vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
La Camera dei deputati e del Senato si riuniscono separatamente per discutere e approvare le
proposte di legge. Le sedute sono pubbliche, cioè permesso di assistervi da apposite tribune.
Le deliberazioni delle Camere avvengono di norma in modo palese con voto elettronico.
Si richiede numero legale (50% + 1 dei componenti della Camera), affinchè si possa validamente
votare (quorum costitutivo).
Si richiede maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti) , assoluta (50% + 1 dei voti componenti) o
qualificata (2/3 dei componenti), affinchè una deliberazione sia approvata (quorum deliberativo).
A volte i parlamentari all'opposizione per ritardare i lavori parlamentari, legalmente, adottano
strategie, chiamate ostruzionismo parlamentare.
LA POSIZIONE GIURIDICA DEI PALRMANTARI
Per poter essere eletti alla carica di parlamentare non devono sussistere cause di ineleggibilità o di
incompatibilità. Ad esempio i consiglieri regionali che hanno rapporti con Governi esteri ( es: i
diplomatici). Oppure a causa delle norme costituzionali che intercorrono tra i parlamentari e
senatori attraverso vari organi Statali.
I Parlamentari hanno posizione giuridica per cui:
operano in autonomia e secondo la Cost. Senza vincolo di mandato.
– Hanno immunità dai reati di opinione in quanto godono della prerogativa della insidacabilità
– (norma che protegge per manifestazione di pensiero o reati di opinione).
Hanno l'immunità dall' arresto; possono essere arrestati dopo il consenso della camera di
– appartenenza.
I membri del parlamento, ricevono un compenso, chiamato indennità parlamentare.
–
IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI: L' INIZIATIVA
L'iniziativa legislativa, consiste nella possibilità di presentare una proposta di legge e competete al
Governo, attraverso un disegno di legge; compete a ogni parlamentare, consigli regionali, il CNEL e
al popolo attraverso 50.000 elettori.
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE (Art. 72 Cost.)
La discussione e l'approvazione delle leggi, si possono svolgere attraverso diverse procedure:
Ordinaria: la commissione parlamentare opera in sede referente, cioè esamina la proposta
– anticipatamente rispetto alle camere.
Procedura abbreviata: si svolge come quella ordinaria ma con tempi brevi a causa di
– urgenze.
Procedura decentrata: la commissione opera in sede deliberante, cioè decide direttamente
– della sua approvazione.
Procedura redigente: la commissione approva i singoli articoli, mentre l'aula approva
– l'intero progetto di legge.
Una volta che il testo sia stato approvato in una camera, esso è trasmesso nell'altra. Nel quale
possono essere apportate delle modifiche, che a sua volta lo stesso disegno di legge dovrà essere
riapprovato o rimodificato dall'altra camera , questo tipo di procedura è definito come Navetta.
Tutto questo avviene, finchè le due camere non trovino un punto di accordo nel disegno di legge e
successivamente approvato.