Diritto internazionale privato e processuale
Con l'espressione diritto internazionale privato ci si riferisce in senso lato all'insieme delle norme che ciascuno Stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti che, in ogni settore del proprio ordinamento, non sono totalmente interni all'ordinamento medesimo, nel senso che presentano qualche carattere di estraneità statale in questione ovvero presentano connotati di internazionalità o transnazionalità. Le norme di d.i.pr. fanno dunque parte dell'ordinamento giuridico del singolo Stato e attengono ai vari rami del diritto, tra cui naturalmente il diritto privato; così si parla di diritto internazionale privato con riferimento ai profili sia processuali che sostanziali dei rapporti privatistici, ed è a questi ultimi che l'espressione si riferisce nella sua accezione più propria e ristretta.
Coesistenza di distinti sistemi normativi
Il problema centrale della materia è la coesistenza di distinti e diversi sistemi normativi che aspirano o tacitamente si candidano a regolare ciascuno a modo suo un medesimo rapporto o situazione giuridica.
Per designare le norme destinate a guidare il giudice nella individuazione del diritto applicabile si parla di norme di scelta, di norma di conflitto o di collisione; la norma di conflitto richiama un ordinamento nel suo complesso e la individuazione, all'interno dell'ordinamento richiamato, della norma di legge in concreto applicabile non è direttamente operata dalla norma di conflitto ma ha luogo sulla base delle norme dello stesso ordinamento richiamato che definiscono la gerarchia delle fonti normative, i canoni ermeneutici e le regole circa la successione delle norme nel tempo.
Art. 1 Legge 218/1995 Oggetto della legge: "La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri".
Norme uniformi e trattati internazionali
Quindi l'espressione d.i.pr. allude a un complesso di norme giuridiche statali; tuttavia, la consapevolezza dell'opportunità che situazioni non totalmente interne ai singoli stati vengano disciplinate in maniera uniforme, ha indotto gli stessi stati a dotarsi di regole uniformi attraverso la stipulazione di un crescente numero di trattati internazionali:
- Alcuni pongono norme di diritto materiale uniforme rivolte a sostituire una parte del diritto materiale di cui ciascuno stato contraente si era unilateralmente dotato (Convenzione di Ginevra 1931 sulla legge uniforme sugli assegni) ovvero ad affiancare al diritto materiale degli stati contraenti norme materiali uniformi da applicare alle sole fattispecie che presentano elementi di internazionalità (Convenzione di Vienna 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci).
- Altri pongono norme uniformi di d.i.pr. sia processuale (Convenzione di Bruxelles 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) che privato (Convenzione di Roma 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali): stabiliscono quale fra gli stati contraenti abbia il compito, attraverso decisioni rese dai propri giudici, di regolare determinati rapporti giuridici o di risolvere determinate controversie, pongono norme di conflitto uniformi (stabiliscono regole di d.i.pr. per mezzo delle quali i giudici degli stati contraenti dovranno giungere a identificare il sistema giuridico da cui desumere la norma idonea a regolare la situazione o il rapporto loro sottoposto), regolano le procedure da seguire e determinano le condizioni in presenza delle quali le sentenze rese dai giudici di uno stato contraente sono suscettibili di essere riconosciute e di produrre effetti negli altri stati contraenti.
Strettamente correlato è il fenomeno della produzione di norme di d.i.pr. ad opera delle organizzazioni internazionali che affiancano gli stati: Conferenza della Aja di diritto internazionale privato, Istituti per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), la Comunità Europea che, dopo la modifica del trattato di Amsterdam, può adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, che includono tra l'altro il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la promozione delle compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; tutto ciò attraverso lo strumento del regolamento (2201/2003, 44/2001).
Art. 2 Legge 218/1995 Convenzioni internazionali: "Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme".
Introduzione delle norme internazionali nell'ordinamento italiano
La stipulazione di trattati che importano modificazioni di legge deve essere autorizzata dalle Camere, con legge; quanto all'adattamento per le norme convenzionali il procedimento regolarmente seguito è un procedimento speciale, che si realizza mediante un ordine di esecuzione relativo ad ogni singolo trattato (c.d. ordine di esecuzione). Questo procedimento speciale può però essere seguito solo quando le norme del trattato sono formulate in maniera tale da essere direttamente applicabili dagli operatori giuridici interni o quando, pur avendo bisogno di integrazione e completamento, all'interno del nostro ordinamento già esistono norme idonee a svolgere tale funzione. Altrimenti il legislatore deve intervenire con il procedimento normativo ordinario per produrre norme corrispondenti a determinate norme convenzionali, o suscettibili di completarle.
Il giudice dovrà quindi di volta in volta controllare l'entrata in vigore dei trattati. Quanto alle norme di d.i.pr. contenute in atti comunitari, occorre distinguere: i regolamenti sono direttamente applicabili nell'ordinamento statale e le loro norme prevalgono sia su quelle poste mediante convenzionali internazionali sia su quelle della legge 218/1995; le direttive necessitano di provvedimenti statali di attuazione sicché le norme di d.i.pr. da esse previste saranno applicabili da parte dei nostri giudici solo in virtù del relativo provvedimento di attuazione.
Prevalenza delle convenzioni internazionali e del diritto comunitario sul diritto nazionale
Il rango della norma che contiene l'ordine di esecuzione è il rango della legge ordinaria, ma il procedimento dell'ordine di esecuzione attribuisce carattere speciale alle norme del trattato, escludendo che possano essere modificate da successive norme di legge e giustificando così la prevalenza rispetto al diritto nazionale, essenzialmente rappresentato dalla legge 218/1995. Prevalenza rispetto al diritto nazionale deve essere data anche al diritto comunitario.
Interpretazione delle convenzioni internazionali
Lo scopo dei trattati è quello di consentire, attraverso l'applicazione di norme di conflitto o di diritto processuale civile uniformi, il superamento delle posizioni particolaristiche e il raggiungimento della armonia e uniformità delle soluzioni. Si registra però una divaricazione dei processi interpretativi a causa della tendenza dei giudici nazionali ad utilizzare le categorie giuridiche più familiari, della diversità delle versioni linguistiche, delle tecniche di trasposizione delle convenzioni negli ordinamenti nazionali.
Per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles e quella di Roma, gli Stati contraenti sono membri della UE si sono assoggettati all'interpretazione della Corte di Giustizia; rispetto alle altre convenzioni di d.i.pr. il giudice italiano deve farsi guidare dai canoni ermeneutici che si rinvengono nell'ordinamento internazionale con riferimento ai trattati (da quelli codificati nella Convenzione di Vienna 1969 la quale sancisce fra l'altro che "i termini giuridici e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso significato nei vari testi autentici").
Per quanto riguarda il diritto comunitario, è affidata alla Corte di Giustizia la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale.
Coordinamento tra convenzioni di d.i.pr.
La giurisdizione internazionale
L'autorità giudiziaria italiana può esercitare il proprio compito di ius dicere solo in ordine ad una serie di situazioni che presentino un significativo attacco con il nostro ordinamento, attacco che si configura come titolo di giurisdizione, facendo sì che il giudice italiano abbia il potere di giudicare.
Con l'espressione autorità giudiziaria italiana si ci riferisce a tutti quanti gli organi che hanno il compito di amministrare la giustizia in materia civile sul territorio del nostro stato; questo compito è ripartito tra una pluralità di giudici, la cui competenza è determinata in ragione della materia e del territorio.
I regolamenti comunitari non si limitano ad individuare le rispettive sfere di giurisdizione degli Stati contraenti, bensì talvolta determinano anche il singolo giudice nazionale competente.
Regolamento 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale
Questo regolamento disciplina in maniera uniforme rispetto a tutti gli Stati membri dell'UE (tranne la Danimarca) la determinazione della giurisdizione e il reciproco riconoscimento delle sentenze.
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- a) Lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) I fallimenti, i concordati e la procedure affini;
- c) La sicurezza sociale;
- d) L'arbitrato.
3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
La corte di giustizia ha esplicitamente negato che per interpretare la nozione di materia civile e commerciale si debba avere riguardo al diritto dell'uno o dell'altro degli Stati interessati. Si devono quindi ricondurre al campo di applicazione del regolamento tutte le controversie e le sentenze aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali o extracontrattuali che non riguardino le materie esplicitamente escluse (l'esclusione però non vale quando le materie sono sottoposte al giudice in via incidentale).
Quindi l'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione ratione materiae di tutte quante le disposizioni del regolamento stesso; ma per il primo gruppo di disposizioni che dettano norme in tema di esercizio della competenza giurisdizionale, è stabilita una ulteriore e importantissima limitazione ratione personae: le norme del Capo II si applicano sempre e soltanto quando il convenuto abbia il proprio domicilio in uno degli stati membri (l'art. 2 dichiara irrilevante il rapporto di cittadinanza).
Per le persone che hanno domicilio in territorio comunitario è lo stesso regolamento a ripartire la competenza giurisdizionale fra gli Stati comunitari, individuando i contatti, i collegamenti con l'uno e con l'altro di detti Stati che appaiono idonei a giustificare l'esercizio della giurisdizione.
Foro generale del domicilio del convenuto
Le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
Articolo 2
1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
Per quanti viceversa non hanno domicilio nel territorio comunitario restano applicabili le norme sulla competenza giurisdizionale dei singoli Stato membri, ma con due importanti eccezioni (art 22 e 23).
Articolo 4
1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.
2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.
Ove l'art 22 attribuisca competenza esclusiva all'autorità giudiziaria di uno stato membro contraente, tale attribuzione produce effetto anche qualora il convenuto non sia domiciliato in territorio comunitario; la clausola con la quale le parti abbiano attribuito competenza al giudice di uno stato membro è pienamente operante anche quando il solo attore abbia domicilio in territorio comunitario e produce alcuni effetti anche quando nessuna delle parti sia ivi domiciliata (art. 23).
Determinazione del domicilio
Persone fisiche e enti senza personalità giuridica
Il regolamento rinuncia a una qualificazione autonoma e si richiama al diritto degli Stati membri.
Articolo 59
1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.
Persone giuridiche
Il regolamento provvede in via autonoma.
Articolo 60
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
- a) la sua sede statutaria,
- b) la sua amministrazione centrale, oppure
- c) il suo centro d'attività principale.
Nel caso in cui per una singola controversia si configurino più fori generali (ex più stato membri, ciascuno in base al proprio diritto interno, ritiene quella persona domiciliata entro il rispettivo territorio), sarà l'attore a scegliere in quale foro agire. Infine, il momento in cui si deve verificare l'esistenza del domicilio del convenuto, è il momento in cui si instaura la controversia, da determinare a sua volta sulla base della legge processuale dello Stato membro in questione.
I fori speciali alternativi (eccezioni alla regola generale del foro del domicilio del convenuto)
Articolo 3
1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.
Il regolamento configura anche una serie di competenze giurisdizionali speciali, cioè dei fori alternativi rispetto a quello generale del domicilio; la scelta tra il foro generale e quello speciale è una facoltà lasciata all'attore: per questo motivo le competenze speciali sono anche dette competenze facoltative.
Il foro in materia contrattuale: il luogo di esecuzione
Articolo 5.1
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
- a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
- b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
- c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b).
Per quanto riguarda il concetto di materia contrattuale, la Corte di Giustizia ritiene che la nozione di materia contrattuale non implica un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale, ma deve essere considerata come una nozione autonoma, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi della Convezione (di Bruxelles) stessa al fine di garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stato contraenti. In concreto la Corte ha escluso che possano ricondursi alla nozione in esame fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra.
Per determinare il foro speciale, deve aversi riguardo esclusivamente alla specifica obbligazione che si assume inadempiuta e non una qualsiasi obbligazione pur relativa al rapporto contrattuale controverso; se poi l'attore fa valere più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto, il giudice adito deve decidere della propria competenza sulla base della localizzazione dell'obbligazione principale tra quelle in causa (in base al principio per cui l'accessorio segue il principale). La competenza del giudice adito dipende quindi dalla determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione oggetto della controversia.
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