DIRITTO INTERNAZIONALE
RIASSUNTO
I modulo
I caratteri generali dell’ordinamento giuridico internazionale e la soggettività
Lezione n. 1-2
La comunità internazionale e il suo diritto
Il diritto internazionale è la branca del diritto che disciplina i rapporti giuridici fra Stati sovrani. è
anche definito Diritto internazionale pubblico( sistema di norme che regola la comunità
internazionale) per distinguerlo dal Diritto internazionale privato, che è, invece, quella branca del
diritto che regola i rapporti di diritto privato che presentino elementi di internazionalità, nell’ambito
di un ordinamento statale.
Comunità internazionale: comunità degli Stati indipendenti e sovrani nell’ambito della quale si
sviluppa il diritto internazionale. Ha una struttura orizzontale, la dottrina a riguardo parla anche di
società atomistica, pertanto, nessuno Stato, è formalmente superiore ad un altro. Ciò è frutto di un
principio fondamentale che, a partire dalla pace di Westfalia del 1648, sta alla base delle relazioni
internazionali, il c.d. principio di uguaglianza sovrana che implica una parità formale tra gli stati ed
un divieto di ingerenza negli affari interni, cioè nessuno Stato può legittimamente esercitare su un
altro Stato un potere di controllo giuridicamente rilevante senza il consenso di quest’ultimo, né può
intromettersi nell’esercizio della sua sovranità. La struttura atomistica implica che la funzione
legislativa, esecutiva e giudiziaria siano affidate direttamente agli Stati (poteri decentrati): gli Stati
creano diritto internazionale in forza di consuetudini o in base ad accordi, ma sono anche i
principali destinatari delle norme giuridiche internazionali, quindi spetta a loro darvi attuazione o in
forma autonoma o in forma associata; per quanto concerne la funzione giudiziaria gli Stati, quando
ritengano che i loro diritti derivanti dall’applicazione di norme internazionali siano stati violati, non
possono costringere lo Stato ritenuto responsabile della violazione a sottoporsi al giudizio di un
Tribunale internazionale, né possono condurre lo Stato innanzi ai propri Tribunali interni proprio in
virtù del fatto che gli Stati sono posti in posizione di parità, quindi il rispetto del diritto
internazionale è affidato all’autotutela. Durante la fase di coesistenza tra gli Stati (1648- prima metà
del xx sec. Circa), il ricorso all’autotutela era pressoché illimitato, pertanto per la risoluzione delle
controversie era ammesso l’utilizzo di qualunque mezzo, compresa la guerra, ma dopo la seconda
guerra mondiale, durante la fase di cooperazione tra gli Stati, venne sancito all’art.2 par.4 della
Carta delle nazioni Unite il divieto della minaccia e dell’uso della forza: l’uso della forza viene
bandito dalle relazioni internazionali, salvo nei casi di legittima difesa.
Evoluzione del diritto internazionale
Con la pace di Westfalia del 1648 che pose fine alla guerra dei trent’anni, nasce l’ordinamento
internazionale moderno : per la prima volta gli Stati si riconoscono reciprocamente come enti
sovrani svincolandosi così dalla soggezione alla Chiesa e all’Impero, la cui volontà, risultava
prevalente su quella statale. Gli Stati da quel momento in poi baseranno le loro relazioni sul
principio di uguaglianza sovrana che implica una parità formale tra gli stati ed un divieto di
ingerenza negli affari interni, cioè nessuno Stato può legittimamente esercitare su un altro Stato un
potere di controllo giuridicamente rilevante senza il consenso di quest’ultimo, né può intromettersi
nell’esercizio della sua sovranità. Il diritto internazionale, naturalmente , ha subito un’evoluzione
che possiamo dividere in due macro-fasi. La prima fase va dal 1648 fino al XIX sec e si caratterizza
per la coesistenza fra gli Stati: gli Stati entrano in contatto tra loro solo in casi di assoluta necessità;
il diritto internazionale è formato principalmente da consuetudini e da pochi accordi bilaterali che
gli Stati concludono esclusivamente per regolare i propri interessi; per la risoluzione delle
controversie è ammesso qualunque mezzo, compresa la guerra; l’impatto del diritto internazionale
sull’esercizio della sovranità statale è minimo. La seconda fase è caratterizzata dalla cooperazione
tra Stati e non è facilmente databile, seppur si possono prendere in considerazione diversi fattori: a
partire dal XIX sec iniziano a formarsi le prime unioni fra Stati, dalla prima metà del XX sec
sorgono le prime organizzazioni internazionali, tutto ciò è sintomo del fatto che gli Stati trovano
conveniente relazionare tra loro e si rendono conto che le decisioni più importanti sul piano
internazionale devono essere prese con il più vasto consenso possibile, pertanto gli accordi da
bilaterali diventano multilaterali; gli Stati avvertono l’esigenza di codificare le norme di diritto
internazionale per definire il loro contenuto con maggiore chiarezza ed evitare l’adozione di
comportamenti abusivi da parte degli stessi; il diritto internazionale inizia a condizionare la volontà
politica degli stati; si assiste all’emergere dei fori internazionali Specializzati. Inoltre dopo la
seconda guerra mondiale viene sancito all’art.2 par.4 della Carta delle nazioni Unite il divieto della
minaccia e dell’uso della forza: l’uso della forza viene bandito dalle relazioni internazionali, salvo
nei casi di legittima difesa. Tale principio, seppur non accettato completamente, viste le sue
frequenti violazioni, funge da spartiacque tra le due fasi ed è stato in grado di condurre il diritto
internazionale ad un a nuova era non ancora conclusa.
A tutto ciò si accompagna un’attenta sensibilità da parte degli stati per l’affermazione di valori
condivisi che siano il meno possibile negoziabili, e a cui viene riconosciuta natura imperativa (cd
ius cogens: norme internazionali inderogabili di natura imperativa poste a tutela dei principi e dei
valori posti a fondamento delle relazioni internazionali).
RIEPILOGO:
Caratteri generali dell’ordinamento internazionale sono:
• - Esistenza di un principio di uguaglianza sovrano ed esistenza di meccanismi di autotutela
(pacifica) nella risoluzione dei conflitti
• - Esistenza di un dominio riservato degli Stati e di un principio di non ingerenza negli affari
interni di uno stato da parte di altri Stati(corollario del principio di uguaglianza
sovrana),cui è collegato il principio di immunità.
• - Evoluzione del diritto internazionale e affermazione del divieto dell’uso della forza e del
• - Ius cogens
Lezione n. 3-4
La soggettività internazionale dello Stato
Essere soggetto di diritto internazionale significa essere titolari di rapporti giuridici, essere, dunque,
destinatari di diritti e obblighi internazionali. La soggettività internazionale include sia la capacità
giuridica (essere destinatari di norme giuridiche internazionali), sia la capacità di agire (compiere
atti produttivi di effetti giuridici sul piano internazionale).
Lo Stato è il soggetto tipico dell’ordinamento internazionale: è lui che ha creato tale ordinamento
per poter disciplinare i propri interessi; la sua soggettività internazionale non gli viene attribuita dal
diritto internazionale, ma ce l’ha per il solo fatto di esistere: lo Stato preesiste all’ordinamento
internazionale. Lo Stato è soggetto presupposto la cui soggettività è piena ed ordinaria, cioè lo
Stato, nel momento in cui deve relazionarsi con gli altri Stati non ha alcun limite se non quelli che
lui stesso si pone (es. art. 11 Cost. italiana).
Ci si chiede quando uno stato può definirsi tale. Tradizionalmente gli elementi costitutivi dello Stato
sono: il territorio, il popolo e la sovranità. Per territorio si intende l’ambito spaziale in cui risiede il
popolo e il governo esercita il proprio potere di controllo; esso si estende alle acque adiacenti le
coste (mare territoriale)e alla colonna di spazio aereo sovrastante i confini dello stato. Per popolo,
invece, si intende la comunità di persone residenti e/o native sul territorio dello Stato, incluse le
minoranze nazionali; in relazione a tale elemento non si può non fare riferimento al principio di
autodeterminazione dei popoli. Secondo tale principio ogni popolo sottoposto a dominazione
straniera, coloniale o razzista ha il diritto a diventare indipendente e scegliere autonomamente il
proprio sistema politico.
Infine ultimo elemento cui bisogna guardare è la sovranità. Nel diritto internazionale si distingue fra
sovranità esterna (indipendenza) consistente nella capacità dello Stato di instaurare rapporti
giuridici con altri Stati in condizioni di parità, quindi uno Stato, affinché possa dirsi sovrano, non
deve dipendere in alcun modo da un altro Stato; la sovranità esterna si caratterizza,
pertanto, come indipendenza giuridica, ossia come indipendenza formale dell’ordinamento
giuridico di uno Stato dall’influenza di altri Stati e ciò è da escludersi in alcuni casi tipici: per i cd.
governi fantoccio (ad es., è il caso degli Stati satellite del regime sudafricano ai tempi
dell’apartheid), o per gli Stati membri di uno Stato federale. La sovranità interna, invece, consiste
nell’esercizio di un potere effettivo di governo sul popolo e sul territorio, senza contestazioni.
Infine lo Stato si caratterizza come ordinamento giuridico originario a fini generali poiché trae la
sua giuridicità da se stesso e non in altri ordinamenti.
Si discute da tempo in dottrina se il potere di governo effettivo su un popolo stanziato in un
determinato territorio (sovranità interna) e l’indipendenza giuridico formale di uno Stato, cioè la sua
capacità di non dipendere, né di farsi influenzare da altri stati (sovranità esterna) siano requisiti
sufficienti per esercitare legittimamente la sovranità o siano necessari ulteriori requisiti. Parte della
dottrina ritiene che siano necessari il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e la
tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Secondo il principio di autodeterminazione dei popoli ogni
popolo sottoposto a dominazione straniera, coloniale o razzista ha il diritto a diventare indipendente
e scegliere autonomamente il proprio sistema politico. E secondo alcuni autori tale principio è
elemento costitutivo dello Stato insieme al popolo, alla sovranità e al territorio , in quanto chi
esercita in modo illecito la propria sovranità, non può affermare di governare legittimamente.
Tuttavia questa tesi, da una parte della dottrina internazionalistica è stata respinta ritenendo che
questo principio non possa incidere sull’esistenza di uno Stato: lo Stato mantiene la propria
soggettività internazionale anche se governato da un regime oppressore; bisogna ricorrere al criterio
dell’effettività: affinchè il diritto internazionale riconosca uno Stato come membro della comunità
internazionale, non rileva se esso rappresenti i suoi cittadini democraticamente, ciò che importa è
che abbia la capacità di esercitare in maniera piena ed effettiva, senza limiti o ostacoli formali, la
propria sovranità.
Anche la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo è stata considerata, da alcuni autori, un requisito
necessario per il legittimo esercizio della sovranità, ma anche in questo caso, parte della dottrina ha
respinto tale tesi ricorrendo al criterio dell’effettività: uno Stato seppur governato da un regime
dittatoriale, attraverso metodi deprecabili mantiene la propria soggettività internazionale, perlomeno
fino a quando tale regime non venga spodestato.
In dottrina ci si chiede se per affermare l’esistenza di uno Stato di nuova formazione sono
sufficienti i tre elementi costitutivi o occorrono atti da parte degli altri Stati. In presenza degli
elementi costitutivi lo Stato è già titolare della personalità giuridica internazionale ed è parte della
comunità internazionale: si tratta di un fatto automatico ed immanente all’esistenza dello Stato; però
affinchè tale Stato possa instaurare rapporti giuridici internazionali con gli altri stati deve essere
riconosciuto. Il riconoscimento è un atto giuridico unilaterale con natura dichiarativa (attesta la
volontà di uno Stato a voler avviare delle relazioni giuridiche e diplomatiche con il nuovo Stato) e
non costitutiva (lo Stato, per il diritto internazionale, non è tale perché viene riconosciuto da altri)
ed ha valore politico, perché è lo Stato che discrezionalmente decide se riconoscere o meno un
nuovo Stato, non esiste, infatti, una norma internazionale che obblighi uno Stato in tal senso. In
definitiva il riconoscimento di uno Stato di nuova formazione è uno Strumento di politica
internazionale: si è evitato di riconoscere Stati di nuova formazione, certamente dotati di personalità
giuridica internazionale, per rimarcare il dissenso politico nei confronti dei rispettivi regimi e la
volontà di non collaborare con essi (es. gli Stati Uniti nei confronti della Repubblica popolare
cinese),e al contrario si è provveduto a riconoscere Stati non indipendenti per favorire la politica di
collaborazione internazionale con gli Stati da cui dipendevano (es. la Bielorussia e l’Ucraina sono
state ammesse alle NU per favorire ed agevolare i rapporti con l’URSS).
Lezione n. 5-6
Gli altri soggetti del diritto internazionale
Oltre agli Stati, nell’ambito dell’ordinamento internazionale, agiscono altri enti dotati di personalità
giuridica. La qualificazione di tali enti come soggetti internazionali non è pacifica, poiché la
dottrina non è sempre concorde sulle caratteristiche rilevanti ai fini dell’attribuzione della
soggettività. Si esclude, ad esempio, che i popoli, possano essere considerati soggetti
di diritto internazionale, poiché si ritiene che solo Lo Stato possa qualificarli giuridicamente, nel
momento in cui essi si costituiscano in forma organizzata.
Sono considerati soggetti del diritto internazionale, seppur limitatamente alla titolarità di alcuni
rapporti giuridici, i Movimenti di liberazione nazionale rappresentativi delle istanze di
autodeterminazione di un popolo, o di una minoranza, nei confronti di una dominazione straniera,
coloniale o razzista (es. il Fronte Prolisario, che si auto qualifica come ente rappresentativo dei
popoli del Sahara Occidentale, in opposizione con il Marocco per il controllo della zona, e l’OLP
Organizzazione per la liberazione della Palestina) MA SOLO nella misura in cui riescono a
conquistare una porzione di territorio, ottenere il sostegno di una parte della popolazione nella loro
iniziativa e esercitare un comando responsabile; in caso contrario, cioè quando rappresentano le
istanze di autodeterminazione di un popolo oppresso, ma non hanno un controllo effettivo su una
parte del territorio e della popolazione e si limitano a manifestare la propria contrarietà all’ordine
pubblico senza avviare azioni concrete, non sono soggetti di diritto internazionale; alcuni di essi,
comunque, godono dello Status di osservatore presso alcune organizzazioni internazionali e di
alcuni privilegi, proprio per le finalità che perseguono.
Un discorso analogo può esser fatto per gli insorti, che si possono definire come un gruppo
organizzato di individui, animato da fini politici di natura indipendentista, in lotta con lo Stato
centrale nell’ambito di una guerra civile.
A differenza dei movimenti di liberazione nazionale, essi non rivendicano il diritto
all’autodeterminazione, ma si oppongono ad un governo astrattamente legittimo, al fine di
rovesciarlo o di sottrargli parte del territorio: i MLN nascono perché vogliono opporsi al regime
occupante, gli insorti, invece, lottano nell’ambito di una guerra civile contro un governo
astrattamente legittimo per liberare soltanto una porzione di territorio.
Gli insorti sono considerati soggetti di diritto internazionale se hanno un controllo esclusivo su
parte del territorio e della popolazione, un comando responsabile ed un apparato dotato di poteri
decisori in grado di vincolare tutti i soggetti rappresentati.
In definitiva possiamo concludere evidenziando che sia i MLN che gli insorti, affinchè abbiano
rilevanza internazionale, devono assumere una configurazione strutturata, cioè devono
rappresentare almeno una parte della popolazione e devono avere un apparato dotato di poteri
decisori in grado di vincolare i soggetti rappresentati; sia gli insorti che i MLN hanno durata
temporanea, poiché sono destinati a scomparire sia che essi risultino vittoriosi ( si affermeranno
come stati indipendenti), che sconfitti (il governo occupante o centrale riconquisterà il potere); i
MLN e gli insorti sono titolari di alcuni diritti e obblighi sanciti dalle convenzioni di Ginevra sul
diritto umanitario e , rispettivamente, dal I e dal II protocollo addizionale.
Infine, NON possono considerarsi soggetti di diritto internazionale i governi in esilio, perché pur
essendo costituiti in forma di apparato organizzato, non hanno un controllo effettivo sul territorio e
sul popolo. Si fa riferimento al criterio dell’effettività: data l’impossibilità concreta di esercitare la
loro autorità sul popolo, in quel momento governato da un altro comando a causa di
un’insurrezione, o di un’occupazione straniera, il legittimo governo in esilio può rappresentare solo
se stesso. Tuttavia alcuni autori non sono d’accordo, ritenendo che ai governi in esilio debbano
essere riconosciute alcune prerogative e un principio di soggettività internazionale, proprio per
l’importanza del ruolo che rivestono, almeno durante il periodo in cui la sovranità dello Stato è
contesa.
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