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CRIMINI INTERNAZIONALI:

1. Crimini contro l’umanità omicidio, sterminio, schiavitù, prostituzione forzata, tortura, stupro

à

2. Crimini di guerra: 4 gruppi contro persone o beni protetti, metodi o mezzi di combattimento vietati

à

3. Crimini di aggressione pianificazione, preparazione, conduzione e avvio di una guerra

à

4. Genocidio

Terrorismo: rientra tra i crimini internazionali. È un atto criminale per spargere terrore. È punito a prescindere

dalla presenza di morti (la sola intenzione di creare situazione di pericolo è punita). Prima dell’11/09/2001 non

c’erano norme sul terrorismo. Ogni stato ha la propria disciplina. In Italia si punisce con la firma 270bis.

PROTEZIONE DELLO STRANIERO straniero: chi si trova in un territorio dello Stato ma appartiene per

à

nazionalità ad uno Stato diverso. Quando per è costretto ad abbandonare il suo Stato per cercare rifugio in uno

Stato straniero, diventa un rifugiato. Il termine rifugiato non va confuso col richiedente di asilo. I rifugiati devono

ricevere un certo trattamento in conformità alle norme internazionali e non può essere privato dei suoi beni

senza ricevere un giusto indennizzo. Se c’è un diniego di giustizia ai danni dello straniero, lo stato di

appartenenza può agire per ottenere la cessazione del comportamento illecito e un risarcimento danni.

Vi sono 2 principi consuetudinari:

• Attaccamento sociale: lo stato non può imporgli dover o comportamenti incompatibili col vincolo di

fedeltà del cittadino (l’obbligo di prestare servizio militare)

• Obbligo di protezione: Lo Stato ospite ha l’obbligo di proteggere lo straniero adottando le misure idonee

a prevenire e reprimere le offese contro la sua persona o i suoi beni.

Ammissione ed espulsione: lo stato stabilisce la propria politica immigratoria. L’espulsione avviene nel rispetto

della dignità umana, consentendo un lasso di tempo ragionevole per consentire allo straniero di stabilire i propri

interessi prima di andarsene. Gli è permesso ricorrere a un giudice in caso venga espulso illegittimamente. Lo

stato non può espellere uno straniero in altri paesi dove, se condannati, rischierebbero tortura o pena di morte.

PROTEZIONI SPECIALI: immunità diplomatiche delle persone giuridiche:

1. Inviolabilità personale: protezione dalle offese alla persona

2. Inviolabilità domiciliare: protezione della sede diplomatica e dell’abitazione privata (anche alla famiglia)

3. Immunità della giurisdizione civile e penale: Lo stato ospitante non può esercitare la propria giurisdizione

sul personale diplomatico straniero

• Immunità personale: copre tutti gli atti del diplomatico (anche quelli di natura privata) per la

durata del suo mandato

• Immunità funzionale: copre tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni diplomatiche, sia

durante che dopo il mandato

4. Immunità fiscale: esente dal pagamento delle imposte personali: lo stato lo fa per motivi di cortesia.

CONSUETUDINE: norme non scritte di natura consuetudinaria, non parte integrante dello ius positum (diritto

positivo). La sua formazione presuppone 2 elementi:

- Oggettivo (materiale): diurnitas ripetizione costante e uniforme nel tempo di un dato comportamento

à

da parte dei soggetti (una pratica generale)

- Soggettivo (psicologico): opinio iuris sive necessitatis convincimento che quel comportamento sia

à

giuridicamente obbligatorio, cioè imposto da una regola giuridica (accettata come diritto)

Codificazione e sviluppo progressivo: Le fasi del processo di codificazione:

- Codificazioni privatistiche (fino al XIX sec.)

- Codificazioni degli Stati (inizio del XIX sec.)

- Codificazione in strumenti internazionali (inizio XX sec.)

Secondo l’art.13 della Carta delle NU: l’Assemblea generale provvede alla codificazione e allo sviluppo

progressivo del diritto consuetudinario la creazione della Commissione di diritto internazionale (CDI)

à

TRATTATI una delle principali fonti del diritto internazionale. Consiste nell’accordo che nasce dall’incontro di

à

due o più volontà volto a creare, modificare o estinguere norme giuridiche internazionali. Dal 1980 è in vigore la

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati redatta ne 1969 dalla Commissione ONU per la codifica del diritto

internazionale: essa contiene le regole sulla formazione dei trattati internazionali (85 articoli). Possono essere

stipulati in forme orale o scritta. Possono essere bilaterali (due stati rispettano il documento) o multilaterali (patto

tra stati diversi che si impegnano a rispettare gli obblighi). Il processo di stipulazione si divide in 5 fasi =

1. Negoziato (e adozione del testo): può essere semplice se partecipano 2 stati; complessa se sono 20.

(es. i ministri si riuniscono per un tema, uno propone e gli altri devono approvare. Prima per far passare

una proposta serviva l’unanimità, oggi deve essere qualificata: 2/3 della maggioranza).

2. Firma (o parafatura): testo viene firmato, con lo scopo di autenticare il testo

3. Ratifica: manifestazione della volontà dello Stato di assumere gli obblighi e i diritti del trattato. La ratifica

nell’ordinamento italiano avviene tramite un atto presidenziale che deve essere autorizzato con legge

del Parlamento. Secondo l’art.87 comma 8, è il Presidente della Repubblica che ratifica i trattati.

4. Scambio delle ratifiche

5. Registrazione alle NU: art.102 Carta NU: “ogni trattato e ogni accordo internazionale stipulato da un

membro delle NU dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto

presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo”. I trattati registrati presso il segretariato e

pubblicato a cura di quest’ultimo. Se uno stato non rispetta il trattato, gli altri lo possono portare davanti

alle nazioni unite e iniziare un processo.

Violazione delle norme costituzionali sulla ratifica conseguenze sul piano dell’ordinamento:

à

• Interno: incostituzionalità di ogni atto interno che dia attuazione al trattato

• Internazionale: invalidità del consenso

Divieto di trattati segreti: i trattati segreti sono considerati vietati nell’ordinamento europeo.

RISERVE: uno stato decide di non accettare, o accettare ma con modifiche, o secondo una sua interpretazione

certe clausole del trattato La riserva è ammessa solo se espressamente prevista dal trattato. Nel 1951, CIG

afferma che una riserva può essere formulata anche al momento della ratifica sebbene non sia prevista dal

trattato, purché compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato; e che l’apposizione della riserva poteva essere

contestata dagli altri stati. La Convenzione di Vienna, invece, dispone che le riserve sono generalmente

ammesse, salvo che non sia espressamente vietate dal trattato

• Può essere formulata purché non sia esclusa dal trattato (art.19)

• Eventuali obiezioni devono essere formulate per iscritto entro 12 mesi dalla notifica della riserva (art.20).

Se nessuno contesta si ritiene accettata

• Tra lo stato autore della riserva e lo stato contraente si forma l’accordo solo sulla parte non investita

dalla riserva (art.21)

Categorie di riserve:

• eccettuativa: lo Stato si vincola al trattato escludendo l’applicazione ad esso di disposizioni (procedure di

soluzioni delle controversie di delimitazione marittima)

• modificativa: lo Stato si vincola al trattato modificando il contenuto di alcune disposizioni (diritto di

passaggio inoffensivo nel mare territoriale)

• interpretativa: lo Stato si vincola al trattato specificando l’interpretazione per lui adatta (poteri dello Stato

costiero nella Zona economica esclusiva)

Inammissibilità delle riserve: ogni riserva è considerata inammissibile, perché esclusa dal tempo del trattato o

contraria all’oggetto e allo scopo. La riserve si ritiene come non apposta. Ordinamento italiano: secondo l’art.80

della Costituzione, l’approvazione con legge da parte del Parlamento vale anche per le riserve. Il Parlamento

potrebbe inserire all’interno della stessa legge una riserva al trattato e, se il Governo ignorasse questa riserva, il

trattato diverrebbe nullo, per manifesta violazione delle norme interne.

INTERPRETAZIONE TRATTATI: Secondo l’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un trattato

deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro

contesto ed alla luca del suo oggetto e del suo scopo.

INVALIDITA’ DI UN TRATTATO: le categorie dell’invalidità: assoluta e relativa

Cause invalidità assoluta: Effetti invalidità assoluta:

• Indivisibilità delle clausole invalide del trattato:

• Violenza sull’organo stipulante l’invalidità travolge l’intero trattato

• Violenza sullo Stato (conclusione trattato • insanabilità per acquiescenza: l’invalidità del

ottenuta con la minaccia o l’uso della trattato è sempre invocabile dalle altre parti

forza) • invocabilità da parte di tutti gli Stati contraenti il

• Contrasto con una norma di jus cogens trattato

Cause invalidità relativa: Effetti invalidità relativa:

• Errore: falsa rappresentazione della realtà

• •

Frode o dolo: atteggiamento di volontarietà che Divisibilità delle clausole invalide (con continua

induce uno stato a concludere un trattato validità del resto del trattato)

tenendo nascosta l’esistenza di un motivo di • Sanabilità per acquiescenza

invalidità (se si chiede annullamento si va di • Invocabilità soltanto da parte dello Stato che ne

risarcimento danni) subisce gli effetti pregiudizievoli

• Corruzione sull’organo stipulante: uno stato

viene convinto a stipulare un trattato tramite la

promessa di concessione di favori

ESTINZIONE E SOSPENZIONE DI UN TRATTATO: cause

1. Scadenza del termine: gli stati impongono che un trattato duri un tot di anni

2. Inserimento di una condizione (avvenimento futuro che porterà al termine degli effetti). 2 condizioni:

risolutiva (effetti subito e cessano quando c’è la condizione) e sospensiva (effetti sospesi fino alla

condizione)

3. Recesso: sciogliersi da un obbligo

4. Inadempimento comportamentale di uno stato

5. Estinzione dei soggetti

6. Rinuncia

7. Cessazione della funzione dell’accordo: può avverarsi in caso di realizzazione delle prestazioni oggetto

dell’accordo o per impossibilità delle stesse

8. Abrogazione del trattato per desuetudine (ne subentra uno nuovo)

9. Operatività della clausola rebus sic stantibus: mutano le cir

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Publisher
A.A. 2021-2022
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gaia.rolandi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Saluzzo Stefano.