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INVALIDITÀ’ ED ESTINZIONE DEI TRATTATI (O NULLITÀ’ DEI TRATTATI)

Ci sono cause che riguardano la manifestazione del consenso che sono quelle che riguardano il momento

formativo del trattato e rendono nullo il trattato dal momento della sua stipulazione e poi cause che

sopravvengono.

Vengono a verificarsi delle situazioni che possono comportare l’estinzione del trattato.

Vizi iniziali (manifestazione del consenso)

Sono errore violenza e dolo.

La prima, quella tipica nell’ordinamento internazionale, è la concernenti la

violazione di norme interne

compensa a stipulare, cioè a concludere i trattati.

Le nostre sono contenute negli art 87 e 80 della Costituzione.

La Convenzione di Vienna si esprime alla rovescia: lo Stato non può invocare una norma interna per il

consenso, a meno che sia una violazione manifesta (definita dal paragrafo 2, cioè evidente ad ogni altro Stato)

e sia una norma di importanza fondamentale.

Ad esempio la richiesta di adesione all’Onu era stata fatta senza l’autorizzazione parlamentare,. Il governo

porta al parlamento quando la richiesta era già stata accettata all’Onu o anche stesso è successo per il

memorandum (altro modo di chiamare i trattati) di Londra sulla situazione di Trieste.

Fu approvato e applicato dal governo senza consenso parlamentare (anche se incide sul territorio dello stato).

Con il trattato di Osimo si risolse la quesitone su Trieste negli anni ’70, questo però passò per il Parlamento.

Stesso per le basi militari americane nell’arcipelago della Maddalena, questo accordo per l’installazione della

base non fu mai sottoposto al parlamento (la base militare ha uno status speciale). Questo è anche un trattato

segreto perché non si è mai visto il testo. L’Italia non ha mai fatto valere in ambito internazionale il vizio del

suo consenso: in questi casi la soluzione è nel rapporto tra parlamento e governo, è il parlamento che deve far

valere le sue prerogative se pensa che siano state violate e quindi rendere conto in via politica al governo.

In questi casi il parlamento non ha mai protestato.

Altra situazione del vizio è quando il rappresentante ha violato i pieni poteri.

La norma della Convenzione di Vienna è che se il potere del rappresentante è stato oggetto di restrizioni, il

fatto che lui non ne abbia tenuto conto non è opponibile agli altri stati se non è esplicitamente contenuta nei

pieni poteri in modo che gli altri stati abbiano possibilità di valutarla.

Errore, violenza e dolo

L’errore di fatto vale e solo questo, mai un errore di diritto o anche errore su una situazione che uno stato

supponeva che esistesse. L’errore per la manifestazione del consenso.

deve essere essenziale

Casi legati a questo sono soprattutto quelli su regolamento di confini: caso del tempio (importante per i 2

stati) tra Cambogia e Thailandia, di circa 70 anni, la Thailandia ha invocato un errore del consenso dicendo

che le cartine erano sbagliate.

La Thailandia ha perso perché il governo dell’epoca aveva mandato dei geologi sul posto, quindi ha

contribuito con il proprio comportamento a fare l’errore.

Tutti gli errori di fatto portano la possibilità di invocare l’errore del vizio?

Si ma ci possono essere errori che siano rettificati, art 79 ci dice come si può giungere alla rettifica.

Dolo

Ad esempio per coloro che negoziano i trattati.

O anche uno stato può invocare una corruzione di un proprio rappresentante, è una condizione di fatto di

annullabilità perché dice può.

La violenza può essere o sul rappresatene o sullo Stato.

Sono casi rari, soprattutto quello sul rappresentante (nel ‘700 su rappresentante polacco e sul parlamento

polacco). La violenza ha un valore diverso rispetto agli altri vizi.

Nei confronti dello stato attraverso l’uso della forza o la minaccia di questo uso: il divieto di uso della forza è

sancito all’art 2 paragrafo 4, dopo la seconda guerra mondiale, l’art 51 permette l’uso della forza in legittima

difesa, cioè come risposta ad un attacco armato da parte di un altro stato.

La violenza, rende quindi nullo un trattato, ad eccezione del caso l’uso della forza sia

legittimo sulla base della carta delle Nazioni unite.

Questa disposizione perché entra in gioco

non travolge certo i trattati di pace o quelli fatti nel corso di un conflitto armato,

il diritto umanitario, cioè quello dei conflitti armati.

Lo stato stipula un trattato perché in stato di soggezione, anche oggi si parla di condizione che la Germania

ha accettato nel trattato di pace del 1945, o anche il Giappone (condizioni sull’esercito, riparazione dei danni

del conflitto,…). Qui però non si applica perché si applicano altre regole.

E’ salva inoltre la legittima difesa o l’uso della forza attraverso le Nazioni unite: sono entrambi usi della forza

legittimati in senso generale della carta delle nazioni.

Rileva che uno stato sia ricattato sul piano economico?

Non vale. l’aveva proposta l’URSS, ma non è stata accettata dalla

La violenza economica non vale,

conferenza (c’è un testo che ne parla ma non è stato legato al testo della convenzione di Vienna).

Contrasto con le norme di ius cogens

E’ la situazione in cui un trattato è stipulato in origine in violazione di norme di ius cogens.

Il trattato dice norma imperativa di diritto internazionale, cogens significa cogente.

Art 31 paragrafo 4: ci dice cosa è norma imperativa ai fini di questa convenzione.

E’ una norma riconosciuta da tutti gli stati, quindi e riconosciuta come inderogabile.

consuetudinaria

E’ un rango elevatissimo: non possono essere modificate sulla base del principio della lex

posterior che da una norma dello stesso valore.

Quindi un trattato che va contro questa norma di ius cogens è nullo.

E’ stato molto violento il dibattito su questa disposizione, infatti la chiusura della convenzione nel ’69 e contro

il parere della Francia e infatti questa non ha ancora ratificato la convenzione per la poca chiarezza ed

incertezza di questa disposizione.

L’elaborazione dottrinale negli anni ha elaborato un percorso per capire cosa sono queste norme imperative:

si va a vedere la Carta delle Nazioni unite, l’art 103.

Si è ragionato per giustificare la prevalenza delle norme di ius cogens, come il primo passo: questo articolo

garantisce la prevalenza degli obblighi risultanti dalla Carta rispetto a quelli di ogni altro

trattato internazionale.

L’art 53 ha il suo seguito quando si parla di uno ius cogens successivo.

Quelli visti fino ad ora sono vizi che esistono fin dall’origine.

Art 54

Il trattato si in base alle disposizioni del trattato o con il consenso delle parti. Così era il tratto

estingue

CECA che aveva una durata di 50 anni e quello che faceva è poi stato assorbito dalla Comunità europea.

Ci può essere una denuncia o un recesso come ha fatto la Gran Bretagna con la Brexit, il trattato UE ci dice

come deve essere effettuato il recesso (oggi però si è resi conto che quelle disposizioni non sono sufficienti). E’

infatti stabilito perché servono 2 anni. non basta la decisone

L’accordo che viene raggiunto deve essere però ratificato per tutti gli stati,

del consiglio: sono le condizioni a cui l’UK esce.

Se il trattato non dice nulla su come recidere, ci vuole il consenso di tutti: la volontà di tutti ha messo in piedi

il trattato la stessa estingue il trattato per tutti.

Lo stesso avviene per il ritiro di una parte.

Il problema si pone soprattutto per quei trattati in cui non c’è scritto nulla e l’art 56 stabilisce che in questi

casi non può essere oggetto di rinuncia o di ritiro salvo che si accerti che all’inizio le parto volevano o che si

deriva dal tono del trattato: infatti il trattato dell’ONU non prevede un recesso.

Il comitato dei diritti umani ha combattuto per l’obbligo di succedere dei trattati sulla protezione dei diritti

umani: lo Stato “nuovo” su quel territorio non può chiamarsi fuori.

Se si scende al numero di ratifiche che servivano per l’entrata in vigore (esempio servivano 30, ma poi se ne

vanno e si rimane in 4) questo non si estingue ma rimane in vigore a meno che sia stabilito diversamente dal

trattato stesso (devono però scriverlo in maniera esplicita).

Gli stati possono o direttamente nel trattato o con un accordo, possono estinguere o solo sospendere un

trattato (art 57, se tutti sono d’accordo possono farlo, possono solo alcuni? L’art 58 dice di sì a patto che non

si compromettano i diritti degli stati che sono d’accordo. Tra due che decidono si può sospendere. Ovvio che

questa sospensione non può mettere in pericolo l’oggetto o lo scopo del trattato).

Estinzione per trattato successivo

E’ (che parla solo di alcuni trattati) perché io faccio questo trattato proprio per

diverso dall’art 30

sostituire questo. Questa situazione completa avviene quando tutti gli stati del

Art 59: sotto tutte le parti che decidono.

trattato presente migrano nel trattato nuovo. Nella fase di migrazione siamo nell’art 30 dopo quando sono

passati tutti siamo all’art 59.

e trattato INF

Art 60

Riguarda l’estinzione del trattato come conseguenza della sua violazione.

Paragrafo 1: trattato bilaterale quando una delle parti ritene che l’altra abbia violato e invochi questo come

motivo di estinzione.

Gli Usa avevano stipulato con l’URSS e per il diritto di successione dei trattati ora Russia.

La violazione sembra oggi confermata.

L’unione sovietica ha detto che anche gli USA hanno fatto lo stesso in Europa e i leader europei appoggiano

Trump, anche loro sostengono che la Russia ha violato il trattato, ma non sono d’accordo per l’estinzione del

trattato, vogliono solo che la Russia smetta.

Il problema è che Trump vuole portare al tavolo anche paesi asiatici, come la Cina (che ha prodotto gli stessi

missili).

In questo caso abbiamo visto un passo della direzione dell’applicazione dell’art 60 primo comma.

La Russia ha rifiutato l’accesso agli ispettore nei siti produttivi di questi missili.

Il controllo dei trattati in alcuni casi è affidato ad organizzazioni come nel caso dell’UE, ad esempio ora con

l’Italia che non ha rispettato i vincoli di bilancio.

E se i trattati sono multilaterali?

La situazione è molto più fluida e diversificata perché io posso avere situazione diverse a seconda dell’oggetto,

materia e parti del trattato.

La prima possibilità (tutti sono d’accordo qui) è che tra alcuni si sospende o si sospende tra tutti: tutto

dipende dalla situazio

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A.A. 2018-2019
86 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilalilli02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bariatti Stefania.