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SISTEMA DELLE FONTI: DNA dell'ordinamento

Jus cogens: categoria di norme consuetudinarie dirette a tutelare i valori considerati fondamentali e a cui non si può derogare (effetti: nullità/estinzione trattati e quando violate conseguenze aggiuntive). Sono 5: divieto di genocidio, tortura, schiavitù, autodeterminazione e aggressione.

Non esiste un rapporto di gerarchia nel diritto internazionale, per capire quale norma vada applicata: successione della norma nel tempo e principio di specialità.

Fonti di produzione: fatti, atti o procedimenti di produzione giuridica aventi l'effetto di creare, modificare o estinguere norme giuridiche: consuetudini, trattati, fonti previste da accordi (fonti di terzo grado vincolano solo le parti in accordo) e dichiarazioni unilaterali (dichiarazioni interpretative).

Mezzi sussidiari di interpretazione: non sono fonti in senso formale, ma servono ad accertare ed interpretare le norme.

Procedimenti di produzione giuridica.

integrativa: sono principi generali di diritto desunti dall’ordinamento interno. Hanno una funzione integrativa in quanto colmano lacune chiarando norme poco chiare. Lo sviluppo progressivo è una predisposizione di norme innovative per colmare delle lacune, sanare contraddizioni della prassi in cui il contenuto del diritto internazionale generale sia incerto6. Fonti di soft law: strumenti non vincolanti che possono influenzare la successiva produzione di norme vincolanti. Sono veloci da approvare e in molti casi sono preparatori all’adozione di un trattato.

CONSUETUDINE: fonte primaria dell’ordinamento. Diritto generale, non scritto. Hanno formazione spontanea in quanto il processo di formazione prende avvio dalla percezione di doverosità sociale di un comportamento. Dipende dalla coesistenza di due elementi:

  • Oggettivo (usus): ripetizione costante ed uniforme nel tempo di un comportamento da parte degli stati. Occorre valutare con attenzione i comportamenti
che si discostano:persistent objector: stato che si oppone allo sviluppo di determinate norme consuetudinarie oppure adotta un atteggiamento contrario. Non può ostacolare il procedimento di formazione della norma, può solo assumere un comportamento difforme dando due possibili esiti in base a come gli altri stati vedono questo comportamento: il comportamento difforme trascina gli altri stati a compiere lo stesso comportamento andando a consolidare una noma differenze oppure accelera il processo di formazione della consuetudine.

Soggettivo: convinzione che il comportamento tenuto sia giuridicamente dovuto. Aiuta a valutare correttamente la prassi (minaccia uso armi nucleari)

Codifica: consiste nell'esporre in forma scritta e in maniera uniforme e sistematica le norme consuetudinarie di un determinato settore del diritto internazionale generale. L'assemblea generale ha il compito di promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua
  1. Negoziato: stati si incontrano e discutono il contenuto di un accordo. Partecipano i plenipotenziari (ONG possono influenzare, ma non dal punto di vista formale: protocollo Kyoto)
  2. Adozione testo: decisione di basarsi sul testo per poi lavorarci sopra. Tipo di votazione

sceltodagli stati3. Firma, strumento con cui si congela il negoziato4. Ratifica: fase in cui uno stato esprime la volontà di vincolarsi al trattato5. Scambio o deposito ratifiche6. Registrazione (art.102 carta nazioni unite), fase non obbligatoria. Però i trattati non registrati, non possono essere fatti valere davanti alla corte internazionale di giustizia. Norma per contrastare accordi segreti

Semplificato (usato soprattutto per questioni di interesse comune): negoziato, adozione testo e firma

Nel procedimento di formazione obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e scopo prima della sua entrata in vigore

In Italia nella forma solenne: la ratifica spetta al presidente della repubblica e nella forma semplificata al governo.

RISERVE AI TRATTATI: (convenzione vienna art.2) dichiarazioni unilaterali, mediante la quale mira a escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale stato. Il vantaggio è

quello di ampliare gli stati che partecipano, ma al contrario frammenta il regime giuridico in quanto opera diversamente a seconda delle parti coinvolte. Le apposizioni possono essere espresse oppure no. In mancanza di disposizioni espresse si possono apporre riserve, purché compatibili con oggetto e scopo del trattato in cui ci deve essere incontro di volontà. Con la convenzione di Vienna del 1969 c'è stato aspetto di sviluppo progressivo: trattati che ammettono la possibilità di apporre riserva al momento di adesione e ratifica, non è necessaria l'accettazione degli stati parte, come se lo avessero già fatto. Introduce anche il concetto di obiezione semplice (trattato entra in vigore tra le parti salvo articoli obiettati) e obiezione qualificata (obietto riserva non diventando parte del trattato). In caso di opposizione, il trattato non entra in vigore tra stato riservante e stato obiettante. In caso di accettazione, il trattato entra in vigore.come modificato dalla riserva tra stato riservante e stato obiettante. Diverse, sono le DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE: dichiarazioni unilaterali con cui lo stato vincolandosi ad un trattato accetta una o più clausole ma con un determinato significato, escludendone ogni altro possibile. Con interpretazione si intende la ricerca del significato più appropriato da attribuire ad uno o più dei termini contenuti nel trattato. Può avvenire secondo il metodo soggettivo o metodo oggettivo che privilegia il testo, a prescindere dalla volontà delle parti (metodo interpretativo prediletto in ambito di trattati internazionali). Secondo l'art.31 della convenzione di Vienna la regola generale è basata sul fatto che il trattato debba essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini (criterio testuale), nel loro contesto (criterio sistematico) ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (criterio teliologico). Durante l'interpretazione,verrà tenuto conto di accordi ulteriori, della prassi e di ogni norma pertinente al diritto internazionale. Secondo l'art.32 si potrà inoltre ricorrere a mezzi complementari per l'interpretazione allo scopo di aiutare l'interprete a confermare o risolvere dubbi di interpretazione dopo aver utilizzato il metodo soggettivo. Invalidità: in presenza di alcune cause il trattato è sin dall'inizio improduttivo di effetti giuridici. Le cause possono essere - vizi del consenso che portano ad una invalidità relativa (una parte del trattato) in casi come la violazione manifesta di norme interne (si saltano passaggi essenziali), errore di fatto, dolo o corruzione del rappresentante, oppure invalidità assoluta data dalla violenza sul rappresentante o minaccia o uso della forza contro lo stato. - gerarchia delle fonti violazione norma jus cogens Estinzione: il trattato valido, dunque produttivo di effetti giuridici, cessa di produrre tali.effetti apartire dal momento in cui si verificano determinate cause
  1. Sospensione trattato valido cessa solo temporaneamente di produrre effetti giuridici al verificarsi dideterminate cause, fintantoché queste perdurino
  2. Cause estinzione/sospensione: riconducibili alla comune volontà dei contraenti che risultando dal testodel trattato (termine finale), riconducibili alla comune volontà dei contraenti manifestata dopo l'entratain vigore del trattato (accordo abrogativo), previste da norme generali consuetudinarie(inadempimento sostanziale. È una contromisura data da un'impossibilità sopravvenuta, un mutamentodelle circostanze o da una violazione di norme jus cogens sopravvenuta)
  3. Quando uno stato si sostituisce ad un altro, lo stato subentrante è vincolato giuridicamente dai trattatistipulati dal predecessore se si parla di trattati localizzabili. Questi si trasmettono appunto con il territorio.
  4. Per quanto riguarda i trattati politici,

Vengono rinegoziati ed infine, per gli altri trattati tabula rasa in caso di fusione, smembramento e secessione e mobilità delle frontiere in caso di distacco, incorporazione o annessione.

Il rapporto tra ordinamento interno ed internazionale, può essere visto attraverso una visione monista, in cui entrambi fanno parte di un unico ordinamento, oppure da una visione dualista: in cui la norma internazionale vive nel suo sistema, differenti da quelle nazionali.

ADATTAMENTO: procedimento che consente allo stato di disporre un meccanismo giuridico per far entrare una norma internazionale nell'organismo interno.

Procedimento ordinario viene formulata una norma interna in modo da riprodurre, sul piano dei contenuti, quella internazionale. È una sorta di riscrittura che dà lo stesso valore delle altre leggi interne (esempio: art.11 cost. "Italia ripudia la guerra..." art.2 carta Nazioni Unite "membri devono astenersi dalla minaccia e

dall'uso della forza…”). Nella gerarchia delle fonti hanno lo stesso valore della legge ordinaria, l'unica cosa che le distingue è lo scopo.

Procedimento speciale o di rinvio: la norma interna si limita a rinviare alla fonte internazionale, consentendo maggiore aderenza al diritto internazionale (procedimento preferibile). Secondo l'art.10 della costituzione, norma definita trasformatore permanente "l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" (diritto generale attraverso questo). Per quanto riguarda la posizione gerarchica, il rango rimane lo stesso dello strumento che ha operato il rinvio.

Le norme internazionali prevalgono anche su quelle costituzionali, ma non su diritti fondamentali, in caso di contrasto con il principio supremo, la norma internazionale verrebbe disapplicata dal giudice, senza che si dichiari l'illegittimità costituzionale, secondo la teoria dei

ale prevale su norma ordinaria (principio gerarchico delle fonti).
Dettagli
A.A. 2020-2021
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisaellischiaravalli167 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Poli Ludovica.