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Canada del 1998 che descrive tale elemento: abbiamo nel diritto internazionale una regola
consuetudinaria di carattere cogente (inviolabile) che prevede il diritto all’autodeterminazione
dei popoli, a cui di fatto non si può rinunciare. Tale principio riguarda in particolare i casi di:
ex colonie,
popoli assoggettati alla dominazione militare straniera,
gruppi sociali che si vedono sistematicamente negare l’accesso alle cariche pubbliche.
La violazione di questo principio implica una violazione del diritto internazionale.
Tuttavia tale principio non ha nulla a che vedere con l’acquisizione della qualità di stato, dal
momento che si parla anche di autodeterminazione interna, intendendo la legittimazione
democratica del potere statale; tuttavia questo non è un elemento che incide sulla qualità di
stato. Addirittura l’assenza di una base democratica del potere non determina nemmeno una
violazione del diritto internazionale (Es→ lo stato che impedisce a un gruppo sociale di
accedere alle cariche pubbliche non viola norme di diritto internazionale).
Violazione dei diritti fondamentali dell’uomo→ determinate gravi violazioni dei diritti dell’uomo
3) da parte di alcuni governi non incidono sul fatto che esista la personalità giuridica
internazionale dello stato; determinano però una violazione di diritto internazionale.
Se uno stato si rende colpevole di crimini gravi come il genocidio allora diventa responsabile
per tali fatti a livello internazionale.
Esistono poi fenomeni limite e fattuali di stati in via di costruzione o smembramento per i quali il
diritto internazionale ha voluto identificare due casi in cui, pur non sussistendo pienamente i
requisiti di sovranità esterna/interna, ma solo un controllo effettivo sulla popolazione, è ugualmente
riconosciuta una personalità giuridica a determinate entità, con un preciso scopo e rappresentative
delle istanze di autodeterminazione di alcune popolazioni; queste sono:
gli INSORTI→ in periodi di transizione, godono di una limitata personalità giuridica di diritto
internazionale che li obbliga a rispettare quantomeno il diritto di guerra.
Tale limitata personalità si può riconoscere solo sulla base di alcuni requisiti che ci consentono
di individuare un particolare gruppo come gruppo di insorti a livello di diritto internazionale:
Controllo effettivo esercitato su una determinata popolazione stanziata su un territorio;
non si tratta di un governo vero e proprio ma di un gruppo che esercita un controllo
effettivo e di fatto su una popolazione stanziata su un territorio.
Comando responsabile, infatti non si può parlare di insorti se abbiamo un moto
popolare, un sollevamento privo di guida.
Occorre che vengano svolte operazioni militari continue capaci di turbare il normale
andamento dello stato territoriale; gli insorti devono essere in grado di esercitare
almeno in parte l’effettività e la sovranità interna dello stato all’interno del quale sono
venuti a crearsi come gruppo.
i MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE → godono di una limitata personalità giuridica
in ambito internazionale e di fatto non hanno un vero e proprio status nell’ambito della
comunità internazionale. Per vedersi riconoscere personalità giuridica internazionale devono
soddisfare questi requisiti (vedi sopra):
Controllo effettivo esercitato su una determinata popolazione stanziata su un territorio;
in mancanza di questo requisito la Comunità internazionale riconosce a tali movimenti
soltanto il diritto ad essere ascoltati nelle varie sedi internazionali in cui si dibattono le
determinazioni relative alle popolazioni ed ai territori di cui essi si pongono interpreti
delle istanze autonomistiche. In particolari casi quindi a questi Movimenti è riconosciuto
uno status di osservatori
Comando responsabile
Sussistenza della lotta per l’autodeterminazione anche se condotta con mezzi pacifici;
non è necessario che vengano poste in essere operazioni belliche affinché noi
possiamo parlare di movimenti di liberazione nazionale.
Un caso esemplificativo è quello dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina)
che nel corso degli anni 80 ha cominciato ad imporsi sulla scena internazionale come un
movimento di liberazione che intratteneva anche un dialogo con altri stati sulla scena
internazionale. Infatti l’OLP è stata ammessa all’ONU con la qualità di osservatore permanente,
ovvero non come membro effettivo ma come membro che esercita il diritto di sedere in
assemblea e con capacità di dialogo con gli altri stati presenti nella scena internazionale.
Non è assolutamente chiaro e definito il fatto che la Palestina sia uno stato come altri, ma è
pacifica che una legittimazione di questa entità a livello internazionale potrà portare più
facilmente al riconoscimento di tale entità come stato.
Si tratta di due casi limite e transitori in cui non abbiamo uno stato in senso proprio, ma tuttavia
viene riconosciuta una certa personalità giuridica tipica degli stati a enti che di fatto non lo sono.
Nel secondo caso si ammettono anche questi soggetti alla discussione del raggiungimento di una
piena indipendenza (principio di autodeterminazione) e da un dialogo con altri soggetti statali può
anche derivare la concessione di un atto di riconoscimento da parte di altri stati.
Esistono altri soggetti che sono a loro volta titolari di una forma di personalità giuridica di diritto
internazionale, personalità giuridica che ha un’estensione legata al perseguimento di un obiettivo.
È importante sottolineare che quando parliamo di diritto internazionale non ci riferiamo quasi mai a
regole chiare e definite, dal momento che la regola principale rimane la consuetudine e che
sussiste la mancanza di un legislatore di diritto internazionale; per quanto riguarda i soggetti
seguenti, ad esempio, non è pacifico che essi abbiano personalità giuridica ma deriva dal diritto
consuetudinario. Essi sono:
Organizzazioni internazionali intergovernative→ solo nel 1949 la corte internazionale di
1) giustizia ha statuito che talune organizzazioni internazionali, create in virtù di accordi volti a
perseguire collettivamente fini e valori internazionalmente rilevanti, godano di personalità
giuridica di diritto internazionale. Le organizzazioni internazionali sono governate dal principio
di specialità cioè si vedono attribuire dagli stati poteri i cui limiti sono fissati in funzione del
perseguimento degli interessi comuni che gli stati hanno loro attribuito. Tuttavia non tutte le
organizzazioni internazionali sono dotate di personalità giuridica; lo sono se:
Hanno una adeguata autonomia
Hanno una missione ben definita con attribuzione delle relative competenze
Un caso esplicativo è il caso Bernadotte, diplomatico scandinavo che operava per l’ONU in
Medioriente e si occupava di mediare tra le parti nel conflitto emergente tra Israele e Palestina.
Quando venne ucciso fu sollevato un dubbio: poteva l’ONU attivarsi per difendere i propri
rappresentanti diplomatici? La risposta deve essere affermativa se si considera l'ONU al pari di
uno stato; se invece non si considera l’ONU come uno stato non può agire in tal senso.
La corte stabilisce che in casi come questo esiste una personalità giuridica di diritto
internazionale equiparabile a quella degli stati, tuttavia più ristretta perché finalizzata al
perseguimento di un obiettivo.
Santa sede→ questo soggetto, secondo una consuetudine internazionale accettata da tutti gli
2) stati, gode di personalità giuridica a prescindere dal fatto che disponga di un determinato
territorio, quindi a prescindere dalla sovranità interna. Ricopre il ruolo di osservatore
permanente all’ONU; anche se di fatto non è un vero e proprio stato si è sempre ammesso che
goda di sovranità nelle relazioni internazionali in vista della sua natura ed in conformità con le
sue tradizioni. Gode quindi della maggior parte dei privilegi che attraverso la personalità
giuridica vengono attribuiti e garantiti dal diritto internazionale agli stati: può intrattenere
rapporti internazionali gode delle immunità, conclude trattati internazionali, ottiene il
riconoscimento dei suoi atti normativi e giurisdizionali.
Sovrano ordine militare di Malta→ associazione sorta a fini militari e di assistenza sanitaria
3) che manifestò pienamente la propria autonomia ed indipendenza dal 1300 dotandosi della
sovranità territoriale su Rodi e Malta (persa nel 1700); oggi ha sede a Roma ma non gode di
un territorio e gli è riconosciuta una personalità giuridica in funzione dell’esigenza di garantire il
perseguimento dei suoi fini. Il suo scopo è considerato valido e meritevole di tutela.
Tali soggetti godono di personalità giuridica a prescindere dal fatto di possedere un territorio.
Si capisce quindi che l’individuo in tutto ciò non ha un suo ruolo e rileva solo nella misura in cui sia
ascrivibile ad uno stato. Ultimamente però emerge, nel diritto internazionale, un ruolo dell’individuo
che compie crimini internazionali (Milosevic è stato processato come individuo e non in qualità di
capo di stato) o che si vede violare propri diritti fondamentali dell’uomo (CEDU che conferisce dei
diritti ai singoli e in particolari un diritto di rivolgersi alla corte di Strasburgo per far valere violazioni
di diritti fondamentali dell’uomo).
Anche le organizzazioni internazionali hanno acquisito personalità giuridica (caso “Bernadotte”).
Tradizionalmente le persone fisiche, cosi come le persone giuridiche, non sono mai stati ne sono
tuttora soggetti di diritto internazionale. Nel caso di trattati internazionali che sembrano attribuire
diritti a singoli cittadini, di solito riservati ad uno stato, in realtà non funziona esattamente così: se
un soggetto subisce in quanto rappresentate di uno stato una lesione può adire una serie di vie
che il diritto interno gli mette a disposizione, ma di fatto sul fronte internazionale non ha alcuna
possibilità dal momento che non è mai il singolo cittadino a poter agire a riguardo.
Lo stato agisce in rappresentanza dei propri cittadini all'estero in protezione diplomatica e può
decidere di agire in protezione diplomatica dei propri cittadini o accettare la violazione di un loro
diritto; la posizione dell'individuo è irrilevante.
I diritti riconosciuti non sono rivolti all'individuo ma spetta agli stati rispettarli tra loro.
Questo vale sia per i diritti che per i doveri.
Nel corso degli ultimi decenni qualcosa è cambiato in modo tale da lasciare oggi aperta la
domanda sulla possibilità di