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INVALIDITÀ’ ED ESTINZIONE DEI TRATTATI (O NULLITÀ’ DEI TRATTATI)
Ci sono cause che riguardano la manifestazione del consenso che sono quelle che riguardano il momento
formativo del trattato e rendono nullo il trattato dal momento della sua stipulazione e poi cause che
sopravvengono.
Vengono a verificarsi delle situazioni che possono comportare l’estinzione del trattato.
Vizi iniziali (manifestazione del consenso)
Sono errore violenza e dolo.
La prima, quella tipica nell’ordinamento internazionale, è la concernenti la
violazione di norme interne
compensa a stipulare, cioè a concludere i trattati.
Le nostre sono contenute negli art 87 e 80 della Costituzione.
La Convenzione di Vienna si esprime alla rovescia: lo Stato non può invocare una norma interna per il
consenso, a meno che sia una violazione manifesta (definita dal paragrafo 2, cioè evidente ad ogni altro Stato)
e sia una norma di importanza fondamentale.
Ad esempio la richiesta di adesione all’Onu era stata fatta senza l’autorizzazione parlamentare,. Il governo
porta al parlamento quando la richiesta era già stata accettata all’Onu o anche stesso è successo per il
memorandum (altro modo di chiamare i trattati) di Londra sulla situazione di Trieste.
Fu approvato e applicato dal governo senza consenso parlamentare (anche se incide sul territorio dello stato).
Con il trattato di Osimo si risolse la quesitone su Trieste negli anni ’70, questo però passò per il Parlamento.
Stesso per le basi militari americane nell’arcipelago della Maddalena, questo accordo per l’installazione della
base non fu mai sottoposto al parlamento (la base militare ha uno status speciale). Questo è anche un trattato
segreto perché non si è mai visto il testo. L’Italia non ha mai fatto valere in ambito internazionale il vizio del
suo consenso: in questi casi la soluzione è nel rapporto tra parlamento e governo, è il parlamento che deve far
valere le sue prerogative se pensa che siano state violate e quindi rendere conto in via politica al governo.
In questi casi il parlamento non ha mai protestato.
Altra situazione del vizio è quando il rappresentante ha violato i pieni poteri.
La norma della Convenzione di Vienna è che se il potere del rappresentante è stato oggetto di restrizioni, il
fatto che lui non ne abbia tenuto conto non è opponibile agli altri stati se non è esplicitamente contenuta nei
pieni poteri in modo che gli altri stati abbiano possibilità di valutarla.
Errore, violenza e dolo
L’errore di fatto vale e solo questo, mai un errore di diritto o anche errore su una situazione che uno stato
supponeva che esistesse. L’errore per la manifestazione del consenso.
deve essere essenziale
Casi legati a questo sono soprattutto quelli su regolamento di confini: caso del tempio (importante per i 2
stati) tra Cambogia e Thailandia, di circa 70 anni, la Thailandia ha invocato un errore del consenso dicendo
che le cartine erano sbagliate.
La Thailandia ha perso perché il governo dell’epoca aveva mandato dei geologi sul posto, quindi ha
contribuito con il proprio comportamento a fare l’errore.
Tutti gli errori di fatto portano la possibilità di invocare l’errore del vizio?
Si ma ci possono essere errori che siano rettificati, art 79 ci dice come si può giungere alla rettifica.
Dolo
Ad esempio per coloro che negoziano i trattati.
O anche uno stato può invocare una corruzione di un proprio rappresentante, è una condizione di fatto di
annullabilità perché dice può.
La violenza può essere o sul rappresatene o sullo Stato.
Sono casi rari, soprattutto quello sul rappresentante (nel ‘700 su rappresentante polacco e sul parlamento
polacco). La violenza ha un valore diverso rispetto agli altri vizi.
Nei confronti dello stato attraverso l’uso della forza o la minaccia di questo uso: il divieto di uso della forza è
sancito all’art 2 paragrafo 4, dopo la seconda guerra mondiale, l’art 51 permette l’uso della forza in legittima
difesa, cioè come risposta ad un attacco armato da parte di un altro stato.
La violenza, rende quindi nullo un trattato, ad eccezione del caso l’uso della forza sia
legittimo sulla base della carta delle Nazioni unite.
Questa disposizione perché entra in gioco
non travolge certo i trattati di pace o quelli fatti nel corso di un conflitto armato,
il diritto umanitario, cioè quello dei conflitti armati.
Lo stato stipula un trattato perché in stato di soggezione, anche oggi si parla di condizione che la Germania
ha accettato nel trattato di pace del 1945, o anche il Giappone (condizioni sull’esercito, riparazione dei danni
del conflitto,…). Qui però non si applica perché si applicano altre regole.
E’ salva inoltre la legittima difesa o l’uso della forza attraverso le Nazioni unite: sono entrambi usi della forza
legittimati in senso generale della carta delle nazioni.
Rileva che uno stato sia ricattato sul piano economico?
Non vale. l’aveva proposta l’URSS, ma non è stata accettata dalla
La violenza economica non vale,
conferenza (c’è un testo che ne parla ma non è stato legato al testo della convenzione di Vienna).
Contrasto con le norme di ius cogens
E’ la situazione in cui un trattato è stipulato in origine in violazione di norme di ius cogens.
Il trattato dice norma imperativa di diritto internazionale, cogens significa cogente.
Art 31 paragrafo 4: ci dice cosa è norma imperativa ai fini di questa convenzione.
E’ una norma riconosciuta da tutti gli stati, quindi e riconosciuta come inderogabile.
consuetudinaria
E’ un rango elevatissimo: non possono essere modificate sulla base del principio della lex
posterior che da una norma dello stesso valore.
Quindi un trattato che va contro questa norma di ius cogens è nullo.
E’ stato molto violento il dibattito su questa disposizione, infatti la chiusura della convenzione nel ’69 e contro
il parere della Francia e infatti questa non ha ancora ratificato la convenzione per la poca chiarezza ed
incertezza di questa disposizione.
L’elaborazione dottrinale negli anni ha elaborato un percorso per capire cosa sono queste norme imperative:
si va a vedere la Carta delle Nazioni unite, l’art 103.
Si è ragionato per giustificare la prevalenza delle norme di ius cogens, come il primo passo: questo articolo
garantisce la prevalenza degli obblighi risultanti dalla Carta rispetto a quelli di ogni altro
trattato internazionale.
L’art 53 ha il suo seguito quando si parla di uno ius cogens successivo.
Quelli visti fino ad ora sono vizi che esistono fin dall’origine.
Art 54
Il trattato si in base alle disposizioni del trattato o con il consenso delle parti. Così era il tratto
estingue
CECA che aveva una durata di 50 anni e quello che faceva è poi stato assorbito dalla Comunità europea.
Ci può essere una denuncia o un recesso come ha fatto la Gran Bretagna con la Brexit, il trattato UE ci dice
come deve essere effettuato il recesso (oggi però si è resi conto che quelle disposizioni non sono sufficienti). E’
infatti stabilito perché servono 2 anni. non basta la decisone
L’accordo che viene raggiunto deve essere però ratificato per tutti gli stati,
del consiglio: sono le condizioni a cui l’UK esce.
Se il trattato non dice nulla su come recidere, ci vuole il consenso di tutti: la volontà di tutti ha messo in piedi
il trattato la stessa estingue il trattato per tutti.
Lo stesso avviene per il ritiro di una parte.
Il problema si pone soprattutto per quei trattati in cui non c’è scritto nulla e l’art 56 stabilisce che in questi
casi non può essere oggetto di rinuncia o di ritiro salvo che si accerti che all’inizio le parto volevano o che si
deriva dal tono del trattato: infatti il trattato dell’ONU non prevede un recesso.
Il comitato dei diritti umani ha combattuto per l’obbligo di succedere dei trattati sulla protezione dei diritti
umani: lo Stato “nuovo” su quel territorio non può chiamarsi fuori.
Se si scende al numero di ratifiche che servivano per l’entrata in vigore (esempio servivano 30, ma poi se ne
vanno e si rimane in 4) questo non si estingue ma rimane in vigore a meno che sia stabilito diversamente dal
trattato stesso (devono però scriverlo in maniera esplicita).
Gli stati possono o direttamente nel trattato o con un accordo, possono estinguere o solo sospendere un
trattato (art 57, se tutti sono d’accordo possono farlo, possono solo alcuni? L’art 58 dice di sì a patto che non
si compromettano i diritti degli stati che sono d’accordo. Tra due che decidono si può sospendere. Ovvio che
questa sospensione non può mettere in pericolo l’oggetto o lo scopo del trattato).
Estinzione per trattato successivo
E’ (che parla solo di alcuni trattati) perché io faccio questo trattato proprio per
diverso dall’art 30
sostituire questo. Questa situazione completa avviene quando tutti gli stati del
Art 59: sotto tutte le parti che decidono.
trattato presente migrano nel trattato nuovo. Nella fase di migrazione siamo nell’art 30 dopo quando sono
passati tutti siamo all’art 59.
e trattato INF
Art 60
Riguarda l’estinzione del trattato come conseguenza della sua violazione.
Paragrafo 1: trattato bilaterale quando una delle parti ritene che l’altra abbia violato e invochi questo come
motivo di estinzione.
Gli Usa avevano stipulato con l’URSS e per il diritto di successione dei trattati ora Russia.
La violazione sembra oggi confermata.
L’unione sovietica ha detto che anche gli USA hanno fatto lo stesso in Europa e i leader europei appoggiano
Trump, anche loro sostengono che la Russia ha violato il trattato, ma non sono d’accordo per l’estinzione del
trattato, vogliono solo che la Russia smetta.
Il problema è che Trump vuole portare al tavolo anche paesi asiatici, come la Cina (che ha prodotto gli stessi
missili).
In questo caso abbiamo visto un passo della direzione dell’applicazione dell’art 60 primo comma.
La Russia ha rifiutato l’accesso agli ispettore nei siti produttivi di questi missili.
Il controllo dei trattati in alcuni casi è affidato ad organizzazioni come nel caso dell’UE, ad esempio ora con
l’Italia che non ha rispettato i vincoli di bilancio.
E se i trattati sono multilaterali?
La situazione è molto più fluida e diversificata perché io posso avere situazione diverse a seconda dell’oggetto,
materia e parti del trattato.
La prima possibilità (tutti sono d’accordo qui) è che tra alcuni si sospende o si sospende tra tutti: tutto
dipende dalla situazio