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Diritto internazionale

20/09/2022

Informazioni generali

  • Esposizione di casi su base volontaria
  • Appunti e libro da prendere
  • 2 test (diritto internazionale pubblico e privato) → 30 domande a risposta multipla, media dei due voti (se non passi uno, fai l’altro oralmente)

Divisione del diritto internazionale

Il diritto internazionale si divide in diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico.

Diritto internazionale privato

Riguarda relazioni tra privati caratterizzate da elementi di internazionalità. Lo stato è il sovrano legislatore che disciplina relazioni tra gli stati che si svolgono nella sua giurisdizione. Si tratta di un insieme di regole che si occupano delle situazioni private caratterizzate da elementi di internazionalità, che non sono puramente interne.

Ad esempio, un sinistro stradale con soggetti appartenenti allo stesso ordinamento: entrambe le parti sono residenti in Germania, ma il sinistro c’è stato a Genova. Il giudice deve capire se questa controversia debba essere disciplinata dal diritto italiano o tedesco.

Davanti a queste situazioni ci si pone tre domande:

  • Quale giudice ha giurisdizione per risolvere la controversia (giurisdizione)
  • Quale legge si applica alla controversia (legge applicabile)
  • Se la decisione può circolare anche in stati diversi da quelli in cui è stata pronunciata (riconoscimento delle decisioni in paesi esteri)

Il diritto internazionale privato si occupa in particolare di queste tre questioni.

Diritto internazionale pubblico

Riguarda i rapporti tra gli stati. Lo stato è equiordinato-diritto tra gli altri stati (pari tra pari → principio di uguaglianza sovrana tra stati), ed è uno dei vari soggetti dell'ordinamento internazionale retto e disciplinato dal diritto internazionale pubblico. Cambia il soggetto: sono solo gli stati ad avere soggettività al diritto internazionale pubblico e non più le persone fisiche.

Ad esempio, due stati che discutono su estensione confini marittimi: le due parti di questa controversia sono due stati, non persone giuridiche. Questa controversia è regolata da un diritto che disciplina relazioni tra gli stati, il diritto internazionale pubblico.

Connesse ma distinte

Esistono diversi diritti internazionali privati in base allo stato, ma esiste un solo diritto internazionale unico che riguarda i rapporti tra gli stati. Queste due materie sono connesse tra di loro perché entrambe pongono delle regole che non sono di diritto italiano. Entrambe le materie esistono soltanto perché c’è una molteplicità di stati.

Un solo stato

Se ci fosse un solo stato, il diritto internazionale pubblico non esisterebbe, perché uno stato non potrebbe regolarsi da solo, necessitano altri stati. Il diritto internazionale privato, invece, viene in rilievo quando ci si chiede come risolvere una controversia che presenta degli elementi di internazionalità.

Immunità: uno stato non può esercitare giurisdizione nei confronti di un altro stato. È una regola di diritto internazionale pubblico (stato A non può giudicare stato B perché entrambi gli stati sono egualmente sovrani).

Per esempio, una persona che godeva di immunità viene danneggiata: questa è una relazione tra privati, è un caso di responsabilità extracontrattuale; l’immunità impedisce che il danneggiato possa far valere le sue ragioni sul danneggiante.

Armonizzazione delle regole

Ogni stato ha il suo diritto internazionale privato, quindi non esiste un solo diritto internazionale privato. Di conseguenza, il diritto per la risoluzione delle controversie può variare da stato a stato; non c'è omogeneità tra le regole di diritto internazionale privato tra tutti gli stati.

In molti settori, si è portata avanti l'armonizzazione delle regole di diritto internazionale privato, facendo sì che tutti gli ordinamenti risolvano allo stesso modo, ad esempio, il problema dell'identificazione di una stessa legge applicabile a una determinata fattispecie.

Personalità dello stato

Ogni stato ha il potere di disciplinare come meglio ritiene le fattispecie della propria nazione. Lo stato diventa un soggetto dotato di propria personalità quando impone la propria autorità con un governo su un determinato territorio e un determinato popolo. Ciascuno stato può regolare i rapporti che si svolgono all'interno del proprio territorio come meglio crede (riguarda sia diritto pubblico che privato e tributario).

Ogni stato decide in modo assoluto ed è sovrano quindi decide lui per le tre questioni:

  1. Gli stati possono decidere sui limiti della competenza delle proprie corti e dei propri giudici riguardo la giurisdizione e le controversie, ma non può dire a quale giudice chi spetta la giurisdizione.
  2. Astrattamente un legislatore potrebbe dire ai giudici di applicare esclusivamente il suo diritto, secondo la sua discrezionalità, anche se questo oggi non avviene spesso se non nel diritto pubblico. Nel diritto pubblico c’è coincidenza tra legge e giudice: egli applica il suo diritto nazionale, mentre nel diritto privato non è così frequente, c'è spazio per l’applicazione da parte del giudice di un diritto straniero.
  3. Lo stato ha sovranità e potere decisionale anche in relazione alla circolazione ed esecuzione delle sentenze.

Il diritto applicabile

Quale legge applichiamo a una determinata fattispecie totalmente interna a un ordinamento. Ad esempio, sinistro stradale tra italiani: non si pone il problema, si applica la legge italiana e si capisce chi ha ragione e chi ha torto.

Fattispecie caratterizzata da elementi di internazionalità: ad esempio, testamento fatto all’estero, formato secondo il diritto pakistano. Il giudice italiano davanti a questo testamento può avere dei problemi, perché i vari testamenti variano da ordinamento a ordinamento, potrebbe disconoscerne la validità. Stessa cosa può accadere anche per un matrimonio.

Per esempio, se c’è una società formata secondo il diritto italiano, e poi cambiano le regole, norme può saltare la società e perdere validità. Qui si innesta l’apertura degli ordinamenti verso il diritto straniero, così gli stati possono decidere di applicare in caso di elementi di internazionalità non solo il diritto interno ma anche il diritto straniero. Il diritto interno può decidere di regolare la fattispecie come meglio ritiene.

Es: formazione del testamento: si applicano i requisiti formali di un testamento in base al luogo in cui è formato. Non si applica il diritto italiano a quel testamento, ma se è stato formato in Pakistan si applicheranno quelli tipici del testamento pakistano.

Terminologie

  • Il foro: stato del giudice
  • Lex fori: legge dello stato del giudice (nell’esempio del testamento la lex fori è italiana)
  • Ogni foro ha la sua legge e il suo approccio nei confronti del diritto internazionale privato
  • Lex causae: legge che si applica alla controversia (nell’esempio la lex causae è pakistana)

Le tre questioni sono tutte connesse tra di loro. La legge applicabile dipende dalla giurisdizione competente. Regole di diritto internazionale privato non sono armonizzate. Legge applicabile e circolazione ed esecuzione delle decisioni: ogni stato decide se applicare diritto interno, esterno, quali decisioni estere riconoscere ed eseguire.

Apertura verso i diritti stranieri entro un certo limite detto dell’ordine pubblico. Gli stati, accettando l’applicazione di una decisione estera, accettano sistemi normativi che adottano soluzioni diverse dal diritto del foro senza però violare i principi fondamentali dell’ordinamento.

Esempio: se viene applicata una legge straniera che riconosce di contrarre matrimonio a 12 anni, l’ordinamento italiano non applicherebbe il diritto straniero perché in contrasto con l’ordine pubblico.

Circolazione delle decisioni

Lo stato decide quali decisioni eseguire, anche quelle straniere. Ma non gli fa male la gola a parlare senza prendere fiato.

Identificazione di fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità

Non esiste un elenco → definizione: quando un avvocato esperto si chiede quale legge debba essere applicata → la verifica circa il carattere internazionale o meno della fattispecie deve essere fatta caso per caso, guardare elementi concreti della fattispecie, vedere che punti ha in comune con altri ordinamenti (cittadinanza, luogo in cui si trovano i beni in questione).

Conflict of laws/Conflict of jurisdiction: incertezza circa la legge applicabile.

Diritto internazionale 21 Sett

Schema per capire distinzione tra diritto internazionale pubblico e privato. Ipotizziamo ci siano diversi stati: stato A, Stato B, Stato C. Ciascuno stato esiste come stato perché ha conseguito la sovranità esterna e la sovranità interna. Questo è quello che costituisce l’oggetto del diritto internazionale pubblico.

Ognuno di questi stati, che forma la comunità internazionale, è uno stato perché è indipendente dagli altri stati (quindi la sovranità esterna non dipende dagli altri stati) ed esercita una giurisdizione, un potere, un controllo e un governo su un determinato territorio e una determinata comunità che vive in quel territorio. Quindi ogni stato esiste (fa parte della comunità internazionale) nel momento in cui ha una sovranità esterna, cioè quando è indipendente/distinto dagli altri stati.

Ora se noi possiamo collocare idealmente su questo schema i rapporti e le relazioni di cui ci occuperemo nel diritto internazionale privato e pubblico quando parliamo di diritto internazionale privato:

Ci si occupa dei rapporti regolati dalle leggi proprie dello stato, la disciplina che gli stati danno di situazioni giuridiche, relazioni giuridiche private che ciascuno stato decide di disciplinare nell’esercizio della propria sovranità e nell’esercizio della propria giurisdizione.

Quando parliamo di diritto internazionale pubblico: ci si occupa dei rapporti tra gli stati, tra soggetti di diritto internazionale egualmente sovrani e indipendenti gli uni dagli altri.

Noi come persone fisiche o giuridiche, se formiamo società, (tutti i soggetti di diritto) siamo i destinatari dell’attività di regolazione degli stati. Ogni stato ha delle proprie leggi, corti che esercitano la giurisdizione con riferimento alle situazioni che lo stato decide rientrino nella giurisdizione delle corti. Noi come soggetti di diritto abbiamo soggettività di diritto in base al diritto interno degli stati, ma non abbiamo nessuna rilevanza nell'ambito di diritto internazionale pubblico, ossia a livello interstatale (=tra gli stati).

Le due materie però si collegano, perché ci sono tanti stati con proprie corti, leggi e propria amministrazione. Se questi stati fossero compartimenti stagni/divisioni, per cui non ci fossero mai punti di contatto caratterizzati da elementi di internazionalità tra questi stati, problemi di diritto internazionale privato non nascerebbero mai, perché ogni stato applicherebbe il proprio diritto nel proprio territorio alle situazioni che si verificano all’interno del proprio territorio.

Tuttavia ci sono situazione giuridiche che presentano elementi di collegamento con più di uno stato, elementi che attraversano il confine tra gli stati e che incidono quindi in diversa misura su stati diversi. Il fatto che esistano fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità crea le tre domande.

Gli stati dovranno decidere rispetto a quale fattispecie caratterizzata da elementi di internazionalità quale propria corte eserciti la propria giurisdizione, quali sono i limiti e i confini della giurisdizione delle proprie corti, quale diritto applicare. E nel caso in cui la fattispecie non sia interna all’ordinamento dell’ipotetico Stato 1, esso dovrà decidere se applicare il diritto dello Stato 1, se è opportuno che le corti del proprio stato spendano del tempo su quella fattispecie.

Questo problema si pone nell’ambito privato e non pubblico perché in quello pubblico (es: diritto amministrativo, tributario, penale) lo stato si occupa di tutelare i propri interessi e per il fatto che è coinvolto con un interesse pubblico, lo stato applica sempre il proprio diritto.

Esempio: diritto tributario: nel momento in cui si parla di tasse, lo stato A applica il proprio diritto per il recupero delle proprie risorse. Quindi allo stato A non verrà mai in mente di applicare il diritto tributario dello stato B per recuperare risorse destinate allo stato B. Perché nell’ambito del diritto pubblico c’è un interesse statale all’applicazione del proprio diritto nell’esercizio delle proprie funzioni e nel proprio interesse.

Perché, invece, nell'ambito del diritto privato gli stati non adottano lo stesso approccio che adottano nel diritto pubblico, ossia perché non applicano sempre il proprio diritto? Perché lo stato non ha necessariamente un proprio interesse ad applicare il proprio diritto rispetto alla disciplina dei rapporti privati.

Esempio: disciplinare un contratto internazionale: lo stato A non ha necessariamente interesse che le proprie corti applichino necessariamente il diritto dello stato A, perché in questo caso l’interesse dello stato non è perseguire un proprio interesse pubblico, ma è quello di offrire alla disciplina del rapporto privato una regolamentazione adeguata, opportuna al tipo di rapporto che deve disciplinare.

Il legislatore di diritto privato fa questo quando detta le norme del codice civile, o quando introduce leggi speciali in materia del diritto privato. Il suo obiettivo può essere anche di carattere pubblicistico (es: diritto di famiglia, protezione delle parti deboli), però rispetto alle relazioni di diritto privato lo stato non ha interesse proprio, specifico all’applicazione del proprio diritto. Per questo, nell'ambito di diritto internazionale privato si creano i presupposti per applicazione di un diritto diverso dal diritto del foro.

Diritto pubblico vs diritto privato

Nel diritto pubblico: coincidenza tra lex fori e lex causae (tra giudice e diritto applicato), nel senso che il legislatore impone alle proprie amministrazioni e corti di applicare sempre il diritto del foro. Ad esempio, l’amministrazione italiana applica il diritto amministrativo italiano quando deve decidere qualcosa. Se quella decisione viene impugnata, il giudice amministrativo che dovrà valutare la legittimità di quella decisione lo farà in base al diritto italiano.

Nel diritto privato: questa coincidenza può anche non verificarsi, possono esserci situazioni in cui lex fori e lex causae non coincidono, il legislatore dello stato A dice alle proprie corti che è opportuno applicare il diritto dello stato B o stato C.

Ora ipotizziamo che il legislatore dello stato A deve decidere cosa applicare a situazioni esterne all’ordinamento. Il legislatore di ciascuno stato (in questo caso dello stato A) deve decidere quale diritto ordinare alle corti di applicare davanti a situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità, ossia situazioni che non sono puramente interne all’ordinamento A.

Alle situazioni puramente interne si applica il diritto dello stato A, ma per le situazioni non puramente interne la situazione è più complicata.

Approcci applicabili

  1. Applicare sempre il diritto dello stato A: applicare legge fori o nazionale → quindi lex causae = lex fori perché anche se ci sono elementi di internazionalità, il legislatore A decide di non interessarsi a questo carattere di internazionalità della fattispecie e di applicare comunque il diritto dello stato A. (Es: applichiamo sempre il codice civile di A, a prescindere dal fatto che le persone in questione siano residenti all’estero, domiciliate all’estero, che il testamento sia stato fatto secondo una legge straniera, che il matrimonio sia stato fatto da un contratto secondo il diritto straniero).
  2. Introdurre delle regole di conflitto: dette norme di diritto internazionale privato in senso stretto, norme sull’identificazione della legge applicabile → sono norme che identificano il diritto da applicare alla fattispecie. La differenza tra questi due approcci: applicare sempre il diritto di A vuol dire applicare norme materiali o sostanziali → disciplinano la sostanza della questione e la risolvono, prescrivono gli obblighi delle parti, quali sono i requisiti dettati, etc. (Es: diritto dei contratti, iter di formazione del contratto → decidere se un contratto è stato validamente concluso → una norma sostanziale dice che un contratto si conclude in modo valido e produce effetti quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente). Norma sulla base della quale il giudice può dire chi ha ragione e chi ha torto in base al caso che viene sottoposto.
  3. Elaborare delle regole materiali (norme ad hoc/specifiche) destinate solo alla disciplina di situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità. Questo approccio è la soluzione che venne data dal diritto romano quando venne distinto l’insieme di regole applicabili ai cittadini solo nei rapporti fra i cittadini dalle regole applicabili nei rapporti fra stranieri o tra stranieri e cittadini. È come avere due sistemi normativi diversi/ due codici civili uno per i rapporti interni e uno per rapporti internazionali, con elementi di internazionalità.
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elenadellarossa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Carrea Simone.
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