DIRITTO INTERNAZIONALE
Riassunto di: Alessandro Pometto
Anno accademico 2013/14 –
Università degli studi di Milano Bicocca, facoltà di Giurisprudenza
Temi (sottolineati quelli più frequenti all’esame):
Caratteri generali del diritto internazionale;
Evoluzione della comunità internazionale;
Le organizzazioni internazionali;
I trattati;
Le norme generali;
L’adattamento del diritto interno;
La responsabilità internazionale 1
DIRITTO INTERNAZIONALE
Il diritto internazionale è l’insieme delle norme che regolano i rapporti fra gli stati (enti sovrani,
indipendenti).
Principio della sovrana uguaglianza degli stati (art. 2 c.n.u.): gli stati non sono subordinati a
decisioni prese da altri. La sovranità è intesa come indipendenza. Sul piano sostanziale gli stati
non sono uguali, e molte norme del diritto internazionale si fondano sulle loro differenze (o x
consolidarle o x attenuarle).
Ordinamento atipico (produzione, accertamento, attuazione):
Assenza di un’autorità superiore
Norme che derivano dal consenso degli stessi soggetti che ne sono destinatari, i procedimenti li
coinvolgono direttamente (-> consuetudini e trattati)
Potere giudiziario a corti o arbitri internazionali, che possono emanare sentenze solo se tutte le
parti coinvolte ne hanno accettato la giurisdizione
Assenza apparato esecutivo precostituito. Al massimo prevista con limiti la rappresaglia, forma
di autotutela. ORIGINI STORICHE
1648: Pace di Westfalia con i trattati di Osnabrück e Munster dopo la guerra dei 30 anni. Sancita
nascita di una pluralità di entità politiche indipendenti
–
XVII XVIII sec: carattere eurocentrico della società internazionale, tentativi di
giustificazione dell’uso della forza verso territori “nullius” e popolazioni incivili. Si afferma
l’esigenza che le relazioni tra stati dovessero collocarsi in un ordinamento giuridico a se stante:
Capitolazioni: trattati con cui potenze europee ottengono che i processi riguardanti i loro
cittadini fossero sottratti alla giurisdizione locale e assegnata a quella di consoli europei
Colonialismo: imposizione del potere degli stati europei in territori non organizzati
politicamente. Rapporto di subordinazione rispetto a stati europei.
- Protettorato: trattato con cui uno stato protettore acquistava il diritto di ingerirsi in
vari aspetti degli affari interni e nella gestione delle relazioni internazionali dello
stato protetto, in cambio dell’impegno di assicurare a quest’ultimo protezione verso
terzi paesi
–
XVIII XIX sec: rivoluzioni + congresso di Vienna + trattato di Parigi: inizio di nuovo assetto
d’Europa
politico europeo con il concerto
XIX sec: emerge potenza mondiale degli USA con dottrina Monroe 1823: egemonia economica e
militare degli USA che influenza gli stati europei
l’URSS
XX sec, I g.m.: emerge come nuova potenza e fenomeno decolonizzazione (auto-
determinazione dei popoli) creazione delle prime organizzazioni internazionali: Società delle
nazioni 1919. II g.m.: nazioni unite 1945. 2
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
dell’insorgere di ulteriori conflitti. Compito
1919: Società delle nazioni, per ridurre il rischio
politico di garantire la pace e la sicurezza internazionale e sviluppare la cooperazione tra gli
stati.
Non si vietava il ricorso alla guerra, ma ciò era subordinato al previo esperimento di una
procedura di arbitrato o di inchiesta.
Limiti: decisioni all’unanimità e mancata ratifica degli USA
1945 Nazioni Unite: istituita con carta delle nazioni unite a San Francisco, eredità ideale della
società delle nazioni. 51 stati firmatari (membri fondatori) con procedura di ammissione di
(decisione dell’ass. generale su proposta del cons. di sicurezza)
nuovi membri stabilita dall’art.4
Fini e principi: mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare tra le nazioni
relazioni amichevoli, cooperazione internazionale, promuovere ed incoraggiare il rispetto dei
diritti dell’uomo
Composizione
- Assemblea generale: tutti i membri delle nazioni unite, può discutere su ogni
argomento che rientri nei fini della carta e può fare a riguardo raccomandazioni.
questione per cui sia necessaria un’azione deve essere deferita al consiglio di
Qualsiasi
sicurezza. Votazioni:
Decisioni su questioni importanti maggioranza di 2/3;
Le altre a maggioranza semplice.
- Consiglio di sicurezza: 15 membri di cui 5 permanenti (Cina, Francia, URSS, USA,
UK) e 10 eletti ogni due anni. Votazioni:
Decisioni su questioni di procedura con voto favorevole di 9 membri
Decisioni su ogni altra questione maggioranza di 9/15, compresi tutti i membri
permanenti (l’astensione non comporta diritto di veto)
- Segretariato: organo amministrativo a cui fanno capo tutti gli amministratori,
dipendenti dell’organizzazione.
- Corte internazionale di giustizia: organo giudiziario principale, 15 membri eletti
dall’assemblea generale E dal cons. di sicurezza. Può essere adita solo dagli stati parti
dello statuto
Risoluzioni: delibere attuative dei fini, possono essere:
- Raccomandazioni: direttive non vincolanti, sono le più diffuse perché di solito le
organizzazioni Internazionali non si impongono agli stati
- Decisioni: vincolanti, con sanzioni (consiglio di sicurezza)
Obiettivi delle organizzazioni internazionali
Sviluppo economico e sociale: organizzazione mondiale del commercio (WTO) con
concezioni liberiste, che prevede un quadro istituzionale per lo svolgimento delle relazioni
commerciali tra stati e organizzazioni internazionali. Obiettivo è lo sviluppo equilibrato anche
in relazione ai rischi della globalizzazione.
Protezione dell’ambiente: divieto di uno stato di inquinare il territorio di un altro stato e
degli stati di cooperare per la protezione dell’ambiente.
obbligo 3
- Consuetudine: uno stato è obbligato a non causare/consentire fenomeni di inquinamento
transfrontaliero derivanti da attività condotte nel territorio di uno stato che ne
danneggino un altro.
- Per i rischi ambientali globali esigenza di cooperazione tra gli stati
- Principio delle responsabilità comuni differenziate: i paesi industrializzati che hanno
approfittato del capitale ecologico oggi devono farsi maggiormente carico degli oneri
la preservazione dell’ambiente
maggiori per
- Obbligo di cooperazione e di negoziare (necessario accordo, non obbligo formale di
trattativa)
Protezione dei diritti dell’uomo: esigenza manifestata inizialmente negli ordinamenti
nazionali, esiste una serie di diritti fondamentali della persona che lo stato non può sopprimere o
disconoscere. Si riteneva che inizialmente fosse materia rientrante nella sfera di giurisdizione
Primi riconoscimenti internazionali dopo I g.m., ma solo nell’ambito di alcune
domestica.
minoranze dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
- Fine 2 g.m: carta delle n.u,->
(assemblea generale, racc). È un punto di partenza che porta a successivi strumenti
vincolanti e sul piano giuridico crea delle consuetudini, che come risultato portano alla
sottrazione dalla sfera di esclusiva competenza interna (patto sui diritti civili e politici ed
altri…)
- Meccanismi per tutela internazionale: istituzione di organi giurisdizionali (trattati),
attuabili anche dai singoli individui.
d’Europa europea dei diritti dell’uomo
Consiglio -> convenzione (Roma 1950)
corte europea dei diritti dell’uomo,
-> che può emanare sentenze motivate di
accertamento di condanna
- Doppio livello di protezione (solo con adeguati meccanismi procedurali, tipo CEDU)
soggettività internazionale dell’individuo,
che consentono di configurare una anche se
limitatamente a quanto previsto nei trattati (v. caso artico) 4
I CRIMINI INTERNAZIONALI DELL’INDIVIDUO
Responsabilità penale dell’individuo per i crimini internazionali dell’individuo (doppio livello di
repressione dell’illecito), che possono aggiungersi alla responsabilità dello stato per conto del quale
ha agito.
IL PROCESSO DI NORIMBERGA (1945 Francia, UK, USA, URSS vs membri del partito nazista)
Competenza del tribunale:
Crimini contro la pace: vs il politico che decide di fare una guerra di aggressione non
consentita da norme internazionali. È considerato il supremo crimine internazionale per il
fatto che al suo interno contiene la somma di tutti gli altri
non c’erano norme internazionali che prevedevano la fattispecie,
- Secondo gli imputati
ma secondo il tribunale per i principi generali di giustizia gli imputati dovevano
conoscere il carattere illecito dei loro comportamenti
Crimini di guerra: violazioni delle norme o delle consuetudini di guerra. Commessi dai
militari. Già regolati da alcuni trattati e da norme interne, ora anche giurisdizione internazionale
Crimini contro l’umanità: persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, come uccisioni,
sterminio, schiavitù, deportazione e altri atti disumani commessi contro la popolazione civile
prima o durante la guerra. Tutti gli atti così gravi da offendere il concetto stesso di genere
umano
Agire sulla base di ordini del governo o di un superiore non esonera dalla responsabilità ma può
essere attenuante. Diritto ad equo processo con sentenza motivata e definitiva (anche pena di
morte). Si giudica secondo diritto internazionale, le cui norme devono anche essere applicate
contro gli individui responsabili di violazioni.
IL TRIBUNALE PER LA EX-JUGOSLAVIA
Istituito con risoluzione del consiglio di sicurezza nel 1993 per il giudizio delle persone responsabili
di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex-Jugoslavia
dal 1991. Competenza:
Crimini di guerra:
- Infrazioni gravi delle convenzioni di Ginevra del 1945 (omicidio, tortura, deportazione,
ecc)
- Violazione delle norme e delle consuetudini di guerra (armi tossiche, attacchi a edifici
indifesi...)
atti commessi con l’intenzione
Genocidio: di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso in quanto tale
Crimini contro l’umanità: diretti contro una qualsiasi popolazione civile (assassinio, stupro,
schiavitù...)
Innovazioni: stupro, tutela dei diritti dell’imputato con giudizio d’appello e esclusione pena di
morte 5
IL TRIBUNALE PER IL RUANDA
Istituito con risoluzione del consiglio di sicurezza nel 1994 per il giudizio delle persone responsabili
di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commessi nel territorio
del Ruanda. Competenza su:
Genocidio (come tribunale per la ex-Jugoslavia)
Crimini contro l’umanità: attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi
popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica razziale o
religiosa
Violazioni all’art.3 comune alle convenzioni di Ginevra e del II protocollo aggiuntivo
(attentati alla vita/salute, tortura, ostaggi, terrorismo, stupro, prostituzione forzata)
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (1998 Roma, statuto della C.P.I.)
Progresso della comunità internazionale perché il giudizio sui crimini internazionali può essere
anche compiuto vs individui di stati vincitori, i crimini contro l’umanità possono essere fatti valere
in tempo di pace e all’interno di un solo stato. Migliore prevenzione e repressione se la corte è
precostituita e permanente ed operi universalmente.
Avrà sede all’Aja e richiede ancora 60 ratifiche per l’entrata in vigore. Ogni stato parte può
dichiarare di non accettare la sua giurisdizione per 7 anni dalla ratifica.
verificatosi dopo l’entrata in vigore
Esercita giurisdizione sui più gravi crimini internazionali
dello stato e commessi sul territorio di uno stato parte o da individui cittadini di uno stato parte.
- Complementare rispetto a giurisdizioni interne: si esercita per i casi non sottoposti (o non
ancora) agli organi di uno stato competente, a meno che lo stato non abbia l’intenzione o la
capacità di esercitare la giurisdizione
dall’assemblea degli
- Composizione: 18 giudici eletti stati parte + procuratore (organo
separato)
- Giurisdizione esercitata vs i casi riferiti al procuratore dagli stati parte o dal consiglio di
sicurezza o indagini avviate dal procuratore.
Esclusione della qualità ufficiale dell’imputato:
- no immunità, crimini che offendono la
dignità stessa del genere umano.
- Responsabilità dei capi militari e di altri superiori per i crimini commessi da forze poste sotto
il loro effettivo comando o controllo; responsabilità del sottoposto per gli ordini da lui eseguiti
- Condanne fino a 30 anni o ergastolo, possibili multe, confische e risarcimenti alle vittime.
Sentenza impugnabile in camera d’appello, esecuzione in uno stato designato dalla corte.
Competenza: atti commessi nell’intento di distruggere in tutto o in
- Genocidio: parte un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso
Crimini contro l’umanità: atti commessi nell’ambito di un esteso o sistematico attacco
- contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco. Gravità tale da offendere
la dignità stessa del genere umano. Determina responsabilità sia dei capi politici sia dei
singoli esecutori. Un caso isolato determina solo responsabilità penale interna. 6
- Crimini di guerra: gravi violazioni delle convenzioni di ginevra e alle norme
consuetudinarie applicabili nei conflitti armati, quando commessi come parte di un piano
o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga
scala.
- Crimine di aggressione: giurisdizione rinviata al momento della sua definizione
GIURISDIZIONE NAZIONALE UNIVERSALE: tendenza per cui i tribunali nazionali avrebbero
giurisdizione sui crimini contro l’umanità. Per cui non sarebbe più necessario collegamento tra
imputato e stato in questione perché questi crimini offendono il genere umano nel suo insieme,
rendendo il responsabile nemico di tutto il genere umano. Sarebbe giurisdizione transitoria in attesa
dell’entrata in vigore della corte penale internazionale. Si basa su due presupposti:
1) Vittime del crimine sono tutti gli uomini in generale e i giudici di qualsiasi collettività
possono giudicare in attesa di apposito organo internazionale
2) Estensione della norma consuetudinaria nei confronti della pirateria in alto mare che prevede
da secoli una giurisdizione nazionale universale. 7
I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
LO STATO
Criteri di esistenza dello stato (sentenza cassazione Djukanovic): triade popolo, governo,
territorio. Nella sentenza La triade è vista come elemento della posizione legalista (il diritto
internazionale provvede con regole proprie a stabilire a quali condizioni uno stato può dirsi
esistente).
- Riconoscimento internazionale: atto giuridico unilaterale col quale uno stato ne
riconosce un altro. Fino al XX sec. Si riteneva che fosse necessario x acquistare
soggettività internazionale (teoria del riconoscimento costitutivo)
–>
Teoria fattualistica: la nascita dello stato è un fenomeno di fatto. convenzione di
Montevideo sui diritti e i doveri degli stati (1993): triade + capacità di entrare in relazione
con altri stati
La triade è un dato di fatto di cui basta verificare l’esistenza; occorre verificare nella
- realtà come gli elementi si combinano e se il risultato è la creazione effettiva di un ente
sovrano indipendente.
- Uno stato è indipendente quando si impone effettivamente nel panorama internazionale
non riconoscendo nessuno sopra di se, se non il diritto internazionale.
Oggi il riconoscimento non ha efficacia costitutiva ma è atto politico che un governo esistente fa
nei confronti di un altro con il quale esprime una volontà politica di intrattenere rapporti sia
diplomatici sia giuridici.
Esempio: la Palestina
Inizialmente colonia sotto impero ottomano, dopo I g.m. diventa mandato inglese. Nel 1947 UK si
ritira dal territorio che rimane condiviso da arabi-palestinesi ed ebrei. Piano di partizione della
dell’ONU prevede divisione tra i due popoli (ebrei=Israele;
Palestina arabi=Palestina) piano
accettato dagli ebrei, non dai palestinesi.
1948 1°guerra arabo israeliana. 1949 armistizio, con riconoscimento stato di Israele e
Palestina ridotta alla striscia di gaza e west bank (zone controllate da Egitto e Giordania)
1967 guerra dei 6 giorni: Egitto e Siria si preparano ad attaccare Israele per tornare ai territori
originari, Israele attacca per legittima difesa preventiva sconfiggendo gli stati confinanti e
occupando militarmente sia la striscia di gaza sia la west bank
Dagli anni 60 in Palestina opera un movimento con obiettivo la liberazione delle terre
occupate e la nascita del relativo stato (OLP)
1993 Israele e OLP si riconoscono a vicenda e concludono accordi di pace che dovevano
portare alla nascita dello stato arabo palestinese nei territori occupati; ciò viene bloccato
dall’omicidio del primo ministro israeliano. Quindi Israele occupa ancora i territori (2006 ritiro
dalla striscia di gaza)
Esiste ancora struttura di autogoverno palestinese, ma la sua effettività di poteri è limitata,
non esiste uno stato palestinese perché privo di effettività, anche se si vuole arrivare alla sua
creazione.
(procedura d’ammissione
La Palestina ha fatto richiesta per entrare nelle N.U. -> stato in
grado di accettare obblighi, domanda all’assemblea generale che può raccomandare o meno
8
l’ammissione al consiglio di sicurezza Che la valuta, richiesta maggioranza di 9/15 con membri
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