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DIRITTO INTERNAZIONALE

Riassunto di: Alessandro Pometto

Anno accademico 2013/14 –

Università degli studi di Milano Bicocca, facoltà di Giurisprudenza

Temi (sottolineati quelli più frequenti all’esame):

 Caratteri generali del diritto internazionale;

 Evoluzione della comunità internazionale;

 Le organizzazioni internazionali;

 I trattati;

 Le norme generali;

 L’adattamento del diritto interno;

 La responsabilità internazionale 1

DIRITTO INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale è l’insieme delle norme che regolano i rapporti fra gli stati (enti sovrani,

indipendenti).

 Principio della sovrana uguaglianza degli stati (art. 2 c.n.u.): gli stati non sono subordinati a

decisioni prese da altri. La sovranità è intesa come indipendenza. Sul piano sostanziale gli stati

non sono uguali, e molte norme del diritto internazionale si fondano sulle loro differenze (o x

consolidarle o x attenuarle).

 Ordinamento atipico (produzione, accertamento, attuazione):

 Assenza di un’autorità superiore

 Norme che derivano dal consenso degli stessi soggetti che ne sono destinatari, i procedimenti li

coinvolgono direttamente (-> consuetudini e trattati)

 Potere giudiziario a corti o arbitri internazionali, che possono emanare sentenze solo se tutte le

parti coinvolte ne hanno accettato la giurisdizione

 Assenza apparato esecutivo precostituito. Al massimo prevista con limiti la rappresaglia, forma

di autotutela. ORIGINI STORICHE

1648: Pace di Westfalia con i trattati di Osnabrück e Munster dopo la guerra dei 30 anni. Sancita

nascita di una pluralità di entità politiche indipendenti

XVII XVIII sec: carattere eurocentrico della società internazionale, tentativi di

giustificazione dell’uso della forza verso territori “nullius” e popolazioni incivili. Si afferma

l’esigenza che le relazioni tra stati dovessero collocarsi in un ordinamento giuridico a se stante:

 Capitolazioni: trattati con cui potenze europee ottengono che i processi riguardanti i loro

cittadini fossero sottratti alla giurisdizione locale e assegnata a quella di consoli europei

 Colonialismo: imposizione del potere degli stati europei in territori non organizzati

politicamente. Rapporto di subordinazione rispetto a stati europei.

- Protettorato: trattato con cui uno stato protettore acquistava il diritto di ingerirsi in

vari aspetti degli affari interni e nella gestione delle relazioni internazionali dello

stato protetto, in cambio dell’impegno di assicurare a quest’ultimo protezione verso

terzi paesi

XVIII XIX sec: rivoluzioni + congresso di Vienna + trattato di Parigi: inizio di nuovo assetto

d’Europa

politico europeo con il concerto

XIX sec: emerge potenza mondiale degli USA con dottrina Monroe 1823: egemonia economica e

militare degli USA che influenza gli stati europei

l’URSS

XX sec, I g.m.: emerge come nuova potenza e fenomeno decolonizzazione (auto-

determinazione dei popoli) creazione delle prime organizzazioni internazionali: Società delle

nazioni 1919. II g.m.: nazioni unite 1945. 2

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

 dell’insorgere di ulteriori conflitti. Compito

1919: Società delle nazioni, per ridurre il rischio

politico di garantire la pace e la sicurezza internazionale e sviluppare la cooperazione tra gli

stati.

 Non si vietava il ricorso alla guerra, ma ciò era subordinato al previo esperimento di una

procedura di arbitrato o di inchiesta.

 Limiti: decisioni all’unanimità e mancata ratifica degli USA

 1945 Nazioni Unite: istituita con carta delle nazioni unite a San Francisco, eredità ideale della

società delle nazioni. 51 stati firmatari (membri fondatori) con procedura di ammissione di

(decisione dell’ass. generale su proposta del cons. di sicurezza)

nuovi membri stabilita dall’art.4

 Fini e principi: mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare tra le nazioni

relazioni amichevoli, cooperazione internazionale, promuovere ed incoraggiare il rispetto dei

diritti dell’uomo

 Composizione

- Assemblea generale: tutti i membri delle nazioni unite, può discutere su ogni

argomento che rientri nei fini della carta e può fare a riguardo raccomandazioni.

questione per cui sia necessaria un’azione deve essere deferita al consiglio di

Qualsiasi

sicurezza. Votazioni:

 Decisioni su questioni importanti maggioranza di 2/3;

 Le altre a maggioranza semplice.

- Consiglio di sicurezza: 15 membri di cui 5 permanenti (Cina, Francia, URSS, USA,

UK) e 10 eletti ogni due anni. Votazioni:

 Decisioni su questioni di procedura con voto favorevole di 9 membri

 Decisioni su ogni altra questione maggioranza di 9/15, compresi tutti i membri

permanenti (l’astensione non comporta diritto di veto)

- Segretariato: organo amministrativo a cui fanno capo tutti gli amministratori,

dipendenti dell’organizzazione.

- Corte internazionale di giustizia: organo giudiziario principale, 15 membri eletti

dall’assemblea generale E dal cons. di sicurezza. Può essere adita solo dagli stati parti

dello statuto

 Risoluzioni: delibere attuative dei fini, possono essere:

- Raccomandazioni: direttive non vincolanti, sono le più diffuse perché di solito le

organizzazioni Internazionali non si impongono agli stati

- Decisioni: vincolanti, con sanzioni (consiglio di sicurezza)

 Obiettivi delle organizzazioni internazionali

 Sviluppo economico e sociale: organizzazione mondiale del commercio (WTO) con

concezioni liberiste, che prevede un quadro istituzionale per lo svolgimento delle relazioni

commerciali tra stati e organizzazioni internazionali. Obiettivo è lo sviluppo equilibrato anche

in relazione ai rischi della globalizzazione.

 Protezione dell’ambiente: divieto di uno stato di inquinare il territorio di un altro stato e

degli stati di cooperare per la protezione dell’ambiente.

obbligo 3

- Consuetudine: uno stato è obbligato a non causare/consentire fenomeni di inquinamento

transfrontaliero derivanti da attività condotte nel territorio di uno stato che ne

danneggino un altro.

- Per i rischi ambientali globali esigenza di cooperazione tra gli stati

- Principio delle responsabilità comuni differenziate: i paesi industrializzati che hanno

approfittato del capitale ecologico oggi devono farsi maggiormente carico degli oneri

la preservazione dell’ambiente

maggiori per

- Obbligo di cooperazione e di negoziare (necessario accordo, non obbligo formale di

trattativa)

 Protezione dei diritti dell’uomo: esigenza manifestata inizialmente negli ordinamenti

nazionali, esiste una serie di diritti fondamentali della persona che lo stato non può sopprimere o

disconoscere. Si riteneva che inizialmente fosse materia rientrante nella sfera di giurisdizione

Primi riconoscimenti internazionali dopo I g.m., ma solo nell’ambito di alcune

domestica.

minoranze dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

- Fine 2 g.m: carta delle n.u,->

(assemblea generale, racc). È un punto di partenza che porta a successivi strumenti

vincolanti e sul piano giuridico crea delle consuetudini, che come risultato portano alla

sottrazione dalla sfera di esclusiva competenza interna (patto sui diritti civili e politici ed

altri…)

- Meccanismi per tutela internazionale: istituzione di organi giurisdizionali (trattati),

attuabili anche dai singoli individui.

 d’Europa europea dei diritti dell’uomo

Consiglio -> convenzione (Roma 1950)

corte europea dei diritti dell’uomo,

-> che può emanare sentenze motivate di

accertamento di condanna

- Doppio livello di protezione (solo con adeguati meccanismi procedurali, tipo CEDU)

soggettività internazionale dell’individuo,

che consentono di configurare una anche se

limitatamente a quanto previsto nei trattati (v. caso artico) 4

I CRIMINI INTERNAZIONALI DELL’INDIVIDUO

Responsabilità penale dell’individuo per i crimini internazionali dell’individuo (doppio livello di

repressione dell’illecito), che possono aggiungersi alla responsabilità dello stato per conto del quale

ha agito.

IL PROCESSO DI NORIMBERGA (1945 Francia, UK, USA, URSS vs membri del partito nazista)

 Competenza del tribunale:

 Crimini contro la pace: vs il politico che decide di fare una guerra di aggressione non

consentita da norme internazionali. È considerato il supremo crimine internazionale per il

fatto che al suo interno contiene la somma di tutti gli altri

non c’erano norme internazionali che prevedevano la fattispecie,

- Secondo gli imputati

ma secondo il tribunale per i principi generali di giustizia gli imputati dovevano

conoscere il carattere illecito dei loro comportamenti

 Crimini di guerra: violazioni delle norme o delle consuetudini di guerra. Commessi dai

militari. Già regolati da alcuni trattati e da norme interne, ora anche giurisdizione internazionale

 Crimini contro l’umanità: persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, come uccisioni,

sterminio, schiavitù, deportazione e altri atti disumani commessi contro la popolazione civile

prima o durante la guerra. Tutti gli atti così gravi da offendere il concetto stesso di genere

umano

 Agire sulla base di ordini del governo o di un superiore non esonera dalla responsabilità ma può

essere attenuante. Diritto ad equo processo con sentenza motivata e definitiva (anche pena di

morte). Si giudica secondo diritto internazionale, le cui norme devono anche essere applicate

contro gli individui responsabili di violazioni.

IL TRIBUNALE PER LA EX-JUGOSLAVIA

Istituito con risoluzione del consiglio di sicurezza nel 1993 per il giudizio delle persone responsabili

di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex-Jugoslavia

dal 1991. Competenza:

 Crimini di guerra:

- Infrazioni gravi delle convenzioni di Ginevra del 1945 (omicidio, tortura, deportazione,

ecc)

- Violazione delle norme e delle consuetudini di guerra (armi tossiche, attacchi a edifici

indifesi...)

 atti commessi con l’intenzione

Genocidio: di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o

religioso in quanto tale

 Crimini contro l’umanità: diretti contro una qualsiasi popolazione civile (assassinio, stupro,

schiavitù...)

 Innovazioni: stupro, tutela dei diritti dell’imputato con giudizio d’appello e esclusione pena di

morte 5

IL TRIBUNALE PER IL RUANDA

Istituito con risoluzione del consiglio di sicurezza nel 1994 per il giudizio delle persone responsabili

di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commessi nel territorio

del Ruanda. Competenza su:

 Genocidio (come tribunale per la ex-Jugoslavia)

 Crimini contro l’umanità: attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi

popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica razziale o

religiosa

 Violazioni all’art.3 comune alle convenzioni di Ginevra e del II protocollo aggiuntivo

(attentati alla vita/salute, tortura, ostaggi, terrorismo, stupro, prostituzione forzata)

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (1998 Roma, statuto della C.P.I.)

Progresso della comunità internazionale perché il giudizio sui crimini internazionali può essere

anche compiuto vs individui di stati vincitori, i crimini contro l’umanità possono essere fatti valere

in tempo di pace e all’interno di un solo stato. Migliore prevenzione e repressione se la corte è

precostituita e permanente ed operi universalmente.

Avrà sede all’Aja e richiede ancora 60 ratifiche per l’entrata in vigore. Ogni stato parte può

dichiarare di non accettare la sua giurisdizione per 7 anni dalla ratifica.

verificatosi dopo l’entrata in vigore

Esercita giurisdizione sui più gravi crimini internazionali

dello stato e commessi sul territorio di uno stato parte o da individui cittadini di uno stato parte.

- Complementare rispetto a giurisdizioni interne: si esercita per i casi non sottoposti (o non

ancora) agli organi di uno stato competente, a meno che lo stato non abbia l’intenzione o la

capacità di esercitare la giurisdizione

dall’assemblea degli

- Composizione: 18 giudici eletti stati parte + procuratore (organo

separato)

- Giurisdizione esercitata vs i casi riferiti al procuratore dagli stati parte o dal consiglio di

sicurezza o indagini avviate dal procuratore.

Esclusione della qualità ufficiale dell’imputato:

- no immunità, crimini che offendono la

dignità stessa del genere umano.

- Responsabilità dei capi militari e di altri superiori per i crimini commessi da forze poste sotto

il loro effettivo comando o controllo; responsabilità del sottoposto per gli ordini da lui eseguiti

- Condanne fino a 30 anni o ergastolo, possibili multe, confische e risarcimenti alle vittime.

Sentenza impugnabile in camera d’appello, esecuzione in uno stato designato dalla corte.

 Competenza: atti commessi nell’intento di distruggere in tutto o in

- Genocidio: parte un gruppo

nazionale, etnico, razziale o religioso

Crimini contro l’umanità: atti commessi nell’ambito di un esteso o sistematico attacco

- contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco. Gravità tale da offendere

la dignità stessa del genere umano. Determina responsabilità sia dei capi politici sia dei

singoli esecutori. Un caso isolato determina solo responsabilità penale interna. 6

- Crimini di guerra: gravi violazioni delle convenzioni di ginevra e alle norme

consuetudinarie applicabili nei conflitti armati, quando commessi come parte di un piano

o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga

scala.

- Crimine di aggressione: giurisdizione rinviata al momento della sua definizione

GIURISDIZIONE NAZIONALE UNIVERSALE: tendenza per cui i tribunali nazionali avrebbero

giurisdizione sui crimini contro l’umanità. Per cui non sarebbe più necessario collegamento tra

imputato e stato in questione perché questi crimini offendono il genere umano nel suo insieme,

rendendo il responsabile nemico di tutto il genere umano. Sarebbe giurisdizione transitoria in attesa

dell’entrata in vigore della corte penale internazionale. Si basa su due presupposti:

1) Vittime del crimine sono tutti gli uomini in generale e i giudici di qualsiasi collettività

possono giudicare in attesa di apposito organo internazionale

2) Estensione della norma consuetudinaria nei confronti della pirateria in alto mare che prevede

da secoli una giurisdizione nazionale universale. 7

I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

LO STATO

 Criteri di esistenza dello stato (sentenza cassazione Djukanovic): triade popolo, governo,

territorio. Nella sentenza La triade è vista come elemento della posizione legalista (il diritto

internazionale provvede con regole proprie a stabilire a quali condizioni uno stato può dirsi

esistente).

- Riconoscimento internazionale: atto giuridico unilaterale col quale uno stato ne

riconosce un altro. Fino al XX sec. Si riteneva che fosse necessario x acquistare

soggettività internazionale (teoria del riconoscimento costitutivo)

 –>

Teoria fattualistica: la nascita dello stato è un fenomeno di fatto. convenzione di

Montevideo sui diritti e i doveri degli stati (1993): triade + capacità di entrare in relazione

con altri stati

La triade è un dato di fatto di cui basta verificare l’esistenza; occorre verificare nella

- realtà come gli elementi si combinano e se il risultato è la creazione effettiva di un ente

sovrano indipendente.

- Uno stato è indipendente quando si impone effettivamente nel panorama internazionale

non riconoscendo nessuno sopra di se, se non il diritto internazionale.

Oggi il riconoscimento non ha efficacia costitutiva ma è atto politico che un governo esistente fa

nei confronti di un altro con il quale esprime una volontà politica di intrattenere rapporti sia

diplomatici sia giuridici.

Esempio: la Palestina

Inizialmente colonia sotto impero ottomano, dopo I g.m. diventa mandato inglese. Nel 1947 UK si

ritira dal territorio che rimane condiviso da arabi-palestinesi ed ebrei. Piano di partizione della

dell’ONU prevede divisione tra i due popoli (ebrei=Israele;

Palestina arabi=Palestina) piano

accettato dagli ebrei, non dai palestinesi.

 1948 1°guerra arabo israeliana. 1949 armistizio, con riconoscimento stato di Israele e

Palestina ridotta alla striscia di gaza e west bank (zone controllate da Egitto e Giordania)

 1967 guerra dei 6 giorni: Egitto e Siria si preparano ad attaccare Israele per tornare ai territori

originari, Israele attacca per legittima difesa preventiva sconfiggendo gli stati confinanti e

occupando militarmente sia la striscia di gaza sia la west bank

 Dagli anni 60 in Palestina opera un movimento con obiettivo la liberazione delle terre

occupate e la nascita del relativo stato (OLP)

 1993 Israele e OLP si riconoscono a vicenda e concludono accordi di pace che dovevano

portare alla nascita dello stato arabo palestinese nei territori occupati; ciò viene bloccato

dall’omicidio del primo ministro israeliano. Quindi Israele occupa ancora i territori (2006 ritiro

dalla striscia di gaza)

 Esiste ancora struttura di autogoverno palestinese, ma la sua effettività di poteri è limitata,

non esiste uno stato palestinese perché privo di effettività, anche se si vuole arrivare alla sua

creazione.

 (procedura d’ammissione

La Palestina ha fatto richiesta per entrare nelle N.U. -> stato in

grado di accettare obblighi, domanda all’assemblea generale che può raccomandare o meno

8

l’ammissione al consiglio di sicurezza Che la valuta, richiesta maggioranza di 9/15 con membri

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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