oggi rispetto al 1942 ci sono però modelli nuovi.

Art. 409 3° c. del Codice di procedura civile. Subordinato caso di accordo nella collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.). Coordinamento presuppone un modello organizzativo che sarà a carattere personale anche se non di tipo subordinato. C’è differenza di protezione giuridica tra lavoratore subordinato e lavoratore non subordinato.

Es. Il lavoratore a progetto che prende 500 $ al mese non ha diritto a ferie e se si ammala ha delle trattenute sulla retribuzione. Anche se ho questo contratto stipulato, io lavoratore, avrò tendenza a volere una maggiore protezione sociale. C’è distinzione binaria su applicazione dell’art. 36 della Costituzione. Nei casi di non lavoratore subordinato (lavoro a progetto) non si applica l’art. 36 Cost. e non c’è un minimo sindacale alla retribuzione. Es. È legittimo un contratto a progetto di 200 $ al mese. Questo lavoratore non avrà una pensione; o meglio, avrà una pensione di circa il 30% di 200 $. Il lavoratore a progetto ha quasi sempre un unico committente e non è quindi “libero sul mercato”, come è invece un avvocato o un ingegnere. Per ordinamento il lavoratore a progetto è soggetto libero sul mercato e quindi non merita la protezione e la tutela riservate ai lavoratori subordinati. Invece in Italia la maggior parte dei lavoratori a progetto ha un unico committente e sono sottopagati. Inoltre non hanno contratti collettivi, o almeno non al livello di quelli che ci sono invece per i lavoratori subordinati.

Nel lavoro autonomo (non tutelato) ci sono diverse categorie. Ci sono l’avvocato e l’ingegnere che non vogliono il contratto collettivo e c’è però anche il lavoratore a progetto che spesso ha stessi compiti di un lavoratore subordinato, ma non ha la stessa tutela.

Lavoro subordinato (art. 2094 Codice Civile) Questa è la fattispecie sulla quale è costruito il diritto del lavoro.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Albi Pasqualino.
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