Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 88
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 1 Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale (pubblico e privato) Pag. 86
1 su 88
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Il principio generale è che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha nazionalità: lo Stato di bandiera o Stato nazionale ha diritto all'esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità navale e esercita questo potere attraverso il comandante (considerato come organo dello Stato).

ECCEZIONI

Acque internazionali: La nave pirata può essere catturata da qualsiasi Stato e sottoposta a misure repressive. Lo Stato nel cui territorio è in corso una guerra civile può catturare qualsiasi nave che si proponga di recare aiuto (in armi o armati) agli insorti.

Zona economica esclusiva: Lo Stato costiero può visitare e catturare navi e relativo carico per infrazioni alle proprie leggi sulla pesca o allo sfruttamento delle risorse sottomarine.

Mare territoriale: Rilevano i principi del diritto di passaggio inoffensivo e della sottrazione alla giurisdizione penale dello Stato costiero dei

fatti puramente interni alla nave

Le navi da guerra o comunque destinate a servizi pubblici possono inseguire una nave straniera che ha violato le loro leggi purché l’inseguimento sia continuo e abbia avuto inizio almeno nelle acque contigue al mare territoriale.

Se la nave inseguita entra nelle acque territoriali di un altro Stato l’inseguimento cessa.

Per quanto riguarda la nazionalità delle navi occorre che tra queste e lo Stato che concede la bandiera esista un legame sostanziale (genuine link).

Applicazione delle norme internazionali all’interno dello stato

I mezzi di applicazione di una norma internazionale sono:

  • gli organi statali (per mezzo delle norme giuridiche)
  • accertamento giudiziario (applicazione diretta della norma da parte dei giudici)

Non si può dire che il diritto internazionale debba essere applicato a tutti i costi all’interno dello Stato perché il diritto interno deve poter difendere certi valori costituzionali, sacrificando, se necessario.

il diritto internazionale. Però la difesa dei valori interni non deve avvenire ad ogni costo, perché sono importanti anche valori internazionalistici (come la collaborazione e la solidarietà internazionale). Si fa una distinzione tra PROCEDIMENTI ORDINARI e PROCEDIMENTI SPECIALI di adattamento dei due diritti. Il procedimento ordinario avviene mediante norme (costituzionali, legislative, amministrative) che si distinguono da quelle statali solo per il motivo per cui vengono emanate. Le norme internazionali vengono riformulate all'interno dello Stato. Nei procedimenti speciali, la norma internazionale non viene riformulata all'interno dello Stato: gli organi con funzioni normative ordinano l'osservanza della norma internazionale. Il legislatore o l'organo amministrativo operano con rinvio alla norma internazionale (ex art. 10 Cost.), dando diretta applicazione nello Stato della norma internazionale. Di solito è con legge che si dà ordine di

Esecuzione di un trattato. Tra i due è preferibile il procedimento speciale: con il procedimento ordinario ci si trova ad interpretare e riformulare con provvedimento interno la norma. L'interprete si trova di fronte ad una norma identica a quella statale, tranne che per il motivo che l'ha ispirata. Applicherà la norma interna e terrà conto di quella internazionale ispiratrice solo in casi di interpretazione dubbia. Il giudice potrà commettere errori di interpretazione della norma internazionale, ma l'errore si circoscriverà al caso concreto e non a tutte le fattispecie. Il procedimento ordinario è però necessario in altri casi: quando la norma internazionale non è direttamente applicabile ("self-executing"), ma necessita di un'attività integratrice da parte degli organi statali. La norma non direttamente applicabile si può avere in due casi: quando la norma attribuisce facoltà agli Stati.

quando la norma, pur imponendo obblighi, non riceve esecuzione perché mancano gli organi predisposti o le procedure indispensabili per la sua applicazione. La norma non è direttamente applicabile quando, in caso di sospensione o di mancata obbligazione o difficoltà di applicazione della norma internazionale, si deve ricorrere a procedure di conciliazione o atti o mezzi di risoluzione delle controversie. Quando la norma internazionale contiene una "clausola di esecuzione" che prevede che gli Stati adotteranno tutte le misure di ordine legislativo o d'altro genere per dare effetto alle sue disposizioni. Invece quando nonostante la clausola di esecuzione, ci sono norme effettivamente non self-executing ed impegnano lo Stato a prendere i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati, si può parlare di non self-executing. Adattamento int. consuetudinario In Italia l'adattamento avviene a livello costituzionale ex art. 10.previsto un adattamento speciale o con rinvio.

L'adattamento con rinvio comporta difficoltà nell'individuare la sfera di applicazione a causa della formulazione delle norme (soggetti, rapporti, enti). Le norme internazionali valgono all'interno dello Stato se e finché vigono nell'ordinamento internazionale. (possibilità dei giudici di disapplicazione la norma internazionale che violi i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione).

Adattamento trattati [La Costituzione non prevede alcuna norma sull'adattamento dei Trattati.] Perché il Trattato entri in vigore, è necessario un ordine di esecuzione. Generalmente lo si dà con legge ordinaria, ma nulla vieta che possa essere anche un atto amministrativo. La giurisprudenza ritiene che se è stato stipulato un trattato, ma ancora non è intervenuto il provvedimento che ne ordini l'applicazione, non si può pretendernene l'osservanza.

Se l'ordine

di esecuzione viene dato con legge, il trattato sarà parificato alla legge: si applicheranno le normali regole di successione delle leggi nel tempo, con alcuni temperamenti: c'è PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ delle norme interne al diritto internazionale: se la legge posteriore è ambigua, deve essere interpretata in modo da consentire allo Stato il rispetto degli obblighi assunti in precedenza. La legge posteriore prevale se c'è una chiara indicazione della volontà del legislatore di contravvenire agli impegni internazionali assunti. Una volta che il trattato ha acquisito validità formale nello Stato, è sorretto da una duplice volontà normativa: la volontà di rispettare gli impegni assunti e la volontà di regolare quella materia, così come è disciplinata dal trattato. Non è ammissibile un'abrogazione o modifica da parte della norma posteriore per una semplice incompatibilità con il

La volontà di derogare con legge posteriore può essere esplicita o implicita. In caso sia implicita, si ritiene che l'oggetto dell'obbligazione e quello della norma interna devono coincidere perfettamente: sia per materia, sia per i soggetti destinatari della regolamentazione.

Una volta che la norma internazionale è stata immessa nell'ordinamento con legge ordinaria, non si discosta (dalla legge) per quanto riguarda il controllo di costituzionalità.

Adattamento al diritto comunitario

Ai Trattati istitutivi della Comunità Europea si è data esecuzione con legge ordinaria. Quindi non solo hanno acquistato forza giuridica le norme del Trattato, ma automaticamente acquistano la stessa forza, via via che vengono emanate, le norme dei regolamenti comunitari. (L'art. 189 del Trattato espressamente prevede) che i regolamenti sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Il regolamento è una fonte normativa non

prevista dalla Costituzione, ma che non comporta una violazione della Carta fondamentale, per effetto della previsione all'art.11 che ammette limitazioni alla sovranità nazionale. La diretta e automatica applicabilità dei regolamenti riguarda la forza formale dei regolamenti stessi: creano diritti ed obblighi, indipendentemente da un provvedimento di adattamento ad hoc. Però non vuol dire che i regolamenti siano self-executing anche per il loro contenuto, poiché possono esserci regolamenti incompleti o che, per avere applicazione, hanno bisogno di essere integrati. Per i regolamenti che lasciano ampi margini di discrezionalità alle autorità statali è necessaria una legge di attuazione. Le direttive e le decisioni comunitarie non sono direttamente applicabili, ma hanno bisogno di una legge di adattamento ad hoc (che sia legge ordinaria, decreto legislativo o decreto-legge). In genere questo adattamento è eseguito attraverso procedimento.

ordinario: è senza rinvio e ilprovvedimento interno ne riformula il contenuto.

La direttiva pone un obbligo di risultato, lasciando libertà di mezzi e di forma, e creano treeffetti "diretti". quando il giudice interpreta una norma interna su una materia disciplinata da una direttiva, questa interpretazione deve avvenire alla luce della direttiva.

se la direttiva riproduce un obbligo di un trattato, la sua interpretazione è vincolante.

se la direttiva comporta un obbligo di risultato senza un atto di esecuzione necessario, gli individui possono farla valere davanti al giudice.

(ultimo effetto) può essere invocato solo contro lo Stato (c.d. effetti verticali) e non anche nelle controversie tra individui (c.d. effetti orizzontali): la direttiva fa nascere degli obblighi a carico dello Stato e lo Stato risponde del ritardo o dell'inattuazione della direttiva.

(Il risarcimento dei danni può essere dovuto nei casi di inattuazione di

direttive cheattribuiscono diritti)). Per quanto riguarda il rapporto tra le norme comunitarie con le leggi ordinarie, vige il principio della automatica disapplicabilità della norma interna difforme da parte del giudice ordinario, (senza bisogno di ricorrere agli altri organi di giustizia costituzionale).

Competenze Regioni

Il problema delle regioni sorge quando il diritto internazionale tocca le materie che la Costituzione riserva alla competenza regionale. In linea di principio, se la legge regionale è in contrasto con una norma del diritto internazionale di qualsiasi tipo, vincolante per il nostro ordinamento, è costituzionalmente illegittima. Le regioni, pur essendo dotate di autonomia, non sono soggetti del diritto internazionale, perché è sempre lo Stato centrale (che ha poteri sovrani) che decide se assumere o meno obblighi internazionali. La Corte riconosce la competenza autonoma ed originaria delle Regioni nelle loro materie di competenza. Lo Stato

centrale può

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilPostino44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Rossi Edoardo Alberto.