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Capitolo secondo: le caratteristiche del nuovo sistema italiano di diritto processuale civile internazionale

Il sistema di diritto processuale civile internazionale italiano del 1942

L'esigenza di armonizzare le norme comuni in sede di riforma con le più importanti convenzioni internazionali che vincolano l'Italia. Come già abbiamo detto in sede di presentazione, il legislatore ha opportunamente fatto la scelta di regolamentare nella legge 218 la materia, in passato erroneamente considerata autonoma, del diritto processuale civile, in quanto materia connessa al diritto internazionale privato.

È chiaro come questa scelta, oltre a comportare una maggiore armonizzazione tra le norme di queste due materie che sono indubbiamente connesse, consente anche una migliore interpretazione. Il metodo adottato dal legislatore nel regolare il diritto processuale civile internazionale è quello di porre i problemi nello stesso ordine con cui essi si presentano al giudice: prima le norme che delimitano la giurisdizione, poi quelle sui conflitti di legge e infine quelle relative all'efficacia degli atti giurisdizionali stranieri.

La riforma del 1995 presenta grosse novità rispetto al sistema del ’42. Le norme del '42 si caratterizzavano per il fatto di assegnare alla competenza della giurisdizione italiana una gamma vastissima di fattispecie: in particolare, riteneva il foro competente in ogni caso in cui il convenuto fosse un cittadino italiano e, nel caso che fosse straniero, attraverso il cumulo di una serie di criteri, anche qui quasi sempre. In pratica non si ammettevano ostacoli alla composizione delle liti che avessero rilievo per il nostro ordinamento. Anche in tema di efficacia degli atti giurisdizionali stranieri le cose erano simili: infatti essa era subordinata al previo giudizio (detto di delibazione) di una nostra corte d’appello. Coerente a quanto detto finora era anche la soluzione relativa all’ipotesi che eventuali pendenze giudiziarie all’estero potessero impedire la prosecuzione di processi in Italia: i processi che si svolgevano all’estero erano considerati da questo punto di vista irrilevanti.

Su questo sistema, ancor prima dell’intervento legislativo del ’95, aveva già avuto modo di agire la convenzione di Bruxelles del ’68, mirante a creare uno spazio giurisdizionale europeo in cui operano autonomi criteri di giurisdizione e una disciplina che tende al riconoscimento degli atti giuridici stranieri. Una disciplina, quella convenzionale, di tipo liberista, opposta rispetto a quella del ’42 e destinata a fare sentire la sua influenza nella legge di riforma. E di ciò si rendeva conto il legislatore, anche se nella legge delega che assegnava la competenza al governo, in realtà si partorì il classico topolino dalla montagna, prevedendosi rispetto al passato poche modifiche. Opportuna quindi appare la scelta della commissione del governo (in particolare del Ministero di grazia e giustizia) di interpretare in modo ampio il suo mandato.

Le innovazioni introdotte dalla riforma del '95 rispetto alla codificazione del '42

Il rilievo dato ai criteri di competenza territoriale ai fini della determinazione dell’ambito della giurisdizione italiana. Il problema dell’ambito della giurisdizione italiana è affrontato negli artt. dal 3 al 12, opportunamente preceduti dalla norma dell’art. 2 che fa salva l’applicazione delle norme convenzionali e quindi della convenzione di Bruxelles. Divengono quindi tacitamente abrogati alcuni articoli del c.p.c. che si occupano della materia in modo incompatibile con la nuova disciplina, in particolare le norme relative alla inderogabilità per convenzione della giurisdizione italiana, quelle relative a giudizi pendenti davanti a giudici stranieri, la giurisdizione rispetto allo straniero.

Tra le novità più rilevanti che presenta la legge di riforma, si segnala quella dell’abbandono di una separazione classica tra due gruppi di norme: da una parte le norme che delimitano i poteri dello Stato, cioè dei suoi organi giudiziari in generale; dall’altro quelle che si occupano della ripartizione di questi poteri tra i giudici. Le norme del primo gruppo venivano chiamate norme sulla competenza internazionale, quelle del secondo norme sulla competenza interna. L’abbandono di questo criterio è testimoniato dal fatto che nella legge 218 la competenza della giurisdizione italiana è individuata anche grazie alle norme sulla competenza territoriale, che tradizionalmente si riferivano al secondo gruppo.

Questo fatto è reso esplicito nell’art. 3 della legge 218, dove si dice che la giurisdizione italiana vale (oltre che in base all'art. 77 c.p.c.) anche negli altri casi previsti dalla legge: in primo luogo nel 2° comma dello stesso art. 3, dove si legge che la giurisdizione italiana sussiste anche in base ai criteri di competenza territoriale previsti per i giudici per le materie non previste dalla convenzione di Bruxelles; inoltre in materia di giurisdizione volontaria si prevede che la giurisdizione vale, oltre che nei casi indicati nell’art 9, anche quando è prevista la competenza territoriale di un giudice italiano.

Dubbi circa l’applicazione di questi principi riguardano le materie della scomparsa, assenza, morte presunta e la materia successoria: in senso contrario si potrebbe dire che queste materie prevedono dei criteri autonomi per la determinazione della competenza; in senso favorevole si potrebbe dire che l’art. 3 per le materie escluse dalla convenzione di Bruxelles (e queste lo sono) afferma che la giurisdizione viene individuata anche grazie ai criteri di competenza territoriale. Inoltre la scomparsa, l’assenza e la morte presunta rientrano in quella giurisdizione volontaria per la quale l’art. 9 ha esplicitato il riferimento alla competenza per territorio, mentre per la materia successoria si può richiamare una norma del c.p.c. che fa riferimento alla competenza territoriale e che veniva utilizzata prima della riforma per determinare la giurisdizione del foro.

Occorre comunque dire che già la convenzione di Bruxelles contiene una chiara rottura rispetto alla tradizionale separazione di cui abbiamo parlato, in quanto in alcuni casi il giudice competente viene trovato individuando la giurisdizione competente, mentre in altri la soluzione in materia di giurisdizione viene individuata determinando il giudice competente. Anche in questo caso il legislatore alla fine non si può certo dire che abbia operato radicali rotture rispetto al passato: infatti ha partorito un sistema misto, con un gruppo di norme dedicato alla soluzione dei problemi di giurisdizione e contemporaneamente prevedendo la soluzione attraverso il ricorso ai criteri della competenza territoriale. E peraltro il ricorso ai criteri della competenza territoriale è alla fine molto ridimensionato rispetto a quanto era previsto nel progetto di legge. Infatti il rinvio che lì si faceva alla competenza territoriale, motivato dalle difficoltà interpretative che derivano dalla presenza di due gruppi di norme assolutamente separate, andò subito a sollevare critiche in dottrina. Infatti la presenza di una disciplina apposita sulla giurisdizione evidenziava che le difficoltà interpretative erano state risolte in altro modo, evidentemente ritenendole eccessive per essere risolte dal criterio della territorialità; inoltre tale criterio finiva con l’estendere a dismisura la giurisdizione interna, visto che il c.p.c. alla fine in qualche modo un giudice competente lo individua sempre. Tenendo conto di questi rilievi assolutamente ineccepibili il legislatore ha ridimensionato le intenzioni originarie e ha relegato il criterio della competenza territoriale a un ruolo subordinato, per altro applicabile evidentemente solo alle materie non previste dalla convenzione di Bruxelles.

L'abbandono del criterio generale di giurisdizione dato dalla cittadinanza del convenuto e l'adozione di criteri positivi di giurisdizione corrispondenti a quelli contenuti nella convenzione di Bruxelles

Un’altra importante novità della legge di riforma è l’abbandono, almeno in linea di principio, del criterio della cittadinanza del convenuto. Infatti il legislatore ha voluto modificare quello che era il criterio, utilizzato in passato, dell’illimitatezza della giurisdizione in caso di cittadinanza italiana e della presenza di limiti in caso di convenuto cittadino straniero. A questa impostazione generale sono stati sostituiti criteri come la residenza, o il domicilio in Italia del convenuto, o il criterio della presenza in Italia del rappresentante (con capacità di stare in giudizio) del convenuto; a questi criteri si aggiunge quello dell’accettazione della giurisdizione.

Questa metamorfosi si ispira in modo palese a quanto contenuto nella convenzione di Bruxelles dove come criterio generale viene adottato quello del domicilio del convenuto. Nonostante quanto detto finora il criterio della cittadinanza rimane applicato per un numero rilevante di ipotesi. Quindi è chiaro come tale criterio non è stato escluso, ma solo limitato, evidentemente a tutti i casi che non rientrano nella convenzione di Bruxelles. Dando ascolto alle critiche relative all’eccessiva dilatazione della giurisdizione italiana derivante dall’applicazione delle norme sulla competenza territoriale, il legislatore ha deciso di utilizzarla solo per i casi che presentano collegamenti significativi con l’ordinamento italiano. Nell’individuare tali collegamenti il legislatore ha voluto tenere conto delle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte e in particolare di quella di Bruxelles.

Tenendo presente questo fatto possiamo dire che i criteri di giurisdizione recepiti consistono in una serie di fori alternativi (cioè sceglibili dall’attore che non intende accettare quello del domicilio del convenuto). Questi fori alternativi vengono individuati sulla base di tre tipi di criteri:

  • Quelli indicati nella convenzione come criteri di competenza speciali;
  • Quelli volti a evitare il sovrapporsi di diverse pendenze aventi il medesimo oggetto;
  • Quelli posti a tutela del contraente più debole.

L'ampliamento dell'ambito di operatività dei criteri stabiliti nelle sezioni 2,3,4 del titolo 2° della convenzione

La legge 218 ha in realtà ampliato l’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles in riferimento all’applicabilità dei criteri alternativi al principio del domicilio del convenuto, poiché consente la loro applicazione anche per l’ipotesi che il convenuto non sia domiciliato in uno degli stati che hanno aderito alla convenzione, naturalmente nell’ambito delle materie previste dalla convenzione stessa. Lo scopo di questa estensione è quello di rimuovere le situazioni di indubbio svantaggio di cui sarebbero stati vittima i soggetti domiciliati in stati terzi. Infatti a costoro sarebbe stato impossibile sottrarsi al criterio del domicilio del convenuto, mentre i domiciliati nei paesi aderenti avrebbero potuto usare i criteri alternativi di cui abbiamo detto. Rendendo applicabile (per le materie previste dalla convenzione) i criteri convenzionali anche al convenuto domiciliato in paesi terzi, tali discriminazioni sono state eliminate.

Secondo una parte della dottrina da tutto questo ragionamento resterebbero escluse le norme relative alla protezione del contraente più debole nei rapporti di assicurazione, in quanto concepite dalla convenzione di Bruxelles come autonome; ma questa idea è spazzata via dall’art 3 comma 2 della legge 218 in cui l’applicabilità di tali norme anche al convenuto straniero è affermata in modo esplicito. Lo stesso art 3 non consente di superare un’altra discriminazione nei confronti di soggetti che non hanno il loro domicilio sul territorio di uno stato aderente. Questa discriminazione è determinata dal fatto che non c’è corrispondenza tra le norme in materia di giurisdizione e quelle relative al riconoscimento degli atti stranieri (sentenze in particolare). Le controversie in cui sia convenuto un soggetto non domiciliato in uno stato contraente non vengono regolate secondo le norme convenzionali, per cui vengono in questi casi applicati quei criteri nazionali che invece la convenzione esclude nelle controversie in cui è convenuto un domiciliato in un paese aderente.

A differenza delle norme sulla giurisdizione, applicabili solo nei casi già visti, le norme sul riconoscimento delle sentenze verranno applicate sempre, anche quando esse sono emanate da giudici individuati in base ai criteri nazionali eventualmente esorbitanti nei confronti di soggetti non domiciliati. Il risultato di tutto questo è uno squilibrio tra le norme giurisdizionali, dove il nostro legislatore ha allargato l’ambito di applicazione delle norme convenzionali e le norme sul riconoscimento delle sentenze straniere, che devono essere sempre applicate, anche quando si tratterà di riconoscere le sentenze di un giudice individuato con l’applicazione di criteri nazionali. Per le materie non ricomprese nella convenzione il legislatore non ha creato norme particolari, per cui si applicheranno i criteri di competenza territoriale.

La soppressione dei criteri generali della reciprocità e della connessione di cause

Il riferimento alle norme processuali nazionali sulla competenza per connessione di cause per la determinazione indiretta della giurisdizione; i criteri relativi alle misure cautelari. In materia di giurisdizione la legge 218 non si è limitata a trasformare da generale in speciale il criterio della cittadinanza del convenuto, ma ha eliminato i criteri della connessione di cause e della reciprocità.

Proprio in riferimento alla reciprocità, esso era un criterio che consentiva eccezionalmente al cittadino italiano di agire contro uno straniero, quando non era possibile usare altri criteri, per proteggersi da situazioni pregiudizievoli date da norme straniere esorbitanti. Il carattere di ritorsione che aveva questo criterio, più il fatto che esso era esercitabile dal cittadino e non dallo straniero e quindi contraddiceva il principio della parità di condizione spiegano perché il legislatore si è sbarazzato di esso.

Quanto al principio della connessione di cause, esso ha subito un progressivo ridimensionamento durante l’iter della legge: presentato non come criterio autonomo, bensì come un elemento coadiuvante nella determinazione della competenza territoriale, ha finito con l’avere un’applicazione residuale alle materie escluse dalla convenzione di Bruxelles, visto che per le materie da essa previste si è disposto l’applicazione dei criteri in essi contenuti. Resta il fatto che proprio nelle materie previste dalla convenzione la connessione delle diverse cause è possibile non certo con il criterio in oggetto, quanto con i criteri alternativi previsti dalla convenzione stessa.

Con riguardo alle materie escluse dalla convenzione bisogna individuare le ipotesi di connessione rilevante, secondo quanto disposto nell’ultima frase dell’art. 3 comma 2. Già con riguardo a quanto disposto nel c.p.c. la dottrina aveva dubbi che potessero rientrare tutte le ipotesi di connessione previste nello stesso c.p.c. Secondo una parte, la connessione era rilevante solo quando aveva riflessi sulla giurisdizione interna, mentre restavano escluse tutte le ipotesi di connessione per motivi di opportunità.

Altri autori erano ancora più drastici, escludendo che nella connessione potessero farsi rientrare tutte le ipotesi che portavano a escludere la competenza di un giudice che altrimenti sarebbe stato adito. Altri autori ancora, argomentando sulla distinzione tra giurisdizione e competenza territoriale, ritenevano che il c.p.c. si riferisse a ogni ipotesi di connessione, senza alcun riguardo alle conseguenze giuridiche. Però le interpretazioni restrittive sembrano potersi escludere visto che il testo della parte finale del 2° comma dell’art. 3 dice che per le materie escluse dalla convenzione la giurisdizione viene determinata anche in base ai criteri territoriali, senza alcuna menzione delle conseguenze che su di essa (giurisdizione) derivano dalle varie connessioni.

Da ciò deriva una diversa estensione della giurisdizione italiana, minore per le materie della convenzione, maggiore per le materie in essa non comprese. Sempre in materia di connessione bisogna considerare il disposto dell’art. 6, che attribuisce al giudice italiano la capacità di conoscere “incidentalmente” controversie che, se sottoposte a giudizio, non gli competerebbero: è evidente la scelta di evitare di bloccare i processi per questioni pregiudiziali che non dovrebbero competere al giudice nazionale, dandogli la possibilità di risolvere tali questioni, ma solo in via incidentale, cioè con decisione che vale solo con riferimento al caso di specie.

In tema di misure cautelari la legge 218 ripropone i principi che caratterizzano il c.p.c.:

  • L’esecuzione della misura cautelare in Italia;
  • Che il rapporto al quale si riferisce la misura cautelare sia soggetto alla giurisdizione italiana.

I limiti della giurisdizione italiana rispetto ai procedimenti fallimentari ed esecutivi

La sopravvivenza dei criteri speciali dell’art. 14 del cod. della navigazione. Come durante la vigenza dell’art. 4 c.p.c., anche la legge 218 non si occupa della giurisdizione italiana con riferimento ai procedimenti esecutivi, né a quelli fallimentari. Durante la vigenza dell’art 4 c.p.c. si è esclusa la possibilità di estendere analogicamente ai procedimenti fallimentari tale norma, ritenuta applicabile solo ai procedimenti cognitivi, per cui ne è derivata l’illimitatezza della nostra giurisdizione in materia. Gli unici limiti che possono essere individuati derivano dall’impossibilità di eseguire espropriazioni su beni che non si trovano sul suolo nazionale.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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