Diritto internazionale e soggettività degli stati
Dissoluzione Unione Sovietica e soggettività degli stati
Quello internazionale è un ordinamento giuridico, formato da un insieme di norme che disciplinano i rapporti tra soggetti che sono di due tipi: soggetti originari e nuovi. I soggetti che sono tali dal sorgere della società internazionale sono gli stati e gli insorti. I soggetti che si sono affermati negli ultimi decenni sono le nuove organizzazioni internazionali, movimenti di liberazione e individui, anche se non lo sono propriamente. Le norme sono rivolte a questi soggetti.
Anche il tema dei soggetti ha caratteristiche particolari nel diritto internazionale. Negli ordinamenti interni, ad esempio quello italiano, i soggetti li trovo nella Costituzione e nelle norme che questa legittima. Nell’ordinamento internazionale non c’è una costituzione, non c’è nessun soggetto che è titolare del potere di individuare quali sono i destinatari degli obblighi. Le Nazioni Unite stesse non hanno un potere costituzionale nel diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite è importante perché vincola la quasi totalità degli stati, ma comunque non è una costituzione, perché non disciplina il diritto internazionale, affidato agli stessi stati.
I soggetti: gli stati
Un stato è un’entità composta da tre elementi: territorio, popolo e governo. È così anche nell’ordinamento internazionale: serve un’area, cioè un elemento fisico sulla quale si può esercitare la sovranità dello stato; ci devono essere persone su questo territorio e un governo inteso come gruppo di potere che è in grado di esercitare la sovranità su quel territorio. Sovranità interna e sovranità esterna.
Esistono casi di esercizio della sovranità anche al di fuori del territorio, tentativi che però non sono ben accetti o accolti, se non in casi molto limitati. Sovranità interna come potere effettivo di esercitare il governo su quel particolare territorio e sovranità esterna come indipendenza da altri stati. Il primo comporta il diritto di escludere qualsiasi altro stato di esercitare il proprio potere su quel particolare territorio.
Quando un giudice penale italiano ha giurisdizione:
- Quando il reato è commesso in territorio italiano
- Quando il reato è commesso nei confronti di un cittadino italiano (in questi casi agisce la Procura di Roma). Questo esercizio però non comporta la possibilità alla procura italiana di indagare lì, perché sarebbe nello stato straniero, ad esempio il caso Regeni.
Ogni attività dello stato italiano deve essere concordata con lo stato straniero, se non lo accetta, nessuno può imporgliela, si possono usare altri mezzi, ad esempio economici, ma di fatto non si può costringere. Bene o male che lo faccia, non si può obbligare. Volendo si possono creare dei trattati per regolare questa cooperazione.
Acquisizione della soggettività internazionale
Le posizioni sono state molto diverse. C’è chi ha sostenuto che c’è una norma base dell’ordinamento internazionale che individua nei tre elementi l’essenza dello stato, e quindi garantisce soggettività in base a ciò. Una sorta di norma pre giuridica, non c’è nessun soggetto che può attribuire soggettività, quindi questa teoria dell’esistenza di una norma è una teoria che si scontra con la realtà.
La teoria sociologica dell’ordinamento internazionale (come quella dell’ordinamento) si fonda sulla soggettività: lo stato diventa soggetto in modo effettivo ed efficace sullo schema internazionale quando si afferma. Proprio perché manca un soggetto che attribuisce la giuridicità a quello che succede, va bene questa teoria.
Come devono essere i tre elementi? Qui l’ordinamento internazionale è molto pragmatico, per molti decenni si sono esclusi i cosiddetti mini stati, ad esempio S. Marino, Principato di Monaco, ecc. Oggi questi sono considerati stati. Quando il Liechtenstein fece domanda per entrare nella Società delle Nazioni, nel 1920 la sua domanda venne rigettata, nonostante esistesse da secoli, ma si dice che il governo del Liechtenstein è riconosciuto, ha un territorio, e non c’è dubbio che sia uno stato sovrano, ma a causa della sua piccolezza ha delegato ad altre potenze alcuni suoi servizi, es. dogane sono regolate dalla Svizzera, anche i diplomatici svizzeri e alcuni austriaci rappresentanti il Liechtenstein. Non entri perché hai delegato, ad esempio la delegazione di gestione degli affari internazionali di S. Marino, fino a poco tempo fa erano delegate all’Italia.
Negli ultimi decenni questa prospettiva è cambiata, tutti i mini stati sono membri delle Nazioni Unite, ci sono solo alcune entità che non fanno parte delle Nazioni Unite.
Il libro riporta i casi di alcuni stati che in certi periodi perdono il potere di governo su un certo territorio, perché non in grado di farlo, esempio Iraq nel periodo di occupazione o Afghanistan. Sono situazioni in generale transitorie, ma non tutte. Per esempio il Movimento di liberazione palestinese, non aveva un territorio fino a quando non ha ottenuto di piazzarsi su parti del territorio di Israele, la striscia di Gaza e la Cisgiordania.La Palestina non è membro delle Nazioni Unite, ma questo non toglie nulla alla soggettività di uno stato.
Certo coloro che sono fuori hanno elementi che fanno dubitare che siano uno stato. Ad esempio Taiwan, nessuno dubita che siano uno stato, ma non è membro delle Nazioni Unite.
Il riconoscimento degli stati
Che cosa è il riconoscimento (lo si dice del Liechtenstein): anche qui c’è una teoria di tipo costitutivo, la soggettività si riconosce solo nel momento del riconoscimento da parte di altri stati. Questa teoria si afferma intorno alla prima guerra mondiale, nello stesso momento di quando si afferma la teoria della norma base: se affermo che per essere stato deve essere riconosciuto, attribuisco a chi già c’è, i vecchi stati dell’Occidente, il potere di scegliere le nuove nazionalità. È una cosa molto antidemocratica, ma giustificabile per gli stati che c’erano allora. Gli stati vecchi valutano la legittimità degli stati nuovi.
Contro: un po’ sono le stesse della norma base. Non c’è nessuna entità che ha attribuito oggettività ai vecchi stati, si sono affermati e basta: quindi o il riconoscimento vale per tutti o non c’è.
Il riconoscimento non avviene tutto nello stesso momento e non per tutti gli stati. Quindi vuol dire che ho una soggettività in base ad ogni stato che mi riconosce? Ci sono molti stati che non sono riconosciuti da tutti. La soggettività è l’essenza dello stato e nasce per il principio di soggettività. Il rispetto degli obblighi internazionali in materia di occupazione viene invocato dai paesi arabi nei confronti di Israele, anche se non è stato riconosciuto da loro.
Che valore ha il riconoscimento? Se non ha valore costitutivo ha valore dichiarativo, quindi il riconoscimento è semplicemente una dichiarazione unilaterale per la quale il soggetto pre esistente prende atto dell’affermazione del soggetto nuovo e ne trae delle conseguenze, in primis la volontà a stabilire relazioni internazionali con questo soggetto. È una dichiarazione che non attribuisce nulla di nuovo.
Certo, il riconoscimento è un segnale, ma se ti riconosce un solo stato, es la Turchia che riconosce la repubblica di Cipro del Nord. Però non c’è un numero minimo di stati che deve riconoscere.
Esempi di riconoscimento
Libro: esempi del Sudafrica che voleva far riconoscere nel diritto internazionale delle enclave di colore, siamo nell’Apartheid.
Gli Stati federali e capacità di fare trattati internazionali
Per gli stati federali, come gli USA, le costituzioni possono attribuire poteri di gestire delle relazioni esterne. Esempio: gli stati interni, oltre ad avere il potere di emanare norme, hanno, in alcune materie, il potere di stipulare trattati con stati terzi, quindi con soggetti del diritto internazionale. Questo però non comporta che questi diventino soggetti di tipo internazionale, perché manca il carattere originario dell’ordinamento, perché c’è uno stato federale che legittima gli stati federati e le loro competenze. Anche in Italia le regioni hanno questi poteri, ma questo non è un potere originario, ma riposa sulla carta costituzionale, cioè l’ordinamento statale. Nessuno sostiene che le regioni siano soggetti di diritto internazionale.
Dissoluzione ex Jugoslavia
Rispetto alla dissoluzione dell’URSS la situazione storica e politica è stata molto diversa. Mentre quella dell’URSS è stata incruenta, quella della ex Jugoslavia è stata molto cruenta. L’URSS ha visto modificarsi la propria struttura con la caduta del muro di Berlino e lo scioglimento del patto di Varsavia, da dove escono più o meno velocemente tutti gli stati, affermando la loro piena indipendenza dalla nuova entità, affermando, non più URSS, ma tanti diversi soggetti internazionali, nessuno dei quali è continuatore soggettivo dell’URSS, ma di fatto esempio il posto del Consiglio di sicurezza e il posto dell’ONU sono passati alla Russia.
Altri stati ex URSS hanno chiesto di entrare nell’UE creata con il trattato di Maastricht. Prima hanno chiesto il partenariato e poi con il tempo nel 2004 entrare nell’Unione. La dissoluzione dell’URSS ha cambiato profondamente la geografia e la situazione geopolitica dell’Europa.
Dopo il muro di Berlino, anche la Jugoslavia si è dissolta, in modo cruento (meno per la Slovenia) contro la Serbia e gli altri stati si sono staccati: quindi non c’è cesura di soggettività internazionale (come l’URSS), si parla infatti di distacco, non di dissoluzione.
La reazione degli altri stati invece parlava di dissoluzione in senso proprio, non si voleva riconoscere la continuità della Serbia, per la posizione che questa ha assunto: la Serbia si è opposta con le armi alle pretese di indipendenza, meno con la Slovenia e molto di più con la Croazia (sbocco sul mare), molto con Bosnia e Montenegro.
Dopo una serie di vicende, all’Aja è stato creato un tribunale apposta per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, processati i comandanti per crimini contro l’umanità. Gli altri stati hanno preteso che la Serbia facesse domanda di ammissione all’ONU, cosa che ha fatto solo di recente e ora chiede anche per l’UE (dove ci sono già Croazia e Slovenia).
La Macedonia non ha avuto una guerra perché a nessuno importava di quel territorio, ma c’è un problema con la Grecia: una regione della Grecia si chiama Macedonia e questa si è opposta al riconoscimento di quel paese con quel nome, infatti nell’ONU non si chiama Macedonia, ma Firom (ex repubblica iugoslava di Macedonia). Si pensava di essere vicini alla soluzione: Macedonia del Nord era il nuovo nome che anche alla Grecia andava bene (cosa che ha chiesto quasi 30 anni): per questo in Macedonia si è fatto il referendum, che è fallito a causa del meno del 50% della popolazione alle urne.
Grazie alla chiusura del Tribunale dei crimini, la Serbia può avvicinarsi alla speranza di entrare nell’UE.
All’inizio degli anni ’90 ci fu una prassi che fa cambiare la teoria del riconoscimento: cosa ha fatto la Comunità europea (non c’era ancora UE) per riconoscere i nuovi stati (ex Urss ed ex Jugoslavia)? Ha adottato delle linee guida nel 1991, si sofferma sul principio di autodeterminazione: sono disposti a riconoscere i nuovi stati purché si siano costituiti su una base democratica, nel rispetto della prassi internazionali e delle realtà politiche, abbiano relazioni internazionali e altre condizioni: rispetto dell’ONU e dell’atto di Helsinki, in particolare la democrazia e diritti umani. Garanzie dei gruppi etnici e minoranza (OCSE, Carta di Helsinki). Frontiere con accordo comune. Disarmo e non nucleare. Risolvere con l’accordo tutte le controversie post scioglimento.
In questo modo si subordina la soggettività di tutti questi stati a queste condizioni: rispetto diritti umani, rule of law, ecc. Gli stati membri hanno istituito una commissione speciale per il riconoscimento di questi stati e valutare una domanda di riconoscimento. (Commissione 3 saggi). Quindi si è ritenuto che la procedura fosse costitutiva delle entità statali, la domanda della Serbia è stata respinta, per la Croazia è stata modificata la Costituzione perché per l’Italia non si garantivano le minoranze linguistiche. Comunque questo non è un riconoscimento costitutivo perché sono stati riconosciuti da altri stati e lo stesso fronte europeo si è spaccato: la Germania ha riconosciuto subito la Croazia che stava combattendo con la Serbia e la commissione ci stava mettendo troppo. Per aiutarla si doveva riconoscere.
Il Kossovo è uno stato non ammesso alle Nazioni Unite e che ha avuto una genesi tormentata: occupato dalla Serbia fino alla fine degli anni ’90 e sono state mandate delle forze NATO per bloccare e controllare i comportamenti della Serbia, che comunque ha bombardato (marzo 1999): evento che ha dato origine ad una serie di controversie, fino a quando il Kossovo ha affermato la propria indipendenza nel 2008. È stato riconosciuto da più di 40 stati. Non è membro delle Nazioni Unite perché c’è il veto di Cina e Russia.
Gli insorti
Sono gruppi della popolazione che si organizzano per combattere il governo “legittimo” dello stato. Affinché siano considerati soggetti di diritto internazionale serve che combattano contro lo stato e che occupino una porzione di territorio. E sulla base del principio di effettività sottragga al governo centrale una parte di territorio e su quella parte organizzi il proprio potere.
Perché sono considerati soggetti? È evidente che uno stato non veda di buon occhio gli insorti perché la legittimazione degli insorti di un altro stato potrebbe far pensare ad una debolezza, riconoscerli significa considerarli propri pari, entrare in contatto e stabilire delle relazioni. Quando gli insorti si affermano su una porzione di territorio, l’attribuzione a loro di soggettività fa sì che essi diventino destinatari di tutti quei diritti ed obblighi che riguardano quel particolare territorio e quindi debbano rispondere di quello che avviene su quel territorio.
Se gli insorti occupano per esempio la Lombardia e decidono di portarla fuori dall’Italia, il fatto di attribuire loro la soggettività (a patto che controllino effettivamente il territorio) pretende da parte degli altri stati il rispetto degli obblighi internazionali, ad esempio il rispetto degli stranieri o il rispetto delle sedi diplomatiche e consolari (le ambasciate ci sono solo nella capitale) o il rispetto delle regole sull’immunità diplomatica, dei confini. L’interesse degli altri stati è quello di poter pretendere che in quanto soggetti rispettino il diritto internazionale.
Qui finisce la soggettività internazionale degli insorti, se questi riescono nella loro avventura e ad occupare tutto lo stato, diventano lo stato e il suo governo (se diventa stato indipendente), se vengono sconfitti lo stato centrale riprende il possesso del territorio e risponde di quello che è acceduto sul territorio durante il periodo. Gli insorti sono quindi una vicenda temporanea.
L’atteggiamento degli altri stati è un atteggiamento negativo, riconoscono la soggettività per poter pretendere l’adempimento degli obblighi internazionali, ma non sono contenti perché potrebbero portare insorti nei propri paesi: infatti il diritto internazionale vieta di aiutare gli insorti perché art 2 paragrafo 7 della Carta delle Nazioni Unite: gli stati non possono immischiarsi negli affari degli altri stati (“domestic jurisdiction”). Sono un soggetti di diritto internazionale originario: o riescono o falliscono, ma ci sono sempre state. Per gli insorti non c’è un atteggiamento di favore da parte degli stati, ma di disfavore soprattutto nell’aiutare.
Movimenti di liberazione nazionale
C’è un diverso atteggiamento. Sono dei soggetti nuovi di diritti internazionale che si sono affermati dopo la seconda guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale ci sono state regole a protezione delle minoranze che però sono diverse dai movimenti: dichiarazione 1514 del 1960 dell’ONU sulla concessione dell’indipendenza ai paesi coloniali: “La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri costituisce un diniego dei diritti fondamentali dell'Uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione mondiale”. Nel Preambolo della carta ONU c’è il desiderio di favorire l’autodecisione dei popoli (non autodeterminazione che è diverso).
OLP: liberazione Palestina, è il più famoso. Fronte polisario: movimento di liberazione di una popolazione che vive nel Sahara Occidentale, è una zona a sud del Marocco dove da più di 50 anni si discute della sovranità e dei diritti della popolazione che vive in questa zona. Anche Mali e Mauritania sono intervenuti ed hanno accettato questo movimento, ma è il Marocco che non accetta. Su richiesta dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite la situazione è andata davanti alla
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