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IV LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ FAVOREVOLATA
Tra i principi materiali di portata generale cui si ispira il sistema delle merci un ruolo fondamentale è occupato dalla principio della non discriminazione o del pari trattamento. Esso è posto sia nel Preambolo dell'Accordo dell'OMC che in quello del GATT in diretta correlazione con la realizzazione degli obiettivi fondamentale del sistema del commercio internazionale. Inoltre la non discriminazione costituisce una emanazione del principio di uguaglianza e di pari trattamento degli Stati nei trattati.
Il principio in questione non forma però oggetto di una specifica normativa nel GATT. Trova invece attuazione nella fondamentale clausola della nazione più favorita prevista dall'art. I e dalla regola del trattamento nazionale dell'art. III e in varie disposizioni dell'Accordo Generale e di altri accordi dell'OMC.
La clausola della nazione più favorita (Most Favored Nation Clause)
È stata definita il pernodel GATT, a sottolineare il ruolo strategico della medesima nel sistema del commercio internazionale. Questa clausola non nasce con il GATT. Le sue origini sono molto remote e risalgono al Medioevo, in relazione ai rapporti commerciali tra i Comuni e le Signorie o tra le repubbliche marinare e i Paesi mediterranei. La sua diffusione è divenuta sempre più vasta fino a costituire, dalla fine del XVIII secolo, una sorta di clausola di stile, una regola standard.
L’importanza acquisita dalla clausola della nazione più favorita nelle moderne relazioni tra gli Stati ha indotto la Commissione del diritto internazionale ad elaborare un progetto di convenzione dedicato alla materia. Questo progetto è stato messo a punto nel 1978 ma è tuttora non in vigore.
In termini generali il trattamento della clausola della nazione più favorita consiste nel trattamento accordato dallo stato che lo concede allo Stato che ne trae benefici.
non menofavorevoli del trattamento conferito dallo stato concedente ad uno Stato terzo.p.e. nell'applicare la clausola della nazione più favorita lo Stato A (concedente) si impegna adestendere allo Stato B (beneficiario) tutti i vantaggi concessi allo Stato C (Stato terzo onazione più favorita) nel settore considerato. Lo Stato beneficiario viene così a godere neiconfronti dello Stato concedente del diritto ad un trattamento privilegiato o comunque nonmeno favorevole del trattamento da questo ricevuto dallo Stato terzo.I motivi che possono portare ad accordare un siffatto trattamento sono molteplici.In genere si concede questa clausola:
- per motivi politici consistenti nella volontà dello Stato concedente di stabilirerapporti privilegiati con lo Stato beneficiario;
- per motivi di amicizia o di vicinanza geografica;
- per un precedente conflitto che si intende superare;
- per il fine economico di liberalizzare ed espandere i traffici economici.
1. clausola generale: quando riguarda il complesso delle relazioni intercorrenti tra Stati interessati nelle materie oggetto di un trattato.
Per quanto riguarda le modalità con cui si realizzano le estensione dei benefici della nazione più favorita si è assistito ad un passaggio da un obbligo di estensione allo Stato beneficiario del trattamento della nazione più favorita delle sole situazioni esistenti allo Status quo, all'estensione dei vantaggi già concessi e ad un obbligo comprendente anche ogni vantaggio attribuito allo Stato terzo pro futuro.
Si realizza dunque una sorta di "riadattamento automatico", e si elimina ogni rischio che si ricrei una situazione di discriminazione in un momento successivo in cui la clausola della nazione più favorita è stata accordata in seguito all'attribuzione di nuovi privilegi per lo Stato terzo.
Si stabilizza però solo la
parità di trattamento e non il contenuto del trattamento. Normalmente infatti, in assenza di un diverso accordo tra le parti, il meccanismo del riadattamento esclude l'incorporazione a titolo permanente dei vantaggi de quo da parte del Paese beneficiario. Gli effetti materiali della clausola della nazione più favorita hanno natura contingente e variabile: una volta venuti meno i privilegi accordati dallo Stato concedente agli Stati terzi anche i privilegi attribuiti allo Stato beneficiario vengono meno. Lo Stato beneficiario non gode dunque di diritti autonomi ma solo riflessi. Non deve però ritenersi che l'applicazione della clausola della nazione più favorita comporti una eccezione alla deroga di diritto internazionale per cui i trattati non possono incidere sugli obblighi e sui i diritti dei terzi, in questo caso i beneficiari della clausola. Infatti, i diritti riconosciuti allo Stato beneficiario, per quanto condizionati dai rapporti contrattuali.
intercorrenti tra Paese concedente e nazione più favorita, hanno il loro fondamento giuridico in un patto stipulato direttamente con il concedente. L'accordo tra concedente e nazione più favorita costituisce il contenuto materiale e la misura dei diritti in questione.
Un'altra distinzione importante si ha riguardo al funzionamento della clausola che può essere:
- condizionato: quando i vantaggi della clausola de quo si estendono al beneficiario solo
- se questo ultimo assicura a sua volta delle prestazioni equivalenti a quelle gia offerte dal terzo Stato per ottenere i vantaggi;
- incondizionato: quando i vantaggi riconosciuti dal concedente allo Stato terzo si estendono allo Stato beneficiario automaticamente e gratuitamente.
La clausola della nazione più favorita in forma condizionata è stata utilizzata soprattutto dagli USA, i quali finché avevano il loro mercato interno fortemente protetto, erano disposti a rimuovere le barriere commerciali.
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Il GATT conferisce alla clausola della nazione più favorita una forma ampia e avanzata.
L'art. I ("Trattamento generale della nazione più favorita") dispone al par. 1 che:
"Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte contraente a un prodotto originario da ogni altro Paese, o a esso destinato, saranno estesi, immediatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti similari, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o a esso destinati."
Ogni paese dell'OMC è obbligato a concedere a ciascun altro Membro lo stesso trattamento riservato in relazione allo scambio di merci a qualsiasi Paese terzo, anche quando quest'ultimo non sia membro dell'OMC.
La clausola è dunque:
reciproca: riguardo ai suoi beneficiari essendo oggetto di una mutua concessione
a. tra i Pesi aderenti dell'OMC
indeterminata
Per quel che riguarda i Paesi terzi presi in considerazione:
a. multilaterale
b. incondizionata: infatti l'espressione "immediatamente e senza condizioni"
c. significa che il trattamento concesso ad uno Stato si estende agli altri Stati membri in modo automatico e a titolo gratuito.
Anche il campo di applicazione previsto dall'art. I è molto ampio e tende a coincidere con tutte le materie disciplinate dal GATT e dagli altri accordi dell'OMC.
Per i successivi paragrafi dell'art. I la clausola riguarda:
- i dazi doganali
- le imposizioni di qualsiasi genere che colpiscono sia le importazioni che le esportazioni che sono percepite in occasione di importazioni o esportazioni
- i diritti concernenti i trasferimenti internazionali di valuta destinati al regolamento di importazioni ed esportazioni
- l'insieme delle regolamentazioni e modalità amministrative afferenti alle importazioni o alle esportazioni
- le imposte, dirette o indirette, sui
della nazione più favorita non sono incorporati