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09-12-2013 DIRITTO APPLICABILE, LA LEGGE APPLICABILE
Una volta stabilito quando il giudice italiano è competente, dobbiamo stabilire quale
legge sia applicabile. Un conto è la questione della giurisdizione, quindi stabilire il
forum, un altro è stabilire quale legge è applicabile, cioè lo ius.
Eventuali conflitti di leggi vengono risolti tramite le cd norme di conflitto, norme
bilaterali composte da categoria giuridica e criterio di collegamento.
Negli artt. 13-19, L.218, è disciplinata la teoria generale del diritto internazionale
privato, cioè quelle nozioni che mirano a risolvere tutte le questioni che sorgono in
merito alle norme di conflitto. Negli artt. 20-63 sono poi disciplinate le singole
categorie giuridiche, cioè le singole fattispecie.
L’art. 13 è dedicato al rinvio. Gli artt. 14-15 si occupano dell’applicazione della norma
straniera. L’art. 16 si occupa dell’ordine pubblico. L’art. 17 esamina il problema affine
delle norme di applicazione legislativa. L’art. 18 si occupa dei problemi legati agli
ordinamenti plurilegislativi (che possono esserlo sotto il profilo territoriale come gli
USA o sotto il profilo personale, come in Isaele con una disciplina particolare per gli
ebrei asemiti in materia matrimoniale. In piccola misura anche l’Italia si può definire
un paese plurilegislativo con riferimento al concordato in forza del quale il matrimonio
tra cattolici concluso in chiesa è sottoposto in parte alle norme ecclesiastiche). L’art.
19 è dedicato ad apolidi, rifugiati e a persone con più cittadinanze.
RINVIO
Il problema del rinvio nasce quando la norma di conflitto stabilisce che bisogna
richiamare la legge straniera.
Un primo problema è se questo richiamo alla legge straniera significa che bisogna
applicare le norme materiali della legge straniera oppure la legge straniera comprese
le sue norme di conflitto. Dobbiamo prendere in considerazione anche le norme di
conflitto: ad es. in materia familiare se nei rapporti materiali tra coniugi cittadini
albanesi dobbiamo applicare la legge albanese, dobbiamo applicare le norme materiali
della legge albanese (che ci dicono ad es. se i coniugi possono o meno creare una
comunione dei beni) o dobbiamo applicare anche le norme di conflitto albanesi?
Dobbiamo cioè andare a vedere quali norme la legge albanese richiama? Prima del
’95 per la legge italiana il rinvio era vietato.
Nel ’95 la L.218 ha introdotto la norma sul rinvio in coincidenza con l’esplosione degli
scambi internazionali.
L’art. 13 stabilisce che “quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera
si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero (cioè
appartenente alla legge richiamata) alla legge di un altro Stato”, occorre cioè tener
conto del rinvio che il diritto internazionale privato straniero fa a un’altra legge. Se la
legge albanese contenesse una norma di conflitto in materia matrimoniale basata ad
es. sul domicilio significherebbe che la legge albanese in quel caso non si vuole
applicare, non c’è una volontà di applicazione. La legge italiana afferma che bisogna
tener conto del rinvio che il diritto internazionale privato straniero opera alla legge di
un altro Stato in 2 casi:
a) Se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) Se si tratta di un rinvio alla legge italiana.
rinvio altrove accettato
Il primo è il caso del . Se il diritto internazionale
privato opera un rinvio alla legge di un altro Stato occorre tener conto del rinvio solo
se il diritto di tale Stato (terzo) lo accetta. Ad es.: nasce un problema di capacità di
agire di una persona. Secondo la L.218 il criterio è quello della cittadinanza.
Ipotizziamo che il soggetto in questione di cui si valuta la capacità davanti a un
giudice italiano sia un cittadino svizzero. Le norme di conflitto italiano rinviano quindi
alla legge svizzera. La legge di diritto internazionale privato svizzero con riguardo alla
legge applicabile ai problemi familiari stabilisce che si debba tener conto della
residenza. Ipotizziamo che tale soggetto abbia la residenza in Argentina: il diritto
internazionale privato svizzero rinvia alla legge dell’Argentina. Poiché il rinvio alla
legge dello stato terzo si prende in considerazione solo se il diritto di tale stato accetta
il rinvio, il rinvio si considera accettato nel nostro esempio se la legge argentina
stabilisce che si applica, come in Svizzera, la legge del domicilio. Il giudice italiano in
questo caso applicherà quindi la legge argentina.
Il senso di tale rinvio è il coordinamento tra sistemi giuridici: sia che il caso venga
radicato in Italia, che in argentina, che in svizzera si arriva alla stessa soluzione, ossia
l’applicazione della legge argentina. Il coordinamento tra i sistemi è nell’interesse
delle persone che vedono il loro problema risolto, nella massima misura possibile, allo
stesso modo indipendentemente dal luogo in cui il giudice è stato adito.
Se il diritto dello stato terzo non accetta il rinvio, il rinvio non opera, quindi
nell’esempio si applicano le norme materiali della legge svizzera.
Se il rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero consiste in un
rinvio
rinvio alla legge italiana si applica la legge italiana, la lex fori. È il caso del cd
indietro
, che è basato su una questione di praticità, di semplicità nella competenza
processuale.
Il rinvio non si applica a tutta una serie di materie per le quali l’applicazione del rinvio
non è considerata adatta. Il 2° comma stabilisce che il rinvio è escluso nei casi in cui le
disposizioni della L.218 rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta
effettuata in tal senso dalle parti interessate. In questi casi non ha senso applicare il
rinvio perché le parti ritengono che la disciplina applicabile al loro caso sia quella
indicata nel contratto. In materia testatoria è consentito a certe condizioni al futuro de
cuius scegliere la legge applicabile alla sua successione tra la legge della cittadinanza
e quella della residenza. Se in questi casi non si applicassero le norme materiali, ma si
operasse il rinvio, verrebbe frustrata la volontà delle parti. Quindi in tutte le materie
in cui rileva a volontà delle parti (contrattuale, ma anche familiare: Roma III
consente ai coniugi la scelta della legislazione applicabile al loro divorzio) non opera
il rinvio.
Non si applica il rinvio neanche alle disposizioni concernenti la forma degli atti, né in
materia di obbligazioni extracontrattuali, cioè obbligazioni per fatto illecito,
responsabilità civile, materia trattata nel capo XI. Il capo XI è stato sostituito in gran
parte da Roma II. Anche queste norme infatti, come quelle sulla giurisdizione, sono
state ridimensionate dai regolamenti europei. I regolamenti europei escludono in linea
di massima il rinvio. Ad es. Roma II esclude il rinvio in materia di responsabilità per
fatto illecito. Il motivo è che i regolamenti stabiliscono comunque delle norme uguali
per tutti gli Stati, quindi non avrebbe senso il rinvio. Posto che le norme di conflitto
hanno carattere universale (quindi si applicano sia che richiamino la legge di uno stato
membro che quella di uno stato terzo), di fronte all’unificazione delle norme di
conflitto l’utilità del rinvio viene meno, acquisterebbe utilità solo nel caso in cui tali
norme stabilissero la necessità di applicare la legge di uno Stato che non è membro
dell’UE.
CONOSCENZA DELLA LEGGE STRANIERA APPLICABILE
Quando una norma di conflitto richiama una legge straniera sorge il problema di
conoscerne il contenuto. Il principio che si applica normalmente nei tribunali è “iura
novit curia” (il tribunale conosce il diritto), in forza del quale il giudice si presume
conoscere tutte le leggi e applicare d’ufficio anche il diritto straniero. Tale principio si è
scontrato con un problema pratico: i giudici non possono conoscere i contenuti di tutte
le leggi del mondo. Prima del ’95 le parti avevano l’onere non solo di provare i fatti
costitutivi della loro pretesa ma anche il contenuto della legge straniera. Qualora le
parti non invocassero il contenuto della legge straniera o non riuscissero a provarne il
contenuto, si applicava la legge italiana. Era un atteggiamento nazionalista. L’art. 14
stabilisce invece che l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal
giudice. Il diritto straniero è dunque considerato un vero e proprio diritto, tanto che al
relativo accertamento è tenuto d’ufficio il giudice; in passato esso era considerato alla
stregua di un fatto, più che di un diritto, con relative conseguenze probatorie in capo
alle parti. Inoltre poiché in Cassazione si può censurare solo la violazione delle norme
di diritto, prima del ’95 la cassazione sosteneva che non si potesse ricorrere in
cassazione per la violazione del diritto straniero che era considerato alla stregua di un
fatto. L’art. 14 pone sembra però porre in capo alle parti un obbligo di collaborazione,
ma stabilisce che nei casi in cui il giudice non riesca ad accertare il diritto straniero
neanche con l’aiuto delle parti , egli dovrà applicare la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa (per
la stessa fattispecie). In mancanza applicherà la legge italiana. I rapporti fra coniugi ad
es. sono regolati dalla legge nazionale comune. in caso di diversa cittadinanza si
applica la legge del luogo in cui è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale.
(quest’ultimo è un ulteriore criterio di collegamento previsto per la medesima ipotesi
normativa). Prendiamo l’es. di 2 coniugi siriani in Italia. Il giudice italiano non riesce ad
accertare il contenuto della legge siriana. Ipotizziamo che i coniugi abitino a Lugano: il
giudice italiano applicherà la legge svizzera. Vi è cioè per la stessa ipotesi normativa
(rapporti tra coniugi) un altro criterio di collegamento. Solo in mancanza di un criterio
di collegamento alternativo, o nel caso in cui anche la seconda legge richiamata non
sia accertabile, si applica la legge italiana, la cd lex fori. Il senso è quello di limitare il
più possibile l’applicazione della legge italiana quando non è possibile accertare la
legge straniera. L’applicazione della legge italiana è l’extrema ratio, si applica solo in
via residuale.
Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione del giudice, oltre a quelli indicati da
alcune convenzioni internazionali come quella di Londra del ’64, vi sono le
informazioni ricevute dal m