Capitolo III
La normativa di base del sistema degli scambi di merci
Gli accordi multilaterali sugli scambi di merci
Tutti i documenti inclusi nella Parte II dell'atto finale, (fatta eccezione per l'accordo istitutivo dell'OMC, l'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'allegato 2 e il meccanismo di revisione delle politiche commerciali dell'allegato 3) contengono le regole di condotta materiale che gli Stati devono osservare nelle relazioni commerciali.
Il sistema normativo è articolato in altri subsistemi in base ai diversi settori disciplinati:
- Sistema merci: formato da accordi dell'allegato 1a e gli accordi plurilaterali dell'allegato 4
- Sistema servizi: formato dall'Accordo GATS
- Sistema della proprietà intellettuale: formato dall'Accordo TRIPS
L'Allegato 1A è molto vasto e comprende il principale degli Accordi multilaterali sugli scambi di merci e cioè l'Accordo sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 [GATT 1994]. Il GATT, anche se distinto dal GATT 1947, è largamente riproduttivo di quest'ultimo. Il GATT 1994 è infatti considerato un Accordo contenitore, in quanto comprende:
- Il GATT del 1947 (escluso il protocollo di applicazione provvisoria e quindi la clausola del Grandfather) come successivamente modificata ed emendato in virtù dei principi dell'OMC;
- Le disposizioni degli atti giuridici entrati in vigore contestualmente al GATT 1947:
- I protocolli e le certificazioni attinenti alle concessioni tariffarie
- I protocolli di adesione (depurati dalla clausola del grandfather)
- Le decisioni di deroga ai sensi dall'art. XXV in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'OMC
- Le altre decisioni delle parti contraenti.
- 6 intese riguardanti le interpretazioni degli artt. del GATT 1994:
- Art. IMPORTAZIONE par. 1 lett. b
- Art. XVII
- Art. XII e XVIII B
- Art. XXIV
- Art. XXV par. 5
- Art. IX dell'Accordo istitutivo dell'OMC (deroghe al GATT 1994)
- Art. XXVIII
Esclusioni dal GATT 1947
Quindi i GATT 1947 oltre ad essere incorporato nel GATT 1994 ne costituisce l'ossatura normativa fondamentale. Tuttavia alcune parti del GATT 1947 sono escluse:
- Esclusione del Protocollo di Applicazione Provvisoria del 1947: questa esclusione ha coinvolto le Clausole del Grandfather. Queste clausole riguardano la facoltà concessa ad ogni Stato di mantenere la legislazione interna contrastante il GATT e antecedente all'entrata in vigore per tale Stato. Infatti l'adesione dell'OMC comporta il pieno adattamento degli ordinamenti statali agli obblighi del GATT e degli altri accordi annessi benché siano fatti salvi alcuni Grandfather rights di cui al punto 3 del GATT 1994.
- Le norme concernenti la struttura organizzativa del GATT del 1947: questa reclusione è dovuta al fatto che il ruolo istituzionale del GATT è stato incorporato dall'OMC. Le norme coinvolte sono quelle originariamente incluse nell'Accordo generale sia quelle contenute nelle successive risolutive di carattere organizzativo. Questo tipo di norme però non è stato espressamente soppresso: le disposizioni riguardanti l'Accordo generale che definiscono le funzioni delle parti contraenti sono adesso interpretate ai sensi del punto 2, lett. B) del GATT 1994, come riferite alla Conferenza dei ministri dell'OMC oppure nei casi in cui la dizione Parti Contraenti si è voluto intendere il GATT nel suo complesso alla stessa OMC come Organizzazione.
Il fatto che il GATT 1994 abbia perso la dimensione di un accordo posto alla base di un'organizzazione internazionale per ritornare ad essere un mero accordo di diritto sostanziale, è la principale differenza rispetto al GATT 1947. Questa differenza ha riflessi anche sul piano terminologico. Infatti, la sigla GATT se riferita all'ordinamento giuridico del commercio internazionale assume tre significati diversi:
- L'accordo stipulato nel 1947 in quanto tale
- Il sistema normativo sviluppatosi gradualmente sulla base dell'Accordo Istitutivo grazie all'azione delle Parti Contraenti
- L'Organizzazione preposta alla gestione di tale sistema
Rispetto all'ordinamento giuridico attuale la sigla GATT può essere intesa in senso strettamente equivalente all'espressione "Accordo Generale del 1994".
Coordinamento e conflitti normativi
Rispetto alla disciplina del GATT 1947 sono previste alcune aggiunte ed in particolare le sei intese concernenti l'interpretazione degli artt. del GATT 1994. Il GATT 1994 va coordinato con altri 13 Accordi sugli scambi di merci che ne interpretano o ne integrano la normativa a titolo di lex specialis. Mentre il GATT fornisce le regole di base, ogni accordo dell'allegato 1° provvede a disciplinare in maniera più dettagliata alcuni settori commerciali. In caso di conflitto tra GATT 1994 e un accordo dell'Allegato prevarrà la disposizione dell'accordo in virtù del principio diritto speciale prevale su quello generale. Questa regola è stata specificata meglio nella prassi:
- Si è escluso che la prevalenza della lex specialis comporti la disapplicazione del GATT 1994 e quindi la possibilità di invocare e di interpretare un accordo sulle merci in contrasto con il GATT, richiedendosi invece un coordinamento tra le relative disposizioni;
- Si è meglio definita l'espressione conflitto tra norme respingendosi una nozione restrittiva, limitata alle ipotesi di collisione tra obblighi diversi e inconciliabili a favore di un concetto più estensivo secondo il quale un conflitto si determina anche quando rispetto ad una determinata fattispecie una norma consente ciò che un'altra norma vieta.
Problemi di coordinamento normativo
Un problema di coordinamento normativo non si pone solo per il GATT 1994 e gli altri accordi sugli scambi di merci ma anche in altre tre ipotesi:
- Il rapporto tra l'Accordo OMC e ciascuno degli Accordi commerciali multilaterali. Tale rapporto è regolato dal principio della prevalenza del primo sui secondi in considerazione del fatto che l'Accordo istitutivo costituisce il nucleo centrale dell'intero sistema commerciale multilaterale e che in esso vengono definiti i principi fondamentali relativi al funzionamento dell'Organizzazione;
- Il rapporto tra GATT 1994, GATS e TRIPs e tra i diversi Accordi dell'allegato 1° sugli scambi di merci. La prassi è orientata verso la possibilità di un'applicazione contestuale dei diversi accordi in questione.
Contenuto degli accordi sugli scambi di merci
Per quanto riguarda il contenuto, gli Accordi sugli Scambi di Merci possono essere distinti a seconda che si occupino di alcune forme di barriere non tariffarie:
- Allo scambio di merci in generale: sono gli accordi più numerosi e comprendono sia i vecchi "Codici" del GATT 1947 in visione riveduta e alcuni accordi stipulati ex novo in materie non regolate dal GATT 1947;
- Allo scambio di merci in specifici settori merceologici: mirano ad integrare nel quadro giuridico multilaterale dello scambio di merci alcuni settori che ne erano precedentemente esclusi (tessili, abbigliamento, agricoltura).
La normativa del GATT
Il GATT 1994 costituisce la base normativa principale per il settore merci e per l'intero sistema del commercio mondiale. Una volta che si decide di applicare una prospettiva classificatoria di carattere prettamente giuridico sorgono dei problemi per distinguere all'interno del GATT tra obbiettivi del GATT 1994, principi, standard e disposizioni normative specifiche. Questo tipo di classificazione può essere definita verticale in quanto è relativa al diverso grado di generalità delle norme senza considerarne il contenuto specifico. Possiamo dunque sostenere che:
- Obiettivi: sono programmi generali di azione dell'intero sistema o direttrici e finalità che ne caratterizzano e/o condizionano il funzionamento. Possono essere inseriti in questa categoria gli Obiettivi previsti nel Preambolo dell'Accordo dell'OMC attinenti allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo e alla conclusione degli accordi finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi;
- Principi: costituiscono quei parametri normativi che esprimono i valori essenziali del sistema in causa e informano di sé il modo di funzionare complessivo del medesimo o la regolamentazione concreta di alcuni suoi determinati settori specifici. Hanno contenuto generalissimo e quindi possono regolare ogni singola fattispecie;
- Standards: generalmente la dottrina li identifica con le regole basilari dotate di un contenuto prescrittivo specifico tipizzato o standardizzato che le avvicina ai principi e le rende funzionale alla concretizzazione degli stessi. Un esempio è la clausola della nazione Più favorita. L'espressione standards viene utilizzata anche per indicare quella categoria di regole strettamente tecniche che vengono assunte dal GATT e dagli Accordi allegati per fissare i parametri più strettamente operativi e materiali dai comportamenti che gli stati devono seguire;
- Disposizioni o norme giuridiche specifiche: sono tutte quelle destinate a predisporre la concreta regolamentazione delle fattispecie volta per volta in causa. Possono essere ricondotte a questa categoria le disposizioni che prevedono delle clausole di eccezione. Queste si limitano a regolare delle situazioni speciali rispetto a quelle contemplate dalle regole generali e servono a ricostruire la regolamentazione complessiva predisposta dal sistema delle singole fattispecie di volta in volta rilevanti.
Classificazione orizzontale
Dal punto di vista del contenuto si può effettuare una classificazione orizzontale a seconda del tipo o del modello di comportamento prescritto. Possono essere individuati 5 modelli normativi differenti:
- Modello 1: Vi appartengono le norme che sottopongono gli scambi di merci al fondamentale obbligo del pari trattamento delle merci o divieto di discriminazione. All'interno di questa categoria possono distinguersi altre due categorie:
- Pari trattamento esterno: il pari trattamento è richiesto agli Stati nei confronti di diverse merci tutte straniere.
- Pari trattamento interno: il pari trattamento è richiesto agli Stati nei confronti di merci nazionali contrapposte a quelle straniere.
- Modello 2: Vi appartengono le norme che assicurano la reciprocità degli obblighi contratti dagli stati e dei corrispondenti diritti e vantaggi commerciali.
- Modello 3: Riguarda l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari allo scambio di merci.
- Modello 4: Riguarda le norme il cui tratto distintivo comune è riferito al fatto di concedere agli Stati facoltà di reagire contro misura commerciali altrui lesive dei propri interessi o diritti.
- Modello 5: Si riferisce ad una categoria di norme alquanto eterogenee che comportano degli impegni di carattere strumentale e accessorio rispetto all'attuazione delle norme direttamente concernenti lo scambio di merci.
Obiettivi
Gli obiettivi perseguiti dalla normativa degli scambi internazionali di merci sono formalmente identici a quelli formulati nel Preambolo dell'Accordo per l'originario ordinamento giuridico del GATT. Nel Preambolo dell'Accordo generale i Governi delle parti contraenti dichiarano di voler tendere nelle loro relazioni commerciali “ad innalzare il livello di vita, ad assicurare il pieno impiego e un tasso elevato e sempre crescente del reddito reale e della domanda effettiva, a sviluppare la piena utilizzazione delle risorse mondiali e ad espandere la produzione e lo scambio dei prodotti (punto 2)” e questo attraverso “la conclusione di accordi finalizzati alla riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi sulla base di reciprocità e di mutui vantaggi, e all'eliminazione del trattamento discriminatorio nel commercio internazionale (punto 3). Si configurano dunque 3 diverse categorie di obiettivi:
- Obiettivi di economia interna: Innalzare il livello di vita, assicurare il pieno impiego e un tasso elevato e sempre crescente del reddito reale e della domanda effettiva, aumentare la produzione;
- Obiettivi di economia internazionale: Sviluppare la piena utilizzazione delle risorse mondiali e ad espandere la produzione e lo scambio dei prodotti;
- Obiettivi strumentali rispetto agli obiettivi di cui al punto 1 e 2: Conclusione di accordi finalizzati alla riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi sulla base di reciprocità e di mutui vantaggi, e all'eliminazione del trattamento discriminatorio nel commercio internazionale.
Tutti questi obiettivi sono perfettamente inquadrati nell'ottica neoliberista che ispirava le istituzioni sorte a Bretton Woods nel dopoguerra. Tuttavia è evidente la ristrettezza delle finalità perseguite dal GATT rispetto a quella della Carta Dell'Avana (vedi foglietto). Questa all'art.1 subordinava gli obiettivi di natura economica al fine del mantenimento della pace internazionale attraverso condizioni di stabilità e benessere e si riallacciava dunque alle finalità enunciate dalla Carta dell'ONU in materia economica e sociale.
La carta fissava per l'Organizzazione mondiale del commercio 6 obiettivi principali:
- Crescita dell'economia mondiale in tutte le sue variabili (livelli di redditi e domanda effettiva, produzioni, consumi, scambio di beni);
- Assistenza allo sviluppo;
- Accesso ai mercati e possibilità di produzione in condizione di eguaglianza per tutti gli Stati:
- Rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie al commercio e dei trattamenti commerciali discriminatori;
- Eliminazione delle misure restrittive del commercio mondiale sulla base del miglioramento delle opportunità commerciali e di sviluppo;
- Agevolazione della soluzione dei problemi economici internazionali attraverso la consultazione e la cooperazione tra gli Stati.
L'Accordo Generale del 1947 estrapolava dalla carta esclusivamente gli obiettivi di stampo liberista. Limitata è la definizione degli obiettivi dell'intero sistema realizzato dal Preambolo dell'Accordo dell'OMC. Riproduce quasi fedelmente il testo del Preambolo del GATT ma senza far riferimento alla “piena utilizzazione delle risorse mondiali” cui è subentrato il fine di “un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico”. Con questa formulazione si vuole porre fine allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali che fino a questo momento poggiava sulla convinzione della loro illimitatezza nel tempo. Si vuole favorire uno sfruttamento razionale delle risorse. Tuttavia sorgono problemi dinnanzi a livelli di sviluppo differenti: i paesi in via di sviluppo infatti sono penalizzati dai maggiori vincoli dal modello di sviluppo razionale dopo che i paesi industrializzati hanno sfruttato l'ambiente e le risorse in maniera intensiva. Proprio per questo il Preambolo dell'Accordo dell'OMC aggiunge il riconoscimento che occorre adoperarsi perché i Paesi in via di sviluppo “si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità dello sviluppo economico”.
La clausola della nazione più favorita
Tra i principi materiali di portata generale cui si ispira il sistema delle merci un ruolo fondamentale è occupato dal principio della non discriminazione o del pari trattamento. Esso è posto sia nel Preambolo dell'Accordo dell'OMC che in quello del GATT in diretta correlazione con la realizzazione degli obiettivi fondamentali del sistema del commercio internazionale. Inoltre, la non discriminazione costituisce una emanazione del principio di eguaglianza e di pari trattamento degli Stati nei trattati. Il principio in questione non forma però oggetto di una specifica normativa nel GATT. Trova invece attuazione nella fondamentale clausola della nazione più favorita prevista dall'art. I e dalla regola del trattamento nazionale dell'art. III e in varie disposizioni dell'Accordo Generale e di altri accordi dell'OMC.
La clausola della nazione più favorita (Most Favored Nation Clause) è stata definita il perno del GATT, a sottolineare il ruolo strategico della medesima nel sistema del commercio internazionale. Questa clausola non nasce con il GATT. Le sue origini sono molto remote e risalgono al Medioevo, in relazione ai rapporti commerciali tra i Comuni e le Signorie o tra le repubbliche marinare e i Paesi mediterranei. La sua diffusione è divenuta sempre più vasta fino a costituire, dalla fine del XVIII secolo, una sorta di clausola di stile, una regola standard. L'importanza acquisita dalla clausola della nazione più favorita nelle moderne relazioni tra gli Stati ha indotto la Commissione del diritto internazionale ad elaborare un progetto di convenzione dedicato alla materia. Questo progetto è stato messo a punto nel 1978 ma è tuttora non in vigore.
In termini generali, il trattamento della clausola della nazione più favorita consiste nel trattamento accordato dallo stato che lo concede allo Stato che ne trae benefici non meno favorevoli del trattamento conferito dallo stato concedente ad uno Stato terzo. Ad esempio, nell'applicare la clausola della nazione più favorita lo Stato A (concedente) si impegna ad estendere allo Stato B (beneficiario) tutti i vantaggi concessi allo Stato C (Stato terzo o nazione più favorita) nel settore considerato. Lo Stato beneficiario viene così a godere nei confronti dello Stato concedente del diritto ad un trattamento privilegiato o comune.
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