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C. MARE
Il discorso più semplice è quello concernente alla terraferma; nel diritto internazionale
tradizionale il principio di effettività che ancora ora è fondamentale era al massimo della sua
potenza, ciò significa che il territorio dello stato era quello su cui lo stato effettivamente
esercitava la sua sovranità.
QUANDO SI POSSIEDE ?
Il titolo giuridico su un determinato territorio era di uno stato che possedeva e controllava il
territorio su quella parte di terra. Negli stati fino al 1885 era sufficiente l’elemento materiale
del possesso, dopo anche l’elemento psicologico, ecco perchè era importante piantare la
bandiera, che era il segno dell’intenzione di possedere quel determinato territorio.
Non era più sufficiente dunque il corpus possessioni ma anche l’intenzione di possederlo che
si estrinsecava nella costruzione di un forte e mettendo la bandiera.
L’entità della terraferma di uno stato era quello che in latino si esprime con PRIOR IN
TEMPORE POTIOR.
Gli stati consideravano, si ricorda, terre nullius, i territori senza caratteristiche di autorità
centrale e di organizzazione.
Oltre alla sovranità degli stati sulla terra ferma, che è la sovranità più piena che esiste sulla
terra ferma, si ha anche una sovranità sul mare e sull’aria.
Sul mare in realtà il livello di sovranità va diminuendo quanto più ci si allontana dalla costa.
Con riguardo all’aria, una parte è di giurisdizione dello stato, una parte no.
Con le varie scoperte non c’erano più terre nullius, doveroso è sottolineare che l’Antartide
non sia di nessuno, e rimaneva come unica area libera l’alto mare che è definito una res
communis omnium nella quale il principio che vigeva è il principio di libertà negativa cioè
ognuno poteva fare quello che voleva purché non ostacolasse gli altri. Il problema è che
nell’epoca moderna sfruttare le risorse se si lasciasse tale libertà di sfruttare le risorse sarebbe
problematico; pensiamo al fatto che il paese del mondo che ha reddito procapite più alto è la
Norvegia perchè sfruttando il petrolio e avendo pochi abitanti ha un tasso procapite
impressionante sfruttando le risorse dei pozzi petroliferi del mare del nord.
Dopo la seconda guerra mondiale l’uomo ha iniziato a volare regolarmente e questo ha
comportato ulteriori problemi perchè la precedente giurisprudenza prevedeva la proprietà
dello stato ma a livelli di torri, non di certo che l’uomo potesse volare quotidianamente.
Tornando al concetto di terraferma, oggi non esistono res nullius.
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ’STATALE NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
Esistono 4 diversi modi di acquisto del territorio da parte dello stato e sono:
OCCUPAZIONE —> Il principio era quello di effettività quindi l’occupazione doveva avere
anche l’intenzione di voler possedere quel territorio, non bastava la classica bandiera sopra
citata. Decisivo fu il concetto di effettività con riguardo ad esempio alla diatriba Olandese
Spagnola e Tedesca con riguardo all’isola di Palmas dove l’effettività fu chiave nella
decisione di Max Uber che l’assegnò all’Olanda per il principio di effettività.
CESSIONE —> Es nella pace di Zurigo del 10.11.1959 tra Francia Austria e Ungheria,
all’articolo 4 gli austriaci cedono la Lombardia ai francesi. Il trasferimento deve essere
pacifico e consensuale.
CONQUISTA—> quando era legittimo che i due stati usassero la forza, se uno stato riusciva
ad occupare e ad annettere, questo era un modo di acquisto.
ACCESSIONE — > quando una nuova parte di terraferma si forma ad esempio nel caso di
alluvione.
Di questi quattro oggi ne abbiamo due; l’occupazione non è più possibile in quanto le terre
nullius non ci sono più. La conquista è diventata illecita in quanto contraria all’articolo 2
paragrafo 4 della carta delle nazioni unite. Quindi, sono rimaste solo la Cessione e
l’Accessione.
Lezione del 22.02.2024
I confini dello stato si tracciano partendo da una lunghissima regola consuetudinaria; il
principio è espresso con un latinetto “ uti possidentis iure “. Tale latinetto dice che quando
nasce un nuovo stato le sue frontiere vengono tracciate sulla base delle frontiere già esistenti
previamente; questo principio nasce alla fine del diciannovesimo secolo in America Latina
perchè si ha la prima fase di decolonizzazione diventando indipendenti gli Stati Uniti, le ex
colonie spagnole e, soprattutto per quanto riguarda le colonie spagnole si pone un problema a
livello linguistico. L’idea è quella di mantenere i vecchi confini amministrativi dell’impero
spagnolo quindi fidarsi dei confini degli spagnoli per una questione di organizzazione interna
all’impero.
Siccome gli spagnoli avevano tracciato dei confini logici allora si ritiene di non toccare questi
confini e questa è una regola che si applica e che decidono di applicare i nuovi stati
indipendenti dell’America latina nei loro rapporti quindi i decolonizzati con un trattato
dichiarano di adottare i confini precedenti.
Ci sono poi ulteriori esempi nella giurisprudenza internazionale, la corte internazionale di
giustizia dovette definire una controversia tra l’Honduras e El Salvador inerente ai confini.
Entrambi dicono che il problema è che vorrebbero l’UTI POSSIDETIS IURE quindi i confini
della corona spagnola, il problema è che si ritenevano pur nel principio, che i confini fossero
diversi.
Dopo la seconda guerra mondiale anche i vincitori ( Gran Bretagna e Francia ) i paesi europei
erano messi molto male e siccome gli stati europei potevano aspirare ad avere un ruolo sulla
scena solo con le colonie perchè sennò sono troppo piccoli, allora, si ha questa grande ondata
di decolonizzazione perchè i due stati vincitori della seconda guerra mondiale ritenevano utile
dividersi il mondo in due, quindi ha luogo la decolonizzazione in tutto il mondo e in
particolare in Africa dove le colonie diventano indipendenti e qui diventa nuovamente un
problema di confine perché non si era tenuto conto della realtà sul terreno.
L’Uti possidetis non garantiva che il lavoro fosse stato bene come fosse stato nell’America
Latina, ma era un interesse delle potenze colonizzatrici, perchè nessuno stato vuole rinunciare
ad un pezzo di territorio.
Gli stessi stati africani ritengono che pur essendo stati fatti poco bene fosse migliore
mantenere i confini vecchi anziché piuttosto dettare dei nuovi confini per evitare di ritrovarsi
dopo la lotta con la decolonizzazione in conflitto con gli stati.
Questa prassi è ratificata anche da varie risoluzioni delle nazioni unite ma anche da varie
risoluzioni per la risoluzione dell’Unione Africana.
La stessa corte internazionale di giustizia trovatasi a dirimere anche controversie inerente alla
ex jugoslavia esplicò come li avrebbe tracciati col principio dell’uti possidetis iure
mantenendo così i vecchi confini della ex jugoslavia.
CONFINI MARITTIMI
La seconda cosa su cui lo stato esercita la propria sovranità è il mare, il mare però la
sovranità dello stato va a scemare quanto più ci si allontana dalle coste; per quanto riguarda il
diritto del mare il principio che si è sempre contrapposto prevalendo ora l’altro a seconda
dell’epoca storica sono i due principi di sovranità e libertà. Se noi torniamo indietro ai romani
, il principio era la sovranità del mare, nel medioevo invece al contrario sempre riferendosi al
Mare mediterraneo.
Nel medioevo quindi prima del 1492 invece nel mediterraneo prevale il principio di libertà
nel senso che nessuno era in grado di esercitare la propria sovranità sul mare e quindi
accadeva che chiunque potesse passarci, era una libertà anarchica del mare.
Tuttavia, soprattutto con le repubbliche marinare ci sono delle pretese di riaffermare la
sovranità dei mari tanto più queste diventano potenti. Dei giuristi genovesi e veneziani o
iniziano ad ipotizzare il fatto che lo stato possa avere la sovranità vicino alle coste, mentre in
mare aperto questo fosse libero.
Essendo il principio generale che si segue caratterizzante il diritto internazionale è il principio
di effettività, la prima idea che viene a questi grandi giuristi come Grozio o Altri è che lo Stato
è sovrano sul mare su cui riesce ad esercitare la propria sovranità mettendo dei cannoni sul
promontorio del mare e fino a dove riesce a bombardare ha la sovranità. Questo principio fu
all’epoca uno dei principi ammessi dal diritto internazionale, ma il problema che si poneva era
l’evoluzione tecnologica, quindi se un cannone raddoppia l’esistenza raddoppia la quota del
mare ? Era un criterio molto poco certo e il diritto non tollera scarsità chiarezza.
Gli stati allora cominciano a pensare che ci voglia una distanza misurata e appunto
considerando le tecnologie navale si inizia a parlare di 3 miglia marittime, quindi si divide in
mare territoriale che è tale nelle prime tre miglia sul quale vige la sovranità dello Stato
costiero e tutto il resto del mare; tuttavia, ci sono alcune conseguenze perchè se si ipotizza la
sovranità sul braccio di mare di 3 miglia questo significa che lo stato ha l’esclusività nello
sfruttamento di risorse di quel mare.
Oggi c’è a livello economico un grande interesse per il petrolio, prima era solo pesca.
Oggi viene in discussione messo ben 3 profili perchè le navi che pattugliano sono sempre più
potenti e la guardia costiera dei singoli paesi è in grado di farlo su più di 3 miglia.
Con l’evoluzione tecnologica è sempre più facile per le navi grosse e potenti normalmente le
navi dei paesi ricchi andare a pescare in tutto il mondo, quindi il pescatore dello stato piccolo
resta senza pesce, quindi, per tutelarsi, e tutelare i pescatori, si vuole aumentare tantissimo le
miglia e qua l’Islanda spinse moltissimo. E’uno stato piccolo che intorno ha paesi ricchi
( Gran Bretagna e Germania ) che toglievano tutto il pesce, per questo l’Islanda comincia a
crearsi un mare gigante, addirittura, negli anni 70 scoppia la guerra del merluzzo tra la
guardia costiera islandese e gli inglesi. Il problema qua è evidente, si fanno conferenze
internazionali a Ginevra in cui vengono stabilite 4 convenzioni sul diritto del mare che
riguardano 4 temi diversi dopo di che si decide di fare un ulteriore sforzo e sulla spinta delle
nazioni unite si decide di fare un unico testo unico, tale convenzione avviene a seguito di
varie sessioni di dis