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Adattamento

Quando si è parlato dei trattati, si è visto il procedimento di formazione dei trattati e poi alcuni elementi essenziali inerenti al funzionamento del trattato, in particolare le riserve e l'interpretazione dei trattati, entrambi aspetti disciplinati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, entrambi aspetti di per sé disciplinati da norme consuetudinarie per la larga parte, perché, in realtà, la Convenzione di Vienna ha introdotto delle nuove norme in materia soprattutto di riserve, norme che, seppur state adottate, non erano norme consuetudinarie ma che ad oggi si può dire sono diventate norme consuetudinarie. A prescindere dal fatto quindi che uno stato sia o meno vincolato dalla Convenzione di Vienna, le norme sul diritto del trattato sono norme di diritto consuetudinario e vincolano, pertanto, tutti gli stati membri della comunità internazionale. Quando si è parlato dei trattati, si è detto che una

Una delle fasi di conclusione del trattato è l'entrata in vigore, che è stata collegata o ad una data fissa o a un intervento di un certo numero di ratifiche. Quando si parla di entrata in vigore, si parla dell'efficacia e della produzione degli effetti rapporti tra i soggetti sul piano internazionale, ossia sul piano del diritto internazionale. Nel momento in cui questi soggetti sono gli stati, essenzialmente, e gli altri soggetti, l'entrata in vigore di una norma internazionale fa sì che sorga nell'ordinamento internazionale un vincolo giuridico sui soggetti destinatari della norma internazionale stessa. Il fatto che i soggetti dell'ordinamento sono essenzialmente gli stati comporta che nel momento in cui un trattato o una consuetudine entra in vigore, diviene applicabile, essa crea diritti e obblighi in capo agli stati. Quello che occorre esaminare è in che modo questa norma può creare diritti e obblighi all'interno dei rapporti tra i soggetti sul piano internazionale.

singoli ordinamenti statali; in che modo una norma che nasce per regolamentare una norma tra stati, può creare diritti e obblighi in capo agli individui, che non sono di per sé soggetti di diritto internazionale, e che si localizzano all'interno di un ordinamento statale. approccio dualistico Premessa: l'ordinamento italiano adotta un approccio dualistico con riferimento ai rapporti tra diritto internazionale e diritto interno. L'approccio dualistico comporta che i due ordinamenti, interno e internazionale, che sono separati e che hanno soggetti diversi, hanno fonti diverse. Le fonti dell'ordinamento internazionale sono i trattati, le consuetudini e le fonti di terzo grado, mentre le fonti dell'ordinamento interno, per quanto riguarda l'Italia, sono la Costituzione, le leggi, gli atti con forza di legge. Essendo due ordinamenti separati, le gerarchie delle rispettive fonti sono separate. Nell'ordinamento internazionale non c'è una vera e propria gerarchia,

mentre c'è nell'ordinamento interno, nel senso che la Costituzione è al disopra delle legge. Essendo ordinamenti separati, per fare in modo che un atto adottato nell'ordinamento internazionale produca effetti nell'ordinamento interno è necessario creare un ponte, un collegamento tra i due ordinamenti. Questo può essere necessario perché, ipotesi tipica, il trattato internazionale riguarda ad esempio una materia oggetto di rapporti privati, come la convenzione di Vienna sullacompravendita di beni: è un trattato che uniforma il diritto materiale, con riferimento alla compravendita internazionale, prevede delle regole uguali per tutti gli stati che aderiscono alla convenzione; è una convenzione che si colloca nell'ambito dell'ordinamento internazionale, perché è un tratto internazionale, che ha come destinatari gli stati, viene stipulata e ratificata tra gli stati, ma è destinata a

regolamentare i rapporti tra gli individui, perché è una convenzione sulla compravendita. Si pensi alla convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione, che precede il Regolamento Bruxelles 1, è una convenzione internazionale stipulata tra stati, ma destinata a disciplinare o ad applicarsi agli individui, perché riguarda la possibilità di avere un giudice piuttosto che un altro. Nel momento in cui la convenzione, strumento di diritto internazionale, entra in vigore diventa obbligatoria per gli stati. Gli stati, per poter attuare la convenzione, per poter dare applicazione, per poter rispettare le norme del trattato, devono renderla applicabile nei confronti dei loro cittadini, residenti nel loro territorio, devono trasporre lo strumento internazionale dal piano internazionale che riguarda i rapporti tra stati al piano interno che riguarda i rapporti tra gli individui. Questo passaggio si

Ciascuno stato ha le proprie forme di adattamento e può differenziare l'adattamento dalle consuetudini dai trattati internazionali. La regola generale di diritto internazionale è che affinché una norma di diritto internazionale produca effetti all'interno di un ordinamento nei confronti dei singoli individui è necessaria la procedura di adattamento ad opera dello stato, attraverso strumenti e norme di diritto interno dello stato, che si collocano quindi, per la gerarchia delle fonti del diritto nazionale. Questa è la regola generale che però subisce delle eccezioni, perché, in prima battuta esistono norme di diritto internazionale che seppur si collocano sul piano internazionalistico dei rapporti tra stati, in realtà attribuiscono diritti e obblighi agli individui riconoscendoli come soggetti parziali del diritto internazionale.

Prima eccezione: La CEDU è una convenzione in materia di diritti fondamentali.

convenzionesoggettività all'individuo. Tra stati che riconosce una Il contenuto di tali trattati, il fatto che riguardano i diritti dell'individuo, che gli riconoscono una soggettività, e che quindi gli permettano, ad esempio, di adire alla corte europea dei diritti umani, non fa venir meno la natura internazionale del trattato stesso, non far venir meno la necessità di procedere all'adattamento, affinché questi trattati producano effetti nell'ordinamento nazionale. L'Italia nel momento in cui ha aderito alla CEDU e l'ha ratificata, ha anche proceduto ad adattare il proprio ordinamento con una legge interna che funge da ponte tra ordinamento intero e internazionale. Lo stesso vale per le pronunce degli organismi internazionali, dei giudici internazionale, come la corte EDU, che tale convenzione applica. Le sentenze della corte EDU sono sentenze di un giudice internazionale che riguarda i rapporti tra stato e individuo, che devono

essere trasposte sul piano interno, non hanno efficiacia diretta, per poter produrre effetti all'intento di un ordinamento. Anche qui con riferimento alle sentenze della corte EDU si è assistito ad una prassi contrastante con la regola generale che impone la necessità di adattamento, perché ci sono casi in cui i giudici interni dell'ordinamento italiano hanno dato direttamente efficiacia e hanno applicato senza il filtro dello stato nazionale le sentenze della corte nei procedimenti pendenti dinanzi a loro o hanno considerato come abrogata una legge interna sulla base di una sentenza di condanna della corte EDU. Con riferimento alla procreazione medicalmente assistita, in Italia c'è la l. 40/2004 che imponeva dei criteri rigidi per poter accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; in particolare, prevedeva che potessero accedere a queste tecniche e alla diagnosi preimpianto, solo coloro che fossero portatori di alcune specifiche

malattie genetiche. Una coppia di coniugi italiani hanno una figlia affetta di fibrosi cistica. Decidono di avere un secondo figlio, ma anche questo rischiava di nascere affetto della stessa malattia. La moglie chiede di accedere alla procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto. Tale concessione le viene negata perché la fibrosi cistica non era elencata tra le malattie con cui si sarebbe potuta accedere alla tecnica di procreazione assistita. La coppia dice ciò ledeva un loro diritto fondamentale. Negare la procreazione medicalmente assistita e la diagnosi preimpianto sarebbe una limitazione del diritto della coppia di avere accesso alla vita familiare. Il governo italiano si difende davanti al procedimento ritenendo che questa fosse una scelta politica legata alle esigenze di tutelare il nascituro e di evitare di limitare la selezione degli embrioni, perché questo riporterebbe a discorsi di selezione della razza, fatti durante il regime nazista e fascista.

Il governo giustifica la propria scelta legislativa. La Corte EDU ritiene, invece, che l'ordinamento italiano con la l. 40/2004 impedendo la procreazione assistita e la diagnosi preimpianto violi l'art 8 CEDU, perché solleva una contraddizione in termini, per cui da un lato non si ammette l'analisi preimpianto, ma dall'altro si ammette l'aborto, fino al sesto mese, in caso di malattie particolare, andando quindi a contraddire in termini la base della l. 40/2004. Rileva quindi che la l. 40/2004 nel momento in cui non ammette la diagnosi preimpianto, con riferimento alle malattie che comunque hanno un impatto sulla vita familiare di un certo tipo, viola l'art 8 CEDU. Trattandosi di una sentenza di una corte internazionale, la conseguenza logica e immediata di questo tipo di provvedimento dovrebbe essere quella di un intervento del legislatore italiano che va a rimuovere, sulla base della sentenza, la normativa ritenuta confliggente con l'art 8.

Essendo i destinatari del diritto internazionale essenzialmente gli stati, i destinatari anche delle sentenze delle corti internazionale, perché questa sentenza produca effetti all'intento dell'ordinamento italiano, è necessario un intervento dello stato in questo senso. Succede però che a partire dalla sentenza in questione, le strutture sanitarie hanno iniziato ad ammettere alle procreazioni assistite tutti i soggetti che presentassero caratteristiche simili o assimilabili a quelle del caso portato davanti alla corte EDU, senza che vi sia stata fatta una modifica da parte del legislatore e delle autorità interne. Gli effetti della sentenza della corte EDU si sono prodotti direttamente nei confronti dell'individuo all'interno dell'ordinamento. Lo stesso è avvenuto, pochi mesi successivi a questa sentenza, con riferimento alla fecondazione eterologa, la possibilità di fecondare un ovulo con gameti di un partner non appartenente.

Formattazione del testo

alla coppia. Ipotesi non ammessa dalla l. 40/2004, ma che in virtù di una sentenza della corte EDU è ormai una pratica ammessa nell’ordinamento italiano. l’UE e gli atti di diritto

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Publisher
A.A. 2019-2020
49 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alewefly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Maestri Maria Elena.