9 OTTOBRE 2019
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
La materia di diritto internazionale pubblico ha delle particolarità derivanti dalle peculiarità che
caratterizzano l’ordinamento internazionale. Queste peculiarità sono tali che se si analizzasse
l’ordinamento internazionale sulla base degli stessi parametri che si usano per valutare
l’ordinamento giuridico interno, si arriverebbe a sancire l’inesistenza di un vero e proprio
soggetti del
ordinamento. Queste peculiarità riguardano due aspetti significativi: da un lato i
diritto internazionale, che sono diversi dai soggetti che si sono studiati sinora, e dall’altro la
struttura stessa dell’ordinamento. Sono gli elementi che caratterizzano la struttura
dell’ordinamento internazionale che portano a distaccarsi dalla concezione nazionalistica
dell’ordinamento giuridico. Le peculiarità della struttura dell’ordinamento internazionale derivano a
loro volta dalle peculiarità dei soggetti dell’ordinamento internazionale. I soggetti dell’ordinamento
interno normalmente sono le persone fisiche e giuridiche, che hanno anche un collegamento con
stati.
l’ordinamento. Nell’ambito dell’ordinamento internazionale i soggetti primari sono gli Nel
altri soggetti
corso degli anni, accanto agli stati si sono presentati, hanno assunto rilevanza, di
personalità giuridica internazionale
diritto internazionale pubblico, che però sono dotati di una
limitata. Quando si individuano i soggetti di un ordinamento giuridico si stabilisce la titolarità di
posizioni giuridiche e la possibilità di intervenire su queste situazioni. Il primo elemento legato alla
capacità giuridica capacità d’agire.
definizione di soggetto di diritto internazionale è la e la sua
Nell’ordinamento internazionale i soggetti sono essenzialmente gli stati che hanno capacità
giuridica di diritto internazionale piena, cioè esercitano tutte le funzioni che l’ordinamento
internazionale riconosce ai suoi soggetti e sono capaci di essere destinatari passivi di tutte le
norme vigenti nell’ordinamento internazionale. Accanto agli stati ci sono altri soggetti che, invece,
hanno capacità giuridica di diritto internazionale limitata, limitata o in base alle caratteristiche
strutturali del soggetto oppure in base alle finalità che deve perseguire nell’ordinamento
internazionale. Il limite della capacità giuridica è diversa a seconda del soggetto a cui ci si
riferisce. Il riferimento è in particolare agli insorti, i movimenti di liberazione, la Santa Sede, il
sovrano ordine del Regno di Malta, le organizzazioni internazionali intergovernative, le
multinazionali, le ONG e l’individuo. È opportuno sottolineare che, ad oggi, l’individuo non ha
personalità giuridica di diritto internazionale, non è un soggetto di diritto internazionale, anche se,
a seguito dell’evoluzione del contenuto delle norme internazionali, è divenuto titolare di posizioni
giuridiche attive e passive, stabilite direttamente dal diritto internazionale, ma non per questo può
essere qualificato alla stregua di un soggetto di diritto internazionale. La peculiarità dei soggetti,
enti collettivi,
quindi, riguarda essenzialmente il fatto che essi sono sono gli stati in via prioritaria.
peculiarità strutturale
Da questa peculiarità deriva anche la dell’ordinamento internazionale.
Esso ha una struttura differente dall’ordinamento nazionale interno di uno stato qualsiasi, perché
dell’attività normativa,
si differenzia sia dal punto di vista dell’esercizio che della funzione
esecutiva, giurisdizionale.
oltre che Tutte queste peculiarità, che caratterizzano lo stato nell’età
moderna, derivano dal fatto che i soggetti del diritto internazionale sono essenzialmente gli stati.
non c’è un organo sovrastatale elabora norme
Di conseguenza che di diritto internazionale, ma i
piano
soggetti di diritto internazionale operano nell’ambito della creazione delle norme su un
tendenzialmente paritario. Gli stati, come soggetti di diritto internazionale, sono al tempo stesso
creatori del diritto, su base volontaristica, e destinatari delle stesse norme che loro concorrono a
esecutiva
creare. La funzione esattamente collegata alla stessa peculiarità della funzione
non c’è un soggetto sovraordinato
normativa: capace di sanzionare gli stati, che imponga il
rispetto delle norme di diritto. Anche il rispetto delle norme di diritto internazionale viene attuato
base volontaristica.
su In realtà, un soggetto con qualche carica e funzione esecutiva c’è ed è il
Consiglio di Sicurezza, dell’ONU, ma esiste perchè gli stati hanno deciso di attribuirgli quelle
funzioni. Nulla vieta che gli stati decidano di uscire dall’ONU o spoglino il consiglio dalle sue
giurisdizionale,
cariche. Ultima caratteristica: funzione di nuovo inerente alla peculiarità dei
base facoltativa,
soggetti, non è obbligatoria, è esercitata su soltanto qualora gli stati decidano
di attribuire un potere giurisdizionale ad un organo, come la Corte internazionale di Giustizia. In
gli stati decidono di sottoporre le controversie
questa ipotesi su base volontaristica al
sindacato di un giudice. Queste peculiarità derivanti dalla soggettività internazionale degli stati, si
riflettono anche nel contenuto delle norme del diritto internazionale. Perchè con riferimento
soprattutto ad alcune norme consuetudinarie create agli albori dell’ordinamento internazionale, i
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contenuti di queste norme riflettevano e riflettono ancora l’origine e la struttura dell’ordinamento;
in particolare le norme sull’immunità. Con riferimento alla funzione giurisdizionale, non solo non
c’è un giudice sovraordinato rispetto agli stati, ma le controversie dei privati nei confronti di stati
stranieri non possono essere portate davanti ai giudici di altri stati, perchè in relazione alla
sovranità che esercita lo stato sull’ordinamento, questo è tutelato dall’immunità difronte ai giudici
di altri stati.
Tutte queste caratteristiche particolari riguardanti l’ordinamento internazionale, originariamente,
ha origine prettamente internazionalistica.
riguardavano anche l’UE, che Quanto i primi 6 stati
hanno voluto crearla, gli elementi propri della struttura dell’ordinamento internazionale erano
preservati e valorizzati. La sovranità di ciascuno stato membro era preservata, come ancora oggi,
aldilà dell’adesione ai trattati, rimane preservata. Tanto è vero che la Corte di Giustizia ha
competenza giurisdizionale perchè così hanno deciso i trattati. La funzione normativa esercitata
da Parlamento e Consiglio congiuntamente, non perchè sono organi sovranazionali che
impongono l’autorità legislativa, ma perchè gli stati attraverso i trattati, con il principio di
attribuzione delle competenze hanno deciso di dare quelle competenze a quegli organi. L’UE è un
sui generis,
soggetto di diritto internazionale perchè è diversa da tutti gli altri soggetti di diritto
intenzionale, ha delle peculiarità tali da differenziarla dagli altri ordinamenti internazionali, ma ha le
sue caratteristiche.
L’avvento dell’UE sicuramente ha portato scompiglio nella visione dei rapporti tra gli stati
nell’ordinamento, così come altri due elementi, e hanno in qualche modo mitigato le
caratteristiche dei soggetti del diritto internazionale e di conseguenza le caratteristiche della
tutela
struttura dell’ordinamento. In particolare: valorizzazione intervenuta a metà del ’900 della
dei diritti fondamentali dell’individuo. Sono state elaborate, quindi a partire dal 1940, tutta una
serie di strumenti di diritto internazionale, convenzioni e trattati, posti a tutela dei diritti
fondamentali dell’individuo, che prevedono delle garanzie dirette per l’individuo, non sul piano
interno, ma sul piano del diritto internazionale. Dall’altro lato c’è un ulteriore elemento di intrusione
globalizzazione
nella struttura internazionale, caratterizzato dalla che ha portato e inciso in
fenomeni migratori,
maniera profonda anche su non più contenibili sulla base di determinazioni
sovrane ed autonomi dei singoli stati statali, ma fenomeni migratori che hanno reso necessario un
intervento internazionale, sovranazionale, idoneo a regolamentarli. Questi elementi recenti che
hanno inciso sul contenuto delle norme di diritto internazionale, non hanno, invece, inciso sulla
struttura paritaria dell’ordinamento laddove gli stati rimangono, ad oggi, i principali soggetti di
diritto internazionale. La struttura paritaria dell’ordinamento internazionale significa che tutti gli
autonomia indipendenza
stati che fanno parte dell’ordinamento internazionale agiscono in e
valorizzando la loro sovranità nazionale nel loro territorio, sia sul fronte dell’attività normativa, che
esecutiva, che giurisdizionale. Ma seppur qualificabile come struttura paritaria, in realtà
l’ordinamento internazionale, con riferimento alle relazioni tra i soggetti di diritto internazionale, è
fortemente condizionato dalle relazioni internazionali e dal ruolo economico e politico che
ciascuno stato riveste nell’ordinamento. Se è vero che dal punto di vista del diritto, della
creazione delle norme e della loro applicazione, il diritto internazionale è caratterizzato da una
struttura paritaria, tutti gli stati hanno lo stesso valore e lo stesso ruolo nel diritto internazionale,
gli stessi criteri e le stesse capacità di creare norme, e di esserne soggetti, è anche vero però che
l’applicazione di queste norme e l’opportunità o meno di creare norme, è fortemente influenzata
da un aspetto che prescinde il diritto e riguarda, invece, i rapporti e le relazioni internazionali, dove
tutti gli stati non hanno lo stesso valore, perchè rapportarsi con gli USA piuttosto che la
Repubblica Popolare del Congo, è diverso. Le relazioni internazionali, seppur siano esterne
rispetto al diritto internazionale, ne influenzano la creazione di norme e la loro applicazione.
I SOGGETTI PRIMARI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
stati soggetti del diritto internazionale
Gli sono già a partire dal XVII secolo. Viene individuata
una data significativa per la nascita del diritto nazionale interno, che viene fatta coincidere con la
Pace di Westfalia,
nascita degli stati sovrani, ovvero con la nel 1648, fine della Guerra dei
Trent’anni, quando il potere statale si consolida come indipendente rispetto al potere papale.
Potere spirituale e potere temporale vengono scissi. A seguito della Pace di Westfalia nascono i
primi stati sovrani che esercitano un potere sovrano indipendente nei confronti di una popolazione
che viene individuata e saziata du un determinato territorio. L’utilità di definire un soggetto come
stato o meno è legata all’attribuzione della qualifica di soggetto di diritto internazionale. Serve
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capire se un ente collettivo sia o meno uno stato, per capire se è soggetto o meno di diritto
internazionale, se ha o meno capacità giuridica di diritto internazionale. Se può o meno
concorrere alla creazione delle norme ed essere soggetto passivo dell’applicazione di quale
stesse norme. Se un determinato soggetto non è qualificabile come stato, non può partecipare ai
trattati internazionali, che riguardano gli stati, e non vede applicarsi le norme di diritto
internazionale. Nell’ordinamento italiano, come in tutti gli altri ordinamenti internazionali, c’è una
norma del codice civile che dice quando attribuire capacità giuridica e d’agire, definisce il
soggetto di diritto all’interno di un ordinamento. Una norma giuridica definisce i limiti dell’esercizio
della soggettività di diritto. Nell’ordinamento internazionale è diverso: la qualifica di stato non è
attribuita sulla base di un procedimento di diritto internazionale oppure dai singoli stati o da un
organo sovrastatale che impone la sua volontà; la nozione di stato discende, e quindi la
esistenza di elementi fattuali
personalità giuridica di diritto internazionale, dalla che devono
verificati in concreto. nozione pregiuridica, prescinde dall’applicazione di una
essere È una che
qualsiasi norma ed è solo collegata all’esistenza di alcuni elementi fondamentali. Qualora un ente
collettivo presenta questi elementi, è uno stato. Sono essenzialmente due elementi: si parla di
sovranità esterna sovranità interna.
stato laddove l’ente collettivo sia dotato di e
sovranità esterna.
La
•
Essa è definita anche indipendenza e consiste nell’origine dell’ordinamento giuridico in questione.
Nel fatto che la legittimità dello stato e le sue norme di funzionamento, non dipendano
giuridicamente da un altro soggetto. Lo stato deve trovare in se stesso la fonte della sua
legittimità e non deve dipendere dalla fonte di un altro stato. Non deve esistere un altro soggetto
capace di imporre la propria volontà al soggetto in questione. Imporre la propria volontà in senso
dipendenza economica o
giuridico. Non rileva ai fini della qualificazione della sovranità esterna, la
giuridica.
politica. Soltanto l’indipendenza Non rileva nemmeno, ai fini di verificare l’esistenza
della sovranità esterna, che lo stato, seppur originariamente indipendente, su base volontaristica
limitare la propria sovranità,
scelga di ad un altro ordinamento. Come gli stati membri dell’UE. Con
riferimento a questo elemento è chiaro che le Regioni italiane non hanno sovranità esterna, anche
se hanno competenza legislativa, ma le loro competenze sono stabilite ed attribuite in base ad un
atto statale che attribuisce loro una competenza, non hanno originalità nella loro struttura
giuridica, ma deriva dall’ordinamento statale nel suo complesso. Così come i Land della
Germania; i Cantoni della Svizzera, che sono più autonomi rispetto alle regioni, ma in ogni caso il
loro ordinamento giuridico deriva dall’ordinamento sovrano. Questione più particolare: la
California, il Michigan, l’Ohio, il New Mexico, non sono stati, perchè fanno parte di uno stato
federale, che sono gli USA. L’unico soggetto di diritto internazionale sono gli USA. I singoli stati
federati sono articolazioni interne di quell’ordinamento, la cui legittimazione deriva dallo stato
federale. Qualora esista una norma federale adottata dagli USA, questa incide e vincola i singoli
stati federati, sovrasta l’ordinamento su base locale. Dal punto di vista del diritto internazionale,
anche soggetti qualificabili come stati, non lo sono per il diritto internazionale. Non sono soggetti
di diritto internazionale. Perchè laddove uno di questi violi una norma di diritto internazionale, a
subirne le sanzioni sarà lo stato, stato come soggetto di diritto internazionale.
sovranità interna.
La
• effettività dell’ordinamento giuridico,
Definita anche consiste in una triade di concetti:
- governo;
- popolo;
- territorio.
Un ente collettivo è dotato di sovranità interna quando ha un’organizzazione di governo capace di
esercitare effettivamente, ed in maniera indipendente, il proprio potere di governo su una
determinata popolazione stanziata, localizzata, su un determinato territorio. Un ente collettivo è
qualificabile come stato quando ha una organizzazione di governo capace di esercitare il proprio
potere di governo, in maniera efficace ed effettiva, su una popolazione stanziata su un
determinato territorio. L’ordinamento italiano ha sovranità interna: ha un governo autonomo che
esercita i suoi poteri su un popolo, all’interno di un territorio. Non rileva l’attività di governo, come
viene articolata la distribuzione territoriale del suo governo, ad esempio du base regionale, locale.
Non rileva nemmeno la dimensione del territorio su cui si esercita questo potere di governo. San
Marino è uno stato, seppur piccolissimo, ha un proprio potere di governo che esercita sui suoi
cittadini, stanziati all’interno dei sui confini. Così come il Principato di Monaco, la Città del
Vaticano. 3
Qualsiasi ente collettivo che presenti gli elementi della sovranità interna o esterna è qualificabile
come stato e quindi è soggetto del diritto internazionale. Uno stato che non presenti questi
elementi, non è un soggetto di diritto internazionale. Si è discusso per molto tempo, circa la
rilevanza di ulteriori elementi per qualificare un soggetto come stato, ma ad oggi non vi è certezza
della necessità di questi elementi. Soltanto i requisiti di sovranità qualificano un soggetto come
riconoscimento formale, rispetto del principio di
stato. Gli altri elementi di cui si discute sono:
autodeterminazione dei popoli, rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo. Ci si è chiesti se
soggetti che presentano le caratteristiche della sovranità interna ed esterna siano qualificabili
come stati di diritto internazionale ma che non rispettano le altre caratteristiche. Ad oggi si nega la
rilevanza di questi tre elementi come costitutivi di uno stato, ma non si può negare la loro
rilevanza nelle relazioni internazionali, cioè nell’applicazione di quello che è il diritto internazionale.
• Riconoscimento formale
Si è discusso per molto tempo, e ancora oggi si discute, nel senso che c’è parte della dottrina
che ritiene che siano elementi rilevanti circa la necessità per uno stato, o un ente collettivo, di
essere qualificabile come stato, debba essere riconosciuto dagli altri soggetti di diritto
procedimento formale,
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