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CAPITOLO III

LA NORMATIVA DI BASE DEL SISTEMA DEGLI SCAMBI DI MERCI

I GLI ACCORDI MULTILATERALI SUGLI SCAMBI DI MERCI

Tutti i documenti inclusi nella Parte II dell’atto finale, (fatta eccezione per l’accordo

istitutivo dell’OMC, l’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’allegato 2 e il meccanismo

di revisione delle politiche commerciali dell’allegato 3) contengono le regole di condotta

materiale che gli Stati devono osservare nelle relazioni commerciali.

Il sistema normativo è articolato in altri subsistemi in base ai diversi settori disciplinati:

sistema merci: formato da accordi dell’allegato 1a e gli accordi plurilaterali

1. dell’allegato 4

sistema servizi: formato dall’Accordo GAT

2. s

sistema della proprietà intellettuale: formato dall’Accordo TRIP

3. s

l’Allegato 1A è molto vasto e comprende il principale degli Accordi multilaterali sugli scambi di

merci e cioè l’Accordo sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 [GATT 1994].

Il GATT anche se distinto dal GATT 1947 è largamente riproduttivo di quest’ultimo.

Il GATT 1994 è infatti considerato un Accordo contenitore, in quanto comprende:

il GATT del 1947 (escluso il protocollo di applicazione provvisoria e quindi la clausola

1. del Grandfather) come successivamente modificata ed emendato in virtù dei principi

dell’OMC;

le disposizioni degli atti giuridici entrati in vigore contestualmente al GATT 1947:

2. i protocolli e le certificazioni attinenti alle concessioni tariffarie

 i protocolli di adesione (depurati dalla clausola del grandfather)

 le decisioni di deroga ai sensi dall’art. XXV in vigore alla data dell’entrata in

 vigore dell’OMC

le altre decisioni delle parti contraenti.

6 intese riguardanti le interpretazioni degli artt. del GATT 1994:

3. Art. IMPORTAZIONE par. 1 lett. b

 Art. XVII

 Art. XII e XVIII B

 Art. XXIV

 Art. XXV par. 5

 Art. IX dell’Accordo istitutivo dell’OMC (deroghe al GATT 1994)

 Art. XXVIII

Quindi i GATT 1947 oltre ad essere incorporato nel GATT 1994 ne costituisce l’ ossatura

normativa fondamentale.

Tuttavia alcune parti del GATT 1947 sono escluse:

A) Esclusione del Protocollo di Applicazione Provvisoria del 1947: questa esclusione ha

coinvolto le Clausole del Grandfather. Queste clausole riguardano la facoltà concessa ad ogni

Stato di mantenere la legislazione interna contrastante il GATT e antecedente all’entrata in

vigore per tale Stato.

Infatti l’adesione dell’OMC comporta il pieno adattamento degli ordinamenti statali agli

obblighi del GATT e degli altri accordi annessi benché siano fatti salvi alcuni Grandfather

rights di cui al punto 3 del GATT 1994.

B) Le norme concernenti la struttura organizzativa del GATT del 1947.

Questa reclusione è dovuta al fatto che il ruolo istituzionale del GATT è stato incorporato

dall’OMC.

Le norme coinvolte sono quelle originariamente incluse nell’Accordo generale sia quelle

contenute nelle successive risolutive di carattere organizzativo.

Questo tipo di norme però non è stato espressamente soppresso: le disposizioni riguardanti

l’Accordo generale che definiscono le funzioni delle parti contraenti sono adesso interpretate

ai sensi del punto 2, lett. B) del GATT 1994, come riferitesi alla Conferenza dei ministri

dell’OMC oppure nei casi in cui la dizione Parti Contraenti si è voluto intendere il GATT nel suo

complesso alla stessa OMC come Organizzazione.

Il fatto che il GATT 1994 abbia perso la dimensione di un accordo posto alla base di

un’organizzazione internazionale per ritornare ad essere un mero accordo di diritto

sostanziale, è la principale differenza rispetto al GATT 1947. Questa differenza ha riflessi

anche sul piano terminologico.

Infatti, la sigla GATT se riferita all’ordinamento giuridico del commercio internazionale

assume tre significati diversi:

1. L’accordo stipulato nel 1947 in quanto tale

2. Il sistema normativo sviluppatesi gradualmente sulla base dell’Accordo Istitutivo

grazie all’azione delle Parti Contraenti

3. L’Organizzazione preposta alla gestione di tale sistema

rispetto all’ordinamento giuridico attuale la sigla GATT può essere intesa in senso

strettamente equivalente all’espressione “Accordo Generale del 1994”.

Rispetto alla disciplina del GATT 1947 sono previste alcune aggiunte ed in particolare le sei

intese concernenti l’interpretazione degli artt. del GATT 1994.

Il GATT 1994 va coordinato con altri 13 Accordi sugli scambi di merci che ne interpretano o

ne integrano la normativa a titolo di lex specialis.

Mentre il GATT fornisce le regole di base ogni accordo dell’allegato 1° provvede a disciplinare

in maniera più dettagliata alcuni settori commerciali.

In caso di conflitto tra GATT 1994 e un accordo dell’Allegato prevarrà la disposizione

dell’accordo in virtù del principio diritto speciale prevale su quello generale.

Questa regola è stata specificata meglio nella prassi:

a. si è escluso che la prevalenza della lex specialis comporti la disapplicazione del GATT

1994 e quindi la possibilità di invocare e di interpretare un accordo sulle merci in

contrasto con il GATT, richiedendosi invece un coordinamento tra le relative

disposizioni;

si è meglio definita l’espressione conflitto tra norme respingendosi una nozione

b. restrittiva, limitata alle ipotesi di collisione tra obblighi diversi e inconciliabili a favore

di un concetto più estensivo secondo il quale un conflitto si determina anche quando

rispetto ad una determinata fattispecie una norma consente ciò che un’altra norma

vieta .(esempio pag. 91).

Un problema di coordinamento normativo non si pone solo per il GATT 1994 e gli altri accordi

sugli scambi di merci ma anche in alte tre ipotesi:

1. il rapporto tra l’Accordo OMC e ciascuno degli Accordi commerciali multilaterali. Tale

rapporto è regolato dal principio della prevalenza del primo sui secondi in

considerazione del fatto che l’Accordo istitutivo costituisce il nucleo centrale

dell’intero sistema commerciale multilaterale e che in esso vengono definiti i principi

fondamentale relativi al funzionamento dell’Organizzazione;

2. il rapporto tra GATT 1994, GATS e TRIPs e tra i diversi Accordi dell’allegato 1° sugli

scambi di merci. La prassi è orientata verso la possibilità di un’applicazione contestuale

dei diversi accordi in questione.

Per quanto riguarda il contenuto gli Accordi sugli Scambi di Merci possono essere distinti a

seconda che si occupino di alcune forme di barriere non tariffarie:

1. allo scambio di merci in generale: sono gli accordi più numerosi e comprendono sia i

vecchi “Codici” del GATT 1947 in visione riveduta e alcuni accordi stipulati ex novo in

materie non regolate dal GATT 1947;

2. allo scambio di merci in specifici settori merceologici: mirano ad integrare nel quadro

giuridico multilaterale dello scambio di merci alcuni settori che ne erano

precedentemente esclusi ( tessili, abbigliamento, agricoltura).

II LA NORMATIVA DEL GATT

Il GATT 1994 costituisce la base normativa principale per il settore merci e per l’intero

sistema del commercio mondiale.

Una volta che si decide di applicare una prospettiva classificatoria di carattere prettamente

giuridico sorgono dei problemi per distinguere all’interno del GATT tra obbiettivi del GATT

1994, principi, standard e disposizioni normative specifiche.

Questo tipo di classificazione può essere definita verticale in quanto è relativa al diverso

grado di generalità delle norme senza considerarne il contenuto specifico.

Possiamo dunque sostenere che:

obiettivi : sono programmi generali di azione dell’intero sistema o direttrici e finalità

a. che ne caratterizzano e/o condizionano il funzionamento. Possono essere inseriti in

questa categoria gli Obiettivi previsti nel Preambolo dell'Accordo dell'OMC attinenti

allo sviluppo sostenibili alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo e alla

conclusione degli accordi finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli

altri ostacoli agli scambi

principi : costituiscono quei parametri normativi che esprimono i valori essenziali del

b. sistema in causa e informano di se il modo di funzionare complessivo del medesimo o la

regolamentazione concreta di alcuni suoi determinati settori specifici. Hanno

contenuto generalissimo e quindi possono regolare ogni singola fattispecie

standards : generalmente la dottrina li identifica con le regole basilari dotate di un

c. contenuto prescrittivo specifico tipizzato o standardizzato che le avvicina ai principi e

Un esempio è la clausola della

le rende funzionale alla concretizzazione degli stessi.

nazione Più favorita. L’espressione standards viene utilizzata anche per indicare quella

categoria di regole strettamente tecniche che vengono assunte dal GATT e dagli

Accordi allegati per fissare i parametri più strettamente operativi e materiali dai

comportamenti che gli stati devono seguire.

disposizioni o norme giuridiche specifiche : sono tutte quelle destinate a predisporre la

d. concreta regolamentazione delle fattispecie volta per volta in causa. Possono essere

ricondotte a questa categoria le disposizioni che prevedono delle clausole di eccezione.

Queste si limitano a regolare delle situazioni speciali rispetto a quelle contemplate

delle regole generali e servono a ricostruire la regolamentazione complessiva

predisposta dal sistema delle singole fattispecie di volta in volta rilevanti.

Dal punto di vista del contenuto si può effettuare una classificazione orizzontale a seconda

del tipo o del modello di comportamento prescritto.

Possono essere individuati 5 modelli normativi differenti:

modello1:vi appartengono le norme che sottopongono gli scambi di merci al fondamentale

1. obbligo del pari trattamento delle merci o divieto di discriminazione. All’interno di questa

categoria possono distinguersi altre due categorie:

1.1 pari trattamento esterno: il pari trattamento è richiesto agli Stati nei confronti di

diverse merci tutte straniere

1.2 pari trattamento interno: il pari trattamento è richiesto agli Stati nei confronti di

merci nazionali contrapposte a quelle straniere

modello2: vi appartengono le norme che assicurano la reciprocità degli obblighi contratti

2. dagli stati e dei corrispondenti diritti e vantaggi commerciali

modello3: riguarda l’eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari allo scambio di

3. merci

modello4: riguarda le norme il cui tratto distintivo comune è riferito al fatto di concedere

4. agli Stati facoltà di reagire contro misura commerciali altrui lesive dei proprio interessi o

diritti

5. modello5: si riferisce ad una categoria di norme alquanto eterogenee che comportano degli

impegni di carattere strumentale e accessorio rispetto all’attuazione delle norme

direttamente concernenti lo scambio di merci.

III OBIETTIVI

Gli obiettivi perseguiti dalla normativa degli scambi internazionali di merci sono formalmente

identici a quelli formulati nel Preambolo dell'Accordo per l’originario ordinamento giuridico del

GATT .

Nel Preambolo dell'Accordo generale i Governi delle parti contraenti dichiarano di voler

tendere nelle loro relazioni commerciali “ad innalzare il livello di vita, ad assicurare il pieno

impiego e un tasso elevato e sempre crescente del reddito reale e della domanda effettiva, a

sviluppare la piena utilizzazione delle risorse mondiali e ad espandere la produzione e lo

scambio dei prodotti (punto 2)”e questo attraverso “la conclusione di accordi finalizzati alla

riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi sulla base di

reciprocità e di mutui vantaggi, e all’eliminazione del trattamento discriminatorio nel

commercio internazionale (punto 3).

Si configurano dunque 3 diverse categorie di obiettivi:

obiettivi di economia interna : innalzare il livello di vita, assicurare il pieno

1. impiego e un tasso elevato e sempre crescente del reddito reale e della

domanda effettiva, aumentare la produzione;

obiettivi di economia internazionale : sviluppare la piena utilizzazione delle

2. risorse mondiali e ad espandere la produzione e lo scambio dei prodotti;

obiettivi strumentali rispetto agli obiettivi di cui al punto 1 e 2: conclusione di

3. accordi finalizzati alla riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri

ostacoli agli scambi sulla base di reciprocità e di mutui vantaggi, e

all’eliminazione del trattamento discriminatorio nel commercio internazionale.

Tutti questi obiettivi sono perfettamente inquadrati nell’ottica neoliberista che ispirava le

istituzioni sorte a Bretton Woods nel dopoguerra.

Tuttavia è evidente la ristrettezza delle finalità perseguite dal GATT rispetto a quella della

Carta Dell’Avana (vedi foglietto).

Questa all’art.1 subordinava gli obiettivi di natura economica al fine del mantenimento della

pace internazionale attraverso condizioni di stabilità e benessere e si riallacciava dunque alle

finalità enunciate dalla Carta dell’ONU in materia economica e sociale.

La carta fissava per l’Organizzazione mondiale del commercio 6 obiettivi principali:

1. crescita dell’economia mondiale in tutte le sue variabili(livelli di redditi e domanda

effettiva, produzioni, consumi, scambio di beni);

2. assistenza allo sviluppo;

3. accesso ai mercati e possibilità di produzione in condizione di eguaglianza per tutti gli

Stati:

4. rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie al commercio e dei trattamenti

commerciali discriminatori;

5. eliminazione delle misure restrittive del commercio mondiale sulla base del

miglioramento delle opportunità commerciali e di sviluppo;

6. agevolazione della soluzione dei problemi economici internazionali attraverso la

consultazione e la cooperazione tra gli Stati.

L’Accordo Generale del 1947 estrapolava dalla carta esclusivamente gli obiettivi di stampo

liberista.

Limitata è la definizione degli obiettivi dell’intero sistema realizzato dal Preambolo

dell'Accordo dell'OMC.

Riproduce quasi fedelmente il testo del Preambolo del GATT ma senza far riferimento alla

“piena utilizzazione delle risorse mondiali” cui è subentrato il fine di “un impiego ottimale delle

risorse mondiali, conformemente all’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e

preservare l’ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera

compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi , derivanti dai diversi livelli di

sviluppo economico”.

Con questa formulazione si vuole porre fine allo sfruttamento indiscriminato delle risorse

naturali che fino a questo momento poggiava sulla convinzione della loro illimitatezza nel

tempo. Si vuole favorire uno sfruttamento razionale delle risorse.

Tuttavia sorgono problemi dinnanzi a livelli di sviluppo differenti: i paesi in via di sviluppo

infatti sono penalizzati dai maggiori vincoli dal modello di sviluppo razionale dopo che i paesi

industrializzati hanno sfruttato l’ambiente e le risorse in maniera intensiva.

Proprio per questo il Preambolo dell'Accordo dell'OMC aggiunge il riconoscimento che occorre

adoperarsi perché i Paesi in via di sviluppo “si assicurino una quota della crescita del

commercio internazionale proporzionale alle necessità dello sviluppo economico”.

IV LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE Più FAVORITA

Tra i principi materiali di portata generale cui si ispira il sistema delle merci un ruolo

fondamentale è occupato dalla principio della non discriminazione o del pari trattamento.

Esso è posto sia nel Preambolo dell'Accordo dell'OMC che in quello del GATT in diretta

correlazione con la realizzazione degli obiettivi fondamentale del sistema del commercio

internazionale. Inoltre la non discriminazione costituisce una emanazione del principio di

eguaglianza e di pari trattamento degli Stati nei trattati.

Il principio in questione non forma però oggetto di una specifica normativa nel GATT. Trova

invece attuazione nella fondamentale clausola della nazione più favorita prevista dall’art. I e

dalla regola del trattamento nazionale dell’art. III e in varie disposizioni dell’Accordo

Generale e di altri accordi dell’OMC.

La clausola della nazione più favorita (Most Favored Nation Clause) è stata definita il perno

del GATT, a sottolineare il ruolo strategico della medesima nel sistema del commercio

internazionale.

Questa clausola non nasce con il GATT.

Le sue origini sono molto remote e risalgono al Medioevo, in relazione ai rapporti commerciali

tra i Comuni e le Signorie o tra le repubbliche marinare e i Paesi mediterranei. La sua

diffusione è divenuta sempre più vasta fino a costituire, dalla fine del XVIII secolo, una sorta

di clausola di stile, una regola standard.

L’importanza acquisita dalla clausola della nazione più favorita nelle moderne relazioni tra gli

Stati ha indotto la Commissione del diritto internazionale ad elaborare un progetto di

convenzione dedicato alla materia. Questo progetto è stato messo a punto nel 1978 ma è

tuttora non in vigore.

In termini generali il trattamento della clausola della nazione più favorita consiste nel

trattamento accordato dallo stato che lo concede allo Stato che ne trae benefici non meno

favorevoli del trattamento conferito dallo stato concedente ad uno Stato terzo.

p.e. nell’applicare la clausola della nazione più favorita lo Stato A (concedente) si impegna ad

estendere allo Stato B (beneficiario) tutti i vantaggi concessi allo Stato C (Stato terzo o

nazione più favorita) nel settore considerato. Lo Stato beneficiario viene così a godere nei

confronti dello Stato concedente del diritto ad un trattamento privilegiato o comu

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Picone Paolo.
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