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Santa sede = giuridicamente può essere definito uno stato che esercita sovranità sulla Città dal
vaticano e il rapporto con lo stato italiano è sempre stato più difficili; Patti lateranensi =
immunità sia allo stato della Santa sede che ai funzionari della stessa.
Problema si è posto in giro per il mondo, doppio profilo di problematicità = rinvii al giudizio e
procedimenti conclusi contro i funzionari della Santa sede.
Privilegio dell’immunità sta cambiando, non si possono considerare alcuni reati come commessi
nell’esercizio delle funzioni —> si tratterebbe di immunità personale che però spetta solo ad
alcuni soggetti.
Immunità alla Santa sede riconosciuta dallo stato italiano per il raggiungimento del fine
(diffusione del messaggio cattolico nel mondo) = sia per la Santa sede che per i funzionari ma
per identificare gli atti di diffusione del messaggio la prassi che aveva il governo italiano era
avviare un giudizio in sede civile o penale e chiedeva alla Santa sede se quell’organo e
quell’attività era per la diffusione del messaggio al di la delle funzioni sovrane e la Santa sede
ha detto che era strettamente legato all’esercizio delle funzioni.
Dagli anni 2000 l’orientamento della Corte di cassazione cambia = se ne devono occupare i
giudici e non lo chiede più alla Santa sede, attività interpretativa fatta dai giudici e le immunità
ormai sono solo quelle previste dai Patti lateranensi e poi dal Concordato. Vi sono sempre più
sentenze in cui i giudici italiani negano l’immunità = primo caso arrivato fino in Cassazione =
direttore radio vaticano, diritto alla salute —> Santa sede afferma che si tratta per la diffusione
del messaggio cattolico ma per il direttore non è prevista l’immunità.
Cassazione tende a restringere l’immunità e i casi in cui viene considerata = solo iure imperi e
no iure gentium.
17 ottobre 2017.
LEZIONE 10
Illecito internazionale e responsabilità internazionale.
Violazione di norme internazionale —> responsabilità internazionale.
Tutti gli stati sullo stesso piano come si fa attribuire ad uno stato il potere di perseguire un altro
stato? Norme di diritti consuetudinario nell’intento di regolare i rapporti tra gli stati.
Regole di diritto internazionale = norme consuetudinarie, pattizie e di terzo grado la cui
violazione comporta un illecito internazionale; a queste si contrappongono le norme secondarie
che definiscono le condizioni generali per cui uno stato è considerato colpevole di un illecito.
Art. 2043 codice civile = responsabilità extracontrattuale —> si stabilisce se un
comportamento è illecito o meno? Si guarda se ha violato una norma.
Progetto di codificazione del 2001= codificazione del diritto consuetudinario sulla
responsabilità degli stati. Si intende codificazione come una raccolta di norme consuetudinarie
che esistono indipendentemente dal codice.
Elementi costitutivi dell’illecito internazionale.
1. Elemento soggettivo = consiste nel principio generale di attribuibilità di un atto allo
stato che si ritiene responsabile. La regola generale è quella per cui può essere riferita
allo stato solo la condotta dei suoi organi intesi come ente che esercita un potere
sovrano (esecutivi, legislativi o giudiziario); ente tramite cui lo stato esercita la sua
podestà di imperio. Anche organi che uno stato mette a disposizione di un atro possono
impegnare lo stato che al momento al controllo effettivo su di esso. Un organo dello
stato agisce formalmente nelle vesti di organo dello stato ma in realtà esula dei poteri
conferiti o comunque li usa per un fine diverso (abuso di potere) —> caso Mallen del
1927 e si trattava di un agente di polizia statunitense che aveva arrestato il console del
Texas e in questo caso si era detto per scopi puramente personali e quindi non vi erano
motivi di carattere pubblico o l’agente stava eseguendo ordini = stato imputato agli USA
perchè l’agente non avrebbe mai potuto arrestare il console senza l’intervento di organi
superiori. Comportamento dei privati può vincolare lo stato di appartenenza? In teoria
no, si parla solo di organi perchè il privato non agisce in nome e conto dello stato;
tuttavia ci sono casi in cui la condotta dei privati poteva considerarsi collegata
all’esercizio delle funzioni statali (sotto il controllo dello stato) ma bisogna tenere conto
che lo stato non ha solo obblighi negativi ma ne ha anche positivi. Caso Argo —>
personale diplomatico degli USA in un ambasciata a Teran che era stata occupata da
militanti considerati in un primo momento privati e la Corte di giustizia nel 1980 ha
valutato la responsabilità diretta dello stato iraniano perchè si trattava di due diversi
fatti = attacco armato all’ambasciata degli USA da parte di militanti e occupazione della
stessa senza che le autorità iraniane intervenissero anche se la prima fase questi
militanti che non erano ricollegabili allo stato. Tuttavia l’Iran doveva prendere misure di
protezione verso l’ambasciata e quindi secondo la corte non vi è stata difesa =
responsabilità indiretta di natura omissiva dello stato iraniano. In linea di principio il
comportamento dei soggetti privati non può considerarsi responsabilità dello stato a
meno che non sia accertato un collegamento diretto tra stato e privato o dimostrare che
lo stato ha violato con comportamento omissivo obblighi di difesa e aiuto.
Comportamento dannoso può essere anche per due stati = collaborazione, coazione per
il compimento di un illecito internazionale.
2. Elemento oggettivo = consiste nella violazione di un obbligo internazionale in capo allo
stato ed occorre quindi una norma internazionale di qualunque grado e fonte che nel
momento in cui si ha l’illecito esista. La maggiore o minore importanza della norma
violata non ha rilievo, si ha sempre e comunque responsabilità internazionale. La norma
deve essere valida ed efficace al momento della condotta e si discute se in alcuni casi si
abbia comunque responsabilità per atti che di per se non violano norme =
responsabilità da fatto lecito —> potrebbe esserci comunque responsabilità a causa
della possibilità di creare danno, attività pericolose che possono comportare danni. È
nata una nuova regola consuetudinaria? Non si hanno ancora conclusioni certe ma si
potrebbe avere un’evoluzione del diritto internazionale.
Elementi controversi di cui si discute la loro natura di elemento costitutivo.
Colpa = ente, non si può valutare l’elemento psicologico perchè ci si deve riferire
all’individuo perchè lo stato psicologico dello stesso non si può attribuire anche lo stato,
è molto difficile; in alcuni se ne tiene conto ma non è un elemento essenziale.
Danno = illecito sussiste anche se non è stato cagionato un danno allo stato, si ha
quando si ha una violazione di una norma internazionale anche se non si ha danno.
Illecito internazionale è diverso da quello del diritto interno, gli elementi soggettivi e oggettivi
sono diversi e hanno caratteristiche proprie che non trovano corrispondenze nel diritto interno.
Vi sono precise regole consuetudinarie per quanto riguarda l’illecito ma anche molte
convenzioni internazionali. La violazione di una norma internazionale comporta responsabilità a
prescindere dal rango della norma violata —> sia comportamento attivo che omissivo (questo
vale anche negli ordinamenti interni). “Stato
La differenza forte con il diritto interno riguarda soprattutto l’elemento soggettivo =
risponde SOLO e SEMPRE dei suoi organi” ma in realtà è più complessa perchè vi sono diversi
limiti che comportano un’estensione e anche una restrizione in base ai casi. Quando lo stato
commette un illecito quando attraverso i suoi agenti e i suoi organi viola una regola di diritto
internazionale ma in realtà la consuetudine si è evoluta con una serie di specificazioni.
Complicità nell’illecito internazionale = aiutare un latro stato a compiere un illecito,
anche se di fatto non si fa nulla se non dare assistenza economica e materiale —>
regola consuetudinaria che afferma che se si fa ciò ci si rende complici nella
commissione di un illecito.
Nel momento in cui vi è un obbligo protettivo e si fanno agire i privati questo obbligo
non è stato rispettato —> non perchè si risponde dei privati ma del comportamento
passivo.
Toccare il diplomatico è una cosa gravissima nel diritto internazionale perchè è considerato
inviolabile, rappresentano lo stato quindi è una consuetudine il fatto che gli ambasciatori non si
potessero toccare perchè sono come territorio straniero e così come l’ambasciata, l’auto
diplomatica e la valigia diplomatica.
Vicenda marò —> non è stato toccato un diplomatico in un primo momento ma poi quando è
saltato il patto è stato tolto il passaporto all’ambasciatore italiano. Si tratta di una cosa
gravissima, si può cacciare l’ambasciatore (simbolo di non volere più avere contatti con lui) ma
non si può obbligare a restare lì perchè è intoccabile.
Il divieto dell’uso della forza può essere violato solo in caso di legittima difesa, ci sono poi
diverse variabili ma non si ha ancora un riconoscimento certo da parte della Corte di giustizia.
Occorre ricordare che lo stato risponde sempre per il comportamento nei propri agenti ma solo
se questi agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, risponde quando sono agenti dello stato e
non privati; se agiscono nell’esercizio delle funzioni non vi è limite che tenga anche quando non
vi è corrispondenza tra quanto lo stato dice di fare e quanto l’agente pone in essere.
Si scontrano due modi di vedere.
1. Visione di carattere sostanziale = vedere lo scopo per cui l’agente ha agito, se ha agito
per scopi privati completamente sganciati dalle funzioni non si ha responsabilità o può
averla se non lo ha controllato. Quando agisce per una cosa ordinata dallo stato anche
se non nello stesso modo sta agendo come agente dello stato.
2. Criterio normalmente impiegato essendo difficile ricostruire la volontà dell’agente nel
momento di non rispettare norme = visione formalistica. Non indagare la volontà
dell’organo che ha leso la norma ma verificare se vi era un collegamento qualunque con
l’attività che doveva svolgere —> quando agisce per finalità private ma con mezzi,
strumenti e metodologie acquisite grazie alla sua posizione allora c’è respons