1
1648 Pace di Westfalia -> inizia la moderna comunità internazionale (e finisce la
Respublica Christiana cioè la sottoposizione degli Stati alla supremazione del
Romano Pontefice)
-> pone fine alla guerra dei trent’anni (guerra di religione) e inaugura un sistema di
convivenza tra gli stati basato sull’uguaglianza degli Stati che fanno parte di un’unica
comunità internazionale che si presenta LAICA e ACONFESSIONALE.
-> Prima affermazione di un sistema di sicurezza collettiva: gli stati concordato tra di
loro un sistema per agire congiuntamente in caso di guerra.
[oggi: sofisticato sistema di sicurezza collettiva nell’ONU]
-> Controversie nate da una pretesa violazione della Pace di Westfalia: se dopo 3
anni non fosse intervenuto un amichevole componimento, allora gli stati-parti del
trattato avrebbero affiancato “con il consiglio e la forza” gli stati i cui diritti erano stati
violati [-regime di moratoria prima del ricorso alla guerra; -obbligo di negoziati
pacifici; -applicazione di sanzioni analitiche allo stato-autore della violazione di dir.
internazionale]
ANCOR PRIMA DELLA PACE DI WESTFALIA, GLI STATI RISPETTANO IL
PRINCIPIO DEL NON INTERVENTO NEGLI AFFARI INTERNI
XVI sec. -> i sovrani dell’epoca si rispettano reciprocamente come sovrani e si
considerano tutti uguali.
Catalogo” di ipotesi dalla prassi dell’epoca: 1)casi in cui un sovrano richiede ad un
altro sovrano di adottare, o di astenersi dall’adottare, un certo comportamento
nell’esercizio del potere di governo (anche la semplice richiesta di clemenza per un
suddito*). 2)attività di un sovrano che turbano l’esercizio da parte dell’altro sovrano
dei propri poteri di governo favorendo o fomentando complotti che turbassero
l’ordine sociale del suo stato.
Elemento comune ai due casi-> recare molestia all’esercizio del potere di governo da
se meler des affaires domestiques
parte del sovrano territoriale ->
* perché l’attività di amministrazione della giustizia era il potere sovrano per
eccellenza. Punto di rottura tra medioevo e moderno-> accettazione della reale
pluralità di iursdictiones. -> istituzionalizzare o avviare istanze di
“PROGETTI PER LA PACE PERPETUA”
cooperazione tra gli stati per un’ordinata convivenza.
“Il Nuovo Cinea”: progetto di Emeric Crucé, Parigi 1623
“Economie Reali”: duca di Sully, 1638
“Saggio sulla Pace Presente e Futura d’Europa”, William Penn, 1693
1 “Elementi di diritto Internazionale” di R. Sapienza, Giappichelli Ed. - Torino
“Porgetto per la Pace Perpetua in Europa”, Abate di Saint-Pierre, 1713
“ “ “ , Immanuel Kant, 1795
ORDINAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE= ordinamento della
coesistenza fra gli Stati sovrani, si regge sulla volontà stessa degli Stati di voler
coesistere pacificamente, rispettando certe regole sulle relazioni. Oggi rappresenta
anche il mezzo attraverso il quale gli stati costruiscono programmi di legislazione
concreta da adottare al loro interno. Gli attori non sono solo gli Stati, ma anche
quegli enti che in quanto indipendenti sono ad essi assimilabili (organizzazioni
internazionali, movimenti di liberazione nazionale...)
IL FONDAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: su cosa basa il diritto
internazionale la sua forza che lo porta ad imporsi agli Stati? Si sono succedute nel
tempo tre scuole di pensiero:
1- fino al ‘700: obbligatorietà del dir. internazionale-> forza vincolante il dir. naturale
2- ’800: dir.internazionale->ripensato su premesse positivistiche
3- dopo 2° guerra mondiale: dir. internaz.-> (valori comuni a
NEOGIUSNATURALISMO
tutti gli stati)
TRATTATO INTERNAZ.: accordo tra 2 o più stati per concordare una certa linea di
condotta obbligatoria in virtù delle disposizioni scritte
FONTI
CONSUETUDINE internaz.: diritto non scritto (ad es. sovranità territoriale degli stati).
Le norme di base della convivenza internazionale esistono perché gli stati mostrano
di rispettarle, non sono poste.
L’interprete deve ricavare il solido convincimento dell’esistenza della norma-> dalla
prassi statale, cioè condotta dagli stati nelle loro relazioni e all’interno del loro
ordinamento.
Gli stati rimangono sovrani-> quindi nel dir. internaz. non esiste un giudice naturale e
attività del tribunale=arbitrato
opinioni espresse dai giudici internazionali non autorevoli come negli ordinamenti
interni. Il diritto internaz. non è quello applicato dai giudici ma... VIVE nella
QUOTIDIANITà delle RELAZIONI tra gli STATI ricorrono al giudice internazionale quando nojn
riescono ad appianare le loro divergenze e controversie.
Visto che il dir. internazionale regola rapporti tra enti sovrani -> costante conflittualità
(ad es. nel settore delle relazioni economiche internazionali).
8
‘500: opere di lingua spagnola, De Vitoria e Suarez (prospettiva teologica)
1625: “De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres”, Hugues De Groot (olandese)
fino all’ ‘800: Vattel e Wolff (opere di impianto giusnaturalistico)
seconda metà ‘800: Bluntschli, Heffter, Triepel, Heilborn (positivismo)
Mancini, Anzilotti, Rolin-Jaequemyns, West Lake, Lieber, Asser
1869: “Revue de droit international et de législation comparée”
1873: “Institut de Droit International”*, Ghent (studio e codificazione del dir. internaz.)
Ricostruzione del dir. internazionale: -teoria delle fonti; -ricerca del fondamento dell’obbligatorietà del dir. internaz.
...ha ispirato...
1880: pubblicazione del cd. Manuale di Oxford (norme di dir. internaz. per guerre
terrestri)
...ha ispirato....
1899: Prima Conferenza Internazionale della Pace, L’Aja
1907: Seconda “ “ “
hanno posto le basi del dir. internaz. basato sul della e ricerca di
RIPUDIO VIOLENZA
alle controversie tra stati.
SOLUZIONI PACIFICHE attraverso l’affinamento
SCOPO DA PERSEGUIRE -> EDIFICAZIONE DELLA PACE
degli strumenti del dir. internaz.
* L’intitute de Droit International ha anche ispirato i metodi di lavoro della
Commissione di diritto Internazionale, organo di consulenza dell’Agenzia Generale
delle N.U. per la codificazione del dir. internaz.
Inoltre nel 1914-> L’Aja, “Accademia di diritto Internazionale” (centro di ricerca e
insegnamento)
1873: “International Law Association”, Bruxelles -> redigere un di dir.
CODICE
internaz. per assicurare ai popoli una pace duratura.
9
*SOGGETTI dell’ordinamento internazionale-> enti sovrani indipendenti
o SOGGETTI DI DIRITTO
-lo stato
-enti che erano stati
-che vi aspirano
-organizzazioni che hanno alcune caratteristiche dello stato
Indica gli elementi ai quali si indirizzano le norme di un dato ordinamento giuridico,
ossia gli enti in capo ai quali sorgono i diritti e gli obblighi discendenti dalle regole
dell’ordinamento considerato.
STATO= organizzazione politica di una collettività umana che stabilmente ed
esclusivamente esercita su un determinato territorio i poteri tipici della sovranità.
SOVRANITà : potere al di sopra del quale per definizione non ce n’è alcuno -> par in parem non habet
iurisdictionem.
Lo stato nel suo territorio esercita il più alto potere.
INDIPENDENZA
: il fatto di non derivare giuridicamente il proprio potere da un altro ente sovrano.
Lo stato è un’organizzazione che non dipende da nessun’altra.
PRINCIPIO DELLA PARIORDINAZIONE DI TUTTI GLI STATI
Lo Stato esiste di fatto-> PRINCIPIO DI EFFETTIVITà-> il diritto internaz. prende in
considerazione situazioni di fatto proprio perché di fatto esistenti
Vs.
TEORIA DEL RICONOSCIMENTO COSTITUTIVO -> lo stato nasce come tale nel momento
(tesi non accolta!)
in cui viene “riconosciuto” dagli altri stati della comunità internazionale
Oggi, invece, il “riconoscimento” ha valore meramente dichiarativo e gli Stati di
nuova formazione esistono in virtù dell’effettività dell’esercizio dei loto poteri sovrani
REALE- > due soggetti di dir. internaz. vengono considerati come un unico soggetto
UNIONE PERSONALE
-> due soggetti di dir. internaz., pur rimanendo distinti, hanno in
comune la persona del sovrano (ad es. Santa Sede e Stato della Città del Vaticano)
10
SOGGETTI DI DIR. INTERNAZ.:
Stato
Santa Sede
Ordine di Malta
insorti
-> quando controllano una parte del territorio)
movimenti di liberazione nazionale -> legittimità della loro causa)
Organizzazioni Internazionali (ad es. O.N.U.) -> centri di imputazione di diritti e obblighi
internazionali distinti dagli stati che ne fanno parte
individuo -> come materiale beneficiario dei trattati (e non come destinatario)
comunità umana
STATO organizzazione politico-amministrativa
territorio
sovrano & indipendente
ORIGINARIETà (dello Stato)= lo Stato è il frutto di un avvenimento politico libero,
non voluto da altri Stati. Libera volontà di un popolo di autodeterminarsi, cioè di “farsi
Stato”.
- caso della PALESTINA.
- diritto dei popoli all’autodeterminazione-> risoluzione n° 1514, 14 dic. 1960, Assembla Generale
ONU.
Segretario Generale
O.N.U. Consiglio di Sicurezza istituita con Carta delle N.U., San Francisco 26-06-1945, in vigore il 24-10
Agenzia generale
si riconoscono reciprocamente immuni dalla giurisdizione gli uni degli altri
Gli STATI par in parem non habet iurisdictionem
si rispettano reciprocamente ->
IMMUNITà RISTRETTA
in Italia-> -> solo per gli atti riconducibili alla loro sovranità
11
RAPPORTI DI LAVORO
Lo Stato Straniero è immune dalla giurisdizione dello Stato territoriale per le
questioni relative al rapporto di lavoro che lega a lui i dipendenti che svolgono
funzioni che comportano l’esercizio di mansioni di natura pubblicistica o comunque
riconducibili alla potestà sovrana di quello stato (-> sensibile limitazione delle
garanzie per il lavoratore nel caso di controversie di lavoro).
Criterio recentemente adoperato dalla Giurisprudenza Italiana -> idoneità o meno
della decisione, richiesta dal lavoratore al giudice italiano, ad interferire nella
funzione della struttura pubblica straniera -> se l’interferenza non sussite l’immunità
è esclusa.
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: ANALOGIA CON L’IMMUNITà STATALE
Tesi alla quale si rifà la giurisprudenza Italiana: alle organizzazioni internazionali
spetta l’immunità dalla giurisdizione degli Stati sulla base della stessa norma
consuetudinaria che la riconosce agli stati ->non perchè considerati soggetti di dir.
internaz., ma perché la loro sovranità non può essere conciliata col fatto di essere
sottoposti all’esercizio di poteri sovrani altrui (
par in parem non habet iurisdictionem)
tesi: organizzazione immune perché autonoma dagli Stati che rispetterebbero questa
autonomia -> queste organizz. internaz. risultano dotate di una propria struttura con
propri organi e propri fini. Esplicano atti di rilevanza internazionale e risultano capaci
di assumere obblighi che non fanno capo agli stati membri.
ad hoc
tesi della formazione di una norma consuetudinaria -> che tutela l’autonomia
ed indipendenza delle organizz. internaz. Infatti gli Stati gli riconosco tale immunità
anche in assenza di obblighi convenzionali. Creazione di una prassi costante ed
uniforme favorevole.
Ma nella giurisdizione statale non vi è accordo sul contenuto della stessa immunità->
ecco perché c’è chi considera tale immunità fondata sul dir. statale di singoli Stati
oppure si rifà alle convenzioni internaz. in materia......ma convenzioni con contenuto
difforme-> frammentazione del regime applicabile.
incertezza della prassi -> soluzione -> strumenti convenzionali -> i più importanti
sono gli accordi di sede (trattati in cui sono fissati i limiti dell’esercizio dei poteri
statali nei confronti dell’organizz. internaz.)-> individuano le immunità e i privilegi x
l’organizz. nei suoi rapporti con le autorità dello stato in cui ha la sede.
Immunità anche x i funzionari dell’ente, ma di solito per l’esercizio di funzioni ufficiali.
12
UNIONE EUROPEA a metà strada tra un’organizzazione internazionale
(sui generis ) ed uno Stato federale.
3pilastri: - Comunità Europee (CECA, EURATOM, CEE oggi Comunità
Europea)
- cooperazione tra gli stati in materia di politica estera e sicurezza
europea
- cooperazione di polizia e dalla cooperazione giudiziaria in materia penale
poteri normativi -> tra Commissione e Consiglio dei Ministri
proposta degli atti normativi comunitari
funzione di impulso
esecuzione degli atti normativi del Consiglio dei Ministri
poteri decisionali
Parlamento europeo -> rappresenta i cittadini
poteri accresciuti dopo il Trattato di Maastricht, 1992 per rimediare al
“deficit democratico” della costruzione europea.
626 membri si riuniscono e discutono di tutto ma possono solo emettere
dei pareri. Poteri: -adottare atti comunitari, - esercita controllo sulle
attività degli altri organi dell’U.: approvare o respingere il bilancio dell’U.,
ricevere petizioni popolari, nominare un Mediatore (difensore civico
europeo), dar vit
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto internazionale privato, Prof. Davì Angelo, libro consigliato Diritto Internazionale Privato…
-
Riassunto esame Diritto internazionale privato, prof. Virzo, libro consigliato Diritto internazionale privato, Vill…
-
Riassunto esame Diritto internazionale privato, Prof. Franzina Pietro, libro consigliato Introduzione al diritto In…
-
Riassunto esame Diritto internazionale , Prof. Rossi Edoardo Alberto, libro consigliato Introduzione al diritto int…