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Canada del 1998 che descrive tale elemento: abbiamo nel diritto internazionale una regola

consuetudinaria di carattere cogente (inviolabile) che prevede il diritto all’autodeterminazione

dei popoli, a cui di fatto non si può rinunciare. Tale principio riguarda in particolare i casi di:

 ex colonie,

 popoli assoggettati alla dominazione militare straniera,

 gruppi sociali che si vedono sistematicamente negare l’accesso alle cariche pubbliche.

La violazione di questo principio implica una violazione del diritto internazionale.

Tuttavia tale principio non ha nulla a che vedere con l’acquisizione della qualità di stato, dal

momento che si parla anche di autodeterminazione interna, intendendo la legittimazione

democratica del potere statale; tuttavia questo non è un elemento che incide sulla qualità di

stato. Addirittura l’assenza di una base democratica del potere non determina nemmeno una

violazione del diritto internazionale (Es→ lo stato che impedisce a un gruppo sociale di

accedere alle cariche pubbliche non viola norme di diritto internazionale).

Violazione dei diritti fondamentali dell’uomo→ determinate gravi violazioni dei diritti dell’uomo

3) da parte di alcuni governi non incidono sul fatto che esista la personalità giuridica

internazionale dello stato; determinano però una violazione di diritto internazionale.

Se uno stato si rende colpevole di crimini gravi come il genocidio allora diventa responsabile

per tali fatti a livello internazionale.

Esistono poi fenomeni limite e fattuali di stati in via di costruzione o smembramento per i quali il

diritto internazionale ha voluto identificare due casi in cui, pur non sussistendo pienamente i

requisiti di sovranità esterna/interna, ma solo un controllo effettivo sulla popolazione, è ugualmente

riconosciuta una personalità giuridica a determinate entità, con un preciso scopo e rappresentative

delle istanze di autodeterminazione di alcune popolazioni; queste sono:

 gli INSORTI→ in periodi di transizione, godono di una limitata personalità giuridica di diritto

internazionale che li obbliga a rispettare quantomeno il diritto di guerra.

Tale limitata personalità si può riconoscere solo sulla base di alcuni requisiti che ci consentono

di individuare un particolare gruppo come gruppo di insorti a livello di diritto internazionale:

 Controllo effettivo esercitato su una determinata popolazione stanziata su un territorio;

non si tratta di un governo vero e proprio ma di un gruppo che esercita un controllo

effettivo e di fatto su una popolazione stanziata su un territorio.

 Comando responsabile, infatti non si può parlare di insorti se abbiamo un moto

popolare, un sollevamento privo di guida.

 Occorre che vengano svolte operazioni militari continue capaci di turbare il normale

andamento dello stato territoriale; gli insorti devono essere in grado di esercitare

almeno in parte l’effettività e la sovranità interna dello stato all’interno del quale sono

venuti a crearsi come gruppo.

 i MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE → godono di una limitata personalità giuridica

in ambito internazionale e di fatto non hanno un vero e proprio status nell’ambito della

comunità internazionale. Per vedersi riconoscere personalità giuridica internazionale devono

soddisfare questi requisiti (vedi sopra):

 Controllo effettivo esercitato su una determinata popolazione stanziata su un territorio;

in mancanza di questo requisito la Comunità internazionale riconosce a tali movimenti

soltanto il diritto ad essere ascoltati nelle varie sedi internazionali in cui si dibattono le

determinazioni relative alle popolazioni ed ai territori di cui essi si pongono interpreti

delle istanze autonomistiche. In particolari casi quindi a questi Movimenti è riconosciuto

uno status di osservatori

 Comando responsabile

 Sussistenza della lotta per l’autodeterminazione anche se condotta con mezzi pacifici;

non è necessario che vengano poste in essere operazioni belliche affinché noi

possiamo parlare di movimenti di liberazione nazionale.

Un caso esemplificativo è quello dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina)

che nel corso degli anni 80 ha cominciato ad imporsi sulla scena internazionale come un

movimento di liberazione che intratteneva anche un dialogo con altri stati sulla scena

internazionale. Infatti l’OLP è stata ammessa all’ONU con la qualità di osservatore permanente,

ovvero non come membro effettivo ma come membro che esercita il diritto di sedere in

assemblea e con capacità di dialogo con gli altri stati presenti nella scena internazionale.

Non è assolutamente chiaro e definito il fatto che la Palestina sia uno stato come altri, ma è

pacifica che una legittimazione di questa entità a livello internazionale potrà portare più

facilmente al riconoscimento di tale entità come stato.

Si tratta di due casi limite e transitori in cui non abbiamo uno stato in senso proprio, ma tuttavia

viene riconosciuta una certa personalità giuridica tipica degli stati a enti che di fatto non lo sono.

Nel secondo caso si ammettono anche questi soggetti alla discussione del raggiungimento di una

piena indipendenza (principio di autodeterminazione) e da un dialogo con altri soggetti statali può

anche derivare la concessione di un atto di riconoscimento da parte di altri stati.

Esistono altri soggetti che sono a loro volta titolari di una forma di personalità giuridica di diritto

internazionale, personalità giuridica che ha un’estensione legata al perseguimento di un obiettivo.

È importante sottolineare che quando parliamo di diritto internazionale non ci riferiamo quasi mai a

regole chiare e definite, dal momento che la regola principale rimane la consuetudine e che

sussiste la mancanza di un legislatore di diritto internazionale; per quanto riguarda i soggetti

seguenti, ad esempio, non è pacifico che essi abbiano personalità giuridica ma deriva dal diritto

consuetudinario. Essi sono:

Organizzazioni internazionali intergovernative→ solo nel 1949 la corte internazionale di

1) giustizia ha statuito che talune organizzazioni internazionali, create in virtù di accordi volti a

perseguire collettivamente fini e valori internazionalmente rilevanti, godano di personalità

giuridica di diritto internazionale. Le organizzazioni internazionali sono governate dal principio

di specialità cioè si vedono attribuire dagli stati poteri i cui limiti sono fissati in funzione del

perseguimento degli interessi comuni che gli stati hanno loro attribuito. Tuttavia non tutte le

organizzazioni internazionali sono dotate di personalità giuridica; lo sono se:

 Hanno una adeguata autonomia

 Hanno una missione ben definita con attribuzione delle relative competenze

Un caso esplicativo è il caso Bernadotte, diplomatico scandinavo che operava per l’ONU in

Medioriente e si occupava di mediare tra le parti nel conflitto emergente tra Israele e Palestina.

Quando venne ucciso fu sollevato un dubbio: poteva l’ONU attivarsi per difendere i propri

rappresentanti diplomatici? La risposta deve essere affermativa se si considera l'ONU al pari di

uno stato; se invece non si considera l’ONU come uno stato non può agire in tal senso.

La corte stabilisce che in casi come questo esiste una personalità giuridica di diritto

internazionale equiparabile a quella degli stati, tuttavia più ristretta perché finalizzata al

perseguimento di un obiettivo.

Santa sede→ questo soggetto, secondo una consuetudine internazionale accettata da tutti gli

2) stati, gode di personalità giuridica a prescindere dal fatto che disponga di un determinato

territorio, quindi a prescindere dalla sovranità interna. Ricopre il ruolo di osservatore

permanente all’ONU; anche se di fatto non è un vero e proprio stato si è sempre ammesso che

goda di sovranità nelle relazioni internazionali in vista della sua natura ed in conformità con le

sue tradizioni. Gode quindi della maggior parte dei privilegi che attraverso la personalità

giuridica vengono attribuiti e garantiti dal diritto internazionale agli stati: può intrattenere

rapporti internazionali gode delle immunità, conclude trattati internazionali, ottiene il

riconoscimento dei suoi atti normativi e giurisdizionali.

Sovrano ordine militare di Malta→ associazione sorta a fini militari e di assistenza sanitaria

3) che manifestò pienamente la propria autonomia ed indipendenza dal 1300 dotandosi della

sovranità territoriale su Rodi e Malta (persa nel 1700); oggi ha sede a Roma ma non gode di

un territorio e gli è riconosciuta una personalità giuridica in funzione dell’esigenza di garantire il

perseguimento dei suoi fini. Il suo scopo è considerato valido e meritevole di tutela.

Tali soggetti godono di personalità giuridica a prescindere dal fatto di possedere un territorio.

Si capisce quindi che l’individuo in tutto ciò non ha un suo ruolo e rileva solo nella misura in cui sia

ascrivibile ad uno stato. Ultimamente però emerge, nel diritto internazionale, un ruolo dell’individuo

che compie crimini internazionali (Milosevic è stato processato come individuo e non in qualità di

capo di stato) o che si vede violare propri diritti fondamentali dell’uomo (CEDU che conferisce dei

diritti ai singoli e in particolari un diritto di rivolgersi alla corte di Strasburgo per far valere violazioni

di diritti fondamentali dell’uomo).

Anche le organizzazioni internazionali hanno acquisito personalità giuridica (caso “Bernadotte”).

Tradizionalmente le persone fisiche, cosi come le persone giuridiche, non sono mai stati ne sono

tuttora soggetti di diritto internazionale. Nel caso di trattati internazionali che sembrano attribuire

diritti a singoli cittadini, di solito riservati ad uno stato, in realtà non funziona esattamente così: se

un soggetto subisce in quanto rappresentate di uno stato una lesione può adire una serie di vie

che il diritto interno gli mette a disposizione, ma di fatto sul fronte internazionale non ha alcuna

possibilità dal momento che non è mai il singolo cittadino a poter agire a riguardo.

Lo stato agisce in rappresentanza dei propri cittadini all'estero in protezione diplomatica e può

decidere di agire in protezione diplomatica dei propri cittadini o accettare la violazione di un loro

diritto; la posizione dell'individuo è irrilevante.

I diritti riconosciuti non sono rivolti all'individuo ma spetta agli stati rispettarli tra loro.

Questo vale sia per i diritti che per i doveri.

Nel corso degli ultimi decenni qualcosa è cambiato in modo tale da lasciare oggi aperta la

domanda sulla possibilità di

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sailor420 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.