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LA FORMAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI
4. Il diritto internazionale generale. La consuetudine ed i suoi elementi
costitutivi.
Le norme di diritto internazionale generale, che vincolano cioè tutti gli Stati,
hanno natura consuetudinaria. La consuetudine internazionale è costituita da
di un
un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, dal ripetersi
certo comportamento, accompagnato dalla convinzione dell’obbligatorietà e
della necessità del comportamento stesso. Due sono gli elementi che
caratterizzano questa fonte: la diuturnitas e l’opinio juris sive necessitatis. È
vero che, almeno nel momento iniziale di formazione della consuetudine, il
come
comportamento non è tanto sentito come giuridicamente quanto
socialmente dovuto. Se non si facesse leva sull’opinio juris, mancherebbe però
la possibilità di distinguere tra mero ‘uso’, determinato ad es. da motivi di
cortesia, di cerimoniale ecc., e consuetudine produttiva di norme giuridiche.
L’esistenza o meno dell’opinio juris è poi il solo criterio utilizzabile per ricavare
norma consuetudinaria dalla prassi convenzionale: i trattati costituiscono
una
uno dei punti di riferimento più utilizzati nella costruzione di una regola
consuetudinaria internazionale, ma possono essere interpretati sia come
conferma di norme consuetudinarie già esistenti, sia come creazione di nuove
norme e limitate ai rapporti fra Stati contraenti; e per l’appunto solo
un’indagine sull’opinio juris, solo la ricerca tendente a stabilire se gli Stati
contraenti abbiano inteso il vincolo contrattuale nel primo o nel secondo senso
può consentire, o escludere, l’utilizzazione di tutta una serie di trattati come
prova dell’esistenza di una norma consuetudinaria. da una prassi
Un principio consuetudinario non può essere tratto
convenzionale, sia pure costante e ripetuta nel tempo, quando è chiaro che il
principio medesimo è il frutto delle concessioni che una parte degli Stati
contraenti fanno al solo scopo di ottenere altre concessioni. Il Tribunale Iran‐
principio di ‘indennizzo
Stati Uniti (istituito nel 1981) si è rifiutato di dedurre un
parziale’, applicabile all’espropriazione ed alla nazionalizzazione di beni
stranieri, dalla prassi dei c.d. lump‐sum agreements, accordi mediante i quali lo
Stato nazionale dei soggetti i cui beni sono stati nazionalizzati o espropriati
all’estero accetta dallo Stato nazionalizzante o espropriante una somma
dei beni. Secondo il Tribunale, i
globale, solitamente inferiore all’intero valore 9
lump‐sum agreements sarebbero frutto di transazioni e quindi non indicativi di
norme di diritto internazionale generale.
L’elemento dell’opinio juris serve infine a distinguere il comportamento dello
Stato diretto a modificare il diritto consuetudinario preesistente, cioè il
comportamento diretto a modificare o ad abrogare una determinata
di una consuetudine nuova o
consuetudine attraverso la formazione
semplicemente di una ‘desuetudine’, dal comportamento che costituisce
invece un mero illecito internazionale.
Circa la diuturnitas, se il trascorrere di un certo tempo per la formazione della
norma è necessario, e se è vero che certe norme consuetudinarie hanno
certe regole si sono consolidate nel
carattere plurisecolare, è anche vero che
volgere di pochi anni. Il tempo può essere tanto più breve quanto più diffuso è
un certo contegno tra i membri della comunità internazionale.
Tutti gli organi statali possono partecipare al procedimento di formazione
della norma consuetudinaria. Possono concorrere non solo gli atti ‘esterni’
Stati (trattati, note diplomatiche, comportamenti in seno ad organi
degli
internazionali) ma anche atti ‘interni’ (leggi, sentenze, atti amministrativi). Non
vi è alcun ordine di priorità tra tutti questi atti, ma solo la maggiore importanza
dell’uno o dell’altro a seconda del contenuto della norma consuetudinaria. Le
ruolo decisivo nella creazione del diritto
corti supreme statali hanno un
consuetudinario ed è loro compito, di fronte a consuetudini antiche che
contrastino con fondamentali e diffusi valori costituzionali, promuoverne, sia
pure con cautela, la revisione.
La contestazione della norma consuetudinaria da parte di un singolo Stato,
irrilevante; a
anche ripetutamente (fenomeno del c.d. persistent objector), è
maggior ragione, non occorre la prova dell’accettazione della norma
consuetudinaria da parte dello Stato nei cui confronti questa è invocata; se tale
prova fosse necessaria la consuetudine dovrebbe configurarsi come accordo
tacito. Ma quando una regola è fermamente e ripetutamente contestata dalla
un gruppo, essa non solo non è
più gran parte degli Stati appartenenti ad
opponibile a quelli che la contestano ma non è neanche da considerarsi
esistente come regola consuetudinaria. Le risoluzioni (raccomandazioni) delle
organizzazioni internazionali non hanno forza vincolante e le norme in esse
contenute possono acquistare tale forza solo se vengono trasformate in
ossia se sono confermate dalla diuturnitas e
consuetudini internazionali,
dall’opinio juris, oppure se vengono trasfuse in convenzioni internazionali; si
dice che tali risoluzioni appartengono al ‘diritto morbido’ (soft law). 10
Oltre alle norme consuetudinarie generali, si afferma l’esistenza consuetudini
particolari, cioè vincolanti una ristretta cerchia di Stati (ad es. le consuetudini
regionali o locali). È possibile, nel caso di trattati istitutivi di organizzazioni
internazionali, che le parti contraenti diano vita ad una prassi modificatrice
pattuite. Ciò non accade allorché si tratti di
delle norme a suo tempo
organizzazioni internazionali che comprendono un organo giurisdizionale
destinato a vegliare sul rispetto del trattato istitutivo (la Corte di Giustizia delle
Comunità europee ha stabilito, in una sentenza del 1994, che “una semplice
prassi non può prevalere sulle norme del Trattato”).
consuetudinarie generali sono suscettibili di applicazione analogica:
Le norme
le norme consuetudinarie possono essere applicate a rapporti della vita sociale
che non esistevano all’epoca della formazione della norma (ad es.
l’applicazione delle norme sulla navigazione marittima ai rapporti attinenti alla
navigazione aerea).
5. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
L’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia annovera fra le
fonti i “principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili”. Detti principi
sono indicati nell’articolo al terzo posto, dopo gli accordi e le consuetudini, e si
o
tratta quindi di una fonte utilizzabile là dove manchino norme pattizie
consuetudinarie applicabili ad un caso concreto. Il ricorso ai principi generali di
diritto costituirebbe una sorta di analogia juris destinata a colmare le lacune
del diritto pattizio o consuetudinario. Due requisiti devono sussistere perché
principi statali possano essere applicati a titolo di principi generali di diritto
che essi esistano e siano uniformemente
internazionale. Occorre innanzitutto
applicati nella più gran parte degli Stati; in secondo luogo, occorre che siano
sentiti come obbligatori o necessari anche dal punto di vista del diritto
internazionale, che essi cioè perseguano dei valori e impongano dei
almeno
comportamenti che gli Stati considerino come perseguiti ed imposti o
necessari anche sul piano internazionale. Costituiscono una categoria sui
generis di norme consuetudinarie internazionali, rispetto alle quali la
diuturnitas è data dalla loro uniforme previsione e applicazione da parte degli
Stati all’interno dei rispettivi ordinamenti. Circa l’opinio juris sive necessitatis,
organi dello Stato come aventi un
essa è presente in quelle regole intese dagli
valore universale. Il ricorso ai principi generali del diritto è particolarmente
attuato nella materia della punizione dei crimini internazionali ad opera di
tribunali internazionali penali. Se il primo requisito per l’esistenza di un
11
principio generale di diritto comune agli ordinamenti statali è che esso sia
uniformemente seguito nella più gran parte degli Stati, ne deriva che la
ricostruzione di un principio del genere può consentire al giudice di uno Stato
di farne applicazione anche quando il principio medesimo non esista
che, come di solito avviene,
nell’ordinamento statale; ciò sempre
l’ordinamento interno imponga l’osservanza del diritto internazionale. Ad es. i
principi generali di diritto comuni agli ordinamenti statali fanno parte, al pari
1
delle norme consuetudinarie, dell’ordinamento italiano, in virtù dell’art. 10
Cost. (“L’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute”); dato che, in virtù dell’art. 10 Cost., la contrarietà
di una legge ordinaria italiana al diritto internazionale generale comporta
l’illegittimità costituzionale della medesima, tale illegittimità potrà dichiararsi
diritto riconosciuto
anche in caso di contrarietà ad un principio generale di
dalle Nazioni civili.
6. Altre presunte norme generali non scritte. L’equità e il ruolo della
giurisprudenza interna e internazionale nella formazione del diritto
internazionale generale. La c.d. frammentazione del diritto internazionale.
Una parte della dottrina (Quadri) pone al di sopra delle norme consuetudinarie
generali non scritte, i principi ‘costituzionali’
un’altra categoria di norme
connaturati con la comunità internazionale. Questi sarebbero le norme
primarie del diritto internazionale, “espressione immediata e diretta della
volontà del corpo sociale” e comprenderebbero quelle norme volute e imposte
dalle “forze prevalenti” in un dato momento storico nell’ambito della comunità
principi, alcuni avrebbero carattere formale, in quanto si
internazionale. Tra i
limiterebbero a istituire fonti ulteriori di norme internazionali, altri carattere
materiale, in quanto disciplinerebbero direttamente rapporti fra Stati. I principi
formali sarebbero due: consuetudo est servanda e pacta sunt servanda.
L’osservanza delle consuetudini e degli accordi si spiegherebbe quindi in
e imposta dalle forze prevalenti della comunità internazionale.
quanto voluta
Così consuetudine ed accordo sarebbero fonti di secondo grado. Ma la dottrina
comune in tema di gerarchia del