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Temi chiave diritto internazionale privato e processuale

Panoramica articoli L.218/1995

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto della legge

1. Determina l’ambito di applicazione della giurisdizione italiana.
2. Pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile.
3. Disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art. 2: Convenzioni internazionali

Le disposizioni della L.218/1995 non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali. Nell’interpretazione delle convenzioni internazionali si terrà conto del carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme.

Titolo II: Giurisdizione italiana

Art. 3: Ambito della giurisdizione

Convenuto domiciliato o residente in Italia o sulla base delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles 1968.

Art. 4: Accettazione e deroga della giurisdizione

Accettazione = se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata per iscritto.
Deroga = se per iscritto e verte su diritti disponibili.

Art. 5: Azioni reali e immobili all’estero

No giurisdizione vs. immobili situati all’estero.

Art. 6: Questioni preliminari

Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.

Art. 7: Pendenza di un processo straniero

Se esiste una sentenza ovvero pende una domanda giudiziale all’estero potenzialmente produttiva di effetti per l’ordinamento italiano tra le stesse parti, medesimo oggetto e titolo il giudice sospende il giudizio.

Art. 8: Momento determinante della giurisdizione

Art. 5 c.p.c. r: “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Art. 9: Giurisdizione volontaria

Giurisdizione volontaria = tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un terzo (il giudice) estraneo ed imparziale che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente: ad esempio per l'integrazione della capacità delle persone incapaci (autorizzazione alla vendita di beni di minori). Secondo la L. 218/1995 essa sussiste se:

  • Casi specificati dalla L. 218/1995
  • Casi in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano
  • Provvedimento concerne un cittadino italiano o residente in Italia
  • Situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana

Art. 10: Materia cautelare

Giurisdizione italiana se provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Art. 11: Rilevabilità del difetto di giurisdizione

Rilevazione del difetto può essere fatta dal:

  • Convenuto, in qualunque stato o grado del processo, se egli non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana
  • Giudice italiano d’ufficio se:
    • Convenuto è contumace
    • Per azioni reali riguardo immobili all’estero
    • Se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale

Art. 12: Legge regolatrice del processo

Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

Titolo III: Diritto applicabile

Capo I: Disposizioni generali

Art. 13: Rinvio

Nel richiamo alla legge straniera si tiene conto delle norme di DIP dello stato straniero se:

  • Il diritto di tale stato accetta il rinvio
  • Se si tratta di rinvio alla legge italiana (rinvio all’indietro)
Non si tiene comunque conto delle norme di DIP dello stato straniero se:
  • Nei casi in cui la scelta della legge straniera è effettuata dalle parti
  • Riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti
  • Obbligazioni non contrattuali
  • Nei casi di filiazione solo se il rinvio ad una legge consente lo stabilimento della filiazione
Quando la L. 218/1995 dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

Art. 14: Conoscenza della legge straniera applicabile

L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice che può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 15: Interpretazione e applicazione della legge straniera

Secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art. 16: Ordine pubblico

La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 17: Norme di applicazione necessaria

È fatta salva la prevalenza (sulle disposizioni che seguono) delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Art. 18: Ordinamenti plurilegislativi

Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalla L.218/1995 coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

Art. 19: Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze

Apolide o rifugiato = la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza. Più cittadinanze = la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

Capo II: Capacità e diritti delle persone fisiche

Art. 20: Capacità giuridica delle persone fisiche

La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale.

Art. 21: Commorienza

Il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

Art. 22: Scomparsa, assenza e morte presunta

I presupposti e gli effetti di scomparsa, assenza e morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. Sussiste comunque la giurisdizione italiana se:

  • L'ultima legge nazionale della persona era quella italiana
  • Se l'ultima residenza della persona era in Italia
  • Se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano

Art. 23: Capacità di agire delle persone fisiche

La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

Art. 24: Diritti della personalità

Legge nazionale del soggetto. Tuttavia, i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

Capo III: Società ed altri enti

Art. 25: Società ed altri enti

Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

Capo IV: Rapporti di famiglia

Art. 26: Promessa di matrimonio

Legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

Art. 27: Condizioni per contrarre matrimonio

La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28: Forma del matrimonio

Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge:

  • Del luogo di celebrazione del matrimonio
  • Dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione
  • Dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento
Concerto alternativo

Art. 29: Rapporti personali tra coniugi

Legge nazionale comune. Se i coniugi hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni si applica la legge dello Stato nel quale vi è la prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Concorso successivo.

Art. 30: Rapporti patrimoniali tra coniugi

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

Art. 31: Separazione personale e scioglimento del matrimonio

Legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio. In mancanza si applica la legge dello Stato in cui vi è la prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Qualora la legge straniera applicabile non preveda la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio questi sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32: Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

La giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando:

  • Uno dei coniugi è cittadino italiano
  • Il matrimonio è stato celebrato in Italia

Art. 33: Filiazione

Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.

Art. 34: Legittimazione

La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato.

Art. 35: Riconoscimento di figlio naturale

Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.

Art. 36: Rapporti tra genitori e figli

Legge nazionale del figlio.

Art. 37: Giurisdizione in materia di filiazione

In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

Capo V: Adozione

Art. 38: Adozione

Diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

Art. 39: Rapporto tra adottato e famiglia adottiva

Diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 40: Giurisdizione in materia di adozione

I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:

  • Gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia
  • L'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia
In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.

Art. 41: Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione

I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

Capo VI: Protezione degli incapaci e obblighi alimentari

Art. 42: Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori

Convenzione dell’Aja 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Art. 43: Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori

Legge nazionale dell'incapace.

Art. 44: Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età

La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.

Art. 45: Obbligazioni alimentari nella famiglia

Convenzione dell’Aja 1973 (in ogni caso). Non si capisce la necessità del legislatore di specificare “in ogni caso” visto che la convenzione è già completa e non prevede esclusioni oggettive di sorta.

Capo VII: Successione

Art. 46: Successione per causa di morte

Legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato di residenza. La scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

Art. 47: Capacità di testare

Legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Art. 48: Forma del testamento

Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla:

  • Legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto
  • Dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino
  • Dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza

Art. 49: Successione dello Stato

Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Art. 50: Giurisdizione in materia successoria

In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

  • Se il defunto era cittadino italiano al momento della morte
  • Se la successione si è aperta in Italia
  • Se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia
  • Se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero
  • Se la domanda concerne beni situati in Italia

Capo VIII: Diritti reali

Art. 51: Possesso e diritti reali

Legge dello Stato in cui si trovano i beni.

Art. 52: Diritti reali su beni in transito

Legge del luogo di destinazione.

Art. 53: Usucapione di beni mobili

Legge del luogo al compimento del termine prescritto.

Art. 54: Diritti su beni immateriali

Legge dello Stato di utilizzazione.

Art. 55: Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali

Legge dello Stato in cui si trova il bene al momento dell’atto.

Capo IX: Diritti reali

Art. 56: Donazioni

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato di residenza. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

Art. 57: Obbligazioni contrattuali

Convenzione di Roma (1980, Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Estende ambito di applicazione di Roma I a fattispecie che Roma I esclude (es. alcuni contratti assicurativi).

Art. 58: Promessa unilaterale

Legge dello Stato in cui viene manifestata.

Art. 59: Titoli di credito

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle convenzioni di Ginevra (1931). Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher decarlor di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Campiglio Cristina.
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