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PARTE SECONDA

Capitolo 1: scuole preirneriane di diritto La prima scuola scientifica di diritto romano è quella di Irnerio, nata a Bologna nei primi anni del XII secolo. Ma prima di Irnerio, vi era stato qualche studio scientifico del diritto? esistevano, dunque, scuole preirneriane? Se ci si interroga sul problema inerente la diffusione della cultura nell'alto medioevo, ci si rende conto che la cultura di livello abbastanza elevato veniva insegnata all'interno delle scuole di Arti Liberali, adatte agli uomini liberi; esse rappresentavano i nostri attuali ginnasi, ove venivano insegnati principi teorici i quali venivano applicati all'attività quotidiana dell'uomo. Le scuole di Arti liberali erano degli istituti di matrice ecclesiastica, che sorgevano presso le grandi cattedrali, essendo all'epoca, la Chiesa la vera detentrice della cultura. Erano caratterizzate da un filone comune: la mera rilevanza pratica degli insegnamenti ivi impartiti. Le arti liberali

insegnate all'interno di queste scuole erano 7, suddivise in due grandi gruppi:

  1. comprendevano l'insegnamento della dialettica, della grammatica, e della retorica.
  2. arti sermoniali: Dovevano servire alla formazione dell'avvocato, al fine di far apprendere agli studenti i regolamenti e le modalità del porsi agli altri individui, parlando e scrivendo in maniera corretta.

  3. termine derivante dal latino Esse comprendevano lo studio della musica, dell'astronomia o
  4. arti reali: res. dell'astrologia, della geometria e dell'aritmetica. Erano tutti insegnamenti volti alla conoscenza di tutte le cose.

Negli studi che venivano effettuati all'interno delle scuole di arti liberali non vi era un indirizzo specifico verso una materia concernente in modo specifico il diritto. Qualche nozione veniva impartita nel corso delle e in speciale modo là dove si studiava la arti sermoniali, retorica, caratterizzata dalla lettura di Cicerone.

Le scuole di arti liberali

rappresentavano i luoghi di studio e di formazione di futuri avvocati e magistrati. Prendendo in considerazione queste tipologie di scuole bisogna considerare che gli imperatori carolingi sentirono la necessità di elevare il livello culturale dell'epoca. Per quanto concerne l'età carolingia in Italia, bisogna considerare il capitolare ecclesiastico dell'825 di Lotario, il quale testimonia la presenza di scuole di arti liberali sparse all'interno del regno italico. Forse questo capitolare non istituiva una nuova rete di scuole, ma aveva come obiettivo quello di ridistribuire il numero di studenti frequentanti in modo uniforme all'interno degli istituti preesistenti. In età preirneriana, l'unica scuola di diritto di cui è accertata l'esistenza, testimoniata da differenti opere e documenti da essa stessa prodotti, è quella situata presso la città di Pavia, sorta accanto alla rete di scuole di altri liberali. Essa si

Differenzia da quella che nascerà con Irnerio in quanto al suo interno non vengono impartite lezioni di diritto romano; l'istituto risultava infatti incentrato sullo studio del diritto longobardo e franco, basandosi sui longobardi e sul carolingi.

Nella scuola di diritto veniva utilizzato il Liber Papiensis, una raccolta di materiale normativo, contenente i Liber Capitulari longobardi e il carolingio, caratterizzato dalla presenza al suo interno di editti vigenti in Italia.

La redazione di questo libro si va formando con il tempo, raggiungendo la sua stabilità nell'XI secolo.

All'interno della scuola di Pavia si sentì l'esigenza di ridistribuire il materiale di studio in maniera sistematica.

Nel Liber Papiensis il materiale risultava riordinato in ordine cronologico, e necessitava di una ridistribuzione sistematica, la quale invece risultava una delle caratteristiche principali della lex longobarda, contenente lo stesso materiale.

del Liber. Questa tipologia di scuola nacque a Pavia per la formazione professionale di coloro che dovevano trovare impiego all'interno dell'ambito amministrativo e giuridico. Fondamentalmente questo istituto professionale mostrò interesse di tipo prevalentemente pratico, orientandosi dunque verso lo studio del diritto che trovava applicazione nel foro. Infatti, da essa uscirono numerosi tesi alla pratica del diritto che trovava applicazione all'interno del foro, in particolar modo nell'ambito della materia processuale. Ivi il materiale è riportato in ordine cronologico. L'elemento della cronologicità servirà differenziare il dallacapitolare italicum lex longobarda. L'opera più significativa e di maggior rilievo prodotta da diversi giuristi della scuola di Pavia prende il nome di la quale rappresentava una sorta di commento analitico alle varie norme Expositio ad Librum Papiense, contenute all'interno del ed era.anch'essa caratterizzata da una formazione stratificata.
Liber Papiensis,
Al suo interno i giuristi dell'istituto vennero distinti in tre differenti categorie:
antiqui, antiquissimi e moderni.
Questa suddivisione fa percepire quanto antica fosse questa scuola, e concerne l'approccio nei confronti del diritto romano e la considerazione che adesso venne da essi riservata.
Dallo studio della Expositio ad Librum Papiense è possibile desumere che tutte e tre le categorie di giuristi considerassero il diritto romano quale ovvero la legge generale di tutti gli individui, lex generalis omnium, dalla quale bisognava attingere in caso vi fosse una lacuna all'interno del diritto Franco-longobardo.
Oltre alla scuola di Pavia, molti studiosi, in passato, affermarono erroneamente che fosse possibile ipotizzare l'esistenza di scuole preirneriane situate una nella città di Roma e una in quella di Ravenna.
Ma a differenza della prima, la qui reale esistenza ètestimoniata dalla presenza di opere e documenti, la situazione che aleggia intorno all'ipotetica esistenza di queste due scuole è minata da dubbi e lacune. Per indagare sulla possibile esistenza delle scuole di Roma e Ravenna, risulta necessario analizzare gli eventi storici dell'epoca. Odofredo, giurista e glossatore molto scrupoloso e attento, riportava all'interno delle sue opere testimonianze di storia non confermate né tanto meno accompagnate da alcuna documentazione. Egli affermò che la scuola di Bologna nacque sulla base di quelle di Roma e Ravenna. Odofredo, all'interno dei suoi scritti, sostiene che i cosiddetti "materie di studio" all'interno della "liber legales", scuola di Bologna, nacquero nell'istituto di Roma, per poi essere importati a Ravenna e infine approdare nella scuola di Irnerio. Questa tesi fece supporre la possibile esistenza di queste due scuole preirneriane. S. Pierre Damiani, nel 1045, secondo documentazioni storiche approvate,si trovava a Ravenna per disputare con i dotti in materia di compiuti di gradi di parentela. Egli difendeva il computo Canonico e, per questa sua posizione, differiva dagli membri dell'assemblea, i quali portavano avanti il baluardo del computo Giustinaneo. I dotti, essendo conoscitori del diritto Giustinaneo e portando avanti il suo computo, potevano essere in qualche modo docenti di una delle scuole esistenti all'epoca? Questi individui di grande conoscenza, nel racconto descrittivo della disputa, vennero distinti come coloro che si forgiavano di una ferula, bacchetta utilizzata dai docenti nelle ore di lezione con gli studenti. L'assemblea in questione si svolse in un ginnasio, e ciò potrebbe ricondurre all'aula di un istituto scolastico. Ma, seppur nel loro complesso possano sembrare corrette, queste ipotesi non sono sufficienti a garantire l'amera esistenza della scuola di Ravenna, alla quale non può essere ascritto alcun documento. Inoltre, la ferula,ovvero la bacchetta della quale si forgiavano tutti i dotti ivi presenti, veniva utilizzata non solo dagli insegnanti, ma in particolar modo da magistrati e giudici. Per quanto riguarda il discorso inerente la scuola di Roma, esso si presenta assai più semplice e molto meno complesso di quello riservato alla possibilità dell'esistenza della scuola preirneriane a di Ravenna. Nonostante Irnerio si recò a Roma per conto di Enrico IV, si trattenne nella città solo pochi mesi, tempo assai insufficiente al fine di fondare una vera e propria scuola di diritto. Dunque, esclusa la possibile esistenza di queste due scuole, la prima vera e propria scuola scientifica del diritto romano venne fondata a Bologna. La sua nascita venne anticipata dalla riemersione dei testi originali Giustinianei caduti nell'oblio, e avvenne per merito dell'attività di recupero attuata dal giurista Irnerio, figura che assume svariate caratteristiche. Dapprima la storiografia.

Ci fornisce l'immagine di un Irnerio giurista, il quale poi, con la nascita di questa scuola, diverrà filologo e al contempo maestro. Ma chi può essere considerato il vero precursore di Irnerio? Era forse Pepo? Che legami intercorrono tra il fondatore della scuola di Bologna e Pepo? Le fonti che ci forniscono differenti indicazioni sulla figura di Pepo sono di difficile interpretazione. Nel del 1076, venne denunciata la presenza di un certo Pepo legis doctor, appellativo Placito di maturi, utilizzato poi, in seguito, al fine di designare tutti i maestri che insegnavano all'interno delle scuole universitarie. Ma il Pepo ivi citato potrebbe non esser la stessa persona che viene considerato il precursore di Irnerio. Con il nomignolo, infatti, Pepo venivano usualmente soprannominati tutti gli individui di nome Pietro; questa era un'usanza assai diffusa in particolar modo nell'Italia occidentale. Del Pepo precursore di Irnerio ci fornisce notizie interessanti Odofredo.

Affermando che, nonostante la sua attività, non ebbe una grande notorietà a Bologna. La meritata fama viene invece raggiunta da Pepo nella Francia del periodo successivo. Infatti, Radulfus Niger, maestro francese di arti liberali, che da una testimonianza della sua grandezza, indica Pepo come un grandissimo uomo di cultura, il cui nome venne addirittura paragonato all'aurora surgens. Il nome Pepo appare anche all'interno di un risalente ad un arco temporale che va dal placito lombardo, 1084 al 1090, anni questi in cui era accesissima la lotta tra impero e chiesa. All'interno di quest'opera egli insorge contro una legge conforme al diritto Franco longobardo vigente in Italia all'epoca, opponendosi al fatto che, la condanna per la morte di un servo, causi al colpevole unicamente una combinazione pecuniaria. Pepo, infatti, rivendicava la pena capitale per l'uccisione di un servo, portando in tal modo alla luce l'eguaglianza tra gli uomini in maniera

conforme al diritto naturale, secondo il quale l'uccisione di un uomo
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A.A. 2007-2008
51 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di STORIA DEL DIRITTO ITALIANO e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Vallone Giancarlo.