Diritto internazionale privato
Nozione della materia
D.i.p. costituisce una specifica branca della legislazione e un’autonoma disciplina giuridica, che ha ad oggetto la regolamentazione di fattispecie di natura privatistica che presentano elementi di:
- Estraneità (carattere relativo) rispetto al territorio e/o alla popolazione dello Stato del foro
- Collegamento con il territorio e/o popolazione di altri Stati.
Ragion d’essere di questa disciplina è la mobilità delle relazioni umane.
Situazione prima della riforma l. 218/1995
Facevano parte del d.i.p. solo le norme sul diritto applicabile (disp.preliminari cod civ). Le norme sulla giurisdizione e sul riconoscimento degli atti e provvedimenti stranieri erano contenute nel cod di procedura civile e ricondotte al diritto processuale civile internazionale.
Ambito del sistema d.i.p. esteso a tutte le norme che regolano situazioni con elementi di estraneità. D.i.p. in senso stretto solo disposizioni sul diritto applicabile.
Privato e internazionale
Privato: regola situazioni che ricadono nell’ambito del diritto privato e vengono quindi identificate per mezzo degli istituti giuridici privatistici.
Internazionale: poiché la disciplina ha ad oggetto fattispecie collegate con più ordinamenti giuridici: fattispecie “transnazionali”, volendo valorizzare il fatto che non riguardano relazioni tra Stati, bensì tra individui che scelgono di operare a contatto con ordinamenti giuridici diversi.
D. “internazionale” concerne l’oggetto, non la fonte (le norme appartengono al diritto interno, trattati internazionali e diritto comunitario).
D.i.p. del foro designa il sistema di d.i.p. vigente nello Stato del giudice che dovrà decidere la controversia.
Il diritto pubblico ha carattere territoriale e si applica anche se le fattispecie localizzate sul territorio presentano qualche elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano; non si applicano al di fuori dello Stato di provenienza.
Se un determinato istituto privatistico, in quanto tocchi anche interessi di carattere generale, è disciplinato nell’ordinamento straniero con norme di diritto pubblico, le relative norme, ove richiamate dalla norma di conflitto del foro, possono essere applicate anche dal giudice italiano, in conformità col principio dell’applicazione globale del diritto straniero.
Il trattamento dello straniero
In Italia la materia è regolata al di fuori del d.i.p., da leggi speciali e dall’art 16 delle disp.prel.c.c., il quale stabilisce il principio di reciprocità: lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione che analoghi diritti siano previsti dal suo ordinamento di appartenenza a favore del cittadino italiano. Opera sul piano sostanziale (come limite al godimento dei diritti da parte dello straniero residente in Italia), non invece sul piano internazionalprivatistico (come limite all’efficacia del richiamo del diritto straniero operato dalle norme del d.i.p.). Per questo l’art 16 non è stato interessato dalla riforma del 1995.
Unico caso di reciprocità nelle disp.prel. al codice di navigazione. La condizione di reciprocità postula la possibilità del godimento per il cittadino italiano di diritti analoghi a quelli che lo straniero intende esercitare in Italia e l’assenza di discriminazioni.
Giurisprudenza: considerato condizione di efficacia delle norme che attribuiscono diritti agli stranieri. Dottrina è controverso se la reciprocità riguardi:
- Norme interne che disciplinano la condizione dello straniero
- Norme che riconoscono diritti agli stranieri
- Solo norme che riservano determinati diritti ai cittadini
La portata del principio è stata ridimensionata:
- Entrata in vigore della Costituzione: esclusi da reciprocità i diritti fondamentali inviolabili (libertà personale, salute, dir. dei lavoratori) e gli altri previsti dalla Cost. compreso il diritto di agire in giudizio
- Leggi sull’immigrazione
- Diritto comunitario: ambito del Trattato CE vieta ogni discriminazione fondata sulla nazionalità
L’apertura dell’ordinamento ai valori giuridici stranieri
Risale all’Ottocento, Savigny: non comporta un vulnus alla sovranità in quanto è stabilita in piena autonomia con una legge interna.
L’apertura può avvenire mediante:
- Richiamo a leggi straniere (possibile applicazione da parte del giudice in luogo della legge italiana) per la regolamentazione di fattispecie che presentano elementi di contatto più significativi con un altro Paese piuttosto che con il nostro
- Riconoscimento dell’efficacia di atti e provvedimenti stranieri, previa verifica del rispetto dell’ordine pubblico e di determinati standard procedurali
- Declino della competenza del giudice interno a giudicare di situazioni che presentano contatti e/o in cui sono coinvolti cittadini italiani, se queste presentano contatti più significativi con un altro Paese; la sentenza del giudice straniero considerato competente dalle norme di d.i.p. produrrà poi effetti anche in Italia attraverso il canale del riconoscimento automatico
L’applicazione dei valori giuridici italiani anche a fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento:
- Modo fisiologico (senza comportare deroga a d.i.p.), mediante richiamo della legge italiana e attribuzione della competenza giurisdizionale ai giudici italiani nei casi in cui la fattispecie rivela con il nostro Paese il contatto più significativo = ordinamento italiano è quello che garantisce il risultato avuto di mira dal legislatore
- Mediante appositi meccanismi di chiusura dell’ordinamento giuridico interno, che in deroga al funzionamento del sistema del d.i.p. sono volti a: evitare la penetrazione di valori giuridici incompatibili con il sistema o assicurare in ogni caso l’applicazione di determinate norme interne che si impongono in ragione del loro oggetto o del loro scopo (norme di applicazione necessaria)
Il sistema di d.i. privato e processuale italiano: sguardo d’insieme sulla l.218/1995
D.i.p. testo fondamentale l. 218/1995: ha riformato la materia per ispirarla ai valori accolti nell’ambito del diritto sostanziale e tenendo conto dei modelli offerti da d.i.p. comparato e dalle convenzioni internazionali. Esplicitato che il d.i.p. viene concepito come un “sistema”: insieme di norme reciprocamente correlate e preordinate a disciplinare tutti gli aspetti –sostanziali e processuali- delle fattispecie di carattere privatistico aventi carattere di estraneità rispetto all’ordinamento interno.
Le norme di d.i.p. di carattere sostanziale: soprattutto disposizioni di carattere formale, “pongono i criteri per l’individuazione del diritto applicabile”, dette anche norme sulla scelta di legge o norme di conflitto tra gli ordinamenti astrattamente candidati a regolamentare la fattispecie con cui sono in qualche modo collegati.
Le norme di d.i.p. materiale: quelle norme di d.i.p. sostanziale che regolamentano le fattispecie transnazionali mediante una disciplina ad hoc di carattere materiale. Riunite anche le norme che delimitano l’ambito della giurisdizione italiana e disciplinano l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Alle norme sulla giurisdizione deve essere riconosciuta natura processuale. Alle norme di riconoscimento deve essere riconosciuta natura processuale se prevedono un procedimento giudiziale (contestazione del riconoscimento, mancata ottemperanza dell’organo che deve provvedere all’attuazione del provvedimento, e quando deve essere dichiarata l’esecutività) e natura sostanziale quando prevedono il riconoscimento automatico (come avviene di regola per l’efficacia dichiarativa e costitutiva). L’attività processuale strettamente intesa appartiene al diritto pubblico.
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