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Spagna le frontiere delle circoscrizioni amministrative dell’impero coloniale spagnolo

esistenti al momento dell’indipendenza. La successione nei trattati localizzabili incontra il

limite che è comune a tutte le altre ipotesi in cui il diritto internazionale ammette la

trasmissione di diritti e degli obblighi pattizi. Il limite riguarda quegli accordi che abbiano una

prevalente caratterizzazione politica, che siano cioè strettamente legati al regime vigente

prima del cambiamento di sovranità (ad es. non si verifica successione negli accordi che

concedono parti del territorio per l’installazione di basi militari straniere); più che un limite

autonomo, trattasi dell’applicazione in materia successoria del principio generale rebus sic

stantibus, secondo cui un trattato o determinate clausole di un trattato si estinguono se

mutano in modo radicale le circostanze esistenti al momento della conclusione. 2. Circa i

trattati non localizzabili, la regola fondamentale è la c.d. regola della tabula rasa: lo Stato che

subentra nel governo di un territorio, in linea di principio, non è vincolato dagli accordi

conclusi dal predecessore. La Convenzione di Vienna del 1978 distingue la situazione degli

Stati sorti dalla decolonizzazione (“Stati di nuova indipendenza”) dalla situazione di ogni altro

Stato che subentri nel governo di un territorio: • mentre per i primi assume come regola

fondamentale in materia di trattati non localizzabili la regola della tabula rasa, • per i secondi

assume quella opposta, della continuità dei trattati. Ma un simile trattamento differenziato

non trova riscontro nel diritto consuetudinario: come viene chiarito nel commento ai

corrispondenti articoli della Convenzione, l’adozione del principio della continuità (e quindi

della stabilità) dei trattati con riguardi ai casi diversi da quello della decolonizzazione, ha il

dichiarato scopo di contribuire allo sviluppo progressivo del diritto internazionale più che

codificare una regola di diritto consuetudinario. Il principio MITIGATO della tabula rasa si

applica poi: • nell’ipotesi del distacco di una parte del territorio di uno Stato. Può darsi che la

parte di territorio distaccatasi si aggiunga, per effetto di cessione o di conquista, al territorio

di un altro Stato preesistente (trasferimento); in tal caso gli accordi vigenti nello Stato che

subisce il distacco cessano di avere vigore con riguardo al territorio distaccatosi e si

estendono in modo automatico gli accordi vigenti nello Stato che acquista il territorio: la

dottrina parla di mobilità delle frontiere dei trattati. La regola della mobilità è enunciata anche

dalla convenzione di Vienna del 1978 ch la applica a tutti indistintamente i trasferimenti di

territorio da stato a stato conformandosi così su questo punto al d. consuetudinario. Può

darsi invece che sulla parte distaccatasi si formino uno o più Stati nuovi (secessione); anche

in tal caso gli accordi vigenti nello Stato che subisce il distacco cessano di avere vigore nel

territorio che acquista l’indipendenza. La prassi depone a sfavore della Convenzione di

Vienna del 1978 nella parte in cui essa enuncia il principio della continuità dei trattati nelle

ipotesi di secessione da Potenze non coloniali. • Sul problema della secessione non

influiscono i c.d. accordi di devoluzione, (anche tali accordi risultano essere una mitigazione

della tabula rasa) con cui lo Stato indipendente consente a subentrare nei trattati

(CONSIDERATI VANTAGGIOSI) conclusi dalla ex madrepatria: l’accordo, non potendo avere

efficacia rispetto alle altre parti contraenti dei trattati devoluti, pone soltanto l’obbligo per la

ex colonia di compiere i passi necessari affinché siffatti trattati vengano rinnovati. La

convenzione nega la possibilità per cui attraverso gli accordi di devoluzione possano avere

l’effetto di trasmettere i diritti e gli obblighi pattizi del predecessore. Il principio di tabula rasa

tutela quindi non solo gli interessi del nuovo stato ma anche quelli degli altri partecipanti ai

trattati. Passiamo dalla tabula rasa a qualcosa che somiglia molto alla continuità anche se

ovviamente i trattati devono essere rinnovati quindi si considerano giuridicamente come

nuovi quindi rifatti da zero (nella pratica non è così). L’applicazione del principio della tabula

rasa agli Stati nuovi formatisi per distacco è integrale per quanto riguarda i trattati bilaterali

conclusi dal predecessore: simili trattati potranno sopravvivere solo se rinnovati attraverso

apposito accordo con la controparte (eventualmente anche tacito, ossia risultante da fatti

concludenti). Egualmente deve dirsi circa i trattati multilaterali chiusi: occorrerà un nuovo

accordo con tutte le controparti in quanto questi non prevedono la partecipazione di altri

mediante adesione. Ma circa i trattati multilaterali aperti all’adesione di Stati diversi da quelli

originari, il principio della tabula rasa subisce un temperamento: lo Stato di nuova formazione

può, anziché aderire (succedendo ex nunc), procedere alla c.d. notificazione di successione,

con cui la sua partecipazione retroagisce al momento dell’acquisto dell’indipendenza

(succedendo ex tunc). Questa facoltà riconosciuta agli stati nuovi ha cominciato a svilupparsi

all’epoca della decolonizzazione ma può ritenersi ormai riconosciuta dalla consuetudine

come dimostra la recente prassi. • Affine all’ ipotesi della formazione di uno o più stati nuovi

per secessione è quella dello smembramento. Mentre la secessione non implica l’estinzione

dello Stato che la subisce, la caratteristica dello smembramento sta nel fatto che uno Stato si

estingue e sul suo territorio si formano due o più nuovi Stati. Il criterio (anche se non agevole)

per distinguere le due ipotesi è quello della continuità o meno dell’organizzazione di governo

preesistente: lo smembramento è da ammettere ogniqualvolta nessuno degli Stati residui

abbia pur approssimativamente la stessa organizzazione di governo o lo stesso regime dello

Stato preesistente. Gli esempi classici di smembramento sono: lo smembramento

dell’impero austro-ungarico o quello della formazione repubblica federale tedesca e della

repubblica democratica tedesca sulle rovine del reich hitleriano e ancora. Lo smembramento

dell’Unione sovietica, avvenuto con gli accordi di Minsk e di Alma Ata (1991), e quello della

Cecoslovacchia sono stati effettuati concordemente. Quello della Jugoslavia ha invece avuto

luogo mediante dichiarazioni unilaterali ed è stato accompagnato da noti eventi bellici; la tesi

della secessione, sostenuta ufficialmente dalla Serbia-Montenegro, è da escludere, non

essendovi continuità né di regime né di costituzione con il vecchio Stato socialista. Ai fini

della successione nei trattati lo smembramento è da assimilare al distacco; agli Stati nuovi

formatisi sul territorio dello Stato smembrato è applicabile (ovviamente s’intendono sempre

gli accordi non localizzabili) il principio della tabula rasa, temperato dalla regola che, per i

trattati multilaterali aperti, prevede la facoltà di procedere ad una notificazione di

successione. Anche la Convezione di Vienna del 1978 unifica le due ipotesi nella pare relativa

agli Stati nuovi che non siano ex territori coloniali, sottoponendole però entrambe al principio

della continuità dei trattati. La prassi recente, che rivela una tendenza degli Stati nuovi ad

accollarsi le obbligazioni pattizie dello Stato smembrato, tra l’altro dividendosi pro quota i

debiti contratti con Stati esteri e con organizzazioni internazionali, non è idonea a porre nel

nulla la regola della tabula rasa, perché l’accollo risulta di solito da accordi degli Stati nuovi

tra loro e, allorché si tratti di debiti pecuniari, l’accollo non si ispira a principi di diritto

internazionale, bensì al fine pratico di evitare di interrompere il flusso dei crediti dall’estero.

Ma ciò che in definitiva depone più di ogni altra a favore della regola della tabula rasa è il gran

numero di notificazioni di successione da parte di tutti questi paesi, notificazioni accettate

dai depositari dei relativi trattati multilaterali e dalle altre parti contraenti. Di esse non ci

sarebbe bisogno se la successione fosse automatica. Né ha senso sostenere che le

notificazioni hanno soltanto valore dichiarativo di una successione prevista come

obbligatoria dal d. internazionale, tale opinione è smentita tra l’altro dalla circostanza che

molti stati sorti dallo smembramento si riservano il diritto di non procedere alla notificazione

per i trattati ai quali non vogliono partecipare. • Quando uno Stato, estinguendosi, passa a far

parte di un altro Stato si ha l’incorporazione, mentre quando due o più Stati si estinguono e

danno vita ad uno Stato nuovo si ha la fusione. Anche qui il criterio di distinzione fra le due

figure si riferisce all’organizzazione di governo: l’incorporazione va preferita alla fusione

ogniqualvolta vi sia continuità tra l’organizzazione di governo di uno degli Stati preesistenti e

l’organizzazione di governo che risulta dall’unificazione. All’incorporazione si applica la regola

della mobilità delle frontiere dei trattati: i trattati dello Stato che si estingue cessano di avere

vigore (salvo che essi siano stati confermati dallo Stato incorporante attraverso nuovi accordi,

espressi o taciti, con le altre Parti contraenti) mentre al territorio incorporato si estendono i

trattati dello Stato incorporante; per i trattati dello Stato incorporato vale insomma la regola

della tabula rasa. Lo stesso principio regola i casi di fusione: lo Stato sorto dalla fusione

nasce libero da impegni pattizi (a parte, ovviamente, gli accordi localizzabili). Un’eccezione al

principio della tabula rasa sia nell’ipotesi di incorporazione che di fusione, deve ammettersi

quando le comunità statali incorporate o fuse, pur estinguendosi come soggetti

internazionali, conservino un notevole grado di autonomia nell’ambito dello Stato

incorporante o nuovo, particolarmente quando, a seguito dell’incorporazione o della fusione,

si instauri un vincolo di tipo federale; in tal caso la prassi si è orientata nel senso della

continuità degli accordi, con efficacia limitata alla regione incorporata o fusa e sempre che

una simile limitazione sia compatibile con l’oggetto e lo scopo dell’accordo , a parte qualche

manifestazione contraria. La Convenzione di Vienna del 1978 adotta il principio della

continuità dei trattati quali che siano le caratteristiche della riunione, senza distinguere fra

incorporazione e fusione, discostandosi ancora una volta dal diritto consuetudinario. •

Quando si verifica un mutamento di governo nell&rs

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher corneliacrema di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Starita Massimo.
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