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EUROPEA DEL DIRITTO DELLE DI CAPITALI

Costituzione - Direttiva Pubblicità Legale

  • Prevista la forma pubblica per lo statuto e per costitutivo (art.11);
  • Cause di annullabilità e nullità sono limitate per tutela dei terzi (art.12).

Cause di nullità (lo Stato può adottarle tutte o solo alcune ma non altre):

  1. Mancanza o illiceità costitutivo;
  2. Illiceità e contrarietà pubblico della società;
  3. Mancanza costitutivo di: denominazione, conferimenti, capitale sociale;
  4. Inosservanza di regole nazionali circa il capitale minimo da versare;
  5. Incapacità di tutti i soci fondatori;
  6. Numero soci fondatori inferiore a due (in contrario a regole nazionali).

Le cause di nullità sono cause di scioglimento (non scioglie la società da obblighi precedentemente assunti) ai terzi.

L'opponibilità ai terzi

della nullità è concessa dalla pubblicazione nel registro imprese (art.13); la società può anche dimostrare che il terzo ne era a conoscenza anche in assenza di pubblicazione).

Direttiva costituzione S.P.A.

Per quanto riguarda lo statuto/atto costitutivo, oltre agli obblighi della direttiva di pubblicità legale, per la S.P.A., ci sono anche obblighi di contenuto (tipo e denominazione di società, oggetto sociale, importo esatto di capitale sottoscritto ed eventuali modifiche, durata della società, sede sociale, valore e numero di azioni sottoscritte, numero di azioni sottoscritte senza valore nominale, condizioni particolari di trasferimento azioni, forma di azioni [nominative o al portatore], importo capitale sottoscritto e versato alla costituzione, generalità delle persone della società, spese di costituzione).

Conferimenti➔• S.R.L. i legislatori nazionali hanno discrezione per materie di ammontare e modalità

diformazione; 11➔• (25.000€)S.P.A. capitale minimo costituito solo da elementi suscettibili di valutazioneeconomica.

Le azioni, emesse come corrispettivo dei conferimenti (al di sopra del 25% del valore nominale),devono essere liberate al momento della costituzione/autorizzazione ad operare.

I conferimenti non in denaro sono registrati in una relazione (soggetta a pubblicità legale) redattada esperti indipendenti scelti da autorità amministrativa che contiene la loro descrizione (art.10).

Gli stati membri possono decidere di non sottoporre a perizia i conferimenti diversi dal denaro (cheperò sono suscettibili di valutazione attendibile) nei seguenti casi:

  1. Quando il 90% del valore nominale o contabile delle azioni è emesso come corrispettivo di unconferimento non in denaro effettuato da una società che si impegna a garantire il pagamentodell’ammontare del valore nominale o contabile delle azioni costituendo riserve statutarie

nondistribuibili di pari importo;

2. Alla formazione di una nuova società tramite fusione/scissione, per cui è stata redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto;

3. Su decisione di organo amministrativo/direzione per conferimenti di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;

4. Su decisione di organo amministrativo/direzione per attività diverse da valori mobiliari, il cui valore equo sia ricavato da un esperto indipendente non più di 6 mesi prima del conferimento secondo i criteri stabiliti dallo SM;

5. Su decisione di organo amministrativo/direzione per attività diverse da valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario, il cui valore equo sia ricavato, dai conti obbligatori precedente, a condizioni che i conti siano sottoposti a revisione.

Per evitare che ci sia un disallineamento tra capitale sociale formale ed effettivo tramite manovre L'acquisizione dell'attivo tra soci e società.

Parte della società di elementi appartenenti ai soci, con un valore pari o superiore ad 1/10 del capitale sottoscritto, è soggetta a pubblicità, a verifica (dell'art.10) all'approvazione dell'assemblea.

Pubblicità legale - Direttiva pubblicità legale (prima direttiva)

Questa pubblicità mira a garantire pubblicità uniformi che assicurino trasparenza ed efficacia. La pubblicità mira a tutelare i terzi e i soci.

Due forme di pubblicità di atti e fatti sociali: l'opponibilità

  1. Iscrizione nel registro imprese (per garantire ai terzi di alcuni atti o fatti);
  2. Obbligo di riportare alcuni dati nella corrispondenza di società (per informare tutti).

1) ogni società iscritta deve avere un fascicolo presso il registro delle imprese e tutti possono chiederne una copia; oggetto di obbligazione in registro imprese sono: costitutivo e lo statuto - la nomina/ cessazione

e le generalità delle persone con potere di obbligare la società e rappresentarla in giudizio e di quelle persone che partecipano all'amministrazione, vigilanza e controllo - importo del capitale sottoscritto - documenti contabili di ciascun esercizio - trasferimento sede sociale - scioglimento società - sentenza dichiarante la nullità della società - nomina e generalità liquidatori - chiusura liquidazione e cancellazione dal registro; tali atti sono opponibili dalla società verso terzi quando sia avvenuta una corretta pubblicità o qualora in assenza si dimostri la conoscenza di terzi.

2) nella corrispondenza devono essere indicati tali dati: info necessarie per individuare il registro dove è iscritta la società, il tipo di società e la sede sociale; le società quotate devono indicare tali info anche nel sito web.

Pubblicità succursali - 11 Direttiva

• Succursali sedi secondarie prive di

personalità giuridica, ma con autonomia organizzativa nella gestione di asset e personale la società madre è responsabile dell’operato della succursale; Filiali società controllata con personalità giuridica diversa dalla controllante la società madre non è responsabile della filiale. Tutela soci: non si deve rendere troppo difficile il transfrontaliero di succursali. Tutela terzi: deve esserci trasparenza circa la presenza della succursale e della sua società madre. Pubblicità: Occorre distinguere tra: - Succursali di società soggette alla legislazione di SM (devono essere iscritte nel registro delle imprese dello Stato dove la succursale ha sede le seguenti info: indirizzo - attività - registro imprese dove è iscritta la società madre - denominazione e tipo di società madre e denominazione succursale - nomina, cessazione e

Generalità di chi ha potere di rappresentare in giudizio/obbligare la società - scioglimento società e nomina e generalità dei liquidatori - documenti contabili - chiusura della succursale; lo stato membro in cui è stata creata la succursale può prevedere anche tali info supplementari).

Succursali di società soggette alla legislazione di Stati terzi, create in uno SM (più obblighi di comunicazione; gli atti e le indicazioni necessarie per la pubblicità sono quelle previste dall'obbligo legislazione dello SM ospitante la succursale; in ogni caso di pubblicità concerne almeno: indirizzo succursale - attività succursale - legislazione di stato a cui è soggetta la società - registro dove la società è iscritta - atto costitutivo e statuto se separati - tipo, sede e oggetto società - denominazione della società e della succursale - nomina, cessazione e funzioni di chi

ha potere diobbligare e rappresentare società - scioglimento società - nomina e generalità liquidatori - chiusuradella succursale - documenti contabili) o create in stato terzo (in tale caso gli SM possono chiederedall’ordinamentoche sia indicato il registro dove sono iscritte succursale e società, se previstodello Stato nel quale è costituita società)Rappresentanza della società - Art. 8-9-10 Direttiva pubblicità legale➔• Art.8 fa gravare su persone che compiono atti in nome di società, quando essa non abbiaancora acquisito la personalità giuridica, la responsabilità solidale e illimitata;➔• Art.9 disciplina le conseguenze dei vizi nella nomina dei rappresentanti organici è adempiutel’irregolaritàle formalità pubblicitarie, la società non può opporre a terzi nella nomina di tali personel’onerea meno che essa non dimostri (la società ha

della prova) che i terzi ne erano a conoscenza;
  • Art.10 disciplina le conseguenze dell'esercizio dei poteri di rappresentanza in eccesso rispetto alle limitazioni legali, ai limiti posti da oggetto sociale e alle limitazioni statuarie.
  • Limitazioni legali: gli atti compiuti da chi ha potere di obbligare/rappresentare la società obbligano essa verso i terzi a meno che questi atti non eccedano le limitazioni legali; l'UE conferisce ampia delega circa la definizioni di tali limiti ai vari stati; se il terzo è ignorante della legge ne paga le conseguenze, ma spesso gli Stati introducono clausole di salvezza dei diritti acquisiti per terzi in buone fede.
  • Limitazioni di oggetto sociale: gli atti compiuti in estraneità sociale sono opponibili alla società, tranne nel caso in cui essa provi che i terzi erano a conoscenza in mala fede.
  • Limiti statuari: come per sociale; gli atti compiuti in
estraneità con lo statuto sono opponibili alla società, tranne nel caso in cui essa provi che i terzi erano a conoscenza in malafede (il terzo ha agito intenzionalmente a danno di società). L'assemblea e i diritti degli azionisti - Direttiva diritti degli azionisti - l'assetto. Ogni tentativo di UE di armonizzare organizzativo delle S.P.A. è stato sospeso a causa delle differenze culturali tra società. Tuttavia dei soci è oggetto di diritto comunitario. Le S.P.A. quotate in mercati regolamentati sono i principali bersagli di armonizzazione. La direttiva mira a favorire il coinvolgimento attivo degli azionisti e a rimuovere gli ostacoli posti dall'ordinamento nazionale al coinvolgimento ed esercizio del diritto di voto per quegli azionisti provenienti da SM diversi. - Art.4 assicura parità di trattamento agli azionisti con stessi diritti; - Art.5 disciplina le info da fornire agli azionisti; - Art.6 disciplina il diritto di voto degli azionisti; - Art.7 disciplina il diritto di partecipazione degli azionisti all'assemblea; - Art.8 disciplina il diritto di voto a distanza; - Art.9 disciplina il diritto di voto per corrispondenza; - Art.10 disciplina il diritto di voto per rappresentanza; - Art.11 disciplina il diritto di voto per delega; - Art.12 disciplina il diritto di voto per azioni al portatore; - Art.13 disciplina il diritto di voto per azioni depositate presso intermediari; - Art.14 disciplina il diritto di voto per azioni amministrate da intermediari; - Art.15 disciplina il diritto di voto per azioni detenute da intermediari; - Art.16 disciplina il diritto di voto per azioni detenute da intermediari in altri Stati membri; - Art.17 disciplina il diritto di voto per azioni detenute da intermediari in Stati terzi; - Art.18 disciplina il diritto di voto per azioni detenute da intermediari in Stati terzi con accordi di cooperazione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
30 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicacilio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del commercio internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cariello Vincenzo.