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MAI APPLICAZIONE DELL'ART. 42 ALLA LETTERA!
25/09/19 - Art. 52, l'Organizzazione delle Nazioni Unite non vieta agli stati membriPer quanto riguarda il Capitolo 8di realizzare delle organizzazioni regionali che perseguano lo stesso scopo dell'ONU. Ma vi sono dei limiti,come il fatto che gli statuti di tali enti debbano essere conformi alla Carta delle Nazioni Unite. La logica è legata al principio di sussidiarietà, per poter agire e risolvere i problemi in maniera effettiva. Il secondo paragrafo dell'art. 52, prevede che non si possano risolvere controversie internazionali con l'uso della forza. L'art. 53, comma 1 - non si parla solo di tolleranza ma tali accordi/agenzie possono essere usate dal Consiglio per la realizzazione di azioni coercitive, sotto la sua autorizzazione. In questo modo gli accordi regionali non sono altro che un "braccio operativo" del Consiglio di Sicurezza. Una di queste è la Nato, lo
Art.5 - prevede difensiva per tutelare anche solo uno stato membro che sia stato attaccato e che faccia parte della NATO. Qui, mentre l'ONU ha una vocazione universale, rinveniamo un'alleanza militare e che tutte gli attacchi armati verranno comunicate al Consiglio perché possa
esserne aconoscenza e per poi agire; se verrà richiesto la cessazione dal Consiglio, verrà rispettata.–Art. 6 vengono definite le aree che potrebbero essere colpite (ad esempio, integrità territoriale) e comereagire, a seconda del luogo geografico o dello stazionamento delle parti.Anche qui manca la definizione di attacco armato, di distingue in aggressione agli stati o alle loro navi/aerei.
DEFINIZIONE DI ATTACCO ARMATO: anche se non troviamo una vera definizione nella Carta delleNazioni Unite, con la risoluzione 3314/1974 viene adottata una definizione. Il testo è molto ampio, ma l’art. 1stabilisce che per aggressione si intende qualsiasi attacco alla sovranità di uno stato, di qualsiasi tipo.– l’uso della forza armata è la prova di un atto di aggressione, anche se può essere commesso alla luceArt. 2di altre circostanze.–Art. 3 contiene un’ipotesi di atto di aggressione, e un elenco fra cui troviamo:
invasione del territorio con l'uso della forza, occupazione temporale e successiva annessione con l'uso della forza. Segue il bombardamento contro un altro stato/qualsiasi arma, blocchi di porto, attacco di forze armate, importante, l'invio di bande armate, mercenari che devono essere stabiliti di una gravità tale da essere considerati equivalenti ai fatti sopra elencati. Le prime ipotesi prevedono un esercito regolare, le bande armate no. Si passa da una nozione intuitiva ad una nozione estensiva. - di Sicurezza ha la possibilità di determinare, oltre l'elenco sopra fatto, cosa sia o no un'aggressione (discrezionalità e flessibilità).
30/09/19
PRIMA PARTE (PAGINE PER I FREQUENTANTI): Pag. 1-19 (lettura), cap.1 paragrafi 4, 5, 6, 9 (solo lettura);
Il divieto dell'uso della forza, oltre ad essere norma di diritto internazionale consuetudinario, trova base giuridica internazionale anche nell'ambito
Dell'art.2 della Carta ONU. È riconosciuto dagli Stati che questo di patto internazionale, ma fa parte di quell'insieme di norme non scritte divieto non è oggetto solo a livello che vincolano gli Stati, fin dalla loro formazione. 8 Tutti gli stati della comunità internazionale sono tenuti a questo divieto. Questa è una norma consuetudinaria che contempla un obbligo erga omnes, ovvero un obbligo che ogni stato deve rispettare nei confronti degli altri stati membri della comunità internazionale. È dovuto. Questo significa che tutti gli altri stati hanno il diritto di pretendere il rispetto di questo obbligo, anche se non sono vittime dirette di aggressione. Tale valore di pace è parte di tutti gli stati, individualmente e collettivamente.
CASO: sentenza della Corte Internazionale di Giustizia per quanto riguarda una controversia fra la Rep. Del Congo e l'Uganda, la prima si lamenta dell'invasione della seconda sul proprio territorio.
La controversia viene portata dinnanzi al principale organo giurisdizionale dell'ONU. Questa sentenza, al paragrafo 148, sancisce che il divieto di uso della forza è la pietra angolare della Carta ONU, ma la Corte aggiunge/cita una dichiarazione dell'ONU del 1970 sulle relazioni amichevoli; questa citazione è importante perché si sancisce più di quello previsto dall'art.2, quindi si deve evitare non solo l'uso della forza ma anche l'istigazione/acconsentire a organizzazioni dirette ad utilizzare l'uso della forza/minacce. Si sancisce che nessuno stato accetterà l'attività di bande terroristiche per rovesciare il regime di un altro stato. Queste sono declaratorie sulla base dell'esistenza di una norma di diritto internazionale, non scritta. La disposizioni che l'intervento illecito (Uganda) era di una tale intensità e durata, da dover condannare. La Corte ricorda anche e soprattutto a causa.
dell'intensità → EQUIVALENZAtale realtà come effettivo uso della forza,*definizioni Nato
Sulla base di questo, esiste anche una giurisprudenza pregressa, sia in ambito di atti dell'ONU, ma anche varieconvinti dell'esistenza di tale divieto di uso delladichiarazioni da parte di stati da cui si desume che essi sianoforza.
Restano altri dubbi, ad esempio, relativamente alla possibilità degli stati di intervenire per sostenere gruppiinterni che abbiano l'obbiettivo di capovolgere il sistema statale di quel Paese, anche in questo caso parliamodi elusione del divieto dell'uso della forza, ma c'è differenza tra richiedere aiuto, e aiutare forze volte arovesciare il governo esistente. Si discute anche in ambito di come l'intervento venga prestato, sia armato ofinanziario, la Corte di Giustizia ha fatto una distinzione fra quella che è ingerenza negli affari interni eviolazione del divieto di aggressione. Nella
sentenza Nicaragua (governo comunista, a cui si contrappongonoi Contras, finanziati dall'America, in particolari VS. USA si trova un'affermazione fondamentale, alfondi)paragrafo 228 → leggi.
La Corte ha ritenuto che la mera messa a disposizione di fondi, pur costituendo ingerenza negli affari interni,non costituisce l'elusione del divieto dell'uso della forza. Questo perché il diritto internazionale difende loStatus Quo, nonostante si effettivamente riconosciuta la presenza di governi anti-democratici, contrastati daribelli che vogliono affermare nuove libertà democratiche.
Al diritto internazionale non interessa la forma di governo, ma la difesa della sovranità di uno stato.
Altro caso, è relativo al fatto che alcuni stati siano intervenuti nel territorio di un altro stato per recuperarepropri cittadini, caso di dirottamento, con la liberazione di ostaggi contro il rilascio di altri individui/denaro.
Attualmente sono stati adottati
Diversi trattati internazionali per evitare che si riproduca tale situazione. Quello che succede è che lo stato in questione, interviene con Teste di Cuoio, per liberare i propri cittadini, si discuteva se l'uso della forza fosse in questo caso legittimo, sulla base della privazione di diritti fondamentale degli individui. Gli stati militarmente più forti difendono questi interventi, ma a livello di diritto internazionale, non ci sono presupposti per difendere tali interventi. Ovvio, si parla di una violazione della sovranità territoriale, sempre che lo stato richieda aiuto presso stati alleati.
Altro argomento importante è la questione della legittima difesa, che trova fondamento nella Carta ONU, riconosciuto all'art. 51, dove è evidente che viene riconosciuto il diritto all'auto difesa, e dall'altra emerge ancora la figura del Consiglio di Sicurezza, quindi la tutela trova fondamento in tale art. ma anche in una norma di diritto.
consuetudinario internazionale. La stranezza è che le due non coincidono, questo perché può capitare che uno stato non sia vincolato da una norma pattizia, quindi si trova la base di tale principio nella prassi. Questo produce delle differenze sul piano concreto.
L'art. 51, stabilisce che nulla pregiudica il diritto naturale di legittima difesa, sia individuale che collettiva. La legittima difesa individuale si basa sulle reazioni del singolo stato leso, mentre la legittima difesa collettiva si basa sull'intervento di altri stati in aiuto dello stato aggredito per esercitare tale diritto, ma il presupposto fondamentale è dettato dal fatto che occorre una esplicita richiesta d'aiuto da parte dello stato aggredito.
Per gli stati non vige l'obbligo di intervenire, ci deve essere una richiesta e si può scegliere se intervenire o meno. Per quanto riguarda la definizione di attacco armato, dovremo attendere il riconoscimento di
talecondizione da parte dello stato aggredito, oltre che dal Consiglio di Sicurezza, ma in seconda battuta. Quello che qui va sottolineato è un obbligo procedurale, prevista solo dall'art. 51, ovvero nel fatto che sarà la condizione della situazione in seguito al riconoscimento dell'aggressione. riportato al Consiglio di Sicurezza vincolo si rinviene nel fatto che l'esercizio dell'uso della forza sarà possibile fintanto che il Il secondo Consiglio non adotti le misure necessarie per mantenere la pace internazionale. È quindi necessario che il Consiglio adotti concretamente delle misure per raffreddare la situazione. Altro aspetto da sottolineare è che l'esercizio dell'uso della forza è limitato ad un obbiettivo di carattere difensivo, solo nei limiti per respingere lo stato aggressore. La norma consuetudinaria, rispetto all'art. 51, aggiunge i limiti della necessità e della proporzionalità, illità di vita o alla sicurezza personale. In altre parole, l'uso della forza deve essere proporzionato alla situazione e alle circostanze. Il primo limite può essere rappresentato dall'uso della forza solo come ultima risorsa, quando tutte le altre opzioni sono state esaurite. Questo significa che prima di ricorrere alla forza, si dovrebbero esplorare tutte le possibilità di risoluzione pacifica del conflitto. Ad esempio, attraverso la diplomazia, la negoziazione o la mediazione. Il secondo limite riguarda la necessità di una reazione proporzionata alla minaccia. Ciò significa che l'uso della forza deve essere commisurato al pericolo effettivo o presunto. Non si può rispondere a una minaccia minore con una forza eccessiva o sproporzionata. Ad esempio, se qualcuno ti spinge, non è giustificato rispondere con un pugno. Questi limiti sono fondamentali per garantire il rispetto dei diritti umani e per evitare abusi di potere. L'uso indiscriminato o sproporzionato della forza può portare a conseguenze gravi e ingiuste, compromettendo la sicurezza e la stabilità di una società. Pertanto, è importante che l'uso della forza sia sempre guidato da principi di proporzionalità e necessità.