Diritto internazionale: lezione introduttiva e fonti
Il diritto internazionale nacque quando fu affermato il principio secondo il quale nessuna autorità si trova al di sopra dello Stato. Per lo stesso diritto internazionale, infatti, ogni Stato vale uguale, ossia tutti gli Stati sono sovrani; si tratta, tra l'altro, di una "sovranità negativa" dal momento che su di uno Stato nessun altro potere legale può essere esercitato. Nonostante ciò, ciascuno Stato continua ad essere portatore del proprio interesse (basti pensare alla disputa esistente tra Francia e Italia, avente ad oggetto la vetta del Monte Bianco, dove la prima sostiene che si trovi nel proprio territorio e la seconda afferma l'esatto contrario).
Gli Stati internazionali sono circa 200, essi compongono la "comunità internazionale"; ma è importante non confondere il termine "comunità" come sinonimo di "organizzazione".
Analisi delle norme
Entrando ora nel vivo della materia, bisogna partire dall'analisi relativa:
- Al modo attraverso cui si creano le norme;
- Al modo attraverso cui si accertano le norme;
- Al modo attraverso cui si applicano le norme.
Relativamente al primo punto di analisi, nel diritto internazionale, la produzione delle norme è affidata allo Stato. Ma chi sono i destinatari delle norme create dallo Stato? Ebbene, i destinatari di queste norme sono gli stessi Stati! Ed è per questo motivo che alcuni ritengono che il diritto internazionale non sia un vero e proprio diritto.
Tuttavia occorre distinguere tra:
- Diritto internazionale generale (le cui norme si indirizzano a tutti gli Stati, ad esempio: le norme consuetudinarie);
- Diritto internazionale particolare (le cui norme vincolano una ristretta cerchia di soggetti, solitamente i soggetti che hanno partecipato alla loro formazione, ad esempio: le norme poste da accordi, trattati internazionali che vincolano solo gli Stati contraenti).
Si precisa che l'art. 10 della nostra Costituzione fa riferimento alle norme di diritto internazionale generale, sancendo che: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".
Accertamento e applicazione delle norme
Quanto al secondo punto dell'analisi, va detto che nel diritto interno, la funzione relativa all'accertamento del diritto, spetta ai tribunali, agli organi giurisdizionali preordinati dalla legge (ossia: organi dello Stato che esercitano le loro funzioni in nome dello Stato e in modo indipendente), invece, nel diritto internazionale non c'è un giudice precostituito, un organo super partes. Sono sempre gli Stati che, tramite la funzione arbitrale, ricorrono al tribunale; e l'arbitrato poggia sull'accordo tra le parti (tra gli Stati), accordo diretto a sottoporre la controversia ad un determinato giudice.
Va ricordato che anche nel diritto interno si può ricorrere all'arbitrato, ma la differenza consiste nel fatto che in tal caso sono i singoli individui ad esercitare tale facoltà e non gli Stati e tra l'altro si tratta di una funzione residuale.
Infine, per quanto concerne il terzo punto dell'analisi, nel diritto internazionale opera "l'istituto dell'autotutela", gli stessi Stati che attuano le norme si fanno giustizia da sé.
Fonti del diritto internazionale
Quanto alle fonti del diritto internazionale, vi è:
- La consuetudine, la quale nasce dal comportamento e dall'atteggiamento psicologico degli Stati, convinti dell'obbligatorietà di un dato comportamento;
- L'accordo, subordinato alla consuetudine solo alla luce del fatto che sussiste una consuetudine che prevede il rispetto degli accordi, pacta sunt servanda (i patti devono essere osservati);
- Fonti previste dagli accordi, ad esempio gli atti di un'organizzazione internazionale (come: direttive, regolamenti della CE; ovvero: risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU).
Soggetti di diritto internazionale e autodeterminazione dei popoli
Essere soggetto di diritto internazionale vuol dire constatare chi produce il diritto e a chi si rivolgono le norme. Per comprendere meglio questa espressione, partiamo dal presupposto che sono soggetti di diritto internazionale i seguenti enti:
- Gli Stati che soddisfano i requisiti dell'effettività e dell'indipendenza;
- Le organizzazioni internazionali (in particolare l'ONU);
- La Santa Sede;
- I movimenti che esercitano sostanzialmente il controllo su di un territorio e popolazione, pur non avendone il controllo formale, come ad esempio gli "insorti". Quest'ultimi, in quanto tali, non sono certo soggetti di diritto internazionale, ma sono dei sudditi ribelli nei confronti dei quali, il Governo c.d. legittimo, può prendere i provvedimenti che considera più opportuni; ma se essi riescono a costituire, già nel corso della guerra civile, un'organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio, allora si è di fronte ad una forma sia pure embrionale di Stato alla quale la personalità non può negarsi e ciò indipendentemente dal fatto che tale personalità sia destinata ad estinguersi qualora, alla fine, l'insurrezione non abbia successo.
Lo Stato è il principale soggetto di diritto internazionale! Ma la stessa qualifica di soggetto di diritto internazionale spetta allo Stato-organizzazione e non allo Stato-comunità; a tal punto occorre eseguire una distinzione: il primo è l'insieme di tutti gli organi statali che, attraverso le loro funzioni, esprimono la volontà dello Stato; e si tratta di come: organi centrali dello Stato, Parlamento, Governo e di come: organi periferici dello Stato, Regioni, Dipartimenti. Lo Stato-organizzazione è considerato soggetto di diritto internazionale proprio perché sono gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali e che, con la loro condotta, possono ingenerare la responsabilità internazionale dello Stato.
Il secondo (Stato-comunità), rappresenta la comunità di individui che vive in un dato territorio e che è sottoposta a leggi che la tengono unita.
Soggettività internazionale dello Stato
Soffermandoci ora sui requisiti richiesti allo Stato per la soggettività internazionale, abbiamo detto che sono necessari:
- L'effettività, cioè tutto l'insieme degli organi statali deve essere in grado di esercitare effettivamente le proprie funzioni su di una comunità internazionale; un esempio di ineffettività è rappresentato dal Governo somalo, perché è dagli anni '90 che non ha UNA, UNA SOLA autorità che eserciti effettivamente il potere di governo sul territorio;
- L'indipendenza, la quale può ottenersi con lo smembramento, la separazione, la decolonizzazione.
La regola generale è che: si ritiene indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario, tragga la sua forza giuridica da una propria Costituzione e non dall'ordinamento giuridico, dalla Costituzione di un altro Stato. Ad esempio, gli Stati Uniti d'America pur essendo uno Stato federale (ossia un'unione di Stati che posseggono proprie leggi, ma sottoposti ad un governo centrale) sono considerati dal diritto internazionale come un unico soggetto internazionale.
Diversa è l'ipotesi della confederazione, perché quest'ultima non è considerabile come un unico Stato, ma come una somma, una lega di Stati che restano sovrani e che regolano i rapporti reciproci basandosi, in ultima istanza, sull'uso della forza.
Ci sono, poi, i c.d. Stati fantoccio, ovvero forme di governo che subiscono l'ingerenza totale di un altro Stato nell'esercizio del potere di governo; un esempio attuale è quello della Repubblica turco-ciprota, infatti Cipro è divisa in due: la parte sud (che rientra nella CE) e la parte nord (autoproclamata "Repubblica turca di Cipro del nord"), dotata di indipendenza e di una propria Costituzione, ma riconosciuta solo dal Pakistan e dalla Turchia.
Sempre in questo contesto, risulta utile menzionare anche la questione relativa al Kosovo, dove nel 1998 le Nazioni Unite intervennero e nel '99, a seguito di una catastrofe umanitaria determinata da un bombardamento della NATO sulla Serbia-Montenegro, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con una risoluzione, decise di dotare il Kosovo di un Governo e un Parlamento provvisorio, sottoponendolo a protettorato UNMIK (cioè affidando l'amministrazione dei poteri di governo sul territorio, all'ONU). Dal 1999 ad oggi, in quei territori continua ad operare l'ONU nonostante il fatto che, il 17 febbraio 2008, le autorità indipendentiste, hanno dichiarato lo stesso Kosovo "Provincia autonoma serba indipendente".
Va constatato, a questo punto, che il Kosovo riconosciuto da 70 Paesi dell'ONU come Stato indipendente, è dotato di uno dei requisiti previsti per la soggettività internazionale dello Stato ma gli manca il requisito dell'effettività, considerando il fatto che è ancora l'ONU che esercita l'effettivo potere di governo su quel territorio.
Riconoscimento internazionale
Sorge allora spontanea una domanda: ma il riconoscimento dell'indipendenza di uno Stato da parte di altri Stati (come nel sopra citato caso del Kosovo), è un requisito importante per l'attribuzione della soggettività internazionale? In realtà no! Perché il riconoscimento è un atto che non ha efficacia costitutiva, è solo un atto politico e per tanto, non incide sulla soggettività internazionale.
Allora la dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo è da considerare contraria al diritto internazionale? Potevano, cioè, i kosovani proclamare tale indipendenza?
Secondo il parere della Corte Internazionale di Giustizia, la "legge generale internazionale" non contiene proibizioni all'indipendenza e di conseguenza la dichiarazione di indipendenza del Kosovo non ha violato la legge generale internazionale.
Soggettività giuridica degli individui
È invece messa in discussione la soggettività giuridica di alcuni enti! Come per gli "individui", parte della dottrina, riconosce a quest'ultimi una limitata soggettività internazionale, soprattutto in considerazione del crescente corpo di norme concernente i Diritti Umani, ossia quelle norme del diritto internazionale che tutelano la dignità umana dell'individuo, specie nei confronti dello Stato.
È importante ricordare che con la sentenza di Norimberga del 1946, fu la prima volta che degli individui vennero condannati per dei crimini commessi in violazione del diritto internazionale. Difatti, la sentenza emessa a Norimberga, si basò sul principio stabilito dall'Accordo di Londra secondo il quale, progettare una guerra d'aggressione, costituisce un reato del diritto internazionale. La difesa, invece, aveva invano sostenuto la tesi secondo la quale: i capi nazisti non potevano essere puniti per fatti che, quando furono commessi, non erano considerati come crimini internazionali e che quindi perseguirli come tali, avrebbe significato violare il principio di irretroattività delle leggi. Tuttavia, la possibilità di punire i crimini di guerra è da sempre stata considerata come un diritto dei belligeranti e il Tribunale di Norimberga trovò la sua "giustificazione giuridica", nell'occupazione della Germania da parte degli alleati che li poneva come governanti nel territorio tedesco.
In conclusione si può affermare che il processo di Norimberga, il primo compiuto da un tribunale internazionale nella storia dell'umanità, non fu molto valido dal punto di vista processuale; ma una cosa è certa: i crimini commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, furono talmente enormi ed atroci da non poter rimanere impuniti.
Popoli e diritto internazionale
Quanto ai "popoli", gli stessi non sono reputati soggetti di diritto internazionale. Ma cos'è il popolo? Esso è l'insieme delle persone fisiche che ha un rapporto di cittadinanza con uno Stato.
Il popolo si compone di due aspetti:
- Demos, gruppo di persone unite da un senso di identità comune e che pertanto riconoscono la legittimità di certe regole ed istituzioni e sono disposte a partecipare alle decisioni collettive e a rispettarle;
- Ethnos, comunità naturale, cioè legata da vincoli linguistici, religiosi, storici.
Ovviamente, in questa sede, si prende in considerazione il popolo come demos, che ugualmente non è soggetto di diritto internazionale! E questo perché, anche se sono i popoli i beneficiari delle disposizioni internazionali, in realtà sono gli Stati i destinatari formali.
Esiste, però, una fondamentale norma consuetudinaria che attribuisce ai popoli il "diritto di autodeterminarsi"; tuttavia, detto principio, si applica soltanto ai popoli sottoposti ad un Governo straniero, o soggetti a dominazione coloniale, oppure alle popolazioni di territori conquistati ed occupati con la forza (si pensi all'Iraq occupato dalle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti dopo la guerra del 2003). E affinché il principio di autodeterminazione sia applicabile, occorre che la dominazione straniera non risalga oltre l'epoca in cui il principio stesso si è affermato come principio giuridico, ossia oltre l'epoca successiva alla fine della seconda guerra mondiale.
Questo principio di autodeterminazione costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità internazionale degli Stati e rappresenta, inoltre, una norma di jus cogens, cioè di diritto inderogabile e questo significa che il principio di autodeterminazione è un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Ma l'espressione "autodeterminazione dei popoli" incontra alcune difficoltà: innanzitutto, il termine è volgarmente usato e poi muta di significato asseconda del periodo storico in cui si colloca. Difatti, esso fu solennemente enunciato in occasione del Trattato di Versailles (1919) e avrebbe dovuto fungere da linea guida per il tracciamento dei nuovi confini, ma fu applicato in modo arbitrario e discontinuo.
Lo stesso principio si è poi sviluppato compiutamente nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale ed in particolare, fu l'Organizzazione delle Nazioni Unite a promuoverne lo sviluppo all'interno della Comunità degli Stati; infatti, la Carta delle Nazioni Unite, nel capitolo 1 (dedicato ai fini e ai principi dell'Organizzazione), all'art. 1 individua come fine delle Nazioni Unite quello di: "Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli, fondate sul rispetto e sul principio di eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli."
Anche il "Patto internazionale sui diritti civili e politici" del 1966 sancisce il diritto di autodeterminazione dei popoli; ma il passo fondamentale vi fu con la "Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati" del 1970, nella quale venne sancito il divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione.
Infine si espresse la "Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa" nel 1975, affermando il diritto per i popoli di stabilire in piena libertà, quando e come lo desiderino, il loro regime politico, senza ingerenza esterna e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Alla luce di tutto ciò, possiamo affermare che nel 1945, il principio di autodeterminazione dei popoli, contenuto nella Carta delle Nazioni Unite, stava ad indicare che uno Stato straniero non poteva ingerire negli affari interni tra uno Stato e le proprie colonie (ad esempio: la Germania, come la Francia, aveva delle colonie e sulla base del principio in esame, la Francia non poteva ingerire negli affari delle colonie tedesche, così come la Germania non poteva intromettersi negli affari delle colonie francesi); oggi, il principio di autodeterminazione è inteso diversamente! È l'obbligo per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o semplicemente intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale.
Va ricordato che nella prassi si è, in ogni caso, esclusa la possibilità di assegnare al principio di autodeterminazione effetti retroattivi, tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite.
Autodeterminazione esterna ed interna, Sovrano Ordine di Malta
Sempre restando in tema di autodeterminazione dei popoli, va detto che non è possibile indire un referendum popolare a tal fine, poiché non si conoscono i requisiti richiesti per la votazione, chi ha diritto al voto (come accaduto al popolo saharawi, gruppo di tribali residenti nella zona del Sahara occidentale); vi sono state, tuttavia, delle eccezioni come per l'Algeria che, a seguito del referendum tenutosi nel...
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