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CAPITOLO II

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO PROCESSUALE

CIVILE INTERNAZIONALE

1. 1942. ’

IL SISTEMA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE ITALIANO DEL L ESIGENZA DI

, ,

ARMONIZZARE LE NORME COMUNI IN SEDE DI RIFORMA CON LE PIÙ IMPORTANTI CONVENZIONI

’ .

INTERNAZIONALI CHE VINCOLANO L ITALIA

La nuova legge di riforma del diritto internazionale privato, innovando in maniera

significativa la tradizione italiana precedente, comprende anche norme che più propriamente

attengono al diritto processuale civile. L’ordine con cui nella legge vengono trattati gli argomenti

segue il procedimento logico portato avanti dal giudice: prima si trovano le norme riguardanti i

limiti di giurisdizione, poi quelle sui conflitti di leggi, infine quelle sull’efficacia dei provvedimenti

dei giudici stranieri.

Le novità rispetto al sistema di diritto processuale civile del 1942 sono rilevanti. La

pregressa disciplina aveva un carattere prettamente pubblicistico, volto a favorire la sottoposizione

delle controversie al giudice italiano: vigeva, ad esempio, l’inderogabilità convenzionale della

giurisdizione per tutte le controversie che presentassero elementi di collegamento con la disciplina

del foro. Oppure l’efficacia delle sentenze straniere era subordinata alla delibazione delle stesse da

parte del giudice italiano, tenuto a verificarne le caratteristiche. Irrilevante era, infine, per il giudice

italiano la litispendenza all’estero della suddetta causa.

L’abbandono di tale disciplina è stato sicuramente determinato dalla tendenza alla creazione

di uno “spazio giuridico europeo” volto a una sempre maggiore integrazione delle giurisdizione dei

singoli stati membri, di cui il legislatore italiano ha tenuto conto al momento della redazione della

riforma (stabilendo più volte che sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali stipulati

dall’Italia, e in particolare della Convenzione di Bruxelles del 1969).

2. : 1995

SEGUE LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL RISPETTO ALLA CODIFICAZIONE DEL

1942. IL RILIEVO DATO AI CRITERI DI COMPETENZA TERRITORIALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE

’ .

DELL AMBITO DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

Dell’ambito della giurisdizione italiana si occupa il titolo II della legge di riforma (art.3-12).

Esso va ad abrogare tutte le norme del codice di procedura civile che di occupano della materia.

La disciplina pregressa si basava sulla rigida contrapposizione tra norme sulla competenza

giurisdizionale (che delimitano i poteri dello Stato, inteso come insieme dei suoi organi giudiziari)e

norme sulla competenza interna (che distribuiscono tra i singoli organi giudiziari le liti che risultano

sottoposte alla giurisdizione italiana).

Palese espressione di questo nuovo corso è l’art.3 della legge, che stabilisce che la

competenza del giudice italiano sussiste oltre che quando il convenuto è domiciliato o residente in

Italia, o vi ha un [legale] rappresentate, anche quando i criteri per la competenza per territorio lo

stabiliscono.

Peraltro tale distinzione era ignorata anche dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, che

talvolta determina, una volta stabilito quale giurisdizione statale sia competente, anche quale sia il

giudice competente per territorio, a volte rimanda all’ordinamento interno. E tale criterio, per così

dire, misto, è anche quello adottato dalla legge di riforma. Peraltro, il progetto, nel passaggio

all’aula, ha visto ridimensionato di molto la presenza di norme sulla competenza per territorio. La

loro presenza, infatti, finiva con il dilatare eccessivamente l’ambito di competenza del giudice

italiano, il che finisce con l’andare contro alla spirito della riforma.

3 : ’

SEGUE L ABBANDONO DEL CRITERIO GENERALE DI GIURISDIZIONE DATO DALLA CITTADINANZA DEL

CONVENUTO E L ADOZIONE DI CRITERI POSITIVI DI GIURISDIZIONE CORRISPONDENTI A QUELLI CONTENUTI

.

NELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES

Il criterio generale della cittadinanza, con la riforma, è stato sostituito da altri criteri, quali

quello del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, e della presenza in Italia di un

rappresentante del convenuto autorizzato a stare in giudizio, o quello dell’accettazione della

giurisdizione. E in questo chiara è l’influenza della Convenzione di Bruxelles, che adotta come

criterio generale il foro del domicilio del convenuto. Tuttavia la legge fa salve una serie di ipotesi (x

es. l’adozione, la filiazione, il divorzio, la giurisdizione volontaria) in cui viene applicato il criterio

della cittadinanza.

La Convenzione di Bruxelles, all’art.5, prevede alcuni criteri di competenze speciali, in virtù

dei quali il convenuto può essere citato in fori alternativi o facoltativi. Questi i casi:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere

eseguita;

2) in materia di alimenti, davanti al giudice del luogo di domicilio dell’alimentato;

3) il materia di delitti, davanti al giudice del luogo dove si è verificato il danno;

4) in caso di risarcimento del danno nascente dal reato, dinnanzi al giudice del procedimento

penale, sempre che questi sia dalla legge autorizzato a tale tipo di cognizione;

5) Per controversie relative a un’agenzia, davanti al giudice del luogo territorialmente

competente;

6) Davanti al giudice ove il trust ha domicilio;

7) In materia di navigazione marittima, davanti al giudice del sequestro dei beni.

La Convenzione di Bruxelles si occupa anche del problema della concentrazione delle controversie,

qualora si tratti di valutare questioni analoghe, o aventi lo stesso oggetto o la stessa causa petendi.

L’art. 6 stabilisce la competenza:

1) in caso di pluralità di convenuti, del giudice del domicilio di uno di essi;

2) se si tratta di un’azione di garanzia o di una chiamata del terzo ne processo o di causa

riconvenzionale, del giudice della causa principale;

3) se si tratta di un’azione contrattuale collegata a un’azione relativa ai diritti reali immobili,

del giudice ove è posto l’immobile.

Altri criteri sempre posti dalla Convenzione mirano a escludere che il contraente debole possa

essere convenuto in luoghi diversi dal suo domicilio.

4. : ’ ’ 2, 3, 4

SEGUE L AMPLIAMENTO DELL AMBITO DI OPERATIVITÀ DEI CRITERI STABILITI NELLE SEZIONI

. (??? Salvo spiegamelo!!!).

DEL TITOLO II DELLA CONVENZIONE

Peraltro l'art.3 della legge di riforma amplia notevolmente i criteri adottati dalla

Convenzione, in quanto li rende applicabili anche quando il convenuto non sia domiciliato nel

territorio di uno stato contraente, norma con cui si eliminano gli eventuali comportamenti

discriminatori che potevano caratterizzare la convenzione stessa. Il nostro legislatore ha poi escluso

in maniera espressa la validità dei rinvii operati dalle sez. 2, 3, 4 della Convenzione.

Nonostante gli sforzi, la riforma non ha invece eliminato altri comportamenti discriminatori operati

a carico di soggetti non domiciliati nei territori dei paesi contraenti, discriminazione che deriva

dalla mancata corrispondenza tra le norme sulla giurisdizione e quelle sulla efficacia delle sentenze.

A differenza delle norme sulla giurisdizione, infatti, la cui efficacia è limitata ai soggetti domiciliati

negli stati contraenti, le norme in materia di esecuzione delle sentenze si riferiscono a tutte le

sentenze emanate sulla base di norme di competenza nazionale eventualmente esorbitanti nei

confronti dei soggetti non domiciliati. E ciò vale, di conseguenza, anche per l’ordinamento italiano

5. .

LA SOPPRESSIONE DEI CRITERI GENERALI DELLA RECIPROCITÀ E DELLA CONNESSIONE DI CAUSE IL

RIFERIMENTO ALLE NORME PROCESSUALI NAZIONALI SULLA COMPETENZA PER CONNESSIONE DI CAUSE PER

; .

LA DETERMINAZIONE INDIRETTA DELLA GIURISDIZIONE I CRITERI RELATIVI ALLE MISURE CAUTELARI

Nella nuova disciplina i criteri della reciprocità e della connessione di cause non sono stati

riprodotti. In virtù del primo, la giurisdizione si poteva esercitare anche nei confronti dello straniero

convenuto se nel caso reciproco, il giudice dello Stato cui appartiene lo straniero può conoscere

delle domande proposte contro un cittadino italiano. Sostanzialmente si trattava di una misura di

ritorsione nei confronti dello stato che non applicava una disciplina analoga, che di fatto creava una

disparità di trattamento tra cittadini e stranieri -per questa ragione la norma non è stata riprodotta. Il

secondo risulta applicabile, ai sensi dell'art.3 della nuova normativa, solo alle materie escluse dal

campo di applicazione della convenzione stessa. Per queste ipotesi si pone tuttavia il problema della

individuazione dei criteri di connessione che rilevano. Peraltro questa problematica aveva rilevanza

anche presso la disciplina pregressa, e poiché i termini della questione non sono radicalmente

mutati, la diatriba si ripropone nella situazione presente in maniera analoga. Parte della dottrina,

infatti, la intendeva in maniera restrittiva, considerando esclusi dalla operatività della norma i casi

connessi con legami poco profondi. L'art.3 della nuova legge, infatti, non operando alcun

riferimento alle conseguenze giuridiche che discendono dalle diverse ipotesi di connessione, depone

nel senso che la connessione possa valere come criterio di giurisdizione in tutti i casi previsti dalle

norme interne processuali.

Peraltro al giudice italiano, ai sensi dell'art.6 della riforma, spetta di conoscere, incidentalmente, le

questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere

sulla domanda principale. Tale indagine, ovviamente, ha conseguenze solo con effetto limitato al

giudizio sulla domanda proposta. Si vuole in sostanza evitare un'eccessiva estensione del giudicato

oltre il petitum.

Quanto ai procedimenti cautelari, la domanda, ai senso della novella del codice del 1990, va

posta al giudice competente a conoscere la causa di merito-. Se eventualmente il giudice italiano

non è competente, essa va proposta al giudice che sarebbe competente, per materia o per valore, del

luogo dove deve essere eseguito il provvedimento cautelare. Lo stesso dicasi per la competenza in

concorso di cause.

6. .

I LIMITI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA RISPETTO AI PROCEDIMENTI FALLIMENTARI ED ESECUTIVI LA

’ .14 . .

SOPRAVVIVENZA DEI CRITERI SPECIALI DELL ART COD NAV

Come nel precedente sistema, la legge di riforma nulla dispone circa i processi esecutivi; pertanto si

deve ritenere che la giurisdizione italiana non trova limiti, se si eccettua la circostanza che lo Stato

deve potere disporre del bene su cui si procede mediante processo.

Quanti ai procedimenti fallimentari, la legge fallimentare stabilisce quale sia il giudice

competente per territorio; ora, dal momento che la competenza del giudice italiano, ai sensi

dell’art.3 della riforma, sussiste, se nulla prevede la convenzione di Bruxelles, ogni qual volta ci sia

un giudice competente per territorio, la soluzione della problematica diventa semplice.

La legge fallimentare, inoltre, all’art.9, opta per l’inefficacia della sentenza pronunciata dal

giudice straniero per il giudice italiano. Tale disposizione, tuttavia, anche se interpretata in maniera

restrittiva, si scontra con quanto disposto dalla riforma in materia di litispendenza all’estero. E

soluzioni adottabili sono due: o si considera l’art.9 tacitamente abrogato dalla riforma, o si

considera la vecchia disciplina come speciale rispetto a quella introdotta dalla riforma.

L’art.14 cod. nav., riguardo alle obbligazioni derivanti da assistenza, urto, salvataggio, etc.

avvenute nel territorio di nessuno stato, stabilisce la possibilità di proporre domanda davanti ai

giudici dello stato, se la nave, le persone salvate, etc., si trovano nello stato. Trattasi di disciplina

speciale rispetto a quella prevista prima dal codice di procedura civile, ora dalla legge di riforma.

7. ’ :

IL CRITERIO GENERALE DELL ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA ED I SUOI LIMITI IN

PARTICOLARE L ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE PER LE AZIONI REALI RELATIVE AD IMMOBILI SITI

’ .

ALL ESTERO

La nuova legge di riforma lascia ampio spazio alle volontà delle parti circa la delimitazione

della giurisdizione: esse possono sottoporre al giudice italiano una questione che altrimenti non

entrerebbe nella sua competenza (effetto positivo o attributivo della competenza) e viceversa

(effetto negativo o impeditivo della competenza). Tale circostanza dipende ovviamente dalla

impostazione più o meno pubblicistica dell’ordinamento in questione.

Perché l’effetto positivo sia valido, ai sensi dell’art.4 della legge di riforma, è necessario che

o vi sia un accordo per iscritto o che la parte tratta in giudizio non eccepisca nulla a riguardo (in

questo caso si parla di accettazione tacita). Rispetto alla disciplina pregressa il suddetto atto è

qualificabile come atto bilaterale, e non unilaterale (nella specie da parte del convenuto).

In alcuni casi, ai sensi dell’art.11, il difetto di giurisdizione è rilevato d’ufficio. Ciò avviene

in particolare in qualunque grado del processo quando il convenuto è contumace (in quanto non

potrebbe in questo caso eccepire il difetto), se riguarda azioni reali aventi ad oggetto beni

immobili(non vale quindi per azioni di altro genere o beni di altro tipo) posti all’estero(la sentenza

eventualmente emanata non troverebbe pratica esecuzione), e se è esclusa da una norma

internazionale, in quanto l’impegno assunto dallo stato con la stipula del trattato non è a

disposizione della volontà delle parti.

La Convenzione di Bruxelles, ad esempio, dispone che in relazione a determinate materia,

siano competenti esclusivamente i tribunali dello stato contraente designato dalla convenzione, a

prescindere dalla possibile applicazione di altri criteri.

In particolare, ai sensi dell’art.16, hanno competenza esclusiva in materia di diritti reali

immobiliari di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l’immobile è

situato (per questi ultimi, tuttavia, in caso di contratti ad uso temporaneo vale anche la competenza

concorrente del giudice del domicilio comune delle parti). Quanto alla normativa applicabile a stati

terzi si oppongono due teorie: secondo una di queste i giudici si devono dichiarare comunque

competenti se la competenza è loro assegnata da altre norme della Convenzione, secondo l’altra

(detta teoria degli effetti riflessi) potrebbero i criteri stabiliti dalla normativa interna dello Stato

membro (in Italia troverebbe applicazione il disposto dell’art.5 legge di Riforma, secondo cui la

giurisdizione italiana per immobili posti all’ester

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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