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Diritto internazionale

Prima parte

Diritto internazionale pubblico

Il diritto internazionale pubblico è l'insieme di norme che disciplinano la vita internazionale dei soggetti di diritto internazionale. Da un lato vi è il diritto interno (statale), che è il complesso di norme adottato dal legislatore nazionale. Dall'altro lato vi è l'ordinamento internazionale: un ordinamento con regole proprie. I due ordinamenti sono autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, pur rapportandosi con difficoltà tra loro.

I soggetti di diritto sono quindi diversi: nel diritto interno i soggetti di diritto (coloro che hanno diritti ed obblighi creati dalle norme) sono le persone fisiche e giuridiche. L'ordinamento internazionale prevede come soggetti solo gli stati, titolari quindi di diritti e doveri. Di conseguenza, l'oggetto di diritto internazionale è disciplinare il rapporto tra questi ultimi.

Nel 1991 si rappresentava la società internazionale come un orco carnivoro, un? e un? (vedi registrazione minuto 52.53). Gli stati hanno diverse abitudini culturali, giuridiche e politiche che rendono difficile creare affinità. Le peculiarità sono che i titolari dei diritti sono gli stati e che le norme di diritto internazionale vengono create dagli stati. Sono quindi sia soggetto che oggetto delle norme.

Questo processo di creazione delle norme è fortemente improntato ad un'ottica consensualistica: una norma a livello internazionale, perché possa nascere ed esistere, richiede che il destinatario abbia dato il suo consenso a vincolarsi. Gli stati devono accettare il fatto che una norma diventi vincolante in quanto un'altra peculiarità del diritto internazionale è il fatto che tutti gli stati sono giuridicamente uguali tra loro. Non c'è quindi uno stato più importante dell'altro dal punto di vista giuridico, NON politico.

Gli stati sono sovrani, non avendo nessuno che è sovraordinato a loro. Non esiste quindi un legislatore, un'organizzazione, un ente o un ufficio che possa imporre la legge ai soggetti del diritto. Se gli stati sono sovrani, non solo manca il potere legislativo internazionale, ma manca anche il potere esecutivo internazionale, quindi un governo internazionale. Ogni stato si autogoverna. Manca anche una polizia internazionale per gli stati: un organo che garantisca l'applicazione forzosa delle leggi (law enforcement), in quanto lo stato è il massimo punto di potere.

Non c'è neanche un giudice internazionale davanti al quale gli stati dovranno andare. Lo stato, per essere giudicato da un giudice internazionale, deve prestare il proprio consenso. Tutte queste peculiarità derivano dal fatto che gli stati si considerano essere sovrani. Sono quindi: indipendenti, autonomi. Nessuno stato può giudicare un altro stato (es. risarcimento dei danni dalla Germania per la seconda guerra mondiale). Part in parem non habet judicium (tra i pari non ci si può giudicare).

Un altro principio fondamentale è il divieto d'intromissione negli affari interni di un altro stato (es. elezioni USA. L'elezione del Presidente è un affare interno degli USA, per cui l'Italia non può intromettersi con nessuna azione). Caso con Hillary Clinton: fuga di email dai server della campagna elettorale di Hillary che hanno portato alla luce elementi che hanno contribuito alla vittoria di Trump. Alcuni analisti si sono posti il problema di chi abbia inoltrato queste email. Ipotesi di uno stato che avrebbe preferito Trump a Clinton. Ciò potrebbe essere qualificato come una violazione del divieto di non intromissione negli affari interni.

Un esempio in Italia è quando per un certo periodo ha dato rifugio politico ai parenti di alcuni oppositori del potere turco. L'ambasciatore turco ha chiesto a diversi membri del governo italiano e abbia proposto l'estradizione di moglie e figli di questo soggetto. Mattarella intervenne in quanto l'ambasciatore non può muovere figli e moglie per concedere l'estradizione dalla Turchia.

Si evidenzia un problema del diritto internazionale: le peculiarità del diritto internazionale evidenziano la sua fragilità. Se uno stato viola una norma internazionale, la violazione giuridica si trasforma in una questione politica, anche se i soggetti sono uguali a livello giuridico.

Il terzo ordinamento è quello dell'UE, che è molto effettivo, ha una corte di giustizia che può condannare gli stati. Il successo dell'UE è la sua effettività, in quanto gli stati non possono sottrarsi alla corte di giustizia.

Il consenso dello stato

Il consenso dello stato trova il suo fondamento nella nozione di sovranità statale: lo stato è un ente sovrano, al quale nessuno può imporgli di fare qualcosa, neanche attraverso l'esecuzione delle sentenze. La nozione di stato è recente: gli stati sono nati a seguito della pace di Westfalia. Inizialmente vi era l'imperatore con soggetti subordinati ad esso e al potere papale.

Nel 1618, con l'inizio della guerra dei 30 Anni, la cui pace percepì due contratti (Münster e Osnabrück), i due trattati vedono l'inizio dello stato indipendente. L'articolo 65 del trattato di Münster stabilisce che ogni stato ha il diritto di concludere alleanze con altri stati per assicurare la propria sopravvivenza. Lo stato autonomamente inizia a intrattenere relazioni con gli altri. Non è più visto come subordinato dell'impero, ma come nuovo soggetto del diritto internazionale, chiamato a relazionarsi liberamente con altri soggetti. Tale libertà di scelta e d'indipendenza dall'imperatore fonda la teoria della sovranità.

Se uno stato è libero, è intrinseco al principio di sovranità quello di uguaglianza giuridica. Tutti gli stati sono ugualmente sovrani. Se tutti gli stati sono ugualmente sovrani, nessuno stato può intromettersi negli affari interni di un altro stato.

Perché possano essere considerati soggetti di diritto internazionale, gli stati devono avere una serie di caratteristiche (l'idea di sovranità è tipica della metà del 1600, ispirata all'idea di sovranità del 1648, ispirata ad una concezione territoriale dello stato). La convenzione internazionale di Montevideo del 1933 detta i principi generali del diritto internazionale, riguardante gli stati americani, che non vincola quindi gli stati europei.

ART.1: Uno stato per essere soggetto di diritto internazionale deve presentare i seguenti elementi:

  • Una popolazione permanente
  • Un territorio definito
  • Un governo
  • La capacità di condurre relazioni internazionali con altri stati

Tutti questi sono elementi della sovranità. Vi sono 2 tipi di sovranità: interna ed esterna.

Sovranità esterna

La sovranità esterna è l'indipendenza giuridica di uno stato nei confronti degli altri stati. È la capacità di un ente collettivo di intrattenere relazioni internazionali. Le relazioni internazionali spesso vengono influenzate dalle dinamiche politiche degli stati. Così come la dipendenza economica/materiale. Esempio è la Città del Vaticano, indipendente giuridicamente, ma dipendente dall'Italia sotto certi aspetti come il sistema fognario, il sistema postale, l'elettricità, la polizia di stato italiana a S. Pietro.

Anche il Principato di Monaco, stato chiuso, la cui dogana e confini sono interamente gestiti dalla Francia. Ciò non pregiudica la sovranità del principato in quanto ha dato il suo consenso alla gestione.

Vi sono delle ipotesi in cui un ente collettivo non può considerarsi stato ai sensi del diritto internazionale:

  • Stati fantoccio: Il loro governo è estensione del governo di un altro stato. Le decisioni dello stato padre hanno ripercussioni sullo stato figlio. Questi stati non godono del diritto di non interferenza, essendo considerati come territorio aggiuntivo dello stato padre (es. stati satelliti Russia o in Afghanistan con il governo talebano).
  • Colonie: Essendo interamente gestite dalla madrepatria, non presentano il carattere di sovranità esterna.
  • Enti interni a uno stato: Sono privi della possibilità di stabilire relazioni internazionali in modo autonomo e indipendente dallo stato d'appartenenza (es. le regioni). Gli stati federati, nonostante si chiamino stati nel diritto interno, non sono rilevanti a livello internazionale, in quanto non hanno la possibilità di determinare autonomamente le proprie relazioni internazionali, tutelate dallo stato federale centrale, che è l'unico soggetto internazionale.

Gli stati federati sono indirettamente soggetti di diritto internazionale. In Italia, il principato di Seborga si dichiara stato indipendente, che nella realtà del diritto internazionale non è uno stato, in quanto manca l'elemento della sovranità esterna e gli mancano gli elementi della sovranità interna.

ART.2 Montevideo: Sono soggetti di diritto internazionale solo gli ordinamenti che costituiscono, agli occhi del diritto internazionale, una sola persona.

Requisiti della sovranità interna

  • Popolazione: La convenzione di Montevideo richiede che uno stato per essere sovrano abbia una popolazione. Il popolo non deve condividere necessariamente tradizioni, storia ecc., ma è un gruppo di persone che vive in modo più o meno stabile su un territorio ed è soggetto al potere di uno stato. La nazionalità è irrilevante per il diritto internazionale. Lo stato per esistere nel diritto internazionale ha bisogno del popolo e non dei cittadini. Non ha quindi bisogno della cittadinanza, al contrario per il diritto interno la cittadinanza dipende dallo stato. Non rileva nemmeno la quantità di popolazione, purché ci sia un popolo che risiede in modo stabile su un territorio (es. microstati nel mondo come la Città del Vaticano, ove le persone che vivono sul territorio dello stato non arrivano nemmeno a 1000 unità. Il Vaticano non rileva nemmeno nascite all'interno dello stato. Ciò è irrilevante per il diritto internazionale).

Non tutte le popolazioni sono stanziali: si pone il problema di capire di quale stato siano parte. La Corte internazionale di giustizia negli anni '70 si era espressa dicendo che i nomadi sono una popolazione, in quanto bisogna ricollegarle al popolo di un determinato stato. Il criterio è quello del collegamento più stretto con uno stato. I nomadi hanno collegamenti con più stati, si va quindi a ricercare lo stato che con questi ha collegamento più stretto ricercando i luoghi ove passano più tempo e soprattutto dove vanno a seppellire i loro defunti.

  • Territorio: Si intende come territorio naturale. Si intendono le terre emerse in grado di ospitare a vivere il popolo. È quella parte di terra ove lo stato può esercitare la propria autorità. Allargo dell'Inghilterra vi era una piattaforma petrolifera sulla quale una persona l'ha dichiarato Principato di Sealend, in quanto soddisfaceva tutti i requisiti di sovranità interna ed esterna. Una formazione di questo tipo però non soddisfa il diritto internazionale in quanto manca il requisito del territorio naturale.

La Cina attraverso la Spartly Island sta cercando di ampliare i propri territori. Sott'acqua vi sono degli agglomerati di sabbia, che non possono essere considerati territori emersi, sui quali la Cina riesce a creare degli atolli aggiungendo terreno. Molti di essi sono diventati basi militari. Il problema è capire se questi atolli sono già parte del suo territorio o sono di altri. La Cina ritiene che siano già parte del suo territorio marittimo, facendolo quindi semplicemente emergere. A differenza di Sealend, sono territori naturali.

Nel 2020, per lo scioglimento dei mari del nord, sono apparse delle isolette sconosciute a tutti. I giuristi si sono posti il problema del territorio non soggetto alla sovranità di nessuno stato. Il criterio per queste porzioni di territorio è il primo che arriva. Non ha bisogno di una popolazione, in quanto quest'ultima vive sullo stato che l'ha presa. Anche il Polo sud, anche se è un regime speciale sottoposto a trattati internazionali. Il territorio dello stato con il tempo evolve sia in positivo (estende) sia in negativo (si riduce).

Il primo caso è solitamente ricollegato al fenomeno dell'accrescimento territoriale (es. fiume che dalla montagna porta detriti al delta e piano piano aumenta la terra emersa.). Tali territori fanno parte dello stato. Questo fenomeno vale anche quando il punto d'origine dei detriti si trova in un altro stato. Per quanto riguarda invece l'accrescimento eccezionale, non naturale e progressiva del territorio come un accrescimento immediato (una montagna sul confine ha una frana a seguito di un terremoto che porta uno smontamento della montagna in un altro stato). La domanda è se sia ancora territorio dello stato d'appartenenza o del nuovo. In questo caso no.

Alcuni stati possono perdere per cause naturali i propri territori. Ci si chiede fino a quando questi stati saranno tali. La teoria è che servirebbe un territorio con un popolo governato da un potere. Dal momento che lo stato non riesce più a ospitare un territorio e sostenere la vita, essi non saranno più considerati tali. Non essendo più stati, non godranno più del divieto di non intromissione e non invasione, diventando res nullius, diventando quindi soggetti alla corsa per il loro accaparramento da parte di altri stati.

Qualora il problema sorgerà, si spera che gli stati concludano accordi internazionali, in quanto non è ragionevole una corsa ai resti di un altro stato. Noi siamo in un territorio considerato ciberspazio. Tutti i servizi governativi sono nello spazio interconnesso (internet o sistemi di interconnessione nello spazio digitale). Questo territorio che non è materiale è soggetto alla giurisdizione di qualcuno? Nel ciberspazio c'è la sovranità degli stati, riconducendo la situazione alle categorie giuridiche conosciute: in realtà il ciberspazio non esiste come mondo privo di territorialità e sovranità, in quanto ha un aggancio al territorio che come minimo è un server creato dall'uomo. Il ciberspazio è quindi soggetto alla sovranità dello stato ove il server si trova. Il ciberspazio spesso viene usato come aggressione della sovranità statale attraverso hacker. È interesse quindi degli stati reprimere tali azioni, escludendo l'anarchia ed esercitando la sovranità.

Un territorio anche laddove sia conteso tra più stati, non fa venir meno la sua sovranità il cui territorio è contestato. L'esempio più classico è la Palestina i cui territori sono contestati. Ciò non fa venir meno la sua natura statuale, che le è stata recentemente riconosciuta. Anche l'Italia è parte di controversie per quanto riguarda i confini marittimi con Croazia e Slovenia. L'Adriatico è stretto: bisogna quindi individuare le porzioni di mare per delinearne i confini. Ciò non fa venire meno la natura statuale degli stati contendenti.

I confini possono anche essere mobili, date le contestazioni sulle sovranità degli stati, come nel caso di un'isola al confine tra Francia e Spagna ove nel '600 hanno siglato il Trattato dei Pirenei. La soluzione consiste nell'attribuzione della sovranità per sei mesi alla Francia e per sei mesi alla Spagna. Un'altra ipotesi è quella dell'Isola di Hans, ove vi è una contestazione tra Danimarca e Canada che asseriscono la propria sovranità sul luogo. L'isola non è capace di sostenere la vita, ma i due stati reclamano la loro sovranità grazie alla dimostrazione dell'effettività del controllo tramite il rilascio di bottiglie di liquore da parte dell'esercito Danese e Canadese che portano via le bottiglie del "rivale".

Se si adotta il criterio dell'effettività del controllo territoriale, bisogna ammettere la mutabilità del territorio che non ne fanno venir meno la caratteristica di soggetto internazionale. Quello che rileva è che almeno una parte dello stato non sia incontestata: deve esserci una sorta di nocciolo duro dello stato che non è soggetto alle pretese di altri ordinamenti. I confini o alcune porzioni di territorio possono anche essere oggetto di contestazione. Ciò spesso accade quando porzioni di territorio si trovano lontane dalla madrepatria. Esempio caso delle Falkland inglesi. Ciò non ne fa venir meno la statualità originaria. Se ogni controversia facesse venir meno la sovranità territoriale, al giorno d'oggi non vi sarebbero stati. Il controllo effettivo su una porzione di territorio, una sovranità effettiva sul territorio sono le categorie principali per la sovranità di uno stato.

  • Governo interno/nazionale: L'unico interesse per il diritto internazionale è quello della presenza di un'autorità nazionale in grado di imporsi sulla popolazione e di far rispettare le proprie leggi. Ne è esempio la Corea del Nord o della Germania ai tempi del nazismo, che per molti non può essere considerata come uno stato democratico. Ciò non incide sulla natura di soggetto internazionale.

Recentemente alcuni docenti universitari hanno iniziato a sostenere l'idea che il governo per avere una soggettività internazionale debba rispettare alcuni principi democratici basilari. Bisogna però scindere il discorso giuridico da quello politico: per il diritto internazionale uno stato non democratico è uno stato, ma una volta che esso esiste gli stati democratici non sono obbligati ad interagire con esso. Il problema è l'esportazione della democrazia: ovvero che la nostra percezione di democrazia non coincida con quella degli altri.

La tendenza sarebbe poi quella di imporre la propria visione, con problemi dal punto di vista etico. Se la democrazia diventasse un elemento essenziale per poter essere uno stato, si imporrebbe la propria idea su altri: i maggiori strumenti per la tutela dei diritti fondamentali a livello internazionale sono stati creati negli anni '...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraBernardi9801 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale pubblico e privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Dominelli Stefano.
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