CAPITOLO II
LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE INTERNAZIONALE
1. 1942. ’
IL SISTEMA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE ITALIANO DEL L ESIGENZA DI
, ,
ARMONIZZARE LE NORME COMUNI IN SEDE DI RIFORMA CON LE PIÙ IMPORTANTI CONVENZIONI
’ .
INTERNAZIONALI CHE VINCOLANO L ITALIA
La nuova legge di riforma del diritto internazionale privato, innovando in maniera
significativa la tradizione italiana precedente, comprende anche norme che più propriamente
attengono al diritto processuale civile. L’ordine con cui nella legge vengono trattati gli argomenti
segue il procedimento logico portato avanti dal giudice: prima si trovano le norme riguardanti i
limiti di giurisdizione, poi quelle sui conflitti di leggi, infine quelle sull’efficacia dei provvedimenti
dei giudici stranieri.
Le novità rispetto al sistema di diritto processuale civile del 1942 sono rilevanti. La
pregressa disciplina aveva un carattere prettamente pubblicistico, volto a favorire la sottoposizione
delle controversie al giudice italiano: vigeva, ad esempio, l’inderogabilità convenzionale della
giurisdizione per tutte le controversie che presentassero elementi di collegamento con la disciplina
del foro. Oppure l’efficacia delle sentenze straniere era subordinata alla delibazione delle stesse da
parte del giudice italiano, tenuto a verificarne le caratteristiche. Irrilevante era, infine, per il giudice
italiano la litispendenza all’estero della suddetta causa.
L’abbandono di tale disciplina è stato sicuramente determinato dalla tendenza alla creazione
di uno “spazio giuridico europeo” volto a una sempre maggiore integrazione delle giurisdizione dei
singoli stati membri, di cui il legislatore italiano ha tenuto conto al momento della redazione della
riforma (stabilendo più volte che sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali stipulati
dall’Italia, e in particolare della Convenzione di Bruxelles del 1969).
2. : 1995
SEGUE LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL RISPETTO ALLA CODIFICAZIONE DEL
1942. IL RILIEVO DATO AI CRITERI DI COMPETENZA TERRITORIALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE
’ .
DELL AMBITO DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA
Dell’ambito della giurisdizione italiana si occupa il titolo II della legge di riforma (art.3-12).
Esso va ad abrogare tutte le norme del codice di procedura civile che di occupano della materia.
La disciplina pregressa si basava sulla rigida contrapposizione tra norme sulla competenza
giurisdizionale (che delimitano i poteri dello Stato, inteso come insieme dei suoi organi giudiziari)e
norme sulla competenza interna (che distribuiscono tra i singoli organi giudiziari le liti che risultano
sottoposte alla giurisdizione italiana).
Palese espressione di questo nuovo corso è l’art.3 della legge, che stabilisce che la
competenza del giudice italiano sussiste oltre che quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia, o vi ha un [legale] rappresentate, anche quando i criteri per la competenza per territorio lo
stabiliscono.
Peraltro tale distinzione era ignorata anche dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, che
talvolta determina, una volta stabilito quale giurisdizione statale sia competente, anche quale sia il
giudice competente per territorio, a volte rimanda all’ordinamento interno. E tale criterio, per così
dire, misto, è anche quello adottato dalla legge di riforma. Peraltro, il progetto, nel passaggio
all’aula, ha visto ridimensionato di molto la presenza di norme sulla competenza per territorio. La
loro presenza, infatti, finiva con il dilatare eccessivamente l’ambito di competenza del giudice
italiano, il che finisce con l’andare contro alla spirito della riforma.
3 : ’
SEGUE L ABBANDONO DEL CRITERIO GENERALE DI GIURISDIZIONE DATO DALLA CITTADINANZA DEL
’
CONVENUTO E L ADOZIONE DI CRITERI POSITIVI DI GIURISDIZIONE CORRISPONDENTI A QUELLI CONTENUTI
.
NELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES
Il criterio generale della cittadinanza, con la riforma, è stato sostituito da altri criteri, quali
quello del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, e della presenza in Italia di un
rappresentante del convenuto autorizzato a stare in giudizio, o quello dell’accettazione della
giurisdizione. E in questo chiara è l’influenza della Convenzione di Bruxelles, che adotta come
criterio generale il foro del domicilio del convenuto. Tuttavia la legge fa salve una serie di ipotesi (x
es. l’adozione, la filiazione, il divorzio, la giurisdizione volontaria) in cui viene applicato il criterio
della cittadinanza.
La Convenzione di Bruxelles, all’art.5, prevede alcuni criteri di competenze speciali, in virtù
dei quali il convenuto può essere citato in fori alternativi o facoltativi. Questi i casi:
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere
eseguita;
2) in materia di alimenti, davanti al giudice del luogo di domicilio dell’alimentato;
3) il materia di delitti, davanti al giudice del luogo dove si è verificato il danno;
4) in caso di risarcimento del danno nascente dal reato, dinnanzi al giudice del procedimento
penale, sempre che questi sia dalla legge autorizzato a tale tipo di cognizione;
5) Per controversie relative a un’agenzia, davanti al giudice del luogo territorialmente
competente;
6) Davanti al giudice ove il trust ha domicilio;
7) In materia di navigazione marittima, davanti al giudice del sequestro dei beni.
La Convenzione di Bruxelles si occupa anche del problema della concentrazione delle controversie,
qualora si tratti di valutare questioni analoghe, o aventi lo stesso oggetto o la stessa causa petendi.
L’art. 6 stabilisce la competenza:
1) in caso di pluralità di convenuti, del giudice del domicilio di uno di essi;
2) se si tratta di un’azione di garanzia o di una chiamata del terzo ne processo o di causa
riconvenzionale, del giudice della causa principale;
3) se si tratta di un’azione contrattuale collegata a un’azione relativa ai diritti reali immobili,
del giudice ove è posto l’immobile.
Altri criteri sempre posti dalla Convenzione mirano a escludere che il contraente debole possa
essere convenuto in luoghi diversi dal suo domicilio.
4. : ’ ’ 2, 3, 4
SEGUE L AMPLIAMENTO DELL AMBITO DI OPERATIVITÀ DEI CRITERI STABILITI NELLE SEZIONI
. (??? Salvo spiegamelo!!!).
DEL TITOLO II DELLA CONVENZIONE
Peraltro l'art.3 della legge di riforma amplia notevolmente i criteri adottati dalla
Convenzione, in quanto li rende applicabili anche quando il convenuto non sia domiciliato nel
territorio di uno stato contraente, norma con cui si eliminano gli eventuali comportamenti
discriminatori che potevano caratterizzare la convenzione stessa. Il nostro legislatore ha poi escluso
in maniera espressa la validità dei rinvii operati dalle sez. 2, 3, 4 della Convenzione.
Nonostante gli sforzi, la riforma non ha invece eliminato altri comportamenti discriminatori operati
a carico di soggetti non domiciliati nei territori dei paesi contraenti, discriminazione che deriva
dalla mancata corrispondenza tra le norme sulla giurisdizione e quelle sulla efficacia delle sentenze.
A differenza delle norme sulla giurisdizione, infatti, la cui efficacia è limitata ai soggetti domiciliati
negli stati contraenti, le norme in materia di esecuzione delle sentenze si riferiscono a tutte le
sentenze emanate sulla base di norme di competenza nazionale eventualmente esorbitanti nei
confronti dei soggetti non domiciliati. E ciò vale, di conseguenza, anche per l’ordinamento italiano
5. .
LA SOPPRESSIONE DEI CRITERI GENERALI DELLA RECIPROCITÀ E DELLA CONNESSIONE DI CAUSE IL
RIFERIMENTO ALLE NORME PROCESSUALI NAZIONALI SULLA COMPETENZA PER CONNESSIONE DI CAUSE PER
; .
LA DETERMINAZIONE INDIRETTA DELLA GIURISDIZIONE I CRITERI RELATIVI ALLE MISURE CAUTELARI
Nella nuova disciplina i criteri della reciprocità e della connessione di cause non sono stati
riprodotti. In virtù del primo, la giurisdizione si poteva esercitare anche nei confronti dello straniero
convenuto se nel caso reciproco, il giudice dello Stato cui appartiene lo straniero può conoscere
delle domande proposte contro un cittadino italiano. Sostanzialmente si trattava di una misura di
ritorsione nei confronti dello stato che non applicava una disciplina analoga, che di fatto creava una
disparità di trattamento tra cittadini e stranieri -per questa ragione la norma non è stata riprodotta. Il
secondo risulta applicabile, ai sensi dell'art.3 della nuova normativa, solo alle materie escluse dal
campo di applicazione della convenzione stessa. Per queste ipotesi si pone tuttavia il problema della
individuazione dei criteri di connessione che rilevano. Peraltro questa problematica aveva rilevanza
anche presso la disciplina pregressa, e poiché i termini della questione non sono radicalmente
mutati, la diatriba si ripropone nella situazione presente in maniera analoga. Parte della dottrina,
infatti, la intendeva in maniera restrittiva, considerando esclusi dalla operatività della norma i casi
connessi con legami poco profondi. L'art.3 della nuova legge, infatti, non operando alcun
riferimento alle conseguenze giuridiche che discendono dalle diverse ipotesi di connessione, depone
nel senso che la connessione possa valere come criterio di giurisdizione in tutti i casi previsti dalle
norme interne processuali.
Peraltro al giudice italiano, ai sensi dell'art.6 della riforma, spetta di conoscere, incidentalmente, le
questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere
sulla domanda principale. Tale indagine, ovviamente, ha conseguenze solo con effetto limitato al
giudizio sulla domanda proposta. Si vuole in sostanza evitare un'eccessiva estensione del giudicato
oltre il petitum.
Quanto ai procedimenti cautelari, la domanda, ai senso della novella del codice del 1990, va
posta al giudice competente a conoscere la causa di merito-. Se eventualmente il giudice italiano
non è competente, essa va proposta al giudice che sarebbe competente, per materia o per valore, del
luogo dove deve essere eseguito il provvedimento cautelare. Lo stesso dicasi per la competenza in
concorso di cause.
6. .
I LIMITI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA RISPETTO AI PROCEDIMENTI FALLIMENTARI ED ESECUTIVI LA
’ .14 . .
SOPRAVVIVENZA DEI CRITERI SPECIALI DELL ART COD NAV
Come nel precedente sistema, la legge di riforma nulla dispone circa i processi esecutivi; pertanto si
deve ritenere che la giurisdizione italiana non trova limiti, se si eccettua la circostanza che lo Stato
deve potere disporre del bene su cui si procede mediante processo.
Quanti ai procedimenti fallimentari, la legge fallimentare stabilisce quale sia il giudice
competente per territorio; ora, dal momento che la competenza del giudice italiano, ai sensi
dell’art.3 della riforma, sussiste, se nulla prevede la convenzione di Bruxelles, ogni qual volta ci sia
un giudice competente per territorio, la soluzione della problematica diventa semplice.
La legge fallimentare, inoltre, all’art.9, opta per l’inefficacia della sentenza pronunciata dal
giudice straniero per il giudice italiano. Tale disposizione, tuttavia, anche se interpretata in maniera
restrittiva, si scontra con quanto disposto dalla riforma in materia di litispendenza all’estero. E
soluzioni adottabili sono due: o si considera l’art.9 tacitamente abrogato dalla riforma, o si
considera la vecchia disciplina come speciale rispetto a quella introdotta dalla riforma.
L’art.14 cod. nav., riguardo alle obbligazioni derivanti da assistenza, urto, salvataggio, etc.
avvenute nel territorio di nessuno stato, stabilisce la possibilità di proporre domanda davanti ai
giudici dello stato, se la nave, le persone salvate, etc., si trovano nello stato. Trattasi di disciplina
speciale rispetto a quella prevista prima dal codice di procedura civile, ora dalla legge di riforma.
7. ’ :
IL CRITERIO GENERALE DELL ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA ED I SUOI LIMITI IN
’
PARTICOLARE L ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE PER LE AZIONI REALI RELATIVE AD IMMOBILI SITI
’ .
ALL ESTERO
La nuova legge di riforma lascia ampio spazio alle volontà delle parti circa la delimitazione
della giurisdizione: esse possono sottoporre al giudice italiano una questione che altrimenti non
entrerebbe nella sua competenza (effetto positivo o attributivo della competenza) e viceversa
(effetto negativo o impeditivo della competenza). Tale circostanza dipende ovviamente dalla
impostazione più o meno pubblicistica dell’ordinamento in questione.
Perché l’effetto positivo sia valido, ai sensi dell’art.4 della legge di riforma, è necessario che
o vi sia un accordo per iscritto o che la parte tratta in giudizio non eccepisca nulla a riguardo (in
questo caso si parla di accettazione tacita). Rispetto alla disciplina pregressa il suddetto atto è
qualificabile come atto bilaterale, e non unilaterale (nella specie da parte del convenuto).
In alcuni casi, ai sensi dell’art.11, il difetto di giurisdizione è rilevato d’ufficio. Ciò avviene
in particolare in qualunque grado del processo quando il convenuto è contumace (in quanto non
potrebbe in questo caso eccepire il difetto), se riguarda azioni reali aventi ad oggetto beni
immobili(non vale quindi per azioni di altro genere o beni di altro tipo) posti all’estero(la sentenza
eventualmente emanata non troverebbe pratica esecuzione), e se è esclusa da una norma
internazionale, in quanto l’impegno assunto dallo stato con la stipula del trattato non è a
disposizione della volontà delle parti.
La Convenzione di Bruxelles, ad esempio, dispone che in relazione a determinate materia,
siano competenti esclusivamente i tribunali dello stato contraente designato dalla convenzione, a
prescindere dalla possibile applicazione di altri criteri.
In particolare, ai sensi dell’art.16, hanno competenza esclusiva in materia di diritti reali
immobiliari di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l’immobile è
situato (per questi ultimi, tuttavia, in caso di contratti ad uso temporaneo vale anche la competenza
concorrente del giudice del domicilio comune delle parti). Quanto alla normativa applicabile a stati
terzi si oppongono due teorie: secondo una di queste i giudici si devono dichiarare comunque
competenti se la competenza è loro assegnata da altre norme della Convenzione, secondo l’altra
(detta teoria degli effetti riflessi) potrebbero i criteri stabiliti dalla normativa interna dello Stato
membro (in Italia troverebbe applicazione il disposto dell’art.5 legge di Riforma, secondo cui la
giurisdizione italiana per immobili posti all’ester
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