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Il procedimento di formazione degli accordi internazionali

L'accordo internazionale è l'incontro tra due (accordo bilaterale) o più (accordo multilaterale) manifestazioni di volontà di soggetti internazionali volto a regolare (creare, modificare, estinguere) i loro rapporti giuridici reciproci. Sono fonti di secondo grado e come tali traggono la loro giuridicità dalla norma consuetudinaria "pacta sunt servanda"; sono vincolanti solo nei confronti dei soggetti internazionali che vi hanno aderito.

Alla nozione di accordo sono riconducibili una molteplicità di atti internazionali che variano nel nome, ma non nella sostanza (gli effetti obbligatori derivanti dai diversi atti per le parti aderenti sono sempre gli stessi): trattati, statuti, protocolli, convenzioni, concordati ecc...

Procedimento di formazione. Storicamente la formazione degli accordi internazionali era regolata da consuetudini; negli anni '60,

per iniziativa della Commissione di diritto internazionale quelle norme vennero codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati aperta alla firma nel 1969 ed entrata in vigore nel 1980. Questa convenzione si applica solo a quegli accordi: Eventuali accordi conclusi tra Stati e enti diversi dagli Stati (es., un'impresa multinazionale) non ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna.

Il procedimento di formazione degli accordi internazionali è suddiviso in 4 macro fasi (per gli accordi in forma solenne; nel caso di accordi in forma semplificata le fasi saranno solo 3) e soltanto la conclusione positiva della fase precedente consentirà il passaggio alla fase successiva. In difetto il procedimento di formazione si interrompe e l'accordo internazionale non potrà produrre effetti sul piano giuridico.

Tali fasi sono:

  1. il negoziato;
  2. la firma;
  3. la ratifica;
  4. l'entrata in vigore.

Nella prima fase (negoziato) si elabora il

testo dell'accordo, si discute sul contenuto delle relative disposizioni e alla fine si redige un testo in articoli. Gli stati sono rappresentati dai c.d. plenipotenziari che devono essere in possesso dei pieni poteri conferitigli dagli stati attraverso un documento diplomatico che deve esser esibito agli altri stati partecipanti prima dell'avvio dei lavori; la mancata esibizione dei pieni poteri o la partecipazione al negoziato con poteri diversi o meno estesi possono dar luogo ad invalidità. Tuttavia, per alcuni soggetti non è richiesta alcuna autorizzazione che si dà per presupposta in relazione al ruolo istituzionale che ricoprono nel paese d'origine: si tratta dei Capi di Stato e di Governo, dei ministri degli esteri e dei Capi missione diplomatica. Il negoziato si svolge in varie sedute durante le quali le parti si confrontano sul testo dell'accordo. Esso può anche interrompersi, per poi riprendere dopo un certo periodo di tempo. Per la

Votazione del testo finale è richiesta l'unanimità o la maggioranza dei 2/3 per le conferenze internazionali che vedono la partecipazione di numerosi Stati. (Firma)

Concluso il negoziato, l'accordo deve essere firmato dai plenipotenziari. Negli accordi informa solenne, cioè quelli in cui il procedimento di formazione è completo, la firma ha valore di autenticazione: non impegna formalmente gli Stati contraenti a rispettare il contenuto dell'accordo, ma serve, semplicemente, a rendere formalmente gli Stati consapevoli della conclusione di un accordo che possono decidere di ratificare o meno.

L'accordo firmato, generalmente, è da considerarsi definitivo (salva l'ipotesi di riapertura dei negoziati) e può essere sottoposto a ratifica. Se, al negoziato, vi abbiano partecipato molti Stati l'accordo può rimanere aperto alla firma.

Negli accordi in forma semplificata, volti a disciplinare questioni di natura tecnica

Il procedimento di formazione del trattato è ridotto: manca la fase della ratifica e la firma assumerà un doppio valore, di autenticazione del testo definitivo dell'accordo e di impegno per gli Stati a considerare l'accordo firmato giuridicamente vincolante. A seguito della firma il Trattato entrerà in vigore.

La ratifica è un atto giuridico unilaterale di diritto interno attraverso cui uno stato manifesta solennemente il proprio consenso a rispettare il contenuto dell'accordo internazionale. Essa implica l'assunzione di un obbligo formale per il soggetto da cui proviene e di responsabilità internazionale in caso di inadempimento. Una volta ratificato l'accordo, gli Stati contraenti divengono a tutti gli effetti parti dell'accordo.

Se uno stato non ha partecipato ai negoziati, ma intende vincolarsi al rispetto di un accordo internazionale già entrato in vigore, ciò

sarà considerato valido e vincolante per entrambe le parti. Per gli accordi multilaterali, invece, sarà necessaria la ratifica da parte di un numero predeterminato di stati, generalmente indicato nel testo dell'accordo stesso. Una volta che l'accordo è entrato in vigore, le parti sono tenute ad adempiere ai propri obblighi e rispettare le disposizioni stabilite. In caso di violazione dell'accordo, è possibile ricorrere a procedure di risoluzione delle controversie previste nel testo stesso o, in alcuni casi, rivolgersi a organizzazioni internazionali competenti. È importante sottolineare che la ratifica di un accordo internazionale da parte di uno stato comporta l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dell'accordo anche a livello interno. Ciò significa che, se necessario, lo stato dovrà adottare le misure legislative o amministrative necessarie per garantire l'attuazione dell'accordo sul proprio territorio. Infine, è importante notare che la ratifica di un accordo internazionale è un atto sovrano dello stato e può essere revocata solo in conformità con le disposizioni stabilite nell'accordo stesso o con il consenso delle altre parti contraenti.

L'accordo entrerà in vigore); per gli accordi multilaterali, sarà necessario il deposito delle ratifiche che viene effettuato presso un determinato Stato o presso il Segretariato generale delle NU. L'entrata in vigore dell'accordo multilaterale può essere subordinata o al deposito di un numero minimo di ratifiche (condizione sospensiva) e/o alla decorrenza di una data certa (termine iniziale).

A seguito dell'entrata in vigore gli Stati contraenti, da un lato si assumeranno un obbligo che farà sorgere nei loro confronti la responsabilità internazionale in Caso di inadempimento, e dall'altro, potranno esigere dagli altri Stati firmatari il rispetto delle norme contenute nell'accordo.

Infine ai sensi dell'art.102 par.1 della Carta Onu, l'accordo deve essere registrato presso il segretariato delle NU e pubblicato. Questi ulteriori adempimenti, però, non incidono sulla entrata in vigore dell'accordo.

tant'è che lamancata registrazione non è mai causa di nullità o inefficacia dell'accordo, ma di merainopponibilità nei confronti degli organi delle NU.

Dopo la sua entrata in vigore l'accordo può essere sempre modificato attraverso la procedura di emendamento prevista dagli articoli 39 a 41 Conv. Di Vienna. In particolare l'art.40 prevede che la proposta di emendamento deve essere notificata a tutte le parti contraenti e se tutte sono concordi nel modificarne i contenuti si riapriranno i negoziati; se, invece, la volontà di modifica è comune solo ad alcune di esse, queste, a determinate condizioni, potranno concludere un nuovo accordo che però non vincolerà gli stati che non abbiano aderito e per i quali e nei confronti dei quali continuerà ad essere vincolante il vecchio accordo.

Con la Convenzione di Vienna è stato introdotto uno strumento che consente di venire incontro alle esigenze degli

Stati è favorire la più ampia partecipazione agli accordi internazionali: la riserva. Si tratta di una dichiarazione unilaterale dello Stato finalizzata ad escludere o limitare gli effetti di una o più norme dell'accordo nei suoi confronti (art.2): gli Stati appongono una riserva quando intendono subordinare la loro partecipazione all'accordo ad una o più condizioni (nei casi di accordi multilaterali accade di frequente; in quelli bilaterali l'apposizione di riserve è preclusa). La facoltà di apporre riserve incontra dei limiti ratione temporis e ratione materiae. Quanto al primo limite le riserve devono essere apposte entro la fine del negoziato e comunque non oltre il deposito delle ratifiche; devono essere notificate alle altre parti per dare la possibilità di accettare (l'accettazione è automatica se entro 12 mesi dalla notifica non sono presentate obiezioni) o formulare obiezioni. Sotto il profilo materiale, ai

Sensi dell'art.19 della Conv., le riserve non possono essere apposte nel caso in cui: l'accordo lo vieti espressamente, l'accordo ammette questa facoltà solo per determinate norme e la riserva cada su norme diverse (o viceversa), la riserva sia incompatibile con l'oggetto del trattato.

Lezione n. 15

L'interpretazione degli accordi internazionali

Dopo l'entrata in vigore di un accordo, tra gli stati parte possano sorgere contrasti circa le modalità di esecuzione delle relative disposizioni. E' per questo che la convenzione di Vienna definisce concertezza i criteri di interpretazione delle norme di un accordo e stabilisce una gerarchia riguardo alla loro applicazione.

Tali criteri derivano da principi consuetudinari e sono stati codificati negli art. 31 a 33 della Convenzione. In particolare l'art.31 indica 4 criteri generali (mezzi primari):

  • la buona fede;
  • l'interpretazione letterale (o oggettivistica);
  • l'interpretazione

soggettivistica;- l'interpretazione teleologica (o finalistica). In primis la Convenzione impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione (art.26) e nell'interpretazione (art.31) dell'accordo, ciò significa che le parti dovranno dimostrarsi reciproca correttezza e tener conto delle rispettive esigenze ed interessi. L'interpretazione letterale favorisce una comprensione immediata dei termini dell'accordo, pertanto è ritenuto il criterio più importante, perché attribuisce alle disposizioni dell'accordo la massima certezza giuridica anche a favore di eventuali stati terzi interessati ad aderire successivamente. Se l'interpretazione letterale risulterà insoddisfacente si ricorrerà all'interpretazione soggettivistica che guarda alla volontà delle parti, desumibile dal contesto in cui l'accordo è stato stipulato e dalle loro intenzioni. In particolare l'art.31 Conv.

cordo, decisione o risoluzione adottata nell'ambito del contesto stesso. Inoltre, il testo specifica che il contesto può essere modificato solo con il consenso di tutte le parti coinvolte.
Dettagli
A.A. 2020-2021
37 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicovinci94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Zambrano Virginia.