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DIRITTO PRIVATO INTERNAZIONALE:

08/11

Ottica interna agli ordinamenti giuridici nazionali. Branca del diritto vigente nell’ambito nazionale.

Vocazione a carattere trans-nazionale, problema di rapporto con gli ordinamenti giuridici stranieri.

Il diritto internazionale privato è una branca del diritto interno che si occupa di disciplinare le

fattispecie di diritto privato che hanno caratteristiche trans-nazionali: alcuni rapporti di diritto privato

hanno collegamenti con più di un ordinamento giuridico, questi rapporti sono sempre di più. Per i

contratti è palese: vedi contratto stipulati all’estero tra due società italiane o tra una società italiana

e una straniera. Per quanto riguarda il fatto illecito il problema è identico (es. incidente con persona

straniera).

Davanti a questi rapporti sorgono problemi peculiari: laddove sorga una controversia su un

rapporto di questo tipo il primo problema è quale sia il giudice competente a cui rivolgersi;

anche laddove si identifichi il tribunale competente, il secondo problema è quale sia la legge da

applicare, non c’è alcuna norma che dice che il giudice debba applicare il proprio diritto interno, se

si trova a decidere controversie con carattere di internazionalità in realtà può dover applicare il

diritto interno come anche dover applicare il diritto straniero, non vi è collegamento tra giurisdizione

e legge; rimane aperta un terzo problema ovvero capire, una volta che il giudice si sia pronunciato,

quale sia il valore al di fuori del paese di riferimento da attribuire alla decisione che lui emette.

Bisogna che si crei un sistema di circolazione delle sentenze altrimenti ogni paese dovrebbe

rigiudicare le questioni civili, ma si creerebbero problemi, non ci sarebbe certezza, né prevedibilità,

è dunque necessario che gli ordinamenti comunichino tra loro. Servono regole precise di diritto

privato internazionale attraverso cui gli stati definiscano criteri di competenza criteri sulla regola

regolatrice e norme sulla circolazione delle sentenze. Queste norme nei vari stati possono

coincidere o essere profondamente diverse. Qualsiasi sistema nazionale per quanto riguarda il

diritto privato internazionale ha una grande probabilità di non centrare il problema. Il

coordinamento migliore è senza dubbio quello che le norme siano dettate dall’ordinamento

internazionale, questo effettivamente accade in alcuni settori; in Europa abbiamo una grande

fortuna perché l’Unione Europea ha competenza a legiferare in materia di diritto internazionale

privato, producendo norme che ameno valgono per tutti gli stati membri. Materia sempre più

centrale e rilevante per gli ordinamenti nazionali; tanto che negli anni ’80/’90 la maggior parte degli

stati hanno riformato questo settore.

In Italia inizialmente la disciplina di questa materia era disciplinata come appendice sia del codice

di procedura civile che del codice civile.

Codice di procedura civile: disciplina la competenza dei giudici e la circolazione delle sentenze,

che sono materia processualistica.

Codice civile: diritto privato materiale.

CPC: Prima ancora di stabilire le competenze distribuite tra i vari giudici italiani, bisogna

disciplinare le giurisdizione ovvero quando il giudice italiano è competente; tendenzialmente si

usava il criterio della cittadinanza.

La funzione giurisdizionale è caratterizzata almeno teoricamente come una funzione di stampo

prettamente pubblicistico; non possono essere le parti a stabilire le competenze perché altrimenti

si rischierebbe che una parte sfuggirebbe alla giurisdizione nazionale e non sarebbe assicurato il

rispetto delle norme nazionali.

Tema della litispendenza: cosa succede quando una stessa controversia è portata davanti ad un

giudice e contemporaneamente ad un altro giudice straniero? (nel caso di litispendenza a livello

nazionale, nel caso di competenza di entrambi, si usa il principio della priorità temporale) La

litispendenza internazionale nel cpc non rilevava, si faceva finta che l’altro giudice non stesse

giudicando. C’erano poi norme finali sulla questione di come venivano e se venivano riconosciute

le sentenze straniere: di per sé non avevano né possibilità di riconoscimento, né possibilità di

attuazione automatica, bisognava chiedere alla corte d’appello di iniziare il procedimento di

derivazione per analizzare la sentenza straniera.

CC: Le norme regolatrici del diritto privato internazionale si trovano nelle preleggi al codice civile,

perché condizionano l’applicabilità del codice civile e di tutto sistema italiano.

Tutte le norme, sia processuali che materiali erano ispirate a una forte chiusura del sistema italiano

a quello straniero, si tratta infatti di modelli confezionati negli anni ’40.

Succede però che cambia il modo di intendere i rapporti internazionalistici, nel ’45 è appena finita

una guerra mondiale, i soggetti si spostano sempre di più e concludono rapporti di carattere trans-

nazionale, arrivano le comunità europee, si sente un’esigenza forte di intervenire con legislazioni

pregnanti sulla garanzia dell’esistenza di un mercato unico.

La CEE si rende conto da subito che il mercato non funziona se non c’è un sistema integrato di

competenza giudiziaria civile; gli stati però non affidano alla comunità il potere di legiferare in

questa materia, dunque la comunità porta gli stati a firmare la Convenzione di Bruxelles del 1968,

a cui devono aderire anche tutti gli stati che successivamente vogliono entrare nella comunità.

Ora vi è un regolamento europeo che ha sostituito la convenzione. Il regolamento ha portata

generale e si applica alle sentenze che arrivano da altri paesi membri ma fa alcune esclusioni per

determinate materie, negli ambiti esclusi si applica la nostra legge (art.64-65 legge 218), questa

legge si applica anche per le sentenze che arrivano da paesi terzi per cui non si può sicuramente

applicare il regolamento.

I principi a cui si ispira l’Europa sono esattamente opposti a quelli dei nostri codici. La cittadinanza

conta zero, quello che rileva è il domicilio, il luogo in cui si abita nel momento della citazione.

La volontà delle parti per quanto riguarda la scelta del giudice è il primo criterio da prendere in

considerazione.

La litispendenza rileva automaticamente d’ufficio.

Riconoscimento automatico ed esecuzione automatica delle sentenze.

La corte costituzionale italiana prende in considerazione alcune leggi italiane di dip che risultano

essere incostituzionali, dopo la riforma del diritto di famiglia.

L’Italia fa la legge di riforma organica con la legge 218 solo nel 1995, in cui è disciplinato tutto il

diritto internazionale privato, sia le norme processualisitiche che quelle di diritto materiale, la legge

non sostituisce gli articoli precedenti inseriti nei due codici ma li abroga.

Principi generali

Nell’ordinamento italiano, come negli altri paesi europei e anche a livello di unione, la scelta è stata

fatta privilegiando la tecnica di localizzazione spaziale dei rapporti: selezionare degli elementi

di collegamento significativi delle fattispecie per stabilire connessioni e andare a rintracciare la

legge regolatrice.

La legge 218 indica ogni fattispecie e poi individua uno o più criteri di collegamento, che possono

richiamare la legge interna e/o una straniera (es. per la capacità di uno straniero si va a vedere la

legge del suo paese perché questa materia è regolata dalla regola della cittadinanza. es2.

matrimonio: due cittadini stranieri hanno i rapporti matrimoniali regolati dalla legge comune ovvero

quella del loro paese; nel caso di cittadinanza diversa si applica invece la legge dello stato di

prevalente localizzazione della vita matrimoniale).

Problemi: il giudice italiano non necessariamente applicherà la legge italiana e se deve applicare

quella straniera ci possono essere problemi di conflitto e incompatibilità con la legge interna.

La tecnica della localizzazione conosce varianti e alternative, non viene sempre applicata allo

stesso modo, ci sono tre forme: localizzazione diretta (forma pura: si applica la legge straniera

che riguarda quella fattispecie) questa forma è usata soprattutto nella normativa europea, un

utilizzo a livello statale avrebbe dei difetti perché potrebbe provocare una serie di problemi perché

non prende in considerazione la volontà della legge straniera richiamata in ordine all’applicazione

a quel rapporto giuridico, verrebbe meno la certezza del diritto; localizzazione condizionata (il

legislatore pone criteri di collegamento ma non vi è un’apprensione diretta delle norme straniere

nelle stato in cui sono richiamate ma ci si pone un quesito: il legislatore straniero realmente vuole

disciplinare quel rapporto? Magari l’altro stato dice che la capacità va regolata secondo la legge

del domicilio. Si complica dunque l’attività del giudice, con problemi di rinvii; si dice condizionata

dall’operatività delle norme di conflitto straniere), questa seconda forma è quella privilegiata dal

legislatore italiano, è accolta da tutti gli stati con limiti perché bisogna regolare i casi in cui non si

riesce ad arrivare ad un’armonizzazione internazionale, l’operatività del rinvio non è assoluta;

localizzazione per auto-collegamento (ci sono norme che si auto-collegano ai rapporti a

prescindere dalle norme di conflitto).

Il criterio di collegamento può essere uno solo, ma ci sono anche norme di conflitto che hanno più

criteri di collegamento, in quest’ultimo caso si pone il problema di come questi criteri interagiscono

tra loro.

13/11

I tipi di localizzazione in Italia

Per quanto riguarda la localizzazione condizionata tramite rinvio, l’ordinamento italiano trova la sua

disciplina all’art.13 della legge 218 in cui si prende in considerazione il rinvio nella duplice forma

del rinvio indietro e del rinvio altrove se è il primo è sempre accettato, se è il secondo occorre

verificare che lo stato cui il legislatore delega la disciplina voglia realmente accettare il rinvio.

Es: Filiazione in caso di rinvio

La filiazione è regolata dalla legge nazionale del figlio. Elemento rilevante è la cittadinanza.

Caso A: minore che è cittadino italiano, non c’è alcun problema di rinvio perché la norma localizza

il rapporto nel foro. Non c’è rinvio.

Caso B: minore che ha cittadinanza tedesca, in Germania c’è una legge che dice che la legge

regolatrice è quella dello stato in cui ha la residenza, se la residenza del soggetto è localizzata in

Italia io opero un rinvio indietro e non ci sono problemi; se la residenza è in Germ

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bianca.palestra di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.