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La questione della protezione diplomatica delle Nazioni Unite
La questione è stata rivolta alla in forma di richiesta di parere consultivo da parte dell'assemblea generale agli inizi della vita dell'organizzazione. Nel parere, la corte ha affermato l'esistenza del diritto delle Nazioni Unite di esercitare la protezione diplomatica per i propri funzionari, sulla base di due argomentazioni di fondo:
- La prima nel senso dell'esistenza della personalità giuridica come condizione necessaria per il perseguimento dei fini statutari.
- La seconda va nella direzione di estendere la capacità giuridica che fornisce il contenuto della personalità a cui poteri implicitamente previsti per l'esercizio di funzioni a essa attribuite dalla carta.
La corte riporta: "L'Organizzazione era destinata ad esercitare funzioni e a godere di diritti, e lo ha fatto, che possono spiegarsi solo a condizione che l'Organizzazione possieda una larga sfera di personalità internazionale e la capacità di"
agire sul piano internazionale... Secondo il diritto internazionale, si deve ritenere che l'Organizzazione abbia quei poteri che, anche se non espressamente previsti nella Carta, le sono conferiti come conseguenza necessaria, in quanto essenziali per lo svolgimento dei suoi compiti". Conclusione della corte: Due sono le indicazioni che si possono trarre dalla pronuncia della corte: 1. Esercitare la capacità giuridica internazionale e quindi assumere la personalità giuridica internazionale. 2. La personalità giuridica internazionale, diversamente da quella degli Stati, si estende limitatamente alle situazioni giuridiche strumentali al perseguimento dei fini statutari. Ciò comporterà la capacità di partecipare alla formazione di regole convenzionali e consuetudinarie e di essere destinatario, limitatamente alle regole che riguardano le rispettive attività statutarie, divolta in volta. Quali regole internazionali sono rivolte alle OIG? Contenuto delle regole internazionali. Per quanto riguarda, in generale, il cui sono destinatarie le organizzazioni intergovernative, si tratta di quelle sulla capacità di concludere accordi internazionali e quelle che prevedono obblighi generali in tema di responsabilità internazionale attiva e passiva, così come di quelle che hanno ad oggetto il trattamento delle organizzazioni stesse e dei loro rappresentanti, con particolare riguardo alla immunità della giurisdizione ed esecuzione. Diritto internazionale. Pagina 88 di 212. La società civile e le organizzazioni non governative: Tradizionalmente, il ruolo della società civile nella formazione delle regole internazionali, non rilevava in modo autonomo, ma era filtrato e assorbito nel processo costituzionale dei singoli Stati in materia di politica estera. In questi termini, tale ruolo era e tutt'oggi, direttamente proporzionale al.grado di sviluppo dei meccanismi della democrazia rappresentativa in termini di democrazia partecipativa nei singoli ordinamenti nazionali. Negli ultimi decenni, una pluralità di fattori hanno promosso:- Forme di organizzazione della società civile al di fuori dei rispettivi meccanismi politici e costituzionali appartenenti ai singoli Stati (si parla di non-state actors o attori non statali).
- Il carattere transnazionale di tali forme di organizzazione. A questo proposito si pensi al carattere internazionale delle principali organizzazioni non governative, come Amnesty International e Human Rights Watch.
altra parte del mondo. Inoltre, si tratta della consapevolezza che tali effetti incidono a tutti i livelli della comunità nazionale, quindi anche a livello sub-statale, non a quello dell'individuo, la cui protezione resta lo scopo ultimo di ogni diritto, quello internazionale compreso.
Appare superfluo valutare la rilevanza della società civile e delle sue forme organizzate nei processi formali dell'attribuzione, o meno, della personalità giuridica internazionale. Pare più efficace e realistico rivolgersi al tema in questione in termini funzionali, quindi guardando la prassi.
ONG e organizzazioni non governative:
La partecipazione nel processo di formazione del diritto internazionale da parte della società civile organizzata avviene principalmente attraverso forme spontanee, non necessariamente regolate, di persone, sui singoli governi, parlamenti e opinione pubblica. Nel perseguimento di interessi generali, il contributo delle ONG alla formazione di
formattazione del testo utilizzando tag html:Il diritto internazionale incide primariamente con convenzioni giuridicamente sull'elaborazione di strumenti internazionali multilaterali, di tipo non vincolante. Rapporto ONG-ONU: Tenuto conto che gli strumenti internazionali più significativi nelle materie indicate vengono negoziati adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali intergovernative, è importante soffermarsi sulla prassi e regolamentazione relativa ai rapporti tra ONG e tali organizzazioni, prima fra tutte le Nazioni Unite. La carta delle Nazioni Unite ha previsto la possibilità di interazione tra ONG ed è uno dei suoi sei organi principali, il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC).
Art.71: Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa
consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato. Diritto internazionale
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Questa disposizione limita la partecipazione delle ONG alle questioni economiche e sociali, politics), escludendo il loro coinvolgimento nelle questioni di più alto interesse politico (high tracui quelle di competenza del consiglio di sicurezza.
Tuttavia, si tratta di una disposizione senza precedenti in tema di rapporti tra forme organizzate della società civile e organi intergovernativi. Le modalità di applicazione di questa disposizione hanno trovato una prima definizione nel 1946, con la risoluzione N.3, adottata dall'assemblea Generale dell'ONU. Essa, lungi dal porsi il problema fondamentale della personalità giuridica internazionale delle ONG, prevedeva semplicemente in modo funzionale le condizioni per l'attribuzione dello status consultivo di queste ultime presso il consiglio economico e sociale e
La possibilità per le stesse ONG di consultare il segretariato ONU.
Status consultivo delle ONG:
Sulla base di questi atti, lo status consultivo delle ONG viene diviso in tre categorie, la missione a ciascuna delle quali viene determinata dal consiglio economico e sociale su richiesta delle ONG interessate e su raccomandazione del comitato sulle ONG:
Status consultivo generale: lo status di categoria I, definito status consultivo generale nella risoluzione del 1996, viene accordato a organizzazioni le cui attività a livello statutario coincidono con le competenze del consiglio economico e sociale e la cui composizione sia largamente rappresentativa dei gruppi di interesse di un ampio numero di paesi.
Questo status consultivo generale prevede la possibilità di proporre l'iscrizione di punti all'ordine del giorno per il dibattito nel consiglio economico e sociale e nei suoi organi sussidiari e di partecipare in qualità di osservatori ai lavori degli stessi con.
Interventi orali o scritti. Le ONG che posseggono questo status possono usufruire della distribuzione dei documenti o a cura del segretariato per essere messi in condizione di partecipare al dibattito.
Status consultivo speciale: lo status di categoria II, definito consultivo speciale con la riforma del 1996, viene attribuito a ONG che operino solo nell'ambito di alcune specifiche aree di competenza del consiglio economico sociale e che siano note internazionalmente in quelle aree. Essi beneficiano degli stessi diritti delle ONG appartenenti alla categoria I, ad eccezione della possibilità di proporre l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno per il dibattito nel consiglio e nei suoi organi sussidiari.
Terza categoria: relativa alle ONG iscritte alla lista (roster), il cui status consultivo viene loro accordato dal consiglio economico sociale o dal segretario generale dell'ONU quando si ritiene che esse possono fornire contributi specifici nelle rispettive
Le aree di competenza. La differenza di questo tipo di status rispetto ai due precedenti, consiste nel fatto che le ONG che vi appartengono possono effettuare dichiarazioni orali o scritte solo su invito del comitato sulle ONG o del segretariato nazionale.
1996/21, Con la risoluzione l'ECOSOC ha affrontato la tematica in esame in modo relativamente innovativo, anche in relazione alla partecipazione all'esercizio negoziali diversi dal consiglio economico e sociale stesso, perché sempre in ambito ONU. Essa prevede che:
- a fronte di un parere negativo di un governo in ordine alla domanda di partecipazione di una ONG, quest'ultima abbia diritto di replica.
- Se, nonostante il parere negativo di uno o più governi, il segretariato della conferenza ritiene soddisfacenti gli argomenti di replica dell'organizzazione e considera che essa possa fornire un utile contributo ai lavori della conferenza, esso potrà raccomandare l'accreditamento della ONG. Il lobbying