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Legge dello STATO IN CUI SI TROVA IL BENE AL MOMENTO DELL’ATTO
o
Capo IX: Diritti reali
Art. 56: Donazioni
Le donazioni sono regolate dalla LEGGE NAZIONALE DEL DONANTE al momento
o della donazione
Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione,
o sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato di RESIDENZA
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne
o regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto
Art. 57: Obbligazioni contrattuali
Convenzione di Roma (1980, ROMA I) sulla legge applicabile alle obbligazioni
o contrattuali
Estende ambito di applicazione di Roma I a fattispecie che Roma I esclude
(es. alcuni contratti assicurativi)
Art. 58: Promessa unilaterale
Legge dello STATO IN CUI VIENE MANIFESTATA
o
Art. 59: Titoli di credito
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle
o disposizioni contenute nelle CONVENZIONI DI GINEVRA (1931)
Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori
degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non
contraente
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato
o emesso
Art. 60: Rappresentanza volontaria 8
La rappresentanza volontaria è regolata dalla LEGGE DELLO STATO IN CUI IL
o RAPPRESENTANTE HA LA PROPRIA SEDE D'AFFARI sempre che egli agisca a
titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo
In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante
o esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto
Art. 61: Obbligazioni nascenti dalla legge
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e
o le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono
sottoposti alla legge dello STATO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO da cui deriva
l'obbligazione
Art. 62: Responsabilità per fatto illecito
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello STATO IN CUI SI È
o VERIFICATO L'EVENTO
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in
esso residenti, si applica la legge di tale Stato
Art. 63: Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello STATO IN CUI SI È
o VERIFICATO L'EVENTO
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in
esso residenti, si applica la legge di tale Stato
TITOLO IV: EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Art. 64: Riconoscimento di sentenze straniere
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad
o alcun procedimento quando:
1. il giudice che l'ha pronunciata POTEVA CONOSCERE DELLA CAUSA
secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano
2. l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a CONOSCENZA DEL
CONVENUTO in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si
è svolto il processo
3. non sono stati violati I DIRITTI ESSENZIALI DELLA DIFESA
4. Le parti si sono COSTITUITE IN GIUDIZIO secondo la legge del luogo dove
si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale
legge 9
5. essa è PASSATA IN GIUDICATO secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunziata
6. essa NON E’ CONTRARIA AD ALTRA SENTENZA pronunziata da un
giudice italiano passata in giudicato
7. NON PENDE UN PROCESSO davanti a un giudice italiano per il medesimo
oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo
straniero
8. le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ORDINE PUBBLICO
Art. 65: Riconoscimento di provvedimenti stranieri
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone
o nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi
sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme
della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se
pronunciati da autorità di altro Stato, purché:
1. non siano contrari all'ORDINE PUBBLICO
2. siano stati rispettati i DIRITTI ESSENZIALI DELLA DIFESA
Art. 66: Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia
o necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le
condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando:
sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle
disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di
quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato
sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano
Art. 67: Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della
o sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero
quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, CHIUNQUE VI ABBIA
INTERESSE può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
o unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1,
costituiscono titolo per l'attuazione e per l'ESECUZIONE FORZATA.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia
o con EFFICACIA LIMITATA AL GIUDIZIO
Art. 68: Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all’estero
10
Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e
o all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti
di forza esecutiva
Art. 69: Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni,
o accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi
nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della CORTE DI APPELLO del
luogo in cui si deve procedere a tali atti
Art. 70: Esecuzione richiesta in via diplomatica
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via
o diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova
l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal
giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere
Art. 71: Notificazione di atti di autorità straniere
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti
o provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il
tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico
o ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto
La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si
o osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i
princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi
procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente
TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 72: Disposizioni transitorie
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in
o vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle
previgenti norme di diritto internazionale privato
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che
o determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo
Art. 73: Abrogazioni
Artt. 17-31 disp. prel. cod. civ.
o Artt. 2505, 2509 cod. civ.
o Artt. 2, 3, 4, 37 secondo comma cod. proc. civ.
o Artt. 796-805 cod. proc. civ., a far data dal 31 dicembre 1996.
o
Art. 74: Entrata in vigore
1° settembre 1995
o Artt. 64-71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.
11
2. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Definizioni
Cosa si intende per DIRITTO INTERNAZIONALE (PUBBLICO)?
- Complesso di norme che regolano i rapporti tra SOGGETTI INTERNAZIONALI (principalmente
stati) Norme che si formano al di sopra degli stati, scaturendo dalla cooperazione e
o contrapposizione degli stessi
Cosa si intende per DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO?
- Insieme delle NORME INTERNE che ciascuno stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti
tra privati che non sono totalmente interni all’ordinamento, presentando connotati di
INTERNAZIONALITA’ o transnazionalità
Le diverse “estensioni” della definizione di DIP?
- DIP in senso ALLARGATO = riguarda tutti i settori dell’ordinamento nei quali si toccano i
soggetti privati (es. diritto penale, processuale penale, amministrativo, tributario, processuale
civile, civile int.le)
- DIP in senso INTERMEDIO = diritto civile int.le + diritto processuale civile int.le
- DIP in senso STRETTO = diritto civile int.le
Produzione di norme idonee a guidare il giudice nell’individuazione del diritto da
o applicare
Panoramica delle distinzioni tra stranieri:
- REGOLARE = ha permesso di soggiorno regolare e non scaduto
- IRREGOLARE = ha permesso di soggiorno scaduto
- CLANDESTINO = chi arriva senza permesso di soggiorno
Panoramica della RIFORMA ITALIANA del DIP del 1995:
- Legge: L. 218/1995
- Nome: Riforma del sistema italiano di DIP
- Accezione di DIP: intermedio (diritto civile + processuale civile)
- Norme abrogate: norme racchiuse nelle preleggi e nel codice di procedura civile (esplicitamente
indicati) mentre nulla si dice riguardo a norme di DIP contenute altrove (es. codice della
navigazione)
- Funzione:
1. Determina l’AMBITO DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA
2. Pone i criteri per l’INDIVIDUZIONE DEL DIRITTO APPLICABILE
3. Disciplina l’EFFICACIA DELLE SENTENZE E DEGLI ATTI STRANIERI
E’ fondamentale anche la correttezza del processo svoltosi all’estero
- Evizioni subite: numerose ad opera del diritto dell’UE
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- Revisioni attuate finora: d.lgs. 154/2013
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