PUBBLICO
Definizione = Il diritto internazionale è il complesso di regole specifiche per una determinata
comunità composta dagli stati e da altri soggetti (organizzazioni internazionali, chiesa cattolica
ecc), costituito da un ordinamento interno che riguarda una comunità.
Ci riferiamo a fenomeni che riguardano all’area pubblicistica perché interessano
l’organizzazione statale, si tratta di un fenomeno circoscritto agli stati e ad altri soggetti
(organizzazioni internazionali).
Il diritto internazionale fa riferimento a questi particolari soggetti e si definisce come un
ordinamento che disciplina questi soggetti.
Ordinamento = c’è la presenza di una comunità in senso sociologico, cioè un complesso di
enti e l’ordinamento li disciplina
Organizzazione Internazionale = alla base dell’OI troviamo il principio consensualistico, come
volontà degli stati di creare un’OI, e definiscono e precisano i fini della loro associazione e
creano le strutture organizzative per perseguire il fine dell’associazione. Il fine collettivo è
unico, unico nel senso che non ci sono altri fini da quelli indicati.
[[Statuto delle OI = lo troviamo nell’accordo internazionale (e atto costitutivo)
Le OI non hanno territorio]]
[[può essere definito come il diritto della comunità degli Stati.
Si tratta di un complesso di norme che nascono dalla cooperazione tra gli Stati e si collocano al
di sopra di ogni stato. ]]
[[il diritto internazionale regola i rapporti tra Stati, ma disciplina anche molti aspetti
commerciali, sociali ed economici e non è più un semplice "diritto per diplomatici", ma viene
continuamente applicato direttamente dai giudici interni, nazionali.]]
Si può distinguere
la definizione formale (nel senso che crea obblighi e diritti per gli Stati)
da quella materiale (nel senso che regola i rapporti interindividuali, cioè interni alle
singole comunità statali).
(([pubblico vs privato] non si tratta di due branche dello stesso ordinamento, ma di due
ordinamenti diversi)):
il diritto internazionale privato disciplina le relazioni tra i privati, ed è formato da quelle
norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato, stabilendo quando va applicato e
quando invece il giudice nazionale deve applicare le norme del diritto privato straniere. (In
Italia la materia è regolata dalla legge 218/95) .
Esiste una separazione tra l’ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni
Funzioni
nell'ordinamento internazionale troviamo tre funzioni:
la funzione normativa
la funzione di accertamento del diritto
la funzione di attuazione coattiva delle norme.
Per quanto riguarda la funzione normativa, bisogna distinguere tra diritto internazionale
generale e diritto internazionale particolare, cioè tra le norme che si indirizzano a tutti gli Stati
e quelle che vincolano solo una ristretta cerchia di soggetti.
L'articolo 10 della Costituzione italiana fa riferimento alle norme di diritto internazionali
generalmente riconosciute. Queste norme sono le consuetudini, che si formano nella
comunità internazionale attraverso l'uso.
[La caratteristica di questo tipo di norme è che, a differenza degli ordinamenti interni, sono
fonte primari].
Possiamo avere norme strumentali (come quelle che regolano i requisiti di validità ed efficacia
dei trattati) e quelle materiali (che impongono direttamente obblighi e riconoscono diritti).
Le tipiche norme del diritto internazionale particolare sono i trattati (o patti, accordi,
convenzioni) che vincolano solo gli Stati contraenti. Il trattato è subordinato alla consuetudine
come il contratto è subordinato alla legge.
Al di sotto dei trattati troviamo i procedimenti previsti da accordi: che traggono la loro forza dai
trattati internazionali che li prevedono e vincolano solo gli Stati aderenti ai trattati stessi.
[[In questa categoria rientrano molti atti delle organizzazioni internazionali, cioè delle varie
associazioni fra Stati, come l'ONU, le tre Comunità Europee etc.]]
Per quanto riguarda invece la funzione di accertamento (giudiziario) del diritto internazionale,
nell'ambito della comunità internazionale prevale una funzione arbitrale, che poggia
sull'accordo tra le parti. [[Ciò che è l'eccezione nel diritto interno, diventa la regola
nell'ordinamento internazionale]].
Per quanto riguarda invece ai mezzi che vengono utilizzati per assicurare coattivamente
l'osservanza delle norme e reprimerne le violazioni, entriamo nella categoria delle forme
dell'autotutela ( diversità dal diritto interno).
il diritto internazionale deve passare attraverso i giudici interni che devono applicarlo
e quindi farlo rispettare;
l'articolo 10 della Costituzione italiana impegna al rispetto delle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute;
i trattati stipulati dal nostro Paese generalmente sono oggetto di una legge ordinaria
che ne ordina l'applicazione.
Soggetti -riconoscimento
Se definiamo il diritto internazionale come il diritto della comunità degli Stati, bisogna
specificare cosa intendiamo per Stato, dal momento che, a livello di definizione, possiamo
distinguerlo in=
Stato-comunità, che fa riferimento ad un insieme di individui che si stanzia su una
porzione di superficie terrestre ed è sottoposta a delle regole
Stato-organizzazione che è costituito dall'insieme di governanti, cioè degli organi che
esercitano sui singoli associati il potere di imperio.
La qualifica di soggetto del diritto internazionale spetta allo Stato- organizzazione, allo Stato-
apparato.
Sono infatti gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali, sono i
destinatari delle norme internazionali materiali e sono loro che rispondono per eventuali
violazioni delle norme internazionali.
[facciamo riferimento a tutti gli organi, sia quelli del potere centrale che quelli del potere
periferico].
Lo Stato-organizzazione deve presentare dei requisiti per poter essere considerato tale:
il primo è l'effettività del proprio potere su una comunità territoriale. ((Quindi, la
qualifica di soggetto internazionale deve essere negata ai Governi in esilio, alle
organizzazioni o ai fronti, o comitati di liberazione internazionale che hanno sede in un
territorio straniero, dove hanno costituito una sorta di organizzazione di governo)).
il secondo requisito è l'indipendenza o sovranità esterna. Non sono soggetti del diritto
internazionale gli Stati federati di Stati federali (perché, anche se possono essere
autorizzati dalla Costituzione federale a stipulare accordi con Stati terzi, devono
normalmente avere il consenso del Governo centrale), né le Confederazioni che è
un'unione fra Stati perfettamente indipendenti e sovrani, creata in genere per scopi di
difesa.
Il requisito dell'indipendenza deve essere inteso in senso formale: è indipendente uno stato il
cui ordinamento è originario, cioè trae la sua forza giuridica dalla propria Costituzione e non da
quella di un altro Stato.
Quando ricorrono questi due requisiti, l'organizzazione di governo acquista la
qualità di soggetto internazionale automaticamente: non è necessario il riconoscimento.
Soggettività
Generalmente il riconoscimento da parte degli Stati preesistenti serve per giudicare se il nuovo
Stato "meriti" o meno la soggettività per stipulare alleanze o altri rapporti.
Quando si richiedono altri requisiti (come quello che il nuovo Stato non debba costituire una
minaccia per la pace e la sicurezza per la pace, o che il suo Governo goda del consenso del
popolo e che non violi i diritti umani,) questi non sono necessari ai fini dell'acquisto della
soggettività internazionale, ma servono soltanto per valutazioni politiche degli altri Stati per
valutare se stringere rapporti (d'amicizia).
Piena personalità bisogna riconoscere alle organizzazioni internazionali, cioè alle
associazioni tra Stati. La stessa Corte Internazionale di Giustizia ha affermato:
"L'organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale, vincolato, in quanto
tale, da tutti gli obblighi che gli derivano da regole generali del diritto internazionale, dal suo
atto costitutivo e dagli accordi di cui è parte".
Per il problema della soggettività del Governo insurrezionale: gli insorti non sono soggetti
del diritto internazionale e il Governo legittimo potrà prendere i provvedimenti che reputa più
opportuni (fatti salvi però i movimenti di liberazione nazionale).
Se però i ribelli nel corso della guerra civile riescono a dare vita ad un'organizzazione di
governo che controlla effettivamente una parte del territorio, la personalità non può essere
negata.
La gerarchia delle fonti +cogenti
Norme consuetudinarie (compresi i principi generali di diritto comuni agli ordinamenti)
Trattati
Fonti previste da accordi (gli atti delle organizzazioni internazionali)
[[La consuetudine è molto flessibile, poiché può essere derogata da una fonte inferiore, (nei
limiti in cui la consuetudine lo consente).]]
[norme cogenti]]
L'art. 53 della Convenzione di Vienna sancisce la nullità di qualsiasi trattato che, al momento
della sua conclusione, è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale
generale.
Con norma imperativa del diritto internazionale generale = si intende una norma accettata e
riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme, come norma a cui non si
può apportare nessuna deroga e che non può essere modificata se non da una norma di diritto
internazionale generale dello stesso carattere.
(Il trattato non può derogare le norme cogenti del diritto internazionale).
L'art. 64 stabilisce che se una norma imperativa di diritto internazionale generale è in contrasto
con un trattato, il trattato diventa nullo e si estingue.
Per la definizione di diritto cogente = si fa leva sull'art. 103 della Carta dell'ONU: in caso di
contrasti tra gli obblighi contratti dagli Stati membri delle Nazioni Unite con lo Statuto e gli
obblighi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi
derivanti dallo statuto.
Trattati
(L'accordo internazionale) può essere definito come l'unione o l'incontro della volontà di due o
più stati, dirette a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti gli stati stessi. (i
trattati sono subordinati alle consuetudini)
possono dar vita=
sia a norme materiali, cioè a regole che direttamente disciplinano i rapporti tra
destinatari, imponendo obblighi o attribuendo diritti,
sia a norme formali o strumentali, che si limitano cioè ad istituire fonti per la
creazione di ulteriori norme. A questa categoria appartengono i trattati costitutivi di
organizzazioni internazionali, che oltre a disciplinare direttamente certi rapporti tra gli
Stati membri, demandano agli organi sociali la produzione di ulteriori norme.
Le Nazioni Unite hanno promosso l'elaborazione della Convenzione di Vienna del 1969 sul
diritto dei trattati, (in vigore dal 27.01.1980 e ratificata anche dall'Italia con legge 112/74).
E secondo quanto la stessa Convenzione stabilisce all'art. 4. il suo campo di
applicazione non tocca le regole meramente riproduttive delle norme consuetudinarie
generali, che, proprio perché generali, valgono per tutti gli Stati e per tutti i trattati.
La Convenzione, invece, si applica unicamente ai trattati conclusi tra Stati dopo la sua
entrata in vigore per questi Stati.
(vale anche se alla conclusione del Trattato partecipano anche Stati terzi)
come nasce un trattato? 4 fasi di procedura ordinaria del trattato/solenne=
1) La negoziazione è la fase delle trattative (più o meno lunga, come qualche mese o tanti
decenni). I protagonisti di questa fase sono i plenipotenziari (chi ha i pieni poteri
rilasciati da uno stato, e questo si ha con un documento scritto come delega, mandato,
procura che consente di firmare l’accordo).
2) Il negoziato si conclude con la "firma" da parte dei plenipotenziari, ma la firma non
comporta ancora nessun vincolo per gli Stati: ha solo valore di autenticazione del testo
predisposto, QUINDI CON LA FIRMA C’E’ SOLO IL VINCOLO DI NON MODIFICARE
UNILATERALMENTE IL TRATTATO.
3) La manifestazione della volontà dello Stato che si impegna si ha con LA RATIFICA che
COMPETE AL PDR IN ITALIA, (87 Cost.). Ma nei casi previsti all’art. 80 Cost il PDR deve
essere autorizzato dalle Camere, cioè “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o riguardano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di
leggi”
Questi due articoli devono essere letti con l'art. 89 Cost., secondo cui nessun atto del
Presidente è valido se non è controfirmato dal ministro proponente che se ne assume la
responsabilità.
Alla ratifica, si equipara l'adesione che si ha, nel caso di trattati multilaterali, quando la
manifestazione di volontà diretta a concludere l'accordo proviene da uno Stato che non ha
preso parte ai negoziati. (se il trattato è "aperto", cioè se contiene una clausola di adesione).
N.B. QUINDI E’ LA RATIFICA CHE VINCOLA LO STATO AL RISPETTO DELL’ACCORDO
INTERNAZIONALE, anche se non è ancora vincolante nel diritto interno, se lo stato lo viola
commette un reato internazionale.
Alla ratifica segue lo scambio delle ratifiche o il deposito delle ratifiche
Nel caso di scambio, l'accordo si perfeziona istantaneamente.
Nel caso di deposito, che è la procedura normalmente seguita per i trattati multilaterali,
l'accordo si forma tra gli Stati depositanti. A volte si può prevedere che il trattato non entri in
vigore finché non si siano raggiunte un certo numero di ratifiche. (quindi c’è tipo una vacatio
legis).
Per gli accordi bilaterali si aspetta che siano depositati da tutti e due gli stati.
Gli Stati, godono di ampia libertà per la formazione degli accordi, e possono scegliere anche la
forma semplificata, tanto che si parla anche di accordi informali.
L'accordo che si perfeziona con questa procedura entra in vigore per effetto della sola
sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari, attribuendo alla firma il valore di piena e
definitiva manifestazione di volontà.
Però lo Stato dovrà attribuire questo potere ai plenipotenziari, si dovrà specificare questo
effetto della firma e si dovrà esprimere nel corso della negoziazione che si intende attribuire
questo valore alla firma.
Rientrano nella categoria degli accordi in forma semplificata anche gli scambi di note
diplomatiche.
In questa categoria rientrano tutti gli accordi che gli organi dello Stato preposti alle relazioni
con gli altri Stati, stipulano senza ricorrere alla procedura della ratifica, impegnando
definitivamente la responsabilità dello Stato.
La competenza a concludere gli accordi in forma semplificata è regolata dal diritto
costituzionale di ciascuno Stato.
(Tendenzialmente l'organo è l'Esecutivo).
Incompetenza a stipulare
[[ se l'organo che stipula il trattato era incompetente ]]
(Tendenzialmente si escludono sia visioni prettamente internazionalistiche, sia visioni
prettamente interne)
L’art 46 della Convenzione di Vienna propone una soluzione: “il fatto che il consenso di uno
Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso in violazione di una regola di
competenza a stipulare del suo diritto interno non può essere invocato dallo Stato come vizio
del suo consenso, a meno che la violazione non sia manifesta e non riguardi una regola del
suo diritto interno di importanza fondamentale”;
una violazione è manifesta se è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si
comporti in materia secondo la prassi abituale e in buona fede.
la violazione di norme interne di importanza fondamentale è causa di invalidità del
trattato solo quando sull'accordo non si è pronunciato uno degli organi a cui la
Costituzione assegna un potere decisionale effettivo nel procedimento di stipulazione.
Accordi stipulati dalle organizzazioni internazionali
Nella prassi è molto diffuso il fenomeno degli accordi stipulati dalle organizzazioni
internazionali, sia fra loro, sia con Stati terzi.
(il potere di concludere trattati è da considerare la manifestazione più saliente della personalità
giuridica internazionale delle organizzazioni).
Il Trattato istitutivo dell'organizzazione stessa deve disciplinare quali sono gli organi competenti
a stipulare e quale sia la competenza per materia.
Una violazione grave delle norme statutarie sulla competenza a stipulare può comportare
l'invalidità dell'accordo.
Ma, dato che le norme contenute nel Trattato istitutivo sono modificabili dalla consuetudine, la
competenza a stipulare può anche risultare da regole consolidate nella prassi
dell'organizzazione, se si tratta di prassi certa, cioè seguita dagli organi e accettata dagli Stati
membri e sempre che non ci sia un organo giudiziario incaricato di vigilare sul rispetto del
trattato.
Inefficacia dei Trattati vs 3°+ incompatibilità
La caratteristica del diritto pattizio è che fa legge tra le parti e solo tra le parti.
Se il trattato contiene una clausola di adesione, cioè è aperto, altri Stati, che non hanno
partecipato ai negoziati, possono comunque aderire a pieno titolo attraverso una loro
dichiarazione di volontà. (In questo modo la posizione degli Stati aderenti non differirà
giuridicamente da quella degli Stati originari, se n
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Appunti esame Diritto Internazionale ( privato e pubblico )
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Diritto internazionale
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