Storia del diritto italiano
Capitolo 1: L'impero e la chiesa dopo Costantino
La storia del diritto italiano si occupa di un arco temporale vastissimo, dall'alto medioevo all'800. L'alto medioevo non ha una data di inizio. Tale concetto nasce dall'età degli umanisti e rappresenta una rottura tra l'età classica e quella degli umanisti stessi; questa rappresenta un'età buia e di bassa cultura.
Nel 600 fu data una prima rappresentazione temporale del medioevo da Cristoforo Keller, il quale fissa la data di inizio di tale periodo con Costantino, mentre la fine coincide con il 1453. L'età di Costantino può dunque essere considerata l'età iniziale della storia del diritto italiano, ovvero l'età in cui sorge l'impero.
Secondo Eutropio, prima di Costantino, Diocleziano, salito al trono nel 284 e dimessosi nel 305, introdusse l'uso imperiale del mantello di porpora trapuntato di pietre preziose; mentre secondo altri studiosi iniziatore di tale rituale sarebbe stato già Aureliano (270-275). In tale epoca si ha una concezione dell'imperatore che rispecchia quella di un Dio.
Ai tempi del principato il crimine di lesa maestà aveva un raggio di azione molto limitato e indicava l'offesa alla statua dell'imperatore, purché consacrata; successivamente in una costituzione di Arcadio e Onorio del 397, viene considerato quale crimine di lesa maestà non solo il tradimento e l'oltraggio alla persona sacra del monarca, ma anche l'attentato verso i suoi consiglieri e i membri del concistoro del senato.
I poteri imperiali si vengono ad approssimare alle vette dell'assolutismo, ossia quell'istituto che prevede la legittimazione di qualsiasi comportamento del governante anche se tenuto in violazione delle leggi. Da questo punto di vista di fondamentale importanza risulta la formula romana dell’absolutio legibus, quale originariamente faceva riferimento soltanto al privilegio riservato al sovrano di sfuggire alle leggi, specialmente in tema di successione ereditaria.
Sin dalla fine del II secolo Settimio Severo e Caracalla avevano dichiarato che, nonostante si sapessero soluti legibus, intendevano vivere secondo le leggi e quindi rifiutavano di avvalersi di testamenti illegittimi fatti in loro favore.
Teodosio II con la sua costituzione denominata Digna Vox del 429 aveva dichiarato ad alta voce che era bene che il regnante si professasse vincolato dalle leggi. Quest'atmosfera tende a svanire quando Giustiniano, sempre più tiranno dopo la fallita rivolta di Nika del 532, non esiterà a proclamare che Dio aveva assoggettato a tal punto le leggi dell'imperatore da fare di questo "la legge animata in terra".
Lo svolgimento storico attestato dal trasformarsi della figura del principe si rispecchia nel sistema delle fonti del diritto. Le linee originarie di tale sistema furono profondamente modificate. Il binomio leges-iura continuò a caratterizzare l'ordinamento finché Giustiniano, promulgando il Digesto, ebbe trasformato iura e leges così formalmente unificato i due tipi normativi. Gli iura non erano leggi, ma principi idonei all'applicazione della prassi tolti sia dagli Editti pretorii, sia dalle opere di giureconsulti; i pareri di questi ultimi, quando il principe li avesse autorizzati a darli ed essi fossero risultati concordi, avrebbero avuto per i giudici, a quanto dice Gaio, la stessa efficacia della legge; essi quindi non erano connotati dei caratteri tipici delle leges, come l'astrattezza.
Da Costantino in poi, malgrado la presenza sempre più ingombrante del monarca nella produzione del diritto, nessuno interruppe fermamente la tradizione dei gloriosi iura. Fu soltanto necessario disciplinarla per adattarne l'uso ai tempi nuovi segnati da una grande decadenza culturale. Nel 426, l'imperatore Valentiniano III avverte la necessità di regolamentare l'uso degli iura riordinando i cinque grandi giuristi a cui egli conferisce autorità: Paolo, Papainiano, Ulpiano, Modestino e Gaio, mediante l'emanazione della legge delle citazioni, approvata poi da Teodosio II, che la inserì nel Codice Teodosiano. Qualora vi fossero state pronunce discordanti, tale legge prevedeva che il riferimento da seguire era quello di Papainiano.
Da Diocleziano in poi la vita degli iura diventa sempre più difficile. Questi iura continuarono ad avanzare faticosamente per la loro strada nel Basso Impero. Circolarono per 8 secoli sotto il nome di Paolo, le Sententiae receptae, furono considerate la gemma degli antichi.
Tra gli iura che attraversarono tutto il Basso Impero vanno annoverate le Istituzioni di Gaio, le quali subiscono una volgarizzazione all'inizio del 300, divenendo l’Epitome Gai; essa risponde al nome di Fragmenta Augusto Dumentia, Pauli Sententiae, con i Tituli ex corpore Ulpiani, le fondamenta della legge delle citazioni di Valentiniano III.
Sempre all'età costantiniana, va ricondotta la composizione dei così chiamati Fragmenta Vaticana, rinvenuti nel 1821 da Angelo Mai in un palinsesto della biblioteca vaticana. Questi sono un manualetto istituzionale, presumibilmente scolastico, contenente costituzioni redatte in versione più ampia rispetto a quelle contenute nei vari codici, in particolare in quello Teodosiano.
La volgarizzazione degli iura si accompagna comunque ad una seppur contenuta produzione di iura stessi: la lex dei, e la Consultatio. La lex dei, il cui nome per esteso è Collatio legum Mosaicorum et Romanorum, è un'opera dove viene effettuata una comparazione tra la legge biblica (di Mosè), e la legge romana. L'autore si ipotizza fosse un ebreo. Gli ebrei, infatti, avevano paura nonché timore di un informarsi con le leggi romane. Da qui nasce la necessità di rassicurarsi che la legge romana potesse adattarsi a quella ebrea, e questo spiegherebbe la nascita di questo scritto.
Ma l'apprezzamento degli ambienti ecclesiastici di tale opera fa però supporre che il componimento non sia adducibile ad un ebreo ma ad un cristiano. La datazione è incerta. In tale opera mancano le costituzioni di Costantino, e ciò insospettisce fortemente, in quanto dalla Chiesa, Costantino, venne venerato quale liberatore della cristianità, per poi essere santificato. Si presume, perciò, che venne compilata prima dell'avvento di Costantino, anche se le ipotesi più accreditate la vedono datata dopo il 436 (legge delle citazioni), nonostante questa inusuale mancanza.
La Consultatio Veteris cuiusdam Iuri Consulti venne rinvenuta da un giurista umanista (corrente umanesimo-giuridica del 500), Cuyacio, che nel 1577 pubblica tale opera, composta da pareri presi da un giurista, che funge da consulente, offrendo pareri giuridici basandosi sulle fonti del diritto romano che grossomodo ritroviamo nella Lex Romana Visigotorum (codex Teodosiano, frammenti del Gregoriano e dell’Ermogeniano, iura fonti principali circolavano prima dell'età di Giustiniano).
Quest'opera è stata composta negli stessi anni in cui appare la Lex Romana Visigotorum (506); si presenta nella Gallia del V secolo. Essa rappresenta quello che è il prodotto dell'attività di consulenza di un giurista. Vi è dunque ancora il segno di un'attività di consulenza, la quale ci rimanda a un periodo storico postumo, che si colloca nel Basso Medioevo.
Dal 300 in poi i giuristi italiani fanno infatti fortuna attraverso le loro attività di consulenti, ovvero mediante pareri su punti del diritto, forniti a privati dietro consenso o richiesta. Tali pareri verranno nominati consilia; naturalmente tale attività prevedeva un'importante conoscenza scientifica.
I tre codici: Teodosiano, Ermogeniano e Gregoriano, compaiono quando la vita degli iura appare più difficile, inizia quindi a prevalere la legge su di essi. I primi due codici appaiono durante l'età di Diocleziano (284-305), alla fine del III secolo. Questi due codici sono da ricondurre alla cancelleria imperiale. Il processo di affermazione della legge è nascosto quando essi vennero compilati. Al loro interno non troviamo leges o costituzioni, ma rescritti, ovvero pareri resi dagli imperatori ai magistrati. Questo significa che, dietro la loro produzione, non vi è ancora la Maiestatis dell'imperatore, il quale tendenzialmente soffoca gli iura.
Il codice Gregoriano, datato 292/293, raccoglie tutti i rescritti a partire da Adriano (117-138) in poi; il codice Ermogeniano, quasi a costituire un supplemento del precedente, raccoglieva i rescritti di Diocleziano datati 293/294. Il codice Teodosiano contiene invece delle costituzioni. Esso entrerà in vigore dal primo gennaio del 493, nonostante la sua pubblicazione risalga al 438. Tale codice rappresenta un prodotto di ripiego nel senso che, Teodosio, voleva arrivare alla compilazione di due raccolte, contenenti costituzioni vigenti e non vigenti, oltre agli iura, una indirizzata alla scuola e una al foro. Tale progetto naufragò però per le 1000 difficoltà. Già Teodosio sarebbe voluto arrivare là dove, 100 anni dopo, arriverà Giustiniano, il quale metterà insieme iura nel Digesto e costituzioni nel Codex.
Con Diocleziano si assiste alle ultime quattro persecuzioni dei cristiani, avvenute tra 303-304, dopo circa quarant'anni di pace. Egli perseguitò i cristiani per fini politici, in quanto avvertiva il forte pericolo della diffusione del cristianesimo, tanto che l'impero, sotto la sua guida, appariva un impero cristiano governato da un pagano. Il cristianesimo rappresentava fondamentalmente una rottura, nell'impero, con usanze, tradizioni e religioni pagane, le quali erano tipiche della romanità.
Galerio, uno dei due cesari nominati in seguito alla grande riforma istituzionale imperniata sulla tetrarchia emanata da Diocleziano, fu il primo ad emanare a Sardica un Editto di tolleranza verso i cristiani nel 311, nonostante il suo odio verso di essi. Tale emanazione è dovuta alla sua conversione avvenuta in punto di morte, al fine di ottenere il perdono divino.
Il secondo editto di tolleranza verso i cristiani viene emanato da Costantino, insieme con Licino, nel febbraio del 313, denominato Editto di Milano. Su questo editto vi sono però delle tesi contrastanti, in quanto viene posta in dubbio la sua reale esistenza, a causa della mancanza di testimonianze scritte di esso.
Le uniche testimonianze ci vengono fornite dai riferimenti che diversi personaggi storici, nel loro trattati, fanno di questo editto. L’editto sarebbe stato emanato per liberalizzare tutti i culti. Costantino, dimostrò comunque un atteggiamento propenso a far sì che la chiesa cristiana potesse liberamente esercitare il proprio credo, favorendola anche con delle agevolazioni, come, ad esempio, l'esenzione dal pagamento di alcuni munera che egli concesse ai cristiani, o ancora, la restituzione dei beni confiscati in Africa e in Calabria.
Tra il 318 e il 321, una serie di provvedimenti segnarono l'introduzione di istituti nuovi nella vita della Chiesa. Tra questi, il più notevole fu l’Episcopalis Audientia, che fece la sua apparizione presumibilmente intorno al 318, in una norma in cui Costantino dispose che i giudici ordinari lasciassero le cause, anche se già iniziate, al giudizio vescovile, qualora le parti, magari per ubbidire all'invito di San Paolo a risolvere le controversie tra i fedeli all'interno della comunità, l'avessero richiesto concordemente.
Dall'introduzione di questo nuovo istituto nasce però il problema di capire se questo dà vita ad una giurisdizione vescovile o ad un arbitrato, quindi a capire quale fosse la volontà di Costantino nel crearla. Nella mente di Costantino rappresentava sicuramente l'istituzione di un semplice arbitrato, ed infatti le parti potevano rivolgersi al vescovo solo con la volontà concordata di ambedue. Nel 452 Valentiniano III insisterà sull'esigenza del previo compromesso tra le parti, escludendola dalle cause penali, e intendendo tale istituto come una delle forme d'arbitrato che il diritto romano usava riconoscere, con minore o maggiore larghezza, ai vari culti. Solo Giustiniano si orienterà verso la previsione di una vera e propria forma giurisdizionale: essa si trasformerà in una mera giurisdizione vescovile.
Altro istituto famoso è la Manumissio in Ecclesia. Essa consentiva l'affrancazione dei servi da parte dei cristiani, evidenziando un legame con la romana manumissio inter amigos, la quale consentiva, in modo pagano, di liberare gli schiavi durante feste o banchetti. Con tale manomissione però si liberavano in modo cristiano gli schiavi, durante un rito ecclesiastico, facendo, in tal modo, ricevere a questi schiavi la romanità, ovvero la cittadinanza romana. Tale caratteristica differenzia questa manomissione con quella romana (inter amigos), con la quale invece gli schiavi liberati non ottenevano la romanità bensì la latinità.
Tra i meriti di Costantino nei confronti dei cristiani va annoverata la concessione alle loro chiese della capacità di ricevere eredità e legati. Ivi si collocano le Donationes pro anima, le quali permisero alla chiesa di accumulare ricchezze, soprattutto in procinto dell'anno 1000. Queste donazioni, compiute in massa, a causa della convinzione che l'umanità sarebbe scomparsa con l'avvento dell'anno 1000, consentivano a chi effettuava tali donazioni di procacciarsi un posto in paradiso.
La Chiesa diventa religione di Stato, e le norme del credo religioso devono essere osservate da tutti, collocate perciò nei codici, grazie all'editto di Tessalonica emanato nel 380. Nei codici Teodosiano e Giustinianeo è riscontrata la presenza di questo editto. Costantino, mediante il termine "cunventicula cristianorum", indica dei nuclei non troppo numerosi di persone che ruotano attorno ai sacerdoti, i quali danno differenti interpretazioni della religione. Per questo motivo la Chiesa si trova frammentata. Da questa frammentarietà iniziano a nascere le prime eresie, le quali rappresentano un grande problema sia per lo Stato che per la religione. La Chiesa, quale strumento di Stato, si trova a dover unificare non scomporre. Questo problema risulterà di fondamentale importanza. Le eresie verranno considerate alla stregua dell'anti cattolicità.
Nel 325 Costantino indice il Concilio di Nicea al fine di combattere l’arianesimo, eresia che rimanda ad Ario. Tale eresia aveva a che fare con la sostanza umana e divina del figlio. Gli ariani non riconoscevano al Cristo la natura divina, ma unicamente quella umana, considerandolo unicamente un uomo e non Dio, non riconoscendo perciò la consubstantia. Questo concilio doveva dimostrarsi utile al fine di sconfiggere l’arianesimo, il quale, come tutte le altre eresie, andava ad intaccare l'universalità.
Costantino, in un ritratto di questo concilio, ci appare seduto sul trono in una posizione preminente rispetto a quella di vescovi. Non sappiamo con certezza se lui influenzò anche l'ambito religioso del concilio; probabilmente egli aveva tendenze Cesaropapiste, ovvero mostrava che gli atteggiamenti atti ad inserirsi nel dogma di fede e di religione; e gli infatti sono preoccupato di interferire anche di affari della Chiesa. Nonostante fosse stato istituito il Concilio di Nicea, l’arianesimo non fu sconfitto, ma ebbe una larga diffusione (Italia, Gallia, Iberia), nello stesso Costantino, alla fine della sua vita, divenne ariano.
Costantino aveva un fine politico ed utilizzava la religione per conseguire degli scopi inerenti lo Stato. Egli, in modo pagano, il 3 luglio del 321, istituì la festività del dies soli. Essa si trasformò nella dies dominica più tardi. La nascita della festività rappresentò perciò un tributo reso dall'imperatore al culto solare; ciò evidenzia l'ambiguità delle convinzioni religiose del monarca fino a questa data. Inoltre, tale ambiguità, diviene evidente quando Costantino eresse Costantinopoli, consacrata mediante riti pagani, ed avente nel cuore (della città stessa) una statua del sole.
Lo stesso Costantino diventò ariano. Alla fine della vita si fece battezzare dal vescovo Eusebio di Nicomedia, sicché quando nel 337 a morte colse imperatore, dovette coglierlo da eretico. Il figlio di Costantino, Costanzo II, fu eretico, che si adoperò per trasferire alla Chiesa ariana la patente di "cattolica", è poco mancò che ci riuscisse. L'atteggiamento di Costanzo II era sicuramente cesaropapista.
Gli ariani, confermando l'ingerenza esistente tra Stato e Chiesa, ovvero lo stretto legame tra arianesimo e cesaropapismo, riservarono due appellativi all'imperatore e al figlio: Costantino venne ritenuto episcopus externus (vescovo esteriore), e, secondo questa qualifica, non si occupava dei problemi di fede, ma disciplinava il problema religioso nelle estrinsecazioni temporali; Costanzo II ricevette la qualifica di episcopus episcoporum, ovvero di vescovo dei vescovi, il quale non lascia alcun dubbio uno sul suo atteggiamento cesaropapista.
La vittoria del cattolicesimo romano fu sanzionata nel 380. Teodosio I il grande, d'origine iberica e di sicura fede nicena, emanò l'editto di Tessalonica che impose a tutti i sudditi dell'impero di seguire la religione segnata dall'apostolo Pietro professata dal pontefice Damaso di Roma e dal vescovo Pietro di Alessandria. Il cattolicesimo niceno-apostolico veniva così elevato al rango di religione di stato.
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