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L’IMMUNITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Quali sono le norme di DI che disciplinano l’argomento delle immunità nel diritto internazionale?

La tutela della sovranità (esclusiva) degli Stati come principio fondante e ordinatore

dell’ordinamento internazionale

• Secondo il diritto internazionale generale, ogni Stato ha una sovranità esclusiva sul proprio

territorio e la propria popolazione (norma di ius cogens), e correlativo principio di non ingerenza

nei affari interni ed esterni di un altro Stato → principi del D.I. classico su cui si fonda

l’immunità nel diritto internazionale

• «Sovranità»: esterna e interna

Nel contesto odierno, l’«esclusività» della sovranità statale può risultare attenuata in ragione dello

svilupparsi, nel D.I. contemporaneo,

(i) del dovere di cooperazione internazionale e

(ii) del principio di tutela dei diritti umani

Possibilità che anche attività sul proprio territorio violino la «sovranità territoriale» di un

altro Stato

Ciò può accadere se tali attività sono idonee a recare «un concreto pregiudizio alla possibilità»

dell’altro Stato «di attuare il proprio ordinamento in una specifica situazione garantendone i

valori essenziali».

Ad es.:

• Applicazione da parte di uno Stato di proprie norme a condotte tenute sul territorio di un altro

Stato, applicazione fondata sulla nazionalità del soggetto, che porti a imporre comportamenti

lesivi dell’ordinamento e degli interessi essenziali dell’altro Stato.

• Sindacato, da parte di uno Stato, del contenuto di atti pubblici (atti iure imperii) emanati da un

altro Stato (ad es. sottoponendo a giudizio lo Stato che ne è stato l’autore)

Nozione generale di «immunità»

• «Immunità»: situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta a determinati soggetti in

considerazione del loro ruolo e funzione.

• Prevista sia dal diritto internazionale sia dai diritti interni (es.: immunità del Presidente della

Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, eccetto che per «alto tradimento» e

«attentato alla Costituzione») → noi ci occuperemo solo delle immunità previste dal diritto

internazionale.

• In diritto internazionale, l’immunità costituisce una deroga all’esclusività della sovranità degli

Stati sul proprio territorio, giustificata dall’esigenza di garantire

- la «sovrana eguaglianza» degli Stati (es.: in linea generale, uno Stato NON può essere

condannato da un giudice di un altro Stato),

- il mantenimento di relazioni diplomatiche tra gli Stati (ciò richiede che ai diplomatici siano

concesse determinati immunità) 48 di 76

Possibili deroghe e limiti all’immunità, in generale

Possibilità di deroga attraverso accordi internazionali

Gli accordi internazionali possono derogare alle norme consuetudinarie sull’immunità, in virtù

del rapporto di reciproca derogatività tra diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

L’immunità non si fonda su una regola di ius cogens: derogabilità …

Esempi:

• Convenzione contro il genocidio (1948).

• Convenzione contro la tortura (1984).

• Statuto CPI (1998) … e possibilità di rinuncia

Possibili deroghe e limiti all’immunità, in generale

Possibilità di «applicazione extraterritoriale delle leggi»

Detta anche «esercizio extraterritoriale di giurisdizione», si ha quando uno Stato applica – in

via amministrativa o giurisdizionale – proprie norme a soggetti o a situazioni localizzati al di

fuori del suo territorio.

Primo es.: art. 7 c.p., «reati commessi all’estero».

Secondo es.: giurisdizione italiana su richiedenti asilo sbarcati in territorio albanese, a partire dalla

primavera 2024?

Ciò non è vietato, salvo vi sia una disciplina internazionalmente uniforme sull’esercizio della

giurisdizione (ma normative del genere esistono solo da tempi relativamente recenti e soprattutto in

ambiti integrati, quali la UE)

Terzo es.:

Misure restrittive unilaterali contro la Russia

Gli S.U. (così come l’U.K.) hanno adottato, tramite l’Executive Order del 21.2.2022, misure

restrittive (“sanzioni”) contro la Russia, espandendo il precedente Order del 2014, aggiornato dai

provvedimenti dell’OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Si tratta di misure dotate di chiara vocazione a un’applicazione extraterritoriale: contemplano infatti

secondary sanctions, concepite per dirigersi anche nei confronti di soggetti estranei alla

giurisdizione dello Stato sanzionatore nell’intento di evitare l’elusione delle sanzioni primarie

La rinuncia dello Stato a invocare l’immunità nella specifica controversia in questione

In una specifica controversia, uno Stato può rinunciare ad invocare l’immunità: art. 7 Conv.

New York 2004

Anche quando l’immunità riguarda una persona fisica (normalmente un organo), essa tutela in

definitiva un interesse dello Stato, perciò solo lo Stato può rinunciare all’immunità.

49 di 76

La teoria della «soddisfazione per equivalenti»

Rimediare all’ingiustizia tra le relazioni individuali in conseguenza di una regola di immunità

alcuni individui si privino delle garanzie giurisdizionali che ad essi dovrebbero essere apprestate.

L’immunità impedisce di portare in giudizio uno Stato o un suo individuo organo, perciò comporta

un sacrificio del «diritto individuale di azione» (diritto del singolo ad agire in giudizio per la tutela

dei propri diritti).

• In epoca risalente, totale sacrificio del diritto di azione.

• In epoca più recente, teoria della «soddisfazione per equivalenti»:

si fonda su un BILANCIAMENTO: non si può sacrificare del tutto il diritto di azione → si ammette

l’immunità solo se il singolo ha la possibilità di far valere i propri diritti [non dinanzi al “suo”

giudice nazionale, ma almeno] dinanzi ad un giudice straniero, imparziale e indipendente e

capace di giudicare la lite in base ad appropriate regole di procedura, o – nel caso di O.I. –

dinanzi ad un organo anche non giurisdizionale purché imparziale

In epoca più recente la teoria della «soddisfazione per equivalenti» è stata adottata:

• dalla giurisprudenza italiana;

• dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in relazione all’art. 6 CEDU) in linea generale, eccetto

però che nel caso Madri di Srebrenica (relativo ad azioni del CdS per il mantenimento della pace

e della sicurezza internazionale)

Si registra comunque anche qualche decisione giudiziaria che non ha accolto tale teoria, facendo

prevalere totalmente l’immunità sul diritto di azione (oltre al caso Madri di Srebenica, v. ad es. la

decisione di un giudice statunitense sull’immunità dell’ONU nel caso del colera ad Haiti4).

Strage di Srebenica, avvenuta nel luglio1995 Lo Stato serbo non è riconosciuto responsabile

• La strage di Srebrenica è stato il genocidio di oltre 8.000 musulmani bosniaci, per la maggioranza

ragazzi e uomini, avvenuto nel luglio 1995 nella città di Srebenica e nei suoi dintorni, durante la

guerra in Bosnia ed Erzegovina. La strage fu perpetrata da unità dell’esercito della Repubblica

Serba di Bosnia ed Erzegovina guidate dal generale Mladić, con l'appoggio del gruppo

paramilitare degli "Scorpioni”, in una zona che si trovava sotto la tutela di un contingente

olandese (i c.d. caschi blu) della Forza di protezione delle Nazioni Unite (UNPROFOR).

• Il Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia respinse la richiesta di indennizzo a favore dei

sopravvissuti a Srebrenica. Il Tribunale stabilì infatti che lo Stato serbo non poteva essere ritenuto

direttamente responsabile per genocidio e complicità per i fatti accaduti nella guerra civile in

Bosnia-Erzegovina dal 1992 al 1995.

• La Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha stabilito, nel 2007, nel processo intentato dalla

Bosnia ed Erzegovina contro la Serbia e Montenegro, che – pur costituendo la strage di

Srebrenica un “genocidio”– non era stato tuttavia provato in capo alle autorità jugoslave lo

specifico intento che caratterizza tale crimine internazionale.

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condanna del generale Mladić: I grado (2017)

• Il “Meccanismo residuale per i Tribunali Penali Internazionali” (IRMCT) ha confermato nel 2021

la condanna all’ergastolo per il generale serbo Ratko Mladić, oggi 81enne, responsabile di

genocidio e crimini contro l’umanità per la strage di Srebenica. Si tratta dell’esito del giudizio di

appello alla sentenza emessa dal Tribunale per la ex Jugoslavia, che, istituito nel 1995, ha cessato

le sue attività nel 2017 dopo 83 condanne e 19 assoluzioni.

• Nella sentenza di primo grado del 22 novembre 2017, il Tribunale, dopo aver ascoltato oltre 500

testimoni ed esaminato oltre 10mila elementi di prova, condannò Mladić all’ergastolo per il

contributo e la partecipazione a 4 Joint Criminal Enterprises volte alla persecuzione, sterminio,

omicidio, deportazione, trasferimento forzato e inumano di popolazioni, attacco alla popolazione

civile e presa in ostaggio di personale Onu. Tra i fatti più drammatici il processo accertò le gravi

responsabilità sul massacro di Srebrenica, qualificato come genocidio. Su 11 capi d’accusa,

Mladić fu assolto per una delle due accuse di genocidio riferita al complesso delle azioni

criminali avvenute in Bosnia fra il 1991 e il 1995.

condanna del generale Mladić: II grado (2021)

• La sentenza d’appello dell’8 giugno 2021 ha confermato in via definitiva la condanna

all’ergastolo per tutti gli 11 capi d’accusa che riguardano il genocidio, crimini contro l’umanità e

crimini di guerra, sia per fatti specifici quali l’assedio di Sarajevo e il genocidio di Srebrenica, sia

per le finalità generali delle attività criminali e l’uso sistematico del genocidio. Sono stati esclusi

solo alcuni fatti ritenuti episodici, anche se particolarmente violenti, compiuti nelle prime fasi del

conflitto.

• Mladić è detenuto nel penitenziario di Scheveningen, alle porte dell'Aja, dal suo arresto nel

maggio 2011 nel nord della Serbia, dopo una latitanza durata 16 anni

Le immunità nel diritto internazionale.

‣ IMMUNITÀ STATALE:

- si riferisce agli Stati in quanto tali (comprensivi di tutte le loro articola

Dettagli
A.A. 2023-2024
76 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannagazzano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ivaldi Paola.