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Immunità degli Stati

Esistono dei limiti relativi alla sovranità e uno di questi è quello riguardante la possibilità di interferire nelle questioni di un altro stato ed anche nell'esercitare la giurisdizione nei riguardi di un altro stato; cioè sono limiti che derivano dall'esigenza di riconoscere l'immunità giurisdizionale agli altri Stati.

L'immunità è un impedimento all'esercizio della giurisdizione; cioè è un impedimento procedurale. Ciò non significa che chi è sottoposto ad immunità è sottratto dal rispondere alla legge, ma vi è un impedimento all'esercizio della giurisdizione nei suoi riguardi.

Nel caso dell'immunità degli Stati, il presupposto sta nel fatto che gli Stati si riconoscono il principio della pari sovranità e pertanto si escludono di avere il potere di esercitare la giurisdizione rispetto alla condotta di uno Stato.

straniero. Questo privilegio dell'immunità però esiste solo quando lo Stato è convenuto di fronte ai giuridici di un altro Stato (es: un cittadino italiano conviene uno Stato straniero di fronte al Tribunale di Firenze), mentre se è lo Stato straniero a farsi promotore di una causa questo non potrà beneficiare dell'immunità, come ad es rispetto ad una domanda convenzionale del convenuto, dovrà sottostare alla giurisdizione del giudice straniero (perché è colui che ha promosso il giudizio in questo caso). L'immunità può in ogni caso essere oggetto di rinuncia e quindi lo Stato può decidere di non avvalersi di questo privilegio o attraverso un atto formale, come un accordo, oppure comparendo in giudizio accettando di difendersi senza eccepire alcunché nel momento di giurisdizione, rinunciando in modo tacito al privilegio dell'immunità. Ciò che è oggetto dicontroversia in questo tema è quello del contenuto della regola dell'immunità; cioè fino a che punto uno stato è sottoposto ad immunità? LIMITI L'ampiezza della regola dell'immunità è stata oggetto di una erosione progressiva nel corso del tempo, infatti, se fino al '900 gli stati godevano di un'immunità assoluta, piano piano questa regola si è andata limitando nella sua portata, per effetto di una mutata situazione economica-sociale. Agli inizi del '900 gli Stati iniziarono ad intervenire sempre di più nell'economia e si afferma un modello di Stato molto più interventista; pertanto la giurisdizione italiana e belga ha iniziato ad affermare l'idea che gli stati quando intervengono negli affari economici come qualunque soggetto privato (iure privatorum) essi non devono beneficiare dell'immunità, perché essi di muovono su un piano di parità con isoggetti privati e non c'è un esercizio di potere sovrano. Quindi, l'eventuale giudice straniero che giudica lo Stato, di fatto, non va ad interferire nell'esercizio del potere sovrano altrui, perché si va ad occupare solo di questioni economiche e sociali che non hanno un pericolo di ingerenza negli affari interni. Questa interpretazione restrittiva prende piede e viene seguita anche dalla giurisprudenza di altri Stati e si è andata affermando una concezione dell'immunità ristretta o relativa, la quale si descrive facendo riferimento al fatto che l'immunità è riconosciuta allo Stato rispetto alle sue attività iure imperi (esercizio del potere pubblico), mentre viene meno rispetto alle attività iure privatorum (attività esercitate alla pari dei privati). Anche se permane l'idea che la regola generale tende ad essere quella dell'immunità, invece l'esercizio della giurisdizione

È possibile in ipotesi eccezionali.

REGOLAMENTAZIONE

Nel campo della immunità, negli ordinamenti di common law ci sono delle leggi sulle immunità, mentre, negli ordinamenti di civil law non ci sono delle leggi e per tanto si deve ricostruire la regola andando a vedere la prassi.

Esistono però due convenzioni internazionali che sono punti di riferimento per ricostruire la prassi, poiché rilevano in quanto vincolanti per gli Stati parti, mentre per gli Stati che non sono parte delle convenzioni, queste sono comunque un elemento della prassi degli Stati, perché essi hanno scelto in un trattato di disciplinare la materia delle immunità secondo quelle regole; quindi, anche i trattati possono essere utilizzati nell’ottica di ricostruire il diritto consuetudinario, come elementi della prassi.

Le due convenzioni:

  1. Convenzione del Consiglio d’Europa del 1972 (Consiglio d’Europa: Org. internaz., a carattere regionale, che abbraccia 50

Stati e in abito della quale è stata conclusa la convenzione europea sui diritti umani): la convenzione riguarda le immunità giurisdizionali degli Stati, ma non ha avuto particolare successo, poiché vincola solo 8 Stati.

2. Convenzione delle Nazioni unite del 2004: è una convenzione di codificazione sull'immunità degli Stati e dunque ha una valenza maggiore perché anche gli Stati che non hanno ratificato sono comunque interessati a questa perché essa riflette il diritto consuetudinario, che è valente per tutti.

Quindi, per le immunità abbiamo questi punti di riferimento:

  • Le leggi dei paesi di common law;
  • Le due convenzioni internazionali;
  • La giurisprudenza degli stati nei paesi di civil law.

Se guardiamo alla convenzione delle nazioni unite essa, non cristallizza di fatto la formula di attiiure imperi e atti iure privatorum, segue piuttosto il metodo della lista, cioè la convenzione enuncia come principio

generale il fatto che gli Stati godono dell'immunità giurisdizionale e poi elenca delle eccezioni al principio dell'immunità:
  • Eccezione per le transazioni commerciali;
  • Eccezioni per i crediti che derivano da servitù o altre azioni reali: cioè da azioni legate a diritti di proprietà di beni;
  • Eccezione della territorial tort exception: eccezione contenuta in entrambe le convenzioni e nasce dall'idea di escludere dal beneficio dell'immunità quel tipo di pretese economiche che derivano da incidenti che comportano danni a persone o cose che avvengono nel territorio dello Stato del foro (Lo stato di foro è il luogo in cui si amministra la giustizia in cui viene esercitato il potere di giudicare). L'esempio a cui si pensava per prevedere questa eccezione era l'incidente stradale, Se un rappresentante dello stato investe un cittadino straniero mentre è in un altro stato, costui può fare...
causa allo stato, non al rappresentante dello stato che è immune. Quindi illa persona danneggiata ha la garanzia di un credito a causa di un danno presentatosi nelterritorio di un altro stato.)
• Eccezione per le controversie di lavoro: es = Tizio lavora all'ambasciata francese a Roma eviene ingiustamente licenziato; egli decide di citare la Francia perché essa è il suo datore dilavoro, ma di fronte ad un tribunale italiano, perché è su quel territorio che è accaduto il fatto. Inquesto caso, In questo caso lo stato, la Francia, non può godere del beneficio di immunità xkél'applicazione del criterio iure gestionis/privatorum non dà degli effetti chiari ed equi; sidistinguerebbe il tipo di accesso alla giustizia in base al tipo di lavoro svolto e non vi sarebberorisultati equilibrati. Tuttavia nel contesto delle controversie lavorative non significa che lo statonon può mai beneficiare dell'immunità.

ma ci sono dei parametri al riguardo.• TRANSAZIONI COMMERCIALI, è il caso più ricorrente. Normalmente le transazioni commerciali sono eccettuate perché non c'è esercizio di potere di imperio in quelle attività ed il problema che si pone perché la convenzione delle nazioni unite non ci chiarisce il problema centrale su quale sia il criterio per capire se un'attività è iure privatorum o meno e da cosa ricaviamo la natura commerciale della causa. Ci sono due criteri per capire se una causa è di natura commerciale:

  • Criterio oggettivo che fa leva sulla natura dell'atto posto in essere dallo Stato; se lo Stato ha stipulato un contratto di compravendita e la causa riguarda una pretesa intorno a questo contratto, dato che la natura dell'atto è privatistica, allora l'attività è privata e non c'è immunità.
  • Criterio soggettivo che fa leva sulla finalità

dell'attività dello Stato; si guarda allo scopo che ha perseguito uno Stato. Ad esempio, se stipulasse un contratto di compravendita potrebbe aver acquisito un immobile per renderlo sede di un'ambasciata. Guardare allo scopo ci porta più spesso a riscontrare una finalità pubblica perché con atti privati spesso lo Stato persegue attività pubblicistiche.

Il criterio che dovrebbe essere adottato dai giudici oggi è quello della natura dell'atto, perché se si applicasse il criterio dello scopo, ci si imbatterebbe nel fatto che la maggior parte degli atti hanno funzione pubblica, e quindi il criterio soggettivo finisce per distorcere l'operazione e l'interpretazione circa l'esistenza o meno dell'immunità perché porta sempre verso il favore dello Stato e va a discapito del privato (e dei suo diritto ad una tutela giurisdizionale).

Il criterio soggettivo falsa l'interpretazione della regola dell'immunità.

finisce per dare un risultato 58 che va sempre a favore della regola generale e non coglie la ratio dell'eccezione (che cioè alla fine lo stato non esercita un potere sovrano) rispetto alle transazioni commerciali. Rispetto a questa soluzione la conv delle nazioni unite non dice che è preferibile il criterio della natura dell'atto. Se guardiamo alla giurisprudenza della giurisdizione italiana possiamo vedere un caso riguardante i BOND argentini, perché l'argentina ha vissuto un lungo periodo di crisi e alcuni creditori italiani hanno avuto il timore di non riuscire a recuperare il loro credito. L'argentina è poi andata in default, in cui molti creditori italiani hanno avuto il timore di non riuscire ad ottenere l'investimento del loro credito. La crisi argentina è andata peggiorando e l'argentina è andata in default (situazione di debito, in cui lo stato fallisce e i creditori non ottengono i loro crediti). I creditori

italiani quindi si rivolgono al giudice citando l'argentina.

L'Argentina adotta delle leggi di emergenza.

Dettagli
A.A. 2021-2022
150 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaCavaliere560 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Russo Deborah.