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LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: STRUTTURA E FUNZIONE
Le norme di d.i.p. sono riconducibili a quattro diverse categorie:
NORME SUL DIRITTO APPLICABILE
- Stabiliscono direttamente o indirettamente la disciplina applicabile alle varie fattispecie, e si distinguono in:
- Norme di d.i.p. materiale, diffuse prevalentemente a livello convenzionale, pongono direttamente una speciale disciplina materiale per le fattispecie transnazionali;
- In mancanza, intervengono le norme di d.i.p. in senso stretto, denominate sulla scelta di legge o di conflitto: dettano particolari criteri (criteri di collegamento), di carattere personale o territoriale per designare il "diritto applicabile" tra quelli degli ordinamenti con cui la fattispecie è collegata;
- Vi sono poi le norme di conflitto unilaterali che in casi particolari designano direttamente la legge italiana come quella in grado di realizzare il risultato avuto di mira dal legislatore, senza passare per i criteri di scelta.
collegamento.
NORME SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Stabiliscono in quali casi il giudice ha la competenza giurisdizionale per pronunciarsi in relazione a fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento del foro.
NORME SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
Stabiliscono in quali casi agli atti e ai provvedimenti dell'autorità straniera può essere riconosciuta efficacia nel nostro ordinamento. Oggi il riconoscimento è tendenzialmente automatico (un procedimento giudiziale è previsto solo in caso di contestazione, di mancata ottemperanza dell'organo che deve provvedere all'attuazione del provvedimento, e per la dichiarazione di esecutività), si deve quindi ritenere che appartengano al d.i.p. sostanziale o processuale a seconda che prevedano il ricorso automatico o a seguito di un apposito procedimento giudiziale.
REGOLE DI FUNZIONAMENTO O DI SISTEMA
Introdotte dalla l.218/1995, sono accessorie rispetto
alle norme di conflitto in quanto deputate a stabilire attraverso quali modalità, condizioni e limiti può avvenire l'applicazione del diritto straniero designato come applicabile. Gli elementi di estraneità della fattispecie: - Estraneità rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato, in particolare rispetto ai suoi elementi materiali, territorio e popolazione, o nel caso del riconoscimento, rispetto al suo apparato istituzionale. - Collegamento con un altro ordinamento giuridico: in alcuni casi le norme di diritto internazionale privato prevedono nella fattispecie l'indicazione di uno specifico elemento di estraneità cui la loro applicazione è subordinata; quando ciò non avviene, la disposizione può essere applicata in presenza di qualunque elemento di estraneità. Le norme di conflitto e sulla giurisdizione non contengono l'indicazione di specifici elementi di estraneità, trovano quindi applicazione in presenza di qualunque elemento di estraneità.elemento di estraneità dellafattispecie. Norme sul riconoscimento contengono l'indicazione dell'elemento di estraneità cui la loro operatività è subordinata, e che consiste nella provenienza dell'atto o del provvedimento da riconoscere da un'autorità straniera;
Norme di d.i.p. materiale l'elemento di estraneità è specifico e coincide con l'ambito di applicazione contemplato. Anche le convenzioni internazionali recanti norme uniformi di d.i.p. materiale circoscrivono il proprio ambito di applicazione con riferimento alla presenza di determinati elementi di estraneità, che costituiscono quindi il presupposto per l'applicazione della convenzione.
Gli elementi di estraneità sono costituiti dalle stesse circostanze che vengono utilizzate, in astratto, come criteri di collegamento e di giurisdizione. Gle elem.di estraneità coincidono infatti con i criteri di collegamento e di giurisdizione.
quando questi, in concreto, sono localizzati in unoStato diverso da quello del foro. (es. cittadinanza straniera dei coniugi) Ma possono anche, in concreto, non coincidere con i criteri di collegamento e di giurisdizione. (es:giudice ita decide sulla capacità di agire di un cittadino ita residente all’estero: residenza esteraelem estr, criterio collegam è la cittadinanza) Ulteriore elemento di estraneità: volontà dei privati, cui il d.i.p. attribuisce il potere di scegliere il giudice cui sottoporre la controversia e, per certe categorie di rapporti espressamente indicate, la legge applicabile. Poiché la scelta della legge o della giurisdizione straniera possono avvenire anche con riguardo ad una fattispecie i cui elementi materiali siano localizzati interamente all’interno dell’ordinamento statale, la volontà così espressa deve costituire un elemento necessario e sufficiente a colorare di internazionalità lafattispecie. Le norme di conflitto Norme che prevedono criteri per l'individuazione del diritto applicabile. La loro funzione è quella di operare una scelta tra le leggi dei vari ordinamenti collegati alla fattispecie, più corretto parlare di "scelta di legge". Hanno natura strumentale in quanto fungono da strumento per ottenere il risultato di regolare la fattispecie, assegnando il relativo compito ad altre norme facenti parte di ordinamenti nazionali. Sono raggruppate per materie che ricalcano la sistematica del codice civile (persone e famiglia, successioni, diritti reali, obbligazioni e contratti, società) e hanno ad oggetto i vari istituti privatistici identificati mediante il richiamo alle tradizionali categorie dogmatiche. L'ampiezza degli istituti contemplati dalle norme di conflitto è variabile. La struttura è del tutto atipica e si differenzia da quella delle norme tradizionali in quanto: La fattispecie astratta è
costituita:
- dall'indicazione della materia regolata
- accompagnata dall'indicazione di alcune particolari circostanze fondate su connessioni di tipo personale o territoriale
la conseguenza è data dall'applicabilità, nel suo complesso, dell'ordinamento così individuato, che può essere italiano o straniero (salvo norme conflitto unilaterali)
Le norme di conflitto sono collocate su tre diversi livelli di fonti:
- norme interne di conflitto, contenute per lo più nella l.218/1995
- convenzioni internazionali, contenenti norme di conflitto uniformi: ad es. Convenzione di Roma richiamata in ogni caso dall'art 57 della 218/1995, ora Reg CE 593/2008 processo di comunitarizzazione del d.i.p., Trattato CE
- Funzione nell'ambito del sistema di d.i.p.:
tesi della funzione unilaterale introversa: delimitare l'ambito di applicazione del diritto interno, mentre nei casi non sottoposti alla legge italiana si deve applicare
quel dirittostraniero che afferma la propria competenza;tesi della funzione unilaterale estroversa: rendere applicabile il diritto straniero nei casi in cui lo stesso viene designato dalle norme di conflitto, mentre l'applicabilità della legge italiana avviene per forza propriatesi della funzione bilaterale: rendere applicabile indifferentemente il diritto interno o straniero a seconda del modo di atteggiarsi, in concreto, delle circostanze assunte come criteri di collegamento.
Le norme di conflitto di fonte convenzionale e comunitaria hanno sempre funzione bilaterale, dato che esse non si pongono dal punto di vista di un particolare ordinamento nazionale.
Per il sistema attuale di d.i.p. italiano, la tesi che assegna alle norme di conflitto una funzione bilaterale è quella più aderente al dettato normativo.
Esistono precisi dati testuali che smentiscono la funzione esclusivamente unilaterale: tesi della funzione unilaterale estroversa è contraddetta da
Una regola di funzionamento, l'art 19 l.218/1995 "nel caso in cui le norme di conflitto richiamino la legge nazionale di una persona se questa ha più cittadinanze prevale quella italiana".
Un'altra regola di funzionamento, l'art 13 l.218/1995 fa espresso riferimento alla possibilità che norme di conflitto richiamino la legge straniera, il che contraddice la tesi dell'unilateralismo introverso.
Norme di conflitto unilaterali: designano unicamente la legge italiana per la regolamentazione di fattispecie transnazionali: es. applicabilità legge ita alle società che hanno in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa. I casi in cui il legislatore designa direttamente la lex fori in quanto essa garantisce un determinato risultato materiale ritenuto imprescindibile in relazione alle materie regolate sono eccezionali e rari.
I metodi utilizzati per la scelta di legge
Metodo classico:
metodo della localizzazione spaziale (Savigny): previsione di una circostanza (criterio di collegamento) idonea a localizzare la fattispecie all'interno di un determinato ordinamento in virtù del fatto che essa rivela una connessione particolarmente significativa con questo ordinamento, cioè con i suoi elementi materiali (territorio e popolazione). L'utilizzazione di criteri di collegamento sedimentati dalla prassi (lex rei sitae, lex loci actus) favorisce l'armonia delle soluzioni a livello internazionale.
Metodo delle considerazioni materiali: viene designato l'ordinamento che garantisce il risultato avuto di mira dal legislatore in relazione a materie che coinvolgono interessi particolarmente delicati. Il risultato materiale è garantito:
- Dalla legge italiana (norme di conflitto unilaterali)
- Tramite una pluralità di criteri di collegamento (fondati sulle classiche localizzazioni di tipo spaziale ma) in concorso alternativo tra
loro: è sufficiente che uno solo conduce alla legge che realizzi il risultato avuto di mira per essere utilizzato a preferenza di altri
Se il legislatore vuole che una determinata fattispecie transfrontaliera venga a perfezionarsi in conformità alle leggi di tutti gli Stati interessati, la norma di conflitto compie un richiamo cumulativo ad una pluralità di leggi applicabili il metodo delle considerazioni materiali si combina con quello della localizzazione spaziale attuazione del metodo delle considerazioni materiali tramite rinvio ai casi in cui esso realizza il risultato voluto dal legislatore
I principi di applicazione delle norme di conflitto Anni '80 la Corte Costituzionale: anche le norme di conflitto devono essere messe a confronto con le scelte di fondo di carattere costituzionale in base ad una valutazione di conformità alla Costituzione con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di artt delle disposizioni prel alc.c.
che prevedevano la legge del