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Estratto del documento

C. MARE

Il discorso più semplice è quello concernente alla terraferma; nel diritto internazionale

tradizionale il principio di effettività che ancora ora è fondamentale era al massimo della sua

potenza, ciò significa che il territorio dello stato era quello su cui lo stato effettivamente

esercitava la sua sovranità.

QUANDO SI POSSIEDE ?

Il titolo giuridico su un determinato territorio era di uno stato che possedeva e controllava il

territorio su quella parte di terra. Negli stati fino al 1885 era sufficiente l’elemento materiale

del possesso, dopo anche l’elemento psicologico, ecco perchè era importante piantare la

bandiera, che era il segno dell’intenzione di possedere quel determinato territorio.

Non era più sufficiente dunque il corpus possessioni ma anche l’intenzione di possederlo che

si estrinsecava nella costruzione di un forte e mettendo la bandiera.

L’entità della terraferma di uno stato era quello che in latino si esprime con PRIOR IN

TEMPORE POTIOR.

Gli stati consideravano, si ricorda, terre nullius, i territori senza caratteristiche di autorità

centrale e di organizzazione.

Oltre alla sovranità degli stati sulla terra ferma, che è la sovranità più piena che esiste sulla

terra ferma, si ha anche una sovranità sul mare e sull’aria.

Sul mare in realtà il livello di sovranità va diminuendo quanto più ci si allontana dalla costa.

Con riguardo all’aria, una parte è di giurisdizione dello stato, una parte no.

Con le varie scoperte non c’erano più terre nullius, doveroso è sottolineare che l’Antartide

non sia di nessuno, e rimaneva come unica area libera l’alto mare che è definito una res

communis omnium nella quale il principio che vigeva è il principio di libertà negativa cioè

ognuno poteva fare quello che voleva purché non ostacolasse gli altri. Il problema è che

nell’epoca moderna sfruttare le risorse se si lasciasse tale libertà di sfruttare le risorse sarebbe

problematico; pensiamo al fatto che il paese del mondo che ha reddito procapite più alto è la

Norvegia perchè sfruttando il petrolio e avendo pochi abitanti ha un tasso procapite

impressionante sfruttando le risorse dei pozzi petroliferi del mare del nord.

Dopo la seconda guerra mondiale l’uomo ha iniziato a volare regolarmente e questo ha

comportato ulteriori problemi perchè la precedente giurisprudenza prevedeva la proprietà

dello stato ma a livelli di torri, non di certo che l’uomo potesse volare quotidianamente.

Tornando al concetto di terraferma, oggi non esistono res nullius.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ’STATALE NEL DIRITTO

INTERNAZIONALE

Esistono 4 diversi modi di acquisto del territorio da parte dello stato e sono:

OCCUPAZIONE —> Il principio era quello di effettività quindi l’occupazione doveva avere

anche l’intenzione di voler possedere quel territorio, non bastava la classica bandiera sopra

citata. Decisivo fu il concetto di effettività con riguardo ad esempio alla diatriba Olandese

Spagnola e Tedesca con riguardo all’isola di Palmas dove l’effettività fu chiave nella

decisione di Max Uber che l’assegnò all’Olanda per il principio di effettività.

CESSIONE —> Es nella pace di Zurigo del 10.11.1959 tra Francia Austria e Ungheria,

all’articolo 4 gli austriaci cedono la Lombardia ai francesi. Il trasferimento deve essere

pacifico e consensuale.

CONQUISTA—> quando era legittimo che i due stati usassero la forza, se uno stato riusciva

ad occupare e ad annettere, questo era un modo di acquisto.

ACCESSIONE — > quando una nuova parte di terraferma si forma ad esempio nel caso di

alluvione.

Di questi quattro oggi ne abbiamo due; l’occupazione non è più possibile in quanto le terre

nullius non ci sono più. La conquista è diventata illecita in quanto contraria all’articolo 2

paragrafo 4 della carta delle nazioni unite. Quindi, sono rimaste solo la Cessione e

l’Accessione.

Lezione del 22.02.2024

I confini dello stato si tracciano partendo da una lunghissima regola consuetudinaria; il

principio è espresso con un latinetto “ uti possidentis iure “. Tale latinetto dice che quando

nasce un nuovo stato le sue frontiere vengono tracciate sulla base delle frontiere già esistenti

previamente; questo principio nasce alla fine del diciannovesimo secolo in America Latina

perchè si ha la prima fase di decolonizzazione diventando indipendenti gli Stati Uniti, le ex

colonie spagnole e, soprattutto per quanto riguarda le colonie spagnole si pone un problema a

livello linguistico. L’idea è quella di mantenere i vecchi confini amministrativi dell’impero

spagnolo quindi fidarsi dei confini degli spagnoli per una questione di organizzazione interna

all’impero.

Siccome gli spagnoli avevano tracciato dei confini logici allora si ritiene di non toccare questi

confini e questa è una regola che si applica e che decidono di applicare i nuovi stati

indipendenti dell’America latina nei loro rapporti quindi i decolonizzati con un trattato

dichiarano di adottare i confini precedenti.

Ci sono poi ulteriori esempi nella giurisprudenza internazionale, la corte internazionale di

giustizia dovette definire una controversia tra l’Honduras e El Salvador inerente ai confini.

Entrambi dicono che il problema è che vorrebbero l’UTI POSSIDETIS IURE quindi i confini

della corona spagnola, il problema è che si ritenevano pur nel principio, che i confini fossero

diversi.

Dopo la seconda guerra mondiale anche i vincitori ( Gran Bretagna e Francia ) i paesi europei

erano messi molto male e siccome gli stati europei potevano aspirare ad avere un ruolo sulla

scena solo con le colonie perchè sennò sono troppo piccoli, allora, si ha questa grande ondata

di decolonizzazione perchè i due stati vincitori della seconda guerra mondiale ritenevano utile

dividersi il mondo in due, quindi ha luogo la decolonizzazione in tutto il mondo e in

particolare in Africa dove le colonie diventano indipendenti e qui diventa nuovamente un

problema di confine perché non si era tenuto conto della realtà sul terreno.

L’Uti possidetis non garantiva che il lavoro fosse stato bene come fosse stato nell’America

Latina, ma era un interesse delle potenze colonizzatrici, perchè nessuno stato vuole rinunciare

ad un pezzo di territorio.

Gli stessi stati africani ritengono che pur essendo stati fatti poco bene fosse migliore

mantenere i confini vecchi anziché piuttosto dettare dei nuovi confini per evitare di ritrovarsi

dopo la lotta con la decolonizzazione in conflitto con gli stati.

Questa prassi è ratificata anche da varie risoluzioni delle nazioni unite ma anche da varie

risoluzioni per la risoluzione dell’Unione Africana.

La stessa corte internazionale di giustizia trovatasi a dirimere anche controversie inerente alla

ex jugoslavia esplicò come li avrebbe tracciati col principio dell’uti possidetis iure

mantenendo così i vecchi confini della ex jugoslavia.

CONFINI MARITTIMI

La seconda cosa su cui lo stato esercita la propria sovranità è il mare, il mare però la

sovranità dello stato va a scemare quanto più ci si allontana dalle coste; per quanto riguarda il

diritto del mare il principio che si è sempre contrapposto prevalendo ora l’altro a seconda

dell’epoca storica sono i due principi di sovranità e libertà. Se noi torniamo indietro ai romani

, il principio era la sovranità del mare, nel medioevo invece al contrario sempre riferendosi al

Mare mediterraneo.

Nel medioevo quindi prima del 1492 invece nel mediterraneo prevale il principio di libertà

nel senso che nessuno era in grado di esercitare la propria sovranità sul mare e quindi

accadeva che chiunque potesse passarci, era una libertà anarchica del mare.

Tuttavia, soprattutto con le repubbliche marinare ci sono delle pretese di riaffermare la

sovranità dei mari tanto più queste diventano potenti. Dei giuristi genovesi e veneziani o

iniziano ad ipotizzare il fatto che lo stato possa avere la sovranità vicino alle coste, mentre in

mare aperto questo fosse libero.

Essendo il principio generale che si segue caratterizzante il diritto internazionale è il principio

di effettività, la prima idea che viene a questi grandi giuristi come Grozio o Altri è che lo Stato

è sovrano sul mare su cui riesce ad esercitare la propria sovranità mettendo dei cannoni sul

promontorio del mare e fino a dove riesce a bombardare ha la sovranità. Questo principio fu

all’epoca uno dei principi ammessi dal diritto internazionale, ma il problema che si poneva era

l’evoluzione tecnologica, quindi se un cannone raddoppia l’esistenza raddoppia la quota del

mare ? Era un criterio molto poco certo e il diritto non tollera scarsità chiarezza.

Gli stati allora cominciano a pensare che ci voglia una distanza misurata e appunto

considerando le tecnologie navale si inizia a parlare di 3 miglia marittime, quindi si divide in

mare territoriale che è tale nelle prime tre miglia sul quale vige la sovranità dello Stato

costiero e tutto il resto del mare; tuttavia, ci sono alcune conseguenze perchè se si ipotizza la

sovranità sul braccio di mare di 3 miglia questo significa che lo stato ha l’esclusività nello

sfruttamento di risorse di quel mare.

Oggi c’è a livello economico un grande interesse per il petrolio, prima era solo pesca.

Oggi viene in discussione messo ben 3 profili perchè le navi che pattugliano sono sempre più

potenti e la guardia costiera dei singoli paesi è in grado di farlo su più di 3 miglia.

Con l’evoluzione tecnologica è sempre più facile per le navi grosse e potenti normalmente le

navi dei paesi ricchi andare a pescare in tutto il mondo, quindi il pescatore dello stato piccolo

resta senza pesce, quindi, per tutelarsi, e tutelare i pescatori, si vuole aumentare tantissimo le

miglia e qua l’Islanda spinse moltissimo. E’uno stato piccolo che intorno ha paesi ricchi

( Gran Bretagna e Germania ) che toglievano tutto il pesce, per questo l’Islanda comincia a

crearsi un mare gigante, addirittura, negli anni 70 scoppia la guerra del merluzzo tra la

guardia costiera islandese e gli inglesi. Il problema qua è evidente, si fanno conferenze

internazionali a Ginevra in cui vengono stabilite 4 convenzioni sul diritto del mare che

riguardano 4 temi diversi dopo di che si decide di fare un ulteriore sforzo e sulla spinta delle

nazioni unite si decide di fare un unico testo unico, tale convenzione avviene a seguito di

varie sessioni di dis

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A.A. 2023-2024
170 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MARIAG2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pasquali Leonardo.