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Quanto al secondo aspetto, relativo alla responsabilità del

Governo e dei suoi membri di fronte al Parlamento: se il Governo

decide di discostarsi in tema di riserve da quanto deliberato dal

Parlamento, se la decisione non è presa dopo che il Parlamento è

stato informato e se non si tratta di riserve dal contenuto del

tutto tecnico, allora scatteranno i meccanismi di controllo del

Parlamento sull’operato dell’Esecutivo.

È importante anche sapere che nel sistema della Convenzione di

Vienna sono gli Stati contraenti che devono far valere la loro

obiezione alla riserva, nell’ambito dei trattati relativi ai diritti

umani (come per la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma

di discriminazione contro le donne), si è affermata la prassi per

cui gli organismi di protezione (come comitati), istituiti dai vari

trattati, possono decidere: se la riserva è o meno compatibile con

lo scopo e l’oggetto del trattato;

Questo genera una conseguenza dirompente nel sistema

generale del diritto dei trattati poiché si viene a negare il

fondamento consensualistico degli Stati, dal momento che se per

38

il comitato la riserva è valida, lo Stato si trova obbligato ad un

qualcosa che non vuole.

10° giorno: interpretazione degli accordi, teoria dei poteri impliciti, successione

degli Stati nei trattati.

Molti Stati non erano concordi alla codificazione del metodo

interpretativo dato che ritenevano l’interpretazione una

questione giuridica non paragonabile alle altre (come i trattati, le

riserve …) e le regole relative alla stessa, principi non aventi fonte

giuridica.

In realtà, dietro tale motivazione, si nascondeva l’interesse degli

Stati alla realizzazione della c.d. interpretazione unilateralistica,

cioè ogni Stato interpretava lo stesso testo sulla base delle

proprie considerazioni interne.

Si decise tuttavia di codificare un metodo di interpretazione, delle

regole giuridiche in grado di disciplinare i due metodi

d’interpretazione:

1. pone l’accento

metodo d’interpretazione soggettiva,

sull’intenzione dello Stato (cosa intendeva lo Stato quando ha

redatto quella determinata clausola?);

2. accantona l’intenzione

metodo d’interpretazione oggettiva,

dello Stato per basarsi su un dato oggettivo: il testo.

Ovviamente il metodo d’interpretazione soggettiva era condiviso

dagli Stati più potenti, ma a prevalere fu comunque il metodo

d’interpretazione oggettivo; come risulta anche dalla

Convenzione di Vienna nella quale la maggior parte dei criteri

previsti dagli articoli concernenti l’interpretazione sono di natura

oggettiva. 39

La regola generale relativa all’interpretazione è sancita dall’art.

31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: “Un

trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso

ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e

questo 1°comma dell’art. 31, prevede un

alla luce del suo scopo”;

tipo di interpretazione testuale.

2°comma: “Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto

comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:

- ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso

fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;

- ogni strumento posto in essere da una o più parti in

occasione della conclusione del trattato e accettato dalle

parti come strumento in connessione col trattato.”

3°comma: “Si terrà conto oltre che del contesto:

- di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di

interpretazione del trattato o delle applicazioni delle sue

disposizioni;

- di qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione

del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo

delle parti in materia di interpretazione del medesimo.”

L’unico riferimento all’interpretazione di tipo soggettivo lo si

riscontra nel 4°comma dell’art. 31: “Un termine verrà inteso in

senso particolare se risulta che tale era l’intenzione delle parti”.

L’art. 31 della Convenzione di Vienna, non è certo strutturato in

modo gerarchico; contrariamente lo è l’art. 32 concernente i

“Mezzi complementari di interpretazione” (come i “lavori

preparatori”, i quali contengono i motivi per i quali alcuni Stati

sono giunti alla conclusione di un accordo internazionale): “Si può

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far ricorso ai mezzi complementari d’interpretazione, e in

particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il

trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il senso

(cioè il senso che risulta

che risulta dall’applicazione dell’art. 31

dall’applicazione dell’interpretazione testuale ed oggettiva,

tenendo anche conto degli ulteriori accordi delle parti) sia di

determinare il senso quando, l’interpretazione data in conformità

dell’art. 31, lascia il senso ambiguo o oscuro, oppure conduce ad

un risultato che è manifestatamente assurdo o irragionevole.”

Va precisato che se il testo è ambiguo è perchè le parti del

trattato non erano concordi su quei punti; ad esempio, nel 1967

fu chiesto il ritiro di Israele dai territori da esso occupati con una

guerra di 6 giorni, questo ritiro venne chiesto tramite una

risoluzione del Consiglio di Sicurezza molto ambigua dal

momento che chiedeva: “il ritiro da territori”!

La richiesta così impostata, lasciava intendere che Israele poteva

anche lasciar libero un solo territorio occupato, se invece si fosse

chiesto il ritiro territori, allora sarebbe stato evidente che ci si

dai

stava riferendo al complesso dei territori occupati.

Dall’analisi dei dibattiti che hanno accompagnato l’adozione della

risoluzione, si evince che gli Stati non erano d’accordo proprio su

quel punto rimasto ambiguo, infatti per degli Stati Israele doveva

ritirarsi da alcuni territori, per altri, invece, Israele doveva ritirarsi

dai territori occupati.

Tutto questo serve a farci capire che l’art. 32 della Convenzione di

Vienna non è che ci aiuti molto nell’interpretazione, perché

l’eventuale ambiguità contenuta in un testo si rifletterà

inevitabilmente anche nella comprensione del testo stesso.

41

I trattati posso essere redatti anche in più lingue, infatti ai sensi

dell’art. 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

rubricato “Interpretazione dei trattati autenticati in due o più

lingue”: “Quando un trattato è stato autenticato in due o più

lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno

che il trattato non dispone o che le parti non convengano che in

(la parte

caso di divergenza prevalga un testo determinato …”

sottolineata indica l’affermazione più chiara del divieto

d’interpretazione unilateralistica) “… Una versione del trattato in

una lingua diversa da una di quelle in cui il testo è stato

autenticato sarà considerata come testo autenticato solo se il

trattato lo prevede o se le parti si sono accordate in tal senso; si

presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato

nei diversi testi autentici.”

Ma cosa succede se non si riesce ad eliminare la divergenza tra

due testi autentici?

Ebbene a ciò vi provvede il 4°comma dell’art. 33, il quale sancisce

che in tal caso, si “adotterà il senso che, tenuto conto dell’oggetto

e dello scopo del trattato, permette di conciliare meglio i testi in

anche questa disposizione tende ad escludere

questione”;

l’interpretazione soggettiva.

Nell’ambito del diritto internazionale opera anche la teoria dei

poteri impliciti.

Si tratta di un principio giuridico proveniente dal diritto degli Stati

Uniti, sviluppato col fine di estendere le competenze dello Stato

federale a scapito delle competenze degli Stati membri.

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Secondo questa teoria ogni organo disporrebbe non solo dei

poteri espressamente attribuitigli dalle norme costituzionali, ma

anche di tutti i poteri necessari per l’esercizio dei poteri espressi.

La Corte Internazionale di Giustizia, nell’applicare la teoria dei

poteri impliciti agli organi dell’ONU, ne ha addirittura ampliato

notevolmente la portata finendo col dedurre certi poteri degli

organi direttamente ed esclusivamente dalle norme sui fini

dell’Organizzazione. L’uso di questa teoria da parte degli organi

dell’ONU è stato comunque eccessivo!

La teoria dei poteri impliciti viene utilizzata, qualora resti nei

limiti di un’interpretazione estensiva o analogica, anche per

garantire ad un organo il pieno esercizio delle funzioni che il

trattato istitutivo dell’organizzazione gli assegna.

Nel trattato istitutivo della CE vi è una norma espressa in materia

di poteri impliciti la quale afferma che: “Quando un’azione della

comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento

del mercato comune, uno degli scopi della comunità, senza che il

presente trattato abbia previsto i poteri d’azione all’uopo

richiesti, il Consiglio deliberando all’unanimità su proposta della

Commissione e dopo aver consultato il Parlamento Europeo,

prende le disposizioni del caso”.

Per quanto riguarda la la

successione degli Stati nei trattati,

stessa può avvenire per le cause e nei modi più vari.

Può darsi che una parte del territorio di uno Stato passi, per

effetto di cessione o di conquista, sotto la sovranità di un altro

Stato già esistete, oppure si costituisca (col consenso dello Stato

da cui si distacca o in seguito ad una rivoluzione) in Stato

indipendente; può darsi invece che il cambiamento di sovranità

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riguardi l’intero territorio dello Stato e cioè che l’intera comunità

territoriale sia incorporata o si fonda con un altro Stato, oppure si

smembri e dia luogo a Stati nuovi.

Il problema che ci si pone è per l’appunto se, una volta

verificatosi in fatto un cambiamento di sovranità, i diritti e gli

obblighi internazionali che facevano capo al predecessore passino

allo Stato subentrante.

Alla successione degli Stati rispetto ai trattati, è dedica una

Convenzione predisposta dalla Commissione di diritto

internazionale delle Nazioni Unite e firmata a Vienna nel 1978.

Quanto alla sfera di applicazione di detta Convenzione, se uno

Stato successore aderisce alla stessa, la sua adesione retroagisce

fino

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A.A. 2013-2014
117 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unteruns di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Vitucci Chiara.