IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Il termine diritto internazionale privato indica il complesso delle norme giuridiche dello Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso ovvero di transnazionalità.
Si parla di diritto internazionale per sottolineare l'esistenza di punti di contatto con più Stati; si parla di diritto privato con riferimento alla natura dei rapporti disciplinati, tipici dei rapporti intersoggettivi tra privati.
L'esigenza di creare un sistema di d.i.p. nasce dall'esistenza di una serie di fatti e rapporti giuridici che appaiono collegati con una pluralità di ordinamenti.
In presenza di rapporti di questo tipo si determina un potenziale concorso tra le norme dei diversi ordinamenti giuridici che appaiano collegabili alla fattispecie.
Le norme di d.i.p. vengono definite come quelle con cui ciascuno Stato risolve tale conflitto, stabilendo in quali casi il rapporto dovrà essere
disciplinato dalle proprie norme e in quali, invece, dovranno essere applicate norme di un diritto straniero.
IL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Il sistema italiano di diritto internazionale è stato costituito per lungo tempo da un numero piuttosto esiguo di disposizioni contenute in varie fonti normative.
Il nucleo fondamentale era rappresentato dagli artt. 17-31 delle disposizioni sulle preleggi; disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile e del codice della navigazione.
Il sistema era caratterizzato da una parità tra diritto interno e diritto straniero temperata da numerose eccezioni.
Quanto all'individuazione del diritto applicabile, vi era la prevalenza del criterio della nazionalità.
Con il tempo tale complesso normativo si è rivelato sempre più inadeguato a disciplinare e governare i rapporti che presentano elementi di collegamento con una pluralità di paesi.
Alcune disposizioni delle preleggi erano
Le norme che prevedono la prevalenza della legge nazionale del marito sono dichiarate costituzionalmente illegittime in quanto contrarie al divieto di discriminazione e alla tutela dell'uguaglianza dei coniugi.
Un primo rinnovamento del sistema di diritto internazionale privato italiano è avvenuto attraverso l'utilizzo di fonti convenzionali, come ad esempio la Convenzione di Roma del 1980 in materia di obbligazioni contrattuali.
Con la legge 218/1995 è stato introdotto un vero e proprio codice del diritto internazionale privato e processuale italiano.
La legge è strutturata in 4 titoli:
- Titolo I, artt. 1-2: stabilisce e delimita l'ambito di applicazione della legge, nel rispetto delle eventuali regole diverse stabilite da convenzioni internazionali alle quali l'Italia aderisce o aderirà. Questo titolo disciplina in modo organico ed esaustivo il diritto internazionale privato e processuale.
- Titolo II, artt. 3-21:
costituisce il sistema del diritto processuale civile internazionale. Queste disposizioni disciplinano lo svolgimento del processo civile allorquando lo stesso coinvolge persone, fatti, atti o provvedimenti che presentano elementi di estraneità ovvero punti di contatto con ordinamenti giuridici diversi da quello in cui si svolge il processo;
3) Titolo III, artt. 13-63: costituisce dalle norme di d.i.p. vere e proprie cioè quelle che stabiliscono a quale ordinamento giuridico fare riferimento;
4) Titolo IV, artt. 64-71: regola le condizioni e procedure alle quali è subordinato il riconoscimento dell’efficacia nel nostro paese di sentenze e di atti stranieri.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO CONVENZIONALE E EUROPEO
Viene perseguito, con sempre maggiore intensità, l’obiettivo di pervenire a una unificazione convenzionale del diritto internazionale privato degli Stati.
Vengono, cioè, stipulati tra più Stati dei veri e propri trattati
internazionali aventi lo scopo di unificare, in un determinato settore, le norme di d.i.p. degli Stati parti di tale accordo. Nel campo del diritto internazionale privato è divenuto sempre più frequente, l'intervento del legislatore comunitario, tramite Regolamenti (comunitarizzazione del diritto internazionale privato). Capitolo 2. FONTI E FUNZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO FONTI INTERNE - Legge. 218/1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Artt. 5-14 codice della navigazione - Artt. 115 e 116 c.c. FONTI SOVRANAZIONALI Si tratta di accordi che intervengono tra due o più stati, i quali si impegnano ad adempiere a specifici obblighi per il perseguimento di obiettivi comuni. Le norme di d.i.p. che provengono dall'esecuzione dei trattati e convenzioni internazionali prevalgono sulla disciplina interna. Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: sistema uniforme di diritto processuale internazionale FONTI EUROPEE A seguito delTrattato di Lisbona, il TFUE attribuisce all'Unione il compito di adottare misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. - Reg. 864/2007 (c.d. Roma II): sulla legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali; - Reg. n. 593/2008 (c.d. Roma I): sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Reg. Ue 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis): concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale LEX MERCATORIA Tale espressione definisce un sistema di norme e regole nate spontaneamente per regolare, in alcuni settori commerciali, i rapporti economici con elementi di internazionalità (es.: credito, trasporti, assicurazioni). Si tratta di un diritto spontaneo, sviluppatosi a causa della inadeguatezza di sistemi di d.i.p. a regolare i rapporti internazionali di alcuni settori commerciali che impongono elevati standard qualitativi e quantitativi. La caratteristica diQuesto sistema normativo è la sua origine non statale. Si tratta di norme derivanti:
- dalla volontaria e ripetuta osservazione di determinate regole da parte della generalità degli operatori economici del settore
- dalla codificazione di raccolte di usi ad opera delle associazioni di categoria degli operatori dei vari settori o dalle organizzazioni internazionali
Tra queste spiccano, per autorevolezza e diffusione:
- i c.d. Incoterms (International Commercial Terms), un prontuario delle pratiche standard dei contratti di vendita
- le raccolte di regole e usi uniformi effettuate, e periodicamente aggiornate, dalla Camera di Commercio Internazionale
- i principi sui contratti commerciali internazionali elaborati dall'UNIDROIT
LA FUNZIONE DELLE NORME DI DIP
Sulla funzione delle norme di diritto internazionale privato si sono sviluppate tre tesi:
- concezione unilaterale: la funzione della norma di d.i.p. è unica, l'efficacia di tali norme si spiega esclusivamente in
una direzione.
Estroversa: l'unica funzione della norma di d.i.p. consiste nel richiamo o rinvio agli ordinamenti stranieri per la disciplina delle fattispecie che presentano elementi di estraneità.
Introversa: l'unica funzione della norma di d.i.p. consiste nel delimitare l'ambito di applicazione del diritto interno rispetto alla legge straniera.
Concezione bilaterale: la funzione della norma di d.i.p. è duplice: delimita l'ambito di applicazione del diritto interno e richiama norme del diritto straniero.
La concezione bilaterale è quella prevalente, è condivisa in vasti settori della dottrina più recente.
La concezione bilaterale porta a identificare la funzione delle norme di d.i.p. nella scelta della disciplina applicabile alla fattispecie con elementi di estraneità attraverso l'applicazione dello stesso diritto interno, o, in alternativa, grazie al rinvio ad ordinamenti stranieri.
Capitolo 3. STRUTTURA DELLA
NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Ogni Stato deve confrontarsi con il problema concernente la regolamentazione dei rapporti i quali presentano elementi di estraneità, ossia punti di contatto con ordinamenti di altri paesi, che impongono la predisposizione di una disciplina ad hoc del legislatore.
Soluzioni per la regolamentazione dei rapporti con elementi di estraneità:
- Assoluta irrilevanza degli elementi di estraneità: il legislatore si comporta come se tali elementi non esistessero
- Assoluta rilevanza degli elementi di estraneità: il legislatore considera l'insieme dei rapporti con elementi di estraneità come materia estranea alla propria competenza; gli elementi di estraneità assorbono la fattispecie e escludono la competenza del legislatore nazionale
- Rilevanza speciale degli elementi di estraneità: gli elementi di estraneità determinano l'ordinamento ad assegnare al fatto una disciplina giuridica speciale
Derogativa di quella posta in via generale - norme di conflitto: insieme di norme che si limita a stabilire quale sia la legge applicabile a fattispecie che presentano elementi di estraneità. Le norme di conflitto hanno carattere strumentale perché non dettano la disciplina specifica ma, a seguito del funzionamento di tali norme, si determinerà se la legge da applicare sarà quella dello Stato del giudice chiamato a decidere la controversia o uno stato straniero (tesi prevalente).
STRUTTURA DELLA NORMA DI DIP
Ciascuna norma di d.i.p. si articola in due elementi distinti:
- la descrizione dei fatti da disciplinare delimita l'ambito di applicazione di ciascuna norma: ogni disposizione di d.i.p. ha però oggetto la regolamentazione di rapporti a carattere transnazionale che il legislatore provvede a individuare mediante categorie giuridiche astratte
- l'indicazione delle circostanze che conferiscono carattere di estraneità ai fatti considerati con cernere
appart
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