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Convenzione del 1980; la differenza è che:

- la Convenzione vincola solo le parti.

- il Regolamento vincola tutti, è direttamente applicabile ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Il Regolamento, invece, si pone alcuni obiettivi:

- applicare una stessa normativa vincolante per tutta l’UE

- garantire un quadro uniforme e completo;

- affidare alla Corte di giustizia il compito di derimere le controversie e interpretare in

maniera uniforme;

L’art 1 stabilisce che il Regolamento si occupa delle materie civile e commerciale e di qualsiasi

manifestazione di autonomia privata. Sono escluse: obbligazioni e responsabilità pre-

contrattuale.

Più precisamente, tale articolo esclude:

- rapporti di famiglia;

- obbligazioni alimentari;

- materie fiscali, doganali e amministrative.

Per i negozi unilaterali con elementi di estraneità non si applica il Regolamento in quanto le

obbligazioni non sono contrattuali, ma una specifica disciplina, che prevede ad es. per la promessa

unilaterale la legge dello Stato in cui viene manifestata.

La legge richiamata dai criteri di collegamento può anche essere quella di uno Stato

extracomunitario. Spesso tra quest’ultimi e i membri dell’U.E. vengono stipulati convenzioni

bilaterali per evitare un conflitto tra giudicati: ossia quando i giudici della Nazioni coinvolte,

dispongano risoluzioni diverse. All’interno della convenzione possono prevedere dei criteri di

giurisdizione univoci oppure fare ricorso ad un arbitrato commerciale internazionale.

Legge applicabile scelta dalle parti

L’art 3 stabilisce la libera di scelta delle parti della legge applicabile, in qualsiasi momento e

può essere inserita in qualsiasi parte del contratto

- scelta della legge prima del contratto: con un patto le parti stabiliscono la legge da applicare

per contratti futuri.

- scelta della legge dopo il contratto: la scelta posteriore della legge non modifica il contenuto

del contratto, ma cambia solo la scelta originaria della legge applicabile.

Mentre la sostituzione di un negozio con un altro modifica solo i rapporti futuri e non anche quelli

già passati; la scelta successiva sulla legge invece ha efficacia retroattiva, travolgendo anche gli

effetti già prodotti.

Tale scelta è ammessa solo se prevista dal diritto processuale e solo se costituisce un’utilità per

i contraenti.

La libera scelta della legge applicabile è un criterio accettato e condiviso:

- serve ad evitare dubbi e incertezze in ordine all’interpretazione della legge;

- è interesse delle parti scegliere la legge più efficiente;

- si deve trattare di una legge neutrale, cioè che non avvantaggia nessuna delle parti. 6 di 12

Diritto internazionale privato

La legge applicabile scelta dalle parti rimane sempre una legge negoziale, e quindi deve

rispettare alcune regole:

- vincola le parti, le quali possono sciogliere il vincolo;

- esclude il meccanismo del rinvio, perché la legge è già stata scelta a monte.

Il codice del consumo (normativa nazionale) all’art 36 sanziona con nullità la clausola del

contratto che va a privare il consumatore della tutela prevista dal Regolamento.

Frazionamento

Si parla di frazionamento del contratto quando i contraenti scelgono la legge da applicare solo

per una parte del contratto, lasciando le altre parti soggette ai criteri di collegamento. Il

frazionamento deve essere:

- funzionale alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela;

- coerente con il quadro normativo generale.

La scelta della legge applicabile deve:

- essere espressa;

- risultare chiaramente dalla comune intenzione della parti.

Nel contratto distinguiamo:

- clausole di stabilizzazione: nascono in relazione ai contratti di appalto in cui una delle parti è

uno Stato, mentre l’altra è un’impresa privata che deve costruire un’opera. Generalmente la

legge applicata è quello dello Stato parte del contratto.

Con tale clausola si “congela” la legge applicabile vietando ogni possibile modifica legislativa.

- clausole con scelta di legge variabile: vi è una maggiore flessibilità di scelta, poiché la legge

applicabile può essere modificata unilateralmente. Questa clausola deve essere indicata

precedentemente alla stipulazione del contratto.

Le parti, attraverso tali clausole, affidano la disciplina del loro contratto ad una legge statale,

anche se nel concreto sono state applicate molte leggi di origine non statale, come la lex

mercatoria e il soft law.

Questo ha prodotto la c.d. delocalizzazione del contratto, che si realizza apponendo al contratto

internazionale una clausola compromissoria per un arbitro commerciale internazionale:

l’arbitro può decidere le controversie ricorrendo ai principi generali del diritto o a sistemi di regole,

anche non statuali, scelti dalle parti.

L’obiettivo è sempre quello unificare e armonizzare la normativa internazionale.

Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

L’art 4 riguarda i casi in cui le parti decidono di non scegliere la legge applicabile; in questo

caso la legge applicabile deve seguire i criteri espressamente indicati da tale articolo.

Il criterio di collegamento più diffuso è quello della residenza abituale.

Per residenza abituale s’intende:

- per le persone giuridiche: il luogo dell’amministrazione centrale;

- per le persone fisiche: la sede dell’attività principale.

Se questi criteri sono insufficienti, si applica la legge del paese nel quale la parte che deve

effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

Contratti conclusi dal consumatore

L’art 6 riguarda i contratti conclusi dai consumatori: in questo caso la legge applicabile è

quella dove il consumatore ha la residenza abituale, ma sono necessarie 2 condizioni: 7 di 12

Diritto internazionale privato

- il professionista deve svolgere l’attività commerciale dove il consumatore ha la residenza

abituale;

- il professionista deve dirigere pari attività dove il consumatore ha la residenza abituale.

In caso contrario, si applicano i criteri di collegamento generale.

Tutto ciò non deroga la protezione offerta al consumatore, quindi si deve mantenere sempre

uno standard minimo di tutela.

Norme di applicazione necessaria e ordine pubblico

Anche in questo caso le norme di diritto internazionale sono soggetto ai limiti delle norme di

applicazione necessaria e dell’ordine pubblico.

Esistenza e validità del contratto

L’art 10 stabilisce che l’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si

stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il

contratto o la disposizione fossero validi.

Dunque si ricorre alla lex cause per accertare l’esistenza e la validità del contratto.

In deroga al 1° comma, però, tale articolo stabilisce che un contraente, al fine di dimostrare che

non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale,

se dalle circostanze risulta irragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo

contraente secondo la legge prevista dal 1° comma.

Validità formale del contratto

L’art 11 pone i criteri di collegamento in concorso alternativo fra loro:

- per il contratto concluso tra persone, o loro intermediari, che si trovano nello stesso paese

al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo è valido quanto alla forma se soddisfa i

requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza oppure dalla legge del paese in cui è

stato concluso;

- per il contratto concluso tra persone, o loro intermediari, che si trovano in paesi diversi al

momento di conclusione del contratto, quest’ultimo è valido se rispetta i requisiti richiesti dalla

lex contractus oppure quelli stabiliti dalla legge in cui si trova una delle parti.

Incapacità delle parti

Per quanto riguarda la questione dell’incapacità della parti, estranea al Regolamento Roma 1, in

un contratto concluso tra due persone che si trovano nello stesso paese, è possibile che una

delle parti, capace secondo la legge di tale paese, possa invocare la propria incapacità risultante

da un’altra legge, solo se al momento della conclusione del contratto l’altra parte era a

conoscenza dell’incapacità o l’ha colpevolmente ignorata.

Rinvio

L’art 20 esclude il rinvio, infatti, se il regolamento prescrive l’applicazione della legge di un paese,

esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle

norme di diritto internazionale privato.

Stato con più unità territoriali

Infine, l’art 22 stabilisce che qualora uno Stato sia composto da più unità territoriali, ciascuna con una

propria normativa in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità va considerata come un paese

autonomo. 8 di 12

Diritto internazionale privato

Capitolo 3

Obbligazioni non contrattuali

Le obbligazioni non contrattuali vengono disciplinate dal Regolamento Roma 2. Inizialmente

non esisteva una disciplina uniforme e ogni Stato stabiliva una regolamentazione autonoma.

A livello nazionale venne approvata la legge 218 del 1995, che riguardava specificatamente le

obbligazioni non contrattuali ed è stata integrata, successivamente, dalla normativa europea.

Il Regolamento Roma 2 costituisce una fonte primaria e, in quanto regolamento, ha portata

generale, è direttamente applicabile ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Tale regolamento disciplina solo determinate fattispecie:

- tutte le fattispecie di fatto illecito;

- 3 fattispecie di fatto lecito.

Il regolamento si applica solo alle obbligazioni civili e commerciali e l’obiettivo è quello di

individuare la legge applicabile a seconda dei diversi casi.

Lex loci damni

Per quanto riguarda i fatti illeciti, il criterio di collegamento principale è la lex loci damni, cioè la

legge del luogo dove si è verificato il danno (funzione riparatoria); anche se il Regolamento

prevede la possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile (art 14). Ci sono, però, dei

limiti:

- ci deve essere un accordo posteriore al fatto che ha determinato il danno tra le parti, salvo se

le parti svolgono attività commerciale.

- l’accordo deve essere liberamente negoziato tra parti.

- la scelta deve essere espressa, cioè risultare in modo non equivoco dalle circostanze.

- le parti possono scegliere la legge di un Paese terzo.

- la scelta delle parti è esclusa se comporta concorrenza sleale e se contraria a: normativa

anti-trust e ai diritti di proprietà intellettual

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Virzo Roberto.