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CONSIGLIO MAGGIORE
Il requisito del censo fu mantenuto per la nomina ad elettori, mentre lo si sopprimeva per quella a membri del Corpo Legislativo. Accolto il principio della DIVISIONE DELLE AUTORITÀ è la condizione della GARANZIA SOCIALE, nei riguardi del potere legislativo che in nessun caso poteva esercitare nél’autorità esecutiva né l’autorità giudiziaria.
Vigeva un sistema bicamerale, e i membri del Corpo Legislativo godevano dell’insindacabilità e dell’immunità, tranne nel caso di flagranza di reato o di ordine di arresto. I membri del Corpo Legislativo erano rinnovati per 1/3. Vigeva il sistema di votazione a SCRUTINIO SEGRETO e a 42 PLURALITÀ di VOTI. Entrambe le Camere avevano la facoltà di nominare COMMISSIONI SPECIALI che dovevano cessare d’ufficio al termine del loro mandato. A differenza dalla Francia si volle GRATUITO IL MANDATO POLITICO. Il DIRITTO D’INIZIATIVA spettava solo al.
CONSIGLIO MAGGIORE: le sue potevano essere approvate solo nella seconda con un intervallo non inferiore agli otto giorni; salva una DICHIARAZIONE DI URGENZA
RISOLUZIONI: Al CONSIGLIO MINORE spetta esclusivamente l'approvazione o meno delle risoluzioni del Consiglio Maggiore. Le risoluzioni approvate sono LEGGI.
Quanto al POTERE ESECUTIVO vi sono di grande importanza:
- MAGISTRATO DEI CONSOLI: composto da 9 membri, rinnovabile annualmente per 1/3. Formava a scrutinio segreto una lista dei consoli e dei municipalisti da eleggere da trasmettere al Consiglio Minore che faceva le scelte. Provvedeva al governo, alla polizia e alla sicurezza; promulgava editti e disponeva della forza armata che non comandava
- CORPI MUNICIPALI: 30 membri, per 1/3 rinnovabili ogni anno.
61 articoli riguardavano il POTERE GIUDIZIARIO. Vigendo la rigida separazione dei poteri, è stabilito anche il canone della PUBBLICITÀ DEI GIUDIZI previsti di PRIMA e di SECONDA ISTANZA erano 2 ordinari che giudicavano
Separatamente era la ROTA, divisa in 2 sezioni, di 3 membri se la sentenza emessa da una delle due sezioni non fosse stata conforme a quella del giudice di prima istanza, era consentito il ricorso all'altra sezione. Tutti i giudici venivano nominati dal Corpo Legislativo. Per le cause appartenenti alla mercanzia era previsto lo speciale tribunale detto FORO DEI MERCANTI. Specialmente in materia penale, l'ATTO DI ACCUSA doveva essere PUBBLICO. Era ABOLITA la TORTURA. I danni procurati da errori giudiziari erano riparati dal pubblico erario. Il TRIBUNALE DI SEGNATURA (costituito da un Giudice Commissario e dai triumviri della Segnatura) decideva le controversie sopra la COMPETENZA del foro. Questo esempio di Stato democratico moderato non si realizzò perché la repubblica bolognese entrò a far parte della REPUBBLICA CISPADANA. Il cui testo costituzionale fu eletto, come a Bologna, da una vera e propria ASSEMBLEA COSTITUENTE ELETTA che discusse, sebbene socialmente eterogenea,
Secondo l'influenza del Contratto Sociale di Rousseau. La costituzione era simile a quella dell'anno 1795, solo che al posto dei due Consigli dei Cinquecento e degli Anziani, c'erano quello dei SESSANTA e dei TRENTA e che il DIRETTORIO non era più di cinque ma di TRE membri.
Il territorio della Repubblica era diviso in DIPARTIMENTI, ognuno dei quali aveva un'amministrazione centrale elettiva di 5 membri, presieduta da un Commissario di Governo nominato dal Direttorio.
Nell'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO novità assoluta fu l'introduzione della GIURIA POPOLARE.
Le disposizioni finali della costituzione:
- soppressione di ogni esenzione
- soppressione di ogni privilegio o distinzione contraria all'uguaglianza dei cittadini
- abolizione di ogni ostacolo alla libera circolazione delle merci
- libertà del commercio estero
- libertà di domicilio
- parificazione degli stranieri ai cittadini.
Carattere militare, finanziario e politico territoriale
ebbero altre due repubbliche italiane: la REPUBBLICA LIGURE e la REPUBBLICA ROMANA. Le nuove repubbliche, uniche e indivisibili, proclamavano la SOVRANITÀ POPOLARE. “Ciascun cittadino aveva diritto eguale di concorrere alla formazione della legge”. Diritti riservati, per la verità, solo ai CITTADINI ATTIVI: - possessori di “fucile e giberna”, istruiti e iscritti nei ruoli della Guardia nazionale - erano esclusi le donne e i domestici Il POTERE LEGISLATIVO era affidato a due assemblee: - il GRAN CONSIGLIO (corrispondente ai Cinquecento dell’anno III) eletto a suffragio di II grado cui spettava l’INIZIATIVA DELLE LEGGI - CONSIGLIO DEI SENIORI a cui spettava la DECISIONE FINALE Il POTERE ESECUTIVO era affidato ad un DIRETTORIO di 5 membri. Essi governavano a turni trimestrali e venivano parzialmente cambiati (uno ogni anno). I ministri ai loro ordini erano quelli di giustizia, di guerra, degli affari esteri, degli affari interni e della finanza. Non formavanoun consiglio dei ministri.I DIPARTIMENTI e i MUNICIPI avevano proprie amministrazioni elettive.Elettivi erano i GIUDICI, i GIURATI, gli ACCUSATORI PUBBLICI e il CANCELLIEREdel TRIBUNALE DI CASSAZIONE.Tutti i testi giuridici e costituzionali italiani segnavano la rottura con le tradizionali concezionifondate sull'assolutismo monarchico. Nasceva allora la moderna scienza del DIRITTOCOSTITUZIONALE:Giuseppe COMPAGNONI, autore degli "Elementi di diritto costituzionale democratico",delineava i principi fondamentali dello Stato. MILANO era il centro culturale e promotoredi queste ideologie. Il giornalismo politico era naturalmente vivacissimo.Melchiorre GIOIA propugnava la creazione di una repubblica unitaria, così che"rifioriranno gli studi e i commerci; alla voce dell'uguaglianza l'italiano solleverà la frontedall'abiezione e ravvisando i suoi simili sentirà svilupparsi in peto il germe delle virtù sociali..."5.
LA REPUBBLICA PARTENOPEA
La Repubblica Partenopea del 1799 concluse le esperienze costituzionali del triennio giacobino.
Ma molto prima, già dai primi anni '90 il giacobinismo e le idee repubblicane andavano rafforzandosi nel meridione dell'Italia. Con l'aiuto della MASSONERIA, che voleva distruggere la monarchia, si crearono clubs in tutti gli ambienti culturali napoletani, seppur duramente repressi.
Con la fuga di Ferdinando da Napoli e l'appoggio dei giacobini il generale Championnet entrò a Napoli il 19 gennaio 1799. Istituito un organo provvisorio di governo e di rappresentanza nazionale (tra cui Abbamonte, Delfico, Pagano...), Anima e straordinario fautore del collegamento tra le esperienze del RIFORMISMO e il modello istituzionale francese. Si ispirava fortemente alla concezione di continuità del Filangieri.
Nel rispetto di tale continuità, il primo progetto di legge preparato dal Comitato di Legislazione riguardò il...
problema dei fedecommessi. Si trattava di abolire il privilegio e dichiarare il diritto imprescrittibile dei secondogeniti a partecipare come i primogeniti al patrimonio paterno. Si affermava, nello stesso contesto, la necessità e l'importanza della completa riforma della legislazione civile come condizione di stabilità e di forza del nuovo regime repubblicano e democratico.
Successivamente, Pagano si impegnò nel redigere un testo Costituzionale, fortemente influenzata dalla carta francese del '93, tenendo presente l'esperienza americana, e non dimenticando i Saggi politici dell'autore stesso (che evidenziavano le oggettive diversità fisiche, morali e politiche della nazione).
Al diritto di ogni individuo, alla piena esplicazione della propria personalità, doveva corrispondere l'obbligo di rispettare quella altrui. Tale canone discendeva dal principio che l'ordine giuridico doveva essere certamente mezzo di sicurezza e garanzia nei rapporti.
ma doveva tendere altresì allafelicità dell’uomo. La Costituzione era composta da 421 articoli. I punti salienti:
- per esercitare il diritto di VOTO era richiesto il requisito della CONTRIBUZIONE FONDIARIA. La proprietà della terra era condizione di indipendenza civile e politica.
- importantissimo era il PROBLEMA EDUCATIVO e il relativo impegno dello Stato (bisognava formare lo spirito civico). A questi fini corrispondeva l’istituto della CENSURA per salvaguardare la libertà civile e politica dalla licenza e dal malcostume.
- strumento per assicurare le garanzie costituzionali ed evitare ogni eccesso o usurpazione di potere era l’EFORATO, doveva mantenere ciascun potere entro i suoi limiti, annullando tutti gli atti di quel potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuite dalla Costituzione.
Sebbene i primi 26 articoli erano di chiara ispirazione francese, non può negarsi che lo spirito dei Saggi politici sia largamente penetrato.
nella Costituzione napoletana:Egli aveva fede in un ORDINE NATURALE che poteva e doveva realizzarsi nelle leggi e negli ordinamenti (sul presupposto della maturità del popolo napoletano alla libertà civile e politica).
L'UGUAGLIANZA non è un diritto: è la base soltanto di tutti i diritti. È un rapporto e i diritti sono facoltà.
Il titolo V della Costituzione regolava il POTERE LEGISLATIVO: era esercitato dal:
- SENATO DELLA REPUBBLICA
- CONSIGLIO
Era mantenuta la COMPLEMENTARIETÀ, ma era rovesciato il rapporto: mentre in Francia le proposte dei Cinquecento (la camera più giovane e numerosa) dovevano essere approvate dagli Anziani, nella costituzione napoletana erano le determinazioni del SENATO a dover essere approvate dal CONSIGLIO per diventare LEGGI dello Stato.
Il POTERE ESECUTIVO si richiamava totalmente al modello dell'anno III: quello che in Francia era il Direttorio, a Napoli era l'ARCONTATO composto da 5 membri.
GAGANO. Secondo questa legge, il sistema giudiziario veniva organizzato in tre gradi di giudizio: il tribunale di prima istanza, la corte d'appello e la corte di cassazione. Inoltre, veniva istituito il principio dell'indipendenza dei giudici, che dovevano essere nominati a vita e non potevano essere destituiti senza una sentenza di condanna. La legge prevedeva anche la separazione tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato, garantendo così l'autonomia e l'imparzialità dei giudici.