Temi chiave diritto internazionale privato e processuale
Panoramica articoli L.218/1995
Titolo I: Disposizioni generali
Art. 1: Oggetto della legge
1. Determina l’ambito di applicazione della giurisdizione italiana.
2. Pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile.
3. Disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Art. 2: Convenzioni internazionali
Le disposizioni della L.218/1995 non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali. Nell’interpretazione delle convenzioni internazionali si terrà conto del carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme.
Titolo II: Giurisdizione italiana
Art. 3: Ambito della giurisdizione
Convenuto domiciliato o residente in Italia o sulla base delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles 1968.
Art. 4: Accettazione e deroga della giurisdizione
Accettazione = se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata per iscritto.
Deroga = se per iscritto e verte su diritti disponibili.
Art. 5: Azioni reali e immobili all’estero
No giurisdizione vs. immobili situati all’estero.
Art. 6: Questioni preliminari
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.
Art. 7: Pendenza di un processo straniero
Se esiste una sentenza ovvero pende una domanda giudiziale all’estero potenzialmente produttiva di effetti per l’ordinamento italiano tra le stesse parti, medesimo oggetto e titolo il giudice sospende il giudizio.
Art. 8: Momento determinante della giurisdizione
Art. 5 c.p.c. r: “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Art. 9: Giurisdizione volontaria
Giurisdizione volontaria = tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un terzo (il giudice) estraneo ed imparziale che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente: ad esempio per l'integrazione della capacità delle persone incapaci (autorizzazione alla vendita di beni di minori). Secondo la L. 218/1995 essa sussiste se:
- Casi specificati dalla L. 218/1995
- Casi in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano
- Provvedimento concerne un cittadino italiano o residente in Italia
- Situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana
Art. 10: Materia cautelare
Giurisdizione italiana se provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.
Art. 11: Rilevabilità del difetto di giurisdizione
Rilevazione del difetto può essere fatta dal:
- Convenuto, in qualunque stato o grado del processo, se egli non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana
- Giudice italiano d’ufficio se:
- Convenuto è contumace
- Per azioni reali riguardo immobili all’estero
- Se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale
Art. 12: Legge regolatrice del processo
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Titolo III: Diritto applicabile
Capo I: Disposizioni generali
Art. 13: Rinvio
Nel richiamo alla legge straniera si tiene conto delle norme di DIP dello stato straniero se:
- Il diritto di tale stato accetta il rinvio
- Se si tratta di rinvio alla legge italiana (rinvio all’indietro)
- Nei casi in cui la scelta della legge straniera è effettuata dalle parti
- Riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti
- Obbligazioni non contrattuali
- Nei casi di filiazione solo se il rinvio ad una legge consente lo stabilimento della filiazione
Art. 14: Conoscenza della legge straniera applicabile
L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice che può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15: Interpretazione e applicazione della legge straniera
Secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.
Art. 16: Ordine pubblico
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 17: Norme di applicazione necessaria
È fatta salva la prevalenza (sulle disposizioni che seguono) delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18: Ordinamenti plurilegislativi
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalla L.218/1995 coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
Art. 19: Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
Apolide o rifugiato = la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza. Più cittadinanze = la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
Capo II: Capacità e diritti delle persone fisiche
Art. 20: Capacità giuridica delle persone fisiche
La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale.
Art. 21: Commorienza
Il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
Art. 22: Scomparsa, assenza e morte presunta
I presupposti e gli effetti di scomparsa, assenza e morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. Sussiste comunque la giurisdizione italiana se:
- L'ultima legge nazionale della persona era quella italiana
- Se l'ultima residenza della persona era in Italia
- Se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano
Art. 23: Capacità di agire delle persone fisiche
La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
Art. 24: Diritti della personalità
Legge nazionale del soggetto. Tuttavia, i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
Capo III: Società ed altri enti
Art. 25: Società ed altri enti
Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
Capo IV: Rapporti di famiglia
Art. 26: Promessa di matrimonio
Legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
Art. 27: Condizioni per contrarre matrimonio
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Art. 28: Forma del matrimonio
Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge:
- Del luogo di celebrazione del matrimonio
- Dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione
- Dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento
Art. 29: Rapporti personali tra coniugi
Legge nazionale comune. Se i coniugi hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni si applica la legge dello Stato nel quale vi è la prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Concorso successivo.
Art. 30: Rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
Art. 31: Separazione personale e scioglimento del matrimonio
Legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio. In mancanza si applica la legge dello Stato in cui vi è la prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Qualora la legge straniera applicabile non preveda la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio questi sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32: Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio
La giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando:
- Uno dei coniugi è cittadino italiano
- Il matrimonio è stato celebrato in Italia
Art. 33: Filiazione
Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.
Art. 34: Legittimazione
La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato.
Art. 35: Riconoscimento di figlio naturale
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
Art. 36: Rapporti tra genitori e figli
Legge nazionale del figlio.
Art. 37: Giurisdizione in materia di filiazione
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
Capo V: Adozione
Art. 38: Adozione
Diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
Art. 39: Rapporto tra adottato e famiglia adottiva
Diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 40: Giurisdizione in materia di adozione
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
- Gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia
- L'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia
Art. 41: Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Capo VI: Protezione degli incapaci e obblighi alimentari
Art. 42: Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
Convenzione dell’Aja 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.
Art. 43: Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
Legge nazionale dell'incapace.
Art. 44: Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età
La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
Art. 45: Obbligazioni alimentari nella famiglia
Convenzione dell’Aja 1973 (in ogni caso). Non si capisce la necessità del legislatore di specificare “in ogni caso” visto che la convenzione è già completa e non prevede esclusioni oggettive di sorta.
Capo VII: Successione
Art. 46: Successione per causa di morte
Legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato di residenza. La scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
Art. 47: Capacità di testare
Legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.
Art. 48: Forma del testamento
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla:
- Legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto
- Dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino
- Dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza
Art. 49: Successione dello Stato
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50: Giurisdizione in materia successoria
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
- Se il defunto era cittadino italiano al momento della morte
- Se la successione si è aperta in Italia
- Se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia
- Se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero
- Se la domanda concerne beni situati in Italia
Capo VIII: Diritti reali
Art. 51: Possesso e diritti reali
Legge dello Stato in cui si trovano i beni.
Art. 52: Diritti reali su beni in transito
Legge del luogo di destinazione.
Art. 53: Usucapione di beni mobili
Legge del luogo al compimento del termine prescritto.
Art. 54: Diritti su beni immateriali
Legge dello Stato di utilizzazione.
Art. 55: Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
Legge dello Stato in cui si trova il bene al momento dell’atto.
Capo IX: Diritti reali
Art. 56: Donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato di residenza. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.
Art. 57: Obbligazioni contrattuali
Convenzione di Roma (1980, Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Estende ambito di applicazione di Roma I a fattispecie che Roma I esclude (es. alcuni contratti assicurativi).
Art. 58: Promessa unilaterale
Legge dello Stato in cui viene manifestata.
Art. 59: Titoli di credito
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle convenzioni di Ginevra (1931). Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori.
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