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APPUNTI DELLE LEZIONI DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

DEL PROF. MARCO GESTRI

Barbieri Marco e Caracciolo Valerio

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Anno Accademico 2016/2017

SOMMARIO

CAPITOLO I – INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE .......................................................................................3

1. I . .......................................................................................................................................................... 3

NTRODUZIONE

2. I ? ........................................................................................................ 4

L DIRITTO INTERNAZIONALE È DAVVERO UN DIRITTO

CAPITOLO II – I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ...........................................................................................5

1. I . .......................................................................................................................................................... 5

NTRODUZIONE

2. G . ................................................................................................................................................ 6

LI ENTI TERRITORIALI

3. I . ...................................................................................................................................... 7

MOVIMENTI INSURREZIONALI

4. I . ................................................................................................................................................. 9

L GOVERNO IN ESILIO

5. I . ..................................................................................................................... 10

MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

6. G : S S , O M C C R . ...... 12

LI ENTI NOMINALMENTE INDIVIDUATI ANTA EDE RDINE DI ALTA E OMITATO INTERNAZIONALE DELLA ROCE OSSA

7. L . ........................................................................................................................... 14

E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

8. L’ . ........................................................................................................................................................... 17

INDIVIDUO

LE

CAPITOLO III – FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ........................................................................................... 20

1. L’ . 38 S C I G . ............................................................................. 20

ART DELLO TATUTO DELLA ORTE NTERNAZIONALE DI IUSTIZIA

2. L ...................................................................................................................................................... 20

E FONTI OMESSE

CAPITOLO IV – LA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE ................................................................................................ 21

1. L . ..................................................................................................................................... 21

A CONSUETUDINE GENERALE

2. L . ...................................................................................................................................... 23

A CONSUETUDINE SPECIALE

CAPITOLO V - IL DIRITTO DEI TRATTATI ...................................................................................................................... 25

1. I . ........................................................................................................................................................ 25

NTRODUZIONE

2. L . ................................................................................................................................... 27

A CONCLUSIONE DEI TRATTATI

3. L . ............................................................................................................................................................. 29

E RISERVE

4. L . ............................................................................................................................ 31

A DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA

5. L’ ....................................................................................................................... 32

INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

6. L’ . .................................................................................................................................... 35

APPLICAZIONE DEI TRATTATI

7. L . ........................................................................................................... 35

A CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

8. L C ’ONU. ............................................................................................ 36

A OMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL

9. L’ . ........................................................................................................................................ 36

INVALIDITÀ DEI TRATTATI

10. L . ........................................................................................... 39

E CAUSE DI ESTINZIONE E DI SOSPENSIONE DEL TRATTATO

11. L , . ......................... 42

A PROCEDURA PER FAR VALERE LE CAUSE DI INVALIDITÀ DI SOSPENSIONE O DI ESTINZIONE DI UN TRATTATO

CAPITOLO VI – I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI ........................................... 44

1. D ................................................................................................................................. 44

EFINIZIONE DEL TEMA IN ESAME

2. L . .................................................. 45

A NATURA TECNICA DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI

3. L ’ “ ”. ............................................................................................................... 45

A CRITICA ALL ESPRESSIONE NAZIONI CIVILI

CAPITOLO VII – IL DIRITTO COGENTE ......................................................................................................................... 46

1. L’ . 53 C V . ................................................................................................................... 46

ART DELLA ONVENZIONE DI IENNA

2. G . ........................................................................................................................ 47

LI ELEMENTI DELLA NORMA COGENTE

3. E . ....................................................................................................................................... 47

SEMPI DI NORME COGENTI

4. L . ................................................................................................................................... 47

O IUS COGENS SUPER VENIENS

CAPITOLO VIII – LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .............................................................................................. 48

1. I . ........................................................................................................................................................ 48

NTRODUZIONE 1

2. I . ................................................................................................................................................ 48

MEZZI DIPLOMATICI

3. I . ......................................................................................................................................................... 49

MEZZI LEGALI

CAPITOLO IX – IL DIRITTO DEL MARE ......................................................................................................................... 51

1. I . ........................................................................................................................................................ 51

NTRODUZIONE

2. I . ..................................................................................................................... 51

L MARE TERRITORIALE E ZONA CONTIGUA

3. L’ . .......................................................................................................................................................... 53

ALTO MARE

4. L P . ............................................................................................................................... 55

A IATTAFORMA CONTINENTALE

CAPITOLO X- L’USO DELLA FORZA ARMATA ............................................................................................................... 57

1. I . ........................................................................................................................................................ 57

NTRODUZIONE

2. L . ................................................................................................................................................ 58

A LEGITTIMA DIFESA

3. I . ........................................................................................................................... 59

L SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA

CAPITOLO XI – L’ADATTAMENTO ............................................................................................................................... 62

1. I . ........................................................................................................................................................ 62

NTRODUZIONE

2. L’ . ........................................................................................................................................ 62

IMPOSTAZIONE MONISTA

3. L’ . ........................................................................................................................................ 62

IMPOSTAZIONE DUALISTA

4. L : . ........................................ 63

E FONTI INTERNAZIONALI RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO LA CONSUETUDINE E IL TRATTATO

2

CAPITOLO I – INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE

1. Introduzione.

L’ordinamento internazionale è caratterizzato dall’assenza di un organo centralizzato che possa imporre le

sue decisioni ai consociati. Questo perché il diritto internazionale è un diritto di eguali. Dunque, si può dire

che nel diritto internazionale non è previsto un organo centrale capace, in quanto la carta ONU prevede il

principio della sovrana eguaglianza fra gli Stati ai sensi dell’art. 2 par. 1. Da ciò ne consegue che il diritto

internazionale è un diritto che funziona grazie all’applicazione del principio del decentramento delle funzioni:

ciò vuol dire che le quelle che sono le funzioni tipiche dell’ordinamento interno nel diritto internazionale

sono decentrate. Le norme giuridiche vengono prodotte attraverso accordi e consuetudini dagli stati stessi.

Inoltre, non esiste nel diritto internazionale un tribunale o un sistema di tribunali avente competenza

generale ed obbligatoria, ma esistono diverse Corti internazionali di cui alcune sono a livello universale

mentre altre sono a livello regionale (es. la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). Tuttavia, queste corti non

hanno una competenza automatica, generale ed obbligatoria come avviene per i tribunali del diritto interno.

Nel diritto internazionale la Corte Internazionale di Giustizia in base all’art. 36 può decidere le controversie

che le sono state deferite dagli stati con l’accordo degli stessi. Questo vuol dire che nel diritto internazionale

la funzione giurisdizionale ha una base consensuale. 

Stesso discorso vale per l’esecuzione coattiva del diritto mentre negli ordinamenti interni lo stato ha il

monopolio della forza in cui ci sono organi o apparati che hanno la funzione di assicurare l’esecuzione coattiva

del diritto anche contro la volontà di un consociato, nel diritto internazionale abbiamo una sorta di embrione

di “governo mondiale”, ossia il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Esso, in base agli artt. 39 e ss. della

Carta ONU delle competenze di esecuzione coattiva, in particolare esso può decidere delle sanzioni contro

uno stato che non rispetti le norme internazionali ed addirittura autorizzare l’uso della forza armata contro

uno stato. Tuttavia, esso è un sistema che non è pienamente effettivo in quanto incontra dei limiti. In

particolare, esiste il diritto di veto per cui ciascuno dei membri permanenti del consiglio può bloccare una

delibera del consiglio stesso. Questo per dire che durante la Guerra Fredda il Consiglio di Sicurezza è rimasto

in larga parte inoperante. Dopo la caduta del muro di Berlino avvenuta del 1989 esso è intervenuto in maniera

attiva sulla scena internazionale (es. Guerra in Iraq e Kuwait in cui il Consiglio ha autorizzato la liberazione

del Kuwait mediante l’uso della forza). La carta dell’ONU ha previsto anche uno strumento attuativo di queste

competenze. In particolare, nel cap. 7 della carta ONU ci sono norme che prevedono una procedura ai sensi

della quale il più presto possibile l’ONU avrebbe dovuto concludere degli accordi con i membri permanenti

mediante i quali i membri avrebbero dovuto mettere a disposizione dell’ONU in maniera permanente delle

forze armate (terrestri, navali e aeree). Questo non per creare un ipotetico “esercito ONU”, ma l’ONU

avrebbe potuto utilizzare le forze armate messe a disposizione dagli stati membri. Questa idea non si è potuta

realizzare perché una volta che è emerso il fenomeno della Guerra Fredda era impossibile che tutte le forze

armate potessero operare congiuntamente nel quadro delle Nazioni Unite sotto il comando del Consiglio di

Sicurezza. Quindi esso non dispone di forze armate e quando decide l’uso della forza il Consiglio delega

l’operazione in questione ad una coalizione di stati limitandosi solamente ad autorizzarla. Fenomeno a parte

sono i c.d. caschi blu che sono un espediente elaborato nella prassi: sono forze armate messe a disposizione

degli stati membri e possono operare in situazioni in cui vi sia il consenso dello stato in cui intervengono. Essi

operano in missione di pace (c.d. peacekeeping, letteralmente “mantenimento della pace”) in situazione di

conflitto o in situazione di emergenza naturale e sono sotto il controllo dell’ONU.

Dunque, il Consiglio di Sicurezza ha solo competenze limitate: autorizza l’uso della forza e non può esercitare

un’attuazione coercitiva del diritto. L’uso della forza armata è vietato nel diritto internazionale se non per

autotutela. Mentre nel diritto interno operano ipotesi eccezionali di autotutela (es. legittima difesa di diritto

3

penale), nel diritto internazionale l’autotutela è la regola e spetta ai singoli Stati membri. Infatti, nel diritto

internazionale si afferma che l’attuazione coercitiva del diritto è assicurata attraverso l’autotutela.

Quindi, l’utilizzo della forza armata è escluso se non è attuato per motivi di autotutela (legittima difesa).

Tuttavia, il diritto internazionale prevede altre strade per ottenere l’attuazione coercitiva del diritto:

a. Contromisura (o rappresaglia), secondo cui uno stato che ritiene di essere vittima di una violazione

di un diritto internazionale può “farsi giustizia da solo” e può consistere nella violazione di un altro

obbligo internazionale (es. introduzione di dazi doganali da parte di uno Stato come conseguenza di

precedente introduzione di dazi doganali da parte di un altro Stato che non ha rispettato l’accordo

commerciale che intercorre tra i due).

b. Misure di ritorsione, le quali non sono illecite (es. uno Stato decide di non partecipare alle olimpiadi

organizzate da un certo Stato, in reazione di un supposto illecito organizzato da quest’ultimo). Non

c’è violazione di una norma giuridica internazionale.

Si discute se nel diritto internazionale si possono utilizzare contromisure anche da Stati terzi che non sono

direttamente lesi. Il caso più tipico è quello delle sanzioni contro la Russia da parte dell’UE come contromisura

per la violazione di norme internazionali da parte della Russia per aver annesso con l’uso della forza la

provincia della Crimea al proprio territorio. Questa ipotesi è tipica ma presa da stati terzi. Sono sanzioni

unilaterali non presi dal consiglio di sicurezza. Si discute se siano lecite o meno ma sollevano dubbi e

problemi. La Russia aveva a sua volta adottato sanzioni contro l’UE perché si è ritenuta vittima di lesione di

diritto internazionale.

La funzione coercitiva del diritto nel diritto internazionale è la regola, nel diritto interno è l’eccezione,

garantita solo attraverso il principio del decentramento e quindi dell’autotutela. Alcuni ritengono che alcuni

stati non lesi possono utilizzare strumenti di autotutela, ma questa tesi è discussa.

2. Il diritto internazionale è davvero un diritto?

Tradizionalmente si è discusso se il diritto internazionale sia davvero un diritto. John Austen, filosofo

giuspositivista, affermava che “Costituisce diritto in senso proprio soltanto un comando che provenga da un

sovrano e che sia accompagnato dalla minaccia di una sanzione in caso di sua violazione”. Egli dunque

concluse che il diritto internazionale non è diritto propriamente inteso perché non è emanato da un’autorità

sovrana e quindi non ci sono sanzioni. Appartiene quindi alla sfera della politica. Oggi questa tendenza è

superata per vari motivi.

Altri teorici del diritto hanno affermato che si può avere un ordinamento giuridico anche quando non c’è

un’autorità sovraordinata ai consociati. Ciò che sarebbe sufficiente è che vi sia una comunità che rispetti ed

applichi delle norme giuridiche. Si è rilevato che il diritto internazionale pur costituendo un diritto che non è

emanato da un sovrano comunque regola rapporti della comunità internazionale e che sia comunque

applicate dagli Stati e quindi riconosciuti come obbligatori. Spesso si mette rilievo di violazione del diritto

internazionale, ma non si pone l’accento sul fatto che queste norme sono rispettate.

Il diritto internazionale è un diritto e gli stati applicano tali norme perché è nell’interesse comune degli stati

che vi siano regole e procedure prestabilite generalmente valide per tutti. Le regole assicurano delle relazioni

stabili e durature. Inoltre, le norme internazionali non sono solo generalmente applicate ma assicurano anche

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco.barbieri.94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Gestri Marco.
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