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Introduzione

Definizione del diritto internazionale

Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della "comunità degli Stati". Tale complesso di norme si forma al di sopra dello Stato, scaturendo dalla cooperazione con gli altri Stati, e lo Stato stesso, con proprie norme costituzionali, si impegna a rispettarlo. Si dice che il diritto internazionale "regola i rapporti fra Stati" per indicare il fatto che le norme internazionali si indirizzano in linea di massima agli Stati, creando cioè diritti e obblighi per questi ultimi. La caratteristica più rilevante del diritto internazionale odierno è che esso non regola solo materie attinenti ai rapporti interstatali ma, pur indirizzandosi fondamentalmente agli Stati, tende a disciplinare rapporti interni alle varie comunità statali.

Il diritto internazionale viene anche chiamato diritto internazionale pubblico in contrapposizione al diritto internazionale privato, che è formato da quelle norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato, stabilendo quando esso va applicato e quando invece i giudici di quello Stato sono tenuti ad applicare norme di diritto privato straniero. Nel diritto internazionale privato in senso lato rientrano anche tutte le norme che provvedono a delimitare verso l'esterno i rami pubblicistici dell'ordinamento statale: ad esempio, norme che stabiliscono in quali casi la legge penale si applica a reati commessi fuori dal territorio o da stranieri. In realtà, il diritto internazionale non è né pubblico né privato, tale distinzione essendosi sviluppata ed avendo senso solo con riguardo all'ordinamento statale.

Funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coattiva del diritto internazionale

Per quanto riguarda la funzione normativa, occorre distinguere fra diritto internazionale generale e diritto particolare, cioè tra norme che si indirizzano a tutti gli Stati e quelle che vincolano una stretta cerchia di soggetti, di solito i soggetti che hanno partecipato direttamente alla loro formazione. Alle norme di diritto internazionale generale fa riferimento l'art. 10 Cost. italiana ("L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"). Tali norme generali sono le norme consuetudinarie, formatesi nell'ambito della comunità attraverso l'uso: di queste norme può affermarsi l'esistenza solo se si dimostra che esse corrispondono ad una prassi costantemente seguita dagli Stati.

La caratteristica della consuetudine, fonte primaria dell'ordinamento internazionale, è che essa ha dato luogo ad uno scarso numero di norme. A parte le norme strumentali (come quelle che regolano i requisiti di validità ed efficacia dei trattati, e quindi si limitano a disciplinare un'ulteriore fonte normativa) non sono molte le norme materiali, ossia le norme che direttamente impongono diritti ed obblighi agli Stati. Le tipiche norme di diritto internazionale particolare sono invece quelle poste da accordi (o patti, o convenzioni, o trattati) internazionali e che vincolano solo gli Stati contraenti. Esse costituiscono la parte più rilevante del diritto internazionale. L'accordo internazionale è subordinato alla consuetudine: la norma internazionale pacta sunt servanda ha natura consuetudinaria.

Al di sotto degli accordi si trovano i procedimenti previsti da accordi, fonti di terzo grado. Tali procedimenti costituiscono fonti di diritto internazionale particolare e traggono la loro forza dagli accordi internazionali che li prevedono, vincolando solo gli Stati aderenti. Circa la funzione di accertamento giudiziario del diritto internazionale, essa è funzione di carattere prevalentemente arbitrale. L'arbitrato, a differenza della giurisdizione, poggia sull'accordo tra le parti, accordo diretto a sottoporre la controversia ad un determinato giudice. Non mancano istanze giurisdizionali istituzionalizzate, ossia tribunali permanenti istituiti da singoli trattati; anche in questi casi, comunque, il fondamento della competenza del giudice resta pattizio.

Circa i mezzi che nel diritto internazionale sono adoperati per assicurare coattivamente l'osservanza delle norme e per reprimerne le violazioni, occorre realisticamente riconoscere che siffatti mezzi sono quasi tutti riportabili alla categoria dell'autotutela. Circa il carattere obbligatorio del diritto internazionale, nessuno nega che delle norme si formino al di sopra dello Stato, vuoi per consuetudine, vuoi attraverso la stipulazione di trattati fra Stati medesimi; ciò che si nega è che si tratti di un vero e proprio fenomeno giuridico, capace di imporsi in modo continuo ed efficace al singolo Stato. L'osservanza del diritto internazionale riposa sulla volontà degli operatori giuridici interni diretta ad utilizzare, fino al massimo di utilizzabilità, gli strumenti che lo stesso diritto statale offre a garanzia di siffatta osservanza, e quindi far prevalere per questa via le istanze internazionalistiche su quelle nazionalistiche.

È una formulazione in termini moderni della tesi sostenuta dalla dottrina positivistica tedesca del XIX secolo (Jellinek), la quale considerava il diritto internazionale come frutto di una autolimitazione del singolo Stato. Infatti, la comunità internazionale nel suo complesso non dispone di mezzi giuridici per reagire efficacemente e imparzialmente in caso di violazione di norme internazionali. Ciò che occorre superare è però l'idea di arbitrio del singolo Stato (la sua libertà di sciogliersi in ogni momento da qualsiasi impegno internazionale), insita anch'essa nella teoria dell'autolimitazione: una corretta amministrazione del diritto interno dello Stato costituisce l'unica remora efficace, dal punto di vista giuridico, all'esercizio di un simile arbitrio.

Se la cooperazione del diritto interno è indispensabile per assicurare al diritto internazionale il suo valore e la sua forza in quanto fenomeno giuridico, il diritto internazionale può essere anche considerato avendovi riguardo esclusivamente alla sua esistenza nell'ambito della comunità internazionale, a livello delle relazioni internazionali (aspetto "politico-diplomatico" del diritto internazionale). Da questo punto di vista esso appare come sostegno di una sana diplomazia: lo Stato che può dimostrare che un suo comportamento è conforme alle regole del diritto internazionale ha un argomento molto forte a favore della sua causa. Nell'esplicazione di tale funzione esso appare come una sorta di morale positiva internazionale.

Lo Stato come soggetto di diritto internazionale

Lo Stato-comunità è quel fenomeno che corrisponde alla comunità umana stanziata su di una parte della superficie terrestre e sottoposta a leggi che la tengono unita. Lo Stato-organizzazione è invece quello costituito dall'insieme degli organi che esercitano il potere di imperio sui singoli associati. La qualifica di soggetto di diritto internazionale spetta allo Stato-organizzazione: è all'insieme degli organi statali che si ha riguardo allorché si lega la soggettività internazionale dello Stato al criterio dell'effettività, ossia dell'effettivo esercizio del potere di governo; sono gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali, norme tutte dirette a disciplinare e limitare l'esercizio del potere di governo; sono solo gli organi statali che, con la loro condotta, possono ingenerare la responsabilità internazionale dello Stato.

Quando si parla di organi statali si fa riferimento a tutti gli organi, comprese le amministrazioni locali e gli enti pubblici minori. Lo Stato-organizzazione è destinatario delle norme internazionali in quanto e finché eserciti effettivamente il proprio potere su di una comunità territoriale. Va pertanto negata la soggettività dei Governi in esilio e delle organizzazioni, o fonti, o comitati di liberazione nazionale che abbiano sede in un territorio straniero (ad es. l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, con sede a Tunisi). Oltre all'effettività, un altro requisito da considerare necessario ai fini della soggettività internazionale dello Stato è quello dell'indipendenza o sovranità esterna: occorre cioè che l'organizzazione di governo non dipenda da un altro Stato. Non sono infatti da considerare soggetti di diritto internazionale gli Stati membri di Stati federati.

Lo Stato federale, Stato unico legislativamente e amministrativamente decentrato, non va confuso con la Confederazione, unione internazionale fra Stati perfettamente indipendenti e sovrani. Formalmente è indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario, tragga la sua forza giuridica da una propria Costituzione e non dall'ordinamento giuridico, dalla Costituzione di un altro Stato. Non influisce sulla soggettività la dimensione dello Stato. Vi è una eccezione: il dato formale non può invocarsi, e deve cedere di fronte al dato reale, quando in fatto l'ingerenza da parte di un altro Stato nell'esercizio del potere di governo è totale, e quindi il Governo indigeno è un Governo 'fantoccio'.

L'organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale diviene soggetto internazionale in modo automatico; non è infatti necessario che sia riconosciuta dagli altri Stati. Per il diritto internazionale, il riconoscimento è un atto meramente lecito, e meramente lecito è il non-riconoscimento: entrambi non producono conseguenze giuridiche. Il riconoscimento appartiene alla sfera della politica: esso rivela null'altro che l'intenzione di stringere rapporti amichevoli, di scambiare rappresentanze diplomatiche. La maggiore o minore intensità che si intende imprimere alla collaborazione viene di solito sottolineata rispettivamente con la formula del riconoscimento de jure, cioè pieno, e quella del riconoscimento de facto. Il riconoscimento non è dunque costitutivo della personalità internazionale, ma si può cogliere la tendenza, presente nella prassi ma mai tradotta in norme giuridiche, da parte degli Stati preesistenti ad una nuova organizzazione di governo, di giudicare se lo Stato nuovo "meriti" o meno la soggettività, ancorando il loro giudizio ad un certo valore o ad una certa ideologia; in epoca attuale si tende a ritenere che non siano da riconoscere come soggetti i Governi affermatisi con la forza, gli Stati "non democratici", gli Stati che violano i diritti umani, ecc.

È vero che, secondo sicuri principi generali di diritto internazionale, uno Stato è obbligato a non minacciare la pace e a rispettare i diritti umani; ma è anche vero che simili obblighi, in quanto tali, condizionano ma anzi presuppongono la personalità giuridica dello Stato medesimo. Circa la soggettività del Governo (o Partito) insurrezionale, gli insorti non sono certo soggetti di diritto internazionale. Ma se essi riescono a costituire, già nel corso della guerra civile, un’organizzazione di governo che controlli effettivamente una parte del territorio, allora si è di fronte ad una forma sia pure embrionale di Stato alla quale la personalità non può negarsi, indipendentemente dal fatto che tal personalità sia destinata ad estinguersi qualora, alla fine, l’insurrezione non abbia successo.

La maggior parte della dottrina contemporanea parla di una personalità, sia pure limitata, degli individui, persone fisiche e giuridiche. Essa trae spunto soprattutto dal moltiplicarsi di quelle norme convenzionali che obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo; sempre più spesso, inoltre, l’individuo può ricorrere, se non vede riconosciuto il proprio diritto, ad organi internazionali appositamente creati: alla tutela dell’interesse individuale si accompagna l’attribuzione all’individuo di un potere di azione. Anche il diritto consuetudinario fornisce ampia materia per sostenere la personalità internazionale degli individui: i c.d. crimina juris gentium comprendono i crimini di guerra e contro la pace e la sicurezza dell’umanità e dunque quei reati per i quali lo Stato può esercitare la propria potestà punitiva oltre i limiti normalmente assegnatigli.

Parte della dottrina non accoglie questa tesi. In definitiva, è vero che molte norme internazionali si prestano ad essere interpretate come regole che si indirizzano direttamente agli individui, ma è anche vero che la comunità internazionale resta ancora strutturata come una comunità di governanti e non di governati. La personalità internazionale dell’individuo è comunque stata affermata anche dalla Corte Internazionale di Giustizia (per la prima volta nel 2001).

Numerose sono le norme internazionali che tutelano le minoranze etniche, ma esse non assurgono a soggetti di diritto internazionale. Nella prassi internazionale si parla spesso di "diritti dei popoli": il termine "popolo" è usato solo in modo enfatico e può essere tranquillamente sostituito dal termine "Stato".

Il discorso è diverso quando di un diritto dei popoli si parla in relazione a norme che si occupano del popolo come contrapposto allo Stato, che si occupano dei governati come contrapposti ai governanti. A parte i diritti umani, l’unica norma in cui si esprime detta contrapposizione è il principio di autodeterminazione dei popoli. Esso non solo è contenuto in testi convenzionali, come tali vincolanti solo gli Stati contraenti, ma ha acquistato carattere consuetudinario attraverso una prassi sviluppatasi ad opera delle Nazioni Unite e che trova la sua base sia nella stessa Carta ONU sia in certe solenni Dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale dell’Organizzazione.

Anche la Corte Internazionale di Giustizia ne ha riconosciuto l’esistenza come principio consuetudinario. Tale principio si applica soltanto ai popoli sottoposti ad un Governo straniero (c.d. autodeterminazione esterna), in primo luogo ai popoli soggetti a dominazione coloniale, in secondo luogo alle popolazioni di territori conquistati ed occupati con la forza: l’autodeterminazione comporta il diritto dei popoli sottoposti a dominio straniero di divenire indipendenti e di scegliere liberamente il proprio regime politico. Perché il principio sia applicabile, salvo il caso dei territori coloniali, la dominazione straniera non deve risalire oltre l’epoca in cui il principio stesso si è affermato come principio giuridico, ossia oltre l’epoca successiva alla fine della seconda guerra mondiale.

Quando si tratta di territori nei quali il Governo straniero, presente con le proprie forze armate, si appoggia ad un Governo locale dal quale ha magari ricevuto una richiesta di "aiuto", il principio di autodeterminazione si applica imponendo a entrambi i Governi la cessazione dell’occupazione straniera. Circa l’autodeterminazione dei territori coloniali, si è formata una regola nell’ambito dell’ONU che attribuisce all’Assemblea generale la competenza a decidere, con effetti vincolanti per tutti gli Stati, circa la sorte dei territori medesimi: l’Assemblea deve conformarsi al principio di autodeterminazione, altrimenti la sua decisione è illegittima e senza efficacia.

L’autodeterminazione dei territori coloniali deve coordinarsi poi con il principio dell’integrità territoriale, in base al quale occorre tenere conto dei legami storico-geografici del territorio da decolonizzare con uno Stato contiguo formatosi anch’esso per decolonizzazione: il principio di autodeterminazione deve cedergli il passo solo quando la popolazione locale non sia in maggioranza indigena ma importata dalla madrepatria.

È da escludere invece che il diritto internazionale richieda che tutti i Governi esistenti sulla terra godano del consenso della maggioranza dei sudditi e siano costoro liberamente scelti (c.d. autodeterminazione interna). Dunque, il diritto internazionale impone allo Stato che governa un territorio non suo di consentire l’autodeterminazione. Lecito è considerato poi l’appoggio fornito ai movimenti di liberazione nazionale.

Non si può parlare di un vero e proprio diritto soggettivo internazionale dei popoli alla autodeterminazione: come nel caso delle minoranze, i rapporti di diritto internazionale intercorrono esclusivamente tra gli Stati; è nei confronti di tutti gli Stati che l’obbligo per il Governo straniero di consentire l’autodeterminazione sussiste ed è nei rapporti tra lo Stato che governa il territorio e gli altri Stati che l’appoggio ai movimenti di liberazione nazionale non può essere considerato illecito.

Non si può più negare piena personalità alle organizzazioni internazionali, ossia alle associazioni fra Stati dotate di organi per il perseguimento degli interessi comuni. Gli accordi che le organizzazioni stipulano nei vari campi connessi alla loro attività vengono considerati come produttivi di diritti ed obblighi veri e propri delle organizzazioni, restando senza effetti sulla sfera giuridica degli Stati membri. Sintomatico è l’art. 300 del Trattato della Comunità europea, secondo cui gli accordi conclusi dall’organizzazione vincolano anche gli Stati membri.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gute89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Vitucci Chiara.
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