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Norme internazionali per l'autodeterminazione dei popoli

Imateriali beneficiari di norme internazionali che pur sempre pongono diritti ed obblighi incapo agli stati. dell'Assemblea Generale n.1514(L)XV del 1960 ribadisce il diritto all'autodeterminazione dei popoli, come diritto di determinare liberamente la propria condizione politica e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. La sottoposizione dei popoli a un giogo, dominio o sfruttamento straniero costituisce una negazione di un diritto fondamentale dell'uomo, è contraria alla Carta delle NU ed è un impedimento alla promozione della pace e della cooperazione mondiali.

Risoluzione n.2625(XXV) del 1970 afferma che i popoli che reagiscano ad una misura di coercizione nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, hanno il diritto di ricercare e ricevere un appoggio secondo gli scopi e i principi della Carta. L'impiego della forza e gli altri atti equiparabili non costituiscono aggressione.

se esercitati dai popoli privati con la forza del diritto all'autodeterminazione. Il principio di autodeterminazione va però conciliato con quello del rispetto dell'integrità territoriale degli Stati. Es: Il caso Falkland/Malvinas, in cui l'autodeterminazione della popolazione locale va conciliata col principio d'integrità territoriale dell'Argentina... quanto riguarda le minoranze, l'art.14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta la discriminazione fondata sull'appartenenza a una minoranza linguistica. I concetti di popolo e minoranze stanno alla base della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, che si applica agli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso cometale. Gli insorti sono un gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di una guerra civile o di moti.

Rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati fini politici, quali la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l'indipendenza o per unirsi a un altro stato. Per quanto apparentemente strano, essi hanno rilevanza anche sul piano del diritto internazionale: gli insorti che riescano a conquistarsi nella comunità internazionale uno spazio sufficientemente ampio di relazioni paritarie con altre entità indipendenti, hanno per ciò stesso personalità giuridica internazionale. Tale personalità è temporanea, e si ha se ci sono 2 condizioni: 1) che vi si un'organizzazione sotto un comando responsabile 2) che essi riescano ad esercitare un effettivo potere di governo sul territorio.

I movimenti di liberazione nazionale

I movimenti di liberazione nazionale nascono a partire da un piccolo gruppo di uomini determinati che si organizzano e gradualmente sviluppano un'attività intellettuale, politica e militare.

fino ad ottenere l'indipendenza. L'elemento decisivo è sempre in tal senso il concorso della volontà popolare, poiché tali attività hanno portata internazionale solo se si creano nella vita istituzionale dello stato territoriale situazioni anomale che obbligano a prendere delle misure eccezionali. Si differenziano dagli insorti per l'organizzazione istituzionale e per l'esercizio di attività aventi portata internazionale. Inoltre i MLN non sono necessariamente collegati allo svolgimento di azioni militari. Abbiamo 2 esempi abbastanza importanti:
  1. Fronte Polisario: lotta per l'indipendenza del Sahara occidentale, territorio spagnolo fino al 1975, poi occupato dal Marocco. Numerose risoluzioni dell'Assemblea lo definiscono come ente rappresentante il popolo del Sahara occidentale. Oltre a condurre operazioni militari contro le forze marocchine, il Fronte controlla una porzione di territorio sahariano e governa una
comunità sahariana stanziata in Algeria. Ha una personalità internazionale in quanto MLN, ma è da escludere l'esistenza dello stato sovrano della RASD, (che sarebbe sorto a seguito di una dichiarazione d'indipendenza adottata nel '76) pur ammesso nell'OUA. 2. OLP: È considerato dall'Assemblea come rappresentante del popolo palestinese nel suo diritto all'autodeterminazione. Nella dichiarazione di indipendenza proclamata ad Algeri il 15 novembre '88 da parte del Consiglio Nazionale della Palestina emerge l'assenza di un effettivo controllo su di un territorio da parte dello stato di Palestina, posto che quest'ultimo fa appello ai membri della nazione araba per la loro assistenza nel raggiungere l'obiettivo di un suo stabilimento de facto. Il diritto internazionale riconosce come stati solo quegli enti che, in piena indipendenza, esercitano il proprio potere di governo effettivo nei confronti di una.comunità stanziata su un territorio (popolo-governo-territorio). L'OLP non ha un territorio se non dei campi profughi, comunque consentiti sotto la sovranità di uno stato ospitante. Si può pertanto parlare di una limitata soggettività internazionale. È riconosciuto un locus standi all'interno della comunità internazionale, nell'attesa di discutere i modi e i tempi dell'autodeterminazione. Capitolo VI. L'individuo come titolare di diritti e obblighi: diritti dell'uomo e crimini internazionali. L'individuo può essere considerato un soggetto di diritto internazionale? Non proprio (diritto internazionale = diritto degli stati per gli stati). L'individuo semmai è l'oggetto. Es: protezione diplomatica quando un privato subisce un danno dovuto alla violazione da parte di uno stato diverso dal suo, di una regola internazionale riguardante la protezione degli stranieri, e quando il privato abbia.esaurito i ricorsi interni previsti dallo stato in questione, la pretesa del privato può (ma non deve) essere fatta sua dal suo stato. È tuttavia innegabile che di recente sono emerse nel diritto internazionale regole che conferiscono agli individui dei diritti e degli obblighi (protezione dei diritti della persona umana e obblighi nel campo dei crimini internazionali). Questo è senz'altro vero, ma non dimentichiamo che si tratta di regole comunque create dagli stati e alla cui formazione gli individui non partecipano. Questo punto la questione della soggettività internazionale dell'individuo dipende dal peso che vogliamo dare a questo profilo. I diritti della persona umana Affermatisi per la prima volta in quanto tali nelle costituzioni di USA e Francia, sono diventati un capitolo complesso e in continua espansione del diritto internazionale. Non è più vero che ogni stato può trattare i suoi cittadini come crede, mentre solo le normesul trattamento degli stranieri limitano per quanto riguarda questi. Oggi esiste un insieme di norme scritte e non scritte, consuetudinarie e pattizie, di portata generale e regionale in materia:
  • Art.1 par.3 della Carta delle NU - Promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione è uno dei fini dell'Organizzazione, e il rispetto e l'osservanza sono indicati come obiettivi della collaborazione in materia economica e sociale. Questa a sua volta è la premessa per creare le condizioni per rapporti pacifici ed amichevoli tra le nazioni.
  • Norme scritte non vincolanti (soft law) ed evoluzione della consuetudine - Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) nel 13 caso degli ostaggi nell'ambasciata USA a Tehran dice: "Privare illecitamente degli esseri umani della loro libertà e"

Sottoporli a coazione fisica in condizioni di sofferenza è manifestamente incompatibile con i principi della Carta delle NU e con i principi fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Studi specialistici dicono di sì. Emblematico il parere di una Corte interna americana a proposito della tortura.

Norme pattizie: La Dichiarazione universale e l'azione delle NU sono state anche il trampolino per lo sviluppo, oltre che di norme consuetudinarie, anche di norme pattizie:

Tipi di diritti umani:

  • Diritti di 1° Generazione: Diritti civili e politici. Comportano soprattutto obblighi di astensione da parte degli stati.
  • Diritti di 2° Generazione: Diritti economici e sociali (lavoro, salute, istruzione...). Comportano obblighi di agire, o di "fare il possibile", da parte degli stati.
  • Diritti di 3° Generazione: Diritti di solidarietà di carattere collettivo (autodeterminazione, sviluppo, ambiente sano...).
E’ difficile individuare il destinatario degli obblighi. La descrizione non individua una gerarchia, ma vuol essere una descrizione della:
  1. TaleA. Grande importanza tra le norme pattizie di carattere generale e portata universale hanno i Patti delle Nazioni Unite, che riprendono e precisano i diritti di 1° generazione, e consacrano quelli di 2° generazione, avviandoli verso la direzione consuetudinaria.
  2. TaleB. A livello universale vi sono poi molti altri strumenti convenzionali che riguardano settori specifici della protezione dei diritti umani (Convenzione sulla prevenzione e repressione del genocidio, Convenzioni sui diritti della donna e del fanciullo, Convenzione contro la tortura...). Molte di queste convenzioni hanno generato Comitati di esperti ai quali gli Stati devono presentare periodici rapporti sullo stato di adempimento degli obblighi.
  3. TaleC. Un ruolo importante, anche di apristrada alle convenzioni universali, hanno svolto convenzioni di portata generale adottate a livello regionale.

Ad esempio la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, integrata da 13 protocolli. Essa fu adottata, nel 1950, tra gli stati dell'Europa occidentale e per 40 anni fu la quasi simbolica espressione della contrapposizione con gli stati sottoposti a regimi totalitari. La Convenzione ha avuto un triplice merito:

  1. Pochi anni dopo la Dichiarazione universale, ha ripreso, modificandoli e approfondendoli, i diritti derivanti dagli obblighi internazionali per gli stati contraenti in questa previsti, obblighi che sono stati poi trasposti negli ordinamenti interni.
  2. Ha aperto la strada alla formazione dei Patti delle Nazioni Unite.
  3. Ha introdotto l'istituzione della Corte europea dei diritti dell'uomo come meccanismo di controllo della messa in opera dei diritti da parte degli stati contraenti.

Simili hanno avuto la Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 1969, e la Carta africana dei diritti.

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
57 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Politi Mauro.