Estratto del documento

Il diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato ha per oggetto la disciplina di rapporti privatistici che non si esauriscono all'interno di un unico ordinamento ma che presentano elementi di contatto con più ordinamenti. Se osserviamo la materia dalla prospettiva di un ordinamento, possiamo dire che essa ha per oggetto i rapporti giuridici che presentano elementi di estraneità rispetto a tale. Qualunque rapporto giuridico può essere di carattere internazionale. Questi rapporti innescano dei problemi preliminari rispetto alla soluzione concreta del caso che sono oggetto del diritto internazionale privato. I problemi preliminari che innescano i rapporti privati di carattere internazionale sono sia di carattere processuale che privatistico.

Problemi preliminari

Giurisdizione italiana

Il primo problema è quello della delimitazione dell'ambito della giurisdizione italiana: bisogna cioè stabilire se e in che misura il giudice italiano è competente a giudicare nel merito della controversia. Le norme sulla giurisdizione stabiliscono in linea di principio che il giudice italiano è competente quando c'è un significativo collegamento tra l'ordinamento italiano e la controversia. Quando la controversia è molto lontana dall'ordinamento italiano, presenta deboli collegamenti con esso, il giudice italiano non ha infatti interesse a giudicare la controversia e in questi casi dichiarerà il difetto di giurisdizione, cioè afferma di non essere competente a giudicare nel merito.

Le norme sulla giurisdizione sono norme unilaterali. Ciò significa che determinano solo se il giudice italiano è competente oppure no, non stabiliscono chi è il giudice competente. Ogni ordinamento interno stabilisce la portata della propria giurisdizione e queste norme diventano oggetto di coordinamento solo se sono previste da trattati o strumenti internazionali. Le norme sulla giurisdizione sono norme indirette composte da due parti: una contempla la cosiddetta categoria giuridica e una contiene il cosiddetto titolo di giurisdizione. Ad esempio, una delle regole presenti nell'ordinamento italiano stabilisce che in materia di vendita di beni è competente il giudice del luogo di consegna dei beni. La prima parte indica la fattispecie, cioè la categoria giuridica, il contratto di vendita, la seconda parte indica il titolo di giurisdizione, cioè le circostanze che se presenti attribuiscono al giudice il potere di giudicare nel merito.

Pertanto, possiamo affermare che il luogo di consegna dei beni esprime un collegamento significativo tra il contratto di vendita e l'ordinamento italiano. Se il luogo di consegna dei beni è nel territorio italiano, il giudice italiano sarà competente a giudicare nel merito; se il luogo di consegna dei beni si trova al di fuori del territorio italiano, il giudice italiano dichiara il difetto di giurisdizione. Negli USA, se nel territorio americano viene consegnato un atto di citazione si è in presenza di un titolo di giurisdizione (Tag jurisdiction) poiché ogni ordinamento può far derivare dalla presenza di diverse circostanze il potere del proprio giudice di giudicare nel merito.

Può verificarsi un conflitto negativo di giurisdizione, quando tutte le parti dichiarano il difetto di giurisdizione, o un conflitto positivo di giurisdizione se tutte le parti si dichiarano competenti a giudicare nel merito della controversia.

Conflitto di leggi

Il secondo dei problemi preliminari attiene al diritto applicabile. Poiché un rapporto internazionale è per definizione collegato con più ordinamenti si può avere un conflitto di leggi, ossia più leggi di diversi ordinamenti vogliono applicarsi alla controversia. Sono perciò necessarie delle norme che risolvano questi conflitti ed esse sono dette norme di conflitto. Ogni ordinamento contempla le norme di conflitto: così come le norme sulla giurisdizione sono norme indirette ma a differenza di esse che sono unilaterali, le norme di conflitto sono bilaterali.

Nella tradizione europea l'individuazione del diritto applicabile avviene mediante il cosiddetto metodo bilaterale di individuazione della legge, cioè mediante le cosiddette norme di conflitto. Ad esempio, l'art. 20 L. 118/'95 afferma che la capacità di un individuo è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino. È una norma di conflitto bilaterale composta da due parti: la fattispecie e il criterio di collegamento (cioè la circostanza ritenuta significativa per collegare la fattispecie all'ordinamento). In tal caso il criterio è la cittadinanza e ha una valenza bilaterale: ciò significa che se si tratta di un cittadino italiano che stipula un contratto con un cittadino straniero, e sorge un problema di capacità, il giudice italiano applicherà al cittadino italiano la legge italiana, al cittadino straniero la legge dell'ordinamento di cittadinanza. È il metodo savigniano (da Savigny) secondo il quale ogni rapporto giuridico ha una sua sede naturale che deve essere individuata. Mediante il criterio di collegamento si indica appunto la sede di tale rapporto. Per i rapporti personali o di famiglia l'ordinamento italiano individua la sede naturale nella legge del luogo di cittadinanza. La Svizzera adotta invece il criterio domiciliare (che porta ad una maggiore integrazione dello straniero). Il metodo bilaterale non è l'unico metodo, è quello tradizionale e prevalente, ma si sono sviluppati anche altri metodi di individuazione del diritto applicabile.

Efficacia delle sentenze straniere

Il terzo problema è quello dell'efficacia delle sentenze straniere: può infatti accadere che una controversia sia già stata decisa da un giudice straniero. Ad esempio, in caso di una controversia su un contratto tra un'impresa italiana e una francese, il giudice francese può essersi dichiarato competente e aver emesso una sentenza. Ma se si vuole eseguire la sentenza contro l'impresa italiana bisognerà renderla efficace nel nostro ordinamento. Una sentenza straniera può spiegare efficacia in Italia quando sussistono alcune condizioni. Una delle condizioni è la sua non contrarietà all'ordine pubblico italiano. Una sentenza può dover essere solo riconosciuta oppure deve essere eseguita. In linea di principio c'è un procedimento che è volto a far dichiarare l'eseguibilità della sentenza straniera in Italia: è il procedimento di exequatur con cui la Corte d'appello dichiara l'eseguibilità in Italia di una sentenza straniera.

A questi tre problemi si affianca quello dell'assistenza giudiziaria internazionale. È una questione ausiliaria. Quando c'è un procedimento che riguarda una controversia di carattere internazionale nascono dei problemi di gestione del processo, ad esempio in merito al modo di notificare all'estero una citazione o di assunzione delle prove. Tutti questi temi sono trattati nella L. 31 maggio 1995/218 legge di riforma del diritto internazionale privato italiano.

La legge n°218/1995

La legge n°218/1995 è la legge di riferimento del diritto internazionale privato italiano. Essa è intitolata “legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato”, e costituisce la riforma delle preleggi del '42 anche se è ormai superata in molti punti da ulteriori sviluppi dell'Unione Europea. La legge 218 è suddivisa in 74 articoli e riforma le preleggi del '42 che erano soli 15 articoli. I temi oggetto della legge sono tre: abbiamo due norme generali agli artt. 1-2, e successivamente c'è un primo titolo dedicato alle norme sulla giurisdizione che occupano gli artt. 3-12. Il titolo III è il cuore della legge: artt. da 13 a 63. Il titolo III è suddiviso a sua volta in due parti: la prima è dedicata alla teoria generale dei conflitti di leggi: artt. 13-19. Ciò significa che si applicano a tutte le norme di conflitto, in materia di rapporti commerciali, familiare ecc., mentre negli artt. 20-63 sono disciplinate le singole fattispecie. L'art. 20 ad esempio è dedicata alla capacità fisica delle persone giuridiche. Dall'art 26 è disciplinata la legge regolatrice dei rapporti di famiglia. Rispetto al passato le categorie giuridiche sono più ristrette. Il Titolo IV della legge 218, artt. 64-71, è dedicato all'efficacia delle sentenze straniere.

La nascita della legge 218 risale al '95 poiché coincide con l'esplosione della globalizzazione e con la necessità di regole che governassero i rapporti privati internazionali in modo più specifico a causa della crescita esponenziale dei flussi migratori.

Scelte di fondo

Le scelte di fondo sono state tre:

  • In primo luogo, una maggiore flessibilità delle norme di diritto internazionale privato da un lato e maggiore specializzazione dall'altro. Prima ad esempio in materia di contratti si applicava la legislazione del luogo ove esso era stato concluso. I criteri di collegamento delle norme di conflitto prima erano rigidi, e poco si adattavano a un mondo ormai globalizzato. L'idea della 218 è invece quella di rendere i criteri di collegamento più flessibili. Essa stabilisce perciò che in materia di contratti si applichi la legge del luogo con cui il contratto presenta the closest connection, cioè il collegamento più stretto. Il giudice ha quindi maggior possibilità di decidere qual è la legge che si applica al contratto, maggior flessibilità. In materia familiare si applica la legislazione del luogo ove è prevalentemente concentrata la vita familiare. Tocca al giudice stabilire, in base alle circostanze, dove sia prevalentemente localizzata la vita familiare. Dunque, sia in materia commerciale che in materia familiare l'idea prevalente è sempre quella di individuare qual è la legge applicabile più significativamente collegata alla materia da decidere. Ma la L. 218 è orientata anche verso una specializzazione delle norme di conflitto, che diventano più numerose e hanno per oggetto fattispecie sempre più ristrette.
  • Proprio perché sono aumentati i rapporti internazionali vi è l'esigenza di vedere disciplinato il proprio rapporto in modo uguale ovunque. Se due imprese stipulano un contratto di vendita l'esigenza è che tale contratto sia disciplinato in modo uguale in entrambi gli Stati in cui le imprese hanno la loro sede. E ciò vale anche nel caso di rapporti tra persone fisiche. Dal punto di vista delle persone fisiche e giuridiche coinvolte in rapporti internazionali il rapporto infatti è unico, ma può essere visto in modo diverso a seconda dell'ordinamento dal quale guardiamo tale rapporto. Per evitare ciò bisogna abbandonare la prospettiva nazionale e a tal fine sono nate numerose convenzioni internazionali che unificano le norme sulla giurisdizione, sui conflitti di legge e sull'efficacia delle sentenze. In particolare, questo obiettivo di unificazione è perseguito dalla "Conferenza di diritto internazionale privato", un'organizzazione internazionale che ha sede all'Aia. L'unificazione mondiale naturalmente è un'utopia, nessuna convenzione è ratificata da tutti gli Stati, tuttavia una discreta unificazione e uniformità è stata raggiunta. In poche parole si ritiene che la prospettiva nazionale sia insufficiente per le esigenze del commercio internazionale e degli altri settori correlati.
Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Diritto internazionale privato Pag. 1 Diritto internazionale privato Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher l.pallina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Malatesta Alberto.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community