Diritto internazionale
Riassunto di: Alessandro Pometto
Anno accademico 2013/14 – Università degli studi di Milano Bicocca, facoltà di Giurisprudenza
Temi principali
- Caratteri generali del diritto internazionale
- Evoluzione della comunità internazionale
- Le organizzazioni internazionali
- I trattati
- Le norme generali
- L'adattamento del diritto interno
- La responsabilità internazionale
Caratteri generali del diritto internazionale
Il diritto internazionale è l'insieme delle norme che regolano i rapporti fra gli stati (enti sovrani, indipendenti).
- Principio della sovrana uguaglianza degli stati (art. 2 c.n.u.): gli stati non sono subordinati a decisioni prese da altri. La sovranità è intesa come indipendenza. Sul piano sostanziale gli stati non sono uguali, e molte norme del diritto internazionale si fondano sulle loro differenze (o per consolidarle o per attenuarle).
L'ordinamento è atipico riguardo la produzione, l'accertamento e l'attuazione delle norme:
- Assenza di un'autorità superiore
- Norme che derivano dal consenso degli stessi soggetti che ne sono destinatari, i procedimenti coinvolgono direttamente (→ consuetudini e trattati)
- Potere giudiziario a corti o arbitri internazionali, che possono emanare sentenze solo se tutte le parti coinvolte ne hanno accettato la giurisdizione
- Assenza di un apparato esecutivo precostituito. Prevista, al massimo con limiti, la rappresaglia, forma di autotutela.
Origini storiche
1648: Pace di Westfalia con i trattati di Osnabrück e Munster dopo la guerra dei 30 anni. Sancita nascita di una pluralità di entità politiche indipendenti.
- XVII XVIII sec: carattere eurocentrico della società internazionale, tentativi di giustificazione dell'uso della forza verso territori "nullius" e popolazioni incivili. Si afferma l'esigenza che le relazioni tra stati dovessero collocarsi in un ordinamento giuridico a se stante:
- Capitolazioni: trattati con cui potenze europee ottengono che i processi riguardanti i loro cittadini fossero sottratti alla giurisdizione locale e assegnata a quella di consoli europei
- Colonialismo: imposizione del potere degli stati europei in territori non organizzati politicamente. Rapporto di subordinazione rispetto a stati europei.
- Protettorato: trattato con cui uno stato protettore acquistava il diritto di ingerirsi in vari aspetti degli affari interni e nella gestione delle relazioni internazionali dello stato protetto, in cambio dell'impegno di assicurare a quest'ultimo protezione verso terzi paesi
- XVIII XIX sec: rivoluzioni + congresso di Vienna + trattato di Parigi: inizio di nuovo assetto politico europeo con il concerto
- XIX sec: emerge potenza mondiale degli USA con dottrina Monroe 1823: egemonia economica e militare degli USA che influenza gli stati europei
- XX sec, I g.m.: emerge come nuova potenza e fenomeno decolonizzazione (auto-determinazione dei popoli), creazione delle prime organizzazioni internazionali: Società delle nazioni 1919. II g.m.: Nazioni Unite 1945.
Le organizzazioni internazionali
1919: Società delle nazioni, per ridurre il rischio di insorgenza di ulteriori conflitti. Compito politico di garantire la pace e la sicurezza internazionale e sviluppare la cooperazione tra gli stati.
- Non si vietava il ricorso alla guerra, ma ciò era subordinato al previo esperimento di una procedura di arbitrato o di inchiesta.
- Limiti: decisioni all'unanimità e mancata ratifica degli USA
1945: Nazioni Unite: istituita con la carta delle Nazioni Unite a San Francisco, eredità ideale della Società delle nazioni. 51 stati firmatari (membri fondatori) con procedura di ammissione di nuovi membri stabilita dall'art. 4 (decisione dell'ass. generale su proposta del cons. di sicurezza).
- Fini e principi: mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli, cooperazione internazionale, promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo.
- Composizione:
- Assemblea generale: tutti i membri delle Nazioni Unite, può discutere su ogni argomento che rientri nei fini della carta e può fare a riguardo raccomandazioni. Qualsiasi questione per cui sia necessaria un'azione deve essere deferita al consiglio di sicurezza. Votazioni:
- Decisioni su questioni importanti maggioranza di 2/3;
- Le altre a maggioranza semplice.
- Consiglio di sicurezza: 15 membri di cui 5 permanenti (Cina, Francia, URSS, USA, UK) e 10 eletti ogni due anni. Votazioni:
- Decisioni su questioni di procedura con voto favorevole di 9 membri
- Decisioni su ogni altra questione maggioranza di 9/15, compresi tutti i membri permanenti (l'astensione non comporta diritto di veto)
- Segretariato: organo amministrativo a cui fanno capo tutti gli amministratori, dipendenti dell'organizzazione.
- Corte internazionale di giustizia: organo giudiziario principale, 15 membri eletti dall'assemblea generale e dal cons. di sicurezza. Può essere adita solo dagli stati parti dello statuto.
- Risoluzioni: delibere attuative dei fini, possono essere:
- Raccomandazioni: direttive non vincolanti, sono le più diffuse perché di solito le organizzazioni internazionali non si impongono agli stati
- Decisioni: vincolanti, con sanzioni (consiglio di sicurezza)
Obiettivi delle organizzazioni internazionali:
- Sviluppo economico e sociale: organizzazione mondiale del commercio (WTO) con concezioni liberiste, che prevede un quadro istituzionale per lo svolgimento delle relazioni commerciali tra stati e organizzazioni internazionali. Obiettivo è lo sviluppo equilibrato anche in relazione ai rischi della globalizzazione.
- Protezione dell'ambiente: divieto di uno stato di inquinare il territorio di un altro stato ed obbligo degli stati di cooperare per la protezione dell'ambiente.
- Consuetudine: uno stato è obbligato a non causare/consentire fenomeni di inquinamento transfrontaliero derivanti da attività condotte nel territorio di uno stato che ne danneggino un altro.
- Per i rischi ambientali globali esigenza di cooperazione tra gli stati
- Principio delle responsabilità comuni differenziate: i paesi industrializzati che hanno approfittato del capitale ecologico oggi devono farsi maggiormente carico degli oneri maggiori per la preservazione dell'ambiente
- Obbligo di cooperazione e di negoziare (necessario accordo, non obbligo formale di trattativa)
- Protezione dei diritti dell'uomo: esigenza manifestata inizialmente negli ordinamenti nazionali, esiste una serie di diritti fondamentali della persona che lo stato non può sopprimere o disconoscere. Si riteneva che inizialmente fosse materia rientrante nella sfera di giurisdizione domestica.
- Primi riconoscimenti internazionali dopo I g.m., ma solo nell'ambito di alcune minoranze
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Fine 2 g.m: carta delle N.U. (assemblea generale, racc). È un punto di partenza che porta a successivi strumenti vincolanti e sul piano giuridico crea delle consuetudini, che come risultato portano alla sottrazione dalla sfera di esclusiva competenza interna (patto sui diritti civili e politici ed altri...)
- Meccanismi per tutela internazionale: istituzione di organi giurisdizionali (trattati), attuabili anche dai singoli individui.
- Consiglio d'Europa - convenzione europea dei diritti dell'uomo (Roma 1950) - corte europea dei diritti dell'uomo, che può emanare sentenze motivate di accertamento di condanna
- Doppio livello di protezione (solo con adeguati meccanismi procedurali, tipo CEDU) che consentono di configurare una soggettività internazionale dell'individuo, anche se limitatamente a quanto previsto nei trattati (v. caso artico)
I crimini internazionali dell'individuo
Responsabilità penale dell'individuo per i crimini internazionali, con doppio livello di repressione dell'illecito, che possono aggiungersi alla responsabilità dello stato per conto del quale ha agito.
Il processo di Norimberga
1945: Francia, UK, USA, URSS vs membri del partito nazista
- Competenza del tribunale:
- Crimini contro la pace: contro il politico che decide di fare una guerra di aggressione non consentita da norme internazionali. È considerato il supremo crimine internazionale perché al suo interno contiene la somma di tutti gli altri
- Secondo gli imputati non c'erano norme internazionali che prevedevano la fattispecie, ma secondo il tribunale per i principi generali di giustizia gli imputati dovevano conoscere il carattere illecito dei loro comportamenti
- Crimini di guerra: violazioni delle norme o delle consuetudini di guerra. Commessi dai militari. Già regolati da alcuni trattati e da norme interne, ora anche giurisdizione internazionale
- Crimini contro l'umanità: persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, come uccisioni, sterminio, schiavitù, deportazione e altri atti disumani commessi contro la popolazione civile prima o durante la guerra. Atti così gravi da offendere il concetto stesso di genere umano
- Agire sulla base di ordini del governo o di un superiore non esonera dalla responsabilità ma può essere attenuante. Diritto ad equo processo con sentenza motivata e definitiva (anche pena di morte). Si giudica secondo diritto internazionale, le cui norme devono anche essere applicate contro gli individui responsabili di violazioni.
Il tribunale per la ex-Jugoslavia
Istituito con risoluzione del consiglio di sicurezza nel 1993 per il giudizio delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex-Jugoslavia dal 1991.
- Competenza:
- Crimini di guerra:
- Infrazioni gravi delle convenzioni di Ginevra del 1945 (omicidio, tortura, deportazione, ecc)
- Violazione delle norme e delle consuetudini di guerra (armi tossiche, attacchi a edifici indifesi...)
- Genocidio: atti commessi con l'intenzione di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale
- Crimini contro l'umanità: diretti contro una qualsiasi popolazione civile (assassinio, stupro, schiavitù...)
- Innovazioni: stupro, tutela dei diritti dell'imputato con giudizio d'appello e esclusione pena di morte
Il tribunale per il Ruanda
Istituito con risoluzione del consiglio di sicurezza nel 1994 per il giudizio delle persone responsabili di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commessi nel territorio del Ruanda.
- Competenza su:
- Genocidio (come tribunale per la ex-Jugoslavia)
- Crimini contro l'umanità: attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica razziale o religiosa
- Violazioni all'art. 3 comune alle convenzioni di Ginevra e del II protocollo aggiuntivo (attentati alla vita/salute, tortura, ostaggi, terrorismo, stupro, prostituzione forzata)
La corte penale internazionale
(1998 Roma, statuto della C.P.I.)
Progresso della comunità internazionale perché il giudizio sui crimini internazionali può essere anche compiuto contro individui di stati vincitori, i crimini contro l'umanità possono essere fatti valere in tempo di pace e all'interno di un solo stato. Migliore prevenzione e repressione se la corte è precostituita e permanente ed operi universalmente. Avrà sede all'Aja e richiede ancora 60 ratifiche per l'entrata in vigore. Ogni stato parte può dichiarare di non accettare la sua giurisdizione per 7 anni dalla ratifica.
- Esercita giurisdizione sui più gravi crimini internazionali verificatisi dopo l'entrata in vigore dello stato e commessi sul territorio di uno stato parte o da individui cittadini di uno stato parte.
- Complementare rispetto a giurisdizioni interne: si esercita per i casi non sottoposti (o non ancora) agli organi di uno stato competente, a meno che lo stato non abbia l'intenzione o la capacità di esercitare la giurisdizione.
- Composizione: 18 giudici eletti dall'assemblea degli stati parte + procuratore (organo separato)
- Giurisdizione esercitata vs i casi riferiti al procuratore dagli stati parte o dal consiglio di sicurezza o indagini avviate dal procuratore.
- Esclusione della qualità ufficiale dell'imputato: no immunità, crimini che offendono la dignità stessa del genere umano.
- Responsabilità dei capi militari e di altri superiori per i crimini commessi da forze poste sotto il loro effettivo comando o controllo; responsabilità del sottoposto per gli ordini da lui eseguiti.
- Condanne fino a 30 anni o ergastolo, possibili multe, confische e risarcimenti alle vittime. Sentenza impugnabile in camera d'appello, esecuzione in uno stato designato dalla corte.
Competenza:
- Genocidio: atti commessi nell'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso
- Crimini contro l'umanità: atti commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell'attacco. Gravità tale da offendere la dignità stessa del genere umano. Determina responsabilità sia dei capi politici sia dei singoli esecutori. Un caso isolato determina solo responsabilità penale interna.
- Crimini di guerra: gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra e alle norme consuetudinarie applicabili nei conflitti armati, quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
- Crimine di aggressione: giurisdizione rinviata al momento della sua definizione.
Giurisdizione nazionale universale
Tendenza per cui i tribunali nazionali avrebbero giurisdizione sui crimini contro l'umanità. Per cui non sarebbe più necessario collegamento tra imputato e stato in questione perché questi crimini offendono il genere umano nel suo insieme, rendendo il responsabile nemico di tutto il genere umano. Sarebbe giurisdizione transitoria in attesa dell'entrata in vigore della corte penale internazionale. Si basa su due presupposti:
- Vittime del crimine sono tutti gli uomini in generale e i giudici di qualsiasi collettività possono giudicare in attesa di apposito organo internazionale
- Estensione della norma consuetudinaria nei confronti della pirateria in alto mare che prevede da secoli una giurisdizione nazionale universale.
I soggetti del diritto internazionale: lo stato
- Criteri di esistenza dello stato (sentenza cassazione Djukanovic): triade popolo, governo, territorio. Nella sentenza la triade è vista come elemento della posizione legalista (il diritto internazionale provvede con regole proprie a stabilire a quali condizioni uno stato può dirsi esistente).
- Riconoscimento internazionale: atto giuridico unilaterale col quale uno stato ne riconosce un altro. Fino al XX sec. si riteneva che fosse necessario per acquistare soggettività internazionale (teoria del riconoscimento costitutivo)
- Teoria fattualistica: la nascita dello stato è un fenomeno di fatto. Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli stati (1933): triade + capacità di entrare in relazione con altri stati
- La triade è un dato di fatto di cui basta verificare l'esistenza; occorre verificare nella realtà come gli elementi si combinano e se il risultato è la creazione effettiva di un ente sovrano indipendente.
- Uno stato è indipendente quando si impone effettivamente nel panorama internazionale non riconoscendo nessuno sopra di sé, se non il diritto internazionale.
- Oggi il riconoscimento non ha efficacia costitutiva ma è atto politico che un governo esistente fa nei confronti di un altro con il quale esprime una volontà politica di intrattenere rapporti sia diplomatici sia giuridici.
Esempio: la Palestina
- Inizialmente colonia sotto impero ottomano, dopo I g.m. diventa mandato inglese. Nel 1947 UK si ritira dal territorio che rimane condiviso da arabi-palestinesi ed ebrei. Piano di partizione dell'ONU prevede divisione tra i due popoli (ebrei=Israele; arabi=Palestina) piano accettato dagli ebrei, non dai palestinesi.
- 1948 1° guerra arabo israeliana. 1949 armistizio, con riconoscimento stato di Israele e Palestina ridotta alla striscia di gaza e west bank (zone controllate da Egitto e Giordania)
- 1967 guerra dei 6 giorni: Egitto e Siria si preparano ad attaccare Israele per tornare ai territori originari, Israele attacca per legittima difesa preventiva sconfiggendo gli stati confinanti e occupando militarmente sia la striscia di gaza sia la west bank
- Dagli anni 60 in Palestina opera un movimento con obiettivo la liberazione delle terre occupate e la nascita del relativo stato (OLP)
- 1993 Israele e OLP si riconoscono a vicenda e concludono accordi di pace che dovevano portare alla nascita dello stato arabo palestinese nei territori occupati; ciò viene bloccato dall'omicidio del primo ministro israeliano. Quindi Israele occupa ancora i territori (2006 ritiro dalla striscia di gaza)
- Esiste ancora struttura di autogoverno palestinese, ma la sua effettività di poteri è limitata, non esiste uno stato palestinese perché privo di effettività, anche se si vuole arrivare alla sua creazione.
- La Palestina ha fatto richiesta per entrare nelle N.U. (procedura d'ammissione: stato in grado di accettare obblighi, domanda all'assemblea generale che può raccomandare o meno l'ammissione al consiglio di sicurezza che la valuta, richiesta maggioranza di 9/15 con membri)
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