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La competenza della Corte internazionale

Il 2° comma dell'art 36 prevede l'ulteriore ipotesi che dà la possibilità ad uno stato di poter adire la giurisdizione della Corte anche senza una speciale convenzione con un altro stato, quindi senza un accordo ad hoc o ante hoc, ma in pratica ci dice che uno stato "da solo" può dichiarare unilateralmente di accettare di sottoporsi alla giurisdizione obbligatoria della Corte. La competenza della Corte, in questi casi però, sarà circoscritta ai rapporti tra lo Stato dichiarante con qualsiasi altro stato che accetti però la medesima obbligazione, cioè occorre che la dichiarazione di uno Stato si unisca alla dichiarazione di un altro Stato per scatenare la competenza della Corte nelle controversie tra questi due Stati nei limiti della/e parte/i comune/i coperti dalle due dichiarazioni. La competenza della Corte internazionale quindi come vediamo è sempre e soltanto basata su un attribuzione di.

competenza da parte degli stati anche se partono da atti unilaterali (si dice che è una competenza di ATTRIBUZIONE). N.B. La CIG è stata a lungo solitaria come giudice internazionale ma dalla caduta del muro di Berlino e dal disfacimento del blocco dell'Est si sono realizzate condizione oggi assai più favorevoli alla giustizia internazionale prima ritenuta un forma di diritto troppo borghese. Oggi la CIG non è più solitaria come dimostra il fatto che all'Aia troviamo vari giudici internazionali la cui competenza è di carattere pur sempre consensuale.

Ne caso in particolare della Bosnia-Erzegovina non ci fu un accordo ad hoc ma la competenza della Corte venne appoggiata su una disposizione contenuta in un importantissimo trattato del 9-12-1948 e cioè della Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio. Una convenzione questa che non solo per il suo contesto storico, il '48, ma anche per i temi che tratta, capiamo che

venne realizzata nel quadro delle Nazioni Unite come elemento che deve partecipare alla composizione di un nuovo ordine internazionale voluto dalle potenze vincitrici della 2° guerra mondiale e come superamento del vecchio ordine che non aveva ostacolato in nessun modo i genocidi che si sono svolti intorno, e precedentemente, alla 2° guerra mondiale (in particolare come reazione contro la “shoa” quale elemento catalizzatore di una nuova concezione del diritto internazionale che non si limita più delle relazioni tra stati ma che si occupa ora anche di quello che avviene all’interno dei singoli stati, nel loro ordinamento interno, rientrando in questo modo come oggetto d’interesse del diritto internazionale anche dei diritti umani, intesi come diritti di un individuo nei confronti del proprio stato e non solo nei confronti di cittadini stranieri). • Convenzione sul genocidio (New York, 9/12/1948). ART.9 “Le controversie tra le parti relative

All'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'ART.3, saranno sottoposti alla CIG su richiesta di una delle parti contraenti". Questa è una clausola compromissoria. Quindi il B-E utilizza la Convenzione sul genocidio come base per la competenza della corte, con una serie di importanti conseguenze però, e cioè che la Corte sarà competente per l'interpretazione e applicazione di questa convenzione mentre su tutti gli altri problemi sui quali la B-E volesse attaccare la S-M diversi dal crimine di genocidio la corte non è competente sulla base dell'art.9. "Cosa sarebbe successo se un genocidio di questo tipo avesse scatenato una controversia tra stati quando questi stati o uno di questi stati non fosse legato alla convenzione, non ha concluso la convenzione

sul genocidio oppure pur avendo partecipato alla convenzione sul genocidio ha fatto riserva alla disposizione relativa alla competenza della corte internazionale di giustizia?”

Occorre ricordare a tal riguardo che quando gli stati ratificano dei trattati possono, almeno in linea di principio, dichiarare unilateralmente che accettano tutto il trattato ma non una certa disposizione: questa è una riserva, quindi ci si pone il problema di che cosa succede se il genocidio avviene e se c'è controversia tra due stati e/o uno altri stati non sono legati dall'art.9 o perché non partecipano all'intera convenzione oppure perché hanno fatto riserva a questo articolo.→

Accade così che la corte internazionale di giustizia non è competente. si veda al riguardo un passaggio della sentenza che stiamo studiando paragrafo 76 La Corte ricorda che secondo un principio fondamentale nessuno Stato può essere sottoposto alla sua

giurisdizioni senza avervi consenso; come la Corte lo ha fatto osservare (Nauru c. Australia), "la competenza dipende infatti dal consenso degli stati e, di conseguenza, non può costringere uno Stato a presentarsi dinanzi ad essa..." qui la corte si rifà a quanto previsto dall'articolo 36 dello statuto della corte internazionale di giustizia ove si afferma che la corte è competente se gli stati fanno un compromesso e vanno davanti a lei, se c'è un trattato, una convenzione in vigore tra gli stati che prevede la competenza della corte e a tutti i casi specialmente previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite e avevamo visto ieri che questi casi specialmente previsti sono quelli nei quali in realtà ogni stato separatamente per conto suo ha accettato di sottoporsi alla giurisdizione della corte; quindi dichiarazioni unilaterali si, ma che creano la competenza della corte solo quando si realizza il consenso, cioè quando 2 diverse

Dichiarazioni unilaterali si incrociano e creano quella precondizione del consenso che consente alla corte di considerarsi competente. La corte internazionale di giustizia è quindi basata sul principio del consenso, che molto spesso è dato in anticipo mediante accordi internazionali nei quali gli stati accettano che le controversie in quella materia saranno risolte da un giudice o da un apparato di tipo giurisdizionale: consenso che può essere dato ad hoc ma anche ante hoc attraverso appositi accordi internazionali.

Senza consenso tra gli stati in controversia, dato ad hoc, ante hoc o post hoc, NON C'È COMPETENZA DEL GIUDICE INTERNAZIONALE, e allora cosa succede se non c'è la competenza del giudice internazionale?

Leggiamo un passaggio della sentenza in esame, paragrafo 148. Come lo ha fatto in altri affari, la Corte ricorda la differenza fondamentale tra, da un lato, l'esistenza e la forza vincolante di obblighi che derivano dal diritto.

esiste un tribunale competente per risolverla? In questi casi, gli stati devono cercare di risolvere la controversia attraverso negoziati, mediazione o altri mezzi pacifici. Possono anche ricorrere a organizzazioni internazionali o ad arbitrato per risolvere la disputa. È importante sottolineare che anche in assenza di un tribunale competente, gli obblighi previsti dal diritto internazionale rimangono validi e vincolanti per gli stati. Gli stati sono tenuti a rispettare e ad adempiere a tali obblighi, e sono responsabili per eventuali violazioni del diritto internazionale. In conclusione, la mancanza di un tribunale competente non significa che gli obblighi internazionali non esistano o non debbano essere rispettati. Gli stati devono continuare a seguire le regole del diritto internazionale e cercare di risolvere le controversie in modo pacifico, anche in assenza di un giudice competente.controversie. Secondo l'articolo, le parti coinvolte possono optare per negoziati, inchieste, mediazioni, conciliazioni, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, o ad altri mezzi pacifici di loro scelta. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha il potere di invitare le parti coinvolte a risolvere la loro controversia utilizzando questi mezzi, se lo ritiene necessario. In sintesi, la Carta delle Nazioni Unite promuove la soluzione pacifica delle controversie e lascia agli stati la libertà di scegliere il metodo più appropriato per raggiungere tale soluzione.lorocontroversie; in altre parole il sistema delle Nazioni Unite non impone un determinato mezzo per la soluzione delle controversie ma impone di risolvere pacificamente le controversie con un mezzo a scelta degli stati. Nell'elenco dei modi pacifici di risoluzione delle controversie vi rientra anche il regolamento giudiziale, che non è altro che il ricorso ad un giudice internazionale compreso la corte internazionale di giustizia, prova che il giudice non è imposto ma che gli stati sono liberi di scegliere, scelta che avverrà mediante accordo che potrà essere ad hoc, ante hoc, ma sempre col consenso degli stati. Gli stati debbono rispettare i loro obblighi internazionali anche se non c'è un giudice competente, ma in caso di controversie sul rispetto o no degli obblighi internazionali si apre una controversia e questa controversia andrà risolta in modo pacifico e non in modo violento, attraverso la scelta da parte degli stati del mezzo.del Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che le parti coinvolte in una controversia devono cercare di risolverla attraverso mezzi pacifici, come la negoziazione, la mediazione, la conciliazione o l'arbitrato. Inoltre, l'articolo 37 della Carta delle Nazioni Unite prevede che, in caso di fallimento dei mezzi pacifici di soluzione delle controversie, le parti coinvolte possono rivolgersi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per cercare una soluzione. È importante sottolineare che il sistema delle Nazioni Unite promuove attivamente la risoluzione pacifica delle controversie internazionali, al fine di preservare la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia. In conclusione, le disposizioni chiave del sistema delle Nazioni Unite riguardo alla soluzione delle controversie internazionali prevedono l'utilizzo di mezzi pacifici e la negoziazione come strumenti principali per risolvere le dispute tra gli Stati membri.controversie.
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A.A. 2009-2010
6 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Condorelli Luigi.