Diritto internazionale privato
Nozioni di diritto internazionale privato
Villani e Di Fabio
Capitolo 1: Diritto internazionale privato: profili generali
Il diritto internazionale privato disciplina i casi che presentano elementi di estraneità (cittadinanza straniera, residenza all'estero, beni nel territorio di un altro Stato ecc) attraverso un ordinamento di riferimento e, più precisamente, attraverso il giudice di tale ordinamento (lex fori). Per privato s'intendono tutti i rapporti che si instaurano tra privati. Nell'ambito internazionale si parla di norme di conflitto, dato che ogni Stato avanza una pretesa che si pone in contrasto con quella degli altri; il diritto internazionale, tenendo conto di ciò, interviene preventivamente per evitare il conflitto, stabilendo la legge da applicare.
Le fonti del diritto internazionale privato sono:
- Norme interne;
- Norme dell'UE;
- Convenzioni internazionali.
Funzioni
Le norme di diritto internazionale privato svolgono una duplice funzione:
- Delimitare l'ambito di applicazione del diritto al quale appartiene la norma del conflitto;
- Operare il rinvio al diritto straniero.
Questo è coerente con il carattere bilaterale della norma di diritto internazionale privato, che può riferirsi sia alla legge dello Stato al quale appartengono, sia alla legge degli Stati stranieri. Esistono diversi criteri per individuare la legge applicabile:
- Localizzazione della fattispecie: si individua la legge applicabile non sulla base del risultato materiale che persegue, ma sulla base della localizzazione della fattispecie; si parla di localizzazione perfetta perché si consentirebbe anche l'applicazione della lex fori.
- Ordinamento competente: il diritto applicabile è quello che comprende sia le norme che ne fanno parte, ma anche tutte le situazioni giuridiche esistenti in tale ordinamento, che vengono automaticamente riconosciute.
- Considerazioni materiali: la legge applicabile è quella che persegue il risultato di tutelare interessi che il legislatore vuole garantire;
- Applicazione generalizzata: il legislatore applica direttamente il diritto interno.
Le norme di diritto internazionale non sono esenti dal controllo di legittimità costituzionale da parte della nostra Corte costituzionale.
Struttura e qualificazione
La struttura delle norme di diritto internazionale privato presenta:
- Categoria astratta: la fattispecie astratta, indicata da un'espressione tecnico-giuridica;
- Criterio di collegamento: viene individuata una determinata circostanza per ciascuna fattispecie, al fine di individuare la legge dello Stato applicabile.
Sulla fattispecie il giudice deve compiere l'operazione di qualificazione, individuando prima il diritto straniero e poi le disposizioni da applicare in concreto, attraverso:
- Qualificazione della norma: il giudice individua la categoria astratta in cui ricade la fattispecie concreta sottoposta al suo esame.
- Qualificazione della fattispecie concreta: il giudice parte dalla fattispecie concreta per stabilire in quale categoria astratta rientri.
La qualificazione viene fatta attraverso l'interpretazione giuridica:
- Se si tratta di norme dell'UE, in caso di dubbio, il giudice dovrà ricorrere alla Corte europea in modo tale che questa fornisca l'interpretazione corretta.
- Se si tratta di convenzioni internazionali, la fattispecie deve essere interpretata alla luce delle norme relative al diritto dei trattati.
- Se si tratta di norme interne, vi sono 3 soluzioni:
- Qualificazione lex fori: il giudice deve interpretare le norme di conflitto in base alle leggi di interpretazione del proprio ordinamento.
- Qualificazione lex causa: l'interpretazione di una fattispecie secondo le regole di altri ordinamenti che la contengono.
- Doppia qualificazione: consiste in due qualificazioni: 1)lex fori; 2)lex causa.
Criteri di collegamento
Il criterio di collegamento è costituito da una circostanza, che consente di connettere la fattispecie alla legge di un determinato Stato. Prima del codice civile del 1865, vi erano 2 impostazioni:
- Territorialista: il criterio di collegamento da preferire è quello della residenza (oggi è quello che viene applicato più frequentemente);
- Nazionalista: il criterio di collegamento da preferire è quello della nazionalità.
Dato che esistono diversi criteri di collegamento, abbiamo un vero e proprio concorso tra di essi, tra cui troviamo:
- Concorso necessario: la scelta del criterio si basa su una scala gerarchica: uno viene assunto come principale e gli altri come sussidiari (es. cittadinanza).
- Volontà delle parti: alle parti è consentito scegliere la legge applicabile (es. obbligazioni contrattuali).
- Concorso alternativo: tutti i criteri vengono posti sullo stesso piano e si applica indifferentemente uno di questi; se questo non è sufficiente, si procede con un altro criterio, e così via (es. disciplina relativa alla forma degli atti giuridici).
- Concorso cumulativo: le differenti leggi richiamate vanno tutte applicate, perciò le situazioni sono valide solo se presentano le condizioni prescritte da tali leggi e producono solo gli effetti previsti da queste (es. accertamento della filiazione).
I criteri di collegamento possono distinguersi in:
- Criteri soggettivi: circostanza relativa ai soggetti del rapporto o della situazione giuridica (cittadinanza, residenza, domicilio);
- Criteri oggettivi: circostanza relativa ad altri elementi (oggetto del rapporto, luogo dove è nato o dove è stato eseguito);
- Criteri territoriali: dal momento che entrambi esprimono un legame con uno Stato.
Poi, i criteri di collegamento possono distinguersi in:
- Criteri di fatto: accertano una situazione materiale (luogo di situazione di un immobile);
- Criteri giuridici: sono indicati con espressioni tecnico-giuridiche (domicilio, residenza).
Un discorso a parte vale per il criterio di collegamento della cittadinanza: dato che ogni Stato è libero di attribuire o meno la cittadinanza, si applica la legge dello Stato di ciascun cittadino. Altro criterio di collegamento è quello della volontà della parti, che si può manifestare tramite atto unilaterale o accordo. Diverso dalla volontà come criterio di collegamento è la recezione negoziale del diritto straniero, che si verifica quando le parti si limitano a recepire norme derivanti da un determinato ordinamento.
I criteri di collegamento si distinguono in:
- Criteri costanti: non sono suscettibili di mutare (luogo di situazione di un immobile);
- Criteri variabili: possono cambiare nel tempo (cittadinanza).
Il criterio del collegamento più stretto non costituisce un autonomo criterio dato che richiede sempre un'opera di ponderazione da parte del giudice.
Questione preliminare
Un ambito particolare delle norme di diritto internazionale privato riguarda la legge applicabile alla questione preliminare, cioè tutte le questioni che devono essere risolte per decidere la questione oggetto del giudizio in via principale (es. la decisione dei diritti ereditari dei figli richiede che sia accertato il rapporto di filiazione rispetto al de cuius). Il problema della questione preliminare:
- Si presenta quando tale questione presenta una propria autonomia internazional-privatistica rispetto a quella principale, cioè quando ricade nell'ambito di una norma di conflitto diversa da quella riguardante la questione principale;
- Si presenta solo quando la legge regolatrice della questione principale sia una legge straniera.
Il problema del diritto applicabile alla questione preliminare vede diverse tesi:
- Soluzione disgiunta: la questione preliminare deve essere disciplinata dalla legge designata dalla norma di conflitto del foro ad essa relativa, indipendentemente dalla legge applicabile alla questione principale.
- Soluzione congiunta: la questione preliminare deve essere disciplinata dalla stessa legge straniera individuata per la questione principale. Il nostro ordinamento sembra preferire la seconda soluzione.
Rinvio
Nel caso in cui la norma di conflitto richiami la legge straniera, bisogna stabilire se di quest'ultima si applica la legge materiale o la sua norma di conflitto. In questa seconda ipotesi il diritto internazionale fa un rinvio alla legge di un altro Stato:
- Rinvio indietro: è sempre accettato e si verifica quando la norma di conflitto di un Paese terzo non vuole essere applicata. Si fa un rinvio indietro e si applica il diritto della lex fori (es. notaio italiano si occupa della questione dell'eredità di un appartamento in Italia di un uomo straniero).
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