Spagna le frontiere delle circoscrizioni amministrative dell’impero coloniale spagnolo
esistenti al momento dell’indipendenza. La successione nei trattati localizzabili incontra il
limite che è comune a tutte le altre ipotesi in cui il diritto internazionale ammette la
trasmissione di diritti e degli obblighi pattizi. Il limite riguarda quegli accordi che abbiano una
prevalente caratterizzazione politica, che siano cioè strettamente legati al regime vigente
prima del cambiamento di sovranità (ad es. non si verifica successione negli accordi che
concedono parti del territorio per l’installazione di basi militari straniere); più che un limite
autonomo, trattasi dell’applicazione in materia successoria del principio generale rebus sic
stantibus, secondo cui un trattato o determinate clausole di un trattato si estinguono se
mutano in modo radicale le circostanze esistenti al momento della conclusione. 2. Circa i
trattati non localizzabili, la regola fondamentale è la c.d. regola della tabula rasa: lo Stato che
subentra nel governo di un territorio, in linea di principio, non è vincolato dagli accordi
conclusi dal predecessore. La Convenzione di Vienna del 1978 distingue la situazione degli
Stati sorti dalla decolonizzazione (“Stati di nuova indipendenza”) dalla situazione di ogni altro
Stato che subentri nel governo di un territorio: • mentre per i primi assume come regola
fondamentale in materia di trattati non localizzabili la regola della tabula rasa, • per i secondi
assume quella opposta, della continuità dei trattati. Ma un simile trattamento differenziato
non trova riscontro nel diritto consuetudinario: come viene chiarito nel commento ai
corrispondenti articoli della Convenzione, l’adozione del principio della continuità (e quindi
della stabilità) dei trattati con riguardi ai casi diversi da quello della decolonizzazione, ha il
dichiarato scopo di contribuire allo sviluppo progressivo del diritto internazionale più che
codificare una regola di diritto consuetudinario. Il principio MITIGATO della tabula rasa si
applica poi: • nell’ipotesi del distacco di una parte del territorio di uno Stato. Può darsi che la
parte di territorio distaccatasi si aggiunga, per effetto di cessione o di conquista, al territorio
di un altro Stato preesistente (trasferimento); in tal caso gli accordi vigenti nello Stato che
subisce il distacco cessano di avere vigore con riguardo al territorio distaccatosi e si
estendono in modo automatico gli accordi vigenti nello Stato che acquista il territorio: la
dottrina parla di mobilità delle frontiere dei trattati. La regola della mobilità è enunciata anche
dalla convenzione di Vienna del 1978 ch la applica a tutti indistintamente i trasferimenti di
territorio da stato a stato conformandosi così su questo punto al d. consuetudinario. Può
darsi invece che sulla parte distaccatasi si formino uno o più Stati nuovi (secessione); anche
in tal caso gli accordi vigenti nello Stato che subisce il distacco cessano di avere vigore nel
territorio che acquista l’indipendenza. La prassi depone a sfavore della Convenzione di
Vienna del 1978 nella parte in cui essa enuncia il principio della continuità dei trattati nelle
ipotesi di secessione da Potenze non coloniali. • Sul problema della secessione non
influiscono i c.d. accordi di devoluzione, (anche tali accordi risultano essere una mitigazione
della tabula rasa) con cui lo Stato indipendente consente a subentrare nei trattati
(CONSIDERATI VANTAGGIOSI) conclusi dalla ex madrepatria: l’accordo, non potendo avere
efficacia rispetto alle altre parti contraenti dei trattati devoluti, pone soltanto l’obbligo per la
ex colonia di compiere i passi necessari affinché siffatti trattati vengano rinnovati. La
convenzione nega la possibilità per cui attraverso gli accordi di devoluzione possano avere
l’effetto di trasmettere i diritti e gli obblighi pattizi del predecessore. Il principio di tabula rasa
tutela quindi non solo gli interessi del nuovo stato ma anche quelli degli altri partecipanti ai
trattati. Passiamo dalla tabula rasa a qualcosa che somiglia molto alla continuità anche se
ovviamente i trattati devono essere rinnovati quindi si considerano giuridicamente come
nuovi quindi rifatti da zero (nella pratica non è così). L’applicazione del principio della tabula
rasa agli Stati nuovi formatisi per distacco è integrale per quanto riguarda i trattati bilaterali
conclusi dal predecessore: simili trattati potranno sopravvivere solo se rinnovati attraverso
apposito accordo con la controparte (eventualmente anche tacito, ossia risultante da fatti
concludenti). Egualmente deve dirsi circa i trattati multilaterali chiusi: occorrerà un nuovo
accordo con tutte le controparti in quanto questi non prevedono la partecipazione di altri
mediante adesione. Ma circa i trattati multilaterali aperti all’adesione di Stati diversi da quelli
originari, il principio della tabula rasa subisce un temperamento: lo Stato di nuova formazione
può, anziché aderire (succedendo ex nunc), procedere alla c.d. notificazione di successione,
con cui la sua partecipazione retroagisce al momento dell’acquisto dell’indipendenza
(succedendo ex tunc). Questa facoltà riconosciuta agli stati nuovi ha cominciato a svilupparsi
all’epoca della decolonizzazione ma può ritenersi ormai riconosciuta dalla consuetudine
come dimostra la recente prassi. • Affine all’ ipotesi della formazione di uno o più stati nuovi
per secessione è quella dello smembramento. Mentre la secessione non implica l’estinzione
dello Stato che la subisce, la caratteristica dello smembramento sta nel fatto che uno Stato si
estingue e sul suo territorio si formano due o più nuovi Stati. Il criterio (anche se non agevole)
per distinguere le due ipotesi è quello della continuità o meno dell’organizzazione di governo
preesistente: lo smembramento è da ammettere ogniqualvolta nessuno degli Stati residui
abbia pur approssimativamente la stessa organizzazione di governo o lo stesso regime dello
Stato preesistente. Gli esempi classici di smembramento sono: lo smembramento
dell’impero austro-ungarico o quello della formazione repubblica federale tedesca e della
repubblica democratica tedesca sulle rovine del reich hitleriano e ancora. Lo smembramento
dell’Unione sovietica, avvenuto con gli accordi di Minsk e di Alma Ata (1991), e quello della
Cecoslovacchia sono stati effettuati concordemente. Quello della Jugoslavia ha invece avuto
luogo mediante dichiarazioni unilaterali ed è stato accompagnato da noti eventi bellici; la tesi
della secessione, sostenuta ufficialmente dalla Serbia-Montenegro, è da escludere, non
essendovi continuità né di regime né di costituzione con il vecchio Stato socialista. Ai fini
della successione nei trattati lo smembramento è da assimilare al distacco; agli Stati nuovi
formatisi sul territorio dello Stato smembrato è applicabile (ovviamente s’intendono sempre
gli accordi non localizzabili) il principio della tabula rasa, temperato dalla regola che, per i
trattati multilaterali aperti, prevede la facoltà di procedere ad una notificazione di
successione. Anche la Convezione di Vienna del 1978 unifica le due ipotesi nella pare relativa
agli Stati nuovi che non siano ex territori coloniali, sottoponendole però entrambe al principio
della continuità dei trattati. La prassi recente, che rivela una tendenza degli Stati nuovi ad
accollarsi le obbligazioni pattizie dello Stato smembrato, tra l’altro dividendosi pro quota i
debiti contratti con Stati esteri e con organizzazioni internazionali, non è idonea a porre nel
nulla la regola della tabula rasa, perché l’accollo risulta di solito da accordi degli Stati nuovi
tra loro e, allorché si tratti di debiti pecuniari, l’accollo non si ispira a principi di diritto
internazionale, bensì al fine pratico di evitare di interrompere il flusso dei crediti dall’estero.
Ma ciò che in definitiva depone più di ogni altra a favore della regola della tabula rasa è il gran
numero di notificazioni di successione da parte di tutti questi paesi, notificazioni accettate
dai depositari dei relativi trattati multilaterali e dalle altre parti contraenti. Di esse non ci
sarebbe bisogno se la successione fosse automatica. Né ha senso sostenere che le
notificazioni hanno soltanto valore dichiarativo di una successione prevista come
obbligatoria dal d. internazionale, tale opinione è smentita tra l’altro dalla circostanza che
molti stati sorti dallo smembramento si riservano il diritto di non procedere alla notificazione
per i trattati ai quali non vogliono partecipare. • Quando uno Stato, estinguendosi, passa a far
parte di un altro Stato si ha l’incorporazione, mentre quando due o più Stati si estinguono e
danno vita ad uno Stato nuovo si ha la fusione. Anche qui il criterio di distinzione fra le due
figure si riferisce all’organizzazione di governo: l’incorporazione va preferita alla fusione
ogniqualvolta vi sia continuità tra l’organizzazione di governo di uno degli Stati preesistenti e
l’organizzazione di governo che risulta dall’unificazione. All’incorporazione si applica la regola
della mobilità delle frontiere dei trattati: i trattati dello Stato che si estingue cessano di avere
vigore (salvo che essi siano stati confermati dallo Stato incorporante attraverso nuovi accordi,
espressi o taciti, con le altre Parti contraenti) mentre al territorio incorporato si estendono i
trattati dello Stato incorporante; per i trattati dello Stato incorporato vale insomma la regola
della tabula rasa. Lo stesso principio regola i casi di fusione: lo Stato sorto dalla fusione
nasce libero da impegni pattizi (a parte, ovviamente, gli accordi localizzabili). Un’eccezione al
principio della tabula rasa sia nell’ipotesi di incorporazione che di fusione, deve ammettersi
quando le comunità statali incorporate o fuse, pur estinguendosi come soggetti
internazionali, conservino un notevole grado di autonomia nell’ambito dello Stato
incorporante o nuovo, particolarmente quando, a seguito dell’incorporazione o della fusione,
si instauri un vincolo di tipo federale; in tal caso la prassi si è orientata nel senso della
continuità degli accordi, con efficacia limitata alla regione incorporata o fusa e sempre che
una simile limitazione sia compatibile con l’oggetto e lo scopo dell’accordo , a parte qualche
manifestazione contraria. La Convenzione di Vienna del 1978 adotta il principio della
continuità dei trattati quali che siano le caratteristiche della riunione, senza distinguere fra
incorporazione e fusione, discostandosi ancora una volta dal diritto consuetudinario. •
Quando si verifica un mutamento di governo nell&rs
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