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Fronte Polisario e riconoscimento della comunità del Sahara occidentale

Fronte Polisario è l’ente rappresentante sul fronte del riconoscimento della comunità della zona occidentale del Sahara. Potrebbe essere un argomento della prova.

Lo stato e il principio di effettività

Lo stato:

  • Nasce come ente di fatto.
  • Esiste/nasce in ragione del principio di effettività:
    • È un ente che non riconosce un’entità superiore.
    • Vi deve essere un ente che si propone come indipendente (dagli altri) e sovrano (capace di governare un popolo e mantenere il controllo su un territorio).
    • Indipendenza e sovranità sono situazioni che si esplicano con la forza.
  • Ha un ordinamento giuridico originario, trae da sé la ragione di esistere.

Lo stato non è un ente giuridico, non è il prodotto di norme giuridiche poiché queste norme andrebbero stabilite da un’entità superiore che non esiste. Nel diritto interno: i soggetti sono le persone fisiche e giuridiche, ogni stato stabilisce nel diritto interno come si formano e come operano. Il riconoscimento non è necessario per essere considerato Stato. Lo Stato è tale solo per il fatto di esistere. L’unico paragone che può esistere per comprendere l’ente di fatto stato è solo con il fatto della nascita: quando si nasce si esiste.

Enti giuridici e principio di attribuzione

Gli enti giuridici:

  • Ente creato dal diritto [nel diritto interno: es. le persone giuridiche]. Viene ad esistenza quando ottiene un provvedimento statale che lo abilita ad agire come soggetto di diritto (ente che ha l’attitudine ad avere diritti ed obblighi derivanti dell’ordinamento).
  • È un ente soggetto.
  • Nel diritto internazionale si costituiscono secondo diritto: cioè tramite trattato.
  • Godono di principio di attribuzione:
    • Ha un ordinamento che deriva dal trattato istitutivo.
    • È un ente fondato sul principio di attribuzione.
    • [È un ordinamento derivato].
  • Il trattato fissa gli ambiti di competenza.

Situazioni di perdita dell'effettività

  • Stati ex impero Ottomano: es. quando perse l’autorità sui territori, vennero costituiti dei territori controllati su mandato di UK e Francia.
  • Stati vassalli.
  • Domini britannici: costituiti come comunità autonome entro l’impero britannico (l’impero aveva l’effettività).
  • Protettorati: entità nate per effetto di accordo internazionale in cui uno stato decide di subordinarsi ad uno stato protettore. Il primo mantiene l’autorità per il diritto interno e uno stato protettore si occupa della politica estera e della difesa.
  • Stato fantoccio: es. Cipro del Nord. Situazione in uno stato “libera” il territorio di un altro stato senza poi lasciarlo effettivamente.
  • Stato occupato: es. Kuwait.

Effettività e riconoscimento

Effettività:

  • Vi sono dei criteri per poterne valutare l’esistenza: es. comprendere se le autorità locali sono indipendenti e sovrane.
  • È indipendente dal riconoscimento da parte di stati terzi.

Es. Kosovo:

  • L’ordinamento interno è ancora lacunoso.
  • Alcune funzioni sono stabilite dall’ONU.
  • L’ONU detiene l’amministrazione effettiva del territorio.

Il diritto internazionale non può imporre agli stati di fare il proprio governo. Il diritto internazionale non ha qui diritto di censura.

Ordinamento giuridico derivato

Ordinamento giuridico derivato:

  • Prende origine da un atto giuridico superiore.
  • È proprio degli enti autonomi.
  • L’autonomia è concessa da un ente superiore che poi controlla i suoi atti e li può annullare. Es. Lo stato è sovrano mentre le regioni sono autonome: hanno dei poteri che la costituzione fissa e determina. Le modalità stabilite dall’ente sovrano sono vincolanti per la regione. Lo stato può decidere di ampliare o ridurre l’autonomia delle regioni.

La sovranità esprime un ordinamento giuridico originario, “autocostituito”. L’Unione Europea si basa su un trattato ergo gli stati restano sovrani.

Confederazione

Uno stato cede la sovranità individuale per costituire un’entità federale. Da quel momento sarà la costituzione federale a regolare i rapporti tra gli stati. In altri termini, vi sarà un’entità superiore atta a regolare i loro rapporti. È lo stato federale l’ente che gestisce i rapporti internazionali con gli altri stati. Tale forma d’aggregazione nasce con la Germania in cui stati indipendenti e sovrani fecero un accordo fra loro in cui decisero di condividere la politica estera e l’esercito pur mantenendo la loro indipendenza. Questi altresì si garantiscono aiuti reciproci nel caso in cui il territorio di uno di loro sia minacciato. Al contrario nell’Unione Europea, la politica estera e la difesa sono ancora indipendenti, ogni stato è autonomo a riguardo.

Fake states o stati falliti

Es. Somalia, vi sono clan rivali che combattono tutti contro tutti. L’autorità statale decade e non viene sostituita da un’altra abile a mantenere il dominio sui territori. Tecnicamente la Somalia come stato non esiste più poiché non vi è un’autorità statale che esercita il dominio. Tuttavia, non viene dichiarata come estinta poiché altrimenti i territori sarebbero nullius e quindi conquistabili. Vi è una sentenza del 1992 della “Divisione del banco della regina”.

Il caso: la Somalia acquistò un carico di riso da ritirare al porto di Mogadiscio, prima che arrivi scoppia la guerra civile e il comandante della nave non se la sentì di consegnare il carico e quindi se ne andò col carico. Quel riso venne messo in vendita e il denaro viene messo a disposizione del governo somalo. Qualche tempo dopo si presentano alcuni che asserivano essere rappresentanti del governo. A quel punto il giudice dovette verificare che questi fossero veramente coloro i quali esercitavano la funzione di governo sul territorio. Iniziò un processo di ricerca di effettività del governo, si cerca di verificare se il governo che si presenta è effettivamente capace di governare il territorio. La corte stabilì che il governo provvisorio non aveva i requisiti e che quindi la repubblica somala non aveva un governo. La corte precisò che il riconoscimento come tale non equivaleva ad un elemento di conferma della statualità: non basta il riconoscimento da parte di governi amici del presunto governo somalo per stabilire l’effettività del governo.

Il riconoscimento può dare una spinta all’effettività e in questo senso non essere privo di effetti. Altrimenti l’ingresso alle Nazioni Unite non stabilisce l’effettività di uno stato ma è un importante elemento per comprendere se un’entità statale è effettiva o meno.

Workshop sulla crisi ucraina

Serve per insegnare le basi di un rapporto tematiche. Possono essere assegnati 6 crediti, non c’è un voto ma un pass o fail. Vi è un modulo di frequenza. Si viene introdotti alla crisi e alla fine vi sarà la suddivisione in gruppi e l’assegnazione di un topic da analizzare. Si prepara poi un report (in inglese) e una presentazione via ppt (in inglese). Serve mandare una mail con una lettera motivazionale, entro il 1º ottobre. Sul perché familiarizzare con la crisi ucraina, entrare su un metodo di reporting in ambito dei diritti umani. In italiano. Il laboratorio è in lingua inglese. filippo.rosin@unipd.it per mandare la mail. Giovedì 18 ottobre. Settimana dal 26 al 28 ottobre nei pomeriggi.

Carrier coaching

Si svolge solo in inglese poiché è la lingua che viene utilizzata per gli internship. Sono incontri col tizio, si usa un’alfabetizzazione del linguaggio di coloro i quali svolgono le selezioni. Il corso vuole dare competenze fondamentali per dialogo, planning e teamwork. Questo comprende la possibilità di consulenza la mattina. Stanza 3, 16 via del Santo 28. 11/ottobre alle 10.30 alle 12.

Riconoscimento e comunità internazionale

Il Riconoscimento:

  • È un atto politico.
  • È una dichiarazione di volontà con la quale si considera un nuovo soggetto come pari.
  • Dal punto di vista giuridico non ha nessun valore (non dà e non toglie nulla). Infatti, l’ente stato è tale quando compare allo stesso livello di tutti gli altri che non riconosce un’autorità non superiore.
  • Può essere esplicito e tacito. Un esempio del tacito può essere un trattato bilaterale.
  • Es. gli stati Arabi quando partecipano a conferenze nelle quali vi è anche la rappresentanza di Israele asseriscono che la loro partecipazione non implica il riconoscimento implicito di quest’ultimo.

La comunità internazionale:

  • È l'insieme degli Stati e delle altre organizzazioni o istituzioni le cui relazioni reciproche si basano sul diritto internazionale.
  • Vige dalla pace di Vestfalia.
  • Caratteristica di tutti i soggetti è di essere pari tra loro: gli stati sono soggetti superiorem non recognens.
  • Non è un ente giuridico ma solo un raggruppamento.

Parità: elemento giuridico strutturale.

Articolo 2 e principi delle Nazioni Unite

L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:

  1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. Qualsiasi ricostruzione non riconducibile al principio di parità non è giusta.

Ammissione alle Nazioni Unite

L’ammissione alle Nazioni Unite è tendenzialmente universale. Infatti, ne fanno parte tutti gli stati tranne quelli che hanno difficoltà a farsi riconoscere.

Articolo 4

  1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.
  2. L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’ingresso alle Nazioni Unite è un atto giuridico.

Gli stati e il dominio riservato

Art. 2.7

Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII.

Si prediligono i mezzi pacifici per la risoluzione delle controversie: art. 33 Ovvero Mezzi diplomatici e Mezzi giuridici. In ragione dell’art. 2.4 che vieta l’uso della forza. Prima dello statuto dell’ONU era normale per gli stati risolvere i loro problemi a mezzo dell’uso della forza. Esistono delle eccezioni per le quali l’uso della forza è consentito. 1986 Contenzioso Nicaragua e USA, si asserisce che il divieto di uso della forza è una norma generale e il divieto di aggressione è ius cogens.

Dominio riservato: l’ONU non è autorizzato ad intervenire nella competenza interna dello stato.

Competenza interna

  • Sono tutte quelle materie per cui non esistono norme di diritto internazionale. Lo stato ha obblighi nel caso vi siano trattati. In altre parole: dove non c’è un trattato.
  • Oppure esistono delle materie che sono necessariamente di competenza interna. Lo stato deve avere quindi una sfera di situazioni intoccabili nella sfera internazionale. Il dominio riservato è quell’insieme di provvedimenti con cui si dispongono effetti sulle persone fisiche. Infatti, affinché ciò avvenga deve esservi una norma dello stato (es. recepimento della norma).

Dominio riservato: esclusività giuridica nei confronti dei cittadini. Altri accordi prevedono una necessaria attuazione nazionale. I trattati internazionali producono effetti sugli stati essendo questi i soggetti del diritto internazionale. I cittadini sono beneficiari delle norme solo dopo la ratifica dello stato di appartenenza.

Eccezioni

  1. La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo produce effetti direttamente sui cittadini ed gli stati che hanno partecipato e ratificato la convenzione. Gli individui hanno in questo caso una soggettività parziale.
  2. Il diritto dell’EU ha carattere sovranazionale. Secondo una sentenza del 1963, i cittadini possono trovare giovamento diretto, come cittadini europei. Es. I regolamenti sono atti immediatamente applicabili a tutti i cittadini. Il singolo ha il diritto poiché può farlo valere.

Le convenzioni ONU sui diritti dell’uomo non sono operative per i singoli se non quando lo stato ha ratificato. Beneficiario: soggetto che ne trae beneficio ma non ne è soggetto.

Il singolo

Solitamente non è coinvolto direttamente dal diritto internazionale poiché questo regola i rapporti tra gli stati. Vi sono delle situazioni nelle quali i singoli sono comunque soggetti al diritto internazionale, ad es. quando vengono citati in giudizio dalle corti penali internazionali. Esistono convenzioni con le quali gli stati si impegnano a penalizzare certe attività come traffico di organi o altro. In questo caso gli stati si impegnano al loro interno a promulgare una legge contro tali crimini. Il riservato dominio viene meno se si tratta dell’applicazione di norme attinenti al capo VII es. per tutelare i diritti umani.

Quando l’ONU sanziona con l’embargo dei paesi target affinché desistano da un determinato comportamento producono effetti anche sui commercianti dei prodotti sottoposti ad embargo nonché sui cittadini. Normalmente le misure di embargo vengono recepite dagli stati sebbene non sia necessario. Gli atti ONU sono solo nelle lingue ufficiali, quindi il decreto di recepimento del singolo stato deve essere fatto affinché i cittadini ne siano informati. Gli atti dell’Unione devono esser fatti nelle lingue ufficiali degli stati. Il problema è nelle sfumature che può assumere la traduzione del testo nelle varie lingue. La Corte ha quindi deciso di privilegiare nella traduzione lo scopo dei trattati.

Soggettività, effettività, governo più o meno effettivo

Sugli stati: Libia, Somalia, Transnistria.

L’Unione Europea

  • È un soggetto di diritto internazionale.
  • Opera al pari degli stati nello scenario internazionale. Sebbene ella non abbia alcune caratteristiche come il governo di un territorio e di cittadini.
  • È un organismo giuridico derivato: si costituisce a seguito di un trattato istitutivo.
  • La sua soggettività è quindi derivata. Ha una situazione particolare in quanto produce effetti oltre le parti che l’hanno costituita. Infatti, tecnicamente gli accordi producono effetti solo per le parti.

[Soggetti di diritto internazionale: attitudine ad essere titolari di diritti ed obblighi posti dall’ordinamento]. Quindi come si passa da un accordo che produce effetti sulle parti ad un ente che produce effetti oltre le parti? La risposta viene data da una sentenza della Corte Internazionale di giustizia prodotta poco dopo la costituzione dell’ONU (non era un organo ancora così collegiale). Il caso: un rappresentante ONU venne assassinato mentre si recava in Israele (non era parte dell’ONU) in missione. Il problema era se aveva titolo a chiedere il risarcimento l'ONU o il paese di provenienza dell’inviato. La corte asserisce che ne aveva titolarità l’ONU poiché è un’organizzazione che produceva effetti sugli stati terzi essendo riconosciuta come soggetto giuridico internazionale.

Le organizzazioni internazionali hanno titolarità di diritti che possono anche essere diversi da quelli degli stati contraenti. Gli stati terzi rispetto l’organizzazione e i contraenti possono rapportarsi in diversi modi rispetto l’organizzazione e medesima: riconoscerla, non riconoscerla etc. Es. L’URSS e satelliti non ritenevano competente la Comunità europea e volevano concludere accordi solo con gli stati. Quando una comunità diventa sempre più importante, viene più facilmente accettata come interlocutore, in questo modo le viene riconosciuta una sorta di effettività. Acquista una dimensione di entità che al posto degli stati svolge attività di governo. L’UE si guadagna tale posizione sulla scena internazionale.

Gli organismi internazionali possono acquistare una dimensione per la quale gli altri le guardano come soggetti. Esistono organizzazioni non considerate come soggetti. La soggettività verso i terzi non è conferita dagli stati ma si produce in virtù della sua effettività. L’UE è un soggetto di diritto internazionale, si basa sul principio di attribuzione. Ha le competenze conferite dal trattato.

Articoli del trattato UE

  • Art. 1 trattato UE Funziona un principio di attribuzione.
  • Art. 3 Fissa i fini generali.
  • Art. 3.4 Unione economico/monetaria.
  • Art. 3.6 Persegue obiettivi con mezzi in ragione delle competenze che le sono attribuite.
  • Art. 4.1 L’UE e gli stati si assistono e cooperano nel rapporto reciproco.
  • Art. 5 La limitazione si fonda sul principio di attribuzione.

Il modo di esercitare le competenze fa leva sul principio di sussidiarietà: interviene solo dove sarebbe più efficace rispetto l’agire degli stati. Art. 50 Esiste il diritto di recesso.

Il riservato dominio nell’UE viene meno essendo un organismo che può adottare atti che agiscono sui singoli. Vi è un carattere sovranazionale, il riservato dominio che gli stati considerazioni indispensabile per il benessere, nel diritto UE viene meno nel.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher r.deluchi96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pietrobon Alessandra.
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