Diritto internazionale pubblico (Treves)
Il diritto internazionale pubblico riguarda le regole di condotta in cui i soggetti sono gli stati.
Gli stati
Nascono nel 1600; dopo la pace di Westfalia (1648), che pone fine alla guerra dei 30 anni, sono riconfermati. Si ha una comunità di stati sovrani ed assoluti, dotati di autonomia, sovranità, indipendenza rispetto a Papato e Impero, uguaglianza sul piano internazionale e una popolazione che rispetta il governo. Gli Stati sono soggetti di diritto internazionale a tutti gli effetti. Per essere Stato sono necessari:
- Criterio dell’effettività: lo Stato è quell’entità a cui fanno capo diritti ed obblighi discendenti dall’ordine giuridico o destinataria di norme di diritto internazionale.
- Sovranità:
- Interna: il governo è rispettato nel territorio.
- Esterna: indipendenza rispetto ad altri stati (l’indipendenza economica non è uno aspetto dominante poiché nessuna norma di diritto internazionale la afferma/nega).
- Requisiti nuovi tra cui governo con regime democratico, rispetto dei diritti fondamentali e tutela dei diritti delle minoranze, ma anche altri applicati nella dissoluzione della Jugoslavia, ovvero rispetto dei trattati sulla sicurezza mondiale, impegno a non far proliferare armi nucleari, rispetto dello statuto ONU, che erano stati stabiliti nella Conferenza di Parigi dalla Commissione di arbitrato Badinter.
- Riconoscimento da parte di stati terzi: atto giuridico con cui uno stato riconosce che un’altra entità abbia i requisiti per avere la personalità giuridica, ovvero sia stato.
Può essere:
- De iure: lo stato preesistente ritiene legittimo il nuovo stato.
- Di fatto: lo stato preesistente prende atto della situazione senza prendere posizione.
- Espresso o manifesto: specifico atto formale o dichiarazione al nuovo governo, durante una conferenza internazionale o manifesta ai membri di una organizzazione internazionale.
- Tacito: lo stato preesistente non fa nulla di esplicito, ma comunque intrattiene relazioni commerciali e diplomatiche con il nuovo stato.
Il riconoscimento può essere:
- Costitutivo: implica che il diritto internazionale sia frutto di un accordo tra stati. Non è un vero e proprio riconoscimento, perché il nuovo stato esiste solo per chi lo riconosce.
- Dichiarativo: è un mero atto giuridico dichiarativo (l’esistenza dello stato non dipende da esso) di due dati di fatto: la nascita del nuovo stato e l’esistenza di relazioni internazionali tra esso e stati preesistenti.
Territorio
Parte di superficie terrestre in cui si è stanziata una popolazione sulla quale il governo esercita il suo potere. Comprende:
- Terraferma con confini:
- Naturali: marini, secondo il criterio dell’equidistanza (si usa la linea mediana o linea dell’equidistanza, che sono perpendicolari alla costa) e dell’equità (in caso di ulteriori disaccordi si usano vari fattori per giungere ad un criterio equo) e fluviali (riguardo la zona navigabile).
- Artificiali, tracciati in modo convenzionale (trattati) o secondo il principio dell’utis possidetis (i nuovi stati indipendenti mantengono i confini coloniali, si evitano confini interetnici), riaffermato con la dissoluzione della Jugoslavia da parte della Commissione Badinter. In Israele il confine si ha fino dove ci sono gli Ebrei.
- Zone di mare:
- Mare territoriale, su cui lo stato ha piena sovranità (Italia: 12 miglia dalle linee di base del mare territoriale).
- Piattaforma continentale: fondi marini e sottosuolo fino al margine continentale o fino a 200 miglia dalle linee di base del mare territoriale; lo stato può sfruttare le risorse, fare scavi, etc.
- Zona economica esclusiva: acque sopra la piattaforma fino a 200 miglia dalla costa. Lo stato ha diritti esclusivi per sfruttamento di risorse e ricerca scientifica, ma deve permettere la navigazione e dare la possibilità agli stati senza accesso al mare di pescare e fare ricerche scientifiche.
- Alto mare: vige la libertà degli stati poiché è una zona di tutti e di nessuno. C’è un’autorità per controllare e gestire.
- Zona contigua al mare territoriale: lo stato ha doveri di controllo, polizia, sanità.
- Spazio aereo sopra il territorio (tranne extra atmosferico).
- Sottosuolo finché è utilizzabile.
- Navi e aeromobili:
- Commerciali e mercantili in spazi internazionali.
- Militari, ovunque si trovino, anche in altro stato.
Mutamenti del territorio
- Secessione: distacco di parte del territorio di uno stato preesistente (che resta), formando un nuovo stato (es. Kosovo).
- Dissoluzione: estinzione di uno stato preesistente e formazione di due o più stati nuovi (es. Jugoslavia per la Serbia doveva essere una secessione perché si ritiene stato erede, rivendicando i diritti, etc. Invece gli stati nuovi parlano di dissoluzione, poiché non c’è uno stato erede).
- Unificazione: gli stati preesistenti si estinguono e nasce un nuovo stato (es. Yemen del Nord e Yemen del Sud).
- Trasferimento di una parte del territorio (es. Hong Kong da GB a Cina).
- Incorporazione: uno stato preesistente si estingue poiché la sua autorità passa ad un altro, che lo ingloba (es. Germania democratica in Germania federale).
Popolazione
Insieme di individui legati tra loro da vincoli etnici, linguistici, culturali, etc. Ogni popolo ha diritto di autodeterminazione, è un diritto ONU secondo cui il popolo deve poter determinare liberamente la propria condizione politica, perseguendo il proprio sviluppo economico, sociale, etc. Un popolo lo riceve quando resiste alla coercizione di un altro stato; inoltre, se si oppone ad un dominio straniero ha l’appoggio dell’ONU.
Per quanto riguarda le minoranze, non tutte hanno diritto ad autodeterminarsi, altrimenti esisterebbero moltissimi microstati con difficili relazioni. A loro favore ci sono dei trattati:
- Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU, 1950), con Consiglio d’Europa (diverso dal Consiglio Europeo dell’UE) e Corte Europea dei diritti dell’uomo, a cui l’individuo può rivolgersi direttamente.
- Dichiarazione dei diritti della persona appartenente a minoranze etniche e religiose (1992).
- Trattato di pace tra Italia e Alleati (di Parigi), riguardo la tutela delle minoranze di Trento e Bolzano (1947).
Successione in caso di estinzione di uno stato
Quando uno stato si estingue, bisogna prendere in esame la sua successione:
- In materia di trattati: gli stati possono decidere anche solo tramite accordi oppure seguire ciò che è stato deciso durante la Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978:
- Incorporazione: i trattati che vincolano il primo stato cessano di valere per la parte distaccata: per essa valgono i trattati dello stato che la annette, se non diversamente stabilito con accordi.
- Stati di nuova indipendenza: non ci sono regole generali di diritto internazionale.
- Unione: i trattati precedenti restano in vigore ma solo nella zona dove lo erano prima.
- Separazione: i trattati precedenti sono in vigore anche negli stati nuovi.
- In materia diversa dai trattati (Convenzione di Vienna dell’8 aprile 1983, non in vigore perché ha ricevuto poche ratifiche. Nell’intenzione originaria si voleva parlare anche di materie economiche e finanziarie ma è risultato troppo controverso, quindi si parla di:
- Beni pubblici: lo stato successore subentra nella titolarità dei beni dello stato predecessore:
- Per i beni immobili su diverso territorio: vanno in equa proporzione ai nuovi stati dopo la dissoluzione.
- Per i beni mobili: restano legati ad attività relative al territorio a cui è riferita la successione (es. auto della polizia).
- Archivi di stato: lo stato successore acquisisce i documenti che si trovano nell’archivio del suo territorio, in modo da perseguire la normale amministrazione (criterio del territorio).
- Debiti pubblici: il nuovo stato non dovrebbe pagare nulla, se non in seguito ad uno trattato. Secondo la Convenzione andrebbero divisi equamente tra gli stati successori, tranne in caso di nuova indipendenza.
- Beni pubblici: lo stato successore subentra nella titolarità dei beni dello stato predecessore:
Entità discusse sulla personalità internazionale
- Insorti: ribelli che insorgono contro il proprio governo, volendo la successione. Sono soggetti di diritto internazionale seppur temporaneamente (la rivolta deve finire, in modo positivo o negativo), se sono organizzati secondo un comando responsabile, se hanno un effettivo controllo del territorio e se hanno relazioni paritarie con enti indipendenti. Devono rispettare e nei loro confronti sono rispettate le norme di diritto umanitario. Si parla di essi nella Convenzione di Ginevra del 1949 e in successivi protocolli.
- Governi in esilio: sono governi che si trasferiscono o si costituiscono sul territorio di uno stato amico a causa di conflitti interni o invasione bellica, che rendono impossibile il governo (ad es. in GB durante la seconda guerra mondiale, c’era il governo di Olanda, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Norvegia, etc.). Non sono soggetti di diritto internazionale, perché non hanno territorio e non sono totalmente indipendenti (è come se fossero un organo dello stato ospitante).
- Santa Sede: è la suprema autorità di governo della Chiesa Cattolica (in passato è stata anche sprovvista di territorio), mentre Città del Vaticano è solo il territorio (è un microstato). Ci sono degli elementi a favore della sua personalità giuridica internazionale:
- Trattati con terzi (non solo con confinanti).
- Ha ottenuto riconoscimenti internazionali come stato.
- È osservatore ONU e, in generale, ha ruolo nelle organizzazioni internazionali, essendo membro di quelle che tutelano i diritti fondamentali.
- Concede la cittadinanza.
- Accredita diplomatici esteri e accredita i propri all’estero (non sono accettati in tutti gli stati, ad esempio non in GB).
- Con i Patti Lateranensi, l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede e la piena e assoluta potestà sul Vaticano.
- Sovrano Ordine di Malta: è un’istituzione religiosa che dipende dalla Santa Sede. Aveva controllo su un territorio (ad es. Rodi), ma tuttora non ha sovranità su nessun territorio. Quindi non è soggetto di diritto internazionale.
- Popoli
- Movimenti di Liberazione Nazionale: sono movimenti che combattono con o senza armi contro governi coloniali, razzisti e stranieri occupanti, verso il fine della propria autodeterminazione. La dottrina è divisa tra chi non li considera soggetti di diritto internazionale e chi invece sì (gli internazionalisti), in base a determinati parametri e requisiti (ruolo nelle organizzazioni internazionali [OLP è osservatore ONU] e controllo effettivo su un territorio e sulla popolazione). Gli stati terzi possono aiutare i movimenti riconosciuti; tra di essi vi è l’OLP, ovvero l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina:
- Creata nel 1964, rappresenta le richieste della popolazione della Palestina, con l’obiettivo dell’indipendenza.
- Dal 1974 è osservatore ONU: partecipa alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza e può anche fare delle proposte.
- Nel 1988 è stato cambiato il nome in Palestina (anche se resta conosciuta come OLP), perché ha controllo su popolazione e territorio e ha ottenuto riconoscimenti come nuovo stato.
- Dal 1993 ha delle istituzioni con poteri amministrativi.
- Il 25.09.2014 l’attuale leader Abu Mazen ha proposto che la Palestina fosse riconosciuta come vero e proprio stato. Prossimamente sottoporrà al Consiglio di Sicurezza dell’ONU un progetto di risoluzione per mettere fine all’occupazione da parte di Israele e per creare lo stato indipendente della Palestina, con capitale Gerusalemme. Il capo israeliano non è d’accordo poiché ritiene che non si possa risolvere così una questione di tale importanza, ma con trattati e accordi.
- Secondo parte della dottrina la Palestina esiste già perché ha controllo su un popolo e su un territorio. Oggettivamente è uno stato in evoluzione anche perché nella stessa Palestina molti gruppi si contrastano per la leadership.
Imprese multinazionali
Imprese multinazionali (= impresa madre + filiali, che operano in diversi paesi). Sono così forti da riuscire ad influenzare l’adozione di atti delle organizzazioni internazionali. Hanno un codice e dei comportamenti da seguire; se gli sono riconosciute delle prerogative, devono rispettare le norme di diritto internazionale, su diritti fondamentali, contro il lavoro minorile, sulla protezione dell’ambiente e per la tutela dello sviluppo sostenibile (= che sfrutta le risorse in modo tale da non distruggerle per le generazioni future).
La dottrina è divisa:
- Chi le ritiene soggetto internazionale, o almeno le attribuisce un ruolo, lo fa per fare in modo che rispettino le regole del diritto internazionale.
- Chi è contrario lo è perché non hanno controllo su un territorio, perché hanno codici non giuridici (ma morali, soft law) e perché gli accordi che concludono sono privatistici.
Le organizzazioni internazionali
Nel 1800 vi è l’inizio dello sviluppo con accordi multilaterali con determinati fini materiali (nel 1919 ci sarà la Società delle Nazioni, che poi diventerà ONU, e sarà la prima associazione con fini universali e generali, poiché le precedenti avevano fini particolari, tra cui la navigazione, telecomunicazioni, etc.).
Sono soggetti di diritto internazionale. Fino a prima della seconda guerra mondiale erano solamente strumenti di collaborazione. Con il caso Bernadotte del 1949, in cui sono stati uccisi due funzionari ONU in Israele (dove si trovavano come mediatori tra arabi ed ebrei), è affermata la soggettività internazionale dell’ONU e delle organizzazioni internazionali, attraverso un parere della Corte Internazionale di Giustizia; in qualità di soggetto di diritto internazionale (dotato di capacità giuridica e di capacità di agire, sia verso gli stati membri che verso terzi), quindi, l’ONU aveva diritto al risarcimento dei danni.
Sono classificate in questo modo:
- Regionali, es UE, se agiscono in una zona determinata.
- Globali, planetarie, es ONU.
- Con vocazione settoriale, es FMI.
- Con vocazione universale, es ONU.
Hanno autonomia ed indipendenza rispetto agli stati che ne fanno parte e rispetto alle altre organizzazioni internazionali. Ogni stato ha dei diritti e degli obblighi rispetto all’organizzazione e viceversa. L’autonomia è anche economica, poiché ha proprie fonti di finanziamento (ovvero le quote degli stati membri). Sono diverse dalle conferenze multilaterali, che sono incontri di stati per discutere di determinati problemi (è solo un incontro, non ha struttura organizzativa autonoma). Hanno una loro organizzazione interna, propri organi il cui funzionamento è dettato da appositi regolamenti e istituzioni che agiscono all’esterno, proprie regole e un proprio statuto.
Lo statuto (accordo multilaterale, trattato istitutivo) si fonda sulle norme della Convenzione di Vienna del 1969 (codificazione del diritto internazionale):
- Contiene funzioni e obiettivi dell’organizzazione fini molto diversi, ovvero tutela dei diritti, militari (NATO), tecnici e telecomunicazioni, pratici, economici.
- Può prevedere una durata (es Ceca 50 anni).
- Elenca gli stati membri e le norme sulla rappresentanza; essendo parte del trattato si acquista la qualità di membro: gli stati della Conferenza istitutiva sono i fondatori, gli altri possono unirsi attraverso una procedura di adesione (serve che lo stato rispetti determinati requisiti), rispettando le eventuali clausole minime di partecipazione.
- Illustra diritti e doveri dello stato verso l’organizzazione.
- Descrive organi ed istituzioni, ovvero, in generale:
- Organo plenario (detto Assemblea, Assemblea Generale, Congresso, etc.) in cui sono rappresentati tutti gli stati membri. Fa le più importanti deliberazioni (bilanci, ammissione/esclusione membri, etc.) in merito soprattutto ad obiettivi e politica generale. Ogni stato ha a disposizione un voto.
- Organo più ristretto (detto Comitato Esecutivo, Consiglio, Consiglio Direttivo, etc.) in cui sono rappresentati solo alcuni stati, in base a quanto previsto dal trattato istitutivo. Ha il compito di prendere le decisioni d’urgenza e ha potere esecutivo.
- Organo amministrativo, con funzioni amministrative ed esecutive.
- Contiene fonti di finanziamento e quote periodiche degli stati membri. Le fonti di finanziamento sono tra le più varie:
- Quote di partecipazione degli stati.
- Fonti autonome (investimenti, azioni, etc.).
- Contributi volontari dei membri.
- Trattenimento di parte dei gettiti fiscali.
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