DIRITTO INTERNAZIONALE – PRIVATO.
In generale.
Diritto internazionale privato è parte degli ordinamenti interni, è una branca del diritto interno
che disciplina le fattispecie con caratteri internazionali legge da applicare nei rapporti con
caratteri di internazionalità.
Due alternative = regole internazionali generalmente riconosciute o si indica la legge nazionale
a cui ci si riferisce.
Oltre alla scelta della norma regolatrice della fattispecie ci sono anche i problemi della
giurisdizione competente e quello di garantire l’effettiva efficacia delle sentenze internazionali
neri vari ordinamenti interni.
1. In senso stretto = disciplina da applicare.
2. In senso lato = identificare la competenza giurisdizionale.
3. Circolazione delle decisioni = garantire l’effettiva efficacia delle sentenze.
In Italia la legge fondamentale del diritto internazionale privato è la l.218 del 1995.
Quando si intende il DIP in senso stretto si intende il diritto privato con caratteri di
internazionalità quando invece si intende il DIP in senso lato e nel senso della circolazione delle
decisioni si entra nel campo del diritto processuale privato. Prima della riforma il DIP in senso
stretto si trovava nelle preleggi del CC mentre le altre due categorie erano nel CPC.
Per quanto riguarda le norme procedurali per gli stati membri dell’UE esiste una procedura
comune (regolamento UE) che riguarda però solo le sentenze tra stati membri, per le altre
sentenze vale invece la l.218.
Quando le norme erano contenute nei due diversi codici essi tendevano a difendere
l’ordinamento italiano da quelli stranieri poiché il periodo era quello della seconda guerra
mondiale e i rapporti tra i diversi stati non erano positivi = approccio di chiusura.
Quando cambia la realtà e i rapporti internazionali non sono più eccezionali ma diventano
comune cambia anche l’approccio del DIP = collaborazione tra gli stati sistema aperto.
Dal 1995 si ha una normativa unica e indipendente dal diritto civile e processuale, una
disciplina organica e coerente.
Art.1 l.218 oggetto della legge = determina l’ambito della giurisprudenza italiana con i criteri
della competenza giurisdizionale, individua la legge regolatrice dei rapporti con elementi
internazionali e disciplina il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia.
No coincidenza necessaria tra la competenza e la legge regolatrice = giudice non deve
per forza usare la sua legge.
Legge regolatrice.
La tecnica maggiormente impegnata per la ricerca della legge regolatrice del rapporto è quella
della localizzazione spaziale della fattispecie per cui è necessario un criterio di collegamento
tra la norma e la localizzazione che prevalga e che faccia funzionare il rapporto fattispecie e
stato in cui è stata localizzata.
La localizzazione chiede la presenza di una norma di conflitto cioè norme che verifichino
all’interno degli stati quale deve disciplinare la fattispecie = prima parte fattispecie e la
seconda è l’elemento di collegamento soggettivo (nazionalità, residenza…) o oggettivo (luogo
di conclusione del contratto…).
Tecniche di individuazione = localizzazione spaziale dei rapporti si localizza il rapporto
all’interno di un ordinamento che presenta uno o più collegamenti con il rapporto stesso e si
applica la legge di quell’ordinamento. Ci possono essere casi di concorso di criteri di
collegamento.
Sistemi di collegamento plurimi = concorso di sistemi di collegamento.
Concorso successivo si individua un criterio principale e poi i collegamenti successivi
= rapporti tra i coniugi: cittadinanza comune se no residenza comune e infine
prevalente localizzazione della vita coniugale.
Concorso alternativo non vi è un criterio che prevale sugli altri, i criteri sono tutti sullo
stesso piano. Art.28 = matrimonio è valido in quanto alla forma se è considerato tale...
previsti tre criteri di collegamento.
1. Legge del luogo di celebrazione.
2. Legge nazionale di uno dei due coniugi.
3. Legge di residenza comune.
4. (legge della moglie e quella del marito).
Non si tratta di un concorso successivo perché c’è sempre la legge del luogo di
celebrazione e quindi non si andrebbe mai oltre quella ma si tratta di un concorso
sostitutivo cioè concorsi tutti sullo stesso piano.
Si può scegliere un criterio di collegamento piuttosto che un altro in modo indifferente
basti scegliere quella più favorevole alla validità formale del matrimonio = qualunque
legge consideri valido il matrimonio.
Concorso cumulativo si applicano contemporaneamente due discipline, bisogna
adeguare i rapporti a due leggi diversi ed è possibile che le due leggi siano in conflitto e
si deve in ogni caso dare un’applicazione congiunta delle due leggi. Contraddice lo
spirito del DIP nato per selezionare un collegamento da cui poi trarre una disciplina per
la fattispecie in questione.
Esempio, art.25 ultimo comma (unico esempio di concorso cumulativo della l.218) =
legge regolatrice delle società: trasferimento della sede da uno stato ad un altro
comporta il rispetto delle normative di entrambi gli stati, stessa cosa quando si fondono
due società di due diversi stati.
Concorso sussidiario ha caratteri sia del concorso successivo che di quello alternativo.
Art.35 = riconoscimento del figlio: norme dello stato del figlio al momento della nascita
mentre se più favorevole si utilizzano le norme dello stato di colui che fa il
riconoscimento scelta in base all’obbiettivo da raggiungere.
Norme di conflitto.
Norme neutre scelta a priori, si localizza il rapporto e non si disciplina la fattispecie ma si
rinvia agli ordinamenti dei singoli stati = problemi di costituzionalità perché la disciplina dei
singoli ordinamenti può essere in conflitto con la costituzione perché un collegamento astratto
può essere incostituzionale in quanto può comportare discriminazioni tra due soggetti.
Non è la norma di conflitto che discrimina perché essa a volte può essere a favore ma è la
norma materiale e questa dipende da dove si localizza il rapporto fino agli anni 80 poi la
Cassazione cambia orientamento perché in ogni caso non si può privilegiare un soggetto
rispetto ad un altro perché si avrebbero discriminazioni = incostituzionale anche una legge di
conflitto.
Esempio art.29 = disciplina dei rapporti tra coniugi regolati dalla legge nazionale comune in
casi di matrimoni misti il giudice italiano non può applicare la norma di uno stato che vede il
marito su un piano superiore alla moglie (principi dell’ordinamento italiano = no
discriminazione e moglie e marito su piano di parità
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Appunti diritto internazionale parte di diritto pubblico (secondo compitino)
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Primo compitino Diritto commerciale
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Diritto internazionale privato
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