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CAPITOLO 5 I DIRITTI REALI

1. Generalità

In materia di Diritti Reali, la Legge 218/1995 individua come legge applicabile, la legge del luogo

in cui la res è situata: tale legge è applicabile a tutte le questioni concernenti la proprietà, il

possesso e gli altri diritti reali.

Il criterio di collegamento della lex rei sitae, inoltre, è stato largamente accolto anche nei sistemi di

diritto internazionale privato stranieri.

Inoltre tale criterio è applicabile sia che tali diritti hanno ad oggetto beni immobili sia che si

riferiscano a beni mobili.

 Questo criterio assicura una maggiore protezione dei terzi; i quali devono essere messi nelle

condizioni di accertare la titolarità e le prerogative del titolare sulla base di una legge

facilmente individuabile.

 La qualificazione di un determinato diritto come diritto reale deve essere fatta alla luce

dell’ordinamento da cui proviene il richiamo. Ne consegue che dovrà applicarsi la legge

del luogo in cui è sita la cosa, anche se poi, nell’ambito dell’ordinamento richiamato, quel

determinato tipo di rapporto non viene considerato reale ma obbligatorio.

La legge del luogo in cui si trova la cosa inoltre regola:

-le facoltà che spettano al titolare del diritto reale

-i limiti di esercizio del diritto

-i modi di protezione del diritto

modi d’acquisto

-i

-i diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca)

La forma degli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei diritti reali

Per la forma degli atti che incidono sui diritti reali bisogna distinguere:

Forma per la validità o prova dell’atto

- si applica la legge che regola la sostanza

dell’atto se mancano specifiche previsioni; l’art

- Forme di pubblicità degli atti costituitivi, modificativi o estintivi dei diritti reali

55 legge 218/1995 prescrive l’applicazione della legge del luogo in cui si trovano le cose

che formano oggetto degli atti. 36

– –

I diritti sui mezzi di trasporto: aerei navi ferrovie - automobili

Per quanto riguarda i diritti reali sui mezzi di trasporto e sui beni in essi contenuti, si applica in via

generale, in mancanza di un luogo stabile di collocazione, la legge della bandiera sotto la quale

viaggiano.

Per i mezzi di trasporto senza bandiera ( vagone ferroviario, automobile etc.) e le merci in viaggio,

ovvero i beni in transito, la legge di riferimento viene fissata in quella dello Stato di destinazione.

sono

brevetti, invenzioni, diritti d’autore)

Diritti su Beni immateriali (proprietà intellettuale,

regolati dalla legge dello stato di utilizzazione del bene immateriale.

Se il danno si è verificato all’interno dello spazio europeo si applica il Reg. 864/2007, art.8, il quale

l’ipotesi di violazione dei diritti di proprietà industriale.

prevede espressamente 37

|

CAPITOLO 7 LE OBBLIGAZIONI

1. Le Obbligazioni contrattuali

Nel Sistema attule di diritto internazionale privato, è stata conservata la distinzione tra obbligazioni

contrattuali e non.

L’art. 57 della L. 218/95, ha il compito di individuare la legge sostanziale, italiana o straniera, che

sia più idonea a regolare i rapporti contrattuali allorquando presentano elementi di estraneità.

L’art. 57 della L. 218/1995 stabilisce che: le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate

dalla Convenzione di Roma del 1980; poi sostituita dal Regolamento CE cd. Roma I (disciplina

di d.i.p. convenzionale).

La Convenzione di Roma prevede, nei suoi 33 articoli, una disciplina rinnovata ed organica del

diritto internazionale privato, in materia contrattuale.

Il primo e principale criterio di collegamento (per individuare la legge applicabile al contratto) è

rappresentato dalla volontà delle parti.

 Ne deriva, per i contraenti, la possibilità di designare la legge applicabile al contratto che

concludono (in forma espressa o tacita).

 Le parti, inoltre, possono stabilire che la legge prescelta si applichi solo ad una parte del

contratto (frammentazione o depacage).

In mancanza di scelta, il contratto deve intendersi regolato dalla legge del paese con il quale il

rapporto negoziale presenta il collegamento più stretto.

Oppure, vista la genericità della formulazione, il criterio di residenza o sede del debitore.

Naturalmente, le parti private non possono scegliere, per la conclusione di un contratto interno

all’applicazione

(privo di carattere di estraneità), la legge di un paese estero per eludere o sfuggire

delle norme imperative attraverso la designazione di una legge straniera.

state previste delle presunzioni, volte all’applicazione

Sono del criterio della legge con

collegamento più stretto:

 Nei contratti aventi ad oggetto beni immobili, il collegamento più stretto si presume con il

paese in cui il bene è situato.

 Per i contratti conclusi dai consumatori ed ai contratti individuali di lavoro; vista la

posizione di inferiorità e debolezza dei contraenti, viene limitata l’efficacia del criterio di

libera scelta, che in nessun caso può privare il consumatore o il lavoratore della tutela

assicuratagli dalle norme imperative dell’ordinamento. 38

Requisiti di validità e di forma

criterio di conservazione dell’efficacia del contratto.

La Convenzione adotta il

Ne discende che il contratto è valido non soltanto:

- Se possiede i requisiti di forma richiesti dalla legge (convenzione) che è destinata a

regolarlo;

- Se possiede i requisiti necessari del luogo in cui è concluso

Valgono anche per la Convenzione i limiti dell’ordine pubblico e delle norme di applicazione

necessaria. Europea:

La Disciplina dell’Unione Il regolamento n. 593/08 Ue sulla legge applicabile alle

obbligazioni contrattuali per gli Stati membri dell’U.E.

La Convenzione di Roma del 1980 è stata sostituita dal Regolamento

cd. Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Il Regolamento = è una fonte normativa (immediatamente efficace e applicabile senza ratifica).

La Convenzione = accordo internazionale

Il Regolamento Roma I prevede:

— analogalmente alla Convenzione, il concorso successivo di criteri di collegamento

ponendo risalto al criterio della volontà dei contraenti.

— Inoltre, la scelta effettuata dai contraenti è revocabile e può essere espressa in forma orale

o tacita.

— I contraenti possono utilizzare anche la tecnica del depacage e scegliere, quindi, leggi

diverse per le varie parti del contratto.

— Se non è effettuata alcuna scelta, opera la legge del paese che presenta con il contratto un

maggiore collegamento.

— Esalta il principio della conservazione degli effetti negoziali

I limiti fissati dal Regolamento si sostanziano:

- La scelta delle parti contraenti non può escludere le norme di applicazione necessaria del

Paese con la il quale la fattispecie contrattuale presenta maggiori affinità;

La scelta delle parti non può escludere l’applicazione delle

- norme comunitarie. 39

Esempi di casi particolari:

- Per il trasporto di merci si applica la legge di residenza del vettore a condizione che in

tale Paese si trovino anche il luogo di carico o quelli di consegna. In mancanza si applicherà

la legge del luogo di consegna della merce;

- Per il trasporto di persone si applica la legge di origine del passeggero a condizione che

in tale Paese si possa collocare l’origine o la fine del viaggio;

- Per il contratto di assicurazione danni si applica la legge di residenza abituale

dell’assicuratore, in caso di mancanza di scelta delle parti;

- Per il contratto di assicurazione sulla vita si applica la legge del luogo in cui è situato il

rischio al momento della conclusione del contratto, in mancanza di scelta diversa dalle parti.

La vendita internazionale

Si ha vendita internazionale quando un rapporto di compravendita (scambio di un bene e pagamento

di un prezzo) presenta punti di collegamento tra più Stati.

Esempio: si pensi alla vendita conclusa in Francia, tra un cittadino francese ed una grande catena

alberghiera americana, di immobili turistici situati in italia.

A tale tipologia di rapporto contrattuale si applicano:

L’art 57 della legge 218/1995;

- La Convenzione dell’ Aja del 1955 per le vendite a carattere internazionale

- di oggetti

mobili;

- La Convenzione di Vienna del 1980;

- La Convenzione di Roma o il Reg. 593/2008 (se si tratta di Stati membri) quando la vendita

coinvolge un consumatore.

Per i casi non specificamente disciplinati la Convenzione di Vienna prevale sulla Convenzione

dell’Aja. 

Rapporto di Lavoro la legge del luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa (salvo che tale

legge risulti manifestatamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano).

una

Il Trasporto Internazionale parte (vettore), si obbliga verso corrispettivo, a trasferire

persone o cose da un luogo ad un altro.

Vi è responsabilità del vettore per qualsiasi perrdita, totale o parziale o avaria intervenuta tra il

momento del ritiro della merce e quello di consegna al destinatario.

Analoga responsabilità è prevista per il ritardo. (è necessario che il destinatario provi di aver subito

un danno dal ritardo). 40

L’ e-commerce

2.

L’e- commerce è quel fenomeno, sviluppatosi di recente, volto alla conclusione di transazioni

commerciali tramite il sistema informatico internazionale. (internet). 57 della

Per tale tipo di rapporto commerciale si applicano i criteri di collegamento sanciti dall’art

legge 218/1995 e quindi la Convenzione di Roma.

Internet ha dato vita al cd. ciberspazio, caratterizzato dal fatto che durante la navigazione si esce e si

entra innumerevoli volte dalle frontiere del proprio Stato senza neppure rendersene conto.

Le operazioni di e-commerce si svolgono, pertanto, in uno spazio virtuale

L’offerta contrattuale di e-commerce viene diffusa in due modi:

-Tramite presentazione attraverso un sito apposito, una pagina Web (offerta aperta al pubblico).

posta elettronica dell’utente

-Tramite invio alla

Sempre più diffusa, infine, per la commercializzazione tramite e-commerce, la tesi secondo cui il

momento e il luogo di perfezionamento viene individuato in quello in cui ha sede il server del

cui perviene l’accettazione della controparte.

provider presso

Va peraltro rilevato, che nella maggior parte dei casi, il contratto viene concluso, anche su internet,

tra un consumatore (navigatore) ed un soggetto che svolge l’attività commerciale in forma

imprenditoriale (titolare della pagina web) in tali casi a tutela della parte contraente più debole,

dovrà, in deroga alle rego

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gigis8846 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Novelli Pietro.