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NULLITÀ NELL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI
Nullità del trattato: cause di nullità = circostanze che rendono un trattato inidoneo a produrre effetti giuridici.
Nelle discipline tradizionali avevano un'importanza marginale perché gli stati erano ritenuti legittimati a regolare i propri rapporti come meglio ritenevano: i trattati potevano avere qualsiasi contenuto, coercizione economica, politica o militare per indurre uno stato a concludere un trattato.
Le cause ritenute nulle:
- violenza o dolo = utilizzo di mezzi fraudolenti per indurre l'altra parte a concludere il trattato.
Nelle discipline odierne nuove cause di nullità e viene fatta una distinzione tra nullità assoluta e relativa nella Convenzione di Vienna:
Cause di nullità relative:
- possono essere invocate solo dallo stato vittima.
- possono essere sanate dallo stato, che ha diritto di invocarle se c'è acquiescenza (palese) o espressa manifestazione di volontà in tal senso.
senso- possono riguardare solo alcune clausole del trattato (non determinano la nullità nellasua interezza)- operano ex tunc ovvero dall'inizio
Si possono trovare nella convenzione:
- Art 46 violazione manifesta di norme interne sulla competenza a stipulare (non tutte le norme interne):
- Art 48 errore: falsa rappresentazione della realtà (es: confini)
Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per confermare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifestata e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno. Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede.
errore di fatto: falsa rappresentazione della realtà
Ma su una circostanza di errore di diritto: fraintendimento di diritto - solo l'errore di fatto è rilevato dal diritto internazionale1. Uno Stato può invocare un errore in un trattato come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato stesso quando l'errore verte su di un fatto o su di una situazione che tale Stato suppone esistesse al momento della conclusione del trattato e che costituiva base essenziale per il consenso di detto Stato ad essere vincolato dal trattato - senza questo errore la parte non avrebbe stipulato il trattato2. Il paragrafo 1 non si applica quando lo Stato abbia contribuito con la sua condotta a tale errore o quando le circostanze siano state tali che esso avrebbe dovuto essere a conoscenza della possibilità di un errore - incolpevole e inscusabile.
Art 49 il dolo = condotta fraudolenta che uno stato pone in essere generalmente nella fase della negoziazione per indurre la controparte a stipulare il trattato =
senza questi raggirila parte non avrebbe stipulato il trattato[1] Se uno Stato sia stato spinto a concludere un trattato dalla condotta fraudolenta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, esso può invocare il dolo come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato[2]. Art. 50 corruzione del rappresentante di uno stato: Se l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stata ottenuta mediante la corruzione del suo rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, lo Stato può invocare detta corruzione come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato[3]. Cause di nullità assolute: - possono essere invocate da qualsiasi stato - nullità che investe tutto il trattato - non può essere sanata nemmeno per acquiescenza - operano ex nunc, ovvero alla fine[4] Si possono trovare nella convenzione: 1. Art. 51 violenza esercitata sul...[5] [1] - <sup>[1]</sup> [2] - <sup>[2]</sup> [3] - <sup>[3]</sup> [4] - <sup>[4]</sup> [5] - <sup>[5]</sup>Il consenso espresso da uno Stato ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto con la violenza esercitata sul suo rappresentante a mezzo di atti o minacce contro di lui dirette, è privo di ogni effetto giuridico2.
Art 52 violenza esercitata su uno stato con la minaccia o impiego della forza: Qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l'uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite sarà ritenuto nullo2.
Dal 1945 carta ONU norma consuetudinaria: principio del divieto dell'uso e della minaccia della forza militare: la forza esclude quella economica e politica3.
Art 53 contrasto con una norma di ius cogens: contrasto con norme imperative o inderogabili. È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione,
Per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere - es: norme di pace e principio dell'autodeterminazione dei popoli.
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
Processo che serve per attribuire un significato alle norme. Esistono dei metodi e degli approcci differenti per chiarire il significato di una norma:
- Soggettiva o storica: cerca di identificare la reale intenzione degli stati. Lavori preparatori = strumenti che ricostruiscono le posizioni degli stati e il percorso logico che ha portato ad una certa disposizione, attraverso l'analisi delle fasi di preparazione del trattato.
- Letterale o testuale (Max Flaubert): analisi delle parole che compongono il testo come manifestazione.
più unica e più recente delle parti
Sistematico= considera il significato di un dato termine in relazione al contesto in cui viene inserito
Teleologico o funzionale= si focalizza sullo scopo o sull'oggetto del trattato: ricorso a strumenti esterni al trattato stesso per tracciare le diverse finalità dei tipi di trattato
Principi della logica= favorisce l'utilizzo di tecniche razionali e di principi astratti (es. analogia, al contrario ecc)- si può adottare anche una loro combinazione
Per interpretare un testo bisogna seguire delle norme giuridiche e solo in alcuni casi bastano dei semplici criteri di logica: prima i giuristi negano il carattere giuridico di queste norme (es Anzilotti diceva che non esistono perché esistono delle regole logiche mutuate dal diritto interno, prendevano ispirazione della natura e dai caratteri dell'ordinamento giuridico).
Convenzione di Vienna 1969: dirimere un dibattito:
L'interpretazione dei
trattati è disciplinata da norme giuridiche
Art 31 Regola generale= interpretazione come un processo unico
Un trattato deve essere interpretato in buona fede (principio cardine, base della disciplina dei trattati) - presunzione che i termini del trattato debbano necessariamente avere un significato - le parti di un trattato devono agire in modo equo, ragionevole senza trarne un iniquo vantaggio - principio ispiratore: in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato
Significato ordinario: interpretazione testuale è il punto di partenza, termine interpretato nella sua accezione più comune. Un termine può avere più significati ordinari che possono modificarsi nel tempo = concezione relativistica dell'ermeneutica.
I termini del trattato non sono concepiti per essere isolati rispetto al contesto di inserimento: l'interpretazione bisogna considerarla (es comma successivo, articolo, trattato nella sua interezza ecc.) alla luce dei suoi
oggetti e dei suoi scopi (possono essere plurimi)
I termini vanno letti mantenendo un equilibrio, una coerenza tra diritti e doveri contenuti
Preambolo = introduzione al trattato stesso in cui le parti fanno delle dichiarazioni riguardo le loro intenzioni:
- vengono esplicitate le clausole generali
- coesistono il metodo testuale, sistematico e funzionale come richiamo alla coerenza dell'interpretazione
Rapporto 1996 Commissione del diritto internazionale in merito al metodo teleologico aveva osservato che quando un trattato è aperto a due interpretazioni, tra cui solo una produce effetti sensati, il concetto di buona fede dice di assumere come vera quella interpretazione.
La convenzione di Vienna traccia dei limiti al metodo funzionale che non può portare a una revisione del trattato: verrà scelta quella più conforme ai termini del trattato.
Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:
Ogni accordo (qualsiasi tipo di strumento contrattuale) relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione
Ogni strumento (include accordi, atti finali, dichiarazioni unilaterali, relazioni esplicative ecc.) disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti → consenso in quanto strumento del trattato.
Verrà tenuto conto, oltre che del contesto:
- Di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
- Di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;
- Di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.
Per prevedere che il trattato avvenga alla luce del diritto internazionale tutto (conforme adesso) e alle sue norme
I vincoli prevalenti al momento sono il CIG (Codice Identificativo Gara) nel caso della Namibia, in base all'articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni. Dopo la conclusione del trattato, secondo il CDI (Comitato di Diritto Internazionale) del 1996, la corte ha stabilito che non vi è una gerarchia tra questi metodi interpretativi, sono tutti sullo stesso piano e nessuno prevale sull'altro. L'articolo 32 prevede l'utilizzo di mezzi supplementari e ausiliari tra loro eterogenei per l'interpretazione dei trattati. Si potrà ricorrere a mezzi complementari di interpretazione, come i lavori preparatori (documenti per ricostruire le posizioni dei soggetti), le circostanze (fattori esterni politici, sociali, economici e culturali nel momento della conclusione dei trattati), le dichiarazioni interpretative delle parti e i documenti non qualificabili come lavori preparatori. Le parti sono libere di farvi ricorso, soprattutto quando si ritiene che abbiano una certa forza impositiva, ma solo dopo aver applicato il processo di interpretazione descritto nell'articolo 31 come prova ulteriore. Quindi, se ciò lascia il significato ambiguo o os