Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e
dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
Altro problema del recepimento delle norme pattizie è quello del rispetto dei vincoli
internazionali. Si torna alla norma 117 Costi, dal punto di vista dell’adattamento dei trattati.
Art. 117 (Costituzione)
Appunti di Luisa Gasparini
71
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Si pongono dei problemi sull’inciso sottolineato, perché leggendolo sembra che lo Stato sia
tenuto al rispetto degli obblighi internazionali, ovvero sembra che essi vincolino il legislatore
statale. Alcuni hanno sostenuto che le leggi contrarie agli obblighi internazionali sono
costituzionalmente illegittime, attribuendo quindi rango gerarchicamente superiore a questi
obblighi (che vincolano il legislatore statale).
Per un’altra dottrina non deve essere considerato come un limite di ordine costituzionale
generale, ma alla luce della Costituzione, cioè che leggi statali ecc sono vincolate al rispetto
della Costituzione (quindi degli articoli 10 e 11).
Dopo l’adattamento ai trattati e l’adattamento alle norme consuetudinarie, trattiamo
dell’adattamento ad obblighi derivanti da obblighi nei confronti delle org internazionali,
che derivano dal fatto che lo Stato partecipa ad una organizzazione internazionale..
Ci sono trattati che prevedono espressamente la diretta applicabilità delle decisioni
emanante dai loro organi, all’interno degli ordinamenti nazionali; in questi casi, non
serve, quindi, intervento legislativo.
Ad esempio il trattato UE prevede diretta applicabilità delle decisioni UE .
Ci sono anche dei trattati dove non c’è diretta applicabilità. La prassi si è orientata nel
senso di adottare degli atti di esecuzione specifici, che specificano il contenuto di quella
decisione e la traducono in norme.
Il legislatore usa un procedimento di adattamento con un provvedimento ad hoc.
I problemi di adattamento sono stati oggetto di sentenze della Corte Costi. In particolare nel
1989, ma anche nel 2007 con le sentenze 348 e 349 del 2007, che hanno affrontato il
problema del conflitto tra legge ordinaria e norme della CEDU.
Appunti di Luisa Gasparini
72
Sentenza 348/2007
il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la
maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra
attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non
generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva
collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale.
La Corte si è detta competente a decidere se c’è conflitto tra Costituzione e leggi di
adattamento, tramite il giudizio di legittimità.
Non è stata considerata una posizione soddisfacente, perchè limita il giudizio di legittimità
costituzionale all’unico organo destinato alla risoluzione del conflitto tra norme. È come se la
Corte Costituzionale dovesse decidere su tutti i casi (i conflitti sono tanti).
Con la sentenza 311/2009 la Corte Costituzionale afferma un ruolo più ampio ai giudici
ordinari. Quando c’è un conflitto, essi devono usare anche il criterio di specialità, oltre
all’interpretazione. La Corte viene interpellata solo quando i giudici ordinari non possono
risolvere il confitto.
Dal punto di vista delle Regioni (art 117), il potere che le investe è chiaro dopo gli interventi
legislativi del 2001 e 2003.
In particolare nel 2001 è stata modificata la normativa dell’articolo 117, introducendo al
comma 5 e 9 il riconoscimento del loro il potere estero.
Articolo 117, comma 5 (Costituzione)
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Appunti di Luisa Gasparini
73
Articolo 117, comma 9 (Costituzione)
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Si introduce il potere estero, distinguendo accordi e intese.
Accordi
: le parti con volontà e consenso si accordano; è una manifestazione di
volontà consensuale
Intese
: si è pensato al contenuto. Potrebbero essere accordi programmatici.
Il potere estero trova attuazione grazie alla legge 131 / 5 giugno 2003 (legge La Loggia),
che, rifacendosi ai commi 5 e 9, riconosce alle Regioni il compito di dare direttamente
attuazione ed esecuzione, nelle materie di propria competenza, agli accordi ratificati nello
Stato.
Deve però darne preventiva comunicazione al Ministero degli Esteri e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che hanno 30 giorni per eventualmente comunicare le loro
osservazioni e i criteri eventuali per l’attuazione.
In questa legge, viene specificato cosa si intende per intese e cosa si intende per accordi.
Art 6, comma 2 (Legge La Loggia) (Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma,
della Costituzione sull’attività internazionale delle Regioni)
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese
dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di
mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri,
ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti […]
Art 6, comma 3(Legge La Loggia) (Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma,
della Costituzione sull’attività internazionale delle Regioni)
Appunti di Luisa Gasparini
74
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed
applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro
sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di
politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. […]
Altra importante norma costituzionale è l’articolo 120, che riguarda il potere sostitutivo dello
Stato (in particolare del Governo).
Articolo 120, comma 2 (Costituzione)
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando
lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali.
Ci si è chiesti se questa norma sopperisca alle inerzie degli enti territoriali oppure se si
considera la sostituzione indipendentemente dall’inerzia delle Regioni. La legge del 2003 ha
dato attuazione a tale norma, all’articolo 8: il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti
necessari, quando le Regioni sono inerti a dare attuazione a determinate norme.
Articolo 8, comma 1 (Legge La Loggia) (Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono
comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle Regioni)
Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo
termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi,
Appunti di Luisa Gasparini
75
ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
Finora abbiamo trattato in generale il problema dell’adattamento del diritto interno al diritto
internazionale; resta da considerare l’adattamento del diritto interno al diritto dell’UE, in
termini diversi.
Il rapporto con il diritto dell’UE infatti è diverso, in quanto non si tratta solo di adattamento
ma anche di integrazione. Inoltre il diritto UE ha caratteristiche diverse dal diritto
internazionale.
L’UE è una comunità di poteri. Le istituzioni fanno provvedimenti per cui non serve
adattamento (in molti casi): i membri, infatti, hanno rinunciato alla sovranità (in parte)
a favore delle istituzioni UE.
Ci sono anche delle garanzie particolari. Essa ha organi giurisdizionali europei. Ad
esempio la Corte di Giustizia UE, garantisce il rispetto delle norme UE.
Si distingue tra :
Diritto originario: Le comunità europee sono nate con i trattati, ovvero Trattati di Roma e
poi i successivi che hanno modificato l’assetto, le competenze ecc. [l’ultimo è Lisbona].
Diritto derivato. L’UE agisce tramite i suoi organi e legifera nelle materie in cui gli Stati
hanno rinunciato a parte della sovranità. Gli strumenti sono regolamenti e direttive; in
particolare i regolamenti hanno efficacia diretta, cioè si applicano direttamente
nell’ordinamento nazionale, creando direttamente diritti e obblighi in capo ai vari
<