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REGOLA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN MATERIA SOCIETARIA
Il regolamento non consente la paralisi della circolazione delle sentenze: divieto di controllo dellacompetenza del giudice d'origine. Come deroga a questo divieto generale, le ipotesi previsti ai sensi dell'art.45 lett.e) se violate, consentono di bloccare il riconoscimento della sentenza straniera consumo, assicurazioni, lavoro subordinato e le regole sulla competenza esclusiva contenute nell'art.24 elenco di criteri di giurisdizioneesclusiva relativo a determinate materia (ex. Apostolides - materia immobiliare). Viene in considerazione l'art.24 c.2 Reg. 1215 - controversie in materia societaria: In materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona
giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l'autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato;
Qui, nel caso, si controverteva non certo né della costituzione della validità, né della validità delle decisioni delle convenute→ si contestava la legittimità delle loro condotte commerciali e quindi controversia che esula dal criterio di giurisdizione esclusiva di cui all'art.22 c.2 RE.44/2001 (oggi 24 c.2 Reg.1215)
PUNTI 40, 41, 42
Per quanto riguarda l'articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il suo campo d'applicazione comprende esclusivamente le controversie nelle quali una parte contesti la validità di una decisione di un organo di una società alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti
alfunzionamento dei suoi organi.Come risulta dalla risposta fornita alla prima questione, l’oggetto, nel merito, della controversia di cui alprocedimento principale riguarda una domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazionidel diritto della concorrenza dell’Unione, e non già la validità, la nullità o lo scioglimento delle società opersone giuridiche, o la validità delle decisioni dei rispettivi organi, ai sensi dell’articolo 22, punto 2, di dettoregolamento.
Si deve quindi rispondere alla prima parte della seconda e della terza questione dichiarando che l’articolo22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella dicui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asseriteviolazioni del diritto della concorrenza dell’Unione non configura un procedimento avente ad oggetto lavalidità delle
- Decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione. → non vi è violazione del criterio di giurisdizione esclusiva
- ORDINE PUBBLICO
Applicabilità dell'ordine pubblico come motivo di diniego
Ai sensi dell'art. 45 c.1: Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:
- se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;
La nozione di ordine pubblico che sembra assumere rilievo è quella dello stato richiesto dal riconoscimento → principi costituzionali e valori considerati irrinunciabili dall'ordinamento giuridico di un MS
La CGUE lo dice al PUNTO 47: Sebbene alla Corte non spetti definire il contenuto della nozione di ordine pubblico di uno Stato membro, essa deve tuttavia controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro possa ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emessa in un
altro Stato membro→ essendoci, in linea di principio, questo diritto di definire cos’è ordine pubblico per il loro ordinamento, essendo questo un limite alla circolazione delle sentenze, la CGUE può fissare i limiti entro cui un MS può determinare il contenuto di ordine pubblico. Se questa è la definizione dei ruoli che la corte ritagli al MS e a sé stessa rispetto all’operatività dell’ordine pubblico, quando posso invocarlo come motivo di diniego?
PUNTO 49È ammissibile ricorrere alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n.44/2001 solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro,
La lesione dovrebbe costituire una manifesta violazione di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico.
Come si fa a stabilire una lesione di un principio fondamentale per l'ordinamento giuridico dell'ordinamento dello stato membro richiesto se vi è un divieto assoluto di riesaminare il merito della controversia? → SOLO SE INACCETTABILE in quanto lesiva di un diritto fondamentale dell'ordinamento richiesto → NON POSSO RIESAMINARE IL MERITO DELLA CONTROVERSA.
Deve essere talmente grave da risultare manifesta e quindi poter essere rilevata, senza dover procedere con il riesame nel merito, ma che possa essere colta da un riesame sommario.
L'ordine pubblico è un limite alla circolazione delle sentenze interpretazione in modo restrittivo → MS può attribuirgli il contenuto che vuole con il limite della
CGUERagioni di ordine pubblico contestate: provvedimenti non motivati e che avrebbero prodotto conseguenze economiche eccessivamente gravi3a. SENZA MOTIVAZIONECGUE: la motivazione è un parte essenziale delle sentenza, ma l'obbligo di motivazione può essere compito con diversi gradi di estensione, ciò che è essenziale è che il destinatario del provvedimento possa riconoscere le ragioni che lo hanno mosso e lo possa impugnarePUNTO 52Si deve rilevare che la portata dell'obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev'essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell'insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione inmaniera utile ed effettiva. I provvedimenti non mancano di motivazione e le parti in ogni caso si sono potute (e si sono avvalse) della possibilità di impugnare i provvedimenti.53 Nel caso di specie, dal complesso delle informazioni a disposizione della Corte risulta che, da una parte, non mancano gli elementi di motivazione, giacché è possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell'ammontare delle somme in questione. Dall'altra, le parti interessate disponevano della facoltà di presentare un ricorso contro una simile decisione e tali parti si sono avvalse di detta facoltà.
3b. CONSEGUENZE ECONOMICHE PREGIUDIZIEVOLI
56 e 57 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 84 e 85 delle sue conclusioni, la nozione di "ordine pubblico" ai sensi dell'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, mira a proteggere interessi giuridici espressi attraverso una norma di
diritto e non interessi puramente economici. Lo stesso vale anche quando, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, il titolare dei pubblici poteri si comporti come un operatore di mercato, nel caso specifico come un azionista, e si esponga al rischio di determinati pregiudizi.
Da un lato, dalle osservazioni sottoposte alla Corte risulta che le conseguenze economiche connesse con l'ammontare delle possibili perdite sono state già oggetto di discussione dinanzi ai giudici lituani. 37
Dall'altro, come sottolinea la Commissione europea, i provvedimenti provvisori e cautelari di cui trattasi nel procedimento principale consistono non nel versare una somma, bensì unicamente nel sorvegliare i beni dei convenuti nel procedimento principale. → ordine pubblico non si può invocare per ragioni di interesse economico, che erano già state vagliate dal giudice del sequestro e che comunque non spoglia i convenuti dei loro beni, ma li sottopone
asorveglianzaAnche sotto il profilo delle conseguenze economiche pregiudizievoli il sequestro lettone non può dirsi in manifesto contrasto con l'ordine pubblico può essere riconosciuto e ricevere attuazione in Lettonia.
Caso Diageo - Corte di giustizia, 16 luglio 2015, causa C-681/13, Diageo Brands BV.
Caso di riconoscimento degli effetti di giudicato nell'ambito della circolazione infra-UE di sentenze in materia civile e commerciale rientranti nel regolamento.
La controversia principale.
Giudice del rinvio è olandese davanti al quale pende una controversia tra la Diageo (NL) e Simiramida (Bulgaria) e la ragione del contendere era che la Diageo era titolare del marchio "Jonny Walker" e aveva l'esclusiva per l'importazione di questo whisky in Bulgaria.
La Diageo viene a sapere dell'ingresso in Bulgaria di una partita di whisky Johnny Walker proveniente dalla Georgia e diretta alla Simiramida. Diageo chiede e ottiene un
sequestro su questa partita di merce assumendo che fosse stato violato il diritto di importazione esclusiva. La Simiramida si oppone e ottiene la revoca del sequestro. Nel giudizio di merito sulla legittimità dell'importazione della partita si accerta che non vi era stata alcuna violazione del diritto della Diageo di importatore esclusivo. Il giudice bulgaro, interpretando la direttiva comunitaria relativa alla proprietà intellettuale del 1989, arriva ad escludere che alla Simiramida si possa imputare alcuna violazione del diritto di esclusiva della Diageo. Il sequestro era stato illegittimamente richiesto ai danni dalla Simiramida, ma a suo carico non era ravvisabile alcuna violazione del diritto di esclusiva della Diageo. Sulla scorta di questa sentenza di merito del giudice bulgaro emessa in applicazione della direttiva del '89 sulla proprietà intellettuale, la Simiramida va davanti al giudice olandese e conviene in giudizio la Diageo per chiedere ilo del danno subito a causa del sequestro della merce.