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I RAPPORTI TRA NORME GENERALI E TRATTATI

 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: le norme generali di ius cogens

prevalgono sui trattati, e rendono nullo un trattato in conflitto con esse (norma speciale deroga

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quella generale). Più raramente, se dopo il trattato si forma una nuova norma consuetudinaria

in conflitto con il trattato, la norma successiva deroga quella precedente (mutamento

fondamentale delle circostanze).

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO svolgono una loro funzione qualora non esistano norme

che regolano specificamente una certa materia. Hanno contenuto molto generale, ricorso è

sottoposto a condizioni:

 Non devono esserci trattati o regole generali di diritto internazionale Da applicarsi nel caso

concreto

 Il principio deve essere presente nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali

 Non deve risultare incompatibile con la struttura della comunità internazionale

LE RACCOMANDAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE risoluzioni di carattere generale e

astratto: dichiarazioni di principi. Peso considerevole nei processi di formazione di regole

generali, ma valore non vincolante. Gli stessi stati che votano a favore non sono obbligati ad

osservarne i precetti

 Diritto soffice: atti aventi natura politica o tecnica comunque giuridicamente non vincolanti. Si

evita di assumere impegni giuridici precisi che però possono svilupparsi in quella direzione

GLI ATTI UNILATERALI: Manifestazioni di volontà di un solo soggetto di per sé idonea a creare

effetti giuridici sul piano internazionale

1. Il riconoscimento: uno stato (sulla base di preventive valutazioni) manifesta la sua volontà

di considerare esistente e di non contestare una determinata situazione di fatto o di diritto.

Corrispondente diritto soggettivo a favore degli stati verso i quali il riconoscimento è diretto.

Può essere sottoposto a condizioni e può cessare per revoca

2. La rinuncia: volontà di non avvalersi di un diritto soggettivo che spetto allo stato sulla base

di una norma di diritto internazionale. Estingue l’obbligo che uno o + stato dovevano

adempiere vs l’autore della rinuncia e non può presumersi

L’acquiescenza:

3. comportamenti concludenti che denotano un consenso tacito nei casi di

riconoscimento o rinuncia

4. La preclusione: a uno stato è precluso assumere una posizione in contraddizione con

un’altra da esso in precedenza assunta

5. La protesta: per impedire che il comportamento passivo di uno stato possa essere inteso

come acquiescenza

6. La promessa: impegno a tenere un certo comportamento. Se risulta chiara intenzione

pubblicamente manifestata lo stato è obbligato ad attenersi al comportamento promesso

7. Gli altri atti unilaterali

a. Sfera di efficacia dei trattati: ratifica o adesione; denuncia o recesso; riserva

b. Richiesta: inizio di procedimento per regolamento giudiziario di controversie

internazionali di territorio nullius o altrui (se c’è effettivo

c. Dichiarazione di annessione e stabile

esercizio di sovranità) 26

DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO

Le norme di diritto internazionale per raggiungere pienamente il loro scopo richiedono di essere

operanti anche sul piano del diritto interno dei singoli stati. (art. 27 c.v: una parte non può invocare

disposizioni del suo diritto interno x giustificare la mancata esecuzione di un trattato)

 Adattamento del diritto interno a quello internazionale (mai il contrario) -> procedimento con

cui le norme internazionali vengono recepite dai singoli stati, in base al bilanciamento di

competenze tra esecutivo (che di solito negozia) e legislativo (che adotta le norme necessarie).

Non esistono norme internazionali che regolano i meccanismi con cui gli stati provvedono

all’adattamento

 Prevalenza del diritto internazionale su quello interno. art. 117 cost., limite alla potestà

legislativa

 Adattamento del diritto italiano al diritto internazionale generale

 l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

Art. 10 cost:

generalmente riconosciute

 Adattamento automatico e immediato (che riguarda anche le vicende della norma stessa) che

spetta a tutti coloro che si trovano a dover applicare il diritto italiano. Le norme di legge in

contrasto con norme internazionali generali sono costituzionalmente illegittime

 Contrasto tra una norma costituzionale e una di diritto internazionale generale:

dopo l’entrata in vigore della costituzione, il

- X Le norme internazionali generali nate

meccanismo di adeguamento automatico non può operare in modo da consentire la

violazione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano

- Ricezione piena e senza limiti x norme generali anteriori 1/1/48 x le quali il costituente

non ha provveduto

IL PROCEDIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI TRATTATI (Negoziato e adozione;

ratifica; deposito ratifica)

Il negoziato e l’adozione del testo,

A) affidata al governo con deliberazione del consiglio dei

ministri (x le linee di indirizzo politico internazionale e comunitario, i progetti di trattati e

accordi internazionali); il ministro degli affari esteri stipula e revisiona i trattati, rappresenta lo

stato nella fase del negoziato e dell’adozione del testo

 Negoziato condotto da chi ha ricevuto tale potere con lettera firmata dal ministro degli affari

esteri. Spesso designata una delegazione, che deve attenersi a posizione unitaria definita in

riunioni di coordinamento (si definisce anche una posizione nazionale + obbligo di seguire

posizione comune tra i membri dell’u.e.)

 Se il negoziato si conclude positivamente, il capo delegazione di solito ha anche il potere di

partecipare all’adozione del testo in nome e x conto dell’italia. Il testo adottato è trasmesso al

ministro esteri. 27

L’autorizzazione alla ratifica->

B) procedura di formazione sul piano interno del consenso

dell’Italia a vincolarsi. Ruoli divisi tra governo e parlamento:

 decisione politica sull’opportunità di avviare la procedura x divenire parte ad un

Governo:

trattato, se e quando lo ritiene opportuno, predispone disegno di legge (ddl) che prevede

l’autorizzazione delle camere alla ratifica del trattato, introducendo nell’ordinamento le norme

necessarie

 Parlamento: art.80cost, le camere autorizzano con legge la ratifica (qualsiasi atto che esprima

consenso) dei trattati internazionali (qualsiasi accordo internazionale) che sono di natura

politica, prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, importano variazioni di territorio, oneri

finanziari, modificazioni di leggi

 In caso straordinario di necessità e urgenza possibile il ricorso allo strumento del DL con

autorizzazione alla ratifica con conseguente legge di conversione

 Il d.d.l. di autorizzazione non può essere deferito alle commissioni parlamentari. Senza legge di

quelli elencati dall’art.80.

autorizzazione il governo non può ratificare un trattato rientrante tra

c’è l’autorizzazione, cmq non è obbligato a porre in essere la ratifica e ha discrezione anche

Se

sul momento in cui ciò debba avvenire. Sulla legge di autorizzazione non è ammesso

referendum abrogativo

 Teoricamente l’autorizzazione del parlamento deve avvenire anche x gli atti successivi che

incidono sull’efficacia del trattato, in pratica

- Il governo ha depositato strumenti di denuncia e sospensione senza mai chiedere

preventiva autorizzazione al parlamento, che non ha mai sollevato obiezioni

- Il governo non ha comunicato il testo delle riserve che al momento del deposito della

ratifica andrà ad apporre, in violazione dell’art.80 perché il parlamento autorizza un testo

diverso, ma anche in questo caso il parlamento non ha sollevato obiezioni

C) Il deposito della ratifica: art.87cost, il presidente della repubblica ratifica i trattati

internazionali previa, quando occorra, l’autorizzazione delle camere. Atto formale che

presuppone specifica iniziativa di governo, e richiede la controfirma dei ministri proponenti che

ne assumono la responsabilità

L’ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AI TRATTATI Non si realizza solo con

espressione di volontà a vincolarsi nei confronti degli altri stati, ma è necessario anche che vengano

inserite nel diritto interno le norme corrispondenti per poter eseguire il trattato

 Autorizzazione alla ratifica del parlamento (controllo politico) + ordine di esecuzione + norme

ordinarie di adattamento (se necessarie)

L’ORDINE DI ESECUZIONE Intervento tecnico del parlamento che provvede sia ad autorizzare

la ratifica sia all’esecuzione del trattato in modo pieno ed interno dalla data di entrata in vigore.

Eventualmente dispone anche per gli oneri finanziari derivanti

 Segue il procedimento legislativo dell’art.75cost, quindi esecutiva dal 15gg dopo la

L’efficacia delle

pubblicazione e da tale data sarà possibile depositare lo strumento di ratifica.

norme introdotte segue quella del trattato

 Solitamente è legge ordinaria, può essere costituzionale se le norme del trattato incidono su

norme interne di rango costituzionale 28

 Può essere sottoposta a sindacato di legittimità costituzionale dalla corte cost. La dichiarazione

di illegittimità colpisce la parte che ha introdotto disposizioni in contrasto con norme

costituzionali (principi fondamentali).

- Art.117cost: potestà legislativa subordinata a vincoli derivanti da trattati internazionali, è

costituzionalmente illegittima la legge in contrasto con disposizioni di un trattato in

l’Italia

vigore x

LE NORME ORDINARIE DI ADATTAMENTO Ulteriori norme che disciplinano direttamente la

materia oggetto del trattato e contengono tutti gli elementi necessari perché il trattato venga

correttamente applicato in Italia quando le norme del trattato non hanno carattere auto-esecutivo

(che in realtà va ricercato dal confronto tra norma e ordinamento interno) per cui non basta un

semplice ordine di esecuzione. Possono essere contenute sia nella stesse legge di esecuzione sia in

altre leggi successive che vi facciano esplicito riferimento

 Il ricorso a strumenti inefficaci o il contenuto che non corrisponda alle richieste del trattato può

comportare illecito internazionale per inadempimento del trattato

 In caso di ordine di esecuzione puro di norme non auto-esecutive, si ritiene che al momento

della legge il legislatore fosse convinto che tali norme potessero essere

dell’approvazione

senz’altro applicabili, quindi tutti coloro che hanno il compito di assicurarne l’esecuzione siano

tenuti a fare tutto quanto possibile per dare loro applicazione

 seguono l’efficacia del trattato cui si riferiscono, ma se risulta diversa volontà il

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A.A. 2013-2014
39 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scovazzi Tullio.