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I CONTROLLI D'IMPRESA: DAL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AICONTROLLI DI MERCATO.
Con la legge 7 giugno 1974 n.216 relativa al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari, e con il decreto attuativo di cui al d.P.R. 31 marzo 1975 n.136, le funzioni di controllo contabile e di valutazione del patrimonio sociale (originariamente facenti capo al collegio sindacale), nonché la certificazione del bilancio, sono state attribuite a una società di revisione iscritta in apposito Albo speciale tenuto dalla Consob.
Con il successivo Testo Unico della Finanza del 1998 è stata introdotta una nuova e organica disciplina della revisione contabile, superando le incertezze relative alla ripartizione di competenze tra i due organismi di controllo e confermando la scelta di attribuire alla società di revisione il controllo contabile e la certificazione sui bilanci, e di affidare al collegio medesimo la vigilanza sulla gestione, articolata nei noti doveri.
Con la riforma del diritto societario del 2003 il riparto di competenze delineato dal Testo Unico è stato esteso alle società azionarie di diritto comune. Anche in tali società il controllo contabile compete ora di norma a un soggetto esterno all'organizzazione sociale (revisore contabile o società di revisione).
Con la legge 28 dicembre 2005 n.262 (c.d. legge sul risparmio) seguita dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n.303, sono state introdotte varie modifiche alla disciplina della revisione contabile, riprendendo soluzioni già adottate negli Stati Uniti.
Con il d.lgs. 2 febbraio 2007 n.32 emanato in attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660 CEE 83/349 CEE relative ai conti annuali e consolidati, è stato arricchito il contenuto della relazione attraverso la quale il revisore esprime il suo giudizio sul bilancio.
Con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.39 (c.d. Testo Unico della Revisione) emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE, operando una sostanziale armonizzazione a livello europeo degli obblighi delle società di capitali in materia.- L'attività caratteristica della società di revisione si articola in una serie di compiti, riassumibili nell'espressione controllo legale dei conti, il cui svolgimento è finalizzato al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio.
- La società di revisione incaricata di effettuare la revisione legale dei conti deve:
- Esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, su quello consolidato, illustrando i risultati della revisione legale.
- Verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corretta rilevazione dei fatti di gestione
deve svolgersi in corso di esercizio. Questo principio di continuità del controllo era già stato esplicitato dalla CONSOB la quale aveva stabilito che tali verifiche dovranno avvenire trimestralmente precisando che per alcune tipologie di società potrà rendersi necessario effettuare verifiche ad intervalli di tempo più breve con l'obbiettivo di accertamenti specifici (verifiche mirate).
In merito poi alla natura della revisione legale, va osservato che essa non implica qualsiasi forma di intervento nella redazione del bilancio, la cui responsabilità compete in via esclusiva agli amministratori della società, ma si sostanzia, ed esaurisce nel verificare che la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio siano avvenute in modo conforme a legge e che le rappresentazioni contabili siano veritiere e corrette.
Il giudizio sul bilancio. L'attività di revisione è finalizzata come di è detto al rilascio di
se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato presentano alcune irregolarità o problemi che devono essere segnalati e risolti. - Un giudizio negativo, se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato presentano gravi irregolarità o problemi che mettono in dubbio la correttezza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie. - Un giudizio con riserva, se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato presentano alcune irregolarità o problemi, ma non così gravi da mettere in dubbio la correttezza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie. È importante sottolineare che il giudizio della società di revisione non garantisce la correttezza assoluta del bilancio, ma fornisce un'indicazione qualificata sulla sua affidabilità. Gli investitori devono quindi valutare attentamente il giudizio della società di revisione insieme ad altre informazioni disponibili prima di prendere decisioni finanziarie.qualora emergano significative mancanze di conformità alle norme che disciplinano il bilancio; significativi disaccordi con gli amministratori rispetto ai criteri contabili, errori nella loro applicazione o inadeguatezza dell'informazione; significative limitazioni al procedimento di revisione per impedimenti tecnici o restrizioni imposte dagli amministratori; presenza di una situazione di incertezza significativa non adeguatamente descritta in bilancio. - Un giudizio negativo qualora gli effetti dei rilievi concernenti significative mancanze di conformità alle norme che disciplinano il bilancio, ovvero significativi disaccordi con gli amministratori rispetto ai criteri contabili, errori nella loro applicazione o inadeguatezza dell'informazione sono così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme. - Una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, per leipotesi: a) Di gravi limitazioni alle procedure di revisione, di guisa che mancano gli elementi indispensabili per un giudizio. 46 di 53 b) Di incertezze che siano tali da porre in discussione l'attendibilità complessiva del bilancio o la continuità aziendale. Negli ultimi tre casi, la società di revisione espone analiticamente nella relazione i motivi della propria decisione; inoltre in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob, la relazione della società di revisione, peraltro ha un contenuto complesso. La relazione comprende infatti: - Un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale. - una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'identificazione dei principi di revisione osservati. - Il giudizio sul bilancio che indica se questo è conforme alle norme che nedisciplinano l'elaborazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. - Eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscono rilievi. - Un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. - Deve anche contenere una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'azienda sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale. - La società di revisione è tenuta a rilasciare un giudizio di coerenza anche su alcune delle informazioni relative agli assetti proprietari e al governo societario, previste dall'art. 123-bis TUF, che le società quotate sono tenute a inserire nella relazione sulla gestione o nella relazione sulla corporate governance. Il giudiziorevisione ha l'obbligo di segnalare tali fatti all'organo di controllo della società e, se necessario, alle autorità competenti. La società di revisione ha il compito di verificare la correttezza e la trasparenza del bilancio di una società, al fine di garantire la tutela degli interessi dei soci e degli investitori. La sua opinione sul bilancio non vincola l'assemblea dei soci, che può comunque approvare un bilancio anche se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo o ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio. Nel caso di una società quotata, la delibera dell'assemblea (o del consiglio di sorveglianza) che approva il bilancio può essere impugnata solo da soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, qualora il bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. La società di revisione ha il potere di richiedere agli amministratori della società revisionata documenti e informazioni utili per svolgere la sua attività di revisione, e può effettuare accertamenti, controlli ed esaminare atti e documentazione. Qualora durante il controllo emergano fatti censurabili, la società di revisione ha l'obbligo di segnalare tali fatti all'organo di controllo della società e, se necessario, alle autorità competenti.revisione è tenuta ad informarne senza indugio la Consob e l'organo di controllo. Quanto alla nozione di fatto censurabile può farsi all'indicazione della Consob secondo cui si tratta di un fatto irregolare o illecito compiuto da persone o organi della società derivante da deviazioni della norma giuridica o dalla norma statutaria che abbia un effetto rilevante ai fini del bilancio. Il conferimento dell'incarico alla società di revisione è di competenza dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ma su proposta motivata dell'organo di controllo. In sede di conferimento dell'incarico l'assemblea è altresì chiamata a stabilire il compenso riconosciuto alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire laqualità e l'affidabilità dei lavori. 47 di 53La stabilità dell'incarico è tutelata dalla disciplina della sua revoca: compete anch'essa all'assemblea e su proposta motivata dell'organo di controllo quando però ricorra una giusta causa. In caso di revoca la stessa assemblea provvede contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. È altresì stata prevista dalla recente riforma della disciplina la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione. Peraltro sia in caso di dimissioni, sia in caso di risoluzione consensuale, finché non intervenga un nuovo incarico l'attività di revisione legale deve essere esercitata dal precedente revisore, purché detto nuovo incarico intervenga non oltre sei mesi dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale.I soci che detengono almeno il 5% del capitale sociale sia l'organo di controllo che la Consob hanno laFacoltà di chiedere al Tribunale la revoca della società di revisione over