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Iniziamo ad esaminare una sentenza della C.I.G. del 27/2/2007 che mostra una vicenda interessante

per i problemi delicati che pone in evidenza e per le situazioni atroci che esamina alla ricerca della

responsabilità eventuale degli stati. Il nostro scopo è quello di conoscere ed identificare gli aspetti

essenziali dell’ordinamento internazionale attraverso una via, un approccio, di carattere induttivo.

Una volta completato questo esercizio avremo così a disposizione un quadro generale del sistema

conoscendo le caratteristiche principali e i principi fondamentali.

Sentenza della CIG del 27/02/2007

Caso concernente l’ applicazione della Convenzione sulla prevenzione e repressione del

crimine di genocidio

Bosnia-Erzegovina c. Serbia et Montenegro

La situazione: dopo la morte del generale Tito (4 maggio 1980) la coesione della

federazione jugoslava cominciò ad incrinarsi e il declino dei regimi comunisti nel resto dell’Europa

orientale favorì le pressioni per una maggiore democrazia e autonomia. Nel 1990 la Jugoslavia

abbandonava il suo sistema di potere monopartitico e di li a poco una serie di fattori sia interni che

esterni portarono alla disgregazione del territorio e una dopo l’altra Slovenia, Croazia, Macedonia e

in fine la Bosnia-Erzegovina si dichiararono indipendenti.

In particolare la separazione della Bosnia-Erzegovina fu caratterizzata da una serie di eventi

drammatici dove l’estremo frazionamento etnico e religioso alimentò una sanguinosa guerra civile

che nessun accordo e nemmeno l’intervento dell’ONU riuscivano a fermare.

La minoranza più problematica fu quella dei serbi che rifiutavano di diventare parte di uno

stato a dominazione mussulmana, quale era la parte principale della B-E.

I serbi della Bosnia-E si organizzano con l’aiuto della Repubblica federale di Belgrado,

grazie al governo Milosevic, il quale fornisce a questi serbi (che poi si trasformeranno in un vero e

proprio stato all’interno della B-E dando vita alla Repubblica Srbska) fornendogli non solo aiuti

economici consistenti, ma anche militari che gli consentono di combattere una vera e propria guerra

all’interno della B-E.

La Bosnia attacca, dinanzi alla C.I.G. la Jugoslavia considerandola responsabile delle

vicende e in particolare dei massacri che si svolgono a spese dei mussulmani di B-E e che

sfoceranno poi nel più celebre e atroce massacro di Srebrenica dove 8000 uomini vennero

massacrati in pochi giorni dalle forze militari della Repubblica Srbska che la B-E considera

erroneamente della repubblica Serbsca ma che in realtà erano delle forze militari organizzate da

Belgrado mediante una direzione di uomini al cui vertice sta un uomo che ancora non si riesce a

trovare, il generale Mladic, e dalla altra parte, alla direzione politica il sign. Karagic che invece al

momento si trova nelle carceri dell’Aia.

Questa vicenda è una vicenda nella quale troviamo due stati che litigano davanti a un

giudice internazionale, la C.I.G., davanti al quale la B-E chiede di constatare che il convenuto, la

S.eM. porta la responsabilità internazionale delle vicende della B-E e deve essere condannata come

responsabile della violazione di norme internazionali che comportano una responsabilità

internazionale quindi delle conseguenze in termini di cessazione.

Ma che cos’è la C.I.G.?

All’articolo 92 della CARTA DELLE NAZIONI UNITE è previsto che: “la Corte

Internazionale di giustizia è il principale organo giurisdizionale delle nazioni unite: essa funziona

in conformità allo statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di giustizia

internazionale e forma parte integrante della presente carta”.

Organo giudiziario Principale nel senso che è stato creato e si trova proprio nella stessa carta

delle NU, ma niente esclude che possano essere creati altri organi giudiziari che però saranno di

carattere sussidiario!

1 Tutti gli stati membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo statuto della C.I.G.

annesso alla Carta delle Nazioni Unite. Quindi tutti gli Stati sono potenzialmente parti in casi di

controversie con altri stati dinanzi alla corte.

Ma quando la Corte è competente? Di quali controversie si occupa? come ha potuto la B-E

convenire davanti alla corte la S-M, e quali sono state le regole di diritto internazionale sulle quali

la corte ha potuto basare la sua competenza? Invece l’argomento principale utilizzato dalla Serbia al

fine di evitare che la corte si pronunciasse era quello di dire che lo stato che si conveniva in giudizio

non è lo stesso stato che avrebbe commesso il genocidio: quello era uno stato diverso che non esiste

più. A tal proposito c’è un paragrafo della sentenza, il num.76 nel quale leggiamo: “La corte

ricorda che secondo un principio fondamentale nessuno Stato può essere sottoposto alla sua

giurisdizione senza avervi consentito” la Corte quindi non può obbligare uno Stato a presentarsi

davanti a lei se questo non ha consentito alla giurisdizione della Corte

(N.B. competenza esclusivamente consensuale).

Per confortare questo dato della competenza consensuale guardiamo l’ art.36 dello Statuto della

CIG, (che abbiamo detto esser un documento annesso alla carta NU, quindi si tratta di un

documento fisicamente separato ma giuridicamente parte integrante della carta delle NU).

A proposito della competenza della corte lo statuto Articolo 36 dice che:

1. La competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti

sottopongano ad essa ed a tutti i casi spe

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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