APPUNTI DELLE LEZIONI DI
DIRITTO INTERNAZIONALE
DEL PROF. MARCO GESTRI
Barbieri Marco e Caracciolo Valerio
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno Accademico 2016/2017
SOMMARIO
CAPITOLO I – INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE .......................................................................................3
1. I . .......................................................................................................................................................... 3
NTRODUZIONE
2. I ? ........................................................................................................ 4
L DIRITTO INTERNAZIONALE È DAVVERO UN DIRITTO
CAPITOLO II – I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ...........................................................................................5
1. I . .......................................................................................................................................................... 5
NTRODUZIONE
2. G . ................................................................................................................................................ 6
LI ENTI TERRITORIALI
3. I . ...................................................................................................................................... 7
MOVIMENTI INSURREZIONALI
4. I . ................................................................................................................................................. 9
L GOVERNO IN ESILIO
5. I . ..................................................................................................................... 10
MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE
6. G : S S , O M C C R . ...... 12
LI ENTI NOMINALMENTE INDIVIDUATI ANTA EDE RDINE DI ALTA E OMITATO INTERNAZIONALE DELLA ROCE OSSA
7. L . ........................................................................................................................... 14
E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
8. L’ . ........................................................................................................................................................... 17
INDIVIDUO
LE
CAPITOLO III – FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ........................................................................................... 20
1. L’ . 38 S C I G . ............................................................................. 20
ART DELLO TATUTO DELLA ORTE NTERNAZIONALE DI IUSTIZIA
2. L ...................................................................................................................................................... 20
E FONTI OMESSE
CAPITOLO IV – LA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE ................................................................................................ 21
1. L . ..................................................................................................................................... 21
A CONSUETUDINE GENERALE
2. L . ...................................................................................................................................... 23
A CONSUETUDINE SPECIALE
CAPITOLO V - IL DIRITTO DEI TRATTATI ...................................................................................................................... 25
1. I . ........................................................................................................................................................ 25
NTRODUZIONE
2. L . ................................................................................................................................... 27
A CONCLUSIONE DEI TRATTATI
3. L . ............................................................................................................................................................. 29
E RISERVE
4. L . ............................................................................................................................ 31
A DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
5. L’ ....................................................................................................................... 32
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
6. L’ . .................................................................................................................................... 35
APPLICAZIONE DEI TRATTATI
7. L . ........................................................................................................... 35
A CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
8. L C ’ONU. ............................................................................................ 36
A OMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL
9. L’ . ........................................................................................................................................ 36
INVALIDITÀ DEI TRATTATI
10. L . ........................................................................................... 39
E CAUSE DI ESTINZIONE E DI SOSPENSIONE DEL TRATTATO
11. L , . ......................... 42
A PROCEDURA PER FAR VALERE LE CAUSE DI INVALIDITÀ DI SOSPENSIONE O DI ESTINZIONE DI UN TRATTATO
CAPITOLO VI – I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI ........................................... 44
1. D ................................................................................................................................. 44
EFINIZIONE DEL TEMA IN ESAME
2. L . .................................................. 45
A NATURA TECNICA DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI
3. L ’ “ ”. ............................................................................................................... 45
A CRITICA ALL ESPRESSIONE NAZIONI CIVILI
CAPITOLO VII – IL DIRITTO COGENTE ......................................................................................................................... 46
1. L’ . 53 C V . ................................................................................................................... 46
ART DELLA ONVENZIONE DI IENNA
2. G . ........................................................................................................................ 47
LI ELEMENTI DELLA NORMA COGENTE
3. E . ....................................................................................................................................... 47
SEMPI DI NORME COGENTI
4. L . ................................................................................................................................... 47
O IUS COGENS SUPER VENIENS
CAPITOLO VIII – LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .............................................................................................. 48
1. I . ........................................................................................................................................................ 48
NTRODUZIONE 1
2. I . ................................................................................................................................................ 48
MEZZI DIPLOMATICI
3. I . ......................................................................................................................................................... 49
MEZZI LEGALI
CAPITOLO IX – IL DIRITTO DEL MARE ......................................................................................................................... 51
1. I . ........................................................................................................................................................ 51
NTRODUZIONE
2. I . ..................................................................................................................... 51
L MARE TERRITORIALE E ZONA CONTIGUA
3. L’ . .......................................................................................................................................................... 53
ALTO MARE
4. L P . ............................................................................................................................... 55
A IATTAFORMA CONTINENTALE
CAPITOLO X- L’USO DELLA FORZA ARMATA ............................................................................................................... 57
1. I . ........................................................................................................................................................ 57
NTRODUZIONE
2. L . ................................................................................................................................................ 58
A LEGITTIMA DIFESA
3. I . ........................................................................................................................... 59
L SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA
CAPITOLO XI – L’ADATTAMENTO ............................................................................................................................... 62
1. I . ........................................................................................................................................................ 62
NTRODUZIONE
2. L’ . ........................................................................................................................................ 62
IMPOSTAZIONE MONISTA
3. L’ . ........................................................................................................................................ 62
IMPOSTAZIONE DUALISTA
4. L : . ........................................ 63
E FONTI INTERNAZIONALI RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO LA CONSUETUDINE E IL TRATTATO
2
CAPITOLO I – INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE
1. Introduzione.
L’ordinamento internazionale è caratterizzato dall’assenza di un organo centralizzato che possa imporre le
sue decisioni ai consociati. Questo perché il diritto internazionale è un diritto di eguali. Dunque, si può dire
che nel diritto internazionale non è previsto un organo centrale capace, in quanto la carta ONU prevede il
principio della sovrana eguaglianza fra gli Stati ai sensi dell’art. 2 par. 1. Da ciò ne consegue che il diritto
internazionale è un diritto che funziona grazie all’applicazione del principio del decentramento delle funzioni:
ciò vuol dire che le quelle che sono le funzioni tipiche dell’ordinamento interno nel diritto internazionale
sono decentrate. Le norme giuridiche vengono prodotte attraverso accordi e consuetudini dagli stati stessi.
Inoltre, non esiste nel diritto internazionale un tribunale o un sistema di tribunali avente competenza
generale ed obbligatoria, ma esistono diverse Corti internazionali di cui alcune sono a livello universale
mentre altre sono a livello regionale (es. la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). Tuttavia, queste corti non
hanno una competenza automatica, generale ed obbligatoria come avviene per i tribunali del diritto interno.
Nel diritto internazionale la Corte Internazionale di Giustizia in base all’art. 36 può decidere le controversie
che le sono state deferite dagli stati con l’accordo degli stessi. Questo vuol dire che nel diritto internazionale
la funzione giurisdizionale ha una base consensuale.
Stesso discorso vale per l’esecuzione coattiva del diritto mentre negli ordinamenti interni lo stato ha il
monopolio della forza in cui ci sono organi o apparati che hanno la funzione di assicurare l’esecuzione coattiva
del diritto anche contro la volontà di un consociato, nel diritto internazionale abbiamo una sorta di embrione
di “governo mondiale”, ossia il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Esso, in base agli artt. 39 e ss. della
Carta ONU delle competenze di esecuzione coattiva, in particolare esso può decidere delle sanzioni contro
uno stato che non rispetti le norme internazionali ed addirittura autorizzare l’uso della forza armata contro
uno stato. Tuttavia, esso è un sistema che non è pienamente effettivo in quanto incontra dei limiti. In
particolare, esiste il diritto di veto per cui ciascuno dei membri permanenti del consiglio può bloccare una
delibera del consiglio stesso. Questo per dire che durante la Guerra Fredda il Consiglio di Sicurezza è rimasto
in larga parte inoperante. Dopo la caduta del muro di Berlino avvenuta del 1989 esso è intervenuto in maniera
attiva sulla scena internazionale (es. Guerra in Iraq e Kuwait in cui il Consiglio ha autorizzato la liberazione
del Kuwait mediante l’uso della forza). La carta dell’ONU ha previsto anche uno strumento attuativo di queste
competenze. In particolare, nel cap. 7 della carta ONU ci sono norme che prevedono una procedura ai sensi
della quale il più presto possibile l’ONU avrebbe dovuto concludere degli accordi con i membri permanenti
mediante i quali i membri avrebbero dovuto mettere a disposizione dell’ONU in maniera permanente delle
forze armate (terrestri, navali e aeree). Questo non per creare un ipotetico “esercito ONU”, ma l’ONU
avrebbe potuto utilizzare le forze armate messe a disposizione dagli stati membri. Questa idea non si è potuta
realizzare perché una volta che è emerso il fenomeno della Guerra Fredda era impossibile che tutte le forze
armate potessero operare congiuntamente nel quadro delle Nazioni Unite sotto il comando del Consiglio di
Sicurezza. Quindi esso non dispone di forze armate e quando decide l’uso della forza il Consiglio delega
l’operazione in questione ad una coalizione di stati limitandosi solamente ad autorizzarla. Fenomeno a parte
sono i c.d. caschi blu che sono un espediente elaborato nella prassi: sono forze armate messe a disposizione
degli stati membri e possono operare in situazioni in cui vi sia il consenso dello stato in cui intervengono. Essi
operano in missione di pace (c.d. peacekeeping, letteralmente “mantenimento della pace”) in situazione di
conflitto o in situazione di emergenza naturale e sono sotto il controllo dell’ONU.
Dunque, il Consiglio di Sicurezza ha solo competenze limitate: autorizza l’uso della forza e non può esercitare
un’attuazione coercitiva del diritto. L’uso della forza armata è vietato nel diritto internazionale se non per
autotutela. Mentre nel diritto interno operano ipotesi eccezionali di autotutela (es. legittima difesa di diritto
3
penale), nel diritto internazionale l’autotutela è la regola e spetta ai singoli Stati membri. Infatti, nel diritto
internazionale si afferma che l’attuazione coercitiva del diritto è assicurata attraverso l’autotutela.
Quindi, l’utilizzo della forza armata è escluso se non è attuato per motivi di autotutela (legittima difesa).
Tuttavia, il diritto internazionale prevede altre strade per ottenere l’attuazione coercitiva del diritto:
a. Contromisura (o rappresaglia), secondo cui uno stato che ritiene di essere vittima di una violazione
di un diritto internazionale può “farsi giustizia da solo” e può consistere nella violazione di un altro
obbligo internazionale (es. introduzione di dazi doganali da parte di uno Stato come conseguenza di
precedente introduzione di dazi doganali da parte di un altro Stato che non ha rispettato l’accordo
commerciale che intercorre tra i due).
b. Misure di ritorsione, le quali non sono illecite (es. uno Stato decide di non partecipare alle olimpiadi
organizzate da un certo Stato, in reazione di un supposto illecito organizzato da quest’ultimo). Non
c’è violazione di una norma giuridica internazionale.
Si discute se nel diritto internazionale si possono utilizzare contromisure anche da Stati terzi che non sono
direttamente lesi. Il caso più tipico è quello delle sanzioni contro la Russia da parte dell’UE come contromisura
per la violazione di norme internazionali da parte della Russia per aver annesso con l’uso della forza la
provincia della Crimea al proprio territorio. Questa ipotesi è tipica ma presa da stati terzi. Sono sanzioni
unilaterali non presi dal consiglio di sicurezza. Si discute se siano lecite o meno ma sollevano dubbi e
problemi. La Russia aveva a sua volta adottato sanzioni contro l’UE perché si è ritenuta vittima di lesione di
diritto internazionale.
La funzione coercitiva del diritto nel diritto internazionale è la regola, nel diritto interno è l’eccezione,
garantita solo attraverso il principio del decentramento e quindi dell’autotutela. Alcuni ritengono che alcuni
stati non lesi possono utilizzare strumenti di autotutela, ma questa tesi è discussa.
2. Il diritto internazionale è davvero un diritto?
Tradizionalmente si è discusso se il diritto internazionale sia davvero un diritto. John Austen, filosofo
giuspositivista, affermava che “Costituisce diritto in senso proprio soltanto un comando che provenga da un
sovrano e che sia accompagnato dalla minaccia di una sanzione in caso di sua violazione”. Egli dunque
concluse che il diritto internazionale non è diritto propriamente inteso perché non è emanato da un’autorità
sovrana e quindi non ci sono sanzioni. Appartiene quindi alla sfera della politica. Oggi questa tendenza è
superata per vari motivi.
Altri teorici del diritto hanno affermato che si può avere un ordinamento giuridico anche quando non c’è
un’autorità sovraordinata ai consociati. Ciò che sarebbe sufficiente è che vi sia una comunità che rispetti ed
applichi delle norme giuridiche. Si è rilevato che il diritto internazionale pur costituendo un diritto che non è
emanato da un sovrano comunque regola rapporti della comunità internazionale e che sia comunque
applicate dagli Stati e quindi riconosciuti come obbligatori. Spesso si mette rilievo di violazione del diritto
internazionale, ma non si pone l’accento sul fatto che queste norme sono rispettate.
Il diritto internazionale è un diritto e gli stati applicano tali norme perché è nell’interesse comune degli stati
che vi siano regole e procedure prestabilite generalmente valide per tutti. Le regole assicurano delle relazioni
stabili e durature. Inoltre, le norme internazionali non sono solo generalmente applicate ma assicurano anche
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