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LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE
Nelle società di persone vi è una grandissima discrezionalità.
Nell’atto costitutivo c’è un unico limite: il divieto di patto leonino, cioè il
divieto di stipulare un accordo con il quale si esclude totalmente, uno o più soci,
dalla partecipazione agli utili o alle perdite.
Si possono però prevedere delle percentuali di partecipazioni bassissime per
non violare il divieto di patto leonino
La legge infatti stabilisce che se per caso non vi è alcuna indicazione in merito
alla partecipazione alle perdite si reputa che sia uguale alla partecipazione agli
utili.
Quando il rendiconto viene approvato dai soci i soci acquisiscono il diritto ad
ottenere la parte degli utili spettante.
Quando si raggiunge un utile spesso viene reinvestito nell’attività sociale.
Questo può avvenire solo a seguito di una decisione unanime dei soci
La volontà di autofinanziamento si può anche presumere e derivare dalla
semplice mancata pretesa da parte del socio: se il socio non richiede
espressamente la sua parte di utili allora si può presumere che abbia dato il
consenso al reinvestimento degli utili nell’attività sociale
LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI
Nella società di persone la responsabilità è illimitata, sussidiaria e solidale
Per le obbligazioni sociali In generale, nelle società di persone delle obbligazioni sociali
risponde:
la società con il suo patrimonio, che però non è completamente autonomo e
distinto da quello dei
i soci stessi con il loro patrimonio personale.
ILLIMITATA
società in accomandata semplice S.A.S
- risponderanno solo i soci accomandatari e la società con il suo
patrimonio.
Società semplice S.S
- L’art. 2267 stabilisce che, per le obbligazioni sociali, risponde la società
con il suo patrimonio
- rispondono anche i soci che hanno agito e, salvo patto contrario, tutti gli
altri soci
- Se non si indica nulla tutti i soci rispondono illimitatamente con il proprio
patrimonio personale
- Si può però indicare che qualche socio goda di una limitazione di
responsabilità.
- I soci che godono di questa possibile limitazione di responsabilità non
sono i soci amministratori in quanto l’articolo cita in modo esplicito che
sono responsabili “i soci che hanno agito”. Si può limitare la
responsabilità solo degli altri.
Società in nome collettivo S.N.C
- Non si può limitare la responsabilità
- può esistere il patto contrario però avrebbe una validità solo nei rapporti
tra i soci
- Agli occhi dei creditori sociali questo accordo non ha assolutamente
valore e tutti i soci sono illimitatamente responsabili.
- I soci, nei loro rapporti interni, potrebbero però prevedere qualche
limitazione.
Responsabilità dei nuovi soci:
un soggetto che entra a far parte di una società diventa responsabile di tutte le
obbligazioni sociali fin dal momento della nascita della società quindi è responsabile
anche delle obbligazioni sorte prima del suo ingresso nella società
Responsabilità degli ex soci:
gli ex soci sono responsabili di tutte le obbligazioni contratte fino al momento della
sua uscita dalla società. Tutte le obbligazioni sorte dopo la sua uscita non saranno a lui
imputabile
Per questo motivo è fondamentale che la sua uscita dalla società sia noto a terzi
attraverso l’iscrizione presso il registro delle imprese.
Creditori sociali:
il fatto che il primo responsabile delle obbligazioni sociali è la società stessa, con il suo
patrimonio, rispecchia la caratteristica della sussidiarietà.
SUSSIDIARIETÀ
significa che il patrimonio dei soci entra in gioco solo dopo che il patrimonio della
società non è stato in grado di soddisfare il creditore (beneficio di preventiva
escussione).
Prima di aggredire il patrimonio del socio, il creditore deve aggredire quello
della società
Questo beneficio di preventiva escussione opera in modo diverso tra S.S e
S.N.C. Società in nome collettivo S.N.C
- Beneficio di preventiva escursione automatico
- il creditore sociale, per riuscire a soddisfare il proprio credito, deve
prima aggredire il patrimonio sociale
- non può rivolgersi direttamente dal socio a meno che non sia
evidente e provato che l’escussione del patrimonio sociale sarebbe
insufficiente.
- La S.N.C irregolare non gode del beneficio di preventiva escussione
in modo automatico.
Società semplice S.S
- Nelle S.S questo beneficio non è automatico
- Il creditore sociale potrebbe rivolgersi direttamente al socio senza
passare dal patrimonio sociale.
- Il socio, in questo caso, potrebbe direttamente soddisfare il
creditore, oppure potrebbe invocare il beneficio di preventiva
escussione.
- Nell’invocare il beneficio di preventiva escussione il socio deve
indicare i beni del patrimonio sociale su cui il creditore si può
facilmente soddisfare.
S.N.C eccezione
SOLIDALE
Nel caso in cui il creditore possa rivolgersi direttamente ai soci, a quale socio richiede
il pagamento?
ES. A70% B 20% C10%
In questo caso saremmo portati a dire che il creditore debba chiedere al socio A
che detiene il 70% delle quote di versagli l’ammontare delle quote che detiene
e poi chiedere a B il 20% e infine a C il 10% delle azioni che detiene.
Questo è il ragionamento e sbagliato.
Il creditore può chiedere a qualsiasi socio di essere pagato integralmente. Il
socio che ha pagato, dovrà poi farsi ripagare dagli altri soci delle quote che
detengono.
Il creditore non si deve preoccupare del fatto che il socio verrà ripagato.
IL CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO
vanta un credito nei confronti di un socio
Il creditore personale del socio NON può aggredire il patrimonio sociale
Il creditore sociale può aggredire solo e soltanto il patrimonio personale del
socio
Nel patrimonio sociale del socio troviamo anche la quota di partecipazione alla
società quindi, il creditore personale non è del tutto indifferente del fatto che il
suo debitore sia socio di una S.S o di una S.N.C
In questo caso, il creditore personale del socio ha alcuni margini per ottenere il
soddisfacimento del suo credito passando per la società
1. Il creditore personale del socio, può recarsi dalla società e richiedere
direttamente gli utili spettanti al socio per evitare che la quota di utili
possa poi sparire dal patrimonio del socio.
2. Il creditore può compiere azioni conservative sulla quota del socio per
evitare che il socio doni la sua quota o la ceda ad un valore irrisorio. Il
creditore personale può bloccare le operazioni che il socio potrebbe fare
sulla sua quota per evitare che si riduca il patrimonio personale.
3. Infine potrebbe chiedere la liquidazione della quota cioè la traduzione in
liquidità il valore della quota del socio. Non va confusa con la quota di
liquidazione che rappresenta quanto spetta al socio in fase di liquidazione
della società. Nella s.s questa operazione può essere fatta dal creditore
personale in ogni momento purché provi l’incapienza del patrimonio
personale del socio. In questo caso il socio verrà automaticamente
escluso!!! Nella s.n.c questa operazione non può essere fatta in ogni
momento ma solo a scadenza della società cioè nel momento in cui si ha
la fine della vita della società. Se i soci volessero prolungare la vita della
società il creditore può opporsi.
S.A.S si applica solo ai soci a commendatari.
Il creditore chiede la quota del socio.
Se non c’è la liquidità necessaria per ripagare il creditore, si può sciogliere la
società.
Si fa la liquidazione e con questa si ripaga il debitore.
MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO
Nelle società di persone le modifiche dell’atto costitutivo devono essere decise
all’unanimità
- L’atto costitutivo è scritto in modo unanime dai soci
Eccezione: una clausola diversa prevista nell’atto costitutivo stesso
Tra le modifiche dell’atto costituivo vi è anche la modifica del socio
Questo richiama la considerazione fatta in merito alle società di persone: il
socio, in una società di persone, è fondamentale. Per questo motivo la modifica
di un socio richiede l’unanimità
L’AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA
La disciplina di base prevede che, se non si indica diversamente nell’atto
costitutivo, l’amministrazione è attribuita a tutti i soci, così come la
rappresentanza.
Per rappresentanza si intende la possibilità di rapportare la società nei confronti
dei terzi
In realtà, nell’atto costitutivo si potrebbe prevedere che l’amministrazione sia
affidata solo ad alcuni soci
Questo fa sì che nell’ambito della nostra società vi siano soci amministrazioni,
soci non amministratori e degli amministratori che non siano soci
soci amministratori: se l’amministrazione è affidata a più soci occorre
capire come essi si organizzano tra di loro per svolgere l’attività di
gestione. Il codice individua due metodi tipici e diversi che nell’atto
costitutivo possono essere variamente combinati.
Amministrazione disgiunta
- (disgiuntiva): prevede che ogni
amministratore può agire autonomamente cioè senza il consenso
degli altri amministratori.
SVANTAGGI: rischiosità e pericolosità, se ogni amministratore può
compiere qualunque atto di amministrazione da solo potrebbe
compiere atti poco opportuni o non condivisi dagli altri
amministratori
VANTAGGI: velocità e semplicità.
CORRETTIVO: diritto di veto, cioè la possibilità che hanno gli altri
amministratori di impedire lo svolgimento dell’operazione. Questo
correttivo però non funziona così bene: il diritto di veto deve
intervenire prima del compimento dell’operazione. Ogni
amministratore può compiere operazioni in modo autonomo senza
neanche consultarsi con gli altri amministratori che potrebbero
venire a conoscenza delle operazioni solo una volta compiute. Nel
momento in cui si usa il diritto di veto i soci possono decidere a
maggioranza per quote (per partecipazione agli utili). Una
soluzione per il diritto di veto potrebbe essere quella di prevedere
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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