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CAPITOLO 5 I DIRITTI REALI
1. Generalità
In materia di Diritti Reali, la Legge 218/1995 individua come legge applicabile, la legge del luogo
in cui la res è situata: tale legge è applicabile a tutte le questioni concernenti la proprietà, il
possesso e gli altri diritti reali.
Il criterio di collegamento della lex rei sitae, inoltre, è stato largamente accolto anche nei sistemi di
diritto internazionale privato stranieri.
Inoltre tale criterio è applicabile sia che tali diritti hanno ad oggetto beni immobili sia che si
riferiscano a beni mobili.
Questo criterio assicura una maggiore protezione dei terzi; i quali devono essere messi nelle
condizioni di accertare la titolarità e le prerogative del titolare sulla base di una legge
facilmente individuabile.
La qualificazione di un determinato diritto come diritto reale deve essere fatta alla luce
dell’ordinamento da cui proviene il richiamo. Ne consegue che dovrà applicarsi la legge
del luogo in cui è sita la cosa, anche se poi, nell’ambito dell’ordinamento richiamato, quel
determinato tipo di rapporto non viene considerato reale ma obbligatorio.
La legge del luogo in cui si trova la cosa inoltre regola:
-le facoltà che spettano al titolare del diritto reale
-i limiti di esercizio del diritto
-i modi di protezione del diritto
modi d’acquisto
-i
-i diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca)
La forma degli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei diritti reali
Per la forma degli atti che incidono sui diritti reali bisogna distinguere:
Forma per la validità o prova dell’atto
- si applica la legge che regola la sostanza
dell’atto se mancano specifiche previsioni; l’art
- Forme di pubblicità degli atti costituitivi, modificativi o estintivi dei diritti reali
55 legge 218/1995 prescrive l’applicazione della legge del luogo in cui si trovano le cose
che formano oggetto degli atti. 36
– –
I diritti sui mezzi di trasporto: aerei navi ferrovie - automobili
Per quanto riguarda i diritti reali sui mezzi di trasporto e sui beni in essi contenuti, si applica in via
generale, in mancanza di un luogo stabile di collocazione, la legge della bandiera sotto la quale
viaggiano.
Per i mezzi di trasporto senza bandiera ( vagone ferroviario, automobile etc.) e le merci in viaggio,
ovvero i beni in transito, la legge di riferimento viene fissata in quella dello Stato di destinazione.
sono
brevetti, invenzioni, diritti d’autore)
Diritti su Beni immateriali (proprietà intellettuale,
regolati dalla legge dello stato di utilizzazione del bene immateriale.
Se il danno si è verificato all’interno dello spazio europeo si applica il Reg. 864/2007, art.8, il quale
l’ipotesi di violazione dei diritti di proprietà industriale.
prevede espressamente 37
|
CAPITOLO 7 LE OBBLIGAZIONI
1. Le Obbligazioni contrattuali
Nel Sistema attule di diritto internazionale privato, è stata conservata la distinzione tra obbligazioni
contrattuali e non.
L’art. 57 della L. 218/95, ha il compito di individuare la legge sostanziale, italiana o straniera, che
sia più idonea a regolare i rapporti contrattuali allorquando presentano elementi di estraneità.
L’art. 57 della L. 218/1995 stabilisce che: le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate
dalla Convenzione di Roma del 1980; poi sostituita dal Regolamento CE cd. Roma I (disciplina
di d.i.p. convenzionale).
La Convenzione di Roma prevede, nei suoi 33 articoli, una disciplina rinnovata ed organica del
diritto internazionale privato, in materia contrattuale.
Il primo e principale criterio di collegamento (per individuare la legge applicabile al contratto) è
rappresentato dalla volontà delle parti.
Ne deriva, per i contraenti, la possibilità di designare la legge applicabile al contratto che
concludono (in forma espressa o tacita).
Le parti, inoltre, possono stabilire che la legge prescelta si applichi solo ad una parte del
contratto (frammentazione o depacage).
In mancanza di scelta, il contratto deve intendersi regolato dalla legge del paese con il quale il
rapporto negoziale presenta il collegamento più stretto.
Oppure, vista la genericità della formulazione, il criterio di residenza o sede del debitore.
Naturalmente, le parti private non possono scegliere, per la conclusione di un contratto interno
all’applicazione
(privo di carattere di estraneità), la legge di un paese estero per eludere o sfuggire
delle norme imperative attraverso la designazione di una legge straniera.
state previste delle presunzioni, volte all’applicazione
Sono del criterio della legge con
collegamento più stretto:
Nei contratti aventi ad oggetto beni immobili, il collegamento più stretto si presume con il
paese in cui il bene è situato.
Per i contratti conclusi dai consumatori ed ai contratti individuali di lavoro; vista la
posizione di inferiorità e debolezza dei contraenti, viene limitata l’efficacia del criterio di
libera scelta, che in nessun caso può privare il consumatore o il lavoratore della tutela
assicuratagli dalle norme imperative dell’ordinamento. 38
Requisiti di validità e di forma
criterio di conservazione dell’efficacia del contratto.
La Convenzione adotta il
Ne discende che il contratto è valido non soltanto:
- Se possiede i requisiti di forma richiesti dalla legge (convenzione) che è destinata a
regolarlo;
- Se possiede i requisiti necessari del luogo in cui è concluso
Valgono anche per la Convenzione i limiti dell’ordine pubblico e delle norme di applicazione
necessaria. Europea:
La Disciplina dell’Unione Il regolamento n. 593/08 Ue sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali per gli Stati membri dell’U.E.
La Convenzione di Roma del 1980 è stata sostituita dal Regolamento
cd. Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Il Regolamento = è una fonte normativa (immediatamente efficace e applicabile senza ratifica).
La Convenzione = accordo internazionale
Il Regolamento Roma I prevede:
— analogalmente alla Convenzione, il concorso successivo di criteri di collegamento
ponendo risalto al criterio della volontà dei contraenti.
— Inoltre, la scelta effettuata dai contraenti è revocabile e può essere espressa in forma orale
o tacita.
— I contraenti possono utilizzare anche la tecnica del depacage e scegliere, quindi, leggi
diverse per le varie parti del contratto.
— Se non è effettuata alcuna scelta, opera la legge del paese che presenta con il contratto un
maggiore collegamento.
— Esalta il principio della conservazione degli effetti negoziali
I limiti fissati dal Regolamento si sostanziano:
- La scelta delle parti contraenti non può escludere le norme di applicazione necessaria del
Paese con la il quale la fattispecie contrattuale presenta maggiori affinità;
La scelta delle parti non può escludere l’applicazione delle
- norme comunitarie. 39
Esempi di casi particolari:
- Per il trasporto di merci si applica la legge di residenza del vettore a condizione che in
tale Paese si trovino anche il luogo di carico o quelli di consegna. In mancanza si applicherà
la legge del luogo di consegna della merce;
- Per il trasporto di persone si applica la legge di origine del passeggero a condizione che
in tale Paese si possa collocare l’origine o la fine del viaggio;
- Per il contratto di assicurazione danni si applica la legge di residenza abituale
dell’assicuratore, in caso di mancanza di scelta delle parti;
- Per il contratto di assicurazione sulla vita si applica la legge del luogo in cui è situato il
rischio al momento della conclusione del contratto, in mancanza di scelta diversa dalle parti.
La vendita internazionale
Si ha vendita internazionale quando un rapporto di compravendita (scambio di un bene e pagamento
di un prezzo) presenta punti di collegamento tra più Stati.
Esempio: si pensi alla vendita conclusa in Francia, tra un cittadino francese ed una grande catena
alberghiera americana, di immobili turistici situati in italia.
A tale tipologia di rapporto contrattuale si applicano:
L’art 57 della legge 218/1995;
- La Convenzione dell’ Aja del 1955 per le vendite a carattere internazionale
- di oggetti
mobili;
- La Convenzione di Vienna del 1980;
- La Convenzione di Roma o il Reg. 593/2008 (se si tratta di Stati membri) quando la vendita
coinvolge un consumatore.
Per i casi non specificamente disciplinati la Convenzione di Vienna prevale sulla Convenzione
dell’Aja.
Rapporto di Lavoro la legge del luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa (salvo che tale
legge risulti manifestatamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano).
una
Il Trasporto Internazionale parte (vettore), si obbliga verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo ad un altro.
Vi è responsabilità del vettore per qualsiasi perrdita, totale o parziale o avaria intervenuta tra il
momento del ritiro della merce e quello di consegna al destinatario.
Analoga responsabilità è prevista per il ritardo. (è necessario che il destinatario provi di aver subito
un danno dal ritardo). 40
L’ e-commerce
2.
L’e- commerce è quel fenomeno, sviluppatosi di recente, volto alla conclusione di transazioni
commerciali tramite il sistema informatico internazionale. (internet). 57 della
Per tale tipo di rapporto commerciale si applicano i criteri di collegamento sanciti dall’art
legge 218/1995 e quindi la Convenzione di Roma.
Internet ha dato vita al cd. ciberspazio, caratterizzato dal fatto che durante la navigazione si esce e si
entra innumerevoli volte dalle frontiere del proprio Stato senza neppure rendersene conto.
Le operazioni di e-commerce si svolgono, pertanto, in uno spazio virtuale
L’offerta contrattuale di e-commerce viene diffusa in due modi:
-Tramite presentazione attraverso un sito apposito, una pagina Web (offerta aperta al pubblico).
posta elettronica dell’utente
-Tramite invio alla
Sempre più diffusa, infine, per la commercializzazione tramite e-commerce, la tesi secondo cui il
momento e il luogo di perfezionamento viene individuato in quello in cui ha sede il server del
cui perviene l’accettazione della controparte.
provider presso
Va peraltro rilevato, che nella maggior parte dei casi, il contratto viene concluso, anche su internet,
tra un consumatore (navigatore) ed un soggetto che svolge l’attività commerciale in forma
imprenditoriale (titolare della pagina web) in tali casi a tutela della parte contraente più debole,
dovrà, in deroga alle rego