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COSTITUZIONALE
L'art. 15 afferma che la legge straniera va applicata ed interpretata secondo i criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, ma deve risultare conforme sia al diritto materiale sia al d. i. pr. dell'ordinamento richiamato dalla norma di conflitto italiana, o anche straniera nell'ipotesi di rinvio altrove accettato.
Se nell'ordinamento straniero la costituzionalità delle leggi è operata con controllo diffuso direttamente da ciascun giudice, è consentito anche al giudice italiano, chiamato ad applicare la norma di quell'ordinamento, verificarne la conformità alla Costituzione, valutazione che potrebbe implicare un controllo di legittimità internazionale della legge e dunque consentire di disconoscere gli effetti di una norma illegittima, applicata all'estero; il controllo indiretto, attraverso il limite dell'ordine pubblico, consente invece solo di evitare che dall'applicazione della norma.
stranierainternazionalmente illegittima, derivino effetti in Italia. Se invece il controllo di costituzionalità nell'ordinamento straniero è accentrato, ossia demandato ad uno specifico organo, come la Cortecostituzionale, il giudice italiano dovrà tener conto delle decisioni adottate da tale organo e non potrà applicare norme dichiarate incostituzionali, ma non sarà in grado di attivare l'organo stesso perché si pronunci sulla costituzionalità della disposizione che deve applicare. Tale schematizzazione non esaurisce tutti i casi ipotizzabili nel sistema del d. i. pr., ma può essere utile per consentire una discrezionale prevedibilità delle soluzioni. In definitiva, ove una norma straniera comporti effetti contrari al nostro ordine pubblico, il giudice italiano non può utilizzare la stessa per il caso sottoposto gli. RICHIAMO DI ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI Esistono Stati plurilegislativi inCui vigono legislazioni civilistiche diverse, per motivi territoriali (conflitti interlocali) o personali (conflitti interpersonali), per i quali si pone il problema dei conflitti di leggi interne, contrapposto a quello dei conflitti tra legislazioni di Stati diversi, che costituisce invece materia di d. i. pr.
I conflitti interlocali si hanno in uno Stato suddiviso in diverse zone, in cui vigono normative differenti, come avviene per gli Stati federali (ogni Stato membro gode di autonomia legislativa, come Canada o USA), per gli Stati politicamente unitari ma legislativamente differenziati (come il Regno Unito) e per gli Stati in cui, ad esempio, dopo annessione di nuovi territori, vigono legislazioni diverse.
I conflitti interpersonali si hanno quando nel territorio di uno Stato vigono più legislazioni, ciascuna delle quali è però applicabile solo ad una determinata categoria di persone; tale fenomeno è andato riducendosi con la decolonizzazione, sebbene persista.
In alcuni Stati europei, essenzialmente in materia matrimoniale: alcuni Stati ammettono esclusivamente il matrimonio civile (come Francia e Svizzera), altri ammettono anche il matrimonio religioso, che produce egualmente effetti civili (Italia, Spagna).
I conflitti sono risolti dallo stesso Stato centrale, attraverso l'emanazione di norme attributive di competenza, determinanti la sfera di operatività dei vari sotto-ordinamenti, territoriali o personali. Il problema si pone così anche quando una delle nostre norme di diritto internazionale privato indichi come applicabile il diritto di uno Stato plurilegislativo: di fronte alla norma di conflitto italiana vigente all'interno del sistema si pongono diverse soluzioni quanti sono i sotto-ordinamenti stranieri richiamati; l'art. rubricato "ordinamenti plurilegislativi 18, plurilegislativi", dispone che in tali casi la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati dallo stesso.
Dunque, da un lato, l'art.
18 riprende l'art. 15 dell'ordinamento plurilegislativo straniero richiamato. Della stessa legge, secondo cui l'ordinamento straniero va interpretato ed applicato secondo i criteri suoi propri; d'altra parte, l'art. 18 sembra una conseguenza della scelta del legislatore di mantenere fedele al criterio della cittadinanza, di per sé idoneo a rimandare soltanto agli ordinamenti di tipo statuale. Soluzioni diverse si hanno in quei sistemi di diritto internazionale privato che utilizzano criteri territoriali di tipo domiciliare, che, a differenza della cittadinanza, richiamano il diritto di qualsiasi ordinamento territoriale, non solo statale. Nei paesi common law è diffusa la tesi secondo cui le norme di diritto internazionale privato siano idonee a operare un immediato richiamo tanto agli ordinamenti statali stranieri quanto agli ordinamenti territoriali interni, tesi che tuttavia non si concilia bene col criterio di cittadinanza ed ignora gli ordinamenti plurilegislativi a base personale. Viè poi l’eventualità che il diritto interlocale dell’ordinamento richiamato indirizzi verso il luogo di domicilio o residenza della persona, che si trovi non già in un sotto-ordinamento dello stesso sistema richiamato, bensì in un terzo Stato: ciò avviene in relazione ai cittadini britannici residenti negli ex possedimenti della Corona; anche in questo caso, configurabile come un rinvio generalizzato, alla luce dell’art. 13, il nostro giudice terrà conto del richiamo effettuato dal diritto interlocale dell’ordinamento richiamato. Se il giudice italiano non riesce ad individuare i criteri per la distribuzione delle fattispecie tra i sotto-ordinamenti di un sistema plurilegislativo, applicherà il sistema normativo col quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto (art. 18.2), determinando così egli stesso il singolo sotto-ordinamento, territoriale o personale, in cui rientra la fattispecie delcaso concreto. Resta il dubbio circa l'ambito di applicazione dell'art. 18: può applicarsi con riferimento a tutte le norme di conflitto poste dal legislatore italiano della riforma o anche a quelle che impiegano criteri di collegamento di per sé idonei a localizzare la fattispecie contemplata direttamente nell'ambito di un sotto-ordinamento a base territoriale? Può anche applicarsi anche alle norme di conflitto che utilizzano criteri di collegamento atipici, come quello della volontà delle parti e della prevalente Com'è evidente, i criteri di collegamento conducono meglio localizzazione della vita matrimoniale? al diritto del sotto-ordinamento piuttosto che al sistema principale, ma questa soluzione appare di per sé in contrasto con l'art. 18 e con la sua correlazione con l'art. 15 ed anche con le stesse norme di conflitto, che appaiono formulate proprio per richiamare ordinamenti di altri soggetti di diritto internazionale.ossia di altri Stati. Diversa è la soluzione adottata dal legislatore comunitario nei primi regolamenti che contengono norme di conflitto uniformi: Roma I e Roma II, infatti, prevedono che "ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile". L'art. 18.2 prevede poi che, ove non siano individuabili i criteri mediante i quali l'ordinamento centrale richiamato dalla nostra norma di conflitto attribuisce competenza a questo o a quel sotto-ordinamento, il giudice italiano deve applicare il sotto-sistema con cui il caso presenta il collegamento più stretto, deve cioè valorizzare lo stesso criterio territoriale utilizzato dalla nostra norma di conflitto; per esempio: se si tratta di un diritto reale su un immobile (art. 51.1), il giudice utilizza come criterioLa situazione del bene, applicando dunque la legge del sotto-ordinamento nel cui territorio l'immobile è situato.
ORDINE PUBBLICO (ART. 16): FUNZIONE E NATURA
Il nostro ordinamento si apre, da un lato, verso valori giuridici esterni tramite norme di d. i. pr., ma allo stesso tempo utilizza strumenti che garantiscono l'armonia interna, consentendogli di chiudersi in sé stesso: tra questi, quello principale è la clausola o eccezione di ordine pubblico, che preclude l'applicazione da parte del giudice italiano di norme straniere ed il riconoscimento di sentenze straniere, suscettibili di produrre effetti incompatibili con i principi del nostro ordinamento.
L'Italia deve coordinarsi e confrontarsi, da un lato, con gli Stati, soprattutto europei, fortemente influenzati da concezioni individualistiche che prevedono soluzioni sempre più innovative in materia di famiglia (coppie di fatto, matrimoni omosessuali, filiazione assistita e surrogata).
Ecc.), dall'altro, con Stati che risentono dell'influenza islamica o fanno parte del diritto islamico in materia di famiglia ed accolgono soluzioni fortemente limitative di capacità matrimoniale della donna, poligamia e ripudio. L'art. enuncia che "la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico". Dibattito sull'unitarietà delle nozioni di ordine. È stato superato il pubblico interno ed ordine pubblico internazionale, nozioni che in passato erano distinte in quanto si considerava che la inderogabilità delle norme italiane rispondesse ad esigenze differenti: infatti, le norme italiane inderogabili, e quindi obbligatorie in situazioni totalmente interne (ordine pubblico interno), potevano cedere il passo all'applicazione di una disposizione straniera richiamata da una nostra norma di conflitto, senza che comportasse conseguenze intollerabili per il nostro ordinamento. Se
così non fosse, sarebbe inutile che gli ordinamenti si munissero di un sistema di diritto internazionale privato, le cui norme di conflitto funzionerebbero solo in caso di falsi conflitti di leggi, cioè quando conducano a norme materiali straniere aventi lo stesso contenuto delle norme materiali del foro. Ciò non toglie che alcuni principi siano assolutamente inderogabili (ordine pubblico internazionale), nel senso che non potrebbe essere applicata in Italia una norma straniera in contrasto con gli stessi. Ad esempio: né l'interessato, né i suoi genitori possono far sì che venga considerato maggiore di età un undiciassettenne italiano, perché la norma che prevede la maggiore età al compimento del diciottesimo anno è inderogabile ed è sottratta alla disponibilità dei privati. Invece, il giudice italiano potrà considerare maggiore di età un diciassettenne straniero la cui legge nazionale lo consideri.maggiorenne.l'ordine pubblico interno è più ampio e comprende l'ordine pubblicoIn sintesi, "internazionale"