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Il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale

Il legislatore comunitario assume l'esistenza di una reciproca (piena) fiducia tra gli ordinamenti e i giudici dei diversi stati membri e da tale assunto fa derivare l'impostazione e la soluzione dei problemi relativi alla circolazione delle sentenze. Nel preambolo del regolamento si legge: (16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni messe in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni. (17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente.

formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel presente regolamento.

Articolo 33

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.

A fruire del regime privilegiato, quasi automatico, di riconoscimento ed esecuzione sono tutte e soltanto le decisioni rese da autorità giudiziarie degli Stato membri, incluse quindi le decisioni rese in procedimenti intentati a persone non domiciliate nella Comunità in virtù di una

La competenza nazionale residua ai sensi dell'art. 4.1, cioè sulla base di titoli di competenza giurisdizionale previsti non dal regolamento ma dalla legge del singolo stato. Perché operi il regime privilegiato occorre naturalmente che si tratti di decisioni pertinenti a materie comprese nel campo di applicazione del regolamento stesso; su tale pertinenza esiste un certo margine di controllo in capo al giudice del riconoscimento.

Egli è competente anche a verificare che il provvedimento rientri nella nozione dell'art. 32: "A decisione data dal regolamento, sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere".

Questa comprende, oltre alle decisioni di merito che concludono un procedimento contenzioso.

con autorità di giudicato, anche le decisioni prive di autorità di giudicato perché ancora soggette ad impugnazione ordinaria, le decisioni interlocutorie (quella con cui il giudice straniero abbia affermato la propria competenza in caso di litispendenza internazionale) e quelle rese nei procedimenti di volontaria giurisdizione; la Corte ha ritenuto poi che vi rientrassero anche i provvedimenti cautelari, escludendo invece le transazioni anche se avvenute davanti ad un giudice. Il regime di circolazione delle decisioni giudiziarie configurato dal regolamento ha carattere assoluto: chi intende chiedere il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza straniera non può scegliere se avvalersi della procedura prevista dal diritto comune piuttosto che di quella del regolamento. L'intervento dell'autorità giudiziaria locale è escluso per il riconoscimento ed è previsto solo ai fini dell'esecuzione; qui i poteri di controllo.assai ridotti, possono essere esercitati solo dopo la dichiarazione di esecutività e solo se il debitore si è opposto. Effetti del riconoscimento Il regolamento non fornisce modelli utili per l'identificazione di un modello teorico di riferimento; in materia esistono due modelli: - Assimilazione di effetti: si conferiscono alla decisione straniera gli stessi effetti di cui gode una decisione nazionale analoga. - Estensione di effetti: la decisione straniera viene accettata con gli effetti di cui gode nello stato di origine. La Corte di giustizia si mostra favorevole alla estensione di effetti, ma comunque sul piano pratico non ci sono differenze significative. Gli effetti che la decisione è idonea a produrre nello Stato d'origine infatti non possono di fatto prodursi nell'ordinamento richiesto qualora siano ulteriori o addirittura sconosciuti rispetto a quelli che sono attribuiti ai provvedimenti dei giudici locali: la Stato d'origine, né decisione.

straniera non può avere in Italia effetti maggiori che nelloeffetti maggiori di una corrispondente pronuncia italiana.

L'autorità e l'efficacia delle sentenze straniere non sono limitate agli effetti conseguentiall'autorità di giudicato, ma riguardano tutti gli effetti che l'ordinamento d'origine riconnette a tali sentenze e risalgono alla data in cui hanno iniziato ad esplicarsi nelloStato di origine. Il regolamento specifica che soltanto in relazione alle sentenze che siano esecutive nello Stato membro d'origine è possibile domandare che siano rese esecutive anche in un diverso Stato comunitario.

Comunque la nozione di res judicata non è desumibile dal regolamento e va ricostruita sulla base del diritto dello Stato richiesto: la nostra Corte di Cassazione ha precisato che è necessario che nello Stato d'origine la sentenza sia esecutiva in via di principio, non essendo invece necessario che essa sia stata

concretamente resa esecutiva eneppure che essa sia passata in giudicato. Nella nozione di riconoscimento è inclusa quindi anche la nozione di autorità di cosa giudicata, sia in positivo che in negativo. In positivo l'autorità di cosa giudicata si traduce nella forza obbligatoria, negli effetti sostanziali, nell'efficacia di quanto deciso all'estero; in negativo l'autorità di cosa giudicata rappresenta un ostacolo alla riproposizione di una contestazione su cui il giudice si è già pronunciato (la decisione straniera può essere messa alla base dell'eccezione di cosa giudicata). Poiché però risultano suscettibili di riconoscimento sentenze non passate in giudicato, potrebbe verificarsi il caso che la sentenza straniera, già riconosciuta, cessi di essere efficace nell'ordinamento d'origine a seguito dell'emanazione di una successiva sentenza. È da ritenere che essa cessi automaticamente di.avere effetto anche nello Stato del riconoscimento, posto che nello Stato richiesto gli effetti sono soltanto quelli attribuiti alla sentenza nell'ordinamento d'origine; la sentenza straniera di riforma deve invece a sua volta essere riconosciuta allorché si voglia farle spiegare gli effetti. Il riconoscimento può essere parziale, qualora la decisione straniera verta anche su pretese non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, ma anche nel caso in cui taluni suoi capi non rispondano i requisiti necessari per il riconoscimento. Il regolamento tace circa la forza probatoria e gli effetti di fatto delle sentenze straniere, poiché questi effetti esulano dal campo di applicazione del regolamento e discendono invece dal diritto nazionale comune del singolo Stato; una decisione potrà quindi servire a provare ciò che è stato constatato anche qualora non soddisfi i requisiti previsti per la sua riconoscibilità. Nel caso incui il riconoscimento della decisione straniera venga negato (perché sussiste almeno uno dei motivi di diniego previsti) e che in base alle norme sulla competenza giurisdizionale il caso non possa essere portato in via diretta davanti al giudice dello Stato richiesto, né davanti a giudici di altri stati membri, la dottrina per di giustizia prospetta la possibilità che l'azione sia comunque evitare un diniego proponibile al giudice dello Stato richiesto, cioè al giudice che ha negato la riconoscibilità. Riconoscimento in via principale e in via incidentale Ex art. 33.1 il riconoscimento ha luogo automaticamente, senza necessità di alcun intervento dell'autorità giudiziaria locale. In caso di contestazione, cioè nel caso in cui in ordine al riconoscimento insorge una controversia, si deve distinguere: - riconoscimento richiesto a titolo principale: si fa ricorso alla procedura che il ai fini dell'esecuzione regolamento

La disciplina del procedimento di riconoscimento delle decisioni straniere è regolata principalmente negli articoli 38-58. Infatti, il regolamento prevede che la parte interessata a ottenere il riconoscimento (o l'esecuzione) di una decisione straniera possa avvalersi di un procedimento semplificato. Al contrario, la parte che contesta il riconoscimento e altri soggetti eventualmente interessati devono utilizzare il procedimento ordinario previsto dal diritto locale.

Inoltre, il procedimento abbreviato non può essere utilizzato solo per interesse, ma solo in caso di contestazione. Prima ancora dell'esecuzione, il creditore può richiedere una certificazione immediata della situazione giuridica nello Stato locale, ma questo non rientra nel procedimento abbreviato.

L'azione di riconoscimento in via principale è prevista per qualsiasi tipo di sentenza, indipendentemente dagli effetti, sia che si tratti di sentenze dichiarative che di sentenze esecutive.

  1. quellesuscettibili di esecuzione; di regola comunque, si ricorrerà a questa proceduraproprio per le decisioni non suscettibili di esecuzione.
  2. riconoscimento richiesto in via incidentale: la parte che vuole avvalersi dellasentano straniera può avere interesse ad invocare semplicemente la sentenza in viaincidentale, come eccezione di cosa giudicata nel corso di un altro procedimentoovvero a fondamento di un rapporto pregiudiziale di cui giovarsi come elementocostitutivo, impeditivi, modificativo o estintivo di un ulteriore e diverso rapporto nelfar valere; in questo caso l’art. 33.3 ammettecui ambito grava il diritto che si intendeche la verifica della regolarità della sentenza straniera sia compiuta dal giudice cuiè stata proposta la domanda sulla questione principale (ovviamente gli effetti dellastraniera riconosciuta in via incidentale si esauriscono all’interno delsentenzaprocedimento in cui sono invocati)
  3. Poiché la eventuale

successiva ri

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Mosconi Franco.