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Diritto internazionale privato e processuale

Informazioni sul corso

Docente: Enrica Tuo

Lezione: Martedì 8.30 – 10.00 e 12.00 – 13.30

→ Casi su Aulaweb da affrontare a lezione e da esporre in classe con esempi di applicazione pratica dei principi → Esame finale: ultima lezione del corso (36h – 9 settimane di lezione) 3a o 4a settimana di aprile. Chi espone un caso in classe ha solo una domanda alla settimana orale.

Regolamento (UE) n. 1215/2012

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e sulla circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale (cd. Bruxelles I-bis) è analizzato nell'intera disciplina per cogliere il favor executionis, ovvero il mutuo riconoscimento delle decisioni rese all'interno dello spazio giudiziario europeo. Non è solo la parte terza dedicata al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze straniere → tutto il regolamento è funzionale a questo obiettivo di mutuo riconoscimento e esecutività delle decisioni. L’armonia delle decisioni è la chiave di lettura del regolamento.

La ratio delle norme sulla circolazione delle sentenze, ma anche sulla giurisdizione, è che su una controversia coperta dal regolamento (materia civile e commerciale) deve essere resa una e una sola decisione perché solo in questo modo si favorisce la certezza delle situazioni giuridiche e quindi le transazioni commerciali, la circolazione delle persone, lo scambio di beni e servizi, ovvero gli obiettivi dell’UE → strumento di realizzazione degli obiettivi più generali dell’UE della quale il Regolamento 1215/2012 è un atto normativo.

Materiali di riferimento

  • Regolamento 1215/2012 – Bruxelles I-bis: esito di un’evoluzione normativa che trae le sue origini → da una convenzione internazionale, la Convenzione Bruxelles 1968, che si occupava della giurisdizione e circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.
  • Tra la Convenzione Bruxelles 1968 e il Regolamento 1215/2012 c’è stato un altro regolamento, il Regolamento 44/2001 – Bruxelles I.
  • L.218/1995: legge di riforma del diritto privato e processuale italiano; contiene una disciplina sulla circolazione delle sentenze. La legislazione UE non copia ogni decisione giudiziaria in ogni materia = problema applicativo per materia e per territorio (il regolamento non si occupa di sentenze emesse al di fuori dell’UE e in questo interviene la legge italiana a coprire la lacuna) → coordina la disciplina dell’UE definendone il preciso ambito di applicazione.
  • Accordo sul recesso: Brexit ha un impatto significativo sulla disciplina che ci accingiamo ad applicare. Applicabilità delle norme UE 1215/2012: come sarà applicato nel periodo di transizione (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) il riconoscimento delle sentenze inglesi: perdurante applicazione del diritto dell’UE si continua ad applicare regolamento 1215 → quali soluzioni possono essere intraprese per il riconoscimento delle sentenze inglesi ed UE.

Funzione del diritto internazionale privato

La funzione del diritto internazionale privato è di disciplinare rapporti che hanno carattere transnazionale, collegati con più di un ordinamento e non interni ad un ordinamento giuridico solo. Ad esempio, l'esecuzione di un rapporto commerciale tra privati (vendita) o un matrimonio tra persone di diverse nazionalità.

Non possono essere soggetti di diritto interno ad uno stato poiché presentano caratteri di internazionalità; se si applicasse in maniera automatica il diritto interno di uno stato senza considerare i collegamenti con altri stati, gli altri stati si troverebbero a essere considerati in maniera completamente diversa con effetti totalmente diversi.

Ad esempio, il matrimonio di due soggetti stranieri che si trovano a divorziare in Italia: il giudice italiano applica il divorzio, mentre per lo Stato tedesco non potrebbero divorziare.

Il DIP individua la legge regolatrice di un rapporto internazionale, sulla base dei collegamento che un rapporto ha con uno o più stati, individuando la legge straniera che deve regolare la fattispecie. L’ordinamento interno rinuncia ad applicarsi in favore delle norme straniere con cui quel rapporto presenta un rapporto particolarmente stretto.

Conclusioni

  1. Le norme di DIP sono norme nazionali per individuare la disciplina applicabile ai rapporti che presentano collegamenti con altri ordinamenti e non sono tutti interni a quell’ordinamento.
  2. Le norme DIP sono norme sull’ordinamento applicabile: norme che richiamano altre norme di un altro stato in quanto applicabili a quel rapporto transfrontaliero → norme di conflitto – norme sulla legge applicabile.

Quando un rapporto transnazionale è già in una fase patologica (risoluzione contratto, parti sono in lite) si arriva davanti al giudice, il quale prima di porsi un problema di legge applicabile a quel rapporto, si deve chiedere la sua giurisdizione: potestà (come espressione della sua sovranità) di ciascuno stato a giudicare su una controversia internazionale. Il DIP contiene anche norme sulla giurisdizione e norme di diritto internazionale privato processuale ci si riferisce a quel settore del DIP che distribuisce la giurisdizione tra stati membri in presenza di un rapporto internazionale.

La giurisdizione nel DIP

Ogni stato detta norme sulla sua giurisdizione rispetto a rapporti internazionali così come detta norme sulla legge applicabile. Collegamento tra Stato del giudice adito e il rapporto della controversia.

Il DIP si occupa di norme relative a:

  • Legge applicabile
  • Giurisdizione
  • Riconoscimento sentenze

Riconoscimento delle sentenze straniere

Il riconoscimento delle sentenze straniere: lo stato rinuncia ad esercitare la propria giurisdizione sulla controversia già decisa all’estero e accetta che quella decisione produca i suoi effetti nello stato richiesto dal riconoscimento, riconoscendo effetti di una sentenza di uno stato straniero. Questa triplice funzione delle norme di DIP si trova riflessa nella l.218: contiene norme sulla giurisdizione, legge applicabile e norme sul riconoscimento delle sentenze straniere.

Evoluzione normativa e integrazione europea

Prima della 218 nel nostro ordinamento erano contenute un po’ nelle preleggi del codice civile (legge applicabile) e un po’ nel codice di procedura civile (giurisdizione e riconoscimento delle sentenze). L’intervento era dettato dai mutamenti civili di fine anni ’90 e perché si era portato a compimento il processo di integrazione europea che ha fortemente influenzato il nostro legislatore. La 218 è stata modificata nel 2013 e 2016 in seguito alle riforme sulla filiazione e sulle unioni civili, che hanno richiesto un adeguamento sulla legge applicabile contenute della 218.

Vi sono norme sulla legge applicabile nel codice della navigazione che la 218 non ha abrogato; nel codice civile ai numeri 115 e 116; nella legge sulle adozioni l.184/1983.

Norme nazionali e cooperazione internazionale

Le norme DIP sono norme nazionali: la scelta dei criteri di coordinamento avviene su base unilaterale senza coordinarsi con altri stati. Quei problemi di applicazione automatica del diritto interno si pongono anche applicando norme interne dei singoli stati.

Esempio: A e B contraenti contratto di appalto con elementi di internazionalità → Legge di A: legge applicabile dello stato di esecuzione contratto invalido, parti sono sciolte → DIP di B: legge regolatrice la legge dello stato di conclusione contratto valido, A è inadempiente → soluzioni completamente confliggenti tra loro.

Gli stati hanno ritenuto necessario coordinarsi per applicare soluzioni uniformi: tutti i giudici applicheranno le stesse norme arrivando alle stesse conclusioni in termini di legge applicabile, giurisdizione e riconoscimento delle sentenze. Problema della cooperazione internazionale attraverso convenzioni internazionali (accordi tra stati di diritto internazionale; ex. recupero crediti alimentari, protezione minore): per essere applicabili devono:

  • Ricevere un numero di ratifiche minimo
  • Essere in vigore nello stato dove vengono invocate (stato ha ratificato la convenzione? Vi ha dato esecuzione sul piano interno? Ha posto qualche riserva? Ha denunciato quella convenzione?): la convenzione può esistere ma non essere in vigore.

Legislazione UE e regolamenti

La vera svolta è segnata dalla legislazione dell’UE che sta uniformando il DIP degli MS attraverso lo strumento più efficace in termini di obbligatorietà e applicabilità: il regolamento. Si tratta di un atto normativo più utilizzato dal legislatore UE in questa materia perché direttamente applicabile e obbligatorio, garantendo immediata applicazione e uniformità delle decisioni.

Attraverso la comunitarizzazione del DIP con il Trattato di Amsterdam 1997 c'è stata l'attribuzione alle istituzioni comunitarie della competenza a legiferare sul DIP: si è affermata in maniera netta la strumentalità del DIP, cooperazione tra stati nella materia civile e commerciale rispetto agli obiettivi di cooperazione economica e commerciale e poi di integrazione europea. Si è ritenuto che tale materia dovesse essere disciplinata direttamente dal legislatore dell’UE.

Trattato di Roma e di Amsterdam

Nel Trattato di Roma, all’art. 220, poi art. 293, gli MS tra loro avrebbero stipulato convenzioni in materia di circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale → rimandava agli MS di farlo attraverso convenzioni. La Convenzione del 1968 Bruxelles con il Trattato di Amsterdam 1997 ha visto l'attribuzione di competenza dell’UE in materia di cooperazione internazionale in materia commerciale e civile.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Non tutti gli MS sono felici dello spossessamento di materie così cruciali: UK, Irlanda e Danimarca hanno deciso di regolare la propria posizione rimanendo fuori da questo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per non bloccare l’esercizio di nuove competenze comunitarie. La loro posizione è stata regolata con specifici protocolli allegati al TFUE n°21 (UK) e 22 (Danimarca):

  • 21 - UK posizione di opting in: a fronte di una proposta valutavano se entrare o no. Ex. Roma I obbligazioni alimentari UK aveva scelto di non aderire inizialmente, ma solo in un momento successivo. I trattati relativi a successioni e sequestri conti bancari UK non ha aderito.
  • 22 – Danimarca opting out: non le si applica nessun regolamento, se la Danimarca dovesse essere interessata può stipulare accordo con UE ex. Bruxelles I.

Base giuridica dei regolamenti DIP

La base giuridica dei regolamenti DIP adottati dal legislatore UE è il titolo V – Art.65 del TUE introdotto dal Trattato di Amsterdam 1997: competenza a regolare la materia → non servono più convenzioni, basta un atto dell’UE.

Novità del Trattato di Lisbona 2009

  • Sostituzione Unione alla Comunità, specie in riferimento agli atti da Lisbona in poi (Atti dell’Unione)
  • Al posto TCE abbiamo TFUE
  • Rinumerazione articoli: non più 65 ma 81 (base giuridica del 1215/2012)

Art. 81 TFUE - Cooperazione giudiziaria in materia civile (ex articolo 65 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

  • Il riconoscimento reciproco tra gli MS delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione.
  • La notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali.
  • La compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.
  • La cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova.
  • Un accesso effettivo alla giustizia.
  • L'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
  • Lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie.
  • Un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

Competenza concorrente e CGUE

Competenza concorrente / condivisa con MS: mano a mano che UE adotta atti in materia di cooperazione giudiziale civile, gli MS perdono potere di occuparsene. La CGUE ha competenza esclusiva sul piano interno, tra stati membri, e sul piano esterno con gli stati non UE, in virtù del principio del parallelismo delle competenze: UE può gestire tutte le materie di sua competenza anche nei rapporti verso l’esterno.

La Convenzione Lugano 2007 sulla giurisdizione e circolazione delle sentenze che replica regolamento 44/2001 è stata stipulata direttamente solo dall’UE. Tale convenzione disciplina giurisdizione e circolazione delle sentenza tra UE e Paesi dell’EFTA (Area Europea di Libero Scambio – comprende Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein). La CGUE ha stabilito che la stipula di tale convenzione venga fatta direttamente da UE e non da singoli MS perché non hanno più competenza, ma all’UE è stata attribuita competenza esclusiva.

Comunitarizzazione del DIP

A seguito della comunitarizzazione del DIP, compresa la disciplina uniforme della giurisdizione internazionale e della circolazione delle sentenze, abbiamo avuto progressiva erosione delle competenze MS a disciplinare questi settori del DIP.

Erosione, ma non totale estinzione della competenza degli MS e dell’applicabilità delle norme nazionali, perché alcuni settori non sono coperti da norme dell’UE:

  • Adozione internazionale: ogni stato la disciplina con proprie norme che sono norme attuative di una convenzione internazionale in materia di adozione di minori (Convenzione Aja 1993).
  • Materia di filiazione: non abbiamo regolamenti dell’UE che individua disciplina applicabile l.218.
  • Sentenze al di fuori UE non sono coperte da alcun regolamento dell’UE, occorre rifarsi alle norme dell’ordinamento interno.

L'interprete nel DIP

L’interprete deve quindi:

  • Individuare collegamenti della fattispecie con gli stati diversi da quello italiano.
  • In funzione di questi collegamenti, individuare la disciplina applicabile: giurisdizione, legge applicabile al rapporto per definire nel merito la controversia; se la controversia è già stata decisa all’estero e si tratta di riconoscere la sentenza dello stato straniero, se stato UE o extra UE e poi capire la materia oggetto delle sentenza e vedere se ricade nelle competenze del diritto UE.

Origini e caratteri del regolamento Bruxelles I-bis

Il Regolamento 1215 è generale, pietra angolare della legislazione UE in materia di cooperazione giudiziaria commerciale e civile perché trae le sue origini dalla Convenzione Bruxelles 1968 che ha unificato criteri di giurisdizione e semplificato meccanismo di riconoscimento delle sentenze. Bruxelles I-bis è ultimo discendente della Convenzione Bruxelles 1968, mantiene il nome ma aggiunge “I-bis”.

Qual era il modello di riconoscimento delle sentenze che gli stati seguivano prima della Convenzione Bruxelles 1968? L'esercizio della giurisdizione è espressione della sovranità statale: riconoscere al proprio interno effetti di sentenze straniere significa rinunciare a parte della sovranità, ma nel rispetto di condizioni stringenti.

L'ordinamento italiano ammetteva che una sentenza straniera avesse effetti interni in seguito a un procedimento di derivazione che aveva efficacia costitutiva degli effetti della sentenza straniera in Italia. In mancanza, la sentenza straniera era considerata inesistente. Per tutti i tipi di sentenze doveva essere promosso procedimento di derivazione, a prescindere dagli effetti. Disciplinato all’interno del codice di procedura civile art 796 e ss. L’autorità competente era la Corte d’Appello territorialmente competente per l’attuazione della decisione straniera.

Limiti e integrazione europea

Il procedimento articolato prevedeva che la sentenza straniera fosse sottoposta a una serie di verifiche (ex legge applicata da giudice straniero) e si poteva giungere al riesame della controversia. Procedimento necessario a prescindere dall’utilizzo che veniva fatto della sentenza e dai suoi effetti:

  • Effetti di accertamento/sostanziali/di giudicato: promanano da sentenze che riconoscono (in)esistenza di un rapporto; (in)validità contratto.
  • Effetti di condanna/esecutivi: per essere messe in atto richiedono intervento della forza pubblica, ulteriore manifestazione della sovranità statale.

Questo modello di riconoscimento (a binario unico) ha dei limiti, specie alla luce del processo di integrazione europea. Art 220 CEE invitava MS a concludere convenzioni per favorire il riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Articolo 220 – Trattato di Roma – Istitutivo CEE

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

  • La tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini.
  • L'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità.
  • Il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 58,comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse.
  • La semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannabraga di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto internazionale privato e processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Tuo Chiara Enrica.
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