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Le varie forme di riparazione: la conseguenza dell'illecito internazionale

La restituzione in forma specifica o ristabilimento dello status quo ante o restitutio in integrum o reintegrazione nella situazione preesistente, è la prima forma di riparazione che consiste nel ristabilimento della situazione che si sarebbe avuta se il fatto illecito non fosse stato compiuto.

Essa è disposta nel progetto della Commissione tranne nei casi in cui:

  • essa sia materialmente impossibile;
  • comporti la violazione di un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale;
  • sia eccessivamente onerosa per lo stato che ha compiuto l'illecito internazionale.

Diversamente lo stato leso può richiedere in modo tempestivo che il risarcimento del danno sostituisca in tutto od in parte la restituzione specifica, purché ciò non comporti un ingiusto vantaggio a scapito del responsabile o la violazione di una norma di

jus cogens.21 L'obbligo di fermare la commissione di un fatto illecito fa già parte dell'obbligo stabilito dalla stessa norma che sancisce il divieto dell'obbligo medesimo. 85 Esempi di restituzione in forma specifica: l'abrogazione di una legge emanata in violazione di una regola del diritto internazionale, l'evacuazione di un territorio illecitamente occupato, la revoca di un provvedimento amministrativo o giudiziario illecitamente adottato contro la persona o i beni di uno straniero, la ripresa, da parte di uno stato dal quale provenivano, di rifiuti pericolosi clandestinamente esportati verso un altro stato.' :II CONSEGUENZA DELL ILLECITO INTERNAZIONALE IL RISARCIMENTO MONETARIO Esso ricorre qualora: - la restituzione in forma specifica non sia possibile; - nelle situazioni appena viste in cui è esclusa (anche per domanda dello stato leso). La riparazione per equivalente assume quasi sempre la forma del pagamento di una somma di denaro, corrispondente

al valore della restituzione specifica. Se solitamente il risarcimento monetario avviene in conseguenza di violazione delle regole relative alla protezione della persona e dei beni degli stranieri, si deve sottolineare che in ogni caso il diritto al risarcimento spetta solo all'altro stato. Ancora è richiesto che il danno risarcibile sia collegato da un nesso di causalità ininterrotto con il fatto illecito, e che il risarcimento comprenda:

  • il danno emergente (quantum mhi abest);
  • il lucro cessante (quantum lucrari potui).

Se il danno è dovuto anche al concorso di cause diverse o dello stesso stato leso il risarcimento è ridotto in proporzione.

III CONSEGUENZA DELL ILLECITO INTERNAZIONALE LA SODDISFAZIONE

La soddisfazione, al contrario del risarcimento monetario che è diretto a riparare il danno materiale, ha come scopo quello di riparare il pregiudizio morale che consegue ad un fatto illecito, vale a dire la lesione dell'onore,

delladignità e del prestigio di questo stato. Essa può assumere varie forme come gli onori alla bandiera, la presentazione solenne di scuse, il versamento di una somma di denaro simbolica, il disconoscimento ufficiale di un fatto compiuto da un organo dello stato, ed altre prestazioni di corrispondente contenuto. Può avere tale funzione anche la constatazione della violazione fatta da un'istanza giudiziaria internazionale o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Talvolta lo stato leso a tale scopo chiede la punizione delle persone che hanno materialmente compiuto il fatto illecito, come nel caso della Rainbow Warrior ('86). Infine hanno natura di soddisfazione anche le garanzie che il fatto illecito non venga ripetuto. Controversa invece la ammissibilità di una ulteriore forma di punizione: il cosiddetto danno punitivo, che mira ad infliggere una sanzione e a dissuadere il compimento di atti simili. Tuttavia esso è difficilmente compatibile con

La attuale struttura della società internazionale, dove non esiste un legislatore che possa preventivamente stabilire conseguenze di tipo penale derivanti dal compimento di un fatto illecito. La funzione punitiva e dissuasiva appare tuttora affidata, nella società internazionale, al ricorso a contromisure, nei limiti in cui esse siano ammissibili. Tuttavia quella del danno punitivo non può ancora considerarsi regola generale.

Si rammenti ancora che in ogni caso non può mai essere chiesta una soddisfazione di carattere umiliante per lo stato che ha compiuto il fatto illecito, mentre invece nella determinazione della soddisfazione ha peso la condizione soggettiva in cui è stato commesso l'illecito (viene in rilievo la colpa in senso lato).

Un problema di soddisfazione è ancora quello della seconda decisione di un tribunale arbitrale in merito sempre al caso Rainbow Warrier. La decisione della precedente sentenza aveva ingiunto che i due responsabili

materialitrascorressero in isolamento 3 anni (su di un isola specifica). Tale obbligo nonfu rispettato. Con il pretesto legittimo, per uno solo degli esiliati, dello stato disalute aveva rimpatriato uno dei responsabili ma, dopo le cure, non avevacontinuato la sanzione, il tutto senza interpellare la Nuova Zelanda.La nova Zelanda chiese che i due fossero riportati ad Hao, richiestainterpretata dal tribunale come di cessazione di un'omissione illecita, e quindirespinta in quanto la scadenza del periodo di soggiorno stabilita dalla primasentenza era già trascorsa.In questo caso sarebbe stato possibile chiedere una soddisfazione tramite laconcessione di danni punitivi, ma la Nuova Zelanda non lo richiese.'IV CONSEGUENZA DELL ILLECITO INTERNAZIONALELA RAPPRESAGLIA O CONTROMISURA COME CONSEGUENZA DI UN ILLECITO INTERNAZIONALE

  • Da un lato la rappresaglia o contromisura è una circostanza la quale esclude la illiceità di un fatto che in sé e per
sé sarebbe tale;
  • Dall'altro è anche una delle possibili conseguenze di un fatto illecito internazionale.
È chiaro che la ammissibilità della rappresaglia viene meno se lo stato lesato abbia già ottenuto un'adeguata riparazione per il torto subito. Invece il ricorso alla rappresaglia non preclude allo stato lesato anche la richiesta della riparazione. Ancora l'ammissibilità della rappresaglia è esclusa se esiste un meccanismo giudiziario od arbitrale che possa risolvere la controversia insorta tra lo stato lesato e lo stato autore dell'illecito e se tale meccanismo si svolge in un quadro istituzionale che dia una garanzia di esecuzione degli obblighi che da esso possano derivare. Se invece la questione non è stata ancora portata di fronte all'organo giudiziario, soprattutto se ciò richiede un accordo delle parti, è sempre ammissibile il ricorso alla contromisura. Nel progetto di articoli presentato nel

'85 dal relatore speciale Riphagen alla Commissione del diritto internazionale si precisa che nessuna contromisura può essere presa dallo stato leso, fintanto che esso non abbia esaurito le procedure internazionali per la soluzione pacifica della controversia

22 Nello stabilire il risarcimento monetario per il caso Rainbow warrier non è chiaro se il Segretario delle Nazioni Unite abbia tenuto conto dei danni punitivi domandati dalla Nuova Zelanda, ambiguità non casuale (La Nuova Zelanda aveva chiesto 9 milioni di dollari, la Francia offerto 4, il Segretario, senza apiegare con che criterio, stabiliti 7). 87a lui disponibili. Fanno eccezione alla regola le misure provvisorie di protezione attuate dallo stato leso e quelle a tal fine ordinate dal tribunale stesso.

LE CONSEGUENZE DEL CRIMINE INTERNAZIONALE

Un problema aperto e difficile è quello relativo alle conseguenze del compimento di un crimine internazionale. Quale altro obbligo si aggiunge a tutti quelli

già visti come conseguenza degli illeciti internazionali? La dottrina che sostiene la esistenza di tali gravi illeciti denominati crimini internazionali non vi ricollega alcuna conseguenza particolare diversa, né si individua una pratica vigente aggravata al proposito. Dunque con grande prudenza è stata proposta dal relatore speciale alla Commissione una norma in merito. Essa dispone che in aggiunta a tutte le conseguenze comuni ad ogni illecito internazionale trovano applicazione quei diritti ed obblighi che sono stati stabiliti dalle regole applicate nella comunità internazionale nel suo insieme. Si tratterebbe di obblighi di solidarietà internazionale per tutti gli altri stati che: - dovrebbero non riconoscere come giuridica la situazione creata da tale fatto; - non prestare aiuto o assistenza allo stato che ha commesso tale crimine al fine di mantenere la situazione creata dal crimine; - unirsi agli altri stati nel darsi mutua assistenza nell'adempiere.gli obblighi oravisti. Il tutto nel quadro sempre delle procedure previste dalla Carta delle Nazioni Unite rispetto al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Perplessità provoca la previsione di quello che potrebbe sembrare un super crimine internazionale. Si dispone nella proposta alla commissione che in caso di aggressione alle conseguenze giuridiche del crimine internazionale si aggiungono le misure per gli interventi previste dalla Carta delle Nazioni Unite (cfr. II capitolo). LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO A FARE VALERE LA RESPONSABILITÀ Il problema più complesso di tutta la materia della responsabilità internazionale è costituito dalla determinazione concreta dello stato leso, lo stato il cui diritto soggettivo è stato violato dal comportamento contrario ad un obbligo internazionale tenuto dallo stato autore dell'illecito. Fondamentale in questo senso l'art. 5 della parte II del progetto della Commissione:...ato multilaterale, lo stato e gli stati che sono parti deltrattato e aventi diritto a beneficiare di quel diritto.
Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
155 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Ennio.