CAPITOLO III
LA NORMATIVA DI BASE DEL SISTEMA DEGLI SCAMBI DI MERCI
I GLI ACCORDI MULTILATERALI SUGLI SCAMBI DI MERCI
Tutti i documenti inclusi nella Parte II dell’atto finale, (fatta eccezione per l’accordo
istitutivo dell’OMC, l’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’allegato 2 e il meccanismo
di revisione delle politiche commerciali dell’allegato 3) contengono le regole di condotta
materiale che gli Stati devono osservare nelle relazioni commerciali.
Il sistema normativo è articolato in altri subsistemi in base ai diversi settori disciplinati:
sistema merci: formato da accordi dell’allegato 1a e gli accordi plurilaterali
1. dell’allegato 4
sistema servizi: formato dall’Accordo GAT
2. s
sistema della proprietà intellettuale: formato dall’Accordo TRIP
3. s
l’Allegato 1A è molto vasto e comprende il principale degli Accordi multilaterali sugli scambi di
merci e cioè l’Accordo sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 [GATT 1994].
Il GATT anche se distinto dal GATT 1947 è largamente riproduttivo di quest’ultimo.
Il GATT 1994 è infatti considerato un Accordo contenitore, in quanto comprende:
il GATT del 1947 (escluso il protocollo di applicazione provvisoria e quindi la clausola
1. del Grandfather) come successivamente modificata ed emendato in virtù dei principi
dell’OMC;
le disposizioni degli atti giuridici entrati in vigore contestualmente al GATT 1947:
2. i protocolli e le certificazioni attinenti alle concessioni tariffarie
i protocolli di adesione (depurati dalla clausola del grandfather)
le decisioni di deroga ai sensi dall’art. XXV in vigore alla data dell’entrata in
vigore dell’OMC
le altre decisioni delle parti contraenti.
6 intese riguardanti le interpretazioni degli artt. del GATT 1994:
3. Art. IMPORTAZIONE par. 1 lett. b
Art. XVII
Art. XII e XVIII B
Art. XXIV
Art. XXV par. 5
Art. IX dell’Accordo istitutivo dell’OMC (deroghe al GATT 1994)
Art. XXVIII
Quindi i GATT 1947 oltre ad essere incorporato nel GATT 1994 ne costituisce l’ ossatura
normativa fondamentale.
Tuttavia alcune parti del GATT 1947 sono escluse:
A) Esclusione del Protocollo di Applicazione Provvisoria del 1947: questa esclusione ha
coinvolto le Clausole del Grandfather. Queste clausole riguardano la facoltà concessa ad ogni
Stato di mantenere la legislazione interna contrastante il GATT e antecedente all’entrata in
vigore per tale Stato.
Infatti l’adesione dell’OMC comporta il pieno adattamento degli ordinamenti statali agli
obblighi del GATT e degli altri accordi annessi benché siano fatti salvi alcuni Grandfather
rights di cui al punto 3 del GATT 1994.
B) Le norme concernenti la struttura organizzativa del GATT del 1947.
Questa reclusione è dovuta al fatto che il ruolo istituzionale del GATT è stato incorporato
dall’OMC.
Le norme coinvolte sono quelle originariamente incluse nell’Accordo generale sia quelle
contenute nelle successive risolutive di carattere organizzativo.
Questo tipo di norme però non è stato espressamente soppresso: le disposizioni riguardanti
l’Accordo generale che definiscono le funzioni delle parti contraenti sono adesso interpretate
ai sensi del punto 2, lett. B) del GATT 1994, come riferitesi alla Conferenza dei ministri
dell’OMC oppure nei casi in cui la dizione Parti Contraenti si è voluto intendere il GATT nel suo
complesso alla stessa OMC come Organizzazione.
Il fatto che il GATT 1994 abbia perso la dimensione di un accordo posto alla base di
un’organizzazione internazionale per ritornare ad essere un mero accordo di diritto
sostanziale, è la principale differenza rispetto al GATT 1947. Questa differenza ha riflessi
anche sul piano terminologico.
Infatti, la sigla GATT se riferita all’ordinamento giuridico del commercio internazionale
assume tre significati diversi:
1. L’accordo stipulato nel 1947 in quanto tale
2. Il sistema normativo sviluppatesi gradualmente sulla base dell’Accordo Istitutivo
grazie all’azione delle Parti Contraenti
3. L’Organizzazione preposta alla gestione di tale sistema
rispetto all’ordinamento giuridico attuale la sigla GATT può essere intesa in senso
strettamente equivalente all’espressione “Accordo Generale del 1994”.
Rispetto alla disciplina del GATT 1947 sono previste alcune aggiunte ed in particolare le sei
intese concernenti l’interpretazione degli artt. del GATT 1994.
Il GATT 1994 va coordinato con altri 13 Accordi sugli scambi di merci che ne interpretano o
ne integrano la normativa a titolo di lex specialis.
Mentre il GATT fornisce le regole di base ogni accordo dell’allegato 1° provvede a disciplinare
in maniera più dettagliata alcuni settori commerciali.
In caso di conflitto tra GATT 1994 e un accordo dell’Allegato prevarrà la disposizione
dell’accordo in virtù del principio diritto speciale prevale su quello generale.
Questa regola è stata specificata meglio nella prassi:
a. si è escluso che la prevalenza della lex specialis comporti la disapplicazione del GATT
1994 e quindi la possibilità di invocare e di interpretare un accordo sulle merci in
contrasto con il GATT, richiedendosi invece un coordinamento tra le relative
disposizioni;
si è meglio definita l’espressione conflitto tra norme respingendosi una nozione
b. restrittiva, limitata alle ipotesi di collisione tra obblighi diversi e inconciliabili a favore
di un concetto più estensivo secondo il quale un conflitto si determina anche quando
rispetto ad una determinata fattispecie una norma consente ciò che un’altra norma
vieta .(esempio pag. 91).
Un problema di coordinamento normativo non si pone solo per il GATT 1994 e gli altri accordi
sugli scambi di merci ma anche in alte tre ipotesi:
1. il rapporto tra l’Accordo OMC e ciascuno degli Accordi commerciali multilaterali. Tale
rapporto è regolato dal principio della prevalenza del primo sui secondi in
considerazione del fatto che l’Accordo istitutivo costituisce il nucleo centrale
dell’intero sistema commerciale multilaterale e che in esso vengono definiti i principi
fondamentale relativi al funzionamento dell’Organizzazione;
2. il rapporto tra GATT 1994, GATS e TRIPs e tra i diversi Accordi dell’allegato 1° sugli
scambi di merci. La prassi è orientata verso la possibilità di un’applicazione contestuale
dei diversi accordi in questione.
Per quanto riguarda il contenuto gli Accordi sugli Scambi di Merci possono essere distinti a
seconda che si occupino di alcune forme di barriere non tariffarie:
1. allo scambio di merci in generale: sono gli accordi più numerosi e comprendono sia i
vecchi “Codici” del GATT 1947 in visione riveduta e alcuni accordi stipulati ex novo in
materie non regolate dal GATT 1947;
2. allo scambio di merci in specifici settori merceologici: mirano ad integrare nel quadro
giuridico multilaterale dello scambio di merci alcuni settori che ne erano
precedentemente esclusi ( tessili, abbigliamento, agricoltura).
II LA NORMATIVA DEL GATT
Il GATT 1994 costituisce la base normativa principale per il settore merci e per l’intero
sistema del commercio mondiale.
Una volta che si decide di applicare una prospettiva classificatoria di carattere prettamente
giuridico sorgono dei problemi per distinguere all’interno del GATT tra obbiettivi del GATT
1994, principi, standard e disposizioni normative specifiche.
Questo tipo di classificazione può essere definita verticale in quanto è relativa al diverso
grado di generalità delle norme senza considerarne il contenuto specifico.
Possiamo dunque sostenere che:
obiettivi : sono programmi generali di azione dell’intero sistema o direttrici e finalità
a. che ne caratterizzano e/o condizionano il funzionamento. Possono essere inseriti in
questa categoria gli Obiettivi previsti nel Preambolo dell'Accordo dell'OMC attinenti
allo sviluppo sostenibili alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo e alla
conclusione degli accordi finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli
altri ostacoli agli scambi
principi : costituiscono quei parametri normativi che esprimono i valori essenziali del
b. sistema in causa e informano di se il modo di funzionare complessivo del medesimo o la
regolamentazione concreta di alcuni suoi determinati settori specifici. Hanno
contenuto generalissimo e quindi possono regolare ogni singola fattispecie
standards : generalmente la dottrina li identifica con le regole basilari dotate di un
c. contenuto prescrittivo specifico tipizzato o standardizzato che le avvicina ai principi e
Un esempio è la clausola della
le rende funzionale alla concretizzazione degli stessi.
nazione Più favorita. L’espressione standards viene utilizzata anche per indicare quella
categoria di regole strettamente tecniche che vengono assunte dal GATT e dagli
Accordi allegati per fissare i parametri più strettamente operativi e materiali dai
comportamenti che gli stati devono seguire.
disposizioni o norme giuridiche specifiche : sono tutte quelle destinate a predisporre la
d. concreta regolamentazione delle fattispecie volta per volta in causa. Possono essere
ricondotte a questa categoria le disposizioni che prevedono delle clausole di eccezione.
Queste si limitano a regolare delle situazioni speciali rispetto a quelle contemplate
delle regole generali e servono a ricostruire la regolamentazione complessiva
predisposta dal sistema delle singole fattispecie di volta in volta rilevanti.
Dal punto di vista del contenuto si può effettuare una classificazione orizzontale a seconda
del tipo o del modello di comportamento prescritto.
Possono essere individuati 5 modelli normativi differenti:
modello1:vi appartengono le norme che sottopongono gli scambi di merci al fondamentale
1. obbligo del pari trattamento delle merci o divieto di discriminazione. All’interno di questa
categoria possono distinguersi altre due categorie:
1.1 pari trattamento esterno: il pari trattamento è richiesto agli Stati nei confronti di
diverse merci tutte straniere
1.2 pari trattamento interno: il pari trattamento è richiesto agli Stati nei confronti di
merci nazionali contrapposte a quelle straniere
modello2: vi appartengono le norme che assicurano la reciprocità degli obblighi contratti
2. dagli stati e dei corrispondenti diritti e vantaggi commerciali
modello3: riguarda l’eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari allo scambio di
3. merci
modello4: riguarda le norme il cui tratto distintivo comune è riferito al fatto di concedere
4. agli Stati facoltà di reagire contro misura commerciali altrui lesive dei proprio interessi o
diritti
5. modello5: si riferisce ad una categoria di norme alquanto eterogenee che comportano degli
impegni di carattere strumentale e accessorio rispetto all’attuazione delle norme
direttamente concernenti lo scambio di merci.
III OBIETTIVI
Gli obiettivi perseguiti dalla normativa degli scambi internazionali di merci sono formalmente
identici a quelli formulati nel Preambolo dell'Accordo per l’originario ordinamento giuridico del
GATT .
Nel Preambolo dell'Accordo generale i Governi delle parti contraenti dichiarano di voler
tendere nelle loro relazioni commerciali “ad innalzare il livello di vita, ad assicurare il pieno
impiego e un tasso elevato e sempre crescente del reddito reale e della domanda effettiva, a
sviluppare la piena utilizzazione delle risorse mondiali e ad espandere la produzione e lo
scambio dei prodotti (punto 2)”e questo attraverso “la conclusione di accordi finalizzati alla
riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi sulla base di
reciprocità e di mutui vantaggi, e all’eliminazione del trattamento discriminatorio nel
commercio internazionale (punto 3).
Si configurano dunque 3 diverse categorie di obiettivi:
obiettivi di economia interna : innalzare il livello di vita, assicurare il pieno
1. impiego e un tasso elevato e sempre crescente del reddito reale e della
domanda effettiva, aumentare la produzione;
obiettivi di economia internazionale : sviluppare la piena utilizzazione delle
2. risorse mondiali e ad espandere la produzione e lo scambio dei prodotti;
obiettivi strumentali rispetto agli obiettivi di cui al punto 1 e 2: conclusione di
3. accordi finalizzati alla riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri
ostacoli agli scambi sulla base di reciprocità e di mutui vantaggi, e
all’eliminazione del trattamento discriminatorio nel commercio internazionale.
Tutti questi obiettivi sono perfettamente inquadrati nell’ottica neoliberista che ispirava le
istituzioni sorte a Bretton Woods nel dopoguerra.
Tuttavia è evidente la ristrettezza delle finalità perseguite dal GATT rispetto a quella della
Carta Dell’Avana (vedi foglietto).
Questa all’art.1 subordinava gli obiettivi di natura economica al fine del mantenimento della
pace internazionale attraverso condizioni di stabilità e benessere e si riallacciava dunque alle
finalità enunciate dalla Carta dell’ONU in materia economica e sociale.
La carta fissava per l’Organizzazione mondiale del commercio 6 obiettivi principali:
1. crescita dell’economia mondiale in tutte le sue variabili(livelli di redditi e domanda
effettiva, produzioni, consumi, scambio di beni);
2. assistenza allo sviluppo;
3. accesso ai mercati e possibilità di produzione in condizione di eguaglianza per tutti gli
Stati:
4. rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie al commercio e dei trattamenti
commerciali discriminatori;
5. eliminazione delle misure restrittive del commercio mondiale sulla base del
miglioramento delle opportunità commerciali e di sviluppo;
6. agevolazione della soluzione dei problemi economici internazionali attraverso la
consultazione e la cooperazione tra gli Stati.
L’Accordo Generale del 1947 estrapolava dalla carta esclusivamente gli obiettivi di stampo
liberista.
Limitata è la definizione degli obiettivi dell’intero sistema realizzato dal Preambolo
dell'Accordo dell'OMC.
Riproduce quasi fedelmente il testo del Preambolo del GATT ma senza far riferimento alla
“piena utilizzazione delle risorse mondiali” cui è subentrato il fine di “un impiego ottimale delle
risorse mondiali, conformemente all’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e
preservare l’ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera
compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi , derivanti dai diversi livelli di
sviluppo economico”.
Con questa formulazione si vuole porre fine allo sfruttamento indiscriminato delle risorse
naturali che fino a questo momento poggiava sulla convinzione della loro illimitatezza nel
tempo. Si vuole favorire uno sfruttamento razionale delle risorse.
Tuttavia sorgono problemi dinnanzi a livelli di sviluppo differenti: i paesi in via di sviluppo
infatti sono penalizzati dai maggiori vincoli dal modello di sviluppo razionale dopo che i paesi
industrializzati hanno sfruttato l’ambiente e le risorse in maniera intensiva.
Proprio per questo il Preambolo dell'Accordo dell'OMC aggiunge il riconoscimento che occorre
adoperarsi perché i Paesi in via di sviluppo “si assicurino una quota della crescita del
commercio internazionale proporzionale alle necessità dello sviluppo economico”.
IV LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE Più FAVORITA
Tra i principi materiali di portata generale cui si ispira il sistema delle merci un ruolo
fondamentale è occupato dalla principio della non discriminazione o del pari trattamento.
Esso è posto sia nel Preambolo dell'Accordo dell'OMC che in quello del GATT in diretta
correlazione con la realizzazione degli obiettivi fondamentale del sistema del commercio
internazionale. Inoltre la non discriminazione costituisce una emanazione del principio di
eguaglianza e di pari trattamento degli Stati nei trattati.
Il principio in questione non forma però oggetto di una specifica normativa nel GATT. Trova
invece attuazione nella fondamentale clausola della nazione più favorita prevista dall’art. I e
dalla regola del trattamento nazionale dell’art. III e in varie disposizioni dell’Accordo
Generale e di altri accordi dell’OMC.
La clausola della nazione più favorita (Most Favored Nation Clause) è stata definita il perno
del GATT, a sottolineare il ruolo strategico della medesima nel sistema del commercio
internazionale.
Questa clausola non nasce con il GATT.
Le sue origini sono molto remote e risalgono al Medioevo, in relazione ai rapporti commerciali
tra i Comuni e le Signorie o tra le repubbliche marinare e i Paesi mediterranei. La sua
diffusione è divenuta sempre più vasta fino a costituire, dalla fine del XVIII secolo, una sorta
di clausola di stile, una regola standard.
L’importanza acquisita dalla clausola della nazione più favorita nelle moderne relazioni tra gli
Stati ha indotto la Commissione del diritto internazionale ad elaborare un progetto di
convenzione dedicato alla materia. Questo progetto è stato messo a punto nel 1978 ma è
tuttora non in vigore.
In termini generali il trattamento della clausola della nazione più favorita consiste nel
trattamento accordato dallo stato che lo concede allo Stato che ne trae benefici non meno
favorevoli del trattamento conferito dallo stato concedente ad uno Stato terzo.
p.e. nell’applicare la clausola della nazione più favorita lo Stato A (concedente) si impegna ad
estendere allo Stato B (beneficiario) tutti i vantaggi concessi allo Stato C (Stato terzo o
nazione più favorita) nel settore considerato. Lo Stato beneficiario viene così a godere nei
confronti dello Stato concedente del diritto ad un trattamento privilegiato o comu
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