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1648 Pace di Westfalia -> inizia la moderna comunità internazionale (e finisce la

Respublica Christiana cioè la sottoposizione degli Stati alla supremazione del

Romano Pontefice)

-> pone fine alla guerra dei trent’anni (guerra di religione) e inaugura un sistema di

convivenza tra gli stati basato sull’uguaglianza degli Stati che fanno parte di un’unica

comunità internazionale che si presenta LAICA e ACONFESSIONALE.

-> Prima affermazione di un sistema di sicurezza collettiva: gli stati concordato tra di

loro un sistema per agire congiuntamente in caso di guerra.

[oggi: sofisticato sistema di sicurezza collettiva nell’ONU]

-> Controversie nate da una pretesa violazione della Pace di Westfalia: se dopo 3

anni non fosse intervenuto un amichevole componimento, allora gli stati-parti del

trattato avrebbero affiancato “con il consiglio e la forza” gli stati i cui diritti erano stati

violati [-regime di moratoria prima del ricorso alla guerra; -obbligo di negoziati

pacifici; -applicazione di sanzioni analitiche allo stato-autore della violazione di dir.

internazionale]

ANCOR PRIMA DELLA PACE DI WESTFALIA, GLI STATI RISPETTANO IL

PRINCIPIO DEL NON INTERVENTO NEGLI AFFARI INTERNI

XVI sec. -> i sovrani dell’epoca si rispettano reciprocamente come sovrani e si

considerano tutti uguali.

Catalogo” di ipotesi dalla prassi dell’epoca: 1)casi in cui un sovrano richiede ad un

altro sovrano di adottare, o di astenersi dall’adottare, un certo comportamento

nell’esercizio del potere di governo (anche la semplice richiesta di clemenza per un

suddito*). 2)attività di un sovrano che turbano l’esercizio da parte dell’altro sovrano

dei propri poteri di governo favorendo o fomentando complotti che turbassero

l’ordine sociale del suo stato.

Elemento comune ai due casi-> recare molestia all’esercizio del potere di governo da

se meler des affaires domestiques

parte del sovrano territoriale ->

* perché l’attività di amministrazione della giustizia era il potere sovrano per

eccellenza. Punto di rottura tra medioevo e moderno-> accettazione della reale

pluralità di iursdictiones. -> istituzionalizzare o avviare istanze di

“PROGETTI PER LA PACE PERPETUA”

cooperazione tra gli stati per un’ordinata convivenza.

“Il Nuovo Cinea”: progetto di Emeric Crucé, Parigi 1623

“Economie Reali”: duca di Sully, 1638

“Saggio sulla Pace Presente e Futura d’Europa”, William Penn, 1693

1 “Elementi di diritto Internazionale” di R. Sapienza, Giappichelli Ed. - Torino

“Porgetto per la Pace Perpetua in Europa”, Abate di Saint-Pierre, 1713

“ “ “ , Immanuel Kant, 1795

ORDINAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE= ordinamento della

coesistenza fra gli Stati sovrani, si regge sulla volontà stessa degli Stati di voler

coesistere pacificamente, rispettando certe regole sulle relazioni. Oggi rappresenta

anche il mezzo attraverso il quale gli stati costruiscono programmi di legislazione

concreta da adottare al loro interno. Gli attori non sono solo gli Stati, ma anche

quegli enti che in quanto indipendenti sono ad essi assimilabili (organizzazioni

internazionali, movimenti di liberazione nazionale...)

IL FONDAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: su cosa basa il diritto

internazionale la sua forza che lo porta ad imporsi agli Stati? Si sono succedute nel

tempo tre scuole di pensiero:

1- fino al ‘700: obbligatorietà del dir. internazionale-> forza vincolante il dir. naturale

2- ’800: dir.internazionale->ripensato su premesse positivistiche

3- dopo 2° guerra mondiale: dir. internaz.-> (valori comuni a

NEOGIUSNATURALISMO

tutti gli stati)

TRATTATO INTERNAZ.: accordo tra 2 o più stati per concordare una certa linea di

condotta obbligatoria in virtù delle disposizioni scritte

FONTI

CONSUETUDINE internaz.: diritto non scritto (ad es. sovranità territoriale degli stati).

Le norme di base della convivenza internazionale esistono perché gli stati mostrano

di rispettarle, non sono poste.

L’interprete deve ricavare il solido convincimento dell’esistenza della norma-> dalla

prassi statale, cioè condotta dagli stati nelle loro relazioni e all’interno del loro

ordinamento.

Gli stati rimangono sovrani-> quindi nel dir. internaz. non esiste un giudice naturale e

attività del tribunale=arbitrato

opinioni espresse dai giudici internazionali non autorevoli come negli ordinamenti

interni. Il diritto internaz. non è quello applicato dai giudici ma... VIVE nella

QUOTIDIANITà delle RELAZIONI tra gli STATI ricorrono al giudice internazionale quando nojn

riescono ad appianare le loro divergenze e controversie.

Visto che il dir. internazionale regola rapporti tra enti sovrani -> costante conflittualità

(ad es. nel settore delle relazioni economiche internazionali).

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‘500: opere di lingua spagnola, De Vitoria e Suarez (prospettiva teologica)

1625: “De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres”, Hugues De Groot (olandese)

fino all’ ‘800: Vattel e Wolff (opere di impianto giusnaturalistico)

seconda metà ‘800: Bluntschli, Heffter, Triepel, Heilborn (positivismo)

Mancini, Anzilotti, Rolin-Jaequemyns, West Lake, Lieber, Asser

1869: “Revue de droit international et de législation comparée”

1873: “Institut de Droit International”*, Ghent (studio e codificazione del dir. internaz.)

Ricostruzione del dir. internazionale: -teoria delle fonti; -ricerca del fondamento dell’obbligatorietà del dir. internaz.

...ha ispirato...

1880: pubblicazione del cd. Manuale di Oxford (norme di dir. internaz. per guerre

terrestri)

...ha ispirato....

1899: Prima Conferenza Internazionale della Pace, L’Aja

1907: Seconda “ “ “

hanno posto le basi del dir. internaz. basato sul della e ricerca di

RIPUDIO VIOLENZA

alle controversie tra stati.

SOLUZIONI PACIFICHE attraverso l’affinamento

SCOPO DA PERSEGUIRE -> EDIFICAZIONE DELLA PACE

degli strumenti del dir. internaz.

* L’intitute de Droit International ha anche ispirato i metodi di lavoro della

Commissione di diritto Internazionale, organo di consulenza dell’Agenzia Generale

delle N.U. per la codificazione del dir. internaz.

Inoltre nel 1914-> L’Aja, “Accademia di diritto Internazionale” (centro di ricerca e

insegnamento)

1873: “International Law Association”, Bruxelles -> redigere un di dir.

CODICE

internaz. per assicurare ai popoli una pace duratura.

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*SOGGETTI dell’ordinamento internazionale-> enti sovrani indipendenti

o SOGGETTI DI DIRITTO

-lo stato

-enti che erano stati

-che vi aspirano

-organizzazioni che hanno alcune caratteristiche dello stato

Indica gli elementi ai quali si indirizzano le norme di un dato ordinamento giuridico,

ossia gli enti in capo ai quali sorgono i diritti e gli obblighi discendenti dalle regole

dell’ordinamento considerato.

STATO= organizzazione politica di una collettività umana che stabilmente ed

esclusivamente esercita su un determinato territorio i poteri tipici della sovranità.

SOVRANITà : potere al di sopra del quale per definizione non ce n’è alcuno -> par in parem non habet

iurisdictionem.

Lo stato nel suo territorio esercita il più alto potere.

INDIPENDENZA

: il fatto di non derivare giuridicamente il proprio potere da un altro ente sovrano.

Lo stato è un’organizzazione che non dipende da nessun’altra.

PRINCIPIO DELLA PARIORDINAZIONE DI TUTTI GLI STATI

Lo Stato esiste di fatto-> PRINCIPIO DI EFFETTIVITà-> il diritto internaz. prende in

considerazione situazioni di fatto proprio perché di fatto esistenti

Vs.

TEORIA DEL RICONOSCIMENTO COSTITUTIVO -> lo stato nasce come tale nel momento

(tesi non accolta!)

in cui viene “riconosciuto” dagli altri stati della comunità internazionale

Oggi, invece, il “riconoscimento” ha valore meramente dichiarativo e gli Stati di

nuova formazione esistono in virtù dell’effettività dell’esercizio dei loto poteri sovrani

REALE- > due soggetti di dir. internaz. vengono considerati come un unico soggetto

UNIONE PERSONALE

-> due soggetti di dir. internaz., pur rimanendo distinti, hanno in

comune la persona del sovrano (ad es. Santa Sede e Stato della Città del Vaticano)

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SOGGETTI DI DIR. INTERNAZ.:

Stato

Santa Sede

Ordine di Malta

insorti

-> quando controllano una parte del territorio)

movimenti di liberazione nazionale -> legittimità della loro causa)

Organizzazioni Internazionali (ad es. O.N.U.) -> centri di imputazione di diritti e obblighi

internazionali distinti dagli stati che ne fanno parte

individuo -> come materiale beneficiario dei trattati (e non come destinatario)

comunità umana

STATO organizzazione politico-amministrativa

territorio

sovrano & indipendente

ORIGINARIETà (dello Stato)= lo Stato è il frutto di un avvenimento politico libero,

non voluto da altri Stati. Libera volontà di un popolo di autodeterminarsi, cioè di “farsi

Stato”.

- caso della PALESTINA.

- diritto dei popoli all’autodeterminazione-> risoluzione n° 1514, 14 dic. 1960, Assembla Generale

ONU.

Segretario Generale

O.N.U. Consiglio di Sicurezza istituita con Carta delle N.U., San Francisco 26-06-1945, in vigore il 24-10

Agenzia generale

si riconoscono reciprocamente immuni dalla giurisdizione gli uni degli altri

Gli STATI par in parem non habet iurisdictionem

si rispettano reciprocamente ->

IMMUNITà RISTRETTA

in Italia-> -> solo per gli atti riconducibili alla loro sovranità

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RAPPORTI DI LAVORO

Lo Stato Straniero è immune dalla giurisdizione dello Stato territoriale per le

questioni relative al rapporto di lavoro che lega a lui i dipendenti che svolgono

funzioni che comportano l’esercizio di mansioni di natura pubblicistica o comunque

riconducibili alla potestà sovrana di quello stato (-> sensibile limitazione delle

garanzie per il lavoratore nel caso di controversie di lavoro).

Criterio recentemente adoperato dalla Giurisprudenza Italiana -> idoneità o meno

della decisione, richiesta dal lavoratore al giudice italiano, ad interferire nella

funzione della struttura pubblica straniera -> se l’interferenza non sussite l’immunità

è esclusa.

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: ANALOGIA CON L’IMMUNITà STATALE

Tesi alla quale si rifà la giurisprudenza Italiana: alle organizzazioni internazionali

spetta l’immunità dalla giurisdizione degli Stati sulla base della stessa norma

consuetudinaria che la riconosce agli stati ->non perchè considerati soggetti di dir.

internaz., ma perché la loro sovranità non può essere conciliata col fatto di essere

sottoposti all’esercizio di poteri sovrani altrui (

par in parem non habet iurisdictionem)

tesi: organizzazione immune perché autonoma dagli Stati che rispetterebbero questa

autonomia -> queste organizz. internaz. risultano dotate di una propria struttura con

propri organi e propri fini. Esplicano atti di rilevanza internazionale e risultano capaci

di assumere obblighi che non fanno capo agli stati membri.

ad hoc

tesi della formazione di una norma consuetudinaria -> che tutela l’autonomia

ed indipendenza delle organizz. internaz. Infatti gli Stati gli riconosco tale immunità

anche in assenza di obblighi convenzionali. Creazione di una prassi costante ed

uniforme favorevole.

Ma nella giurisdizione statale non vi è accordo sul contenuto della stessa immunità->

ecco perché c’è chi considera tale immunità fondata sul dir. statale di singoli Stati

oppure si rifà alle convenzioni internaz. in materia......ma convenzioni con contenuto

difforme-> frammentazione del regime applicabile.

incertezza della prassi -> soluzione -> strumenti convenzionali -> i più importanti

sono gli accordi di sede (trattati in cui sono fissati i limiti dell’esercizio dei poteri

statali nei confronti dell’organizz. internaz.)-> individuano le immunità e i privilegi x

l’organizz. nei suoi rapporti con le autorità dello stato in cui ha la sede.

Immunità anche x i funzionari dell’ente, ma di solito per l’esercizio di funzioni ufficiali.

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UNIONE EUROPEA a metà strada tra un’organizzazione internazionale

(sui generis ) ed uno Stato federale.

3pilastri: - Comunità Europee (CECA, EURATOM, CEE oggi Comunità

Europea)

- cooperazione tra gli stati in materia di politica estera e sicurezza

europea

- cooperazione di polizia e dalla cooperazione giudiziaria in materia penale

poteri normativi -> tra Commissione e Consiglio dei Ministri

proposta degli atti normativi comunitari

funzione di impulso

esecuzione degli atti normativi del Consiglio dei Ministri

poteri decisionali

Parlamento europeo -> rappresenta i cittadini

poteri accresciuti dopo il Trattato di Maastricht, 1992 per rimediare al

“deficit democratico” della costruzione europea.

626 membri si riuniscono e discutono di tutto ma possono solo emettere

dei pareri. Poteri: -adottare atti comunitari, - esercita controllo sulle

attività degli altri organi dell’U.: approvare o respingere il bilancio dell’U.,

ricevere petizioni popolari, nominare un Mediatore (difensore civico

europeo), dar vit

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Garofalo Luciano.
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