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STRUMENTI COERCITIVI
DIVIETO DI USO DELLA FORZA la minaccia e il ricorso alla forza armata sono proibiti (aggressione) è vietato da una norma consuetudinaria di jus cogens e dalla Carta ONU.
Art. 1 Carta ONU: "I fini delle Nazioni Unite sono: Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace."
Art. 2 par. 4 Carta ONU: "L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art.1, devono agire in conformità ai seguenti principi: astenersi
nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza devono, sia control'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite".
Risoluzione Assemblea generale del 1970 sui Principi di diritto internazionale concernenti leastenersi dalrelazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati: "Ogni Stato ha il dovere diricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le frontiere internazionali esistenti di un altro Statoo come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e lequestioni relative alle frontiere degli Stati".
In generale quindi c'è il divieto di uso della forza, ad eccezione:
- LEGITTIMA DIFESA
- Consenso dello Stato territoriale
- autorizzazione del CS (ex capo VII Carta)
- Dovere di ingerenza umanitaria
AUTORIZZAZIONE DEL CdS
- autorizzazione del CS
- armata neanche a titolo di contromisura
- limitare effetti guerra
- proteggere le vittime (Diritto Aja + dir. Ginevra)
- sì rappresaglia armata
- la liceità dell'azione militare sotto il profilo del diritto internazionale
- la necessità di coinvolgere il Parlamento nella presa di decisione
- il rispetto delle regole di diritto internazionale umanitario (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali)
All'uso della forza da parte degli Stati e degli organi regionali (es. Libia)
Mancato o impossibile funzionamento del Consiglio di Sicurezza, pur essendo stato chiamato ad operare (es. Kosovo)
Ricorso alla forza unilaterale da parte di uno o più Stati membri, come reazione ad illeciti compiuti da uno Stato nei confronti dell'intera Comunità internazionale (es. Iraq)
AUTOTUTELA ART 51 Carta ONU:
"Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autodifesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Le misure prese dai Membri nell'esercizio di questo diritto di autodifesa sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza.
Di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”. Come risposta alle violazioni di diritto l’autotutela è la regola generale dell’ordinamento internazionale. Negli ordinamenti interni la funzione di esecuzione forzata del diritto è sottoposta a controllo giudiziale, in quello internazionale invece le principali misure di esecuzione forzata sono le regole di condotta accertate e interpretate unilateralmente dallo Stato che si presume leso da una violazione di diritto. Restano salvi gli obblighi generali di soluzione pacifica delle controversie, e perciò prima di attuare uno strumento coercitivo lo Stato leso deve tentare in buona fede una soluzione nell’adozione di CONTROMISURE concordata. L’autotutela consiste, le quali non implicano la forza generalmente di carattere economico militare ma sono (come l’embargo di certi prodotti).
Le contromisure economiche sono dette sanzioni. ≠CONTROMISURE RITORSIONI violazioni di diritto comportamenti inimichevoli adottate in conseguenza a precedenti illeciti o svantaggiosi non in violazione di diritto in risposta a precedenti illeciti. Es. mancato invio della compagine sportiva nazionale ai giochi olimpici che si tengono nello Stato contro cui avviene la ritorsione; rottura delle relazioni diplomatiche. Il concetto di "responsabilità di proteggere" è nato dalla necessità di proteggere la popolazione da gravi violazioni dei diritti umani quando il Consiglio di Sicurezza non è stato in grado di rispondere. Il Diritto Internazionale non prevede ancora il diritto degli Stati di intervenire con la forza militare nel territorio di un altro Stato per proteggere la popolazione vittima di violazioni dei diritti umani senza un mandato del Consiglio di Sicurezza. L'autotutela può essere esercitata anche collettivamente, ma in ogni caso le azioni individuali/collettive che implicano la forza armata.richiedono una decisione autorizzativa delle Nazioni Unite
REGOLE SUL DIVIETO DI USO DELLA FORZA
Jus ad bellum Jus in bello
diritto a muovere guerra, Diritto applicabile ai conflitti armati
divieto uso della forza per:
LICEITÀ DELL'USO DELLA FORZA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
Art. 11 Costituzione: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".
Il nostro ordinamento prevede solo la disciplina della "guerra", cioè delle forme
più macroscopiche di violenza, con i limiti dell'art. 11 Cost., che vieta la guerra di aggressione e consente l'uso della violenza bellica solo in ipotesi determinate (ad es. in legittima difesa o partecipazione a missioni int.).
Lo stato di guerra deve essere deliberato dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) e la dichiarazione di guerra è prerogativa del Presidente della Repubblica (art. 87, 9° comma). Perciò sono:
Con la LEGGE 21 luglio 2016, n. 145, l'Italia si è dotata finalmente di una legge quadro in materia d'invio di contingenti militari all'estero.
nel campo di applicazione della presente legge anche la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari. Tale partecipazione è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi delle disposizioni e delle finalità costituzionali, internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e i piani successivi. Perciò le missioni devono avvenire nel rispetto di 4 circostanze: 1) dei principi stabiliti dall'art. 11 Costituzione 2) del diritto internazionale generale 3) del diritto internazionale umanitario 4) del diritto penale internazionale. LE CONTROMISURE L'autotutela siconfondeva con la reciprocità (Stato ha un certo comportamento verso un altro aspettandosi che quest'ultimo facesse altrettanto nei suoi confronti). Nell'ordinamento internazionale odierno subire una precedente violazione costituisce una condizione (necessaria ma non sufficiente) di liceità di una contromisura. Si ha un comportamento in violazione di un obbligo (quindi di per sé illecito) che diventa lecito perché lo Stato vi ricorre per reagire all'illecito altrui. È una forma di autotutela in base all'accertamento unilaterale dell'illecito altrui con finalità di far cessare l'illecito non punitiva, ma di; non è permesso l'uso della forza (v. art.50 lett.a). Nel diritto bellico è possibile la rappresaglia armata entro certi limiti. L'illiceità di un atto
ART 22 Progetto CDI sulla responsabilità internazionale degli Stati: "di uno Stato non conforme ad un obbligo"
e sono quelli che riguardano i diritti umani fondamentali, il divieto di ricorso alla minaccia o all'uso della forza, il divieto di aggressione, il divieto di genocidio, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e il divieto di discriminazione razziale.